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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 848/2022 promossa da:
, in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Innocenzo Parte_2
XI, 39 con l'avv. SCIME' DARIO ), dal quale rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
), in persona Controparte_1 C.F._2 dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 7B 00053
CIVITAVECCHIA con l'avv. ), dal quale CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura agli atti del fascicolo di primo grado
), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZALE GUGLIELMOTTI N. 7 00053 CIVITAVECCHIA, con il patrocinio dell'avv. SBRAGAGLIA SILVIO, dal quale rappresentato e difeso giusta procura generale
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Civitavecchia presso lo studio dell'Avv. Corso Controparte_5
Centrocelle n. 27, con l'avv. SORRENTI STEFANIA ( ), dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6 P.IVA_4 elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Giove n. 21, con l'avv. CASTIGLIONI GIULIA MARGHERITA ( ), dal C.F._5 quale rappresentato e difeso giusta procura generale
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'avv. SEGHEZZI GIOSUE' ) giusta procura in C.F._6 calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...] Controparte_11 Controparte_12
Controparte_13
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' ha proposto appello alla sentenza n. 1494/2021, Parte_3 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 10.9.2021, con cui, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla ditta avverso plurime cartelle Controparte_1 esattoriali per riscossione di sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada irrogate da diversi enti CP_6 CP_4 CP_8 Controparte_3 CP_8
[...] Controparte_7 Controparte_9 CP_10 [...]
e ): CP_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_4
- è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per le cartelle 17-18)
09720090054501630000, 16) 09720100036568074000 e 14) 09720110070347273000 per intervenuto annullamento ex art. 4 bis L. 139/2018;
- sono state annullate per intervenuta prescrizione quinquennale le cartelle 3-4) 097 2015
0159991218000 6) 097 2013 0131156606000, 7) 097 2013 0113036360000, 8) 097 2012
0153157183000, 9) 097 2012 0284995405000, 10) 097 2012 0137349413000, 11) 097 2012
0055968042000, 12) 097 2011 0255597213000, 13) 097 2011 0135990317000, 15) 097 2011
008252492000, 19) 097 2011 0204455806000;
- è stata rigettata l'opposizione in relazione alle cartelle 5) 097 2014 0247555482000 e 2)
097 2015 014766467000 in quanto regolarmente notificate;
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- è stata disposta la condanna dell' al pagamento delle Parte_3 spese di lite in favore del procuratore antistatario della ditta opponente.
A sostegno dell'appello, ha dedotto di aver notificato avvisi di intimazione di pagamento aventi effetto interruttivo della prescrizione e che, pertanto, erroneamente il primo Giudice, in ragione di una errata valutazione dell'efficacia probatoria dei documenti prodotti in atti, ha ritenuto non provata la riferibilità degli avvisi di intimazione di pagamento alle cartelle nn.
09720130131156606000, 09720130113036360000, 09720120153157183000,
09720120284995405000, 09720120137349413000, 09720120055968042000,
09720110255597213000, 09720110135990317000, 0972011008252492000,
09720150159991218000 e 09720110204455806000; in particolare, secondo parte appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la produzione della relata di notifica dell'avviso di intimazione sarebbe sufficiente ai fini della prova dell'atto interruttivo, pure in mancanza della produzione dell'avviso di intimazione notificato;
inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato la dicitura “al mittente”, relativa alla notifica della cartella n.
09720150159991218000, come mancato recapito, anziché come compiuta giacenza.
Si è costituita la ditta , eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della produzione documentale offerta dall' Parte_3 solo in grado di appello in quanto tardiva e, concludendo, nel merito, per la conferma della sentenza impugnata.
Tra gli enti impositori, si sono costituiti il e il Controparte_7 CP_6
aderendo all'appello proposto dall' . Controparte_3 Parte_4
La , costituendosi in giudizio, si è dichiarata remissiva ad ogni Controparte_4 statuizione, riportandosi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata in primo grado.
Gli altri enti impositori sono rimasti contumaci ( Controparte_8 Controparte_9
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 6.3.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al primo motivo, va premesso che il Giudice di Pace, in merito alle cartelle n. 6) 097 20130131156606000, 7) 097 2013 0113036360000, 8) 097 2012 0153157183000,
9)097 20120284995405000, 10) 097 2012 0137349413000, 11) 097 2012 0055968042000, 12) 097
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20110255597213000, 13) 097 2011 0135990317000, 15) 097 2011 008252492000, 18) 097
2009005450163000, 19) 097 2011 0204455806000 ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull' in merito all'interruzione della prescrizione in quanto Parte_3 risultavano versati in atti il solo plico recante il numero di avviso di intimazione (097 2017 9018
357430) e la relativa notifica, avvenuta in data 13.6.2017, ma non anche l'intimazione di pagamento stessa. Alla luce di questo rilievo, il primo Giudice ha ritenuto non provata l'interruzione della prescrizione quinquennale, con conseguente annullamento delle cartelle.
Secondo parte appellante, invece, l'indicazione nell'estratto di ruolo del numero dell'avviso di intimazione in riferimento ad una specifica cartella e la produzione della relata di notifica dell'avviso sarebbero sufficienti ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione.
L'assunto è infondato, dovendosi ritenere, in conformità a quanto statuito dal Giudice di
Pace, che in mancanza della produzione dell'avviso di intimazione notificato non è possibile accertarne il contenuto e, quindi, la riferibilità in concreto ad una determinata cartella esattoriale quale atto interruttivo della relativa pretesa.
Invero, la giurisprudenza menzionata da parte appellante (secondo cui nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all'agente [della riscossione] di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”) è inconferente rispetto al caso di specie, riferendosi precipuamente alla notifica della cartella esattoriale e non dell'avviso di intimazione.
In proposito, va sottolineato che, mentre la cartella esattoriale è del tutto coincidente con l'estratto di ruolo, non essendo altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, l'atto di intimazione è un sollecito di pagamento, inviato ai fini dell'interruzione della prescrizione, che richiama al suo interno determinate cartelle di pagamento e che, pertanto, non coincide necessariamente con l'estratto di ruolo, potendo invero essere riferibile ad una pluralità di cartelle. In altre parole, mentre il contenuto della cartella si desume automaticamente dall'estratto di ruolo, non è così per il contenuto dell'avviso di intimazione, che può essere accertato solo con la produzione dell'atto stesso.
Le due fattispecie – notifica della cartella e notifica dell'intimazione di pagamento – non sono quindi sovrapponibili ai fini che qui interessano.
D'altra parte, l'annotazione sull'estratto di ruolo del numero dell'intimazione di pagamento è priva di efficacia probatoria della riferibilità, in concreto, dell'avviso alla cartella esattoriale, essendo atto di provenienza unilaterale della stessa amministrazione incaricata della riscossione.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato e merita di essere rigettato.
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3. Quanto al secondo motivo di appello, in riferimento alla notifica della cartella n.
09720150159991218000, il Giudice di Pace ha così argomentato: “il plico indica 2 tentativi infruttuosi di notifica e il timbro reca la dizione “al mittente” e cancellazione dell'indirizzo; pertanto la detta cartella poiché si riferisce ad un verbale del 16.6.2010, non risultando notificata la cartella nel quinquennio successivo, deve essere annullata”.
Secondo parte appellante, invece, una serie di elementi di carattere indiziario avrebbero dovuto condurre il primo Giudice, seppure in difetto della relativa attestazione, a ritenere che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza.
In particolare, parte appellante ha evidenziato: la contiguità temporale di tale notifica rispetto ad altre perfezionatesi presso il medesimo indirizzo di destinazione (Civitavecchia, via
Pietro Pardi, 15); l'attestazione nel primo tentativo di notifica di “assenza” del destinatario e del rilascio di avviso di cortesia;
il fatto che la maggior parte delle altre cartelle dedotte in giudizio erano state notificate per compiuta giacenza.
Il motivo è infondato.
Dall'esame del doc. 14 allegato al fascicolo di primo grado dell' Controparte_14
, risulta che la cartella di pagamento in questione risulta notificata dal messo
[...] notificatore del ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, il quale ha attestato Controparte_3 di aver eseguito due tentativi di notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (il primo in data 9.11.2015 e il secondo in data 23.11.2015), ma di non aver rinvenuto persone abilitate a ricevere il plico e, pertanto, di averlo depositato nella Casa del Comune in data 24.11.2015 ai sensi dell'art. 140
c.p.c., come previsto dall'art. 60 del d.P.R. 600/1973.
Il combinato disposto delle norme citate prevede, tuttavia, che l'agente notificatore, oltre ad eseguire il deposito del plico presso la Casa comunale, debba altresì dare avviso del deposito affiggendolo alla porta dell'abitazione o domicilio del destinatario e inviando raccomandata a/r.
In mancanza di tali ulteriori formalità (affissione dell'avviso e ricevimento o compiuta giacenza della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito nella casa comunale) la notifica non può dirsi perfezionata (“Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” Cass. n. 25351 del 11/11/2020).
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Pertanto, deve essere confermata la statuizione del primo Giudice circa l'assenza di prova della notifica della cartella e del conseguente maturare del termine prescrizionale.
Ne deriva l'infondatezza anche del secondo motivo di appello, con conseguente rigetto integrale del gravame e conferma della sentenza appellata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore della parte appellata, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 1494/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 10.9.2021, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che Parte_3 liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. quale antistatario;
CP_2
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 848/2022 promossa da:
, in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Innocenzo Parte_2
XI, 39 con l'avv. SCIME' DARIO ), dal quale rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
), in persona Controparte_1 C.F._2 dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 7B 00053
CIVITAVECCHIA con l'avv. ), dal quale CP_2 C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura agli atti del fascicolo di primo grado
), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZALE GUGLIELMOTTI N. 7 00053 CIVITAVECCHIA, con il patrocinio dell'avv. SBRAGAGLIA SILVIO, dal quale rappresentato e difeso giusta procura generale
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Civitavecchia presso lo studio dell'Avv. Corso Controparte_5
Centrocelle n. 27, con l'avv. SORRENTI STEFANIA ( ), dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6 P.IVA_4 elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Giove n. 21, con l'avv. CASTIGLIONI GIULIA MARGHERITA ( ), dal C.F._5 quale rappresentato e difeso giusta procura generale
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_7 P.IVA_5 rappresentato e difeso dall'avv. SEGHEZZI GIOSUE' ) giusta procura in C.F._6 calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10
[...] Controparte_11 Controparte_12
Controparte_13
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' ha proposto appello alla sentenza n. 1494/2021, Parte_3 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 10.9.2021, con cui, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla ditta avverso plurime cartelle Controparte_1 esattoriali per riscossione di sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada irrogate da diversi enti CP_6 CP_4 CP_8 Controparte_3 CP_8
[...] Controparte_7 Controparte_9 CP_10 [...]
e ): CP_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_4
- è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per le cartelle 17-18)
09720090054501630000, 16) 09720100036568074000 e 14) 09720110070347273000 per intervenuto annullamento ex art. 4 bis L. 139/2018;
- sono state annullate per intervenuta prescrizione quinquennale le cartelle 3-4) 097 2015
0159991218000 6) 097 2013 0131156606000, 7) 097 2013 0113036360000, 8) 097 2012
0153157183000, 9) 097 2012 0284995405000, 10) 097 2012 0137349413000, 11) 097 2012
0055968042000, 12) 097 2011 0255597213000, 13) 097 2011 0135990317000, 15) 097 2011
008252492000, 19) 097 2011 0204455806000;
- è stata rigettata l'opposizione in relazione alle cartelle 5) 097 2014 0247555482000 e 2)
097 2015 014766467000 in quanto regolarmente notificate;
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- è stata disposta la condanna dell' al pagamento delle Parte_3 spese di lite in favore del procuratore antistatario della ditta opponente.
A sostegno dell'appello, ha dedotto di aver notificato avvisi di intimazione di pagamento aventi effetto interruttivo della prescrizione e che, pertanto, erroneamente il primo Giudice, in ragione di una errata valutazione dell'efficacia probatoria dei documenti prodotti in atti, ha ritenuto non provata la riferibilità degli avvisi di intimazione di pagamento alle cartelle nn.
09720130131156606000, 09720130113036360000, 09720120153157183000,
09720120284995405000, 09720120137349413000, 09720120055968042000,
09720110255597213000, 09720110135990317000, 0972011008252492000,
09720150159991218000 e 09720110204455806000; in particolare, secondo parte appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la produzione della relata di notifica dell'avviso di intimazione sarebbe sufficiente ai fini della prova dell'atto interruttivo, pure in mancanza della produzione dell'avviso di intimazione notificato;
inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato la dicitura “al mittente”, relativa alla notifica della cartella n.
09720150159991218000, come mancato recapito, anziché come compiuta giacenza.
Si è costituita la ditta , eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità della produzione documentale offerta dall' Parte_3 solo in grado di appello in quanto tardiva e, concludendo, nel merito, per la conferma della sentenza impugnata.
Tra gli enti impositori, si sono costituiti il e il Controparte_7 CP_6
aderendo all'appello proposto dall' . Controparte_3 Parte_4
La , costituendosi in giudizio, si è dichiarata remissiva ad ogni Controparte_4 statuizione, riportandosi all'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata in primo grado.
Gli altri enti impositori sono rimasti contumaci ( Controparte_8 Controparte_9
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 6.3.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al primo motivo, va premesso che il Giudice di Pace, in merito alle cartelle n. 6) 097 20130131156606000, 7) 097 2013 0113036360000, 8) 097 2012 0153157183000,
9)097 20120284995405000, 10) 097 2012 0137349413000, 11) 097 2012 0055968042000, 12) 097
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20110255597213000, 13) 097 2011 0135990317000, 15) 097 2011 008252492000, 18) 097
2009005450163000, 19) 097 2011 0204455806000 ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull' in merito all'interruzione della prescrizione in quanto Parte_3 risultavano versati in atti il solo plico recante il numero di avviso di intimazione (097 2017 9018
357430) e la relativa notifica, avvenuta in data 13.6.2017, ma non anche l'intimazione di pagamento stessa. Alla luce di questo rilievo, il primo Giudice ha ritenuto non provata l'interruzione della prescrizione quinquennale, con conseguente annullamento delle cartelle.
Secondo parte appellante, invece, l'indicazione nell'estratto di ruolo del numero dell'avviso di intimazione in riferimento ad una specifica cartella e la produzione della relata di notifica dell'avviso sarebbero sufficienti ai fini della prova dell'interruzione della prescrizione.
L'assunto è infondato, dovendosi ritenere, in conformità a quanto statuito dal Giudice di
Pace, che in mancanza della produzione dell'avviso di intimazione notificato non è possibile accertarne il contenuto e, quindi, la riferibilità in concreto ad una determinata cartella esattoriale quale atto interruttivo della relativa pretesa.
Invero, la giurisprudenza menzionata da parte appellante (secondo cui nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all'agente [della riscossione] di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”) è inconferente rispetto al caso di specie, riferendosi precipuamente alla notifica della cartella esattoriale e non dell'avviso di intimazione.
In proposito, va sottolineato che, mentre la cartella esattoriale è del tutto coincidente con l'estratto di ruolo, non essendo altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, l'atto di intimazione è un sollecito di pagamento, inviato ai fini dell'interruzione della prescrizione, che richiama al suo interno determinate cartelle di pagamento e che, pertanto, non coincide necessariamente con l'estratto di ruolo, potendo invero essere riferibile ad una pluralità di cartelle. In altre parole, mentre il contenuto della cartella si desume automaticamente dall'estratto di ruolo, non è così per il contenuto dell'avviso di intimazione, che può essere accertato solo con la produzione dell'atto stesso.
Le due fattispecie – notifica della cartella e notifica dell'intimazione di pagamento – non sono quindi sovrapponibili ai fini che qui interessano.
D'altra parte, l'annotazione sull'estratto di ruolo del numero dell'intimazione di pagamento è priva di efficacia probatoria della riferibilità, in concreto, dell'avviso alla cartella esattoriale, essendo atto di provenienza unilaterale della stessa amministrazione incaricata della riscossione.
Il primo motivo di appello è pertanto infondato e merita di essere rigettato.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. Quanto al secondo motivo di appello, in riferimento alla notifica della cartella n.
09720150159991218000, il Giudice di Pace ha così argomentato: “il plico indica 2 tentativi infruttuosi di notifica e il timbro reca la dizione “al mittente” e cancellazione dell'indirizzo; pertanto la detta cartella poiché si riferisce ad un verbale del 16.6.2010, non risultando notificata la cartella nel quinquennio successivo, deve essere annullata”.
Secondo parte appellante, invece, una serie di elementi di carattere indiziario avrebbero dovuto condurre il primo Giudice, seppure in difetto della relativa attestazione, a ritenere che la notifica si fosse perfezionata per compiuta giacenza.
In particolare, parte appellante ha evidenziato: la contiguità temporale di tale notifica rispetto ad altre perfezionatesi presso il medesimo indirizzo di destinazione (Civitavecchia, via
Pietro Pardi, 15); l'attestazione nel primo tentativo di notifica di “assenza” del destinatario e del rilascio di avviso di cortesia;
il fatto che la maggior parte delle altre cartelle dedotte in giudizio erano state notificate per compiuta giacenza.
Il motivo è infondato.
Dall'esame del doc. 14 allegato al fascicolo di primo grado dell' Controparte_14
, risulta che la cartella di pagamento in questione risulta notificata dal messo
[...] notificatore del ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, il quale ha attestato Controparte_3 di aver eseguito due tentativi di notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (il primo in data 9.11.2015 e il secondo in data 23.11.2015), ma di non aver rinvenuto persone abilitate a ricevere il plico e, pertanto, di averlo depositato nella Casa del Comune in data 24.11.2015 ai sensi dell'art. 140
c.p.c., come previsto dall'art. 60 del d.P.R. 600/1973.
Il combinato disposto delle norme citate prevede, tuttavia, che l'agente notificatore, oltre ad eseguire il deposito del plico presso la Casa comunale, debba altresì dare avviso del deposito affiggendolo alla porta dell'abitazione o domicilio del destinatario e inviando raccomandata a/r.
In mancanza di tali ulteriori formalità (affissione dell'avviso e ricevimento o compiuta giacenza della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito nella casa comunale) la notifica non può dirsi perfezionata (“Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” Cass. n. 25351 del 11/11/2020).
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Pertanto, deve essere confermata la statuizione del primo Giudice circa l'assenza di prova della notifica della cartella e del conseguente maturare del termine prescrizionale.
Ne deriva l'infondatezza anche del secondo motivo di appello, con conseguente rigetto integrale del gravame e conferma della sentenza appellata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore della parte appellata, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 1494/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 10.9.2021, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che Parte_3 liquida in € 2.547,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. quale antistatario;
CP_2
- da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Civitavecchia, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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