CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/10/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr NI La MA Presidente dr EL UR Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1309/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Giovanni Magnano e Livio Cagnes;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Rossetto;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a
1 seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2022 la Parte_2 riassumeva nel merito l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione immobiliare promossa dinanzi al Tribunale di Catania da in Controparte_1 forza del mutuo agrario stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con atto a rogito del notaio di Catania in data 21/12/2004, garantito da ipoteca e da Per_1 fideiussione di terzi, risolto in data 27/2/2019 per il mancato pagamento delle rate scadute il 30/11/2017, il 31/5/2018 ed il 30/11/2018.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente per la mancanza del titolo esecutivo e l'indeterminatezza dei tassi di interesse convenuti.
Si costituiva in giudizio , contestando l'opposizione e chiedendone il CP_1 rigetto.
Con sentenza n. 4110/2024 del 14 agosto 2024 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza. Condannava, altresì, l'opponente al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favore della creditrice opposta, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Avverso la sentenza la soccombente ha interposto appello sulla base di tre ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio l'appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la ritenuta inammissibilità delle eccezioni afferenti il difetto di legittimazione sostanziale e di rappresentanza di , nonchè CP_1
l'omessa iscrizione della stessa nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b.
Il motivo è infondato.
Ed invero, per principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù – siccome nel caso di specie - di operazioni di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria 2 legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. nn. 24794/2020, 20739/2022, 26127/2024).
E tale riconoscimento implicito non può che ricavarsi dalla mancata tempestività della relativa eccezione.
Non trattandosi, dunque, di questione rilevabile d'ufficio, l'opponente avrebbe dovuto, sin dall'atto introduttivo, sollevare l'eccezione, che invece è stata tardivamente dedotta nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
Parimenti è corretta la statuizione di inammissibilità dell'eccezione afferente la mancata prova dell'iscrizione di nell'elenco di cui all'art. 106 t.u.b., contenuta CP_1 solamente nella comparsa conclusionale.
Al riguardo, rileva la Corte che, se per un verso la comparsa conclusionale è atto volto alla sola illustrazione delle difese già svolte, e non certamente all'ampliamento del thema decidendum, per altro verso non si tratta di questione rilevabile d'ufficio, dovendosi considerare che al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, solo in tal caso soggetta alla disciplina dell'art. 106 t.u.b., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che tale cessione (onerosa) integri la erogazione di un finanziamento. E la causa di finanziamento non può che ravvisarsi nella messa a disposizione di denaro o altra utilità, senza che assuma rilevanza il modello di volta in volta utilizzato, che può consistere nell'erogazione di una somma di denaro o nella messa a disposizione del beneficiario di un bene. Ciò che rileva, quindi, per poter qualificare un contratto come avente (anche) causa di finanziamento, è l'anticipazione in favore di un determinato soggetto (finanziato) di una somma di denaro o altro bene successivamente da restituirsi (v. Cass. n.
7635/2024).
Di talchè, per sollevare la relativa questione sarebbe stato necessario fare una specifica, tempestiva allegazione.
Infine, quanto al dedotto difetto di procura ad litem, l'eccezione è palesemente infondata, sol che si consideri che la procura è stata conferita “nell'instauranda esecuzione forzata (…) in ogni sua fase, stato e grado, anche di appello”, chiaro essendo che la procura venne conferita anche per il giudizio di opposizione.
Con il secondo motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel ritenere sussistente il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sulla base del contratto di mutuo, nonostante esso fosse sottoposto a condizione. La somma versata, infatti, era stata immediatamente restituita alla mutuante, mediante accredito su un conto
3 speciale infruttifero, a titolo di deposito cauzionale, con l'intesa che sarebbe stata svincolata al verificarsi di determinate condizioni.
avrebbe, dunque, dovuto provare l'avveramento delle dette condizioni e CP_1
l'effettivo svincolo della somma.
Inoltre, la controparte avrebbe dovuto dimostrare l'effettivo utilizzo delle somme date a mutuo per l'acquisto dei terreni, trattandosi di mutuo di scopo, mentre dalla stessa documentazione in atti risultava che l'acquisto era avvenuto, da parte di essa appellante, con fondi propri.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, è stata per la prima volta sollevata in appello, in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione relativa alla mancata prova, da parte della , CP_1 dell'effettivo svincolo delle somme oggetto del mutuo e provvisoriamente accreditate in un conto speciale infruttifero a titolo di deposito cauzionale (art. 2 del contratto di mutuo), destinate ad essere restituite (v. art. 3) “entro il termine massimo del 31 maggio 2005 mediante accredito sul c/c intrattenuto dalla Parte Mutuataria” con previsione che “per lo svincolo della somma depositata si obbliga la Parte Mutuataria a fornire alla Banca nel termine di due mesi da oggi e con le conseguenze, in difetto, previste al successivo 8”, id est la risoluzione del contratto di mutuo, la prova, fra l'altro, dell'avvenuta esecuzione delle formalità ipotecarie, della situazione di proprietà e libertà dei beni ipotecati, della avvenuta stipulazione della fideiussione.
Costituiva, dunque, fatto pacifico l'avvenuto svincolo della somma, dovendosi altresì considerare che: il contratto di mutuo era perfezionato;
lo svincolo della somma dipendeva da una serie di adempimenti cui era tenuto il mutuatario;
l'avvenuto pagamento delle rate del mutuo fino al 2017 dava conto della regolare esecuzione del contratto a quella data.
In secondo luogo, quanto alla questione del mancato utilizzo della somma data a mutuo per lo scopo previsto nel contratto, ovverosia l'acquisto dei terreni, il Tribunale, dopo avere escluso che si fosse in presenza di un mutuo di scopo, ha così argomentato:
“Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse ritenere sussistente nel mutuo de quo una clausola di destinazione, tale da qualificarlo come di scopo, questa è stata realizzata.
Per come rilevato dalla creditrice opposta le somme erogate dal finanziamento erano destinate all'acquisto di taluni fondi rustici, meglio identificati in contratto, il cui acquisto veniva effettuato con atto registrato in pari data al mutuo pagato.
Nell'art. 1 del contratto di mutuo si legge che “Il retratto del presente finanziamento sarà destinato: -per l'acquisto dei fondi rustici posti nel Comune di Catania debitamente
4 descritti in calce al presente atto, acquisto effettuato con atti ai miei rogiti del 30 agosto
2004, registrato al n. 11846 e di data odierna, numero di repertorio che precede, da registrare perché nei termini, per il prezzo di complessivi Euro 1.032.000,00 dalla parte acquirente pagato con temporanee disponibilità in attesa del mutuo di cui all'atto presente”
(cfr. allegato atto di citazione- doc. n. 3, pag. 5).
Conseguentemente, il titolo posto alla base del pignoramento immobiliare è valido ed efficace e ha diritto di agire esecutivamente per il recupero delle somme Controparte_1 ad essa spettanti”.
Ha dunque ritenuto il primo giudice che lo stesso contratto di mutuo desse conto dell'avvenuto acquisto dei terreni, con somme messe temporaneamente a disposizione dell'acquirente, e che il prestito fosse finalizzato a ripianare tale temporanea assenza di liquidità. Sicchè la finalità del mutuo non poteva non essersi verificata, essendo essa stessa regolata dall'accordo.
Motivazione, questa, che l'appellante non censura efficacemente, limitandosi a ribadire che il mutuo riguardava “fondi rustici già in realtà acquistati dalla mutuataria con fondi propri”.
Con l'ultimo motivo l'appellante censura la statuizione afferente le spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Premesso che, alla luce della infondatezza dell'appello, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, il motivo, laddove critica la condanna ex art. 96 c.p.c., è inammissibile, in ragione della sua genericità.
Le spese del grado seguono anch'esse la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_2 avverso la sentenza n. 4110/2024 in data 14/8/2024 del Tribunale di Catania,
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in €. 14.300,00, oltre ad
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello
5 stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, in data 1 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(EL UR) (NI La MA)
6