Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
26/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto:
In nome del popolo italiano appello avverso la sentenza n. L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A 158 anno 2024 del Tribunale di
- S E Z I O N E L A V O R O - Spoleto in funzione di composta dai magistrati: giudice del lavoro- recupero
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente trattamento pensionistico Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera est. Dr. Pierluigi Panariello Consigliere
All' udienza del giorno 19 febbraio 2025, pubblicando all'esito della camera di consiglio il dispositivo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 153 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali,1- 5, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Stefania Di Cato (c.f. C.F._1 E PEC: ), Roberto Annovazzi Email_1 E (c.f. PEC: ), C.F._2 Email_3
Mirella Arlotta (c.f. C.F._3
PEC: t) in virtù di procura alle liti rep. n. Email_4
37875, del 22.03.2024 per atti notaio di Roma allegata in copia Persona_1 informatica all'interno della busta di deposito telematico del ricorso in appello in data 08.10.2024
- a p p e l l a n t e -
c o n t r o c.f. elettivamente domiciliato in Todi Parte_1 CodiceFiscale_4
(PG) alla Piazza Umberto I° n. 2 nello studio dell'Avv. Maurizio Simoni (c.f. PEC info) che lo C.F._5 Email_5 Controparte_2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato, in forma di copia per immagine firmata digitalmente dal difensore, al
1
- a p p e l l a t o - avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 158 anno 2024 del Tribunale di Spoleto in funzione di giudice del lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
ricorse al Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1 opponendosi al provvedimento di accertamento di indebito e riliquidazione della pensione che gli aveva provveduto a notificare in data 24.07.2023. CP_3
L' aveva ritenuto indebita la prestazione già versata a titolo di pensione CP_1 ai sensi del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni in Legge 28 marzo 2019 n. 26 (c.d. “quota 100”), per l'anno 2022, per complessivi €. 13.108,68 lordi, sull'assunto- appunto contestato dal pensionato- che egli avesse svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze di
[...]
Parte_2
sostenne dinanzi al Tribunale che mai era stata pattuita la sua Parte_1 assunzione come lavoratore subordinato, mentre egli si era limitato, per una sola giornata, a prestare servizio volontario in qualità di membro dell'associazione di volontariato “La Rosa Dei Venti O.D.V.” sedente in Todi (PG), in occasione di un evento organizzato in Bastia Umbra (PG) dalla
[...] percependo dalla società un mero rimborso spese. Parte_2
Il ricorrente eccepì l'incostituzionalità della norma applicata dall' , per CP_1 violazione degli artt. 3 e 4 Cost. In ogni modo secondo il ricorrente appariva meritevole di essere condivisa l'interpretazione resa da diverse corti di merito, secondo la quale tale norma
“non prevede il recupero dei ratei pensionistici già versati in pendenza del periodo di percezione del reddito da lavoro, né la sospensione del pagamento della pensione, né dispone che la violazione (in ipotesi anche per un periodo minimo) comporti il venir meno del diritto alla pensione per l'intero anno nell'arco del quale il pensionato abbia percepito un reddito da lavoro, ciò che – traducendosi in effetti in una sanzione – avrebbe richiesto una espressa previsione di legge, nella specie invece mancante” (C.A.Firenze 04.10.2022 n.604): nella peggiore ipotesi, quindi, egli sarebbe stato tenuto a restituire soltanto la somma di € 20 percepita da parte di Parte_2
si costituì in giudizio evidenziando come la normativa speciale – la cui CP_3 legittimità era stata ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022- stabiliva l'incumulabilità dei redditi da lavoro dipendente con la pensione di “quota 100” ed imponeva il recupero dei ratei pensionistici indebitamente erogati nell'anno in cui il pensionato aveva prodotto redditi da lavoro dipendente di qualunque ammontare oppure redditi da lavoro autonomo occasionale superiori ad € 5.000,00.
2 Il Tribunale di Spoleto, ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dal ricorrente, accolse la domanda di accertamento negativo proposta dal pensionato , valorizzando alcune specifiche circostanze fattuali: Parte_1
• Il ricorrente aveva comprovato la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro intermittente con la senza che l' Parte_2 CP_3 avesse contestato, eccepito nso contrari
• egli aveva ricevuto € 20,00 a mero titolo di rimborso delle spese della trasferta, come da prassi in seno alla associazione di volontariato di cui era socio, come confermato dal teste Parte_1 Testimone_1
Avverso tale decisione l' ha proposto appello chiedendone l'integrale CP_3 riforma con il rigetto delle domande agite dal ricorrente. In primo luogo l'appellante lamenta che il giudice non abbia riconosciuto la Parte natura subordinata della prestazione svolta dal in favore della Parte_1
Investigation s.r.l., qualificandola invece come attività di volontariato. In secondo luogo l'appellante contesta la violazione dell'art. 14 co. 3° D.L. 4/2019, che espressamente impone la sospensione della pensione nell'anno in cui siano stati percepiti redditi da lavoro. In terzo luogo, sulla scorta dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 21 del 25.08.2021, ribadisce la compatibilità, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, della ratio legis sottesa alla norma, volta a garantire l'uscita definitiva del pensionato dal mercato del lavoro, divenendo pertanto irrilevante anche l'eventuale sproporzione fra i redditi di lavoro percepiti nell'anno considerato da un lato e, dall'altro lato, l'importo annuale della pensione sospesa ai sensi dell'art. 14 co. 3 D.L. 4/2019. Fissata l'udienza di discussione orale dinanzi a questo Collegio, l'appellato si è costituito con memoria in data 28.01.2025 eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità dell'appello, in ragione del ritardo col quale esso gli era stato notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza e, comunque, la sua inammissibilità, in quanto i motivi di impugnazione non avrebbero esplicitato alcuna critica puntuale alla decisione di primo grado, che si era appuntata sull'insussistenza di un valido contratto di lavoro subordinato. In ogni caso l'appello avversario sarebbe infondato alla luce delle risultanze istruttorie di primo grado che l'appellante non si era speso a sconfessare. L'appellato ha poi sollecitato la condanna di controparte al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., in ragione dell'atteggiamento a suo dire persecutorio tenuto dall' . CP_3
La causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti che si sono limitati a richiamare i rispettivi scritti difensivi. Questa Corte ha definito il giudizio, all'esito della camera di consiglio, pubblicando il dispositivo che ora è qui riprodotto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1. Procedibilità dell'appello. Il ricorso in appello dell' , unitamente al decreto 8 .10.2024 del Presidente CP_3 di sezione che fissava l'udienza di discussione per il giorno 19 febbraio 2025, risulta notificato a mezzo PEC alla controparte presso il suo difensore oltre i dieci giorni - previsti dal secondo comma dell'art. 435 C.p.C. - dalla comunicazione del decreto ( 9 ottobre 2024) e cioè in data 20 gennaio 2025, trenta giorni prima della data di udienza, quindi nel rispetto del termine di cui al terzo comma dell'art. 435 C.p.C.. Al riguardo merita allora ricordare ( cfr. Cass. sez 2°, n. 24034/2020) che nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio e la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato ( come lo è stato nel caso di specie) il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.
2. Ammissibilità dell'appello. Con la sua impugnazione sostiene l'erroneità della sentenza per essere CP_3 stata nella stessa ritenuta indimostrata la prestazione di lavoro subordinato da parte di , valorizzando la deposizione del testimone indotto dal Parte_1 ricorrente e la mancata sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato. L'appello è dunque perfettamente corrispondente ai criteri di cui all'art. 434 C.p.C. dal momento che proprio la prova del lavoro subordinato è stata posta dal Tribunale a fondamento della decisione.
3. la disciplina applicabile al caso concreto: L' art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26) prevede che: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”. Diversamente da quanto ritenuto dall'appellante il primo giudice, pur dopo avere (equivocamente) richiamato la norma generale in materia di indebito pensionistico, ovverosia l'art. 52 della legge n. 88/'89, ha comunque fatto riferimento al detto art. 14 del D.L. n. 4/2019 sottolineandone la natura di norma eccezionale, ma senza ad essa negare effetto sul caso di specie, esso anzi definito dall'Ufficio proprio in applicazione di tale norma, di cui ha, piuttosto, escluso la sussistenza degli estremi fattuali.
4 Come pure ricordato dal Tribunale la disciplina contenuta nella suddetta norma, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata recentemente esaminata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. La Corte Costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2709/2024 la disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali CP_3 redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 del 22 settembre 2021 (depositata il 14 ottobre 2021), con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte Costituzionale n. 234 del 2022). Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova
5 occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato acceda, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 della Costituzione, perché l'intervento solidaristico, all'interno del sistema previdenziale sostenibile, risulta contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. Non si ravvisano pertanto i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dall'appellato. 4 La prestazione lavorativa resa da . Parte_1
Tanto chiarito in punto di diritto, attraverso il gravame, come ricordato, l' appellante contesta la conclusione che in punto di fatto ha raggiunto il CP_1 primo giudice, con l'esclusione, nella specie, di un rapporto di lavoro subordinato. L'appello è fondato. E' pacifico che abbia prestato servizio come addetto al servizio Parte_1 antincendi nella giornata del 9 luglio 2022 in occasione di un evento organizzato in Bastia Umbra ed in favore di . Parte_2
Documenta poi lo stesso di avere ricevuto la proposta di Parte_1 assunzione per quella giornata e per la prestazione di addetto al servizio antincendio da parte di ( doc. n.8 ). Parte_2 Parte_1
Resta allora totalmente irrilevante che tale proposta non risulti controfirmata per accettazione da parte del lavoratore. Costituisce infatti principio generale che il contratto di lavoro, tranne nei casi, specificamente previsti dal legislatore, in cui sia richiesta specificamente la forma scritta, come qualunque altro tipo di contratto possa essere concluso anche per fatti concludenti, ovverosia con l'esecuzione della prestazione ( art. 1327 C.C.). A nulla rileva che il compenso percepito, peraltro direttamente dalla società in favore della quale ebbe ad eseguire la prestazione, corrispondesse, Parte_1 per importo, alla somma che a titolo di rimborso spese ( peraltro nel caso di specie non documentate) l'associazione di volontariato “ La rosa dei venti”, della quale era socio, era solita versare ai propri associati in Parte_1 occasione delle giornate in cui costoro prestavano servizio per eventi commissionati da terzi all'associazione: è di una certa evidenza, infatti, che il
6 titolo di imputazione del compenso non può essere dimostrato mediante una mera conferma testimoniale, tanto meno può assumere valore quella resa nel caso di specie da parte di un soggetto che- quale presidente e legale rappresentante dell'associazione di volontariato- dichiaratamente quel compenso, in quella occasione, a non corrispose, proprio a Parte_1 differenza di quanto era uso in altre occasioni ( cfr le dichiarazioni rese dal teste all'udienza 4 luglio 2024). Testimone_1
Del resto risulta agli atti prodotti anche dall' ( doc. 2 ) che quella CP_3 giornata di lavoro venne denunciata da con il modello Parte_2
e riconosciuta ai fini contributivi ( cfr. estratto contributivo, doc. n. 4). Pt_3
Non vi sono elementi che possano far desumere una prestazione lavorativa di natura autonoma. Non vi è prova che la somma versata direttamente dalla società
[...]
per la quale la prestazione venne pacificamente resa, Parte_2 corrispondesse a spese sostenute da . Parte_1
Il Tribunale ha dunque erroneamente escluso l'esistenza di una prestazione lavorativa subordinata.
5. conclusioni decisorie In definitiva, l'appello va accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda proposta da in primo grado. Parte_1
6. Regolazione delle spese processuali. Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92, co. 2°, c.p.c., avuto riguardo al recentissimo precedente di legittimità pronunciatosi sulla questione e della contrastante giurisprudenza di merito che l'aveva affrontata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 158/2024 del giudice del CP_3 lavoro di Spoleto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza respinge il ricorso proposto da e le domande ivi svolte. Parte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso a Perugia il 19 febbraio 2025
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi La consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
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