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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere Relatore dott. Antonio Picardi ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 926/2022
promossa da:
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Valerio Ligurgo, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Andrea Controparte_1
Biagioni, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 965/2022 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “CONCLUSIONI 1) Riportandosi al contenuto del proprio atto introduttivo del giudizio di appello, rigettata ogni contraria istanza, si chiede la sospensione del l'immediata esecutività della sentenza impugnata, per le gravi e circostanziate ragioni esposte;
2) Nel merito, si chiede il rigetto della domanda svolta con appello incidentale da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto con comparsa di costituzione e risposta del 25.05.2023”, rilevando come nell'atto di appello sia stato chiesto: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata: In via principale – accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della OR con riferimento al Controparte_1
contratto preliminiare di preliminare ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, per l'effetto, – condannare la OR al pagamento del risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale a favore della OR quantificato dal giudicante in Parte_1
via equitativa e ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c.; – condannare la OR al pagamento delle spese di lite di primo grado, anche in considerazione Controparte_1
del comportamento processuale della stessa. In via subordinata – nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda di riforma totale dell'impugnata sentenza, valutate le circostante anzidette, disporre la compensazione delle spese di lite, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previi gli accertamenti del caso in ordine all'ammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., per tutti i motivi sopra indicati, compresi il giudicato, le preclusioni e le decadenze eccepite ex art. 346
c.p.c. – ed in eventuale accoglimento dell'appello incidentale come indicato al punto n. 4)
– dichiarare l'inammissibilità e/o comunque rigettare l'appello proposto dalla SI.ra
, con conferma integrale della Sentenza del Tribunale di Firenze– Parte_1
Sez. 3 Civile, n. 965/2022 impugnata. Con vittoria di compensi e spese legali, oltre accessori di legge, anche del presente grado di giudizio, tenuto conto anche di quanto evidenziato al precedente punto n. 6) sul contegno di controparte, ex art. 96 c.p.c.”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 965/2022 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta la domanda della stessa SI.ra nei confronti di volta ad Pt_1 Controparte_1 accertare la responsabilità di quest'ultima per l'ingiustificata interruzione delle trattative intercorse tra le parti (finalizzate alla vendita di un immobile) ed a condannare la predetta al risarcimento dei danni. CP_1
2 1.1) Nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, la aveva Pt_1
in particolare allegato che:
• unitamente a e nel marzo 2016 era divenuta CP_2 CP_3
comproprietaria (per effetto di successione ereditaria) di un immobile sito in
Firenze, via Santa Reparata 85;
• dopo che, in data 14.12.2016 e avevano donato alla Parte_1 CP_2 sorella l'usufrutto sul bene in questione, tutti e tre i predetti CP_3
comproprietari avevano deciso – nel 2018 – di porre in vendita l'immobile;
• tra coloro che si erano rivelati interessati all'acquisto, vi era la SI.ra
[...]
che, il 22.2.2018, aveva sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto CP_1
(come tale espressamente qualificata ex art. 1329 c.c.), che era stata accettata dai comproprietari in data 24.2.2018;
• in base a tale proposta, la SI.ra si era impegnata a procedere alla firma CP_1 del preliminare di compravendita entro il 20.3.2018 ed al pagamento dell'importo complessivo di € 276.000,00 (di cui € 55.000,00 a titolo di caparra al momento della firma del preliminare ed € 221.000,00 al momento del rogito notarile);
• poco tempo dopo l'accettazione della proposta predetta, la SI.ra aveva CP_1
iniziato a sollevare problematiche in ordine alla donazione dell'usufrutto predetta
(e di cui era stata comunque debitamente informata), chiedendo che tale donazione venisse immediatamente risolta con efficacia ex tunc, indicando tale adempimento come condizione necessaria per poter ottenere il mutuo necessario a procedere all'acquisto;
• al rifiuto della SI.ra la aveva lamentato di non Parte_1 CP_1 essere stata informata dell'esistenza della donazione, né del diritto di prelazione spettante al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di cui, invece, era stata informata);
• nonostante una serie di proroghe concesse dai comproprietari, la aveva CP_1 continuato a frapporre un'ingiustificata serie di ostacoli alla stipula del contratto preliminare, sino a quando, il 17.4.2018, aveva revocato la proposta di acquisto, esponendo peraltro che (a dire della stessa la proposta stessa non era mai CP_1 stata ritualmente accettata, in quanto l'accettazione difettava della firma di CP_3
e, comunque, l'immobile era stato erroneamente indicato come ubicato al n.
[...]
15 di Via Santa Reparata, invece che al n. 85;
• la condotta tenuta dalla non poteva considerarsi caratterizzata da buona CP_1
fede, essendosi ingiustificatamente ritirata dalle trattative;
3 • la sussistenza della proposta irrevocabile di acquisto, peraltro, allocava (in tesi) la responsabilità della sul piano contrattuale, essendosi sostanzialmente in CP_1 presenza di un “preliminare di preliminare” e (in ipotesi) su quello precontrattuale;
• il risarcimento dovuto dalla doveva essere parametrato: CP_1
o con riferimento alla prospettata responsabilità contrattuale:
▪ quanto al lucro cessante, al prezzo stabilito nella proposta ed alla quota parte di spettanza di esponendosi che Parte_1
“Nel caso di specie, l'importo di vendita dell'immobile era stato concordato in € 276.000,00 (di cui € 15.000,00 sarebbero stati successivamente pagati all'agenzia immobiliare a titolo di provvigioni), pertanto il mancato guadagno della SI.ra
[...]
in forza della sua quota di proprietà di un terzo, si Parte_1 attesta intorno ad € 87.000; pur volendo concedere un margine di incertezza per il sopravvenire di circostante imponderabili e supponendo, quindi, una probabilità di concludere l'affare pari al
70%, il danno subito dalla SI.ra per mancato guadagno Pt_1 corrisponde all'importo di € 60.900,00”;
▪ quanto al danno emergente, rilevando che “...nel caso di specie lo stesso comprende sia il tempo speso dalla SI.ra nel fornire, Pt_1
per mesi, continui chiarimenti alla SI.ra sia il disagio CP_1
connesso ai continui ed inaspettati rinvii della conclusione del contrato, configgenti con l'affidamento ormai maturato nella parte venditrice;
pertanto, tale voce di danno non è suscettibile di essere provata nel suo preciso ammontare, rendendo necessaria
l'applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.; alla luce di tali premesse, si quantifica in € 15.000,00 il risarcimento dovuto per il tempo perso nel dare seguito alle pretestuose richieste della SI.ra nel corso della lunga e, alla fine, infruttuosa CP_1 trattativa”;
o con riferimento alla responsabilità precontrattuale, in € 15.000,00, previo richiamo di “...quanto sopra esposto in merito al danno subito dalla SI.ra non per la mancata conclusione dell'affare ma per Parte_1
l'impiego di tempo e la creazione di aspettative nel corso delle trattative con la SI.ra . CP_1
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, in via principale: – accertare, in capo alla SI.ra
4 la responsabilità contrattuale per interruzione ingiustificata delle Controparte_1
trattative e, per l'effetto, – condannare la SI.ra al risarcimento, in favore Controparte_1 della SI.ra dell'importo di € 75.900,00, comprensivo di danno Parte_1
emergente e lucro cessante, o del diverso, maggiore o minore, importo che verrà ritenuto di giustizia;
in via subordinata: – accertare, in capo alla SI.ra la Controparte_1
responsabilità precontrattuale per interruzione ingiustificata delle trattative e, per
l'effetto, – condannare la SI.ra al risarcimento, in favore della SI.ra Controparte_1
dell'importo di € 15.000,00 o del diverso, maggiore o minore, Parte_1
importo ritenuto di giustizia e corrispondente al solo interesse negativo della stessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
1.2) Si era costituita in prime cure la che aveva contestato in radice le CP_1 allegazioni e le domande attoree, chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi in fatto e in diritto indicati in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, previi gli accertamenti e adempimenti di rito, accertata e dichiarata
l'inefficacia del vincolo contrattuale di cui alla proposta di acquisto dedotta e prodotta in giudizio e l'efficacia della sua intervenuta revoca da parte della SI.ra , Controparte_1
respingere le domande tutte formulate nei confronti della convenuta dalla SI.ra
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi e spese Parte_1 di causa, anche successivi occorrendi”.
1.3) Il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che, anche aderendo alla prospettazione attorea concernente la ravvisabilità – nel caso di specie – di un preliminare di preliminare, non era tuttavia possibile ritenere sussistenti i danni lamentati dalla stessa attrice, sia per essere stato fatto riferimento a categorie di danno non ravvisabili nel caso di specie, sia per la genericità delle allegazioni a sostegno del danno lamentato.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta ogni domanda attorea;
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 10.730,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello, come detto, la SI.ra
Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Sull'errata qualificazione dell'onere della prova relativa al risarcimento del danno patito da parte dell'appellante”, contestando le valutazioni esposte dal giudice di prime cure a sostegno della conclusione concernente l'assenza di prova dei danni subiti, in capo alla SI.ra Pt_1
5 2°. “Sull'ingiusta condanna alle spese a carico dell'appellante”, stigmatizzando l'eccessivo ammontare delle spese liquidate dal Tribunale di Firenze e rilevando come le spese stesse avrebbero dovuto essere compensate.
2.1.1) L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la SI.ra ha contestato le censure mosse CP_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo a prova volta appello incidentale condizionato.
2.2.1) A quest'ultimo proposito la predetta appellata ha esposto come il contenuto della sentenza impugnata configurasse una sorta di valutazione ipotetica da parte del
Tribunale di Firenze, alla cui stregua doveva ritenersi che, anche nell'ipotesi in cui la responsabilità contrattuale invocata dalla fosse stata ritenuta esistente, nondimeno Pt_1 la domanda di quest'ultima fondata sulla dedotta ravvisabilità di un “preliminare di preliminare” non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento.
In quest'ottica, dunque, il Tribunale di Firenze non aveva reso alcuna statuizione in ordine alla sussistenza di una siffatta responsabilità in capo alla decidendo la CP_1 causa in base al principio della “ragione più liquida” e dunque respingendo le domande della sulla scorta della ritenuta mancanza di prova dei danni subiti. Pt_1
Dunque, in tale ipotesi, integrante di fatto un assorbimento della questione concernente la responsabilità contrattuale della la avrebbe dovuto CP_1 Pt_1 specificamente riproporre la questione dell'esistenza di tale responsabilità, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
L'impostazione del gravame proposto dalla tuttavia, era nel senso di Pt_1
ritenere implicitamente sussistente una simile statuizione di responsabilità, concentrandosi unicamente sul profilo dei danni, e senza riproporre alcunché sul punto.
L'appellata ha argomentato in proposito che “Pertanto, la detta questione assorbita deve intendersi rinunciata dall'appellante, con conseguente preclusione e/o formazione di giudicato, comportanti l'impossibilità per la Corte adita di prendere posizione in merito e con conseguente necessità di considerarsi inesistente una responsabilità contrattuale in capo all'appellata”.
2.2.2) L'appellata ha poi rilevato che nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse, invece, effettivamente operata dalla la riproposizione della questione in oggetto, la stessa Pt_1
appellata riproponeva tutte le contestazioni già mosse in prime cure in ordine alla ravvisabilità di una responsabilità contrattuale a proprio carico.
2.2.3) Nell'ipotesi, infine, in cui la Corte avesse addirittura ritenuto che, nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure aveva riconosciuto l'esistenza di una
6 responsabilità contrattuale in capo alla predetta appellata, allora la ha dichiarato CP_1
formalmente di proporre appello incidentale nei confronti di tale statuizione, riproponendo altrettanto formalmente tutte le contestazioni mosse sul punto in prime cure.
2.2.4) In base a tali rilievi, la ha quindi avanzato le domande ricordate in CP_1
epigrafe, rilevando come la domanda ex art. 96 c.p.c. si fondasse in particolare sul carattere aberrante del secondo motivo di appello, in quanto la contestazione concernente la regolazione delle spese di lite era platealmente infondata, integrandosi in tal modo un abuso del processo.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame preme evidenziare come la struttura argomentativa seguita dal giudice di prime cure onde pervenire alla reiezione delle domande della SI.ra sia stata articolata secondo il seguente iter: Pt_1
i. in primo luogo, il Tribunale di Firenze ha esposto che “Risulta per tabulas che: a) in data 22/2/2018 abbia sottoscritto una proposta irrevocabile di Controparte_1
acquisto, avente ad oggetto un immobile in Firenze, via Santa Reparata n.15, di proprietà di , e per il prezzo CP_3 Parte_1 CP_2
di euro 276.000,00 (cfr. doc.5 fasc. parte attrice); b) in data 24/2/2018 la proposta sia stata accettata da e (cfr. doc.5 fasc. Parte_1 CP_2 parte attrice); c) in data 17/4/2018 l'odierna convenuta abbia comunicato a
, e la revoca della suddetta CP_3 Parte_1 CP_2 proposta d'acquisto”;
ii. in secondo luogo, il predetto Tribunale ha evidenziato che “Ciò posto, anche aderendo alla prospettazione attorea secondo la quale tra le parti sarebbe intervenuta la stipula di un preliminare di preliminare, contratto rispetto al quale la convenuta sarebbe rimasta inadempiente, è assorbente, ai fini del rigetto della pretesa azionata, il rilievo della mancata prova dei danni allegati dalla SI.ra
...”; Parte_1
iii. in terzo luogo, previo richiamo formale dei danni (e dei rilievi a fondamento degli stessi) oggetto delle allegazioni della sono stati esposti i motivi per cui la Pt_1
domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento, rilevando che:
a. “...tali pregiudizi non sono riconducibili all'ipotesi d'inadempimento del promissario acquirente, posta fondamento dell'azione promossa dalla SI.ra Al riguardo, mette conto ricordare che, in base alla Pt_1
giurisprudenza prevalente, il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del preliminare è commisurato all'interesse positivo:
7 la parte fedele (non inadempiente) merita di essere collocata nella situazione in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato esattamente eseguito”;
b. il contraente non inadempiente aveva diritto ad ottenere, a titolo risarcitorio, la differenza tra il risultato che avrebbe ottenuto dalla stipula del contratto e quello che invece, “tornato sul mercato”, era riuscito ad ottenere e dunque se “... l'inadempimento del contratto è imputabile al promissario acquirente, il risarcimento dovuto al promittente alienante si identifica con la differenza tra il prezzo pattuito e il valore di mercato dell'immobile, laddove quest'ultimo sia inferiore” (come indicato da Cass.
2604/2020);
c. invece, “...nel caso di specie l'attrice, sotto il profilo del lucro cessante, ha evocato una figura di danno, incentrata sulla valutazione del grado di probabilità che la trattativa svolta tra le parti, considerato il punto cui era pervenuta, sarebbe giunta a conclusione - figura che, per quanto a conoscenza di questo giudice, non trova alcun riconoscimento in giurisprudenza – quando, in realtà, avrebbe dovuto allegare e provare che il valore commerciale del bene era diminuito dopo l'asserito inadempimento contrattuale rispetto al prezzo offerto dal promissario acquirente”;
d. con riferimento poi al danno emergente, che “...tra i pregiudizi patrimoniali, suscettibili di risarcimento, subiti dalla parte non inadempiente, vengono ricomprese le “spese affrontate in vista del proprio adempimento” (cfr., in questi termini, Cass. n. 17562 del 31/08/2005), ovvero le spese sostenute dal promittente alienante per l'esecuzione delle prestazioni di cui è debitore, come quelle funzionali a realizzare operazioni di ristrutturazione e trasformazione dell'immobile promesso in vendita”;
e. tuttavia, “Anche sotto tale profilo parte attrice non ha, tuttavia, allegato alcunché, limitandosi ad evocare, in modo generico, un “risarcimento dovuto per il tempo perso nel dare seguito alle pretestuose richieste della SI.ra nel corso della lunga e, alla fine, infruttuosa trattativa”, CP_1 con quantificazione del relativo danno in euro 15.000,00”, rilevando che
“Trattasi di un pregiudizio di carattere non patrimoniale, evidentemente non riconducibile ad alcuna voce di danno risarcibile, compresa quella del danno non patrimoniale, non ricorrendo, nella specie, le tre condizioni individuate da Cass., Sez. U, n. 26972 del 11/11/2008 come necessarie per
8 il ristoro dello stesso: rilevanza costituzionale dell'interesse leso, gravità della lesione dell'interesse (sì da superare una soglia minima di tollerabilità), assenza di futilità del danno (il quale non deve consistere in meri disagi o fastidi)”; iv. tali rilievi escludevano la ravvisabilità di danni risarcibili sul piano della responsabilità contrattuale, mentre le considerazioni svolte con riferimento al danno emergente dovevano ritenersi suscettibili di essere estese anche alle richieste risarcitorie attoree correlate alla dedotta (in via di subordine) responsabilità precontrattuale in capo alla atteso che sotto tale aspetto CP_1
l'attrice aveva “...richiesto nuovamente lo stesso importo di euro 14.000,00, richiamando le medesime considerazioni, in punto di danno emergente, poste a fondamento della domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale”.
3.2) È dunque in quest'ottica che deve essere preso in considerazione il primo motivo di gravame sollevato dalla SI.ra con cui quest'ultima ha contestato le Pt_1 valutazioni esposte dal Tribunale di Firenze in ordine all'impossibilità di riconoscere alla stessa i danni così come prospettati.
3.2.1) Il motivo di gravame in oggetto è stato così strutturato:
− “...atteso che tra le parti si è concluso un contratto preliminare di preliminare, la responsabilità contrattuale per inadempimento dovrebbe essere disciplinata dall'art 1218 c.c..”;
− “In tal caso, come noto, l'onere della prova gravante sul danneggiato adempiente
è soddisfatto con la mera allegazione della prova del fondamento del proprio diritto all'adempimento di controparte, gravando su quest'ultima l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni. Trattasi di una presunzione legale di colpevolezza che impone alla parte inadempiente un onere della prova più gravoso rispetto alla parte adempiente”;
− “...nel contratto preliminare di preliminare concluso tra le parti – risultante dalla proposta irrevocabile di vendita e da tutta la corrispondenza successiva – venivano pattuiti tutti gli elementi fondamentali per il contratto definitivo di compravendita dell'immobile sito in Firenze. Le parti, infatti, decidevano di concedersi ulteriore tempo al solo fine di formalizzare alcuni aspetti della trattativa, come la concessione del mutuo all'odierna appellata da parte del suo istituto di credito e, in caso negativo, da parte della società Parte_2
collegata all'agenzia immobiliare che si stava occupando della mediazione, senza rinunciare alla tutela derivante da un vincolo contrattuale”;
9 − il contratto preliminare non era poi stato stipulato per effetto, unicamente, della mala fede della SI.ra reiterando i rilievi critici alla condotta ostativa e CP_1 dilatoria di quest'ultima già svolti in prime cure;
− “...si ritiene che la questione della mala fede dell'appellata sia di fondamentale importanza, nonostante non sia stata presa minimamente in considerazione dal
Giudice di prime cure, poichè determina la responsabilità in capo alla OR da inadempimento contrattuale, con diritto al ristoro dei danni patiti CP_1 dall'appellante”;
− doveva del resto considerarsi che “...non tutti i danni derivanti da inadempimento contrattuale debbano essere di natura patrimoniale, ben potendosi trattare di ristoro di danni non economicamente quantificabili in quanto relativi a disagi che la parte adempiente si è ritrovata a sopportare e ad affrontare. La responsabilità da risarcimento del danno ben potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il dilungarsi delle trattative, senza mai giungere alla conclusione del contratto definitivo, ingeneri nella parte promittente venditrice un ragionevole affidamento in merito alla conclusione dell'affare, cagionandole così un vero e proprio pregiudizio, anche se non direttamente quantificabile”;
− l'omessa esatta quantificazione dei danni era poi irrilevante a tal fine, “...poichè quello che conta è che in atti sia dato atto dell'ubi consistam”;
− “Nell'impugnata sentenza, quindi, il Giudice avrebbe dovuto considerare il detto onere assolto atteso che la OR ha indicato il titolo su cui si fondava la Pt_1
sua pretesa e che la OR era stata posta in condizione di formulare CP_1
immediatamente ed esaurientemente le proprie difese. La mancanza, pertanto, della prova di un'originaria quantificazione monetaria delle pretese costituenti
l'oggetto della domanda avrebbe dovuto non essere considerata motivo di rigetto delle pretese attoree anche in considerazione dei poteri spettanti al Giudice di prime cure in ordine all'individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei danni patiti (Cass. Civ. n. 26873/2017)”;
− inoltre:
o il giudice originariamente assegnatario della causa aveva formulato alle parti una proposta transattiva contemplante il pagamento, da parte della dell'importo di € 5.000,00 (che la stessa aveva poi CP_1 CP_1
rifiutato), mentre il giudice cui la causa era stata poi riassegnata non aveva riconosciuto alcunché a titolo risarcitorio alla Pt_1
o “...la OR versa in precarie condizioni economiche da diverso Pt_1
tempo. Infatti, nel momento in cui l'immobile de quo – ereditato dai
10 promittenti venditori - veniva messo in vendita, l'appellante era disoccupata, non percepiva redditi nè aiuti sociali e viveva – ove vive tutt'oggi – in un'abitazione offerta dalle cooperative sociali della città di
Milano, le quali concedono in locazione beni immobili a persone disagiate
a prezzi quasi simbolici (sul modello della concessione in locazione delle case popolari); solamente da circa nove mesi la OR percepisce Pt_1 il reddito di cittadinanza - nella misura di circa euro 600,00 mensili”;
− il risarcimento del danno doveva avvenire, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1226 c.c., rilevando che “La determinazione del quantum per poter risultare
"giusta" deve essere integrale, ovverosia deve rappresentare un'effettiva riparazione delle utilità perdute e garantire uniformità di trattamento dando un adeguato rilievo alle peculiarità del caso concreto, affinché siano adeguatamente valorizzare nella monetizzazione del risarcimento”.
3.2.2) Come visto, nel contesto del motivo di appello in oggetto, la ha Pt_1
riproposto (sia pure incidentalmente) la questione concernente la ravvisabilità di una responsabilità contrattuale in capo alla prospettando altresì la valenza in termini CP_1 di “preliminare di preliminare” dell'impegno assunto dalla stessa all'atto della CP_1
sottoscrizione della proposta irrevocabile del 22.2.2018.
In questo senso deve essere data, dunque, risposta all'interrogativo sollevato da parte appellata con riferimento alla qualificazione da fornire alle allegazioni dell'appellante ed in particolare se le stesse concretino una riproposizione o meno, ex art. 346 c.p.c., delle allegazioni a conforto della dedotta responsabilità contrattuale in capo alla SI.ra CP_1
Ritenuto che il contenuto degli argomenti a supporto del motivo di gravame in oggetto integrino una tale riproposizione, deve conseguentemente prendersi in considerazione la (paritetica) riproposizione – da parte appellata – di tutti i rilievi critici già mossi in prime cure nei confronti della prospettazione di siffatta responsabilità contrattuale.
3.2.2.1) La questione, assorbita nel contesto della pronuncia impugnata per effetto della ritenuta insussistenza di un danno risarcibile (ed in tal senso risultando condivisibile la prospettazione dell'appellata secondo cui la sentenza di primo grado è stata resa in aderenza al principio della “ragione più liquida”, pronunciando direttamente in ordine all'assenza di un danno risarcibile ed assorbendo in tal modo la questione concernente l'esistenza o meno della responsabilità in capo alla contrattuale o CP_1
precontrattuale), deve essere risolta nella presente sede nel senso della non ravvisabilità di una tale responsabilità.
11 A) Anzitutto va ricordato come la Suprema Corte abbia avuto modo di indicare che
“La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con
l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale” (così Cass.
S.U. n. 4628 del 6.3.2015, nella cui motivazione è dato leggere il passaggio argomentativo per cui “La complessità dei contatti, delle verifiche da effettuare, da un lato per saggiare la serietà dei proponenti, dall'altro per accertarsi della consistenza del bene e dell'affidabilità dei contraenti, hanno di fatto portato a una frequente tripartizione delle fasi contrattuali. Una prima fase in cui, a volte con la formula, almeno dichiarata, della proposta irrevocabile, l'aspirante acquirente offre un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, atto che viene riscontrato dalla accettazione o dal rifiuto del proprietario. Una seconda, espressamente prevista, di stipula del contratto preliminare propriamente detto.
La terza, costituita dall'indispensabile rogito notarile con il saldo del prezzo”).
Tale principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive (cfr Cass. 26484 del
17.10.2019, Cass. 31188 del 28.11.2019).
B) Ciò posto, va anzitutto rilevato come l'atto del 22.2.2018 non possa qualificarsi come contratto preliminare in senso formale, trattandosi di una proposta irrevocabile di acquisto, mantenuta ferma per il termine di 30 giorni, in cui è indicato per sommi capi
(senza alcun referente catastale) il bene immobile oggetto della proposta ed il prezzo d'acquisto, con la previsione che il contratto preliminare avrebbe dovuto essere stipulato entro il 20.3.2018 presso gli uffici dell'agenzia, con l'espressa indicazione – infine – che
“La suddetta proposta è vincolata all'accettazione del mutuo;
nel caso in cui la mia banca non dovesse erogare l'importo richiesto mi impegnerò attraverso la ad Parte_2 ottenere le cifre richieste”.
La proposta in questione, dunque, può in astratto configurarsi come impegno alla stipula di un contratto preliminare, quale accordo atipico pur avente valenza obbligatoria nei confronti delle parti.
12 A quest'ultimo proposito occorre tuttavia rilevare che, come eccepito da parte convenuta in prime cure, l'atto risulta firmato per accettazione unicamente da due dei comproprietari, e cioè e Parte_1 CP_2
A fronte di tale eccezione, la SI.ra aveva replicato che la SI.ra Pt_1 CP_3
aveva conferito delega al fratello onde procedere a tale sottoscrizione e
[...] CP_2
che, di ciò, la era stata informata. CP_1
In proposito occorre rilevare che:
− nella proposta formale non risulta contenuta alcuna menzione di tale delega, in quanto la sottoscrizione di (e non essendo mai stata neppure CP_2 allegata l'esistenza di una delega a favore di risulta apposta Parte_1
senza alcuna ulteriore specificazione, in grado anche solo implicitamente di concludere che la relativa firma era stata apposta – anche – in rappresentanza e/o per delega di CP_3
− nella proposta irrevocabile è espressamente indicato che, tra i comproprietari del bene, vi era anche la SI.ra senza in alcun modo indicare che la CP_3 stessa avrebbe partecipato all'atto “per delega”;
− l'odierna appellante non ha allegato alcun altro titolo giuridico in forza del quale ritenere che l'accettazione della proposta in questione avrebbe avuto effetto anche nei confronti di CP_3
− in tale contesto è irrilevante la delega dimessa (sub doc. 12 in prime cure) da parte attrice, dal momento che l'assenza di riferimenti a tale delega nel contesto dell'accettazione rende privo di rilievo il fatto che, eventualmente, la delega stessa fosse stata conferita (e questo al netto dell'assenza di data certa della delega in questione, come eccepito dalla in prime cure). CP_1
Deve peraltro ulteriormente rilevarsi (fors'anche con valenza preliminare) che, come già ricordato in precedenza, il fatto che la proposta irrevocabile sia stata sottoscritta unicamente da e da (e non anche da Parte_1 CP_2 CP_2 quale delegato da risulta indicato come appurato (“per tabulas”) anche CP_3
nella sentenza impugnata (nei termini ricordati al pregresso paragrafo 3.1).
Nei confronti di tale conclusione non consta del resto la proposizione di alcuna censura, contestazione o anche solo argomentazione prospettica da parte dell'odierna appellante, sì che il relativo punto deve ritenersi non più suscettibile di essere posto in contestazione.
C) Il fatto che l'accettazione della proposta irrevocabile non sia pervenuta da tutti i destinatari della stessa (e che non siano stati prospettati dall'appellante altri profili di fondamento per ritenere comunque vincolante anche nei confronti della SI.ra CP_3
13 l'accettazione degli altri due comproprietari) preclude dunque che possa ritenersi Pt_1
insorto in capo (per quanto qui rileva) alla un obbligo alla stipula del preliminare CP_1
di acquisto del bene immobile in questione.
D) Deve peraltro osservarsi, in limine, come la proposta irrevocabile di acquisto sopra ricordata abbia tout court ad oggetto la compravendita “dell'immobile” considerato, senza specificazioni di sorta e, dunque, alla stregua dell'ordinario portato semantico delle espressioni utilizzate, alla piena proprietà dello stesso, senza alcun riferimento al fatto che,
a tale momento, il bene stesso era invece in comproprietà tra i fratelli solo per la Pt_1 nuda proprietà, mentre l'usufrutto dello stesso era nella titolarità di (come CP_3
è pacifico nella presente causa).
Dunque, a maggior ragione, per la vendita “dell'immobile” e non della mera nuda proprietà dello stesso, era vieppiù necessaria la sottoscrizione anche della SI.ra CP_3
ciò che ulteriormente conforta la conclusione nel senso della non vincolatività
[...] dell'accettazione della proposta.
3.2.2.2) Dunque, in conclusione sul punto, deve ritenersi che non sia mai sorto un obbligo contrattuale in capo alla SI.ra di procedere alla stipula del contratto CP_1
preliminare di compravendita del bene in esame.
Per l'effetto, non può già in astratto ravvisarsi in capo alla stessa alcuna CP_1
responsabilità risarcitoria di matrice contrattuale.
3.2.2.3) Il motivo di gravame in oggetto è dunque, già in forza di tali considerazioni, infondato nella parte in cui afferisce alle conseguenze risarcitorie ravvisate dall'appellante a carico della in base ad una responsabilità contrattuale. CP_1
Tale constatazione preclude di prendere in considerazione i profili specifici di censura sollevati da parte appellante con riferimento alla ritenuta (da parte del giudice di prime cure) insussistenza di danni risarcibili, da responsabilità contrattuale della SI.ra a favore della SI.ra CP_1 Pt_1
3.2.3) Per quanto poi concerne le allegazioni mosse dalla nel primo grado di Pt_1
giudizio con riferimento alla ravvisabilità di una responsabilità precontrattuale in capo alla deve invece rilevarsi come la non abbia riproposto ex art. 346 c.p.c tale CP_1 Pt_1
questione, espressamente o anche solo implicitamente, nel presente grado di giudizio.
3.2.3.1) L'intera architettura del gravame in oggetto risulta infatti imperniata, unicamente, sulla dedotta ravvisabilità di una responsabilità contrattuale a carico della senza più alcun riferimento, neppure in via subordinata, alla sussistenza di una CP_1 responsabilità precontrattuale in capo a quest'ultima.
Del resto, le stesse domande avanzate dalla nel contesto dell'atto di appello Pt_1
(confermate nella nota di precisazione delle conclusioni dimessa il 14.5.2024) non
14 risultano più contenere alcun riferimento al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, ma solo a quello da responsabilità contrattuale.
Peraltro, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dall'appellata al riguardo (“L'appellante in merito a ciò nel proprio atto di citazione non ha preso posizione alcuna, non ha proposto appello e non ha riformulato la relativa domanda subordinata proposta in primo grado... Pertanto, la questione dell'eventuale esistenza in capo all'appellata di una sua eventuale responsabilità 'precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative' proposta in primo grado e la questione sulla relativa richiesta risarcitoria, come risolte dal Giudice di prime cure, su cui la controparte avrebbe dovuto proporre specifico motivo di appello e le relative domande devono intendersi rinunciate dalla controparte con formazione del giudicato e con conseguente impossibilità di essere rimesse in discussione dinanzi all'adita Corte”), l'appellante non ha operato repliche di sorta, limitandosi – anche nelle note di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale – a ribadire (unicamente) la ravvisabilità di una responsabilità contrattuale in capo all'odierna appellata.
3.2.3.2) La questione concernente un'eventuale responsabilità precontrattuale a carico della SI.ra non risulta dunque più costituire oggetto di causa e, pertanto, CP_1
non è dato procedere a statuizioni di sorta al riguardo.
3.3) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha contestato la decisione assunta dal Tribunale di Firenze in punto di regolazione delle spese di lite.
In proposito è stato esposto che:
− “...appare del tutto evidente che tale importo risulta essere ingiustificatamente gravoso per la OR in considerazione sia del fatto che la stessa abbia Pt_1
evidentemente subito un pregiudizio causato dalla mala fede nella gestione dell'affare da parte della OR non presa in considerazione nella CP_1
decisione in contestazione, sia in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versa l'appellante”;
− “Si insiste, pertanto, per la riforma della condanna alle spese a carico della OR in considerazione del fatto che, alla luce di tutti i motivi esposti nel Pt_1
paragrafo precedente, non possa porsi a carico dell'appellante, priva di redditi, il pagamento anche in via provvisoria, dell'importo liquidato a titolo di spese legali sulla base di un provvedimento provvisorio che non ha preso in considerazione circostanze fondamentali per la determinazione della responsabilità a carico di controparte”;
− “...anche non ritenendo fondata la domanda per carenza di allegazioni dimostrative del danno lamentato, avrebbe dovuto compensare le spese di lite,
15 anche alla luce del fatto che all'udienza del 5 novembre 2019 il precedente giudicante aveva proposto un risarcimento del danno a favore della Parte_3
a spese compensate, rifiutato dalla OR La presente difesa non CP_1
ritiene di doversi prolungare particolarmente in merito al fatto che il Giudice, in virtù dei principi di economia processuale, avrebbe dovuto considerare in sentenza la condotta dell'appellata che, ingiustificatamente, rifiutava di conciliare la causa, non permettendo una definizione del giudizio in tempi brevi (si rammenta che la causa di primo grado veniva iscritta a ruolo nell'anno 2018 e veniva decisa nell'anno 2022)”.
3.3.1) Il motivo è infondato.
3.3.1.1) Anzitutto va rilevato come la domanda della SI.ra sia stata Pt_1 quantificata, in tesi, nella misura di € 75.900,00.
Correttamente, quindi, il Tribunale di Firenze ha proceduto alla liquidazione di tali spese nella misura complessiva di € 10.730,00, motivando sul punto che “Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000,00), seguono la soccombenza”.
La liquidazione operata dal giudice di prime cure risulta aderente ai parametri di liquidazione previsti dalle tabelle per la liquidazione degli onorari di cui al predetto DM
55/2014 vigente al momento della sentenza (3.4.2022) e, anzi, appare attestarsi in misura inferiore ai valori medi liquidabili in base a tali parametri (che avrebbero comportato una liquidazione di complessivi € 13.430,00 per compenso, di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.050,00 per la fase decisoria).
3.3.1.2) In secondo luogo deve rilevarsi come non presentino alcun rilievo, ai fini qui in esame, le condizioni economiche disagiate dell'appellante, che possono invece trovare ambito di valutazione in altri contesti.
Parimenti priva di rilievo, una volta avuta la reiezione nel merito, è la riproposizione in sede di liquidazione delle spese delle allegazioni della Pt_1
concernenti la ravvisabilità di una responsabilità in capo alla CP_1
3.3.1.3) Infine, non è condivisibile la valorizzazione fornita dall'appellante al fatto che, in prime cure, uno dei giudici cui era stata assegnata la trattazione della causa abbia effettuato una proposta transattiva in base alla quale era stato prospettato il pagamento, da parte della di € 5.000,00 a favore della e che tale proposta non era stata CP_1 Pt_1
invece accettata dalla predetta CP_1
In proposito, a prescindere dal rilievo generale per cui le proposte effettuate dal giudice al fine della definizione transattiva della controversia non hanno addentellati con
16 la decisione in punto di merito della causa stessa, appare quasi pleonastico rilevare come la sia risultata vittoriosa in prime cure e, dunque, abbia del tutto legittimamente CP_1
rifiutato di aderire alla proposta in questione.
4) I rilievi sin qui svolti determinano altresì il non luogo a statuire sul reclamo incidentale proposto in via condizionata da parte appellata, dal momento che la condizione cui lo stesso risulta essere stato subordinato (e cioè, l'aver la Corte concluso che il giudice di prime cure avesse ritenuto sussistente una responsabilità contrattuale in capo alla non è stata integrata. CP_1
5) Il gravame deve essere dunque integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte appellata, in quanto conforme (ed anzi lievemente inferiore) ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
5.1) Per quanto poi concerne la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte della deve rilevarsi che, seppur l'art. 96, 3° comma, c.p.c. non contiene riferimenti CP_1 all'elemento soggettivo da ravvisare in capo alla parte da condannare alla somma equitativamente determinata prevista da tale norma, nondimeno la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale
l'iniziativa processuale s'inscrive” (così, da ultimo, Cass. 36591 del 30.12.2023).
In quest'ottica deve rilevarsi come la proposizione del gravame in oggetto risulti in effetti integrare i dati di struttura individuati dalla Suprema Corte per l'applicazione della norma predetta.
L'odierna appellante ha infatti proposto gravame nei confronti della sentenza adducendo motivazioni che:
17 • per quanto concerne il primo motivo, trascurano in larga parte il fondamento del diritto invocato, effettuando un richiamo incidentale alla responsabilità contrattuale ascritta in capo alla (ed obliterando invece quella precontrattuale); CP_1
• non contengono comunque censure alla valutazione del Tribunale secondo cui l'accettazione della proposta della SI.ra non era stata firmata da tutti i CP_1 comproprietari dell'immobile da vendere (precludendosi quindi, già con ciò, la possibilità di ravvisare un'obbligazione contrattuale a stipulare il preliminare e quindi vanificando la prospettazione della responsabilità contrattuale predetta);
• ripropongono poi, nei confronti della decisione del Tribunale di ritenere non ravvisabili – in radice – i danni lamentati dalla (per inconferenza delle Pt_1
allegazioni a supporto degli stessi), rilievi che risultano:
o in parte, del tutto sovrapponibili a quelli già proposti in prime cure;
o in parte, non conferenti con il profilo specificamente concernente la ravvisabilità dei danni in questione (come le allegazioni in punto di mala fede della o quelle in punto di inesistenza di obblighi di CP_1
quantificazione precisa del danno – che non hanno niente a che vedere con il deficit di elementi concernenti l'esistenza del danno stesso – o il richiamo alla proposta transattiva del giudice di prime cure o, infine, quello alle condizioni economiche disagiate dell'appellante, all'evidenza prive di qualunque supporto con la necessità di allegazioni di fatti genetici del danno lamentato e congruenti con la tipologia di inadempimento ascritto alla controparte);
• infine, proponendo una contestazione della regolazione delle spese di lite oggettivamente priva di fondamenti di sorta e svincolata da referenti normativi o fattuali congruenti con il motivo addotto, improntato alla valorizzazione di elementi del tutto esogeni rispetto al motivo stesso e tali da integrare, dunque, un abuso dello strumento processuale nei termini indicati dalla Suprema Corte.
5.1.1) In quest'ottica si ritiene dunque di condanna l'appellante, ex art. 96, 3° comma, c.p.c., al pagamento dell'importo di € 1.000,00, liquidato in misura omnicomprensiva al momento della presente sentenza, da maggiorare degli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
5.2) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di
18 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
5.3) Infine, il collegio dà atto che risulta in atti istanza di ammissione della SI.ra al patrocinio a spese dello Stato, senza che consti tuttavia l'esito di tale richiesta. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 965/2022 del Tribunale di Firenze, così Parte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
2) accoglie la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte appellata e, per l'effetto, condanna parte appellante a versare a tale titolo a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
1.000,00 da maggiorare di interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione ed €
4.287,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge e ad € 778,90 per spese vive;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di conSIlio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConSIliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
19 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere Relatore dott. Antonio Picardi ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 926/2022
promossa da:
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Valerio Ligurgo, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Andrea Controparte_1
Biagioni, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 965/2022 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “CONCLUSIONI 1) Riportandosi al contenuto del proprio atto introduttivo del giudizio di appello, rigettata ogni contraria istanza, si chiede la sospensione del l'immediata esecutività della sentenza impugnata, per le gravi e circostanziate ragioni esposte;
2) Nel merito, si chiede il rigetto della domanda svolta con appello incidentale da controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto con comparsa di costituzione e risposta del 25.05.2023”, rilevando come nell'atto di appello sia stato chiesto: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata: In via principale – accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della OR con riferimento al Controparte_1
contratto preliminiare di preliminare ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, per l'effetto, – condannare la OR al pagamento del risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale a favore della OR quantificato dal giudicante in Parte_1
via equitativa e ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c.; – condannare la OR al pagamento delle spese di lite di primo grado, anche in considerazione Controparte_1
del comportamento processuale della stessa. In via subordinata – nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda di riforma totale dell'impugnata sentenza, valutate le circostante anzidette, disporre la compensazione delle spese di lite, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previi gli accertamenti del caso in ordine all'ammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., per tutti i motivi sopra indicati, compresi il giudicato, le preclusioni e le decadenze eccepite ex art. 346
c.p.c. – ed in eventuale accoglimento dell'appello incidentale come indicato al punto n. 4)
– dichiarare l'inammissibilità e/o comunque rigettare l'appello proposto dalla SI.ra
, con conferma integrale della Sentenza del Tribunale di Firenze– Parte_1
Sez. 3 Civile, n. 965/2022 impugnata. Con vittoria di compensi e spese legali, oltre accessori di legge, anche del presente grado di giudizio, tenuto conto anche di quanto evidenziato al precedente punto n. 6) sul contegno di controparte, ex art. 96 c.p.c.”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 965/2022 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta la domanda della stessa SI.ra nei confronti di volta ad Pt_1 Controparte_1 accertare la responsabilità di quest'ultima per l'ingiustificata interruzione delle trattative intercorse tra le parti (finalizzate alla vendita di un immobile) ed a condannare la predetta al risarcimento dei danni. CP_1
2 1.1) Nel contesto dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, la aveva Pt_1
in particolare allegato che:
• unitamente a e nel marzo 2016 era divenuta CP_2 CP_3
comproprietaria (per effetto di successione ereditaria) di un immobile sito in
Firenze, via Santa Reparata 85;
• dopo che, in data 14.12.2016 e avevano donato alla Parte_1 CP_2 sorella l'usufrutto sul bene in questione, tutti e tre i predetti CP_3
comproprietari avevano deciso – nel 2018 – di porre in vendita l'immobile;
• tra coloro che si erano rivelati interessati all'acquisto, vi era la SI.ra
[...]
che, il 22.2.2018, aveva sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto CP_1
(come tale espressamente qualificata ex art. 1329 c.c.), che era stata accettata dai comproprietari in data 24.2.2018;
• in base a tale proposta, la SI.ra si era impegnata a procedere alla firma CP_1 del preliminare di compravendita entro il 20.3.2018 ed al pagamento dell'importo complessivo di € 276.000,00 (di cui € 55.000,00 a titolo di caparra al momento della firma del preliminare ed € 221.000,00 al momento del rogito notarile);
• poco tempo dopo l'accettazione della proposta predetta, la SI.ra aveva CP_1
iniziato a sollevare problematiche in ordine alla donazione dell'usufrutto predetta
(e di cui era stata comunque debitamente informata), chiedendo che tale donazione venisse immediatamente risolta con efficacia ex tunc, indicando tale adempimento come condizione necessaria per poter ottenere il mutuo necessario a procedere all'acquisto;
• al rifiuto della SI.ra la aveva lamentato di non Parte_1 CP_1 essere stata informata dell'esistenza della donazione, né del diritto di prelazione spettante al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di cui, invece, era stata informata);
• nonostante una serie di proroghe concesse dai comproprietari, la aveva CP_1 continuato a frapporre un'ingiustificata serie di ostacoli alla stipula del contratto preliminare, sino a quando, il 17.4.2018, aveva revocato la proposta di acquisto, esponendo peraltro che (a dire della stessa la proposta stessa non era mai CP_1 stata ritualmente accettata, in quanto l'accettazione difettava della firma di CP_3
e, comunque, l'immobile era stato erroneamente indicato come ubicato al n.
[...]
15 di Via Santa Reparata, invece che al n. 85;
• la condotta tenuta dalla non poteva considerarsi caratterizzata da buona CP_1
fede, essendosi ingiustificatamente ritirata dalle trattative;
3 • la sussistenza della proposta irrevocabile di acquisto, peraltro, allocava (in tesi) la responsabilità della sul piano contrattuale, essendosi sostanzialmente in CP_1 presenza di un “preliminare di preliminare” e (in ipotesi) su quello precontrattuale;
• il risarcimento dovuto dalla doveva essere parametrato: CP_1
o con riferimento alla prospettata responsabilità contrattuale:
▪ quanto al lucro cessante, al prezzo stabilito nella proposta ed alla quota parte di spettanza di esponendosi che Parte_1
“Nel caso di specie, l'importo di vendita dell'immobile era stato concordato in € 276.000,00 (di cui € 15.000,00 sarebbero stati successivamente pagati all'agenzia immobiliare a titolo di provvigioni), pertanto il mancato guadagno della SI.ra
[...]
in forza della sua quota di proprietà di un terzo, si Parte_1 attesta intorno ad € 87.000; pur volendo concedere un margine di incertezza per il sopravvenire di circostante imponderabili e supponendo, quindi, una probabilità di concludere l'affare pari al
70%, il danno subito dalla SI.ra per mancato guadagno Pt_1 corrisponde all'importo di € 60.900,00”;
▪ quanto al danno emergente, rilevando che “...nel caso di specie lo stesso comprende sia il tempo speso dalla SI.ra nel fornire, Pt_1
per mesi, continui chiarimenti alla SI.ra sia il disagio CP_1
connesso ai continui ed inaspettati rinvii della conclusione del contrato, configgenti con l'affidamento ormai maturato nella parte venditrice;
pertanto, tale voce di danno non è suscettibile di essere provata nel suo preciso ammontare, rendendo necessaria
l'applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.; alla luce di tali premesse, si quantifica in € 15.000,00 il risarcimento dovuto per il tempo perso nel dare seguito alle pretestuose richieste della SI.ra nel corso della lunga e, alla fine, infruttuosa CP_1 trattativa”;
o con riferimento alla responsabilità precontrattuale, in € 15.000,00, previo richiamo di “...quanto sopra esposto in merito al danno subito dalla SI.ra non per la mancata conclusione dell'affare ma per Parte_1
l'impiego di tempo e la creazione di aspettative nel corso delle trattative con la SI.ra . CP_1
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, in via principale: – accertare, in capo alla SI.ra
4 la responsabilità contrattuale per interruzione ingiustificata delle Controparte_1
trattative e, per l'effetto, – condannare la SI.ra al risarcimento, in favore Controparte_1 della SI.ra dell'importo di € 75.900,00, comprensivo di danno Parte_1
emergente e lucro cessante, o del diverso, maggiore o minore, importo che verrà ritenuto di giustizia;
in via subordinata: – accertare, in capo alla SI.ra la Controparte_1
responsabilità precontrattuale per interruzione ingiustificata delle trattative e, per
l'effetto, – condannare la SI.ra al risarcimento, in favore della SI.ra Controparte_1
dell'importo di € 15.000,00 o del diverso, maggiore o minore, Parte_1
importo ritenuto di giustizia e corrispondente al solo interesse negativo della stessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
1.2) Si era costituita in prime cure la che aveva contestato in radice le CP_1 allegazioni e le domande attoree, chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi in fatto e in diritto indicati in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, previi gli accertamenti e adempimenti di rito, accertata e dichiarata
l'inefficacia del vincolo contrattuale di cui alla proposta di acquisto dedotta e prodotta in giudizio e l'efficacia della sua intervenuta revoca da parte della SI.ra , Controparte_1
respingere le domande tutte formulate nei confronti della convenuta dalla SI.ra
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di compensi e spese Parte_1 di causa, anche successivi occorrendi”.
1.3) Il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che, anche aderendo alla prospettazione attorea concernente la ravvisabilità – nel caso di specie – di un preliminare di preliminare, non era tuttavia possibile ritenere sussistenti i danni lamentati dalla stessa attrice, sia per essere stato fatto riferimento a categorie di danno non ravvisabili nel caso di specie, sia per la genericità delle allegazioni a sostegno del danno lamentato.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta ogni domanda attorea;
condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in euro 10.730,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, Iva e Cpa”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello, come detto, la SI.ra
Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Sull'errata qualificazione dell'onere della prova relativa al risarcimento del danno patito da parte dell'appellante”, contestando le valutazioni esposte dal giudice di prime cure a sostegno della conclusione concernente l'assenza di prova dei danni subiti, in capo alla SI.ra Pt_1
5 2°. “Sull'ingiusta condanna alle spese a carico dell'appellante”, stigmatizzando l'eccessivo ammontare delle spese liquidate dal Tribunale di Firenze e rilevando come le spese stesse avrebbero dovuto essere compensate.
2.1.1) L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, la SI.ra ha contestato le censure mosse CP_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo a prova volta appello incidentale condizionato.
2.2.1) A quest'ultimo proposito la predetta appellata ha esposto come il contenuto della sentenza impugnata configurasse una sorta di valutazione ipotetica da parte del
Tribunale di Firenze, alla cui stregua doveva ritenersi che, anche nell'ipotesi in cui la responsabilità contrattuale invocata dalla fosse stata ritenuta esistente, nondimeno Pt_1 la domanda di quest'ultima fondata sulla dedotta ravvisabilità di un “preliminare di preliminare” non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento.
In quest'ottica, dunque, il Tribunale di Firenze non aveva reso alcuna statuizione in ordine alla sussistenza di una siffatta responsabilità in capo alla decidendo la CP_1 causa in base al principio della “ragione più liquida” e dunque respingendo le domande della sulla scorta della ritenuta mancanza di prova dei danni subiti. Pt_1
Dunque, in tale ipotesi, integrante di fatto un assorbimento della questione concernente la responsabilità contrattuale della la avrebbe dovuto CP_1 Pt_1 specificamente riproporre la questione dell'esistenza di tale responsabilità, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
L'impostazione del gravame proposto dalla tuttavia, era nel senso di Pt_1
ritenere implicitamente sussistente una simile statuizione di responsabilità, concentrandosi unicamente sul profilo dei danni, e senza riproporre alcunché sul punto.
L'appellata ha argomentato in proposito che “Pertanto, la detta questione assorbita deve intendersi rinunciata dall'appellante, con conseguente preclusione e/o formazione di giudicato, comportanti l'impossibilità per la Corte adita di prendere posizione in merito e con conseguente necessità di considerarsi inesistente una responsabilità contrattuale in capo all'appellata”.
2.2.2) L'appellata ha poi rilevato che nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse, invece, effettivamente operata dalla la riproposizione della questione in oggetto, la stessa Pt_1
appellata riproponeva tutte le contestazioni già mosse in prime cure in ordine alla ravvisabilità di una responsabilità contrattuale a proprio carico.
2.2.3) Nell'ipotesi, infine, in cui la Corte avesse addirittura ritenuto che, nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure aveva riconosciuto l'esistenza di una
6 responsabilità contrattuale in capo alla predetta appellata, allora la ha dichiarato CP_1
formalmente di proporre appello incidentale nei confronti di tale statuizione, riproponendo altrettanto formalmente tutte le contestazioni mosse sul punto in prime cure.
2.2.4) In base a tali rilievi, la ha quindi avanzato le domande ricordate in CP_1
epigrafe, rilevando come la domanda ex art. 96 c.p.c. si fondasse in particolare sul carattere aberrante del secondo motivo di appello, in quanto la contestazione concernente la regolazione delle spese di lite era platealmente infondata, integrandosi in tal modo un abuso del processo.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame preme evidenziare come la struttura argomentativa seguita dal giudice di prime cure onde pervenire alla reiezione delle domande della SI.ra sia stata articolata secondo il seguente iter: Pt_1
i. in primo luogo, il Tribunale di Firenze ha esposto che “Risulta per tabulas che: a) in data 22/2/2018 abbia sottoscritto una proposta irrevocabile di Controparte_1
acquisto, avente ad oggetto un immobile in Firenze, via Santa Reparata n.15, di proprietà di , e per il prezzo CP_3 Parte_1 CP_2
di euro 276.000,00 (cfr. doc.5 fasc. parte attrice); b) in data 24/2/2018 la proposta sia stata accettata da e (cfr. doc.5 fasc. Parte_1 CP_2 parte attrice); c) in data 17/4/2018 l'odierna convenuta abbia comunicato a
, e la revoca della suddetta CP_3 Parte_1 CP_2 proposta d'acquisto”;
ii. in secondo luogo, il predetto Tribunale ha evidenziato che “Ciò posto, anche aderendo alla prospettazione attorea secondo la quale tra le parti sarebbe intervenuta la stipula di un preliminare di preliminare, contratto rispetto al quale la convenuta sarebbe rimasta inadempiente, è assorbente, ai fini del rigetto della pretesa azionata, il rilievo della mancata prova dei danni allegati dalla SI.ra
...”; Parte_1
iii. in terzo luogo, previo richiamo formale dei danni (e dei rilievi a fondamento degli stessi) oggetto delle allegazioni della sono stati esposti i motivi per cui la Pt_1
domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento, rilevando che:
a. “...tali pregiudizi non sono riconducibili all'ipotesi d'inadempimento del promissario acquirente, posta fondamento dell'azione promossa dalla SI.ra Al riguardo, mette conto ricordare che, in base alla Pt_1
giurisprudenza prevalente, il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del preliminare è commisurato all'interesse positivo:
7 la parte fedele (non inadempiente) merita di essere collocata nella situazione in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato esattamente eseguito”;
b. il contraente non inadempiente aveva diritto ad ottenere, a titolo risarcitorio, la differenza tra il risultato che avrebbe ottenuto dalla stipula del contratto e quello che invece, “tornato sul mercato”, era riuscito ad ottenere e dunque se “... l'inadempimento del contratto è imputabile al promissario acquirente, il risarcimento dovuto al promittente alienante si identifica con la differenza tra il prezzo pattuito e il valore di mercato dell'immobile, laddove quest'ultimo sia inferiore” (come indicato da Cass.
2604/2020);
c. invece, “...nel caso di specie l'attrice, sotto il profilo del lucro cessante, ha evocato una figura di danno, incentrata sulla valutazione del grado di probabilità che la trattativa svolta tra le parti, considerato il punto cui era pervenuta, sarebbe giunta a conclusione - figura che, per quanto a conoscenza di questo giudice, non trova alcun riconoscimento in giurisprudenza – quando, in realtà, avrebbe dovuto allegare e provare che il valore commerciale del bene era diminuito dopo l'asserito inadempimento contrattuale rispetto al prezzo offerto dal promissario acquirente”;
d. con riferimento poi al danno emergente, che “...tra i pregiudizi patrimoniali, suscettibili di risarcimento, subiti dalla parte non inadempiente, vengono ricomprese le “spese affrontate in vista del proprio adempimento” (cfr., in questi termini, Cass. n. 17562 del 31/08/2005), ovvero le spese sostenute dal promittente alienante per l'esecuzione delle prestazioni di cui è debitore, come quelle funzionali a realizzare operazioni di ristrutturazione e trasformazione dell'immobile promesso in vendita”;
e. tuttavia, “Anche sotto tale profilo parte attrice non ha, tuttavia, allegato alcunché, limitandosi ad evocare, in modo generico, un “risarcimento dovuto per il tempo perso nel dare seguito alle pretestuose richieste della SI.ra nel corso della lunga e, alla fine, infruttuosa trattativa”, CP_1 con quantificazione del relativo danno in euro 15.000,00”, rilevando che
“Trattasi di un pregiudizio di carattere non patrimoniale, evidentemente non riconducibile ad alcuna voce di danno risarcibile, compresa quella del danno non patrimoniale, non ricorrendo, nella specie, le tre condizioni individuate da Cass., Sez. U, n. 26972 del 11/11/2008 come necessarie per
8 il ristoro dello stesso: rilevanza costituzionale dell'interesse leso, gravità della lesione dell'interesse (sì da superare una soglia minima di tollerabilità), assenza di futilità del danno (il quale non deve consistere in meri disagi o fastidi)”; iv. tali rilievi escludevano la ravvisabilità di danni risarcibili sul piano della responsabilità contrattuale, mentre le considerazioni svolte con riferimento al danno emergente dovevano ritenersi suscettibili di essere estese anche alle richieste risarcitorie attoree correlate alla dedotta (in via di subordine) responsabilità precontrattuale in capo alla atteso che sotto tale aspetto CP_1
l'attrice aveva “...richiesto nuovamente lo stesso importo di euro 14.000,00, richiamando le medesime considerazioni, in punto di danno emergente, poste a fondamento della domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale”.
3.2) È dunque in quest'ottica che deve essere preso in considerazione il primo motivo di gravame sollevato dalla SI.ra con cui quest'ultima ha contestato le Pt_1 valutazioni esposte dal Tribunale di Firenze in ordine all'impossibilità di riconoscere alla stessa i danni così come prospettati.
3.2.1) Il motivo di gravame in oggetto è stato così strutturato:
− “...atteso che tra le parti si è concluso un contratto preliminare di preliminare, la responsabilità contrattuale per inadempimento dovrebbe essere disciplinata dall'art 1218 c.c..”;
− “In tal caso, come noto, l'onere della prova gravante sul danneggiato adempiente
è soddisfatto con la mera allegazione della prova del fondamento del proprio diritto all'adempimento di controparte, gravando su quest'ultima l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni. Trattasi di una presunzione legale di colpevolezza che impone alla parte inadempiente un onere della prova più gravoso rispetto alla parte adempiente”;
− “...nel contratto preliminare di preliminare concluso tra le parti – risultante dalla proposta irrevocabile di vendita e da tutta la corrispondenza successiva – venivano pattuiti tutti gli elementi fondamentali per il contratto definitivo di compravendita dell'immobile sito in Firenze. Le parti, infatti, decidevano di concedersi ulteriore tempo al solo fine di formalizzare alcuni aspetti della trattativa, come la concessione del mutuo all'odierna appellata da parte del suo istituto di credito e, in caso negativo, da parte della società Parte_2
collegata all'agenzia immobiliare che si stava occupando della mediazione, senza rinunciare alla tutela derivante da un vincolo contrattuale”;
9 − il contratto preliminare non era poi stato stipulato per effetto, unicamente, della mala fede della SI.ra reiterando i rilievi critici alla condotta ostativa e CP_1 dilatoria di quest'ultima già svolti in prime cure;
− “...si ritiene che la questione della mala fede dell'appellata sia di fondamentale importanza, nonostante non sia stata presa minimamente in considerazione dal
Giudice di prime cure, poichè determina la responsabilità in capo alla OR da inadempimento contrattuale, con diritto al ristoro dei danni patiti CP_1 dall'appellante”;
− doveva del resto considerarsi che “...non tutti i danni derivanti da inadempimento contrattuale debbano essere di natura patrimoniale, ben potendosi trattare di ristoro di danni non economicamente quantificabili in quanto relativi a disagi che la parte adempiente si è ritrovata a sopportare e ad affrontare. La responsabilità da risarcimento del danno ben potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il dilungarsi delle trattative, senza mai giungere alla conclusione del contratto definitivo, ingeneri nella parte promittente venditrice un ragionevole affidamento in merito alla conclusione dell'affare, cagionandole così un vero e proprio pregiudizio, anche se non direttamente quantificabile”;
− l'omessa esatta quantificazione dei danni era poi irrilevante a tal fine, “...poichè quello che conta è che in atti sia dato atto dell'ubi consistam”;
− “Nell'impugnata sentenza, quindi, il Giudice avrebbe dovuto considerare il detto onere assolto atteso che la OR ha indicato il titolo su cui si fondava la Pt_1
sua pretesa e che la OR era stata posta in condizione di formulare CP_1
immediatamente ed esaurientemente le proprie difese. La mancanza, pertanto, della prova di un'originaria quantificazione monetaria delle pretese costituenti
l'oggetto della domanda avrebbe dovuto non essere considerata motivo di rigetto delle pretese attoree anche in considerazione dei poteri spettanti al Giudice di prime cure in ordine all'individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei danni patiti (Cass. Civ. n. 26873/2017)”;
− inoltre:
o il giudice originariamente assegnatario della causa aveva formulato alle parti una proposta transattiva contemplante il pagamento, da parte della dell'importo di € 5.000,00 (che la stessa aveva poi CP_1 CP_1
rifiutato), mentre il giudice cui la causa era stata poi riassegnata non aveva riconosciuto alcunché a titolo risarcitorio alla Pt_1
o “...la OR versa in precarie condizioni economiche da diverso Pt_1
tempo. Infatti, nel momento in cui l'immobile de quo – ereditato dai
10 promittenti venditori - veniva messo in vendita, l'appellante era disoccupata, non percepiva redditi nè aiuti sociali e viveva – ove vive tutt'oggi – in un'abitazione offerta dalle cooperative sociali della città di
Milano, le quali concedono in locazione beni immobili a persone disagiate
a prezzi quasi simbolici (sul modello della concessione in locazione delle case popolari); solamente da circa nove mesi la OR percepisce Pt_1 il reddito di cittadinanza - nella misura di circa euro 600,00 mensili”;
− il risarcimento del danno doveva avvenire, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1226 c.c., rilevando che “La determinazione del quantum per poter risultare
"giusta" deve essere integrale, ovverosia deve rappresentare un'effettiva riparazione delle utilità perdute e garantire uniformità di trattamento dando un adeguato rilievo alle peculiarità del caso concreto, affinché siano adeguatamente valorizzare nella monetizzazione del risarcimento”.
3.2.2) Come visto, nel contesto del motivo di appello in oggetto, la ha Pt_1
riproposto (sia pure incidentalmente) la questione concernente la ravvisabilità di una responsabilità contrattuale in capo alla prospettando altresì la valenza in termini CP_1 di “preliminare di preliminare” dell'impegno assunto dalla stessa all'atto della CP_1
sottoscrizione della proposta irrevocabile del 22.2.2018.
In questo senso deve essere data, dunque, risposta all'interrogativo sollevato da parte appellata con riferimento alla qualificazione da fornire alle allegazioni dell'appellante ed in particolare se le stesse concretino una riproposizione o meno, ex art. 346 c.p.c., delle allegazioni a conforto della dedotta responsabilità contrattuale in capo alla SI.ra CP_1
Ritenuto che il contenuto degli argomenti a supporto del motivo di gravame in oggetto integrino una tale riproposizione, deve conseguentemente prendersi in considerazione la (paritetica) riproposizione – da parte appellata – di tutti i rilievi critici già mossi in prime cure nei confronti della prospettazione di siffatta responsabilità contrattuale.
3.2.2.1) La questione, assorbita nel contesto della pronuncia impugnata per effetto della ritenuta insussistenza di un danno risarcibile (ed in tal senso risultando condivisibile la prospettazione dell'appellata secondo cui la sentenza di primo grado è stata resa in aderenza al principio della “ragione più liquida”, pronunciando direttamente in ordine all'assenza di un danno risarcibile ed assorbendo in tal modo la questione concernente l'esistenza o meno della responsabilità in capo alla contrattuale o CP_1
precontrattuale), deve essere risolta nella presente sede nel senso della non ravvisabilità di una tale responsabilità.
11 A) Anzitutto va ricordato come la Suprema Corte abbia avuto modo di indicare che
“La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con
l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale” (così Cass.
S.U. n. 4628 del 6.3.2015, nella cui motivazione è dato leggere il passaggio argomentativo per cui “La complessità dei contatti, delle verifiche da effettuare, da un lato per saggiare la serietà dei proponenti, dall'altro per accertarsi della consistenza del bene e dell'affidabilità dei contraenti, hanno di fatto portato a una frequente tripartizione delle fasi contrattuali. Una prima fase in cui, a volte con la formula, almeno dichiarata, della proposta irrevocabile, l'aspirante acquirente offre un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, atto che viene riscontrato dalla accettazione o dal rifiuto del proprietario. Una seconda, espressamente prevista, di stipula del contratto preliminare propriamente detto.
La terza, costituita dall'indispensabile rogito notarile con il saldo del prezzo”).
Tale principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive (cfr Cass. 26484 del
17.10.2019, Cass. 31188 del 28.11.2019).
B) Ciò posto, va anzitutto rilevato come l'atto del 22.2.2018 non possa qualificarsi come contratto preliminare in senso formale, trattandosi di una proposta irrevocabile di acquisto, mantenuta ferma per il termine di 30 giorni, in cui è indicato per sommi capi
(senza alcun referente catastale) il bene immobile oggetto della proposta ed il prezzo d'acquisto, con la previsione che il contratto preliminare avrebbe dovuto essere stipulato entro il 20.3.2018 presso gli uffici dell'agenzia, con l'espressa indicazione – infine – che
“La suddetta proposta è vincolata all'accettazione del mutuo;
nel caso in cui la mia banca non dovesse erogare l'importo richiesto mi impegnerò attraverso la ad Parte_2 ottenere le cifre richieste”.
La proposta in questione, dunque, può in astratto configurarsi come impegno alla stipula di un contratto preliminare, quale accordo atipico pur avente valenza obbligatoria nei confronti delle parti.
12 A quest'ultimo proposito occorre tuttavia rilevare che, come eccepito da parte convenuta in prime cure, l'atto risulta firmato per accettazione unicamente da due dei comproprietari, e cioè e Parte_1 CP_2
A fronte di tale eccezione, la SI.ra aveva replicato che la SI.ra Pt_1 CP_3
aveva conferito delega al fratello onde procedere a tale sottoscrizione e
[...] CP_2
che, di ciò, la era stata informata. CP_1
In proposito occorre rilevare che:
− nella proposta formale non risulta contenuta alcuna menzione di tale delega, in quanto la sottoscrizione di (e non essendo mai stata neppure CP_2 allegata l'esistenza di una delega a favore di risulta apposta Parte_1
senza alcuna ulteriore specificazione, in grado anche solo implicitamente di concludere che la relativa firma era stata apposta – anche – in rappresentanza e/o per delega di CP_3
− nella proposta irrevocabile è espressamente indicato che, tra i comproprietari del bene, vi era anche la SI.ra senza in alcun modo indicare che la CP_3 stessa avrebbe partecipato all'atto “per delega”;
− l'odierna appellante non ha allegato alcun altro titolo giuridico in forza del quale ritenere che l'accettazione della proposta in questione avrebbe avuto effetto anche nei confronti di CP_3
− in tale contesto è irrilevante la delega dimessa (sub doc. 12 in prime cure) da parte attrice, dal momento che l'assenza di riferimenti a tale delega nel contesto dell'accettazione rende privo di rilievo il fatto che, eventualmente, la delega stessa fosse stata conferita (e questo al netto dell'assenza di data certa della delega in questione, come eccepito dalla in prime cure). CP_1
Deve peraltro ulteriormente rilevarsi (fors'anche con valenza preliminare) che, come già ricordato in precedenza, il fatto che la proposta irrevocabile sia stata sottoscritta unicamente da e da (e non anche da Parte_1 CP_2 CP_2 quale delegato da risulta indicato come appurato (“per tabulas”) anche CP_3
nella sentenza impugnata (nei termini ricordati al pregresso paragrafo 3.1).
Nei confronti di tale conclusione non consta del resto la proposizione di alcuna censura, contestazione o anche solo argomentazione prospettica da parte dell'odierna appellante, sì che il relativo punto deve ritenersi non più suscettibile di essere posto in contestazione.
C) Il fatto che l'accettazione della proposta irrevocabile non sia pervenuta da tutti i destinatari della stessa (e che non siano stati prospettati dall'appellante altri profili di fondamento per ritenere comunque vincolante anche nei confronti della SI.ra CP_3
13 l'accettazione degli altri due comproprietari) preclude dunque che possa ritenersi Pt_1
insorto in capo (per quanto qui rileva) alla un obbligo alla stipula del preliminare CP_1
di acquisto del bene immobile in questione.
D) Deve peraltro osservarsi, in limine, come la proposta irrevocabile di acquisto sopra ricordata abbia tout court ad oggetto la compravendita “dell'immobile” considerato, senza specificazioni di sorta e, dunque, alla stregua dell'ordinario portato semantico delle espressioni utilizzate, alla piena proprietà dello stesso, senza alcun riferimento al fatto che,
a tale momento, il bene stesso era invece in comproprietà tra i fratelli solo per la Pt_1 nuda proprietà, mentre l'usufrutto dello stesso era nella titolarità di (come CP_3
è pacifico nella presente causa).
Dunque, a maggior ragione, per la vendita “dell'immobile” e non della mera nuda proprietà dello stesso, era vieppiù necessaria la sottoscrizione anche della SI.ra CP_3
ciò che ulteriormente conforta la conclusione nel senso della non vincolatività
[...] dell'accettazione della proposta.
3.2.2.2) Dunque, in conclusione sul punto, deve ritenersi che non sia mai sorto un obbligo contrattuale in capo alla SI.ra di procedere alla stipula del contratto CP_1
preliminare di compravendita del bene in esame.
Per l'effetto, non può già in astratto ravvisarsi in capo alla stessa alcuna CP_1
responsabilità risarcitoria di matrice contrattuale.
3.2.2.3) Il motivo di gravame in oggetto è dunque, già in forza di tali considerazioni, infondato nella parte in cui afferisce alle conseguenze risarcitorie ravvisate dall'appellante a carico della in base ad una responsabilità contrattuale. CP_1
Tale constatazione preclude di prendere in considerazione i profili specifici di censura sollevati da parte appellante con riferimento alla ritenuta (da parte del giudice di prime cure) insussistenza di danni risarcibili, da responsabilità contrattuale della SI.ra a favore della SI.ra CP_1 Pt_1
3.2.3) Per quanto poi concerne le allegazioni mosse dalla nel primo grado di Pt_1
giudizio con riferimento alla ravvisabilità di una responsabilità precontrattuale in capo alla deve invece rilevarsi come la non abbia riproposto ex art. 346 c.p.c tale CP_1 Pt_1
questione, espressamente o anche solo implicitamente, nel presente grado di giudizio.
3.2.3.1) L'intera architettura del gravame in oggetto risulta infatti imperniata, unicamente, sulla dedotta ravvisabilità di una responsabilità contrattuale a carico della senza più alcun riferimento, neppure in via subordinata, alla sussistenza di una CP_1 responsabilità precontrattuale in capo a quest'ultima.
Del resto, le stesse domande avanzate dalla nel contesto dell'atto di appello Pt_1
(confermate nella nota di precisazione delle conclusioni dimessa il 14.5.2024) non
14 risultano più contenere alcun riferimento al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, ma solo a quello da responsabilità contrattuale.
Peraltro, a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dall'appellata al riguardo (“L'appellante in merito a ciò nel proprio atto di citazione non ha preso posizione alcuna, non ha proposto appello e non ha riformulato la relativa domanda subordinata proposta in primo grado... Pertanto, la questione dell'eventuale esistenza in capo all'appellata di una sua eventuale responsabilità 'precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative' proposta in primo grado e la questione sulla relativa richiesta risarcitoria, come risolte dal Giudice di prime cure, su cui la controparte avrebbe dovuto proporre specifico motivo di appello e le relative domande devono intendersi rinunciate dalla controparte con formazione del giudicato e con conseguente impossibilità di essere rimesse in discussione dinanzi all'adita Corte”), l'appellante non ha operato repliche di sorta, limitandosi – anche nelle note di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale – a ribadire (unicamente) la ravvisabilità di una responsabilità contrattuale in capo all'odierna appellata.
3.2.3.2) La questione concernente un'eventuale responsabilità precontrattuale a carico della SI.ra non risulta dunque più costituire oggetto di causa e, pertanto, CP_1
non è dato procedere a statuizioni di sorta al riguardo.
3.3) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha contestato la decisione assunta dal Tribunale di Firenze in punto di regolazione delle spese di lite.
In proposito è stato esposto che:
− “...appare del tutto evidente che tale importo risulta essere ingiustificatamente gravoso per la OR in considerazione sia del fatto che la stessa abbia Pt_1
evidentemente subito un pregiudizio causato dalla mala fede nella gestione dell'affare da parte della OR non presa in considerazione nella CP_1
decisione in contestazione, sia in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versa l'appellante”;
− “Si insiste, pertanto, per la riforma della condanna alle spese a carico della OR in considerazione del fatto che, alla luce di tutti i motivi esposti nel Pt_1
paragrafo precedente, non possa porsi a carico dell'appellante, priva di redditi, il pagamento anche in via provvisoria, dell'importo liquidato a titolo di spese legali sulla base di un provvedimento provvisorio che non ha preso in considerazione circostanze fondamentali per la determinazione della responsabilità a carico di controparte”;
− “...anche non ritenendo fondata la domanda per carenza di allegazioni dimostrative del danno lamentato, avrebbe dovuto compensare le spese di lite,
15 anche alla luce del fatto che all'udienza del 5 novembre 2019 il precedente giudicante aveva proposto un risarcimento del danno a favore della Parte_3
a spese compensate, rifiutato dalla OR La presente difesa non CP_1
ritiene di doversi prolungare particolarmente in merito al fatto che il Giudice, in virtù dei principi di economia processuale, avrebbe dovuto considerare in sentenza la condotta dell'appellata che, ingiustificatamente, rifiutava di conciliare la causa, non permettendo una definizione del giudizio in tempi brevi (si rammenta che la causa di primo grado veniva iscritta a ruolo nell'anno 2018 e veniva decisa nell'anno 2022)”.
3.3.1) Il motivo è infondato.
3.3.1.1) Anzitutto va rilevato come la domanda della SI.ra sia stata Pt_1 quantificata, in tesi, nella misura di € 75.900,00.
Correttamente, quindi, il Tribunale di Firenze ha proceduto alla liquidazione di tali spese nella misura complessiva di € 10.730,00, motivando sul punto che “Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000,00), seguono la soccombenza”.
La liquidazione operata dal giudice di prime cure risulta aderente ai parametri di liquidazione previsti dalle tabelle per la liquidazione degli onorari di cui al predetto DM
55/2014 vigente al momento della sentenza (3.4.2022) e, anzi, appare attestarsi in misura inferiore ai valori medi liquidabili in base a tali parametri (che avrebbero comportato una liquidazione di complessivi € 13.430,00 per compenso, di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.050,00 per la fase decisoria).
3.3.1.2) In secondo luogo deve rilevarsi come non presentino alcun rilievo, ai fini qui in esame, le condizioni economiche disagiate dell'appellante, che possono invece trovare ambito di valutazione in altri contesti.
Parimenti priva di rilievo, una volta avuta la reiezione nel merito, è la riproposizione in sede di liquidazione delle spese delle allegazioni della Pt_1
concernenti la ravvisabilità di una responsabilità in capo alla CP_1
3.3.1.3) Infine, non è condivisibile la valorizzazione fornita dall'appellante al fatto che, in prime cure, uno dei giudici cui era stata assegnata la trattazione della causa abbia effettuato una proposta transattiva in base alla quale era stato prospettato il pagamento, da parte della di € 5.000,00 a favore della e che tale proposta non era stata CP_1 Pt_1
invece accettata dalla predetta CP_1
In proposito, a prescindere dal rilievo generale per cui le proposte effettuate dal giudice al fine della definizione transattiva della controversia non hanno addentellati con
16 la decisione in punto di merito della causa stessa, appare quasi pleonastico rilevare come la sia risultata vittoriosa in prime cure e, dunque, abbia del tutto legittimamente CP_1
rifiutato di aderire alla proposta in questione.
4) I rilievi sin qui svolti determinano altresì il non luogo a statuire sul reclamo incidentale proposto in via condizionata da parte appellata, dal momento che la condizione cui lo stesso risulta essere stato subordinato (e cioè, l'aver la Corte concluso che il giudice di prime cure avesse ritenuto sussistente una responsabilità contrattuale in capo alla non è stata integrata. CP_1
5) Il gravame deve essere dunque integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta della notula dimessa da parte appellata, in quanto conforme (ed anzi lievemente inferiore) ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
5.1) Per quanto poi concerne la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte della deve rilevarsi che, seppur l'art. 96, 3° comma, c.p.c. non contiene riferimenti CP_1 all'elemento soggettivo da ravvisare in capo alla parte da condannare alla somma equitativamente determinata prevista da tale norma, nondimeno la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale
l'iniziativa processuale s'inscrive” (così, da ultimo, Cass. 36591 del 30.12.2023).
In quest'ottica deve rilevarsi come la proposizione del gravame in oggetto risulti in effetti integrare i dati di struttura individuati dalla Suprema Corte per l'applicazione della norma predetta.
L'odierna appellante ha infatti proposto gravame nei confronti della sentenza adducendo motivazioni che:
17 • per quanto concerne il primo motivo, trascurano in larga parte il fondamento del diritto invocato, effettuando un richiamo incidentale alla responsabilità contrattuale ascritta in capo alla (ed obliterando invece quella precontrattuale); CP_1
• non contengono comunque censure alla valutazione del Tribunale secondo cui l'accettazione della proposta della SI.ra non era stata firmata da tutti i CP_1 comproprietari dell'immobile da vendere (precludendosi quindi, già con ciò, la possibilità di ravvisare un'obbligazione contrattuale a stipulare il preliminare e quindi vanificando la prospettazione della responsabilità contrattuale predetta);
• ripropongono poi, nei confronti della decisione del Tribunale di ritenere non ravvisabili – in radice – i danni lamentati dalla (per inconferenza delle Pt_1
allegazioni a supporto degli stessi), rilievi che risultano:
o in parte, del tutto sovrapponibili a quelli già proposti in prime cure;
o in parte, non conferenti con il profilo specificamente concernente la ravvisabilità dei danni in questione (come le allegazioni in punto di mala fede della o quelle in punto di inesistenza di obblighi di CP_1
quantificazione precisa del danno – che non hanno niente a che vedere con il deficit di elementi concernenti l'esistenza del danno stesso – o il richiamo alla proposta transattiva del giudice di prime cure o, infine, quello alle condizioni economiche disagiate dell'appellante, all'evidenza prive di qualunque supporto con la necessità di allegazioni di fatti genetici del danno lamentato e congruenti con la tipologia di inadempimento ascritto alla controparte);
• infine, proponendo una contestazione della regolazione delle spese di lite oggettivamente priva di fondamenti di sorta e svincolata da referenti normativi o fattuali congruenti con il motivo addotto, improntato alla valorizzazione di elementi del tutto esogeni rispetto al motivo stesso e tali da integrare, dunque, un abuso dello strumento processuale nei termini indicati dalla Suprema Corte.
5.1.1) In quest'ottica si ritiene dunque di condanna l'appellante, ex art. 96, 3° comma, c.p.c., al pagamento dell'importo di € 1.000,00, liquidato in misura omnicomprensiva al momento della presente sentenza, da maggiorare degli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
5.2) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di
18 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
5.3) Infine, il collegio dà atto che risulta in atti istanza di ammissione della SI.ra al patrocinio a spese dello Stato, senza che consti tuttavia l'esito di tale richiesta. Pt_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 965/2022 del Tribunale di Firenze, così Parte_1
statuisce:
1) respinge l'appello;
2) accoglie la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte appellata e, per l'effetto, condanna parte appellante a versare a tale titolo a l'importo di € Parte_1 Controparte_1
1.000,00 da maggiorare di interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 vengono liquidate in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione ed €
4.287,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge e ad € 778,90 per spese vive;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di conSIlio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConSIliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
19 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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