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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 774 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 CodiceFiscale_1
Roccaforte, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in questo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
appellante in riassunzione
e
CF. ) - già in persona del l.r., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e (CF ), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Controparte_3 CodiceFiscale_2
Vincenti, giusta procura allegata all'atto di costituzione in questo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. A. Conte in Lecce
Appellati in riassunzione
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 ex art. 127 ter cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Nel 2005 la società CCT Spa (che in seguito si trasformerà in e poi in CP_2 Controparte_4 come tale d'ora innanzi sarà indicata) appaltò alla società FE S.r.l. i lavori di riparazione del tetto
[...] di un capannone di proprietà della committente.
Durante l'esecuzione di questi lavori, il tetto del capannone cedette sotto il peso dell'operaio Parte_1
il quale, non trattenuto dalla cintura di sicurezza, cadde nel vuoto e patì gravi lesioni personali.
[...]
2. In conseguenza di questi fatti venne rinviato a giudizio in quanto, nella sua qualità Controparte_3 di procuratore della società committente, non aveva adottato i seguenti provvedimenti richiesti dalla legge: la nomina del coordinatore per la progettazione, la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la notifica alla locale Asl e alla locale direzione provinciale del lavoro dell'inizio dei lavori.
Nel processo penale venne citata come responsabile civile la . CP_2
3. L'imputato, condannato in primo grado, venne assolto in appello per difetto del nesso di causa fra le contestate omissioni e le lesioni patite dall'operaio.
Tuttavia, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, adita dalla sola parte civile, con sentenza
23.11.2016 n. 49618 cassò la sentenza d'appello, ritenendola non adeguatamente motivata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra le omissioni ascritte a e l'infortunio patito CP_3 da . Parte_1
4. Riassunta la causa, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in sede di rinvio ex art. 392 cpc, con sentenza 30 aprile 2020 n. 129 per la seconda volta rigettò la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e ponendo a fondamento Parte_2 CP_3 Controparte_1 della propria decisione una motivazione così riassumibile:
-) al convenuto è stato ascritto, a titolo di colpa, di non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
-) il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non ha l'obbligo di essere presente quotidianamente sul cantiere, né quello di vigilare di persona e de die in diem il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice;
ha solo il compito di prevenire i rischi "generici ed interferenziali", cioè quelli derivanti dall'ambiente di lavoro e dalle interferenze fra le lavorazioni eseguite nel medesimo contesto spaziale da più imprese appaltatrici;
-) nel caso di specie la caduta dell'infortunato non era avvenuta a causa dell'interferenza delle lavorazioni eseguite dalla ditta FE con quelle di altra impresa;
2 -) di conseguenza, anche se il D'IO avesse nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tale condotta "con molta probabilità" non avrebbe evitato l'infortunio.
5. Tale sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da , con ricorso fondato Parte_1 su due motivi:
A) Col primo motivo il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avrebbe violato le regole che presiedono al giudizio di causalità, perché tale giudizio si sarebbe dovuto compiere in base ai criteri
"civilistici", e non in base ai criteri "penalistici”, seguiti invece dal giudice del rinvio.
B) Col secondo motivo il ricorrente prospettava il vizio di violazione di legge, sotto plurimi aspetti:
a) la Corte d'appello non aveva tenuto conto delle prove raccolte, pronunciando perciò una sentenza dalla motivazione irrazionale;
b) la Corte d'appello non aveva tenuto conto del fatto che il committente risponde ex art. 2087
c.c. degli infortuni occorsi ai dipendenti dell'appaltatore;
c) la Corte d'appello aveva falsamente applicato la normativa di settore, là dove aveva escluso che il coordinatore per l'esecuzione avesse l'obbligo di controllare il rispetto delle norme antiinfortunistiche da parte dell'impresa appaltatrice.
e la – ora hanno resistito con controricorso Controparte_3 CP_2 Controparte_1 unitario.
Con sentenza del 04/09/2023, n. 25738, la III Sezione Civile della Corte di cassazione rigettava il primo motivo, dichiarava le censure sub a) e b) del secondo motivo inammissibili, accoglieva il secondo motivo in relazione alla censura sub c), giacché fondata, sicché cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
5. La causa, quindi, con atto di citazione depositato il 4.10.2023, è stata ritualmente riassunta innanzi a questa Corte d'appello da affinché, in applicazione del principio di diritto fissato Parte_1 dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, fosse accertata, nel senso indicato dalla S.C., la responsabilità del con condanna degli appellati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali CP_3
e non patrimoniali subiti.
e si sono costituiti in questa fase, insistendo per il rigetto Controparte_3 Controparte_1 delle avverse pretese ovvero, in subordine, ed in caso di accoglimento del gravame, per una riduzione del quantum della pretesa, chiedendo anche di detrarsi da quanto eventualmente dovuto a titolo risarcitorio all'Ingangaro quanto dallo stesso già percepito dall'Inail a seguito dell'infortunio.
La causa sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 9.7.2024 è stata riservata in decisione, con i termini ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
3 Rimessa la causa sul ruolo per ragioni inerenti la composizione del Collegio giudicante, la stessa alla udienza del 28 gennaio 2025 è stata riservata per la decisione senza concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali, essendo state già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività tale da giustificare, anche nell'ottica del principio di ragionevole durata del processo, la concessione di un nuovo termine ex art. 190 cpc.
->>
6. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con sentenza n. 25738 in data 4.9.2023, ha ritenuto errata la precedente pronuncia della Corte
d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. La S.C. ha infatti cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso al dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente, in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa ad evitare l'evento, tale da escludere il nesso causale.
La Cassazione, invece, nel valutare le ragioni di doglianza del ricorrente, ha evidenziato come la decisione impugnata sia errata, in quanto << Il giudice di merito ha escluso il nesso causale tra le omissioni ascritte a CP_3
e il danno patito da muovendo da un assunto di diritto: la presenza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Parte_1 che il convenuto avrebbe dovuto nominare e che non fu nominato, non avrebbe potuto impedire l'infortunio. Non lo avrebbe impedito perché il coordinatore per la sicurezza non è un "controllore" del modus operandi dell'appaltatore. Ha richiamato
a tal fine la giurisprudenza delle Sezioni Penali di questa Corte, la quale - nell'ipotesi di lavori affidati in appalto - ha distinto tra "alta vigilanza" e "vigilanza operativa": la prima, prevalentemente documentale, affidata al coordinatore per
l'esecuzione, nominato dal committente;
la seconda, da svolgere in situ, affidata all'appaltatore-datore di lavoro.
Reputa il collegio che questa interpretazione delle norme che disciplinano i compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non possa essere condivisa…. Omissis …
Conclusione di quanto esposto è che la Corte d'appello ha effettivamente violato la legge nel formulare il giudizio di causalità.
La Corte d'appello infatti ha negato efficacia causale all'omissione ascritta al convenuto muovendo da un falso CP_3 presupposto normativo: e cioè che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non sia tenuto ad un controllo sul campo, ma solo ad un controllo cartolare e per di più limitato ai soli rischi scaturenti dall'interferenza tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere.
Da questo falso presupposto normativo ha tratto la conclusione che la condotta alternativa corretta (la nomina del coordinatore per la sicurezza) non avrebbe "con molta probabilità" impedito l'evento. Tuttavia, poiché per quanto detto questo presupposto normativo è erroneo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinché l'appello dell'imputato sia nuovamente esaminato e sia riformulato il giudizio di causalità alla luce dei principi sopra stabiliti, al fine di stabilire se, nel caso specifico, alla luce delle modalità del fatto e della condotta della vittima, la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto, con probabilità superiori a quelle contrarie, prevenire l'infortunio. >>
4 La Suprema Corte ha pertanto fissato il seguente principio di diritto cui il Collegio deve in questa sede attenersi: << In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art.
2087 c.c.>>
7. Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, verificando sulla base del corredo probatorio agli atti se effettivamente sussista o meno il nesso causale fra il comportamento omissivo del e CP_3
l'infortunio del lavoratore, operando un ragionamento controfattuale necessario per accertare se – in difetto di omissione – il sinistro si sarebbe verificato ugualmente e quindi se per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto, con probabilità superiori a quelle contrarie, prevenire l'infortunio.>>
Va precisato che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi, quindi, soltanto alla rivalutazione delle censure oggetto di appello. Conseguentemente tutte le altre questioni, sia che fossero già dibattute fra le parti nei precedenti gradi ( in particolare la questione di legittimazione di , Controparte_1 sia che siano nuove e diverse, sollevate per la prima volta in questa sede, esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di Cassazione, definito dai motivi di gravame, e devono ritenersi, vuoi perché coperte da giudicato, vuoi perché nuove, in ogni caso precluse in questa sede, con esonero per il Collegio da ogni loro disamina.
Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento,
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. n.
327/2010).
->>>
8. Ciò posto, passando alla disamina nel merito della controversa questione, la Cassazione, in definitiva, ha evidenziato che il giudice di merito ha escluso il nesso causale tra le omissioni ascritte a e CP_5 il danno patito da muovendo dall'assunto secondo cui la presenza del coordinatore per Parte_1
l'esecuzione dei lavori, che il convenuto avrebbe dovuto nominare e che non fu nominato, non avrebbe potuto impedire l'infortunio, perché il coordinatore per la sicurezza non è un "controllore" del modus operandi dell'appaltatore; a tal fine ha richiamato a sostegno la giurisprudenza delle Sezioni Penali della
5 Cassazione che - nell'ipotesi di lavori affidati in appalto - ha distinto tra "alta vigilanza" e "vigilanza operativa": la prima, prevalentemente documentale, affidata al coordinatore per l'esecuzione, nominato dal committente;
la seconda, da svolgere in situ, affidata all'appaltatore-datore di lavoro.
La Terza sezione della Cassazione, nella ordinanza di rimessione, ha ritenuto invece che questa interpretazione delle norme che disciplinano i compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può essere condivisa, anche perché l'assunto secondo cui la legge non impone al coordinatore per la sicurezza una “presenza giornaliera sul cantiere", svolgendo una vigilanza documentale, non si concilia con gli obblighi previsti dalla legge, tra i quali quelli appunto di: a) compiere "opportune azioni di (...) controllo"; b) verificare "l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici (...), delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza"; c) verificare "la corretta applicazione delle procedure di lavoro" previste nel piano per la sicurezza;
d) apportare al piano operativo per la sicurezza le modifiche rese necessarie dall'evoluzione dei lavori;
e) verificare "che le imprese esecutrici adeguino (...) i rispettivi piani operativi di sicurezza"; f) contestare all'appaltatore le inosservanze alle prescrizioni del piano per la sicurezza;
g) segnalare alla ASL ed alla Direzione provinciale del lavoro la renitenza dell'appaltatore a sanare le inosservanze contestategli;
f) "sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni", che presuppongono invece tutti una presenza fisica del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Appare arduo, infatti, immaginare che si possano prevenire "pericoli imminenti", oppure adottare le "opportune azioni di controllo", od ancora verificare la "corretta applicazione delle procedure di lavoro", limitandosi il coordinatore per la sicurezza ad eseguire un mero controllo cartolare,
e dunque “per atti formali", e non piuttosto un controllo diretto e de visu.
Il Coordinatore della sicurezza è una figura professionale che deve possedere i requisiti prescritti dalla legge e che, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, deve adempiere i propri compiti non con la generica diligenza quam in suis, ma con la diligenza rafforzata dell'homo eiusdem generis et condicionis; sicché, anche a voler supporre che la legge speciale presenti qualche margine di ambiguità, essa proprio per questo si sarebbe dovuta integrare con la norma generale, dettata dal codice civile (come già ritenuto da Corte di
Cassazione, proprio con riferimento agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: cfr. Sez. 3
-, Sentenza n. 29029 del 13/11/2018, in motivazione).
8.1. Ciò posto, e venendo ai fatti di causa, è pacifico che il ha omesso la nomina di tale CP_3 coordinatore;
sicché occorre verificare se, ove la nomina ci fosse stata, questa circostanza, considerata la necessità di una presenza effettiva e fisica sul cantiere del coordinatore al momento della lavorazione in scrutino, avrebbe potuto evitare il sinistro, dovuto pacificamente ad una carenza ed inidoneità dei dispositivi di sicurezza;
solo in caso di riscontro positivo a tale quesito può affermarsi, con un giudizio rispettoso del criterio della preponderanza dell'evidenza, la responsabilità omissiva del D'IO, per il sussistere di nesso causale fra omissione ed infortunio in quanto la nomina del coordinatore per
6 l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto, con elevata probabilità, superiore a quella contraria, prevenire l'infortunio.
Per rispondere a tale quesito, occorre considerare che la violazione delle prescrizioni di sicurezza è provata ormai nella sua materialità: la ricostruzione del fatto operata nella sentenza del tribunale penale
è stata confermata dalla Corte di Appello del 2015; sicché la dinamica dell'infortunio è provata dunque con forza di giudicato. Il teste sentito a dibattimento alla udienza del 9.2.2011, chiarisce infatti Tes_1 che le misure di sicurezza non erano adeguate, perché non vi era il cavo di acciaio di 6-8 mm, e l'unico presidio di sicurezza era rappresentato da una fune, agganciata da due lati, cui era allacciata la cintura di sicurezza indossata dall' , che si trovava a 15 mt di altezza;
la fune si sganciava da un capo e non Parte_1 riusciva più a trattare il peso dell'operaio, che così cadeva nel vuoto. La fune peraltro non era agganciata con anelli al centro del capannone e non consentiva il movimento degli operai, non vi erano paletti saldati per un appoggio continuo della fune. Tali violazioni riferite dal teste sono state verificate anche a seguito di sopralluogo. Tale ricostruzione è passata in giudicato e quindi è certo che la caduta del lavoratore sia stata causata dalla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate e sufficienti ad evitare infortuni.
Alla luce della incontrovertibilità della dinamica, che collega la caduta del lavoratore alla inadeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati in concreto, e considerato quanto affermato dalla S.C. nella sentenza qui scrutinata, e cioè che il coordinatore della sicurezza deve eseguire "azioni di controllo", non limitandosi ad un mero controllo cartolare, o procedendo per atti formali e cioè unicamente mediante controlli cartacei, ma occorre che sia presente, si può concludere che, con ragionamento controfattuale, ove il coordinatore fosse stato nominato, può ragionevolmente ritenersi, con giudizio rispettoso del criterio della preponderanza dell'evidenza, che il coordinatore - essendo tenuto a verificare in concreto le inosservanze alle prescrizioni del piano per la sicurezza, sospendendo in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni, con attività che presuppongono una presenza fisica del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - avrebbe interrotto le lavorazioni, avendo in concreto verificato la macroscopica violazione di numerose delle prescrizioni sui dispositivi di sicurezza, finalizzati ad evitare la caduta del lavoratore, che pertanto non vi sarebbe stata.
In conclusione, può quindi affermarsi, alla luce delle modalità del fatto e della condotta della vittima, che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto secondo il criterio della probabilità prevalente ( del più probabile che non ) prevenire l'infortunio, impedendo il verificarsi dell'evento, dovuto unicamente alla omessa adozione di misure di sicurezza obbligatorie: conseguentemente, l'omissione ascritta al , di nominare il coordinatore, si pone in rapporto eziologico con l'evento e CP_3 comporta il sorgere della responsabilità del , per l'infortunio occorso in forza della sua CP_3 posizione di garanzia. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori era tenuto ad un controllo sul campo, e non solo ad un controllo cartolare, sicché la condotta alternativa corretta (la nomina del coordinatore per la sicurezza) avrebbe "con elevata probabilità" impedito l'evento.
7 Accertato il nesso causale fra l'omissione imputata al e l'infortunio, la domanda risarcitoria, CP_3 proposta nel giudizio penale iscritto al n. 6111/2009 R.G. ( a carico di ed altri ) da Controparte_3
nei confronti di con la costituzione di parte civile del 19.4.2009 Parte_1 Controparte_3
e nei confronti di con la citazione a giudizio notificata il 16.11.2009, va Controparte_1 pertanto accolta, con conseguente conferma della statuizioni civili contenute nella sentenza penale n.
1423/2013 del Tribunale di Taranto.
e vanno dunque condannati, in solido, al risarcimento del danno CP_3 Controparte_1 subito da a seguito dell'infortunio, sussistendo solidarietà "ope legis" fra imputato e Parte_1 responsabile civile, ex art. 538 c.p.p.
9. Per definire il quantum risarcitorio, occorre in primo luogo esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. La categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva perché entrano in gioco varie poste di danno: uno biologico (inteso come lesione del bene salute) liquidato secondo il sistema del c.d. punto variabile (tabelle del Tribunale di Milano); l'altro – pure non patrimoniale - alla vita di relazione, che comprende il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato). Di tali voci - ove esse ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale è preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso. In altri termini, il giudice deve valutare tutte le conseguenze peggiorative dell'evento dannoso (onnicomprensività), evitando però di attribuire nomi diversi ad un unico pregiudizio (unitarietà), così provvedendo ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, con una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, sia sotto l'aspetto interiore che relazionale, senza ulteriori “frammentazioni nominalistiche” (in termini, Cassazione civile sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
8 Nella specie, quindi, assumono rilievo le conseguenze dannose subite da e che sono Parte_1 compiutamente provate alla stregua della istruttoria svolta nei precedenti gradi, in particolare sulla base della c.t.u. svolta nel precedente giudizio di rinvio.
9.1 Sulla scorta dei riferiti risultati della c.t.u., non oggetto di alcuna contestazione e del tutto condivisibile e convincente, il danno biologico per riduzione della integrità psicofisica del danneggiato è indicato nella misura del 60% di postumi permanenti subiti ed postumi temporanei pari a 92 gg di ITT al 100%, 30 gg al 75%, 160 gg al 50 % ed in 175 gg al 25 %, sicché applicando le tabelle di Milano 2024 e tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (31 anni), il danno non patrimoniale permanente
(comprensivo del danno biologico e di quello morale), va liquidato in € 641.514,00; il danno per invalidità temporanea in complessivi € 27.398,75, e quindi complessivamente va liquidata a titolo risarcitorio la somma di € 668.912,75.
Per essere completamente satisfattivo, il risarcimento del danno patrimoniale dovrà comprendere tutte quelle sofferenze generate dalle lesioni, sia quelle percepite nell'imminenza delle lesioni subite, sia quelle successive, che coincidono con i disagi del perdurare (durante l'inabilità temporanea) e poi del permanere della menomazione (durante l'inabilità permanente). Pertanto, ciò che conta è che tutte le sofferenze, di ordine fisico o morale che siano, vadano (equitativamente) risarcite in maniera omogenea. Il danno non patrimoniale non merita però nella specie alcun ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del biologico, oltre quello già riconosciuto liquidando il danno morale, in difetto di alcuna specifica deduzione di pregiudizi ulteriori, perché la possibilità della personalizzazione richiede la sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento, meritevoli di tradursi in una differente (e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari del pregiudizio sofferto, sia in termini di biologico permanente, che di biologico temporaneo.
Su detta somma non spetta la rivalutazione monetaria, perché i valori indicati sono già riferiti all'attualità, essendo state utilizzate le tabelle di Milano 2024, ma l'importo va maggiorato degli interessi legali, calcolati sulla somma, devalutata alla data del sinistro ( 30.12.2005) e via via annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza;
dalla sentenza decorrono solo gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata, che – per effetto della sentenza – si trasforma in debito di valuta insuscettibile di rivalutazione monetaria.
9.2. Quanto al danno da capacità lavorativa specifica, la domanda non merita invece accoglimento.
Va detto sul punto che l'accertamento di postumi incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo per il danneggiante di risarcire anche il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e quindi della capacità di produzione del reddito. Detto danno patrimoniale deve, infatti, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse (ovvero - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto) un'attività produttiva
9 di reddito al momento del fatto. È compito del CTU medico-legale, poi, quello di riferire se i postumi di natura biologica impediscano in tutto o in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa, che la vittima dimostri di aver svolto prima del sinistro.
Nel caso in esame è provato lo svolgimento di attività lavorativa produttiva di reddito da parte del danneggiato al momento del fatto;
inoltre, il CTU ha segnalato anche una compromissione della capacità lavorativa specifica di consistente entità (25%), sicché si giustificherebbe quindi il ristoro di tale pregiudizio patrimoniale. Tuttavia, tale risarcimento va negato difettando la prova che la riduzione della capacità lavorativa specifica abbia effettivamente determinato una flessione del reddito prodotto.
Giova premettere che le conseguenze delle lesioni, che incidano sulla capacità lavorativa del danneggiato e sulla sua capacità a produrre reddito, possono articolarsi in vario modo. Afferma, invero, la Suprema
Corte (vedi Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28988) che l'evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell'infortunato, e tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, sicché possono enuclearsi le seguenti fattispecie di danno, segnatamente:
a) un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
a) un danno patrimoniale per la cessazione dell'attività lavorativa nel periodo di invalidità temporanea totale e/o parziale;
b) un danno non patrimoniale, rientrante nella cd. cenestesi lavorativa.
Sono risarcibili invero, sia la maggior penosità nel prestare attività lavorativa (danno non patrimoniale, che può trovare ristoro in termini di personalizzazione del biologico permanente), sia la perdita di reddito durante il periodo di invalidità temporanea, totale e/o parziale;
sia, infine, la riduzione futura del reddito percepito (danno patrimoniale, nelle componenti del danno emergente e anche del lucro cessante).
Mentre nel caso del danno non patrimoniale occorre che la vittima conservi il medesimo livello di reddito, ancorché lavori con maggior pena, essendo oggetto di ristoro soltanto il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro, che si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, cioè, in via di personalizzazione del danno non patrimoniale ( difetta ogni domanda in tal senso), può essere liquidato, in presenza dei necessari presupposti, anche un danno patrimoniale, sia in termini di danno emergente, ( da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza -ove sussistente- tra reddito perduto e presumibile reddito che avrebbe percepito), sia di lucro cessante, di perdita cioè calcolata in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe continuato a percepire;
tale voce di danno, va comunque accertato in concreto, e dunque dev'essere essere allegato e provato dal danneggiato, anche a mezzo di presunzioni , in ossequio ai più recenti arresti della Corte di legittimità ( v. anche Cassazione civile sez. III, 10/02/2020,
n.3133 ).
10 È dunque necessario verificare – sulla base del corredo probatorio agli atti – se sia stata fornita la prova certa, in presenza di una riduzione della capacità lavorativa nel danneggiato, conseguente alle lesioni riportate, di una contrazione reddituale del danneggiato dopo il sinistro per il riconoscimento del diritto al ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica. Peraltro, trattandosi di danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, lo stesso - valutato su base prognostica - può essere dimostrato quanto alla sua esistenza avvalendosi anche di presunzioni semplici, ( v. anche
Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24209 ) sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa, anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale –.
L'appellante non ha provato, omettendo la produzione di singole buste paga riferite agli anni ante 2005
(data del sinistro), il reddito percepito, e non ha provato che successivamente al sinistro non abbia più svolto alcuna attività lavorativa, ovvero che abbia avuto comunque una contrazioni del reddito: tali elementi consentono infatti la liquidazione del danno sofferto a titolo di riduzione della capacità lavorativa specifica, nei termini in cui ne è fornita la prova, essendo il danneggiato onerato di provare l'incidenza dei postumi sulla sua attività di lavoro e la contrazione dei redditi anche futuri, con una connessa diminuzione della capacità di guadagno. In tal senso Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17411: “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute”.
Per la quantificazione del danno in scrutinio – escluso il criterio del triplo della pensione sociale (da applicarsi solo quando non sia possibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima - v. Cass n.
8896 del 04/05/2016 secondo cui: «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima» ) – e non essendo, in armonia con la giurisprudenza più recente, utilizzabili neppure i coefficienti di capitalizzazione approvati col R.D. 9/10/1922 n. 1402, in quanto non più idonei a garantire un effettivo e corretto risarcimento del danno, a causa sia della diminuzione dei saggi di interesse che dell'aumento della vita media (in questo senso si vedano le sentenze n. 20615 del 04/10/2015, n. 9048 del 12/04/2018 e da ultimo n. 14891 del 31/05/2019), occorre adottare nella liquidazione i coefficienti di capitalizzazione elaborati in dottrina.
Il criterio per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica applicabile consiste nel moltiplicare il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato
11 all'epoca della liquidazione) per un numero, detto coefficiente di capitalizzazione. Non essendo più utilizzabili – per le ragioni sopra indicate - i coefficienti di capitalizzazione previsti con il R.D. n. 1422 del
1922, occorre far riferimento (secondo quanto disposto dalla Suprema Corte nella citata sentenza n.
20615/2015) a coefficienti di capitalizzazione alternativi, quali quelli diffusi dal Consiglio Superiore della
Magistratura ed allegati agli atti dell'incontro di studio svoltosi a Trevi nel giugno/luglio 1989.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16913 del 25 giugno 2019 afferma che il danno permanente da incapacità lavorativa specifica non può più liquidarsi utilizzando gli arretrati coefficienti del 1922 che, per l'aumento della durata media della vita e per la diminuzione dei saggi d'interesse, non risultano idonei a garantire un corretto risarcimento del danno nel rispetto dell'art. 1223
c.c. In altre parole, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica, devono essere utilizzati come parametri «da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione … aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano».
Nella specie, in difetto di prove che attestino il decremento reddituale sofferto a seguito del sinistro, la domanda non può essere accolta, dovendo il danno patrimoniale in scrutinio essere accertato in concreto, dimostrando che la contrazione reddituale connessa al sinistro abbia prodotto un pregiudizio risarcibile in termini di lucro cessante.
Sul punto la domanda va dunque disattesa.
Entro questi termini la sentenza di primo grado n. 1423/2013 del Tribunale penale di Taranto va confermata.
10. Merita, infine, accoglimento anche la richiesta, formulata dagli appellati, di detrarre dall'importo liquidato a titolo i danni le somme che al medesimo titolo il danneggiato ha già percepito dall'INAIL;
l'entità di dette somme è documentata in atti, con la produzione della nota riepilogativa Inail del
14.12.2023 ( all. 4 ); giova tuttavia precisare che la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione
INAIL ex art. 13 D.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi tutte integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato, dovendo il giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non tutti gli altri pregiudizi, che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale,
12 dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente. ( così Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n.3694).
La quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente – unico pregiudizio oggetto di liquidazione in questa sede – è pari ad € 240.985,56: detto importo – calcolato anch'esso alla attualità - andrà pertanto detratto dall'importo di € 668.912,75, liquidato a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, per un importo residuo di € 427.927,19 spettante al danneggiato, da maggiorare degli interessi legali calcolati su detta somma, devalutata alla data del sinistro (30.12.2005) e via via annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, nonché degli interessi legali solo sulla somma complessivamente liquidata.
11. Ferma la entità delle spese già liquidata in primo grado nella sentenza penale e ferma anche la compensazione delle spese di tutti i successivi gradi di giudizio, in cui il procedimento si è articolato
(appello penale, cassazione penale, 1° rinvio civile), come disposto dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 120/2020, in ragione dei contrasti giurisprudenziali in ordine alle funzioni del coordinatore per la esecuzione, di cui ancora la Corte di Cassazione dà contezza nella pronuncia che dispone il rinvio, per le ricadute che tale contrasto ha avuto nella definizione della presente controversia, le spese della precedente fase innanzi alla Suprema Corte e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, determinata alla stregua dell'esito complessivo della lite, e sono liquidate in dispositivo.
Si provvederà poi, con separato provvedimento, ed all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato (che non risulta prodotta), unitamente ad attestazione della permanenza dei requisiti reddituali per godere del beneficio, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio per il presente giudizio e per la precedente fase innanzi alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando – quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 25738 in data 4.9.2023 in grado d'appello - sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nel giudizio penale iscritto al n. 6111/2009 R.G. da nei confronti di Parte_1 con la costituzione di parte civile del 19.4.2009 e nei confronti di Controparte_3 Controparte_1 con la citazione a giudizio notificata il 16.11.2009, così provvede:
[...]
1. Conferma le statuizioni civili contenute nella sentenza n. 1423/2013 del Tribunale penale di
Taranto e, per l'effetto, accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
;
[...]
13 2. Conseguentemente, condanna in solido con Controparte_3 Controparte_1 quale responsabile civile, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento Parte_1 del danno della somma di € 427.927,19, oltre accessori come in motivazione indicato;
3. Condanna in solido con alle rifusione delle Controparte_3 Controparte_1 spese di lite in favore di che liquida: in € 15.000,00 per compensi per il Parte_1 giudizio di cassazione ed in € 12.000,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge e di tariffa, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. dell'art. 133, comma 1, D.lg. 30 maggio 2002, n. 113.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 774 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 CodiceFiscale_1
Roccaforte, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in questo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
appellante in riassunzione
e
CF. ) - già in persona del l.r., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e (CF ), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Controparte_3 CodiceFiscale_2
Vincenti, giusta procura allegata all'atto di costituzione in questo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. A. Conte in Lecce
Appellati in riassunzione
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 28 gennaio 2025 ex art. 127 ter cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Nel 2005 la società CCT Spa (che in seguito si trasformerà in e poi in CP_2 Controparte_4 come tale d'ora innanzi sarà indicata) appaltò alla società FE S.r.l. i lavori di riparazione del tetto
[...] di un capannone di proprietà della committente.
Durante l'esecuzione di questi lavori, il tetto del capannone cedette sotto il peso dell'operaio Parte_1
il quale, non trattenuto dalla cintura di sicurezza, cadde nel vuoto e patì gravi lesioni personali.
[...]
2. In conseguenza di questi fatti venne rinviato a giudizio in quanto, nella sua qualità Controparte_3 di procuratore della società committente, non aveva adottato i seguenti provvedimenti richiesti dalla legge: la nomina del coordinatore per la progettazione, la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la notifica alla locale Asl e alla locale direzione provinciale del lavoro dell'inizio dei lavori.
Nel processo penale venne citata come responsabile civile la . CP_2
3. L'imputato, condannato in primo grado, venne assolto in appello per difetto del nesso di causa fra le contestate omissioni e le lesioni patite dall'operaio.
Tuttavia, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, adita dalla sola parte civile, con sentenza
23.11.2016 n. 49618 cassò la sentenza d'appello, ritenendola non adeguatamente motivata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra le omissioni ascritte a e l'infortunio patito CP_3 da . Parte_1
4. Riassunta la causa, la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in sede di rinvio ex art. 392 cpc, con sentenza 30 aprile 2020 n. 129 per la seconda volta rigettò la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di e ponendo a fondamento Parte_2 CP_3 Controparte_1 della propria decisione una motivazione così riassumibile:
-) al convenuto è stato ascritto, a titolo di colpa, di non aver nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
-) il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non ha l'obbligo di essere presente quotidianamente sul cantiere, né quello di vigilare di persona e de die in diem il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dell'impresa appaltatrice;
ha solo il compito di prevenire i rischi "generici ed interferenziali", cioè quelli derivanti dall'ambiente di lavoro e dalle interferenze fra le lavorazioni eseguite nel medesimo contesto spaziale da più imprese appaltatrici;
-) nel caso di specie la caduta dell'infortunato non era avvenuta a causa dell'interferenza delle lavorazioni eseguite dalla ditta FE con quelle di altra impresa;
2 -) di conseguenza, anche se il D'IO avesse nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, tale condotta "con molta probabilità" non avrebbe evitato l'infortunio.
5. Tale sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da , con ricorso fondato Parte_1 su due motivi:
A) Col primo motivo il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avrebbe violato le regole che presiedono al giudizio di causalità, perché tale giudizio si sarebbe dovuto compiere in base ai criteri
"civilistici", e non in base ai criteri "penalistici”, seguiti invece dal giudice del rinvio.
B) Col secondo motivo il ricorrente prospettava il vizio di violazione di legge, sotto plurimi aspetti:
a) la Corte d'appello non aveva tenuto conto delle prove raccolte, pronunciando perciò una sentenza dalla motivazione irrazionale;
b) la Corte d'appello non aveva tenuto conto del fatto che il committente risponde ex art. 2087
c.c. degli infortuni occorsi ai dipendenti dell'appaltatore;
c) la Corte d'appello aveva falsamente applicato la normativa di settore, là dove aveva escluso che il coordinatore per l'esecuzione avesse l'obbligo di controllare il rispetto delle norme antiinfortunistiche da parte dell'impresa appaltatrice.
e la – ora hanno resistito con controricorso Controparte_3 CP_2 Controparte_1 unitario.
Con sentenza del 04/09/2023, n. 25738, la III Sezione Civile della Corte di cassazione rigettava il primo motivo, dichiarava le censure sub a) e b) del secondo motivo inammissibili, accoglieva il secondo motivo in relazione alla censura sub c), giacché fondata, sicché cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
5. La causa, quindi, con atto di citazione depositato il 4.10.2023, è stata ritualmente riassunta innanzi a questa Corte d'appello da affinché, in applicazione del principio di diritto fissato Parte_1 dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, fosse accertata, nel senso indicato dalla S.C., la responsabilità del con condanna degli appellati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali CP_3
e non patrimoniali subiti.
e si sono costituiti in questa fase, insistendo per il rigetto Controparte_3 Controparte_1 delle avverse pretese ovvero, in subordine, ed in caso di accoglimento del gravame, per una riduzione del quantum della pretesa, chiedendo anche di detrarsi da quanto eventualmente dovuto a titolo risarcitorio all'Ingangaro quanto dallo stesso già percepito dall'Inail a seguito dell'infortunio.
La causa sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 9.7.2024 è stata riservata in decisione, con i termini ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
3 Rimessa la causa sul ruolo per ragioni inerenti la composizione del Collegio giudicante, la stessa alla udienza del 28 gennaio 2025 è stata riservata per la decisione senza concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali, essendo state già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività tale da giustificare, anche nell'ottica del principio di ragionevole durata del processo, la concessione di un nuovo termine ex art. 190 cpc.
->>
6. Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con sentenza n. 25738 in data 4.9.2023, ha ritenuto errata la precedente pronuncia della Corte
d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. La S.C. ha infatti cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'infortunio occorso al dipendente dell'appaltatore, caduto nel vuoto a seguito del cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando, aveva escluso la configurabilità della responsabilità del committente, in relazione alla mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sul presupposto che quest'ultima, con elevata probabilità, non sarebbe valsa ad evitare l'evento, tale da escludere il nesso causale.
La Cassazione, invece, nel valutare le ragioni di doglianza del ricorrente, ha evidenziato come la decisione impugnata sia errata, in quanto << Il giudice di merito ha escluso il nesso causale tra le omissioni ascritte a CP_3
e il danno patito da muovendo da un assunto di diritto: la presenza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Parte_1 che il convenuto avrebbe dovuto nominare e che non fu nominato, non avrebbe potuto impedire l'infortunio. Non lo avrebbe impedito perché il coordinatore per la sicurezza non è un "controllore" del modus operandi dell'appaltatore. Ha richiamato
a tal fine la giurisprudenza delle Sezioni Penali di questa Corte, la quale - nell'ipotesi di lavori affidati in appalto - ha distinto tra "alta vigilanza" e "vigilanza operativa": la prima, prevalentemente documentale, affidata al coordinatore per
l'esecuzione, nominato dal committente;
la seconda, da svolgere in situ, affidata all'appaltatore-datore di lavoro.
Reputa il collegio che questa interpretazione delle norme che disciplinano i compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non possa essere condivisa…. Omissis …
Conclusione di quanto esposto è che la Corte d'appello ha effettivamente violato la legge nel formulare il giudizio di causalità.
La Corte d'appello infatti ha negato efficacia causale all'omissione ascritta al convenuto muovendo da un falso CP_3 presupposto normativo: e cioè che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non sia tenuto ad un controllo sul campo, ma solo ad un controllo cartolare e per di più limitato ai soli rischi scaturenti dall'interferenza tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere.
Da questo falso presupposto normativo ha tratto la conclusione che la condotta alternativa corretta (la nomina del coordinatore per la sicurezza) non avrebbe "con molta probabilità" impedito l'evento. Tuttavia, poiché per quanto detto questo presupposto normativo è erroneo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinché l'appello dell'imputato sia nuovamente esaminato e sia riformulato il giudizio di causalità alla luce dei principi sopra stabiliti, al fine di stabilire se, nel caso specifico, alla luce delle modalità del fatto e della condotta della vittima, la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto, con probabilità superiori a quelle contrarie, prevenire l'infortunio. >>
4 La Suprema Corte ha pertanto fissato il seguente principio di diritto cui il Collegio deve in questa sede attenersi: << In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si limitano a una generica vigilanza finalizzata ad evitare le interferenze tra le attività svolte da più appaltatori nel medesimo cantiere, ma, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 494 del 1996, si estendono al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche da parte delle imprese appaltatrici, con la conseguenza che la relativa violazione può rivestire efficacia causale rispetto alle lesioni occorse al lavoratore in conseguenza del mancato apprestamento delle misure di cui all'art.
2087 c.c.>>
7. Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, verificando sulla base del corredo probatorio agli atti se effettivamente sussista o meno il nesso causale fra il comportamento omissivo del e CP_3
l'infortunio del lavoratore, operando un ragionamento controfattuale necessario per accertare se – in difetto di omissione – il sinistro si sarebbe verificato ugualmente e quindi se per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto, con probabilità superiori a quelle contrarie, prevenire l'infortunio.>>
Va precisato che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi, quindi, soltanto alla rivalutazione delle censure oggetto di appello. Conseguentemente tutte le altre questioni, sia che fossero già dibattute fra le parti nei precedenti gradi ( in particolare la questione di legittimazione di , Controparte_1 sia che siano nuove e diverse, sollevate per la prima volta in questa sede, esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di Cassazione, definito dai motivi di gravame, e devono ritenersi, vuoi perché coperte da giudicato, vuoi perché nuove, in ogni caso precluse in questa sede, con esonero per il Collegio da ogni loro disamina.
Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento,
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. n.
327/2010).
->>>
8. Ciò posto, passando alla disamina nel merito della controversa questione, la Cassazione, in definitiva, ha evidenziato che il giudice di merito ha escluso il nesso causale tra le omissioni ascritte a e CP_5 il danno patito da muovendo dall'assunto secondo cui la presenza del coordinatore per Parte_1
l'esecuzione dei lavori, che il convenuto avrebbe dovuto nominare e che non fu nominato, non avrebbe potuto impedire l'infortunio, perché il coordinatore per la sicurezza non è un "controllore" del modus operandi dell'appaltatore; a tal fine ha richiamato a sostegno la giurisprudenza delle Sezioni Penali della
5 Cassazione che - nell'ipotesi di lavori affidati in appalto - ha distinto tra "alta vigilanza" e "vigilanza operativa": la prima, prevalentemente documentale, affidata al coordinatore per l'esecuzione, nominato dal committente;
la seconda, da svolgere in situ, affidata all'appaltatore-datore di lavoro.
La Terza sezione della Cassazione, nella ordinanza di rimessione, ha ritenuto invece che questa interpretazione delle norme che disciplinano i compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può essere condivisa, anche perché l'assunto secondo cui la legge non impone al coordinatore per la sicurezza una “presenza giornaliera sul cantiere", svolgendo una vigilanza documentale, non si concilia con gli obblighi previsti dalla legge, tra i quali quelli appunto di: a) compiere "opportune azioni di (...) controllo"; b) verificare "l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici (...), delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza"; c) verificare "la corretta applicazione delle procedure di lavoro" previste nel piano per la sicurezza;
d) apportare al piano operativo per la sicurezza le modifiche rese necessarie dall'evoluzione dei lavori;
e) verificare "che le imprese esecutrici adeguino (...) i rispettivi piani operativi di sicurezza"; f) contestare all'appaltatore le inosservanze alle prescrizioni del piano per la sicurezza;
g) segnalare alla ASL ed alla Direzione provinciale del lavoro la renitenza dell'appaltatore a sanare le inosservanze contestategli;
f) "sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni", che presuppongono invece tutti una presenza fisica del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Appare arduo, infatti, immaginare che si possano prevenire "pericoli imminenti", oppure adottare le "opportune azioni di controllo", od ancora verificare la "corretta applicazione delle procedure di lavoro", limitandosi il coordinatore per la sicurezza ad eseguire un mero controllo cartolare,
e dunque “per atti formali", e non piuttosto un controllo diretto e de visu.
Il Coordinatore della sicurezza è una figura professionale che deve possedere i requisiti prescritti dalla legge e che, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, deve adempiere i propri compiti non con la generica diligenza quam in suis, ma con la diligenza rafforzata dell'homo eiusdem generis et condicionis; sicché, anche a voler supporre che la legge speciale presenti qualche margine di ambiguità, essa proprio per questo si sarebbe dovuta integrare con la norma generale, dettata dal codice civile (come già ritenuto da Corte di
Cassazione, proprio con riferimento agli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori: cfr. Sez. 3
-, Sentenza n. 29029 del 13/11/2018, in motivazione).
8.1. Ciò posto, e venendo ai fatti di causa, è pacifico che il ha omesso la nomina di tale CP_3 coordinatore;
sicché occorre verificare se, ove la nomina ci fosse stata, questa circostanza, considerata la necessità di una presenza effettiva e fisica sul cantiere del coordinatore al momento della lavorazione in scrutino, avrebbe potuto evitare il sinistro, dovuto pacificamente ad una carenza ed inidoneità dei dispositivi di sicurezza;
solo in caso di riscontro positivo a tale quesito può affermarsi, con un giudizio rispettoso del criterio della preponderanza dell'evidenza, la responsabilità omissiva del D'IO, per il sussistere di nesso causale fra omissione ed infortunio in quanto la nomina del coordinatore per
6 l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto, con elevata probabilità, superiore a quella contraria, prevenire l'infortunio.
Per rispondere a tale quesito, occorre considerare che la violazione delle prescrizioni di sicurezza è provata ormai nella sua materialità: la ricostruzione del fatto operata nella sentenza del tribunale penale
è stata confermata dalla Corte di Appello del 2015; sicché la dinamica dell'infortunio è provata dunque con forza di giudicato. Il teste sentito a dibattimento alla udienza del 9.2.2011, chiarisce infatti Tes_1 che le misure di sicurezza non erano adeguate, perché non vi era il cavo di acciaio di 6-8 mm, e l'unico presidio di sicurezza era rappresentato da una fune, agganciata da due lati, cui era allacciata la cintura di sicurezza indossata dall' , che si trovava a 15 mt di altezza;
la fune si sganciava da un capo e non Parte_1 riusciva più a trattare il peso dell'operaio, che così cadeva nel vuoto. La fune peraltro non era agganciata con anelli al centro del capannone e non consentiva il movimento degli operai, non vi erano paletti saldati per un appoggio continuo della fune. Tali violazioni riferite dal teste sono state verificate anche a seguito di sopralluogo. Tale ricostruzione è passata in giudicato e quindi è certo che la caduta del lavoratore sia stata causata dalla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate e sufficienti ad evitare infortuni.
Alla luce della incontrovertibilità della dinamica, che collega la caduta del lavoratore alla inadeguatezza dei sistemi di sicurezza adottati in concreto, e considerato quanto affermato dalla S.C. nella sentenza qui scrutinata, e cioè che il coordinatore della sicurezza deve eseguire "azioni di controllo", non limitandosi ad un mero controllo cartolare, o procedendo per atti formali e cioè unicamente mediante controlli cartacei, ma occorre che sia presente, si può concludere che, con ragionamento controfattuale, ove il coordinatore fosse stato nominato, può ragionevolmente ritenersi, con giudizio rispettoso del criterio della preponderanza dell'evidenza, che il coordinatore - essendo tenuto a verificare in concreto le inosservanze alle prescrizioni del piano per la sicurezza, sospendendo in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni, con attività che presuppongono una presenza fisica del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - avrebbe interrotto le lavorazioni, avendo in concreto verificato la macroscopica violazione di numerose delle prescrizioni sui dispositivi di sicurezza, finalizzati ad evitare la caduta del lavoratore, che pertanto non vi sarebbe stata.
In conclusione, può quindi affermarsi, alla luce delle modalità del fatto e della condotta della vittima, che la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori avrebbe potuto secondo il criterio della probabilità prevalente ( del più probabile che non ) prevenire l'infortunio, impedendo il verificarsi dell'evento, dovuto unicamente alla omessa adozione di misure di sicurezza obbligatorie: conseguentemente, l'omissione ascritta al , di nominare il coordinatore, si pone in rapporto eziologico con l'evento e CP_3 comporta il sorgere della responsabilità del , per l'infortunio occorso in forza della sua CP_3 posizione di garanzia. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori era tenuto ad un controllo sul campo, e non solo ad un controllo cartolare, sicché la condotta alternativa corretta (la nomina del coordinatore per la sicurezza) avrebbe "con elevata probabilità" impedito l'evento.
7 Accertato il nesso causale fra l'omissione imputata al e l'infortunio, la domanda risarcitoria, CP_3 proposta nel giudizio penale iscritto al n. 6111/2009 R.G. ( a carico di ed altri ) da Controparte_3
nei confronti di con la costituzione di parte civile del 19.4.2009 Parte_1 Controparte_3
e nei confronti di con la citazione a giudizio notificata il 16.11.2009, va Controparte_1 pertanto accolta, con conseguente conferma della statuizioni civili contenute nella sentenza penale n.
1423/2013 del Tribunale di Taranto.
e vanno dunque condannati, in solido, al risarcimento del danno CP_3 Controparte_1 subito da a seguito dell'infortunio, sussistendo solidarietà "ope legis" fra imputato e Parte_1 responsabile civile, ex art. 538 c.p.p.
9. Per definire il quantum risarcitorio, occorre in primo luogo esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. La categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva perché entrano in gioco varie poste di danno: uno biologico (inteso come lesione del bene salute) liquidato secondo il sistema del c.d. punto variabile (tabelle del Tribunale di Milano); l'altro – pure non patrimoniale - alla vita di relazione, che comprende il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subìti dalla vittima dell'illecito ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato). Di tali voci - ove esse ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, unitariamente inteso, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale è preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso. In altri termini, il giudice deve valutare tutte le conseguenze peggiorative dell'evento dannoso (onnicomprensività), evitando però di attribuire nomi diversi ad un unico pregiudizio (unitarietà), così provvedendo ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, con una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito, sia sotto l'aspetto interiore che relazionale, senza ulteriori “frammentazioni nominalistiche” (in termini, Cassazione civile sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
8 Nella specie, quindi, assumono rilievo le conseguenze dannose subite da e che sono Parte_1 compiutamente provate alla stregua della istruttoria svolta nei precedenti gradi, in particolare sulla base della c.t.u. svolta nel precedente giudizio di rinvio.
9.1 Sulla scorta dei riferiti risultati della c.t.u., non oggetto di alcuna contestazione e del tutto condivisibile e convincente, il danno biologico per riduzione della integrità psicofisica del danneggiato è indicato nella misura del 60% di postumi permanenti subiti ed postumi temporanei pari a 92 gg di ITT al 100%, 30 gg al 75%, 160 gg al 50 % ed in 175 gg al 25 %, sicché applicando le tabelle di Milano 2024 e tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (31 anni), il danno non patrimoniale permanente
(comprensivo del danno biologico e di quello morale), va liquidato in € 641.514,00; il danno per invalidità temporanea in complessivi € 27.398,75, e quindi complessivamente va liquidata a titolo risarcitorio la somma di € 668.912,75.
Per essere completamente satisfattivo, il risarcimento del danno patrimoniale dovrà comprendere tutte quelle sofferenze generate dalle lesioni, sia quelle percepite nell'imminenza delle lesioni subite, sia quelle successive, che coincidono con i disagi del perdurare (durante l'inabilità temporanea) e poi del permanere della menomazione (durante l'inabilità permanente). Pertanto, ciò che conta è che tutte le sofferenze, di ordine fisico o morale che siano, vadano (equitativamente) risarcite in maniera omogenea. Il danno non patrimoniale non merita però nella specie alcun ulteriore incremento a titolo di personalizzazione del biologico, oltre quello già riconosciuto liquidando il danno morale, in difetto di alcuna specifica deduzione di pregiudizi ulteriori, perché la possibilità della personalizzazione richiede la sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento, meritevoli di tradursi in una differente (e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari del pregiudizio sofferto, sia in termini di biologico permanente, che di biologico temporaneo.
Su detta somma non spetta la rivalutazione monetaria, perché i valori indicati sono già riferiti all'attualità, essendo state utilizzate le tabelle di Milano 2024, ma l'importo va maggiorato degli interessi legali, calcolati sulla somma, devalutata alla data del sinistro ( 30.12.2005) e via via annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza;
dalla sentenza decorrono solo gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata, che – per effetto della sentenza – si trasforma in debito di valuta insuscettibile di rivalutazione monetaria.
9.2. Quanto al danno da capacità lavorativa specifica, la domanda non merita invece accoglimento.
Va detto sul punto che l'accertamento di postumi incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo per il danneggiante di risarcire anche il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e quindi della capacità di produzione del reddito. Detto danno patrimoniale deve, infatti, essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse (ovvero - trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa - presumibilmente avrebbe svolto) un'attività produttiva
9 di reddito al momento del fatto. È compito del CTU medico-legale, poi, quello di riferire se i postumi di natura biologica impediscano in tutto o in parte la prosecuzione dell'attività lavorativa, che la vittima dimostri di aver svolto prima del sinistro.
Nel caso in esame è provato lo svolgimento di attività lavorativa produttiva di reddito da parte del danneggiato al momento del fatto;
inoltre, il CTU ha segnalato anche una compromissione della capacità lavorativa specifica di consistente entità (25%), sicché si giustificherebbe quindi il ristoro di tale pregiudizio patrimoniale. Tuttavia, tale risarcimento va negato difettando la prova che la riduzione della capacità lavorativa specifica abbia effettivamente determinato una flessione del reddito prodotto.
Giova premettere che le conseguenze delle lesioni, che incidano sulla capacità lavorativa del danneggiato e sulla sua capacità a produrre reddito, possono articolarsi in vario modo. Afferma, invero, la Suprema
Corte (vedi Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28988) che l'evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell'infortunato, e tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, sicché possono enuclearsi le seguenti fattispecie di danno, segnatamente:
a) un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
a) un danno patrimoniale per la cessazione dell'attività lavorativa nel periodo di invalidità temporanea totale e/o parziale;
b) un danno non patrimoniale, rientrante nella cd. cenestesi lavorativa.
Sono risarcibili invero, sia la maggior penosità nel prestare attività lavorativa (danno non patrimoniale, che può trovare ristoro in termini di personalizzazione del biologico permanente), sia la perdita di reddito durante il periodo di invalidità temporanea, totale e/o parziale;
sia, infine, la riduzione futura del reddito percepito (danno patrimoniale, nelle componenti del danno emergente e anche del lucro cessante).
Mentre nel caso del danno non patrimoniale occorre che la vittima conservi il medesimo livello di reddito, ancorché lavori con maggior pena, essendo oggetto di ristoro soltanto il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro, che si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, cioè, in via di personalizzazione del danno non patrimoniale ( difetta ogni domanda in tal senso), può essere liquidato, in presenza dei necessari presupposti, anche un danno patrimoniale, sia in termini di danno emergente, ( da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza -ove sussistente- tra reddito perduto e presumibile reddito che avrebbe percepito), sia di lucro cessante, di perdita cioè calcolata in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe continuato a percepire;
tale voce di danno, va comunque accertato in concreto, e dunque dev'essere essere allegato e provato dal danneggiato, anche a mezzo di presunzioni , in ossequio ai più recenti arresti della Corte di legittimità ( v. anche Cassazione civile sez. III, 10/02/2020,
n.3133 ).
10 È dunque necessario verificare – sulla base del corredo probatorio agli atti – se sia stata fornita la prova certa, in presenza di una riduzione della capacità lavorativa nel danneggiato, conseguente alle lesioni riportate, di una contrazione reddituale del danneggiato dopo il sinistro per il riconoscimento del diritto al ristoro del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica. Peraltro, trattandosi di danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, lo stesso - valutato su base prognostica - può essere dimostrato quanto alla sua esistenza avvalendosi anche di presunzioni semplici, ( v. anche
Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n. 24209 ) sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa, anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale –.
L'appellante non ha provato, omettendo la produzione di singole buste paga riferite agli anni ante 2005
(data del sinistro), il reddito percepito, e non ha provato che successivamente al sinistro non abbia più svolto alcuna attività lavorativa, ovvero che abbia avuto comunque una contrazioni del reddito: tali elementi consentono infatti la liquidazione del danno sofferto a titolo di riduzione della capacità lavorativa specifica, nei termini in cui ne è fornita la prova, essendo il danneggiato onerato di provare l'incidenza dei postumi sulla sua attività di lavoro e la contrazione dei redditi anche futuri, con una connessa diminuzione della capacità di guadagno. In tal senso Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17411: “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute”.
Per la quantificazione del danno in scrutinio – escluso il criterio del triplo della pensione sociale (da applicarsi solo quando non sia possibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima - v. Cass n.
8896 del 04/05/2016 secondo cui: «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima» ) – e non essendo, in armonia con la giurisprudenza più recente, utilizzabili neppure i coefficienti di capitalizzazione approvati col R.D. 9/10/1922 n. 1402, in quanto non più idonei a garantire un effettivo e corretto risarcimento del danno, a causa sia della diminuzione dei saggi di interesse che dell'aumento della vita media (in questo senso si vedano le sentenze n. 20615 del 04/10/2015, n. 9048 del 12/04/2018 e da ultimo n. 14891 del 31/05/2019), occorre adottare nella liquidazione i coefficienti di capitalizzazione elaborati in dottrina.
Il criterio per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica applicabile consiste nel moltiplicare il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte e debitamente rivalutato
11 all'epoca della liquidazione) per un numero, detto coefficiente di capitalizzazione. Non essendo più utilizzabili – per le ragioni sopra indicate - i coefficienti di capitalizzazione previsti con il R.D. n. 1422 del
1922, occorre far riferimento (secondo quanto disposto dalla Suprema Corte nella citata sentenza n.
20615/2015) a coefficienti di capitalizzazione alternativi, quali quelli diffusi dal Consiglio Superiore della
Magistratura ed allegati agli atti dell'incontro di studio svoltosi a Trevi nel giugno/luglio 1989.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16913 del 25 giugno 2019 afferma che il danno permanente da incapacità lavorativa specifica non può più liquidarsi utilizzando gli arretrati coefficienti del 1922 che, per l'aumento della durata media della vita e per la diminuzione dei saggi d'interesse, non risultano idonei a garantire un corretto risarcimento del danno nel rispetto dell'art. 1223
c.c. In altre parole, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica, devono essere utilizzati come parametri «da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione … aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano».
Nella specie, in difetto di prove che attestino il decremento reddituale sofferto a seguito del sinistro, la domanda non può essere accolta, dovendo il danno patrimoniale in scrutinio essere accertato in concreto, dimostrando che la contrazione reddituale connessa al sinistro abbia prodotto un pregiudizio risarcibile in termini di lucro cessante.
Sul punto la domanda va dunque disattesa.
Entro questi termini la sentenza di primo grado n. 1423/2013 del Tribunale penale di Taranto va confermata.
10. Merita, infine, accoglimento anche la richiesta, formulata dagli appellati, di detrarre dall'importo liquidato a titolo i danni le somme che al medesimo titolo il danneggiato ha già percepito dall'INAIL;
l'entità di dette somme è documentata in atti, con la produzione della nota riepilogativa Inail del
14.12.2023 ( all. 4 ); giova tuttavia precisare che la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione
INAIL ex art. 13 D.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi tutte integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato, dovendo il giudice, dopo aver liquidato il danno civilistico, procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non tutti gli altri pregiudizi, che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale,
12 dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente. ( così Cassazione civile sez. lav., 07/02/2023, n.3694).
La quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente – unico pregiudizio oggetto di liquidazione in questa sede – è pari ad € 240.985,56: detto importo – calcolato anch'esso alla attualità - andrà pertanto detratto dall'importo di € 668.912,75, liquidato a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, per un importo residuo di € 427.927,19 spettante al danneggiato, da maggiorare degli interessi legali calcolati su detta somma, devalutata alla data del sinistro (30.12.2005) e via via annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, nonché degli interessi legali solo sulla somma complessivamente liquidata.
11. Ferma la entità delle spese già liquidata in primo grado nella sentenza penale e ferma anche la compensazione delle spese di tutti i successivi gradi di giudizio, in cui il procedimento si è articolato
(appello penale, cassazione penale, 1° rinvio civile), come disposto dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 120/2020, in ragione dei contrasti giurisprudenziali in ordine alle funzioni del coordinatore per la esecuzione, di cui ancora la Corte di Cassazione dà contezza nella pronuncia che dispone il rinvio, per le ricadute che tale contrasto ha avuto nella definizione della presente controversia, le spese della precedente fase innanzi alla Suprema Corte e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza, determinata alla stregua dell'esito complessivo della lite, e sono liquidate in dispositivo.
Si provvederà poi, con separato provvedimento, ed all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato (che non risulta prodotta), unitamente ad attestazione della permanenza dei requisiti reddituali per godere del beneficio, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio per il presente giudizio e per la precedente fase innanzi alla Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando – quale giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 25738 in data 4.9.2023 in grado d'appello - sulla domanda di risarcimento dei danni proposta nel giudizio penale iscritto al n. 6111/2009 R.G. da nei confronti di Parte_1 con la costituzione di parte civile del 19.4.2009 e nei confronti di Controparte_3 Controparte_1 con la citazione a giudizio notificata il 16.11.2009, così provvede:
[...]
1. Conferma le statuizioni civili contenute nella sentenza n. 1423/2013 del Tribunale penale di
Taranto e, per l'effetto, accoglie la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_1
;
[...]
13 2. Conseguentemente, condanna in solido con Controparte_3 Controparte_1 quale responsabile civile, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento Parte_1 del danno della somma di € 427.927,19, oltre accessori come in motivazione indicato;
3. Condanna in solido con alle rifusione delle Controparte_3 Controparte_1 spese di lite in favore di che liquida: in € 15.000,00 per compensi per il Parte_1 giudizio di cassazione ed in € 12.000,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge e di tariffa, disponendone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. dell'art. 133, comma 1, D.lg. 30 maggio 2002, n. 113.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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