Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 516/2025 N. 181/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 5190/2024, estensore giudice DOTT.SSA ELEONORA PORCELLI, discussa all'udienza dell'11.6.2025 e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MATTIA Parte_1 C.F._1
GIUDICI ), dell'avv. JACOBO SANCHEZ CODONI C.F._2
. MATTEO VRICELLA ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato in BRESCIA VIA SOLFERINO 31, presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO LANZANI
), elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA 8 C.F._5
MILANO, presso il Difensore
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: A. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità dei contratti di somministrazione di manodopera e/o delle relative proroghe per le ragioni esposte in narrativa (violazione Direttiva 2008/104, superamento durata massima complessiva, violazione artt. 19, 21, 28, 31, 38, 39 d.lgs. 81/15, violazione degli artt. 1344
1
5.5 Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale. Con vittoria di spese e compensi professionali. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - per le ragioni esposte nella presente memoria, dichiarare l'appello proposto dal Sig. Mai Pt_1 integralmente o parzialmente inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c. NEL MERITO: confermando la sentenza n. 5190/2024 pubblicata il 20/11/2024 e pronunciata all'esito del giudizio RG n. 8840/2024 avanti il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli, respingere le domande avanzate dal Sig. con il ricorso in appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, per le ragioni indicate nella presente memoria e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, assolvere la Società appellata da ogni e qualsivoglia pretesa azionata con il ricorso in appello;
comunque, condannare il Ricorrente al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 19.2.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indic la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto, a spese compensate, il ricorso, dallo stesso presentato
2 nei confronti di onde sentir accertare la nullità, Controparte_2 illegittimità o illi trazione di manodopera, in virtù dei quali egli aveva operato presso detta società, per il tramite di CP_3
, nel periodo intercorso dal 28.5.21 al 24.5.24, e delle relative proroghe.
[...]
Il ricorrente in primo grado aveva domandato che, per l'effetto, fosse dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatrice, sin “dal momento ritenuto rilevante dalla norma di riferimento applicata al caso concreto” o, in via gradata, dall'inizio del rapporto;
dalla data di superamento dei 12 (o in subordine 24) mesi;
dalla data di cessazione del rapporto;
dal momento di superamento della durata
“ragionevolmente qualificabile come temporanea”; dal deposito del ricorso;
dalla sentenza, o dalla diversa data ritenuta di Giustizia, con conseguente condanna della resistente alla sua immediata riammissione in servizio e al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, in subordine, di quella utile ai fini TFR.
In via ulteriormente gradata, in caso di ritenuta applicabilità della tutela di diritto comune, era stata chiesta la condanna della convenuta al pagamento delle mensilità medio tempore maturate, dalla cessazione del rapporto (o, in subordine, dall'offerta della prestazione).
Era stato altresì invocato, tramite il ricorso depositato avanti al TRIBUNALE, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello V del CCNL Trasporto Merci Logistica, dall'assunzione al mese di aprile 2023 (o, in subordine, dal momento in cui lo stesso aveva iniziato a svolgere le mansioni riconducibili a tale livello, e fino al termine di tale svolgimento;
o, in ulteriore subordine, nel periodo accertato in corso di causa e/o ritenuto di Giustizia), con conseguente condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di € 8.312,24 a titolo di differenze retributive.
Il primo Giudice, dato atto della conciliazione intervenuta in corso di causa con riguardo alle domande relative al superiore inquadramento, aveva superato l'eccezione, avanzata in via preliminare dalla convenuta relativamente al primo rapporto di somministrazione, cessato il 23 maggio 2022, in ragione della successione di contratti oggetto di causa, con conseguente rilevanza della sequenza contrattuale antecedente l'ultimo contratto solo come dato fattuale, ai fini della valutazione del dedotto abuso.
Secondo la sentenza, infatti, la violazione del requisito della temporaneità della prestazione riguardava “comportamenti del datore di lavoro integrati in un momento successivo alla scadenza di ogni singolo contratto”, con conseguente impossibilità di far decorrere il termine di decadenza dalla cessazione di ciascun rapporto.
Nel merito, il TRIBUNALE aveva escluso che si fosse realizzato alcun contrasto con la disciplina sovranazionale, essendo stata espressamente consentita dal
3 CCNL la proroga del contratto di somministrazione fino ad una durata complessiva di 36 mesi.
Il primo Giudice aveva considerato tale arco temporale quale parametro idoneo all'accertamento della temporaneità dell'attività, alla luce “delle circostanze pertinenti e della specificità del settore”, anche alla luce della concreta vicinanza alla materia e dell'adeguata garanzia di tutela degli opposti interessi, tipiche della fonte contrattuale collettiva.
Era stato, in proposito, rilevato nella motivazione come tale soglia non fosse stata superata nel caso di specie e come non fossero stati allegati nel ricorso di primo grado ulteriori elementi fattuali a sostegno “della natura non temporanea e contingente del fabbisogno di manodopera della società”
Era stato altresì richiamato dalla sentenza l'art. 31, co. 1, D. Lgs. 81/15, che consentiva, nel testo in vigore dal 14-10-20 al 30-6-25, l'impiego del medesimo lavoratore somministrato – assunto (come il ricorrente in primo grado) a tempo indeterminato dall'agenzia somministratrice – per periodi superiori alla durata di 24 mesi, indicata, invece, in ricorso come indice di insussistenza del requisito della temporaneità della somministrazione.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si censurava il riferimento operato dalla sentenza alla sola parte dell'art. 58 del CCNL relativa alla durata complessiva di 36 mesi – ritenuta dal TRIBUNALE adeguato parametro di temporaneità – senza considerazione delle causali, tassativamente previste nel prosieguo delle medesima disposizione, non indicate nei contratti di somministrazione e nelle lettere di invio in missione, oggetto di causa, e rimaste indimostrate sotto l'aspetto sostanziale, in difetto di alcuna deduzione da parte della convenuta in primo grado.
Nell'ottica del gravame, il primo Giudice aveva erroneamente invertito l'onere della prova relativamente alla natura temporanea delle esigenze sottese ai rapporti somministrazione, addossandolo al lavoratore anziché – come affermato dalla giurisprudenza – all'utilizzatore.
Ad avviso dell'appellante, la durata stessa del rapporto – protrattosi per 35 mesi – ed il numero complessivo di contratti e proroghe, pari in totale a quindici, sarebbero bastati ad escludere la temporaneità nel caso di specie, nonostante l'apparente rispetto della disciplina nazionale.
Con il secondo motivo, la sentenza veniva censurava per avere affermato l'applicabilità alla fattispecie oggetto di causa dell'art. 31, co. I, d. lgs. 81/15, nel testo provvisoriamente introdotto nel periodo emergenziale e ripetutamente prorogato sino al 30.6.2025, senza alcuna considerazione dei principi posti dalla normativa sovranazionale, ostativi alla indefinita protrazione della somministrazione, ammessa dalla lettera di tale disposizione dell'ordinamento interno.
4 Richiamando la Direttiva 2008/104, l'appellante invocava la costituzione di un rapporto di lavoro con la resistente fin dall'origine, o in subordine con decorrenza dal 30.6.2025, data di modifica del testo dell'art. 31 co. I d. lgs. cit., e la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 39 d.lgs. 81/15.
Su tali presupposti, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma Parte_1 della gravata sentenza, accogliesse integralmente le domande, dallo stesso avanzate in primo grado, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 30.5.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per violazione dell'art. 345 c.p.c., con particolare riferimento alle questioni – a suo avviso nuove – concernenti la mancanza di causali nei contratti di assunzione dell'appellato, i relativi vizi formali, la temporaneità delle esigenze sottese ai rapporti di somministrazione e l'applicabilità del limite di durata di 24 mesi.
In ogni caso, la medesima società chiedeva il rigetto dell'appello e di tutte le domande avversarie per infondatezza, considerata anche l'invocata risoluzione del rapporto a seguito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente in primo grado a far tempo dal 30.4.2024, con conferma della pronuncia di primo grado – o al più con quantificazione dell'indennità ex art. 39 d. lgs. n. 81/2015 nella misura minima, e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza dell'11.6.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_______________
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità, svolta dalla parte appellata con riferimento ad una serie di questioni, sollevate – ad avviso della società – per la prima volta nell'atto di appello.
Tale eccezione, a partire dal dirimente profilo della temporaneità dell'utilizzo del lavoratore somministrato, appare smentita dal contenuto del ricorso di primo grado nel quale, alle pagg. 4 e ss., si invoca l'applicazione dei principi stabiliti, sul punto, dalla disciplina normativa e dai precedenti giurisprudenziali, sia interni che sovranazionali.
Nel medesimo atto, si richiamano numerosi precedenti, fra cui la sentenza della CGUE KG del 14.10.20, resa nella causa C-681/18, secondo cui “l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa
5 nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme, atteso che il rapporto di lavoro con un'azienda utilizzatrice ha, per sua natura, carattere temporaneo”.
Nel ricorso in esame, viene, di seguito, citata la giurisprudenza interna, sia di legittimità (ad es. Cass. 22861/2022 e Cass. 29570/22, secondo cui: “21.3. l'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 5, par. 5, prima frase, di adottare le misure necessarie per impedire il ricorso abusivo ad una successione di missioni di lavoro tramite agenzia interinale, in contrasto con le finalità della Direttiva, è chiaro, preciso e incondizionato. - … - 21.5. Non vi è dubbio che le disposizioni della Direttiva assumano carattere di norme precettive e che le stesse, come interpretate dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2020 e del 2022, contemplino quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale la temporaneità della prestazione presso l'utilizzatore, intesa nel senso di durata complessiva delle missioni per un tempo che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, tenuto conto anche delle caratteristiche del settore produttivo - … - 26. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea”) che di merito.
Su tali premesse, alla pag. 8 dell'atto ex art. 414, c.p.c., si afferma espressamente che “nel caso di specie la durata massima complessiva del rapporto non può, in alcun modo, ragionevolmente qualificarsi come temporanea. Il ricorrente, infatti, è stato inviato presso la medesima azienda per complessivi 36 mesi. La durata complessiva del rapporto presso l'utilizzatrice è dunque tale, di per sé, da dimostrare l'insussistenza del requisito della temporaneità delle esigenze produttive, configurando dunque una violazione delle disposizioni della Direttiva 2008/104/CE”.
Risulta di tutta evidenza come la carenza di temporaneità delle esigenze produttive, sottese all'utilizzazione dell'odierno appellante come lavoratore somministrato, avesse costituito il perno basilare dell'azione esperita in primo grado onde sentire accertare l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro direttamente in capo all'utilizzatrice.
Le doglianze svolte, al riguardo, nel primo motivo di appello appaiono, pertanto, certamente ammissibili.
Esse sono, ad avviso della Corte, pienamente fondate, poggiando sul consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui
– indipendentemente dal rispetto della durata massima stabilita dalla contrattazione collettiva – la legittimità della somministrazione richiede il carattere temporaneo delle ragioni del ricorso a tale fattispecie negoziale, da dimostrarsi a carico della parte utilizzatrice.
6 Ai precedenti sopra richiamati, infatti, il Supremo Collegio ha dato continuità tramite l'ordinanza n. 23445 del 1°.8.2023, affermando che: “il fatto che il D. lgs. nn. 81 del 2015, e prima ancora il D. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem. E' compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1334, c.c. c.c. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti. 26.1. In tale compito il giudice nazionale può avvalersi delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia che nella sentenza C-681/2018 cit., pronunciata proprio su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia in analoga vicenda, ha rimesso al giudice di rinvio di controllare, alla luce dell'obbligo di interpretazione conforme, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenendo conto sia della Dir. N. 2008-104 stessa, sia del diritto nazionale che la traspone nell'ordinamento giuridico italiano, in modo da verificare se possa configurarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata artificiosamente attribuita la forma di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale con lo scopo di eludere gli obiettivi della Dir. N. 2008-104, ed in particolare la natura temporanea del lavoro interinale (punto 67). La Corte di giustizia ha, quindi, nella richiamata sentenza del 14 ottobre 2020, indicato alcuni indici rivelatori dell'eventuale ricorrenza di un abusivo ricorso al lavoro tramite agenzia interinale volto ad eludere la finalità della Direttiva di circoscriverne la portata in termini di temporaneità che, con la più recente decisione del 17 marzo scorso, vengono confermati e ulteriormente precisati. In particolare, la Corte ha ritenuto rilevante verificare se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come "temporaneo": da ciò potrebbe, infatti, evincersi un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi della Dir. n. 2008-104, art. 5, paragrafo 5, prima frase. 27.2. Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l'essenza stessa delle disposizioni della Dir. N. 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l'equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima. 27.3. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro della Dir. N. 2008/104, venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice, in forza dei contratti
7 successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale".
Tali principi sono stati recepiti da questa stessa Corte, la quale – con la sentenza n. 162/2023 (Pres. MANTOVANI, Est. BERTOLI) emessa in sede di rinvio disposto dal Supremo Collegio – ha affermato l'illegittimità della somministrazione per carenza di temporaneità in una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio, in base alle seguenti motivazioni:
“risulta infatti pacifico che il medesimo lavoratore odierno ricorrente abbia prestato, presso la odierna resistente, la medesima attività lavorativa (con identico inquadramento contrattuale) per 33 mesi di lavoro effettivo su un arco di tempo complessivo pari a 46 mesi. L'esame della successione dei contratti di somministrazione e delle relative proroghe, come correttamente riepilogato dal ricorrente, dimostra poi che la prestazione dell'attività lavorativa da parte di XXX sia stata di fatto continuativa, venendo sospesa solo in sostanziale coincidenza con i periodi feriali (estate e periodo natalizio). Tali elementi, ad avviso del Collegio, sono già di per sé idonei a dimostrare che le esigenze sottese al ricorso alla somministrazione non potessero essere qualificate come “temporanee”, ma rispondessero ad un bisogno ordinario di manodopera (come del resto comprovato anche dai dati percentuali- non certo trascurabili- forniti dall'azienda sull'uso di lavoratori somministrati); e del resto – diversamente da quanto allegato dalla resistente- il tenore letterale dei contratti di lavoro di cui si discute nemmeno sempre consente di apprezzare quale fosse, all'epoca, l'effettiva esigenza temporanea che induceva l'azienda a ricorrere alla somministrazione reiterata del medesimo lavoratore (i contratti, non sempre sottoscritti dal ricorrente, recano infatti causali stereotipate e tra loro ripetitive). In senso contrario, ad avviso del Collegio, non rileva la circostanza che, nel caso concreto, non risulti superato il limite fissato dal CCNL di settore per l'impiego di lavoratori somministrati. Vero è che l'art. 4 del CCNL piccola e media industria metalmeccanica prevede che “i lavoratori che abbiano intrattenuto con la medesima azienda e per mansioni equivalenti sia rapporti di lavoro con il contratto a tempo determinato che con quello di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somme dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell'eventuale proroga in deroga assistita” (cfr. doc. 12 fascicolo resistente) e vero anche che nel caso di specie detto limite non risulta essere stato superato. Vero anche, tuttavia, che l'indicazione delle parti sociali può al più essere considerata un parametro di riferimento per la valutazione dell'abusività del ricorso alla somministrazione, ma essa non vale ad escludere il potere dell'interprete di ravvisare l'abuso, secondo i criteri interpretativi dettati dalla Suprema Corte, anche ove il limite contrattuale non venga superato. Non è poi forse superfluo considerare che il limite dei 44 mesi previsto dal CCNL non prevede un arco temporale di riferimento diverso dalla vita
8 lavorativa del dipendente;
nel caso di specie, invece, i 33 mesi di lavoro effettivi risultano concentrati in un arco di tempo di meno di 4 anni;
ciò ad ulteriore riprova dell'impossibilità di qualificare come genuinamente temporanee le esigenze sottese ad un così massiccio ricorso alla somministrazione in un periodo di tempo limitato.
Per questi motivi
, decidendo in sede di rinvio, deve dichiararsi costituito tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time a decorrere dalla stipulazione dell'ultimo contratto (e, cioè, dall'11-1-2016). In forza dell'art. 39 D.Lgs. 81/2015, ratione temporis applicabile, il datore di lavoro dev'essere condannato al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che - considerate le dimensioni aziendali, il tempo trascorso per l'ottenimento, da parte del lavoratore, della richiesta conversione del rapporto e la tempestività della messa in mora dell'azienda (cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente)- si ritiene equo quantificare nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, al tallone mensile di € 1.603,52, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Essa ben si attaglia al caso di specie, in cui l'odierno appellante ha operato quale lavoratore somministrato presso LG per circa 35 mesi, senza soluzione di continuità, fin dal 28.5.2021, in virtù di una serie ininterrotta di rapporti a termine più volte prorogati, sfociati nell'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della somministratrice in data 25.5.2022 e contestuale CP_3 invio in missione alla medesima utilizzatrice, fino alle dimissioni rassegnate con decorrenza dal 30.4.2024.
Come rilevato, in modo del tutto pertinente, nel precedente sopra riportato, la sola successione dei rapporti, così descritta, evidenzia il carattere stabile e continuativo delle sottese esigenze dell'odierna appellata, la quale non ha addotto in giudizio – come sarebbe stato suo onere a fronte delle deduzioni svolte al riguardo nel ricorso di primo grado (v. Cass. 15.7.2024, n. 19354) – alcun elemento volto a dimostrarne l'effettiva temporaneità.
Nessuno dei 27 capitoli, oggetto della richiesta di prova testimoniale avanzata nella memoria difensiva di primo grado, contiene – infatti – indicazioni in ordine alle specifiche motivazioni del ricorso al lavoro somministrato ed, in
9 Contr particolare, alla loro natura provvisoria, né è stata compiuta da , a tale riguardo, alcuna produzione documentale.
Ne consegue l'illegittimità dell'utilizzazione dell'odierno appellante in regime di somministrazione, senza che possa rilevare in senso contrario il rispetto del termine di 36 mesi, posto dalla contrattazione collettiva, sul quale certamente prevale – in virtù degli inderogabili principi sopra richiamati – il sostanziale carattere abusivo del ricorso alla tipologia negoziale adottata nel caso di specie.
Come già disposto nel precedente sopra citato, si impone, pertanto, l'accertamento dell'intervenuta instaurazione fra le parti, fin dall'origine, di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con ordine di immediata riammissione dell'odierno appellante in servizio, non ostandovi certamente le dimissioni, dallo stesso rivolte alla somministratrice, quale datrice di lavoro solo formale, non identificabile con l'effettiva parte datoriale.
LG va, per l'effetto, condannata al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 81/2015, ratione temporis applicabile, che si quantifica nell'importo pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Rilevano, al riguardo, da un lato, la considerevole durata del rapporto e la tempestività della messa in mora compiuta dall'appellante il 19.6.24 (doc. 14 ric. I gr.), nonché, dall'altro, la sua pacifica immediata ricollocazione, a seguito delle dimissioni volontarie, alle dirette dipendenze dell'impresa subentrata nell'appalto UNES, dedotta dall'odierna appellata fin dalla memoria difensiva di primo grado e mai contestata dall'odierno appellante.
Risulta assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della sentenza del Tribunale di MILANO n. 5190/2024, va accerta la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 28.5.2021 e LG deve essere condannata all'immediata riammissione di
[...]
in servizio, nonché al pagamento – in favore della stessa – di Pt_1 nnità risarcitoria ammontante ad otto mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR, pari ad € 1.941,26 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 3.000,00 per il procedimento di primo grado e di € 3.500,00 per la fase di appello.
10 Le spese così liquidate vanno distratte in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In riforma della sentenza del Tribunale di MILANO n. 5190/2024, accerta la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 28.5.2021 e condanna CP_1
all'immediata riammissione di in ser
[...] Parte_1 pagamento di un'indennità risarcitoria ammontante ad otto mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR, pari ad € 1.941,26 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
condanna a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1 doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.500,00 oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari. Così deciso in Milano, 11/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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