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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.4891 del 2021 riunita a quelle RG 4892, 4894 e
4895/2022 promossa da:
DA
C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t.rappresentato e difeso dall'avv . , C.F. Parte_2
ed elett.te dom.ta in VIA MERCANTI, 46 84121 SALERNO C.F._1
resso lo studio del predetto difensore
, codice fiscale e partita IVA , in persona del LRPT rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Luigi Pezone, Cod. Fisc. in virtù di procura C.F._2
alle liti apposta in calce al ricorso in riassunzione, con il medesimo elettivamente domiciliato, in Aversa, alla via Vittorio Emanuele III° n. 72,
-CONVENUTA
Oggetto:; impugnazione precetto ( opposizione ex art 615 I c. cpc )
Conclusioni: in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a Precetto, ex art. 615 cpc, notificato a mezzo pec il 16.09.2021 alla opposta , la società ha chiesto: Parte_3
“In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza della in quanto si è prescritta l'azione cartolare e CP_1
il titolo è affetto da nullità…..; nel merito:
- accertare e dichiarare che l'azione cartolare si è prescritta per decorso del termine di sei mesi …;
- accertare e dichiarare che gli assegni A) n. 0026895239-07, tratto su Banca di
Credito Popolare, fil. di Castellammare di Stabia,….emesso in data 10.11.2020 dell'importo di € 5.845,37 in favore di CDS emesso ed a firma di B) Parte_1
n. 0026895240-08, tratto su Banca di Credito Popolare, fil. di Castellammare di
Stabia,….emesso in data 10.12.2020 dell'importo di € 5.845,37 in favore di CDS emesso ed a firma di C) n. 0026895237-05, tratto su Banca di Credito Parte_1
Popolare, fil. di Castellammare di Stabia,….emesso in data 10.01.2021 dell'importo di €
5.845,37 in favore di emesso ed a firma di per un importo Parte_1
complessivo di € 17.536,11, costituiscono assegni post datati e rilasciati a garanzia dell'esatto pagamento del summenzionato rapporto negoziale e pertanto non costituiscono un titolo esecutivo, e per l'effetto della declaratoria di cui sopra dichiarare la nullità del titolo esecutivo alla base della preannunciata esecuzione.”.
Il medesimo atto di citazione è stato iscritto a ruolo più volte , generando i nn di
Rg 4891/2021 ; 4892/2021 ; 4894/2021 e $895/2021, che venivano tutti riuniti
Si costituiva in giudizio la opposta società in persona del LRPT, la quale CP_1
chiedeva i rigetto della opposizione deducendone la infondatezza
Dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli , Il giudizio veniva interrotto per il decesso del procuratore dell'opposta e successivamente regolarmente riassunto
Precisate le conclusioni alla udienza del 11.9.2024 la causa è stata riservata in decisione con termini di cui all'art 190 cpc decorrenti dal 15.10.2024
pagina 2 di 4 L'opposizione è fondata "... Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 75 del r.d. n. 1736 del 1933, secondo il quale il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, e dall'articolo 32 dello stesso r.d., che stabilisce che l'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni dalla data di emissione se
è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso e nel termine di quindici giorni dalla data di emissione se è pagabile in un altro Comune.
Nel caso di specie gli assegni bancari posti a fondamento del precetto sono stati emessi, rispettivamente, in data 10.11.2020 10.12.2020 e 10.1.2021e fra la scadenza del termine di presentazione dello stesso assegno bancario (25.11.2020, 25.12.2020 e 25/01/2021) e l'intimazione del precetto (3.9.2021) risulta effettivamente decorso il termine di prescrizione di sei mesi. ..."
Né l'opposto ha fornito prova di quanto dedotto circa la interruzione del termine di prescrizione a mezzo atto di diffida e messa in mora del 2.2.2021 perché detto atto non risulta depositato in atti.
L'opposizione pertanto va accolta , stante la fondatezza del primo motivo , con assorbimento di ogn'altro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie l'opposizione a precetto e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 3.9.2021 dalla società alla CP_1 [...]
Parte_1
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
2540,00 per compensi, oltre contributo unificato spese forfettarie Cpa e IVA, quest'ultima se non detraibile
Torre Annunziata, 20/02/2025 Il Giudice Dott.ssa Adele Carlino
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