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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9037 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER CI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11574.2023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
in persona del suo legale rappresentante e amministratore pro Parte_1
tempore, con sede a Roma, in via Grotta di Gregna, n. 100, C.F. e P.IVA
, elettivamente domiciliata in Roma, in via Piemonte, 32, presso e P.IVA_1
nello studio del proprio difensore l'avv. Giuseppe Spada, C.F.:
, C.F._1 Email_1
attore contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi (C.F. C.F._2
pec: oma.it, fax: 066781417), elettivamente Email_2 Email_3 CP_2
domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21 convenuta
Oggetto: opposizione alla intimazione di pagamento con numero di protocollo n.
QC/1 401 dell'11 gennaio 2023 con oggetto: PVQ 05.07 Tiburtino Sud, Costituzione in mora e avvio del procedimento finalizzato alla riscossione coattiva ai sensi della l.241/1990 e sml e della l. 190/2019 delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione d'uso senza titolo. Periodo 2021 2022. Euro a pagarsi
60.000,00 oltre interessi.
1 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO intimava alla società attrice di pagare la somma di euro 60.000,00 CP_1
nel termine di giorni 30 dalla notificazione dell'atto stesso e con l'avvertimento che, decorso il termine indicato, l'atto notificato avrebbe assunto efficacia di titolo esecutivo ex l. 160/2019. La richiesta di pagamento concerneva l'indennità per l'uso non abitativo delle aree/locali gestite dalla parte attrice, con indicazione che la somma richiesta rinveniva dalla previsione del canone in un precedente contratto di subaffitto di ramo d'azienda tra l'Associazione sportiva dilettantistica
LI GO ER e la società opponente.
L'Amministrazione comunale premetteva di aver concluso una convenzione concessione con la società per la Controparte_3
realizzazione di un P.V.Q. denominato 05.07 Tiburtino sud. La società concessionaria, in forza della previsione della clausola contenuta nell'articolo quattro della convenzione, aveva assegnato in locazione a diversi soggetti, tra cui la società opponente, la gestione di alcuni tra gli immobili contenuti nel Punto
Verde Qualità e, nella fattispecie, la A.S.D. LI GO ER, avente causa dalla concessionaria, ha affidato a un ramo di azienda in Parte_1
subaffitto (contratto di subaffitto del 10 luglio 2011). Nell'atto impugnato l'amministrazione comunale faceva riferimento a precedenti atti di recupero a seguito della revoca della convenzione concessione e richiamava il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra l'originaria concessionaria e l'ASD
LI GO ER, concluso per l'intera area dell'intero punto Verde nonché il contratto di subaffitto di ramo d'azienda sottoscritto tra l'associazione sportiva subaffitto di ramo d'azienda sottoscritto tra l'associazione sportiva e la società e la società opponente.
quindi, intimava il pagamento delle somme pari al canone di CP_1
subaffitto del ramo d'azienda chiedendo il pagamento per le annualità 2021 e canone di subaffitto del ramo d'azienda in via provvisoria salvo conguaglio.
La società opponente contestava la tesi secondo la quale vi era una gestione di attività (ristoro all'interno del ) in assenza di Parte_2
un titolo legittimante. La società gestiva tale attività in virtù del Parte_1
contratto di subaffitto di ramo d'azienda del 10 luglio 2011, registrato in data 14 settembre 2011, Ufficio delle entrate di Roma, serie tre, numero 9916, con
2 3
decorrenza dal 10 luglio 2011, data di conclusione, e con scadenza il 9 luglio 20
23, con rinnovazione automatica, che l'amministrazione comunale conosceva. Era contestata la stima.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che l'atto impugnato con cui si determina, per gli anni 2021 e 2022, in Euro 60.000,00la somma dovuta per l'utilizzo del bar pizzeria (zona spogliatoio calcio) e del bar ristoro (edificio polifunzionale) ubicati nell'impianto sportivo situato nel PVQ 05.07 Tiburtino
Sud è illegittimo, iniquo, inefficace e improduttivo di effetti giuridici: in particolare, per la carenza di legittimazione attiva dell'amministrazione comunale e, comunque, per la iniquità della stima effettuata dell'indennità annuale percepibile e che, pertanto, deve essere disapplicata, con accertamento chela società opponente nulla deve, per il periodo indicato, a solo in via CP_1
subordinata accertare e dichiarare che il valore economico delle attività effettuate dalla società opponente è equivalente al valore economico per l'utilizzo del bar pizzeria (zona spogliatoio calcio) e del bar ristoro (edificio polifunzionale) ubicati nell'impianto sportivo situato nel PVQ 05.07 Tiburtino Sud e, quindi, accertare e dichiarare che a titolo di indennità / indennità di occupazione / canone periodico / canone di affitto nulla è dovuto dall'opponente a ovvero, in via CP_1
ancor più subordinata, accerti e dichiari, tenuto conto di tutte le indicazioni fornite nel presente procedimento, quale sia la somma dovuta, minore rispetto a quella richiesta con l'atto impugnato, per la fruizione delle strutture indicate. Con le spese.
Si costituiva ed eccepiva. CP_1
1) la improcedibilità dell'azione proposta;
2) la non autonoma impugnabilità del provvedimento di causa;
si sarebbe dovuto attendere l'emissione della determinazione dirigenziale ingiuntiva, così come accaduto, tra l'altro, nell'ambito di un giudizio analogo.
Storicamente vi era stato il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra la e l'AS.D. LI GO ER e il contratto di Controparte_4
subaffitto di ramo d'azienda sottoscritto tra la A.S.D. GO ER e la CP_5
Il provvedimento impugnato costituiva un atto vincolato, fondato sulla
[...]
revoca della concessione adottata nei confronti della società LI GO
ER con determinazione dirigenziale nr. 1506 del 05.08.2011 e sulla
3 4
conseguente caducazione di tutti gli atti alla stessa connessi e/o collegati (tra cui anche il contratto di subaffitto di ramo di azienda invocato dalla parte attrice).
Sussisteva l'assenza, da parte della di un titolo idoneo per il CP_5
godimento dell'immobile), come già rilevato nell'ambito del giudizio recante
R.G. 54900/2022. La superficie gestita, a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica approvata con deliberazione della Giunta comunale nr. 4480 del 17.12.1996 e della convenzione concessione in uso di area comunale sottoscritta in data 20.02.2002 (doc. 7), era originariamente stata affidata in concessione alla Controparte_3
Il concessionario si era impegnato, a propria cura e spese e secondo gli obblighi convenzionalmente assunti, alla realizzazione di specifiche e dettagliate opere
(che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 c.c., si intendevano acquisite al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale) nonché all'intera gestione del compendio acquisendo, quale controprestazione in suo favore, la gestione funzionale ed economica dell''intero complesso sportivo realizzato.
Nella convenzione era espressamente pattuito che “In caso di mancata o imperfetta esecuzione delle opere, così come previsto dagli artt. 8, 9, 11, 12, 13 e
14 e/o a quanto previsto nel contratto di finanziamento con l'ente mutuatario in particolare per quanto riguarda il puntuale pagamento delle rate di mutuo, la
Concedente, senza pregiudizio d'ogni azione diretta ad ottenere il risarcimento del maggior danno, procederà alla revoca della concessione e alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
c.c” (cfr. art. 26 doc. 7).
Tenuto conto di ciò e considerato il perdurare delle gravi inadempienze del
Concessionario nelle obbligazioni dei contratti di mutuo stipulati per finanziare i lavori del compendio immobiliare di cui sopra l'Amministrazione adottava la
Determinazione Dirigenziale nr. 1506 del 05.08.2011 avente ad oggetto la risoluzione e la revoca del rapporto contrattuale con la Controparte_4
antecedente logico e presupposto dei successivi contratti stipulati in data
04.12.2009 e 10.07.2011.
L'atto impugnato rappresenta una mera conseguenza delle circostanze verificatesi:
l'Amministrazione si era limitata ad accertare la caducazione di tutti gli atti
4 5
e/rapporti collegati e/o consequenziali alla revoca della concessione, esercitando un'attività priva del benché minimo margine di apprezzamento discrezionale. richiamava la nota di intimazione ad adempiere, prot. QL 70697 CP_1
del 31.10.2013 con la quale il Dipartimento Tutela Ambientale aveva già comunicato ai soggetti gestori delle attività di provvedere, vista l'utilizzazione degli spazi e la conseguente generazione di reddito intercorsa, al pagamento delle indennità relative al centro sportivo e alle aree commerciali;
la nota prot. n.
EEO/1857 del 18.04.2014, contenente un atto di costituzione in mora e la comunicazione di avvio al procedimento di riscossione coatta ex art.7 legge
241/1990 in relazione al periodo 01.08.2011-30.04.2014; la Determinazione
Dirigenziale dell'allora Controparte_6
Roma Capitale rep. LV 11 del 10.02.2016 con cui
[...]
veniva disposta, nei confronti della e degli ulteriori soggetti operanti CP_5
nel , l'intimazione al rilascio del Parte_3
compendio immobiliare in questione.
Confermava la piena legittimità dell'iter istruttorio sotteso all'emissione del provvedimento oggi impugnato. Concludeva chiedendo di CP_1
dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta o, in ogni modo,
l'inammissibilità dell'azione poiché proposta avverso un mero atto stragiudiziale.
Nel merito rigettare integralmente l'impugnazione avanzata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena legittimità della nota recante prot. QC1401 dell'11.01.2023, notificata in pari data. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Dopo l'istruttoria di rito all'udienza del 20.2.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e sulle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (8 maggio 2014 n. 9936) hanno affermato che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Tale approccio interpretativo costituisce massimo ossequio al principio della ragione più liquida, permettendo di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo,
5 6
piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002).
La domanda della parte attrice deve essere rigettata in quanto essa gestisce - di fatto e ricavandone un utile di esercizio - un bene di senza titolo CP_1
giuridico. La richiesta economica è, quindi, corretta e congrua nell'esatto ammontare.
La – un tempo - gestiva l'attività in virtù del contratto di subaffitto di Parte_1
ramo d'azienda del 10 luglio 2011 - con scadenza il 9 luglio 2023 – stipulato con la A.S.D. LI GO ER, avente causa della Controparte_3
società che aveva ottenuto l'uso dei fabbricati oggetto della
[...]
anzidetta locazione nell'ambito della concessione sottoscritta in data 20.02.2002.
Con d.d. nr. 1506 del 05.08.2011 aveva revocato la concessione CP_1
con la con conseguente risoluzione Controparte_3
della convenzione sottoscritta il 20.02.2002.
Quindi, sussiste l'inefficacia di tutti i contratti (derivati) stipulati in data 4.12.2009
(tra la e la A.S.D. LI GO Controparte_3
ER) e 10.7.2011 (tra la A.S.D. LI GO ER e l'odierna attrice). Quanto sopra è sufficiente per poter affermare che sussiste giuridica assenza di un titolo - di natura concessoria o contrattuale - del possesso dell'immobile.
è, quindi, un occupante “sine titulo” quindi appare tenuto al Parte_1
versamento delle somme ingiunte con la nota prot. QC/1401 dell'11.01.2023. La stima del valore dell'immobile è corretta e peraltro nulla appare provato a sostegno della riduzionistica tesi della parte attrice.
La richiesta economica è congrua;
l'importo è scaturito da un motivato calcolo effettuato da la quale – in un documento riepilogativo – indica per CP_1
il (edif. C) l'indennità d'uso annuale di euro 20.208,00 e per il Parte_4 [...]
(Edif. A) quella di euro 47.492,00, somme superiori rispetto a quelle Pt_5
oggetto di attuale richiesta. La quantificazione operata appare condivisibile e anche sottostimata.
La domanda della parte attrice deve essere rigettata.
6 7
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi degli artt. 1 - 11
D.M. 55/2014 nelle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda della parte attrice e, per l'effetto, accerta la legittimità
dell'atto impugnato;
b) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in €7.052,00 oltre accessori di legge trattandosi di CP_1
Avvocatura pubblica.
Roma,
Il Giudice
ER CI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. ER CI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.11574.2023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
in persona del suo legale rappresentante e amministratore pro Parte_1
tempore, con sede a Roma, in via Grotta di Gregna, n. 100, C.F. e P.IVA
, elettivamente domiciliata in Roma, in via Piemonte, 32, presso e P.IVA_1
nello studio del proprio difensore l'avv. Giuseppe Spada, C.F.:
, C.F._1 Email_1
attore contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi (C.F. C.F._2
pec: oma.it, fax: 066781417), elettivamente Email_2 Email_3 CP_2
domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21 convenuta
Oggetto: opposizione alla intimazione di pagamento con numero di protocollo n.
QC/1 401 dell'11 gennaio 2023 con oggetto: PVQ 05.07 Tiburtino Sud, Costituzione in mora e avvio del procedimento finalizzato alla riscossione coattiva ai sensi della l.241/1990 e sml e della l. 190/2019 delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione d'uso senza titolo. Periodo 2021 2022. Euro a pagarsi
60.000,00 oltre interessi.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO intimava alla società attrice di pagare la somma di euro 60.000,00 CP_1
nel termine di giorni 30 dalla notificazione dell'atto stesso e con l'avvertimento che, decorso il termine indicato, l'atto notificato avrebbe assunto efficacia di titolo esecutivo ex l. 160/2019. La richiesta di pagamento concerneva l'indennità per l'uso non abitativo delle aree/locali gestite dalla parte attrice, con indicazione che la somma richiesta rinveniva dalla previsione del canone in un precedente contratto di subaffitto di ramo d'azienda tra l'Associazione sportiva dilettantistica
LI GO ER e la società opponente.
L'Amministrazione comunale premetteva di aver concluso una convenzione concessione con la società per la Controparte_3
realizzazione di un P.V.Q. denominato 05.07 Tiburtino sud. La società concessionaria, in forza della previsione della clausola contenuta nell'articolo quattro della convenzione, aveva assegnato in locazione a diversi soggetti, tra cui la società opponente, la gestione di alcuni tra gli immobili contenuti nel Punto
Verde Qualità e, nella fattispecie, la A.S.D. LI GO ER, avente causa dalla concessionaria, ha affidato a un ramo di azienda in Parte_1
subaffitto (contratto di subaffitto del 10 luglio 2011). Nell'atto impugnato l'amministrazione comunale faceva riferimento a precedenti atti di recupero a seguito della revoca della convenzione concessione e richiamava il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra l'originaria concessionaria e l'ASD
LI GO ER, concluso per l'intera area dell'intero punto Verde nonché il contratto di subaffitto di ramo d'azienda sottoscritto tra l'associazione sportiva subaffitto di ramo d'azienda sottoscritto tra l'associazione sportiva e la società e la società opponente.
quindi, intimava il pagamento delle somme pari al canone di CP_1
subaffitto del ramo d'azienda chiedendo il pagamento per le annualità 2021 e canone di subaffitto del ramo d'azienda in via provvisoria salvo conguaglio.
La società opponente contestava la tesi secondo la quale vi era una gestione di attività (ristoro all'interno del ) in assenza di Parte_2
un titolo legittimante. La società gestiva tale attività in virtù del Parte_1
contratto di subaffitto di ramo d'azienda del 10 luglio 2011, registrato in data 14 settembre 2011, Ufficio delle entrate di Roma, serie tre, numero 9916, con
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decorrenza dal 10 luglio 2011, data di conclusione, e con scadenza il 9 luglio 20
23, con rinnovazione automatica, che l'amministrazione comunale conosceva. Era contestata la stima.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che l'atto impugnato con cui si determina, per gli anni 2021 e 2022, in Euro 60.000,00la somma dovuta per l'utilizzo del bar pizzeria (zona spogliatoio calcio) e del bar ristoro (edificio polifunzionale) ubicati nell'impianto sportivo situato nel PVQ 05.07 Tiburtino
Sud è illegittimo, iniquo, inefficace e improduttivo di effetti giuridici: in particolare, per la carenza di legittimazione attiva dell'amministrazione comunale e, comunque, per la iniquità della stima effettuata dell'indennità annuale percepibile e che, pertanto, deve essere disapplicata, con accertamento chela società opponente nulla deve, per il periodo indicato, a solo in via CP_1
subordinata accertare e dichiarare che il valore economico delle attività effettuate dalla società opponente è equivalente al valore economico per l'utilizzo del bar pizzeria (zona spogliatoio calcio) e del bar ristoro (edificio polifunzionale) ubicati nell'impianto sportivo situato nel PVQ 05.07 Tiburtino Sud e, quindi, accertare e dichiarare che a titolo di indennità / indennità di occupazione / canone periodico / canone di affitto nulla è dovuto dall'opponente a ovvero, in via CP_1
ancor più subordinata, accerti e dichiari, tenuto conto di tutte le indicazioni fornite nel presente procedimento, quale sia la somma dovuta, minore rispetto a quella richiesta con l'atto impugnato, per la fruizione delle strutture indicate. Con le spese.
Si costituiva ed eccepiva. CP_1
1) la improcedibilità dell'azione proposta;
2) la non autonoma impugnabilità del provvedimento di causa;
si sarebbe dovuto attendere l'emissione della determinazione dirigenziale ingiuntiva, così come accaduto, tra l'altro, nell'ambito di un giudizio analogo.
Storicamente vi era stato il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra la e l'AS.D. LI GO ER e il contratto di Controparte_4
subaffitto di ramo d'azienda sottoscritto tra la A.S.D. GO ER e la CP_5
Il provvedimento impugnato costituiva un atto vincolato, fondato sulla
[...]
revoca della concessione adottata nei confronti della società LI GO
ER con determinazione dirigenziale nr. 1506 del 05.08.2011 e sulla
3 4
conseguente caducazione di tutti gli atti alla stessa connessi e/o collegati (tra cui anche il contratto di subaffitto di ramo di azienda invocato dalla parte attrice).
Sussisteva l'assenza, da parte della di un titolo idoneo per il CP_5
godimento dell'immobile), come già rilevato nell'ambito del giudizio recante
R.G. 54900/2022. La superficie gestita, a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica approvata con deliberazione della Giunta comunale nr. 4480 del 17.12.1996 e della convenzione concessione in uso di area comunale sottoscritta in data 20.02.2002 (doc. 7), era originariamente stata affidata in concessione alla Controparte_3
Il concessionario si era impegnato, a propria cura e spese e secondo gli obblighi convenzionalmente assunti, alla realizzazione di specifiche e dettagliate opere
(che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 934 c.c., si intendevano acquisite al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale) nonché all'intera gestione del compendio acquisendo, quale controprestazione in suo favore, la gestione funzionale ed economica dell''intero complesso sportivo realizzato.
Nella convenzione era espressamente pattuito che “In caso di mancata o imperfetta esecuzione delle opere, così come previsto dagli artt. 8, 9, 11, 12, 13 e
14 e/o a quanto previsto nel contratto di finanziamento con l'ente mutuatario in particolare per quanto riguarda il puntuale pagamento delle rate di mutuo, la
Concedente, senza pregiudizio d'ogni azione diretta ad ottenere il risarcimento del maggior danno, procederà alla revoca della concessione e alla risoluzione della convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
c.c” (cfr. art. 26 doc. 7).
Tenuto conto di ciò e considerato il perdurare delle gravi inadempienze del
Concessionario nelle obbligazioni dei contratti di mutuo stipulati per finanziare i lavori del compendio immobiliare di cui sopra l'Amministrazione adottava la
Determinazione Dirigenziale nr. 1506 del 05.08.2011 avente ad oggetto la risoluzione e la revoca del rapporto contrattuale con la Controparte_4
antecedente logico e presupposto dei successivi contratti stipulati in data
04.12.2009 e 10.07.2011.
L'atto impugnato rappresenta una mera conseguenza delle circostanze verificatesi:
l'Amministrazione si era limitata ad accertare la caducazione di tutti gli atti
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e/rapporti collegati e/o consequenziali alla revoca della concessione, esercitando un'attività priva del benché minimo margine di apprezzamento discrezionale. richiamava la nota di intimazione ad adempiere, prot. QL 70697 CP_1
del 31.10.2013 con la quale il Dipartimento Tutela Ambientale aveva già comunicato ai soggetti gestori delle attività di provvedere, vista l'utilizzazione degli spazi e la conseguente generazione di reddito intercorsa, al pagamento delle indennità relative al centro sportivo e alle aree commerciali;
la nota prot. n.
EEO/1857 del 18.04.2014, contenente un atto di costituzione in mora e la comunicazione di avvio al procedimento di riscossione coatta ex art.7 legge
241/1990 in relazione al periodo 01.08.2011-30.04.2014; la Determinazione
Dirigenziale dell'allora Controparte_6
Roma Capitale rep. LV 11 del 10.02.2016 con cui
[...]
veniva disposta, nei confronti della e degli ulteriori soggetti operanti CP_5
nel , l'intimazione al rilascio del Parte_3
compendio immobiliare in questione.
Confermava la piena legittimità dell'iter istruttorio sotteso all'emissione del provvedimento oggi impugnato. Concludeva chiedendo di CP_1
dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta o, in ogni modo,
l'inammissibilità dell'azione poiché proposta avverso un mero atto stragiudiziale.
Nel merito rigettare integralmente l'impugnazione avanzata e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena legittimità della nota recante prot. QC1401 dell'11.01.2023, notificata in pari data. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Dopo l'istruttoria di rito all'udienza del 20.2.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e sulle rispettive conclusioni la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (8 maggio 2014 n. 9936) hanno affermato che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Tale approccio interpretativo costituisce massimo ossequio al principio della ragione più liquida, permettendo di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo,
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piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr. 12002).
La domanda della parte attrice deve essere rigettata in quanto essa gestisce - di fatto e ricavandone un utile di esercizio - un bene di senza titolo CP_1
giuridico. La richiesta economica è, quindi, corretta e congrua nell'esatto ammontare.
La – un tempo - gestiva l'attività in virtù del contratto di subaffitto di Parte_1
ramo d'azienda del 10 luglio 2011 - con scadenza il 9 luglio 2023 – stipulato con la A.S.D. LI GO ER, avente causa della Controparte_3
società che aveva ottenuto l'uso dei fabbricati oggetto della
[...]
anzidetta locazione nell'ambito della concessione sottoscritta in data 20.02.2002.
Con d.d. nr. 1506 del 05.08.2011 aveva revocato la concessione CP_1
con la con conseguente risoluzione Controparte_3
della convenzione sottoscritta il 20.02.2002.
Quindi, sussiste l'inefficacia di tutti i contratti (derivati) stipulati in data 4.12.2009
(tra la e la A.S.D. LI GO Controparte_3
ER) e 10.7.2011 (tra la A.S.D. LI GO ER e l'odierna attrice). Quanto sopra è sufficiente per poter affermare che sussiste giuridica assenza di un titolo - di natura concessoria o contrattuale - del possesso dell'immobile.
è, quindi, un occupante “sine titulo” quindi appare tenuto al Parte_1
versamento delle somme ingiunte con la nota prot. QC/1401 dell'11.01.2023. La stima del valore dell'immobile è corretta e peraltro nulla appare provato a sostegno della riduzionistica tesi della parte attrice.
La richiesta economica è congrua;
l'importo è scaturito da un motivato calcolo effettuato da la quale – in un documento riepilogativo – indica per CP_1
il (edif. C) l'indennità d'uso annuale di euro 20.208,00 e per il Parte_4 [...]
(Edif. A) quella di euro 47.492,00, somme superiori rispetto a quelle Pt_5
oggetto di attuale richiesta. La quantificazione operata appare condivisibile e anche sottostimata.
La domanda della parte attrice deve essere rigettata.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi degli artt. 1 - 11
D.M. 55/2014 nelle tabelle del 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda della parte attrice e, per l'effetto, accerta la legittimità
dell'atto impugnato;
b) condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in €7.052,00 oltre accessori di legge trattandosi di CP_1
Avvocatura pubblica.
Roma,
Il Giudice
ER CI
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