TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3525/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/10/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI NOIA PAOLO, giusta procura in Parte_1
atti, presso il cui studio, sito in Andria alla Via G. Bovio n.74, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PASTINA GIOVANNI e LUCIANO DE Controparte_1
PASCALIS, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria, alla Via Firenze n. 75, è elettivamente domiciliata;
Resistente
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO Con ricorso depositato in data 28.10.2024, ha chiesto disporsi, a parziale modifica della Parte_1 sentenza di divorzio, il definitivo collocamento del minore presso la sua l'abitazione Persona_1 sita in Andria alla Via Bologna nr. 33 - onerando, conseguentemente, la resistente del Controparte_1 pagamento di un assegno in suo favore ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore dell'importo di euro 530,00 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e al riconoscimento dell'assegno unico nella misura del 50%. Con decreto del 29.10.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 09.01.2025, si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Successivamente, all'udienza del 19.02.2025, le parti, presenti personalmente, hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto stabilito nella convenzione dalle stesse sottoscritta e depositata telematicamente il 12.02.2025, chiedendo emettersi sentenza di recepimento. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza del 21.09.2021 nr. 1708/2021 – R.G. 2276/2021 del Tribunale di Trani, merita di essere accolta in quanto conforme all'interesse della prole e non contraria ad alcuna norma inderogabile, cosicché nulla osta al recepimento dell'accordo. In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica della sentenza del 21.09.2021 nr. 1708/2021 – R.G. 2276/2021, resa da questo Tribunale alle condizioni indicate nella convenzione depositata in data 12.02.2025, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) compensa le spese.
Così deciso in Trani, il 25.2.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Laura Cantore Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/10/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI NOIA PAOLO, giusta procura in Parte_1
atti, presso il cui studio, sito in Andria alla Via G. Bovio n.74, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PASTINA GIOVANNI e LUCIANO DE Controparte_1
PASCALIS, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria, alla Via Firenze n. 75, è elettivamente domiciliata;
Resistente
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
FATTO Con ricorso depositato in data 28.10.2024, ha chiesto disporsi, a parziale modifica della Parte_1 sentenza di divorzio, il definitivo collocamento del minore presso la sua l'abitazione Persona_1 sita in Andria alla Via Bologna nr. 33 - onerando, conseguentemente, la resistente del Controparte_1 pagamento di un assegno in suo favore ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore dell'importo di euro 530,00 rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e al riconoscimento dell'assegno unico nella misura del 50%. Con decreto del 29.10.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 09.01.2025, si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Successivamente, all'udienza del 19.02.2025, le parti, presenti personalmente, hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto stabilito nella convenzione dalle stesse sottoscritta e depositata telematicamente il 12.02.2025, chiedendo emettersi sentenza di recepimento. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza del 21.09.2021 nr. 1708/2021 – R.G. 2276/2021 del Tribunale di Trani, merita di essere accolta in quanto conforme all'interesse della prole e non contraria ad alcuna norma inderogabile, cosicché nulla osta al recepimento dell'accordo. In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica della sentenza del 21.09.2021 nr. 1708/2021 – R.G. 2276/2021, resa da questo Tribunale alle condizioni indicate nella convenzione depositata in data 12.02.2025, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) compensa le spese.
Così deciso in Trani, il 25.2.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Laura Cantore