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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10517/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dall'avv. Giovanni Basso e dall'avv. Alessandro Di Dato, presso il cui studio, sito in
Napoli, alla piazza G. Bovio n. 22, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mariano Agrusta, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 32, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 13.10.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore, la compagnia assicurativa Controparte_1
in qualità di impresa designata per il Fondo garanzie vittime della strada,
[...]
deducendo: che in data 3.10.2017, alle ore 9:00 circa, lungo il raccordo Arzano-
Frattamaggiore (NA), all'altezza della rotonda di Arzano, mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio targato CK2518, era stata tamponata da una vettura, modello Fiat
Punto di colore nero;
che il suddetto veicolo non aveva arrestato la propria corsa e si era dato alla fuga senza prestare soccorso;
che, benché indossasse il casco di protezione, aveva riportato lesioni personali tali da farla ricorrere alle cure dell'Ospedale “San
Giovanni Di Dio” di Frattamaggiore (NA); che, all'esito della degenza post traumatica, si era rivolta al dott. , che dopo aver accertato l'esistenza del nesso di Persona_1
causalità tra le lesioni subite e l'evento descritto, individuava nel 3% la percentuale di danno biologico.
Si costituiva la compagnia che si opponeva all'accoglimento della Controparte_1
domanda.
Istruito il giudizio mediante audizione di un teste indicato da parte attrice, con sentenza n. 2053/2023, depositata il 27.4.2023, il Giudice di Pace di Frattamaggiore accoglieva la domanda sul presupposto che le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, erano risultate certe e univoche, ragione per cui doveva dirsi provato il sinistro secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione, emergendo, in particolare, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo “pirata” nella causazione dell'evento dannoso de quo. Quindi, tenuto conto che dalla documentazione medica prodotta dall'attrice non emergeva la prova di postumi permanenti, ma solo di una “malattia di 7 giorni”, il risarcimento veniva “liquidato per l'intero ed all'attualità in € 317,44, comprensivi di €
63,49 per il danno tipo morale”.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la quale Parte_1
censurava la decisione di primo grado in relazione alla quantificazione del risarcimento riconosciuto. In particolare, evidenziava come la liquidazione del danno non aveva tenuto conto delle effettive risultanze emergenti dalla documentazione medica prodotta e che, peraltro, era stata manifestata al giudicante una sostanziale adesione agli esiti della perizia
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
medica eseguita dal dott. su incarico della da cui pure erano Persona_2 CP_1
emersa un'invalidità permanente (dello 0,5%), oltre che un'invalidità temporanea.
Concludeva affinché, in riforma parziale della sentenza di primo grado, il Tribunale ricalcolasse – sulla base degli esiti della perizia redatta dal dott. – nell'importo Per_2
di € 3.153,50 il risarcimento riconosciuto in suo favore o che, in via subordinata, tale risarcimento venisse liquidato sulla base di una C.T.U. medica da disporsi in sede di appello.
Come secondo motivo di gravame la censurava la sentenza impugnata in Pt_1
relazione alla liquidazione delle spese processuali. In particolare, a fronte di esborsi sostenuti per € 144,95, in sentenza era stato liquidato il minor importo di € 50,00. Inoltre,
a titolo di compenso era stata riconosciuta la somma di € 409,00, laddove, avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed all'attività difensiva svolta, andava riconosciuto un compenso pari ad € 1.454,75.
Si costituiva la che, contestando le ragioni poste a base Controparte_2
dell'impugnazione proposta, assumeva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta;
che la sentenza di primo grado, in merito al quantum, era da ritenersi corretta e ben motivata.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito.
Operata dalle parti la ricostruzione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
13.10.2025 la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente.
L'appello è fondato nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha rappresentato motivo di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione o dipende dai capi impugnati della gravata sentenza ovvero rispetto al quale le parti hanno prestato acquiescenza (cfr. artt. 329, 336 e 346 cod. proc. civ.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le censure mosse dall'appellante consentono di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c.
Passando al merito, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del danno operata dal
Giudice di Pace.
Il motivo d'appello è fondato.
Il Giudice di Pace, nella liquidazione del danno da risarcire, non ha specificato a quale documentazione medica facesse riferimento e non ha esplicitato l'iter motivazionale che gli ha permesso di arrivare a tale quantificazione.
Pertanto, occorre procedere ad una nuova liquidazione del danno.
A tal riguardo è ben possibile far ricorso alle conclusioni contenute nella relazione medico-legale redatta dal dott. su incarico della compagnia Persona_2
convenuta, conclusioni cui la stessa difesa della ha espressamente aderito sia nel Pt_1
corso del giudizio di primo grado, sia nell'ambito dell'atto di appello.
Peraltro, tale elaborato ben può essere utilizzato dal Giudice come riferimento per la quantificazione del danno. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio di diritto secondo cui “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purchè fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n.
25593, 12/07/2023).
Nel caso in esame le risultanze della perizia prodotta dalla nemmeno sono state CP_1
oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante e possono pertanto essere prese come riferimento per la liquidazione del danno subito dalla . Pt_1
Nella fattispecie in esame, alla luce della relazione medico legale effettuata dal fiduciario della compagnia assicurativa appellata, Dott. priva di vizi logici e Persona_2
bene argomentata dal punto di vista scientifico, è possibile ritenere che, a seguito del sinistro, la abbia riportato un “trauma contusivo labbra – con frattura incisivo Pt_1
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
superiore centrale a sinistra – e polso sinistro”, lesioni che le hanno provocato un'invalidità permanente nella misura dello 0,5 %.
Inoltre, sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 7 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25% (cfr. relazione medico legale del Dott. allegata al fascicolo di Per_2
parte appellata).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge
57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 trattandosi di fattispecie in cui si è in presenza di una lesione personale di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, derivante da sinistro conseguenti alla circolazione di un veicolo a motore.
In tale ipotesi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica per lesioni c.d. "micropermanenti" derivante da incidente stradale va calcolato sulla base di Tabelle legalmente prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede un meccanismo di conversione che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, la norma dell'art. 139 cod. ass. può trovare applicazione richiamando i criteri tabellari indicanti i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, nonché
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta o temporanea.
I parametri risarcitori legalmente previsti dal sistema tabellare ministeriale tengono conto dell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli di natura dinamico-relazionale subite dal danneggiato da liquidarsi nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
La conversione della clausola generale equitativa in ipotesi standardizzate previste dalla tabella ministeriale, alla stessa stregua di fattispecie, risponde quindi all'esigenza di
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preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza, consentendo però al contempo al Giudice la personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire l'integralità del risarcimento a fronte dell'allegazione e prova di circostante anomale e del tutto peculiari.
Pertanto, il danno subito dall'attrice può essere così liquidato:
- gg. 7 di ITP al 25% → € 98,32
- danno biologico permanente allo 0.5 % → € 460,03
Va, dunque, stimato in € 98,32 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
460,03 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 558,35.
Non vi è poi prova di un danno morale da doversi quindi riconoscere in misura superiore alla liquidazione contenuta nella sentenza di primo grado.
In riferimento, poi, alla richiesta di rimborso delle spese medico-odontoiatriche sostenute dall'attrice e che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro – rimborso pure richiesto dalla nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado mediante Pt_1
rinvio alla perizia medico-legale agli atti –, alla luce della documentazione, il valore del danno patrimoniale (corrispondente alle spese future prevedibili) è stato accertato dal dott. nella somma di € 2.050,00. Per_2
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
2.050,00.
In conclusione, va riconosciuto all'appellante il risarcimento complessivo di € 2.608,00.
Considerato che l'appellante, da quanto dalla stessa rappresentato, ha già ricevuto, a titolo di danno biologico, la somma di € 317,44, la stessa avrà diritto al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.290,56.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di
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rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (3.10.2017) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Tenuto conto del nuovo risarcimento complessivo riconosciuto all'appellante e delle spese vive documentate, va riformato, come da dispositivo, il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, dovendosi procedere alla loro quantificazione sulla base dello scaglione relativo alle cause di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00.
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• in riforma della pronuncia impugnata, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di dell'ulteriore Parte_1
risarcimento di € 2.290,56, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese processuali relative al primo Parte_1
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
grado di giudizio, che si liquidano in € 144,95 per esborsi ed in € 1.100,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, importi dai quali dovranno essere detratte le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa a tale titolo;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese processuali relative al giudizio Parte_1
d'appello che si liquidano in € 147,00 per esborsi ed in € 1.276,00 per compenso, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Alessandro Di
Dato e all'avv. Giovanni Basso, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa in data 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10517/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, Parte_1
dall'avv. Giovanni Basso e dall'avv. Alessandro Di Dato, presso il cui studio, sito in
Napoli, alla piazza G. Bovio n. 22, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mariano Agrusta, presso il cui studio, sito in Napoli, alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 32, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c. le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 13.10.2025.
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Frattamaggiore, la compagnia assicurativa Controparte_1
in qualità di impresa designata per il Fondo garanzie vittime della strada,
[...]
deducendo: che in data 3.10.2017, alle ore 9:00 circa, lungo il raccordo Arzano-
Frattamaggiore (NA), all'altezza della rotonda di Arzano, mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio targato CK2518, era stata tamponata da una vettura, modello Fiat
Punto di colore nero;
che il suddetto veicolo non aveva arrestato la propria corsa e si era dato alla fuga senza prestare soccorso;
che, benché indossasse il casco di protezione, aveva riportato lesioni personali tali da farla ricorrere alle cure dell'Ospedale “San
Giovanni Di Dio” di Frattamaggiore (NA); che, all'esito della degenza post traumatica, si era rivolta al dott. , che dopo aver accertato l'esistenza del nesso di Persona_1
causalità tra le lesioni subite e l'evento descritto, individuava nel 3% la percentuale di danno biologico.
Si costituiva la compagnia che si opponeva all'accoglimento della Controparte_1
domanda.
Istruito il giudizio mediante audizione di un teste indicato da parte attrice, con sentenza n. 2053/2023, depositata il 27.4.2023, il Giudice di Pace di Frattamaggiore accoglieva la domanda sul presupposto che le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, erano risultate certe e univoche, ragione per cui doveva dirsi provato il sinistro secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione, emergendo, in particolare, la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo “pirata” nella causazione dell'evento dannoso de quo. Quindi, tenuto conto che dalla documentazione medica prodotta dall'attrice non emergeva la prova di postumi permanenti, ma solo di una “malattia di 7 giorni”, il risarcimento veniva “liquidato per l'intero ed all'attualità in € 317,44, comprensivi di €
63,49 per il danno tipo morale”.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la quale Parte_1
censurava la decisione di primo grado in relazione alla quantificazione del risarcimento riconosciuto. In particolare, evidenziava come la liquidazione del danno non aveva tenuto conto delle effettive risultanze emergenti dalla documentazione medica prodotta e che, peraltro, era stata manifestata al giudicante una sostanziale adesione agli esiti della perizia
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
medica eseguita dal dott. su incarico della da cui pure erano Persona_2 CP_1
emersa un'invalidità permanente (dello 0,5%), oltre che un'invalidità temporanea.
Concludeva affinché, in riforma parziale della sentenza di primo grado, il Tribunale ricalcolasse – sulla base degli esiti della perizia redatta dal dott. – nell'importo Per_2
di € 3.153,50 il risarcimento riconosciuto in suo favore o che, in via subordinata, tale risarcimento venisse liquidato sulla base di una C.T.U. medica da disporsi in sede di appello.
Come secondo motivo di gravame la censurava la sentenza impugnata in Pt_1
relazione alla liquidazione delle spese processuali. In particolare, a fronte di esborsi sostenuti per € 144,95, in sentenza era stato liquidato il minor importo di € 50,00. Inoltre,
a titolo di compenso era stata riconosciuta la somma di € 409,00, laddove, avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed all'attività difensiva svolta, andava riconosciuto un compenso pari ad € 1.454,75.
Si costituiva la che, contestando le ragioni poste a base Controparte_2
dell'impugnazione proposta, assumeva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalla controparte in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta;
che la sentenza di primo grado, in merito al quantum, era da ritenersi corretta e ben motivata.
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito.
Operata dalle parti la ricostruzione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del
13.10.2025 la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente.
L'appello è fondato nei limiti che si vanno ad indicare.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha rappresentato motivo di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione o dipende dai capi impugnati della gravata sentenza ovvero rispetto al quale le parti hanno prestato acquiescenza (cfr. artt. 329, 336 e 346 cod. proc. civ.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via ulteriormente preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le censure mosse dall'appellante consentono di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c.
Passando al merito, l'appellante lamenta l'erronea quantificazione del danno operata dal
Giudice di Pace.
Il motivo d'appello è fondato.
Il Giudice di Pace, nella liquidazione del danno da risarcire, non ha specificato a quale documentazione medica facesse riferimento e non ha esplicitato l'iter motivazionale che gli ha permesso di arrivare a tale quantificazione.
Pertanto, occorre procedere ad una nuova liquidazione del danno.
A tal riguardo è ben possibile far ricorso alle conclusioni contenute nella relazione medico-legale redatta dal dott. su incarico della compagnia Persona_2
convenuta, conclusioni cui la stessa difesa della ha espressamente aderito sia nel Pt_1
corso del giudizio di primo grado, sia nell'ambito dell'atto di appello.
Peraltro, tale elaborato ben può essere utilizzato dal Giudice come riferimento per la quantificazione del danno. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio di diritto secondo cui “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purchè fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n.
25593, 12/07/2023).
Nel caso in esame le risultanze della perizia prodotta dalla nemmeno sono state CP_1
oggetto di alcuna contestazione da parte dell'appellante e possono pertanto essere prese come riferimento per la liquidazione del danno subito dalla . Pt_1
Nella fattispecie in esame, alla luce della relazione medico legale effettuata dal fiduciario della compagnia assicurativa appellata, Dott. priva di vizi logici e Persona_2
bene argomentata dal punto di vista scientifico, è possibile ritenere che, a seguito del sinistro, la abbia riportato un “trauma contusivo labbra – con frattura incisivo Pt_1
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
superiore centrale a sinistra – e polso sinistro”, lesioni che le hanno provocato un'invalidità permanente nella misura dello 0,5 %.
Inoltre, sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 7 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25% (cfr. relazione medico legale del Dott. allegata al fascicolo di Per_2
parte appellata).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge
57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 trattandosi di fattispecie in cui si è in presenza di una lesione personale di lieve entità, fino a 9 punti di invalidità permanente, derivante da sinistro conseguenti alla circolazione di un veicolo a motore.
In tale ipotesi il risarcimento del danno non patrimoniale di natura biologica per lesioni c.d. "micropermanenti" derivante da incidente stradale va calcolato sulla base di Tabelle legalmente prestabilite, annualmente aggiornate con decreto ministeriale, come espressamente previsto dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede un meccanismo di conversione che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consente di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, la norma dell'art. 139 cod. ass. può trovare applicazione richiamando i criteri tabellari indicanti i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, nonché
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta o temporanea.
I parametri risarcitori legalmente previsti dal sistema tabellare ministeriale tengono conto dell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli di natura dinamico-relazionale subite dal danneggiato da liquidarsi nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
La conversione della clausola generale equitativa in ipotesi standardizzate previste dalla tabella ministeriale, alla stessa stregua di fattispecie, risponde quindi all'esigenza di
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza, consentendo però al contempo al Giudice la personalizzazione del danno non patrimoniale al fine di garantire l'integralità del risarcimento a fronte dell'allegazione e prova di circostante anomale e del tutto peculiari.
Pertanto, il danno subito dall'attrice può essere così liquidato:
- gg. 7 di ITP al 25% → € 98,32
- danno biologico permanente allo 0.5 % → € 460,03
Va, dunque, stimato in € 98,32 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
460,03 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 558,35.
Non vi è poi prova di un danno morale da doversi quindi riconoscere in misura superiore alla liquidazione contenuta nella sentenza di primo grado.
In riferimento, poi, alla richiesta di rimborso delle spese medico-odontoiatriche sostenute dall'attrice e che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro – rimborso pure richiesto dalla nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado mediante Pt_1
rinvio alla perizia medico-legale agli atti –, alla luce della documentazione, il valore del danno patrimoniale (corrispondente alle spese future prevedibili) è stato accertato dal dott. nella somma di € 2.050,00. Per_2
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di €
2.050,00.
In conclusione, va riconosciuto all'appellante il risarcimento complessivo di € 2.608,00.
Considerato che l'appellante, da quanto dalla stessa rappresentato, ha già ricevuto, a titolo di danno biologico, la somma di € 317,44, la stessa avrà diritto al pagamento dell'ulteriore importo di € 2.290,56.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (3.10.2017) con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Tenuto conto del nuovo risarcimento complessivo riconosciuto all'appellante e delle spese vive documentate, va riformato, come da dispositivo, il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, dovendosi procedere alla loro quantificazione sulla base dello scaglione relativo alle cause di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00.
Anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• in riforma della pronuncia impugnata, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di dell'ulteriore Parte_1
risarcimento di € 2.290,56, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese processuali relative al primo Parte_1
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 10517/2023
grado di giudizio, che si liquidano in € 144,95 per esborsi ed in € 1.100,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, importi dai quali dovranno essere detratte le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa a tale titolo;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese processuali relative al giudizio Parte_1
d'appello che si liquidano in € 147,00 per esborsi ed in € 1.276,00 per compenso, oltre
IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Alessandro Di
Dato e all'avv. Giovanni Basso, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa in data 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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