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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2024, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'odierna udienza in presenza ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 466/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. IOVANE ALFONSO e IOVANE Parte_1 AMEDEO , unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 22/01/2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' al fine di veder accertato e dichiarato il proprio diritto al pagamento del TFS relativo ai periodi di lavoro svolti come docente prima della immissione in ruolo, dal 20.09.1977 al 31.08.1986, come da riscatto, non liquidati. Con vittoria di spese.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio ed evidenziava che con mandato del 18.04.24 aveva provveduto a riliquidare il TFS con la valorizzazione dei servizi chiesti a riscatto. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione almeno parziale delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale, chiedendo la cessazione della materia del contendere. CP_ Parte ricorrente ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla CP documentazione prodotta. ha provveduto a liquidare l'importo lordo liquidato è di € 28.027,70 comprensivo degli interessi di mora e detratti gli oneri di riscatto. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l ha provveduto in data 18/4/2024 alla liquidazione della somma, e quindi solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
CP_
2. Pone le spese a carico dell , che liquida in euro 1.800, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'odierna udienza in presenza ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 466/2024 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. IOVANE ALFONSO e IOVANE Parte_1 AMEDEO , unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 22/01/2024 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' al fine di veder accertato e dichiarato il proprio diritto al pagamento del TFS relativo ai periodi di lavoro svolti come docente prima della immissione in ruolo, dal 20.09.1977 al 31.08.1986, come da riscatto, non liquidati. Con vittoria di spese.
CP_ Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio ed evidenziava che con mandato del 18.04.24 aveva provveduto a riliquidare il TFS con la valorizzazione dei servizi chiesti a riscatto. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione almeno parziale delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale, chiedendo la cessazione della materia del contendere. CP_ Parte ricorrente ha richiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto soltanto dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla CP documentazione prodotta. ha provveduto a liquidare l'importo lordo liquidato è di € 28.027,70 comprensivo degli interessi di mora e detratti gli oneri di riscatto. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_ Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che l ha provveduto in data 18/4/2024 alla liquidazione della somma, e quindi solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.
Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
CP_
2. Pone le spese a carico dell , che liquida in euro 1.800, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti