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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al n.419/2023 R.G.
promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) nato a [...] il [...];
[...] C.F._2 Parte_3
( ) nato a [...] il [...]; CodiceFiscale_3 Parte_4
( ) nato a [...] il [...] sia in proprio che quali eredi di CodiceFiscale_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e Persona_1 C.F._5 difesi dall'avv. Ada Salibra come da procura in atti;
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania via Controparte_1 P.IVA_1
Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
All'udienza del 13/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con ordinanza n.180/2023 del 15.11.2022/4.1.2023, la Suprema Corte, sezione 6° civile, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal , cassava parzialmente la sentenza Controparte_1
pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania n.522/2021, depositata il 9.3.2021.
I giudici d'appello, riformando la sentenza del Tribunale di Catania n.4224/2016, depositata il
28.7.2016, che aveva dichiarato prescritta anche la domanda iure proprio di risarcimento del danno da emotrasfusione proposta dagli eredi di oltre che quella iure hereditatis, Parte_5
affermato il nesso di causalità tra il contagio e la trasfusione, liquidavano il danno spettante iure proprio a , , e nella misura per ciascuno indicata, Persona_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
senza tuttavia detrarre l'indennizzo ex lege n.210 del 1992 percepito da , sul Persona_1
presupposto che la documentazione comprovante la liquidazione dell'indennizzo fosse stata tardivamente prodotta, poiché erano maturate le preclusioni per le produzioni documentali.
La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile i primi due motivi con cui il aveva CP_1
censurato la sentenza d'appello per avere riconosciuto il nesso di causalità tra trasfusione e contagio in assenza di colpa omissiva del , mentre accoglieva il 3° e 4° motivo con cui il ricorrente CP_1
assumeva l'erroneità della sentenza che non aveva scomputato l'indennizzo dal danno iure proprio ritenendo tardiva la documentazione attestante la misura dell'indennizzo percepito, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., regolarmente notificato il 13.3.2022 al
, , e sia in proprio che quali eredi di Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
, nelle more deceduto, riassumevano il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Persona_1
Catania perché, applicati i principi enunciati dalla Suprema Corte, venisse confermata la sentenza d'appello previo scomputo sull'importo del risarcimento già riconosciuto a della Persona_1
somma di euro 77.468,52 quale indennizzo percepito solo dal predetto e vinte le spese di lite.
Si costituiva il chiedendo lo scomputo dell'assegno una tantum liquidato Controparte_1
dall'Amministrazione agli eredi di disponendo una nuova regolamentazione Persona_2
delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso per Cassazione.
1) La Suprema Corte di Cassazione ha parzialmente cassato la sentenza n.522/2021, depositata il
9.3.2021, della Corte d'Appello di Catania sia per violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del
1992, art. 2, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente ritenuto di non scomputare l'indennizzo dal danno iure proprio, il cui ammontare era noto, ed il cui importo era stato regolarmente versato come compiutamente allegato dal ricorrente;
che per violazione e falsa applicazione del predetto art. 2, comma 2, nonché degli artt. 2041, 2697 e 2727 s.s. c.c., 115 e
2 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente il giudice reputato tardiva la produzione in appello della documentazione attestante l'indennizzo erogato.
2) Motiva la Corte sulla fondatezza di entrambi i motivi che “l'indennizzo versato ai sensi della L.
n. 210 del 1992,art. 2, comma 3 in favore dei congiunti del danneggiato deve essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento, spettando tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge (Cass., 6-3, n. 8773 del 17/3/2022); questa detrazione è dovuta anche nell'ipotesi in cui la documentazione dell'avvenuto versamento dell'indennizzo sia stata depositata in grado di appello, ma la circostanza della presentazione dell'istanza di indennizzo sia già stata acquisita in primo grado, essendo peraltro la deduzione degli elementi rilevanti ai fini della compensatio svincolata dalla sequenza ordinaria prevista per l'allegazione e la prova dei fatti (Cass.,
3, n. 12981 del 2021)”.
3) Emerge in atti che, fin dalla costituzione in primo grado, il aveva chiesto, Controparte_1
in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di
[...]
che venisse scomputato dal predetto risarcimento l'indennizzo percepito ai sensi della Pt_6
legge n.210 del 1992 dalla danneggiata.
Nel giudizio d'appello l'Amministrazione il 5.6.2017 depositava il decreto di liquidazione dell'indennizzo del 11.5.2011, nella forma dell'assegno una tantum di euro 77.468,52 che era stato riconosciuto a . Persona_1
4) Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, avendo l'Amministrazione richiesto fin dal primo grado la detrazione dall'eventuale risarcimento dell'indennizzo liquidato alla danneggiata ed avendo documentato poi con la costituzione in appello l'avvenuta liquidazione dell'assegno una tantum in favore del coniuge , dal risarcimento del danno già liquidato con la Persona_1
sentenza d'appello in favore di - e per esso, poiché nelle more deceduto, agli eredi Persona_1
, , e - per euro 132.768,00 oltre sulla somma devalutata al Parte_4 Parte_1 Pt_3 Pt_2
24.2.2008 (data della morte di gli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata Parte_6
anno per anno e fino al soddisfo, va detratta la somma di euro 77.468,52 quale assegno una tantum liquidato a per effetto del decreto ministeriale del 11.5.2011, oltre gli interessi al Persona_1
tasso legale dal pagamento del superiore importo e fino al soddisfo, ferme restando le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore di e di euro Parte_4 Parte_1
132.768,00 ciascuno, di di euro 116.17,00 e di di euro 165.960,00 Parte_3 Parte_2
3 oltre per ciascuno gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata al 24.2.2008 e rivalutata anno per anno e fino al soddisfo.
Le spese relative ai giudizi di primo grado, di appello, rescindente e rescissorio, considerato il parziale accoglimento delle domande avanzate dagli attori, vanno poste per 2/3 a carico del e compensate fra le parti per 1/3. Controparte_1
I compensi vanno liquidati per ciascun giudizio, in assenza di nota spese, nella misura indicata per l'intero in dispositivo secondo le tariffe vigenti, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta.
Restano a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate Controparte_1
in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 419/2023 R.G., condanna il al pagamento dei seguenti importi: Controparte_1
in favore di , , e quali eredi di , di Parte_4 Parte_1 Pt_3 Pt_2 Persona_1
euro 132.768,00 oltre sulla somma devalutata al 24.2.2008 gli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno e fino al soddisfo, detratta la somma di euro 77.468,52 oltre gli interessi al tasso legale dal pagamento del superiore importo e fino al soddisfo;
di e di euro 132.768,00 ciascuno, di di euro 116.17,00 e Parte_4 Parte_1 Parte_3
di di euro 165.960,00 oltre per ciascuno gli interessi legali calcolati sulla somma Parte_2
devalutata al 24.2.2008 e rivalutata anno per anno e fino al soddisfo.
condanna il al pagamento di 2/3 dei compensi liquidati per l'intero in Controparte_1
favore di , , e nei seguenti importi: Parte_4 Parte_1 Pt_3 Pt_2
quanto al giudizio innanzi al Tribunale di Catania in euro 14.000,00 (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale); quanto al giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catania (R.G. n.269/2017) in euro
9.000,00 (esclusa la fase istruttoria); quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in €. 5.000,00 (esclusa la fase decisionale); quanto al presente giudizio in euro 9.000,00 (esclusa la fase istruttoria); compensa interamente fra le parti la restante parte;
restano a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio come Controparte_1
liquidate in primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/02/2025.
4 Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est.
dott. Dora Bonifacio Consigliere
dott. Antonino Fichera Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. iscritto al n.419/2023 R.G.
promosso da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) nato a [...] il [...];
[...] C.F._2 Parte_3
( ) nato a [...] il [...]; CodiceFiscale_3 Parte_4
( ) nato a [...] il [...] sia in proprio che quali eredi di CodiceFiscale_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentati e Persona_1 C.F._5 difesi dall'avv. Ada Salibra come da procura in atti;
contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania via Controparte_1 P.IVA_1
Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
All'udienza del 13/09/2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 Con ordinanza n.180/2023 del 15.11.2022/4.1.2023, la Suprema Corte, sezione 6° civile, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal , cassava parzialmente la sentenza Controparte_1
pronunciata dalla Corte d'Appello di Catania n.522/2021, depositata il 9.3.2021.
I giudici d'appello, riformando la sentenza del Tribunale di Catania n.4224/2016, depositata il
28.7.2016, che aveva dichiarato prescritta anche la domanda iure proprio di risarcimento del danno da emotrasfusione proposta dagli eredi di oltre che quella iure hereditatis, Parte_5
affermato il nesso di causalità tra il contagio e la trasfusione, liquidavano il danno spettante iure proprio a , , e nella misura per ciascuno indicata, Persona_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
senza tuttavia detrarre l'indennizzo ex lege n.210 del 1992 percepito da , sul Persona_1
presupposto che la documentazione comprovante la liquidazione dell'indennizzo fosse stata tardivamente prodotta, poiché erano maturate le preclusioni per le produzioni documentali.
La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile i primi due motivi con cui il aveva CP_1
censurato la sentenza d'appello per avere riconosciuto il nesso di causalità tra trasfusione e contagio in assenza di colpa omissiva del , mentre accoglieva il 3° e 4° motivo con cui il ricorrente CP_1
assumeva l'erroneità della sentenza che non aveva scomputato l'indennizzo dal danno iure proprio ritenendo tardiva la documentazione attestante la misura dell'indennizzo percepito, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c., regolarmente notificato il 13.3.2022 al
, , e sia in proprio che quali eredi di Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
, nelle more deceduto, riassumevano il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Persona_1
Catania perché, applicati i principi enunciati dalla Suprema Corte, venisse confermata la sentenza d'appello previo scomputo sull'importo del risarcimento già riconosciuto a della Persona_1
somma di euro 77.468,52 quale indennizzo percepito solo dal predetto e vinte le spese di lite.
Si costituiva il chiedendo lo scomputo dell'assegno una tantum liquidato Controparte_1
dall'Amministrazione agli eredi di disponendo una nuova regolamentazione Persona_2
delle spese di lite in ragione del parziale accoglimento del ricorso per Cassazione.
1) La Suprema Corte di Cassazione ha parzialmente cassato la sentenza n.522/2021, depositata il
9.3.2021, della Corte d'Appello di Catania sia per violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del
1992, art. 2, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente ritenuto di non scomputare l'indennizzo dal danno iure proprio, il cui ammontare era noto, ed il cui importo era stato regolarmente versato come compiutamente allegato dal ricorrente;
che per violazione e falsa applicazione del predetto art. 2, comma 2, nonché degli artt. 2041, 2697 e 2727 s.s. c.c., 115 e
2 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere erroneamente il giudice reputato tardiva la produzione in appello della documentazione attestante l'indennizzo erogato.
2) Motiva la Corte sulla fondatezza di entrambi i motivi che “l'indennizzo versato ai sensi della L.
n. 210 del 1992,art. 2, comma 3 in favore dei congiunti del danneggiato deve essere scomputato - in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento, spettando tale beneficio "iure proprio" e non "iure hereditario", e dunque anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1 della medesima legge (Cass., 6-3, n. 8773 del 17/3/2022); questa detrazione è dovuta anche nell'ipotesi in cui la documentazione dell'avvenuto versamento dell'indennizzo sia stata depositata in grado di appello, ma la circostanza della presentazione dell'istanza di indennizzo sia già stata acquisita in primo grado, essendo peraltro la deduzione degli elementi rilevanti ai fini della compensatio svincolata dalla sequenza ordinaria prevista per l'allegazione e la prova dei fatti (Cass.,
3, n. 12981 del 2021)”.
3) Emerge in atti che, fin dalla costituzione in primo grado, il aveva chiesto, Controparte_1
in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di
[...]
che venisse scomputato dal predetto risarcimento l'indennizzo percepito ai sensi della Pt_6
legge n.210 del 1992 dalla danneggiata.
Nel giudizio d'appello l'Amministrazione il 5.6.2017 depositava il decreto di liquidazione dell'indennizzo del 11.5.2011, nella forma dell'assegno una tantum di euro 77.468,52 che era stato riconosciuto a . Persona_1
4) Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, avendo l'Amministrazione richiesto fin dal primo grado la detrazione dall'eventuale risarcimento dell'indennizzo liquidato alla danneggiata ed avendo documentato poi con la costituzione in appello l'avvenuta liquidazione dell'assegno una tantum in favore del coniuge , dal risarcimento del danno già liquidato con la Persona_1
sentenza d'appello in favore di - e per esso, poiché nelle more deceduto, agli eredi Persona_1
, , e - per euro 132.768,00 oltre sulla somma devalutata al Parte_4 Parte_1 Pt_3 Pt_2
24.2.2008 (data della morte di gli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata Parte_6
anno per anno e fino al soddisfo, va detratta la somma di euro 77.468,52 quale assegno una tantum liquidato a per effetto del decreto ministeriale del 11.5.2011, oltre gli interessi al Persona_1
tasso legale dal pagamento del superiore importo e fino al soddisfo, ferme restando le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore di e di euro Parte_4 Parte_1
132.768,00 ciascuno, di di euro 116.17,00 e di di euro 165.960,00 Parte_3 Parte_2
3 oltre per ciascuno gli interessi legali calcolati sulla somma devalutata al 24.2.2008 e rivalutata anno per anno e fino al soddisfo.
Le spese relative ai giudizi di primo grado, di appello, rescindente e rescissorio, considerato il parziale accoglimento delle domande avanzate dagli attori, vanno poste per 2/3 a carico del e compensate fra le parti per 1/3. Controparte_1
I compensi vanno liquidati per ciascun giudizio, in assenza di nota spese, nella misura indicata per l'intero in dispositivo secondo le tariffe vigenti, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta.
Restano a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate Controparte_1
in primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 419/2023 R.G., condanna il al pagamento dei seguenti importi: Controparte_1
in favore di , , e quali eredi di , di Parte_4 Parte_1 Pt_3 Pt_2 Persona_1
euro 132.768,00 oltre sulla somma devalutata al 24.2.2008 gli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata anno per anno e fino al soddisfo, detratta la somma di euro 77.468,52 oltre gli interessi al tasso legale dal pagamento del superiore importo e fino al soddisfo;
di e di euro 132.768,00 ciascuno, di di euro 116.17,00 e Parte_4 Parte_1 Parte_3
di di euro 165.960,00 oltre per ciascuno gli interessi legali calcolati sulla somma Parte_2
devalutata al 24.2.2008 e rivalutata anno per anno e fino al soddisfo.
condanna il al pagamento di 2/3 dei compensi liquidati per l'intero in Controparte_1
favore di , , e nei seguenti importi: Parte_4 Parte_1 Pt_3 Pt_2
quanto al giudizio innanzi al Tribunale di Catania in euro 14.000,00 (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale); quanto al giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catania (R.G. n.269/2017) in euro
9.000,00 (esclusa la fase istruttoria); quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in €. 5.000,00 (esclusa la fase decisionale); quanto al presente giudizio in euro 9.000,00 (esclusa la fase istruttoria); compensa interamente fra le parti la restante parte;
restano a carico del le spese di consulenza tecnica d'ufficio come Controparte_1
liquidate in primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/02/2025.
4 Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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