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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8860/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8860/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Torazzi Vittorio - Miraglia Parte_1
Valeria;
- convenuta); Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente chiedeva il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte, nonché dell'indennità di mancato preavviso;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
peraltro, il legale rappresentante compariva alla prima udienza, sostenendo che, delle somme richieste dal ricorrente, soltanto la mensilità di febbraio 2024 sarebbe stata, in parte pagata, ma senza fornire alcuna prova di ciò; considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo la lettera di assunzione, la lettera di dimissioni e le buste paga ricevute, che dimostrano l'esistenza e la durata del rapporto, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione;
• che non si ritiene sussistente una giusta causa di dimissioni, posto che il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, a parte quella di luglio 2023, è di circa 20 giorni per un periodo contenuto, circa cinque mesi. Il lavoratore, del resto, non ha nemmeno posto in essere diffide, ma a marzo 2024 ha deciso di dimettersi con effetto immediato;
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
1 R.G.L. 8860/2024
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 22.074,01 (di cui €
13.243,80 a titolo di t.f.r.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8860/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Torazzi Vittorio - Miraglia Parte_1
Valeria;
- convenuta); Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro premesso
• che il ricorrente chiedeva il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte, nonché dell'indennità di mancato preavviso;
• che la convenuta rimaneva contumace, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
peraltro, il legale rappresentante compariva alla prima udienza, sostenendo che, delle somme richieste dal ricorrente, soltanto la mensilità di febbraio 2024 sarebbe stata, in parte pagata, ma senza fornire alcuna prova di ciò; considerato
• che il ricorrente ha fornito la prova di cui era onerato, producendo la lettera di assunzione, la lettera di dimissioni e le buste paga ricevute, che dimostrano l'esistenza e la durata del rapporto, l'inquadramento contrattuale e la retribuzione;
• che non si ritiene sussistente una giusta causa di dimissioni, posto che il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, a parte quella di luglio 2023, è di circa 20 giorni per un periodo contenuto, circa cinque mesi. Il lavoratore, del resto, non ha nemmeno posto in essere diffide, ma a marzo 2024 ha deciso di dimettersi con effetto immediato;
• che le somme oggi richieste derivano dalla corretta applicazione del C.C.N.L. invocato e sono direttamente desumibili, mediante un mero calcolo matematico, dalla documentazione prodotta;
1 R.G.L. 8860/2024
• che era onere di parte convenuta costituirsi e provare l'avvenuto pagamento delle somme oggi richieste, così come contestare gli avversari conteggi, i quali sono stati notificati insieme al ricorso introduttivo;
• che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 22.074,01 (di cui €
13.243,80 a titolo di t.f.r.), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e successive occorrende.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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