Articolo 30 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 marzo 1967
Art. 30. (Riparto dei contributi per marche)

Ogni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza nella misura indicata al secondo comma del precedente articolo 21 e quelle occorrenti per le spese generali di amministrazione della Cassa.
Le rimanenti somme sono, per meta', destinate al finanziamento della gestione previdenziale, e per l'altra meta' sono accreditate, in parti uguali, e senza produzione di interessi, a favore di tutti gli iscritti che dimostrino la loro inclusione nei ruoli dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/1 per l'esercizio della professione di geometra.
L'iscritto, che non versa il contributo obbligatorio entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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