Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza 26 aprile 2022
Decreto collegiale 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 08/07/2021, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2021
N. 00604/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in persona del tutore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Miazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di-OMISSIS-, Comitato dei Sindaci del Distretto di -OMISSIS- Conferenza dei Sindaci del Distretto di -OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Coop. Onlus -OMISSIS-” non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS- (ricevuto il 09.04.2021) con il quale -OMISSIS- ha determinato la compartecipazione a carico della ricorrente per gli “anni 2017/2018/2019/2020”;
- del verbale UVMD in data 05.05.2021 e del verbale UVMD in data 04.05.2021 nel quale il Comune di-OMISSIS- ha determinato la compartecipazione, rispettivamente, per l'anno 2020 e per l'anno 2019 richiamando “quanto approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto di-OMISSIS- nelle sedute del 3.2.2021 e 4.3.2021”;
- quali atti presupposti, dei detti verbali del Comitato dei Sindaci del Distretto di-OMISSIS- in data 3.2.2021 e 4.3.2021;
- quale atto presupposto, del provvedimento con il quale l'AULSS “in data 24.9.2020” definiva il foglio di calcolo Excel per la determinazione della compartecipazione degli utenti nonché di detto foglio;
- nonché, per quanto occorrer possa, quali atti presupposti:
- delle “Linee Guida per l'applicazione dell'ISEE (D.P.C.M. 159/2013 e L. 89/2016) per il sostegno economico alla spesa sociale della retta nell'ambito della residenzialità” approvate dalla Conferenza dei Sindaci il 05.12.2016 e successive modifiche, approvate dal Comitato dei Sindaci il 06.04.2018
- della Deliberazione di Giunta del Comune di-OMISSIS- che ha recepito dette Linee;
- del verbale UVMD in data 15.01.2019 nel quale veniva determinata la compartecipazione per l'anno 2018 in applicazione di dette “Linee Guida” e della relativa SVAMDI;
- della nota prot. n. 0096859 del 25.05.2017 con la quale -OMISSIS- determinava la compartecipazione per l'anno 2017 in applicazione di dette “Linee Guida” nonché del verbale UVMD ivi richiamato e della relativa SVAMDI;
- del verbale UVMD del 12.12.2019 che confermava l'adeguatezza dell'inserimento nella C.A. “-OMISSIS-” ad elevata intensità assistenziale e della relativa SVAMDI;
- del verbale UVMD del 16.05.2014 che riteneva idoneo l'inserimento nella C.A. “-OMISSIS-” ad elevata intensità assistenziale e della relativa SVAMDI;
- in parte qua della D.G.R. Veneto n. 1673 del 22.06.2010 nonché degli ulteriori provvedimenti con i quali la Regione Veneto ha determinato il valore della “quota di rilievo sanitario per persone con disabilità” grave in violazione degli “standard minimi” previsti dalla normativa sui LEA ed, in particolare, D.G.R. Veneto nn. 2960/2012, 1804/2014, 4589/2007, 3972/2002, 2621/2012, 40/2013, 244/2015 e Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 216 del 18.12.2014 e n. 18 del 22.01.2015;
-di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la determinazione e compartecipazione al costo del servizio fruito dalla ricorrente presso la Comunità Alloggio in San “-OMISSIS-” in -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Comune di-OMISSIS- e di Comitato dei Sindaci del Distretto di-OMISSIS- e di Regione Veneto e di Conferenza dei Sindaci del Distretto di -OMISSIS- ex -OMISSIS-,;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione cautelare limitatamente al provvedimento dell’ULSS 2 Marca Trevigiana del 7.4.2021 in relazione agli importi ivi individuati e richiesti, in quanto nel bilanciamento dei contrapposti interessi risulta prevalente quello della parte ricorrente, anche in relazione alla situazione economica della medesima, come rappresentata in ricorso;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato come da motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 gennaio 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.