Articolo 7 della Legge 3 gennaio 1963, n. 3
Articolo 6Articolo 8
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23 febbraio 1963
Art. 7.

Per la esecuzione delle opere comprese le nelle zone soggette a risanamento, la misura dell'indennita' di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili e' determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 , e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219 , capitalizzato ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilita' e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1963