Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 248/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – indennità
COVID - D.L. 18/2020 promossa da
(CF: Parte_1
) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 per procura generale alle liti dalle avv.te Antonella Trovati, Maria Rosaria Bat- tiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, per procu- ra generale alle liti –
Appellante contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall' avv. Mario Zappalà, giusta procura in atti –
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4174 del 8.10.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Ca- tania accoglieva il ricorso proposto da nei confronti Parte_2 dell e, per l'effetto, condannava l'ente previdenziale a corrispondere alla Pt_1 ricorrente «l'indennità - bonus di 1200,00 euro per il mese di marzo 2020 e per il mese di aprile 2020 come previsto nel D.L. 17.3.2020 n. 18, art. 28, converti- to, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e dal D.L. 19 maggio
2020, n. 34, art. 84, oltre interessi maturati e maturandi dalla data della richie- sta al soddisfo».
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Il Tribunale, richiamata la normativa emergenziale di riferimento, riteneva che la fosse in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 del D.L. 17 CP_1 marzo 2020 n. 18 per usufruire dell'indennità COVID, in quanto la stessa ave- va iniziato l'esercizio dell'attività commerciale in data 31.1.2020 ed era stata iscritta alla Gestione Commercianti in data 4.4.2020 «ma con decorrenza Pt_1 dell'iscrizione e, quindi, dei conseguenti obblighi contributivi dal 31.01.2020, ovverosia da una data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. in que- stione».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con ricorso del 27.3.2022. Resi- steva l'appellata.
La causa veniva posta in decisione in data 13.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante, con un unico motivo di gravame, censura la sentenza per errata applicazione della normativa sull'indennità COVID e per errata valu- tazione dei fatti e documenti di causa;
deduce che è erronea la statuizione se- condo cui l'iscrizione retroattiva alla Gestione artigiani/commercianti attribui- rebbe alla controparte il diritto al conseguimento del bonus, ancor più quando l'iscrizione è stata chiesta dopo l'entrata in vigore della norma che prevede il beneficio;
che l'art.28 D.L. n.18/2020 prevede, quale unico requisito,
l'iscrizione alle gestioni speciali AGO alla data di entrata in vigore della novel- la legislativa, dunque alla data del 17.3.2020; che nel caso in oggetto la do- manda di iscrizione è stata presentata dalla odierna appellata solo il 4.4.2020; che è ininfluente la data di inizio dell'attività di impresa e la conseguente de- correnza dell'imposizione dell'obbligo contributivo;
che la Comunicazione
Unica d'Impresa rivolta alla Camera di Commercio non è l'iscrizione alla Ge- stione previdenziale richiamata dalla norma ma «costituisce il presupposto per l'iscrizione»; che l'appellata non ha versato i contributi dalla stessa dovuti dal
2020 in poi.
1.1. L'appello è fondato.
L'odierna appellata, con il ricorso introduttivo, ha allegato di svolgere «attività
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di ostetrica ed è iscritta alla Gestione speciale degli esercenti attività Pt_1 commerciali con decorrenza dal 31/1/2020, come da domanda presentata all' in data 4/4/2020 (cfr. doc. 1, fascicolo di parte telematico di primo Pt_1 grado)».
Sulla base della documentazioni in atti, è provato che:
1) in data 4.4.2020 presentava «domanda di iscrizione alla Controparte_1 gestione commercianti» indicando come attività il codice » nonché di P.IVA_2 essere iscritta all'«albo delle ostetriche» (all. 1);
2) In data 9/4/2020 la ricorrente presentava richiesta di corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 28 D.L. n. 18/2020, quale «lavoratore autono- mo iscritto alla gestione commercianti» che veniva rigettata con la motivazione che «la Sua domanda non può essere accolta poiché non risulta iscritto alle gestioni speciali dell (all. 3); Parte_3
3) a seguito di istanza di riesame, la domanda veniva ulteriormente respinta con la motivazione che «dalle verifiche effettuate abbiamo riscontrato che non sono presenti i presupposti richiesti dall'art. 28 DL n. 18/2020, in quanto la domanda di iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività Pt_1 commerciali della sig.ra è stata presentata in data successiva alla CP_1 pubblicazione del decreto», (all. 5);
1.2. L'art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago) del D.L. n. 18/2020 prevede: “
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'ar- ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'inden- nità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Pre- sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall' previa domanda, Pt_1 nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.
L' provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i Pt_1 risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al mi-
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nistero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori….”
Il successivo D.L. 34/2020, all'art. 84, comma 4, si limita poi a stabilire che spetta il riconoscimento dell'indennità Covid-19 per il mese di aprile “ai sog- getti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.
L'art. 28 del D.L. 18/2020 non prevede per i lavoratori autonomi specifiche in- dicazioni temporali per la fruizione del beneficio, a differenza di altre categorie pure destinatarie dell'indennità; in particolare, l'art. 27 del D.L. 18/2020 pre- vede che i liberi professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi debba- no avere partita IVA attiva alla data del 23/02/2020; l'art. 29 del D.L. 18/2020 prevede che i lavoratori stagionali del settore turismo abbiano cessato il rappor- to di lavoro nell'arco temporale che va dal 01/01/2019 al 17/03/2020.
Come precisato in un precedente di questa Corte (sentenza 476/2024 del
9.5.2024) che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. «in difetto di differente indicazione normativa, deve ritenersi che il richiedente l'indennità debba essere in possesso del requisito dell'iscrizione all'AGO alla data di en- trata in vigore del D.L. 18/2020, e quindi alla data del 17.03.2020; in partico- lare, deve essere provato, alla predetta data, lo svolgimento dell'attività lavo- rativa artigiana, legittimante l'erogazione dell'indennizzo (attraverso
l'iscrizione tempestiva alla gestione previdenziale), prevedendo il decreto in questione “norme speciali di sostegno al reddito”.
Nel caso in esame l'istituto previdenziale appellante, reputando tardiva l'iscrizione effettuata in data 4.4.2020 ha sostanzialmente disconosciuto l'inizio dell'attività alla data del 31.1.2020 che, essendo frutto di autodichiara- zione dell'odierna appellante, avrebbe dovuto essere dimostrata riguardando una circostanza di fatto corrispondente allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di ostetrica.
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2. L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va re- spinta la domanda originariamente proposta da Controparte_1
3. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate stante
«la richiesta di compensazione delle spese processuali, proveniente dalla parte risultata vittoriosa» (Cass. 24560/2013).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Parte_2
Compensa le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
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