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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1805 del 2022 del Ruolo Generale, promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianmatteo Parte_1 Nunziante, dall'avv. Daniela Jouvenal Long e dall'avv. Francesco Vitali de Bonda
Parte ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Luca Mura e dall'avv. Giovanni Angelo Mura, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Tempio Pausania, Corso G. Matteotti 53,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
1 All'udienza del 23.10.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza, e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, il 27.06.2009, aveva contratto Parte_1 matrimonio civile in Kyrenia, Repubblica Turca di Cipro del Nord, con CP_1
Riferiva che i coniugi, di cittadinanza turca la e di cittadinanza cipriota e turca di Cipro del Pt_1
Nord il Guryel, considerato che il matrimonio era stato celebrato in un paese, la Repubblica Turca di
Cipro del Nord, non riconosciuto da alcuno stato al mondo, eccezion fatta per la Turchia, avevano deciso, al fine di avere un matrimonio valido, e dunque trascrivibile, all'interno dell'Unione Europea, di contrarre un nuovo matrimonio in Italia.
Dopo il matrimonio contratto nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, gli sposi erano dunque partiti per il viaggio di nozze e si erano risposati in Olbia l'1.7.2009.
L riferiva poi che il matrimonio celebrato nella Repubblica di Cipro del Nord il 27.6.2009 era Pt_1 stato registrato in Turchia, attesi gli speciali rapporti tra tale paese e la Repubblica Turca di Cipro del Per_ Nord, che dall'unione erano nati, nel 2011 e nel 2013, i figli e e che i coniugi, stante il Per_2 venir meno della comunione materiale e spirituale, avevano deciso di divorziare consensualmente, con accordo recepito dal Tribunale della famiglia di Istanbul con la sentenza di divorzio n. 2021/1117-
2021/705 del 15 settembre 2021, divenuta definitiva in data 1.10.2021.
Osservava che, quando i coniugi, l'1.7.2009, avevano contratto matrimonio in Olbia, avevano già contratto matrimonio civile, il 27.6.2009, in Kyrenia, Repubblica Turca di Cipro del Nord, cosicchè il secondo matrimonio non avrebbe potuto esser celebrato, atteso che i nubendi non erano di stato libero, e chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità del matrimonio celebrato ad Olbia per violazione dell'art. 86 c.c..
L'attrice chiedeva, in via subordinata, che la sentenza di divorzio pronunciata ad Istanbul il 15.9.2021 fosse trascritta in Italia nell'atto del matrimonio ivi celebrato in Olbia, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 64 della l. n. 218 del 1995. si costituiva in giudizio e si opponeva all'accoglimento delle domande. CP_1
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
Le domande di parte attrice sono infondate e vanno pertanto respinte.
È documentalmente provato, e non vi è contestazione in proposito, che le parti hanno contratto un primo matrimonio civile in Kyrenia, Repubblica Turca di Cipro del Nord, il 27.6.2009, registrato il
27.6.2009 in Turchia, ed un secondo matrimonio civile in Olbia, l'1.7.2009.
È altresì provato che le parti hanno ottenuto dal Tribunale della famiglia di Istanbul, in relazione al matrimonio civile contratto in Kyrenia, Repubblica Turca di Cipro del Nord, la sentenza di divorzio n. 2021/1117-2021/705 del 15 settembre 2021, divenuta definitiva in data 1.10.2021.
Non vi è contestazione tra le parti, infine, sul fatto che la Repubblica Turca di Cipro del Nord sia uno stato non riconosciuto da alcun paese della comunità internazionale, eccezion fatta per la Turchia. Tanto premesso in fatto, la domanda di nullità avanzata in via principale dall'attrice è infondata atteso che, stante il mancato riconoscimento della Repubblica Turca di Cipro del Nord da parte dell'Italia, il matrimonio celebrato tra le parti il 27.6.2009 è per l'ordinamento italiano tamquam non esset,
2 potendo esso dispiegare i propri effetti nella sola Turchia, che è l'unico stato al mondo ad aver riconosciuto la predetta Repubblica. Nessuna rilevanza può avere, per l'ordinamento italiano, la circostanza che il matrimonio celebrato tra le parti nella Repubblica Turca di Cipro del Nord sia stato registrato in Turchia, trattandosi di atto che può dispiegare i propri effetti esclusivamente nei rapporti tra gli ordinamenti giuridici di tali stati. Per l'ordinamento italiano, infatti, tale riconoscimento non varrebbe a superare il difetto del fondamentale requisito dell'esistenza di un atto di matrimonio proveniente da uno stato riconosciuto. Per le ragioni esposte non vi è dubbio che, quando le parti hanno contratto matrimonio in Olbia l'1.7.2009, fossero di stato libero, e che non sussista, pertanto, la prospettata violazione dell'art. 86 c.c.. Va respinta anche la domanda avanzata dall'attrice, in via subordinata, al fine di ottenere la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata ad Istanbul il 15.9.2021 nell'atto di matrimonio celebrato in Olbia.
Per le medesime ragioni esposte in precedenza, infatti, la sentenza turca di divorzio pronunciata in relazione al matrimonio celebrato nella Repubblica Turca di Cipro del Nord è insuscettibile di produrre effetti in Italia, non solo perché relativa ad un matrimonio che lo Stato italiano non riconosce, ma anche perché, così argomentando, si consentirebbe a detto matrimonio, inammissibilmente, di produrre lo scioglimento del diverso (e, per lo Stato italiano, unico) matrimonio celebrato in Olbia l'1.7.2009. Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della materia e della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: respinge le domande avanzate dall'attrice; dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1805 del 2022 del Ruolo Generale, promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gianmatteo Parte_1 Nunziante, dall'avv. Daniela Jouvenal Long e dall'avv. Francesco Vitali de Bonda
Parte ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Luca Mura e dall'avv. Giovanni Angelo Mura, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Tempio Pausania, Corso G. Matteotti 53,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
1 All'udienza del 23.10.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza, e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, il 27.06.2009, aveva contratto Parte_1 matrimonio civile in Kyrenia, Repubblica Turca di Cipro del Nord, con CP_1
Riferiva che i coniugi, di cittadinanza turca la e di cittadinanza cipriota e turca di Cipro del Pt_1
Nord il Guryel, considerato che il matrimonio era stato celebrato in un paese, la Repubblica Turca di
Cipro del Nord, non riconosciuto da alcuno stato al mondo, eccezion fatta per la Turchia, avevano deciso, al fine di avere un matrimonio valido, e dunque trascrivibile, all'interno dell'Unione Europea, di contrarre un nuovo matrimonio in Italia.
Dopo il matrimonio contratto nella Repubblica Turca di Cipro del Nord, gli sposi erano dunque partiti per il viaggio di nozze e si erano risposati in Olbia l'1.7.2009.
L riferiva poi che il matrimonio celebrato nella Repubblica di Cipro del Nord il 27.6.2009 era Pt_1 stato registrato in Turchia, attesi gli speciali rapporti tra tale paese e la Repubblica Turca di Cipro del Per_ Nord, che dall'unione erano nati, nel 2011 e nel 2013, i figli e e che i coniugi, stante il Per_2 venir meno della comunione materiale e spirituale, avevano deciso di divorziare consensualmente, con accordo recepito dal Tribunale della famiglia di Istanbul con la sentenza di divorzio n. 2021/1117-
2021/705 del 15 settembre 2021, divenuta definitiva in data 1.10.2021.
Osservava che, quando i coniugi, l'1.7.2009, avevano contratto matrimonio in Olbia, avevano già contratto matrimonio civile, il 27.6.2009, in Kyrenia, Repubblica Turca di Cipro del Nord, cosicchè il secondo matrimonio non avrebbe potuto esser celebrato, atteso che i nubendi non erano di stato libero, e chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità del matrimonio celebrato ad Olbia per violazione dell'art. 86 c.c..
L'attrice chiedeva, in via subordinata, che la sentenza di divorzio pronunciata ad Istanbul il 15.9.2021 fosse trascritta in Italia nell'atto del matrimonio ivi celebrato in Olbia, sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 64 della l. n. 218 del 1995. si costituiva in giudizio e si opponeva all'accoglimento delle domande. CP_1
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
Le domande di parte attrice sono infondate e vanno pertanto respinte.
È documentalmente provato, e non vi è contestazione in proposito, che le parti hanno contratto un primo matrimonio civile in Kyrenia, Repubblica Turca di Cipro del Nord, il 27.6.2009, registrato il
27.6.2009 in Turchia, ed un secondo matrimonio civile in Olbia, l'1.7.2009.
È altresì provato che le parti hanno ottenuto dal Tribunale della famiglia di Istanbul, in relazione al matrimonio civile contratto in Kyrenia, Repubblica Turca di Cipro del Nord, la sentenza di divorzio n. 2021/1117-2021/705 del 15 settembre 2021, divenuta definitiva in data 1.10.2021.
Non vi è contestazione tra le parti, infine, sul fatto che la Repubblica Turca di Cipro del Nord sia uno stato non riconosciuto da alcun paese della comunità internazionale, eccezion fatta per la Turchia. Tanto premesso in fatto, la domanda di nullità avanzata in via principale dall'attrice è infondata atteso che, stante il mancato riconoscimento della Repubblica Turca di Cipro del Nord da parte dell'Italia, il matrimonio celebrato tra le parti il 27.6.2009 è per l'ordinamento italiano tamquam non esset,
2 potendo esso dispiegare i propri effetti nella sola Turchia, che è l'unico stato al mondo ad aver riconosciuto la predetta Repubblica. Nessuna rilevanza può avere, per l'ordinamento italiano, la circostanza che il matrimonio celebrato tra le parti nella Repubblica Turca di Cipro del Nord sia stato registrato in Turchia, trattandosi di atto che può dispiegare i propri effetti esclusivamente nei rapporti tra gli ordinamenti giuridici di tali stati. Per l'ordinamento italiano, infatti, tale riconoscimento non varrebbe a superare il difetto del fondamentale requisito dell'esistenza di un atto di matrimonio proveniente da uno stato riconosciuto. Per le ragioni esposte non vi è dubbio che, quando le parti hanno contratto matrimonio in Olbia l'1.7.2009, fossero di stato libero, e che non sussista, pertanto, la prospettata violazione dell'art. 86 c.c.. Va respinta anche la domanda avanzata dall'attrice, in via subordinata, al fine di ottenere la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata ad Istanbul il 15.9.2021 nell'atto di matrimonio celebrato in Olbia.
Per le medesime ragioni esposte in precedenza, infatti, la sentenza turca di divorzio pronunciata in relazione al matrimonio celebrato nella Repubblica Turca di Cipro del Nord è insuscettibile di produrre effetti in Italia, non solo perché relativa ad un matrimonio che lo Stato italiano non riconosce, ma anche perché, così argomentando, si consentirebbe a detto matrimonio, inammissibilmente, di produrre lo scioglimento del diverso (e, per lo Stato italiano, unico) matrimonio celebrato in Olbia l'1.7.2009. Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della materia e della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: respinge le domande avanzate dall'attrice; dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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