Art. 3.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, per ciascuno esercizio, stabilisce con proprio decreto, da emanare di intesa con il Ministro per il tesoro, le norme relative alla erogazione dei contributi di cui al precedente art. 2.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per l'applicazione della presente legge, e' autorizzato a concedere anticipazioni, mediante aperture di credito entro il limite di lire cento milioni, a favore del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa, per tramite del quale potra' essere effettuata la erogazione dei contributi suddetti.
Il presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio assume la veste di funzionario delegato per tutti i conseguenti effetti previsti dalle disposizioni in vigore.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, per ciascuno esercizio, stabilisce con proprio decreto, da emanare di intesa con il Ministro per il tesoro, le norme relative alla erogazione dei contributi di cui al precedente art. 2.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per l'applicazione della presente legge, e' autorizzato a concedere anticipazioni, mediante aperture di credito entro il limite di lire cento milioni, a favore del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale produttori canapa, per tramite del quale potra' essere effettuata la erogazione dei contributi suddetti.
Il presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio assume la veste di funzionario delegato per tutti i conseguenti effetti previsti dalle disposizioni in vigore.