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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018,
avente ad
OGGETTO: proprietà
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Laviano, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia in Terzigno alla via Avini n. 74;
ATTORE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Bravaccio e dall'avv. Carmela CP_1
Bravaccio, presso i quali elettivamente domicilia in Ottaviano alla via Cappuccio n. 12;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Nola allo scopo di sentir accertare e dichiarare la piena proprietà – in
[...]
suo favore – del vano di superficie di mq. 24,35 ed annesso wc di mq. 4,17, nonché accertare l'inesistenza di ogni diritto del convenuto sui predetti beni, e condannarlo alla cessazione di ogni condotta tema a minare il godimento del bene;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituito in giudizio il convenuto, il quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità
delle avverse domande, e in ogni caso, nel merito, l'infondatezza delle stesse, chiedendone l'integrale rigetto;
in subordine, ha chiesto accertare l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di affaccio e di accesso sul vano oggetto di causa. Con vittoria di spese di lite, con distrazione.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare, appaiono opportune talune precisazioni.
Il fabbricato nel quale insistono i beni oggetto di causa, ubicato in Terzigno alla via Leonardo Da
Vinci n. 248, è stato oggetto di divisione giudiziale, con sentenza n. 2576/2008, nella quale viene recepito il progetto divisionale redatto dal ctu ivi nominato, ing. . Persona_1
Per effetto della divisione, è divenuto proprietario, tra l'altro, del bene Parte_1
immobile sito al primo piano (T1 int. 4), “con accesso sia dalla scala a sinistra dell'androne sia
dalla scala a destra, nonché da ingresso diretto ed esclusivo dal cortile”, per un totale di mq. 420
circa. , invece, è divenuto esclusivo proprietario, tra l'altro, del bene immobile (T1 int. 2) CP_1
sito al piano terra, “con accesso alla destra dell'area cortilizia”, per un totale di mq. 166.
Il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento possessorio, e dalla successiva fase di merito, introdotta dall'odierno convenuto per la reintegra dallo spoglio dei medesimi beni oggetto di causa: all'esito di entrambi i procedimenti, in atti, il Tribunale di Nola ha condannato Parte_1
a reintegrare nel possesso del locale, al fine di consentire l'accesso al vano
[...] CP_1
sia dall'esterno che dall'interno.
Poste tali premesse, in via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 705 c.p.c., a norma del quale “il convenuto nel giudizio possessorio
non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia
stata eseguita”.
Nello specifico, il convenuto deduce che l'attore avrebbe solo parzialmente ottemperato all'ordinanza di reintegra nel possesso, perché il locale non sarebbe stato interamente reso accessibile, ma per una parte di esso risulterebbero ancora apposte delle reti metalliche.
L'eccezione è infondata per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si evidenzia che nel corso del procedimento di merito possessorio il Tribunale, su domanda ex art. 669 duodecies c.p.c. proposta da , ha condivisibilmente Parte_1
affermato che con l'ordinanza di reintegra il resistente è stato condannato a garantire l'accesso al locale (sia dall'esterno che dall'interno), ma non ha statuito alcunché circa le modalità di delimitazione del locale.
Ebbene, non vi è dubbio che a seguito dell'ordinanza di reintegra sia tornato nella CP_1
disponibilità del locale dell'immobile, detenendone le chiavi, e quindi egli può accedervi sia dall'esterno che dall'interno. In secondo luogo, si evidenzia che anche il ctu nominato in corso di causa ha constatato l'effettiva reintegra nel possesso del vano, “mediante l'avvenuta consegna (da parte di Parte_1
a ) delle chiavi della porta in legno dell'unico varco di accesso al vano per cui è CP_1
causa, in ottemperanza a quanto ordinato a in forza dell'ordinanza del 2013 Parte_1
e della sentenza del 2017”. Non rileva in senso contrario, invece, l'ulteriore affermazione per cui l'altro varco di accesso al vano sia tuttora delimitato da una rete metallica, in quanto essa non compromette né condiziona in alcun modo (né, del resto, alcuna deduzione specifica è stata sollevata sul punto) il possesso del bene da parte del convenuto.
Passando al merito, l'attore ritiene di essere proprietario esclusivo dei beni indicati in citazione in forza di quanto statuito dal Tribunale di Nola nel 2008, che ha recepito il progetto dell'ing. . Per_1
Quest'ultimo, nello specifico, avrebbe riconosciuto l'accesso diretto ed esclusivo dell'attore all'immobile posto al primo piano proprio, attraverso il vano oggetto di causa, mentre l'accesso del convenuto sarebbe stato riconosciuto limitatamente alla sola parte destra dell'area cortilizia.
Tale ricostruzione è stata contestata dal convenuto, secondo il quale la sentenza di divisione nulla dispone circa i predetti beni, con la conseguenza che essi non possono essere ritenuti di proprietà
esclusiva, bensì in comune.
Pertanto, nel presente giudizio occorre verificare se detti beni siano stati assegnati in proprietà
esclusiva a , oppure se essi siano rimasti indivisi. Parte_1
Tale operazione, come è evidente, dovrà e potrà essere effettuata avendo riguardo al principio per cui “In tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi,
quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'articolo 12 preleggi,
contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai
canoni di interpretazione riassunti dagli articoli 1362 e seguenti del Cc, il che implica che
l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'articolo 12 delle preleggi e negli articoli 1362 e
seguenti., trovano la loro essenziale - e a questo punto diretta - ispirazione nei canoni della logica
formale generale, che pure quelle norme informano) (Cass. n. 94 del 4.1.2025).
La Suprema Corte riconosce di aver dato seguito, nell'interpretazione del provvedimento giudiziario, talvolta al criterio di cui all'art. 12 preleggi (Sez. Un. n. 11501 del 9.5.2008), altre volte a quelli di cui agli artt. 1362 ss c.c. (Cass. n. 3532 del 18.2.2005), in quanto tale provvedimento ha senz'altro natura precettiva, nella parte in cui non compone contrapposti interessi, ma fissa una regola o un comando, ma assolve altresì il compito di definire la lite tra le parti (difettando, in tal caso, dei caratteri della generalità e dell'astrattezza). Ciò nella consapevolezza che “che tali criteri
finiscano per assomigliarsi parecchio, laddove il principio cardine è quello dell'interpretazione
letterale fatta palese dal senso complessivo delle parole, unito ai precetti dell'interpretazione
complessiva ed unitaria del testo, per cui ogni parte si integra e prende luce dall'altra, di
conservazione e d'interpretazione delle espressioni polisense nel modo più conveniente alla natura
dell'atto. Questi criteri, invero, corrispondono a canoni di tipo logico-razionale imprescindibili,
qualunque ne sia l'oggetto giuridico”.
In altri termini, l'interpretazione del provvedimento giurisdizionale segue regole proprie, che possono coincidere con i precetti di cui all'art. 12 preleggi e artt. 1362 c.c., ma che in ogni caso
“trovano la loro essenziale - ed a questo punto diretta - ispirazione nei canoni della logica formale
generale, che pure quelle norme informano" (cfr. anche Cass. n. 13887 del 19.5.2023).
Poste tali necessarie premesse, il ctu nominato in corso di causa ha condivisibilmente evidenziato che né la sentenza di divisione, né la relazione di consulenza tecnica d'ufficio (ing. ) Per_1
contengono alcuna menzione espressa del vano per cui è causa, né tantomeno vi è alcun riferimento ad esso nella descrizione degli alloggi poi assegnati alle parti in causa (pagg. 10 e 11 ctu arch.
. Né, del resto, il vano può essere riconosciuto tra gli ulteriori - oltre all'alloggio del piano Per_2
primo - beni indicati nella stima descrittiva dell'ing. , ovvero il terrazzo, la veranda, il Per_1 terrazzo coperto, il ripostiglio ed il ripostiglio del piano ammezzato in quanto trattasi, come è
evidente, di beni diversi.
Altrettanto condivisibilmente, poi, l'ausiliario verifica e rappresenta che la restante documentazione in atti non contiene informazioni utili a tal fine.
Per questo motivo, è necessario esaminare nel dettaglio la relazione tecnica, così come recepita in sentenza, nella parte in cui individua i beni poi assegnati alle parti.
Orbene, quanto al bene dell'attore, nella descrizione dell'immobile si evidenzia che ad esso si può
accedere non solo tramite le scale (a destra e sinistra), ma anche tramite “accesso diretto ed
esclusivo dal cortile”, con ciò desumendo che il vano costituisce ingresso esclusivo all'appartamento del primo piano.
Diversamente, quanto al bene del convenuto, il ctu ha rappresentato che, mentre nella relazione peritale si dà atto di un solo ingresso, nei fatti ha constatato la sussistenza di due accessi diretti dal cortile, nonché di un terzo accesso, proprio dal vano oggetto di causa.
Per tali ragioni ha affermato che “sebbene con estrema certezza si possa dire che il ricorrente può
accedere in via esclusiva al proprio alloggio al piano primo attraverso il corpo scala posto ad
ovest del fabbricato condominiale, la stessa certezza di esclusività non si ritiene che possa
sussistere anche in ordine al vano per cui è causa, per effetto dell'esistenza di un collegamento tra
l'appartamento del resistente, ovvero del sig. , e il predetto vano” (pag. 15 ctu). CP_1
Poste tali oggettive e condivisibili premesse, il ctu giunge a conclusioni che, invece, non possono essere condivise in questa sede: nel dettaglio, da una parte l'ausiliario riconosce l'accesso diretto ed esclusivo all'alloggio al primo piano, dall'altra riconosce il diritto di passaggio del convenuto per l'accesso all'immobile del piano terra, concludendo poi che “il vano per cui è causa potrebbe
risultare di proprietà di , in quanto consente l'accesso diretto ed esclusivo Parte_1
all'alloggio in primo piano assegnatogli, con diritto di passaggio in favore di per CP_1 accedere al proprio alloggio al pianterreno, per effetto dell'esistenza di un collegamento tra il suo
appartamento e il predetto vano”.
In altri termini, il ctu prova commendevolmente ad offrire una soluzione ragionevole e logica alla sentenza di divisione, in considerazione dell'attuale stato dei luoghi, ma tale prospettazione trova ostacolo insuperabile nella sentenza e nella ctu le quali, proprio come ritenuto dallo stesso ausiliario, nulla dispongono in merito al vano oggetto di causa.
Se nulla la sentenza ha disposto sul punto, allora, nessun diritto di proprietà esclusiva e di passaggio per destinazione del padre di famiglia, così come prospettati dalle parti, possono essere ritenuti sussistenti.
E difatti, sia facendo ricorso ai criteri ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi che a quelli di cui agli artt. 1362 ss c.c., l'interprete non può andare oltre il significato letterale delle parole, ed in tal senso non può non essere considerato che l'elaborato peritale dell'ing. si limita a parlare di accesso, Per_1
e mai di titolarità/proprietà/appartenenza etc. etc..
La nozione di esclusività, pertanto, è riferita inequivocabilmente all'accesso, e non può essere estesa (se non attribuendo alla sentenza affermazioni mai rese) anche alla titolarità del bene.
Parimenti, siccome il predetto ingegnere indica l'esistenza di un accesso esclusivo, di certo non potrebbe configurarsi - come invece ritiene il convenuto nella riconvenzionale proposta in via subordinata – un pari diritto di passaggio in favore del convenuto, la cui posizione viene chiaramente e inequivocabilmente definita nell'elaborato peritale, nella parte in cui viene riconosciuto il solo accesso dalla parte destra dell'area cortilizia.
Non vi è dubbio, pertanto, a parere di chi scrive, che la sentenza del 2008 non abbia disposto della proprietà del vano per cui è causa, che pertanto, non può essere dichiarato di esclusiva proprietà
dell'attore (pur riconoscendo allo stesso l'accesso esclusivo), sussistendo, piuttosto, ancora una situazione di comproprietà tra le parti. Né, del resto, nel caso in esame può essere riconosciuta la natura pertinenziale - pur invocata dall'attore nel corso del giudizio - del vano rispetto all'immobile assegnato all'attore.
A tal proposito, nell'evidenziare che la pertinenza si sostanzia in una relazione di strumentalità e complementarità funzionale esistente tra due cose suscettibili di distinta individuazione (e perciò
non costituenti parti di un singolo bene), si rappresenta che a tali fini è necessaria la sussistenza dell'elemento oggettivo, ovvero la destinazione di un bene al servizio (ovvero, alla gestione) o all'ornamento (ovvero, al miglioramento estetico) dell'altro, nonché dell'elemento soggettivo,
ovvero la rispondenza della destinazione impressa all'effettiva volontà dell'avente diritto di creare il suddetto vincolo.
Soprattutto, ai fini che rilevano nella presente sede, è necessario che il proprietario della cosa principale abbia la piena ed esclusiva disponibilità della cosa accessoria, e che la destinazione impressa al bene pertinenziale sia attuale ed effettiva, con la conseguenza che “ove tale requisito
manchi ed il bene accessorio sia adibito contemporaneamente a servizio di diversi beni
appartenenti a soggetti differenti non si configura una pertinenza” (Cass. n. 14559 del 30.7.2004).
Ne consegue, pertanto, che va esclusa la relazione di pertinenzialità tra il vano oggetto di causa e l'immobile assegnato all'attore.
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito del giudizio, tenuto conto della oggettiva controvertibilità della situazione di fatto sottesa alla vicenda in esame (cfr. Cass. n. 24234 del 29.11.2016), in quanto condizionate dalla sentenza di divisione, letto l'art. 92 c.p.c., nella formulazione che consegue all'intervento della
Corte Costituzionale (sentenza 77/2018), le spese di lite, ivi comprese le spese di ctu, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea per i motivi di cui in parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6878 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018,
avente ad
OGGETTO: proprietà
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Laviano, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia in Terzigno alla via Avini n. 74;
ATTORE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Aristide Bravaccio e dall'avv. Carmela CP_1
Bravaccio, presso i quali elettivamente domicilia in Ottaviano alla via Cappuccio n. 12;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Nola allo scopo di sentir accertare e dichiarare la piena proprietà – in
[...]
suo favore – del vano di superficie di mq. 24,35 ed annesso wc di mq. 4,17, nonché accertare l'inesistenza di ogni diritto del convenuto sui predetti beni, e condannarlo alla cessazione di ogni condotta tema a minare il godimento del bene;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituito in giudizio il convenuto, il quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità
delle avverse domande, e in ogni caso, nel merito, l'infondatezza delle stesse, chiedendone l'integrale rigetto;
in subordine, ha chiesto accertare l'intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di affaccio e di accesso sul vano oggetto di causa. Con vittoria di spese di lite, con distrazione.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare, appaiono opportune talune precisazioni.
Il fabbricato nel quale insistono i beni oggetto di causa, ubicato in Terzigno alla via Leonardo Da
Vinci n. 248, è stato oggetto di divisione giudiziale, con sentenza n. 2576/2008, nella quale viene recepito il progetto divisionale redatto dal ctu ivi nominato, ing. . Persona_1
Per effetto della divisione, è divenuto proprietario, tra l'altro, del bene Parte_1
immobile sito al primo piano (T1 int. 4), “con accesso sia dalla scala a sinistra dell'androne sia
dalla scala a destra, nonché da ingresso diretto ed esclusivo dal cortile”, per un totale di mq. 420
circa. , invece, è divenuto esclusivo proprietario, tra l'altro, del bene immobile (T1 int. 2) CP_1
sito al piano terra, “con accesso alla destra dell'area cortilizia”, per un totale di mq. 166.
Il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento possessorio, e dalla successiva fase di merito, introdotta dall'odierno convenuto per la reintegra dallo spoglio dei medesimi beni oggetto di causa: all'esito di entrambi i procedimenti, in atti, il Tribunale di Nola ha condannato Parte_1
a reintegrare nel possesso del locale, al fine di consentire l'accesso al vano
[...] CP_1
sia dall'esterno che dall'interno.
Poste tali premesse, in via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 705 c.p.c., a norma del quale “il convenuto nel giudizio possessorio
non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia
stata eseguita”.
Nello specifico, il convenuto deduce che l'attore avrebbe solo parzialmente ottemperato all'ordinanza di reintegra nel possesso, perché il locale non sarebbe stato interamente reso accessibile, ma per una parte di esso risulterebbero ancora apposte delle reti metalliche.
L'eccezione è infondata per due ordini di ragioni.
In primo luogo, si evidenzia che nel corso del procedimento di merito possessorio il Tribunale, su domanda ex art. 669 duodecies c.p.c. proposta da , ha condivisibilmente Parte_1
affermato che con l'ordinanza di reintegra il resistente è stato condannato a garantire l'accesso al locale (sia dall'esterno che dall'interno), ma non ha statuito alcunché circa le modalità di delimitazione del locale.
Ebbene, non vi è dubbio che a seguito dell'ordinanza di reintegra sia tornato nella CP_1
disponibilità del locale dell'immobile, detenendone le chiavi, e quindi egli può accedervi sia dall'esterno che dall'interno. In secondo luogo, si evidenzia che anche il ctu nominato in corso di causa ha constatato l'effettiva reintegra nel possesso del vano, “mediante l'avvenuta consegna (da parte di Parte_1
a ) delle chiavi della porta in legno dell'unico varco di accesso al vano per cui è CP_1
causa, in ottemperanza a quanto ordinato a in forza dell'ordinanza del 2013 Parte_1
e della sentenza del 2017”. Non rileva in senso contrario, invece, l'ulteriore affermazione per cui l'altro varco di accesso al vano sia tuttora delimitato da una rete metallica, in quanto essa non compromette né condiziona in alcun modo (né, del resto, alcuna deduzione specifica è stata sollevata sul punto) il possesso del bene da parte del convenuto.
Passando al merito, l'attore ritiene di essere proprietario esclusivo dei beni indicati in citazione in forza di quanto statuito dal Tribunale di Nola nel 2008, che ha recepito il progetto dell'ing. . Per_1
Quest'ultimo, nello specifico, avrebbe riconosciuto l'accesso diretto ed esclusivo dell'attore all'immobile posto al primo piano proprio, attraverso il vano oggetto di causa, mentre l'accesso del convenuto sarebbe stato riconosciuto limitatamente alla sola parte destra dell'area cortilizia.
Tale ricostruzione è stata contestata dal convenuto, secondo il quale la sentenza di divisione nulla dispone circa i predetti beni, con la conseguenza che essi non possono essere ritenuti di proprietà
esclusiva, bensì in comune.
Pertanto, nel presente giudizio occorre verificare se detti beni siano stati assegnati in proprietà
esclusiva a , oppure se essi siano rimasti indivisi. Parte_1
Tale operazione, come è evidente, dovrà e potrà essere effettuata avendo riguardo al principio per cui “In tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi,
quanto al dispositivo, alle regole dettate per l'interpretazione della legge con l'articolo 12 preleggi,
contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai
canoni di interpretazione riassunti dagli articoli 1362 e seguenti del Cc, il che implica che
l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell'articolo 12 delle preleggi e negli articoli 1362 e
seguenti., trovano la loro essenziale - e a questo punto diretta - ispirazione nei canoni della logica
formale generale, che pure quelle norme informano) (Cass. n. 94 del 4.1.2025).
La Suprema Corte riconosce di aver dato seguito, nell'interpretazione del provvedimento giudiziario, talvolta al criterio di cui all'art. 12 preleggi (Sez. Un. n. 11501 del 9.5.2008), altre volte a quelli di cui agli artt. 1362 ss c.c. (Cass. n. 3532 del 18.2.2005), in quanto tale provvedimento ha senz'altro natura precettiva, nella parte in cui non compone contrapposti interessi, ma fissa una regola o un comando, ma assolve altresì il compito di definire la lite tra le parti (difettando, in tal caso, dei caratteri della generalità e dell'astrattezza). Ciò nella consapevolezza che “che tali criteri
finiscano per assomigliarsi parecchio, laddove il principio cardine è quello dell'interpretazione
letterale fatta palese dal senso complessivo delle parole, unito ai precetti dell'interpretazione
complessiva ed unitaria del testo, per cui ogni parte si integra e prende luce dall'altra, di
conservazione e d'interpretazione delle espressioni polisense nel modo più conveniente alla natura
dell'atto. Questi criteri, invero, corrispondono a canoni di tipo logico-razionale imprescindibili,
qualunque ne sia l'oggetto giuridico”.
In altri termini, l'interpretazione del provvedimento giurisdizionale segue regole proprie, che possono coincidere con i precetti di cui all'art. 12 preleggi e artt. 1362 c.c., ma che in ogni caso
“trovano la loro essenziale - ed a questo punto diretta - ispirazione nei canoni della logica formale
generale, che pure quelle norme informano" (cfr. anche Cass. n. 13887 del 19.5.2023).
Poste tali necessarie premesse, il ctu nominato in corso di causa ha condivisibilmente evidenziato che né la sentenza di divisione, né la relazione di consulenza tecnica d'ufficio (ing. ) Per_1
contengono alcuna menzione espressa del vano per cui è causa, né tantomeno vi è alcun riferimento ad esso nella descrizione degli alloggi poi assegnati alle parti in causa (pagg. 10 e 11 ctu arch.
. Né, del resto, il vano può essere riconosciuto tra gli ulteriori - oltre all'alloggio del piano Per_2
primo - beni indicati nella stima descrittiva dell'ing. , ovvero il terrazzo, la veranda, il Per_1 terrazzo coperto, il ripostiglio ed il ripostiglio del piano ammezzato in quanto trattasi, come è
evidente, di beni diversi.
Altrettanto condivisibilmente, poi, l'ausiliario verifica e rappresenta che la restante documentazione in atti non contiene informazioni utili a tal fine.
Per questo motivo, è necessario esaminare nel dettaglio la relazione tecnica, così come recepita in sentenza, nella parte in cui individua i beni poi assegnati alle parti.
Orbene, quanto al bene dell'attore, nella descrizione dell'immobile si evidenzia che ad esso si può
accedere non solo tramite le scale (a destra e sinistra), ma anche tramite “accesso diretto ed
esclusivo dal cortile”, con ciò desumendo che il vano costituisce ingresso esclusivo all'appartamento del primo piano.
Diversamente, quanto al bene del convenuto, il ctu ha rappresentato che, mentre nella relazione peritale si dà atto di un solo ingresso, nei fatti ha constatato la sussistenza di due accessi diretti dal cortile, nonché di un terzo accesso, proprio dal vano oggetto di causa.
Per tali ragioni ha affermato che “sebbene con estrema certezza si possa dire che il ricorrente può
accedere in via esclusiva al proprio alloggio al piano primo attraverso il corpo scala posto ad
ovest del fabbricato condominiale, la stessa certezza di esclusività non si ritiene che possa
sussistere anche in ordine al vano per cui è causa, per effetto dell'esistenza di un collegamento tra
l'appartamento del resistente, ovvero del sig. , e il predetto vano” (pag. 15 ctu). CP_1
Poste tali oggettive e condivisibili premesse, il ctu giunge a conclusioni che, invece, non possono essere condivise in questa sede: nel dettaglio, da una parte l'ausiliario riconosce l'accesso diretto ed esclusivo all'alloggio al primo piano, dall'altra riconosce il diritto di passaggio del convenuto per l'accesso all'immobile del piano terra, concludendo poi che “il vano per cui è causa potrebbe
risultare di proprietà di , in quanto consente l'accesso diretto ed esclusivo Parte_1
all'alloggio in primo piano assegnatogli, con diritto di passaggio in favore di per CP_1 accedere al proprio alloggio al pianterreno, per effetto dell'esistenza di un collegamento tra il suo
appartamento e il predetto vano”.
In altri termini, il ctu prova commendevolmente ad offrire una soluzione ragionevole e logica alla sentenza di divisione, in considerazione dell'attuale stato dei luoghi, ma tale prospettazione trova ostacolo insuperabile nella sentenza e nella ctu le quali, proprio come ritenuto dallo stesso ausiliario, nulla dispongono in merito al vano oggetto di causa.
Se nulla la sentenza ha disposto sul punto, allora, nessun diritto di proprietà esclusiva e di passaggio per destinazione del padre di famiglia, così come prospettati dalle parti, possono essere ritenuti sussistenti.
E difatti, sia facendo ricorso ai criteri ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi che a quelli di cui agli artt. 1362 ss c.c., l'interprete non può andare oltre il significato letterale delle parole, ed in tal senso non può non essere considerato che l'elaborato peritale dell'ing. si limita a parlare di accesso, Per_1
e mai di titolarità/proprietà/appartenenza etc. etc..
La nozione di esclusività, pertanto, è riferita inequivocabilmente all'accesso, e non può essere estesa (se non attribuendo alla sentenza affermazioni mai rese) anche alla titolarità del bene.
Parimenti, siccome il predetto ingegnere indica l'esistenza di un accesso esclusivo, di certo non potrebbe configurarsi - come invece ritiene il convenuto nella riconvenzionale proposta in via subordinata – un pari diritto di passaggio in favore del convenuto, la cui posizione viene chiaramente e inequivocabilmente definita nell'elaborato peritale, nella parte in cui viene riconosciuto il solo accesso dalla parte destra dell'area cortilizia.
Non vi è dubbio, pertanto, a parere di chi scrive, che la sentenza del 2008 non abbia disposto della proprietà del vano per cui è causa, che pertanto, non può essere dichiarato di esclusiva proprietà
dell'attore (pur riconoscendo allo stesso l'accesso esclusivo), sussistendo, piuttosto, ancora una situazione di comproprietà tra le parti. Né, del resto, nel caso in esame può essere riconosciuta la natura pertinenziale - pur invocata dall'attore nel corso del giudizio - del vano rispetto all'immobile assegnato all'attore.
A tal proposito, nell'evidenziare che la pertinenza si sostanzia in una relazione di strumentalità e complementarità funzionale esistente tra due cose suscettibili di distinta individuazione (e perciò
non costituenti parti di un singolo bene), si rappresenta che a tali fini è necessaria la sussistenza dell'elemento oggettivo, ovvero la destinazione di un bene al servizio (ovvero, alla gestione) o all'ornamento (ovvero, al miglioramento estetico) dell'altro, nonché dell'elemento soggettivo,
ovvero la rispondenza della destinazione impressa all'effettiva volontà dell'avente diritto di creare il suddetto vincolo.
Soprattutto, ai fini che rilevano nella presente sede, è necessario che il proprietario della cosa principale abbia la piena ed esclusiva disponibilità della cosa accessoria, e che la destinazione impressa al bene pertinenziale sia attuale ed effettiva, con la conseguenza che “ove tale requisito
manchi ed il bene accessorio sia adibito contemporaneamente a servizio di diversi beni
appartenenti a soggetti differenti non si configura una pertinenza” (Cass. n. 14559 del 30.7.2004).
Ne consegue, pertanto, che va esclusa la relazione di pertinenzialità tra il vano oggetto di causa e l'immobile assegnato all'attore.
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda attorea è infondata e va rigettata.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito del giudizio, tenuto conto della oggettiva controvertibilità della situazione di fatto sottesa alla vicenda in esame (cfr. Cass. n. 24234 del 29.11.2016), in quanto condizionate dalla sentenza di divisione, letto l'art. 92 c.p.c., nella formulazione che consegue all'intervento della
Corte Costituzionale (sentenza 77/2018), le spese di lite, ivi comprese le spese di ctu, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea per i motivi di cui in parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Nola, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)