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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1874/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Edy Guerrini , con domicilio eletto presso Parte_1 lo studio del difensore in Via Marconi n.25 Solarolo
- Appellante - contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Novaga e Lara Piva , con CP_1 domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Piazza Martiri della Libertà n.16 Faenza
- Appellata-
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Ravenna n.460 del 15/6/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda proposta da CP_1
nei confronti di volta a sentirsi risarcire i danni patiti in seguito agli atti di
[...] Parte_1
vessazione , di minaccia e stalking posti in essere dal convenuto, per i quali il predetto era stato pagina 1 di 4 assolto per vizio di mente in sede penale con sentenza irrevocabile, e condannava a Parte_1 corrispondere ex art 2047 c.2 cc in favore dell'attrice la somma omnicomprensiva di €5.000,00.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
L'appellante censura la pronuncia in ordine alla quantificazione della somma di condanna lamentando omessa motivazione circa le condizioni economiche delle parti poste a fondamento della valutazione operata dal Tribunale.
Lamenta in particolare la mancanza di indagini volte ad accertare le capacità finanziarie delle parti ed evidenzia la disparità delle rispettive condizioni , deducendo che era un pensionato Parte_1
senza moglie né figli che potessero aiutarlo, mentre era una giovane donna dotata di CP_1
capacità lavorativa.
Censura la pronuncia in ordine all'interpretazione dell'art 2047 cc sul rilievo che la norma sarebbe applicabile soltanto nei casi in cui esista un soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace e questi non possa risarcire il danno, non anche nel caso in cui non vi sia un sorvegliante .
Critica inoltre la decisione sostenendo che l'indennizzo non è dovuto per i danni morali in quanto la norma dell'art 2047 cc è tesa a soccorrere il danneggiato e a riparare soltanto i danni materiali , non ad alleviare le sue sofferenze morali o a punire l'incapace; contesta infine la risarcibilità del danno sotto il profilo dell'evitabilità , imputando alla danneggiata di avere posto in essere condotte integranti responsabilità ex art 1227 c2 cc .
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha resistito all'appello chiedendone il rigetto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Si premette che è stato tratto a giudizio direttissimo per i reati di cui agli arrt 612 bis Parte_2
e 610 cp per aver posto in essere tra il 27 aprile e il 23 maggio 2017 una serie reiterata di molestie , ingiurie e minacce nei riguardi di , giudizio che è stato definito dal Tribunale di CP_1
Ravenna con sentenza di assoluzione dell'imputato per vizio di mente, divenuta irrevocabile.
La commissione dei fatti per i quali è stato imputato è stata accertata nel processo penale Parte_1
attraverso le indagini della Polizia di Stato, le dichiarazioni della teste e della persona Tes_1
offesa e i messaggi scambiati tra le parti , materiale istruttorio che dimostra senza alcun dubbio le vessazioni e i comportamenti aggressivi, minacciosi e ingiuriosi tenuti dall'odierno appellante nei riguardi della culminati nell'episodio del 23/5/2017 in cui ha inseguito in CP_1 Parte_1 macchina la , che viaggiava con la propria autovettura, l'ha costretta a fermarsi per poi CP_1
aggredirla e minacciarla.
pagina 2 di 4 I predetti fatti non sono stati inoltre oggetto di contestazione da parte dell'appellante nel giudizio di primo grado.
Tanto premesso non è fondata la censura con cui si sostiene l'inapplicabilità al caso dell'art 2047 c2 cc per la mancanza di un soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace.
E' stato chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 11718/2021 che il diritto all'equo indennizzo previsto dall'art 2047 cc spetta anche laddove non sia rinvenibile alcun soggetto addetto alla sorveglianza dell'incapace, essendo questa un'ipotesi logicamente comparabile a quella considerata dall'art 2047 comma 1 cc, in cui il sorvegliante, chiamato a rispondere per il fatto proprio comunque direttamente ricollegabile all'incapace, rimanga esente per assenza di colpa.
“L'art 2047 c. 2 cc nel sistema, predispone una tutela residuale per il danneggiato in cui si prospetta un sussidiario e complementare obbligo di indennizzo per l'incapace ove non sia rinvenibile un soggetto in grado di rispondere pienamente e civilmente del fatto a lui non imputabile, e ciò a fini solidaristici, allorchè la condizione economica dell'incapace, in rapporto a quella del danneggiato, sia in grado di apportare un parziale ristoro al danneggiato senza eccessivo impoverimento dell'incapace. Da tale prospettiva solidaristica si comprende come l'obbligazione indennitaria che ne deriva sia funzionale a realizzare una tutela di secondo livello per il danneggiato che non sia in grado di ottenere un risarcimento da chicchessia”.
Non sono fondate anche le censure con cui l'appellante deduce che la norma in esame è diretta a tutelare solo i danni materiali, con esclusione dei danni morali patiti dal danneggiato.
Tale limitazione non è rinvenibile nel testo dell'art 2047 cc né tantomeno appare giustificata alla luce della ratio della norma che è quella di garantire tutela in via residuale al danneggiato nelle ipotesi in cui non vi sia un soggetto civilmente obbligato a rispondere ovvero , pur essendoci , rimanga esonerato per mancanza di colpa o non vi provveda per insolvenza.
Non sono fondate le censure che l'appellante svolge sulla quantificazione dell'indennizzo.
La somma liquidata dal Tribunale a titolo di indennizzo ( in €5.000,00 onnicomprensivo) costituisce un importo assai contenuto rispetto alla gravità delle ripetute condotte dell'attuale appellante e delle sofferenze che queste hanno del tutto verosimilmente prodotto secondo l'id quod plerumque accidit;
tale importo è stato determinato tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti – pensionato ottantenne l'appellante, senza oneri di mantenimento verso alcun familiare;
giovane donna priva di redditi l'appellata-, somma al di sotto della quale l'indennizzo sarebbe stato solo simbolico.
pagina 3 di 4 Vanno infine rigettate le censure con cui l'appellante sostiene l'esistenza di concorso della vittima ex art 1227 c1 cc per avere con la propria condotta indotto a credere all'esistenza CP_1 Parte_1
di una relazione sentimentale e averlo poi abbandonato.
La circostanza che la danneggiata , che all'epoca si prostituiva , abbia intrattenuto una “relazione” con l'appellante , non vale ad escludere la risarcibilità e quindi l'indennizzabilità dei pregiudizi subiti dalla vittima , in quanto le condotte aggressive e minacciose reiterate attuate da non Parte_1
sono conseguenti in termini causali al rapporto intrattenuto né tantomeno possono trovarvi alcuna giustificazione.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/2022
P.Q.M.
La Corte
-Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado che liquida ai sensi del DM 147/2022 in €1.923,00 per compensi, oltre 15% spese gen. iva e cpa.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento , a carico dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 21/12/2023
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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