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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 48/2024
La Corte D'Appello di Trento, Imprese, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data di II grado da
Parte_1
[...] Pt_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GIAMMARCO
[...] P.IVA_1
ENRICO appellante
contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CABASSI PIETRO appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Trento, in integrale riforma della Sentenza del
Tribunale di Trento n. 228/2024 in via principale: 1) accertare e dichiarare che la domanda proposta dall'attore, in conformità alle conclusioni da questi precisate è volta all'impugnazione della deliberazione del consiglio di amministrazione di del 23 settembre 2020 per conseguirne l'annullamento, la Parte_1
dichiarazione di nullità o la revoca, per la finalità di reintegro dell'attore nelle funzione di componente l'Organismo di NZ e per l'effetto, a rimedio dell'omissione compiuta dalla decisione impugnata ed in accoglimento dell'eccezione tempestivamente proposta dalla convenuta
, dichiarare inammissibile l'azione per difetto di legittimazione attiva Pt_1
dell'attore a tale impugnazione, definendo in tal modo la lite;
in via di primo subordine: 2) ove la Corte d'Appello ritenga, nonostante il tenore letterale delle conclusioni dell'attore, di poter riqualificare l'azione di questi come domanda di accertamento dell'insussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto d'opera professionale, instaurato con la nomina del a componente esterno dell'Organismo di NZ CP_1
di – previa dichiarazione di nullità delle ordinanze con le quali il Pt_1
Tribunale ha ordinato alla parte ed al terzo ex art. 210 c.p.c. CP_2
l'esibizione in giudizio di documenti - respingere la domanda così riqualificata, accertando la sussistenza della giusta causa di revoca e per l'effetto respingere la domanda di condanna al risarcimento del danno;
in via di ulteriore subordine:3) limitare la condanna al risarcimento del danno all'importo dei corrispettivi che il avrebbe percepito, per CP_1
l'incarico, sino al termine originario di sua durata escludendo, in riforma della decisione impugnata, la condanna all'ulteriore danno determinato in via "equitativa", per l'assoluta assenza dei presupposti ovvero riducendo a ragionevolezza tale importo;
pag. 2/29 4) accertare l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore, con riguardo alla pubblicazione della sentenza, avente letteralmente ad oggetto la "formulazione di pubbliche scuse ad sui quotidiani Controparte_1
economici nazionali"; ove giudicasse di doverla interpretare come domanda di condanna alla pubblicazione del dispositivo della sentenza ex art. 120
c.p.c. escludere, in riforma della decisione impugnata, tale misura;
tanto in caso di accoglimento dell'impugnazione principale che di quella subordinata: 5) condannare l'attore a restituire ad Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 84.373,53 (Euro ottantaquattromila trecentosettantatre/00) che ha documentato di aver pagato, in data 1° marzo 2024 in Pt_1
conseguenza dell'esecutorietà provvisoria della decisione impugnata, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
6) condannare l'attore al rimborso ad delle spese Controparte_1 Pt_1
legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre alle spese generali, CAP ed IV.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare l'impugnazione inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei motivi, non essendo indicato in alcuno dei motivi dedotti il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, come oggi esplicitato dal dato normativo (art. 342 co.1 n.1); nel merito accertato che con il quarto motivo d'appello l'appellante limita la domanda alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani nazionali, con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alla parte della pag. 3/29 sentenza che ha disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani locali.
Rigettare il gravame proposto da perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto, respingendosi quindi perché infondato, in fatto e in diritto, e comunque ingiusto, ogni motivo di appello formulato da controparte e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Trento
Sezione Specializzata per l'Impresa n. 228/2024 del 07.02.2024.
Riformare la sentenza di primo grado n. 228/2024 del 07.02.2024 del
Tribunale di Trento Sezione Specializzata per le Imprese: a) nella parte in cui quantifica in euro 315,00 l'importo dovuto da ad Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e per l'effetto CP_1
condannare l'appellante a riconoscere ad a titolo di Controparte_1
danno patrimoniale l'importo di euro 5.709,60; b) nella parte in cui quantifica in euro 50.315,00, anziché in euro 55.709,60, l'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento danni e conseguentemente statuire che, trattandosi di un debito di valore, l'importo complessivo di euro 55.709,60 deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza 23.9.2020 alla data di emanazione della sentenza di primo grado e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di euro 55.709,60 annualmente rivalutata, con decorrenza dal
23.9.2020 alla data della sentenza di primo grado;
da tale data al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata sono dovuti isoli interessi legali.
In ogni caso con il favore delle spese del giudizio di appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
pag. 4/29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2020 Controparte_1
conveniva in giudizio allegando di aver ricoperto dal 2000 la Parte_1
carica di Delegato e di essere stato componente, dal 24.9.2014 Parte_1
al 23.9.2020, dell'Organismo di NZ ex D.Lgs. 231/2001.
Esponeva che : il Direttore Generale di di Parte_1 Persona_1
era stato licenziato per giusta causa a seguito di ordinanza interdittiva del
5.4.2017e sostituito da nel ruolo di Direttore Generale;
Parte_2
con lettera del 31.5.2017 aveva segnalato l'inosservanza da parte CP_2
dei vertici aziendali dei principi contenuti nel codice etico ed aveva chiesto di procedere ad un profondo rinnovamento dei componenti degli organi sociali del gruppo.; in data 20.9.2017 si era dimesso Parte_3
dalla carica di Presidente della società ed al suo posto era stato nominato
, già membro del CdA per tutta la Presidenza , Persona_2 Parte_3
nonché direttore generale di , mentre il Vice Parte_4
Presidente era rimasto al suo posto;
nuovamente con Persona_3
lettera dd.
9.10.2017 aveva ribadito la necessità di operare un CP_2
rinnovamento al fine di operare una discontinuità con la gestione precedente;
l'attore aveva inviato una riflessione critica sulla governance di agli altri componenti dell' Organo di NZ, con lettera Parte_1
dd. 20.4.2018; in data 24.4.2018 l'assemblea di aveva votato Parte_1
la lista del CDA uscente e l'unico elemento di novità era stato rappresentato dalla nomina di alla carica di Parte_2
Amministratore Delegato;
avuta notizia nel febbraio 2020 che il
Presidente ed il Vice Presidente avevano deciso di sostituire con Pt_2
pag. 5/29 una risorsa interna, costituita dal neo vice Direttore Generale Parte_5
l'attore aveva ottenuto un appuntamento con in data
[...] CP_2
2.3.2020 per informarla della richiesta di dimissioni formulata ad Pt_2
dal Presidente e dal Vice Presidente;
in data 10.3.2020, aveva quindi inviato una lettera al Presidente, ai Consiglieri ed ai Sindaci di Parte_1
per rendere loro note le pressioni fatte su affinchè Parte_2
presentasse le proprie dimissioni;
in data 25.3.3020 aveva inviato una lettera al quotidiano avente ad oggetto la governance del CP_3
Gruppo; il 6.4.2020 l' aveva inviato all'Organismo di NZ ed CP_2
al Presidente del Collegio Sindacale una lettera in cui tali organismi venivano sollecitati a valutare l'esistenza di situazioni di conflitti di interesse;
constatato che la relazione predisposta in risposta a tale missiva era insufficiente, aveva sollecitato integrazioni e chiarimenti e nella riunione dd. 28.4.2020 aveva verbalizzato le proprie osservazioni in merito all'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, ed alla successiva assemblea del 12.6.2020 aveva espresso voto contrario agli amministratori proposti dal Cda in sostituzione di quelli che avevano presentato le proprie dimissioni in polemica con la politica del Presidente e del Vice Presidente;
aveva inoltre inviato alla segreteria di Presidenza ed ai delegati le Pt_1
proprie riflessioni con le quali aveva motivato la propria dichiarazione di voto , che tuttavia non erano state portate a conoscenza dei delegati né riportate nel verbale dell'assemblea.
Faceva quindi presente che in data 8.7.2020 gli era stata inviata una lettera dal Presidente con cui gli era stata contestata una violazione del Per_2
codice etico per avere violato il vincolo di collegialità dell'Organo ODV, intervenendo individualmente ad un incontro con una violazione CP_2
pag. 6/29 dell'obbligo di riservatezza, per avere informato la stampa basandosi solo su voci circolanti;
nonché di avere operato in una situazione di conflitto di interessi, strumentalizzando il proprio ruolo di componente dell'ODV al fine di godere di informazioni privilegiate;
che successivamente in data
23.09.2020 il Consiglio di Amministrazione di aveva Parte_1
deliberato la sua revoca per giusta causa da componente dell'OdV.
Ricordato di aver ricoperto contemporaneamente il duplice ruolo di
Delegato dei soci assicurati e di componente dell'Organismo di NZ, negava di avere violato l'obbligo di riservatezza come pure di avere divulgato notizie apprese nell'esercizio del suo ruolo di componente dell'OdV, lamentando che di contro non gli era stato permesso di accedere a documenti e ad informazioni rilevanti. Contestava quindi che ricorresse una giusta causa di revoca assumendo di essersi limitato a evidenziare le numerose situazioni di conflitto di interessi e l'inosservanza agli inviti della NZ ad un profondo rinnovamento della governance.
Chiedeva quindi l'annullamento della delibera del 23.9.2020 con reintegra nelle funzioni di componente dell'Organismo di NZ;
chiedeva la condanna di a risarcire i danni patrimoniali e non. Parte_1
Con comparsa del 31.3.2021 si costituiva deducendo che Parte_1
l'attore aveva commesso plurime violazioni ai propri doveri: si era personalmente recato presso in data 2.3.2020 senza alcuna CP_2
preliminare valutazione o deliberazione collegiale rispetto a tale iniziativa;
in data 10.3.2020 aveva inviato ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti del collegio sindacale una missiva assumendo una iniziativa estranea ai compiti ed alle funzioni spettanti all'OdV; aveva inviato una lettera al quotidiano locale , contenente valutazioni critiche CP_3
pag. 7/29 relative alla cessazione dalla carica dell'amministratore delegati CP_4
Deduceva che alla luce di tali condotte sussisteva una giusta
[...]
causa di revoca. Evidenziava quindi che il 21.10.2020 il Consiglio di
Amministrazioni di aveva deciso, in conformità alle Parte_1
previsioni dell'art. 6 comma 4 bis el D. Lgs n. 231/2001, di attribuire al collegio sindacale della società le funzioni dell'organismo di vigilanza.
Contestava la inammissibilità della l'impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 2388 c.c, , evidenziando come l'attore fosse un professionista esterno e non un socio. Ribadiva che il comportamento di CP_1
aveva violato il principio di collegialità ed aveva leso il rapporto fiduciario esistente tra i componenti del collegio. Contestava infine l'esistenza di un danno reputazionale e chiedeva , pertanto, che le domande attoree fossero respinte.
Con sentenza n 228/2024 del 21.2.2024 il Tribunale di Trento accertava l'illegittimità della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell' in data 23.9.2020, con la quale era stata disposta la Parte_1
revoca per giusta causa dell'avv. dalla carica di Controparte_1
componente dell'Organismo di NZ di condannava Parte_1
l' a corrispondere all'avv. a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni, la somma di € 50.315,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 23.9.2020 alla sentenza oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 50.315,00 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 23.9.2020alla data della sentenza, ed agli interessi legali, da calcolare sulla somma complessivamente determinata sino al saldo;
disponeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza, ex art. 120 cpc, per una sola volta, a spese e cura di parte convenuta, sui pag. 8/29 quotidiani “ ”, “L'Adige” e “ ; Controparte_5 CP_6
condannava l' a rimborsare all'avv. le spese Parte_1 Controparte_1
di lite .
Il Giudice di prime cure, esaminate comparativamente le contestazioni sollevate nei confronti dell'attore con le relazioni rispettivamente del 26 maggio 2020 e del 18 maggio 2020, ne rilevava una contraddizione in quanto nella prima era stato imputato al (con riferimento alle CP_1
prospettate dimissioni del dott. di aver divulgato informazioni non Pt_2
corrispondenti al vero e basate su “rumors” e “voci circolanti”; mentre nella seconda si faceva riferimento alla violazione di obbligo di riservatezza ed utilizzo di informazioni riservate.
Escludeva in ogni caso che le condotte poste in essere dall'avv. CP_1
fossero illegittime e contrarie alle norme ed ai principi fissati dal Codice
Etico. Sottolineava che l'attore, oltre a ricoprire la carica di componente dell'organo di NZ, era al contempo Delegato, qualifica con cui aveva firmato la lettera aperta inviata al quotidiano “ ”; al CP_3
contempo che non risultava che avesse richiesto e partecipato all'incontro presso quale soggetto delegato ed in rappresentanza dell' CP_2
Organismo di NZ ovvero delegato da esso. Al contempo non riteneva che fosse dimostrato l'utilizzo di informazioni riservate.
Per quanto riguardava le dimissione dell'AD il Tribunale Pt_2
richiamava sia l'intervento della consigliera che si era dimessa Pt_6
dall'incarico, sia le reiterate osservazione di in merito alla CP_2
governance di ed alla necessità di un rinnovamento. Concludeva Pt_1
quindi che la revoca dell'avv. dalla carica di componente CP_1
dell'OdV fosse stata illegittima siccome fondata su motivazione pag. 9/29 pretestuose;
e fosse finalizzata ad allontanare un soggetto che sollevava e denunciava l'esistenza delle problematiche esistenti all'interno dell'ente , ed a tacitare, un voce critica o dissenziente con la linea adottata dalla governance aziendale.
In relazione alla domanda di annullamento della delibera dd. 23.9.2020, con cui l'avv era stato revocato per giusta causa dalle funzioni CP_1
di componente dell'Organismo di NZ, osservava che a prescindere dalla ammissibilità di un'impugnativa ex art. 2388 c.c., in data 21.10.2020 il Consiglio di amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 14, comma 12, l. n. 183/2011 la quale aveva introdotto all'art. 6 del d.lgs.
n. 231/2001 un nuovo comma 4-bis, aveva modificato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 affidando tali funzioni al Collegio sindacale;
in ragione di ciò non ravvisava alcun interesse dell'attore all'annullamento della delibera ed al reintegro quale componente di un organismo medio tempore soppresso .
Accoglieva la domanda risarcitoria, nella misura pari al compenso che avrebbe percepito sino alla fine di ottobre 2020 , vale a dire alla CP_1
data in cui le funzioni di controllo erano state attribuite al Consiglio sindacale e quindi per € 315,00; riconosceva inoltre a titolo di risarcimento del danno alla reputazione ed all' immagine l'importo di €
50.000,00, liquidato in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2024 , proponeva appello chiedendo , previa sospensione del capo relativo alla pubblicazione Pt_1
della sentenza sui quotidiani, in riforma della pronuncia di primo grado la declaratoria di inammissibilità della azione di impugnazione della pag. 10/29 delibera del consiglio di amministrazione di del 23.9.20 per Parte_1
difetto di legittimazione attiva del in subordine, nel merito CP_1
l'accertamento della sussistenza della giusta causa di revoca con rigetto della domanda al risarcimento del danno;
in via di ulteriore subordine la liquidazione del risarcimento in misura pari ai corrispettivi che il CP_1
avrebbe percepito sono al termine originario della carico con esclusione di ulteriori voci: la declaratoria di inammissibilità della domanda avente ad oggetto la "formulazione di pubbliche scuse ad sui Controparte_1
quotidiani economici nazionali" e nel caso in cui fosse interpretata come domanda di condanna alla pubblicazione del dispositivo della sentenza ex art. 120 c.p.c il rigetto delle medesima . Chiedeva infine la condanna di alla restituzione dell'importo ricevuto da in esecuzione CP_1 Pt_1
delle sentenza , in ipotesi riforma e rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità Controparte_1
dell'appello principale ed in ogni caso il rigetto, contestandone la fondatezza. In via di appello incidentale, in parziale riforma della statuizione con cui è stata accolta la domanda risarcitoria , chiedeva che si condannasse l'appellante a riconoscere a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 5.709,60 pari ai compensi spettanti sino alla scadenza naturale del suo mandato, oltre rivalutazione ed interessi sul sul complessivo importo di 55.709,60.
Con decreto in data 23 aprile 2024, il Presidente della seconda sezione civile accoglieva l'istanza con cui chiedeva la sospensione Parte_1
ai sensi dell'art 351 c.p.c., inaudita altera part,e della efficacia esecutiva della sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Trento limitatamente al capo con cui era stata disposta la pubblicazione del dispositivo, ex art. 120
pag. 11/29 c.p.c. sui quotidiani " ", "l'Adige" ed Controparte_5 CP_6
".
[...]
Con ordinanza del 21 maggio 2024, il Collegio confermava il predetto provvedimento di accoglimento
Con provvedimento in data 7 novembre 2024 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art 342 c.p.c. dell'appello sollevata dalla parte appellata, considerato che l'atto introduttivo contiene, sia pure in forma talvolta discorsiva,
l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la
Cassazione a Sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura pag. 12/29 di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Con il primo motivo, parte appellante censura che il Tribunale ha omesso di dichiarare l'inammissibilità della impugnazione della delibera del consiglio di Amministrazione in quanto era stata proposta da
[...]
in carenza di legittimazione attiva. Sottolinea di aver sollevato CP_1
la relativa eccezione sul rilievo che l'art 2388 c.c., che si applica anche alla mutua assicuratrice (art 2547, 2519 co 1 c.c.), legittima all'impugnazione solamente gli amministratori assenti o dissenzienti , il collegio sindacale ed i soci limitatamente alle deliberazioni lesive dei propri diritti;
e di avere parimenti obiettato che quale componente dell'OdV aveva un CP_1
incarico professionale e quindi il rapporto con la società era qualificabile come rapporto d'opera. Sottolinea che pur a fronte di tali eccezioni,
l'attore aveva confermato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo e quindi la domanda di impugnativa della delibera : afferma che ai sensi dell'art 116 c.p.c.il Tribunale era quindi tenuto ad esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione alla impugnazione della delibera. Rileva che l'inciso presente in sentenza (“a prescindere dalla ammissibilità di una impugnativa ex art 2388 c.c.”) doveva essere interpretato come accertamento della legittimazione dell'attore alla impugnazione, formulato sulla base di una corretta interpretazione dell'art 2388 c.c e quindi ne chiede la riforma. Deduce che il rigetto di tale domanda, proposta come antecedente logico di quella risarcitoria, comporta che neppure la seconda possa essere accolta. Al contempo, lamenta che il Tribunale non ha illustrato in modo chiaro e compiuto il presupposto della condanna, vale a pag. 13/29 dire l'iter logico che ha indotto il Giudice di prime cure a riqualificare la domanda come di accertamento della assenza di giusta causa, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Il motivo non può trovare accoglimento
Dall'atto di citazione emerge che l'attore aveva espressamente formulato domanda diretta ad “accertare l'assenza di giusta causa nella revoca di dal ruolo di componente dell'Organismo di NZ ex Controparte_1
D.Lgs. 231/2001 di;
ed il Tribunale la ha accolta nei Parte_1
seguenti termini: “Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che la revoca dell'avv. dalla carica di componente dell'OdV è CP_1
risultata essere stata illegittima e fondata su motivazione pretestuose”.
Al contempo, la sentenza si è soffermata anche sulla domanda di annullamento della delibera datata 23.9.2020, con cui l'avv era CP_1
stato revocato per giusta causa dalle funzioni di componente dell'Organismo di NZ;
e preso atto che in data 21.10.2020 il
Consiglio di amministrazione aveva deciso di modificare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 affidando tali funzioni al Collegio sindacale, ha dichiarato il difetto di interesse dell'attore ad una impugnativa, ravvisando tale profilo assorbente anche rispetto a quello della legittimazione.
Se quindi non coglie nel segno la difesa dell'appellante nel rilevare che il
Giudice di primo grado avrebbe affermato la legittimazione attiva di al contempo è infondata la tesi secondo cui l'inammissibilità CP_1
della impugnazione della delibera farebbe venire meno il presupposto della domanda risarcitoria , che è stata proposta ed accolta in ragione della accertata illegittimità della revoca.
pag. 14/29 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la giusta causa di revoca, all'esito di una ricostruzione non corretta dell'oggetto dell'incarico di componente dell'OdV e dei limiti della sue attribuzioni;
nonché di una valutazione incompleta della vicenda della sostituzione dell'amministrazione delegato , esaminata esclusivamente sulla base della delibera del Consiglio, la cui produzione era stata illegittimamente imposta ad . Pt_1
Obietta che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che ha ritenuto che l'iniziativa sarebbe stata dettata dall'intento di eliminare una voce dissenziente, l'iter procedimentale era stato corretto : la segnalazione al Consiglio dei comportamenti tenuti da era stata CP_1
operata dal Presidente dell'Odv di cui egli era componente;
l'istruttoria era stata affidata ad un comitato nominato nell'ambito del Consiglio che aveva concluso nel senso della gravità dei fatti addebitati;
all'unanimità era stata adottata la deliberazione di accertamento della sussistenza della giusta causa dal consiglio di amministrazione (nell'assenza dei componenti nei cui confronti erano state formulate le critiche ad opera del i CP_1
quali si erano astenuti) e parimenti all'unanimità il Collegio sindacale aveva espresso parere favorevole alla revoca.
Ciò premesso, censura che il Tribunale non ha correttamente valutato né il ruolo di , né i poteri che gli erano conferiti come componente CP_1
dell'Organismo di NZ né infine la struttura e le funzioni di questo ultimo, il cui funzionamento è regolato da uno specifico regolamento che ne disciplina l'attività senza fare alcun cenno all'attribuzione, ai singoli componenti dell'organismo, di alcun potere di iniziativa indipendente.
pag. 15/29 Afferma che l'appellato ha posto in essere una grave violazione dei doveri di collegialità sia prendendo contatto con al fine di segnalare la CP_2
pretesa esistenza di situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'organo amministrativo di e di sue controllate, senza che di tale Pt_1
iniziativa nessuno dei colleghi componenti l'OdV avesse avuto notizia sino al ricevimento della lettera dell' del 6 aprile 2020 prot. n. CP_2
0084177 che a tale segnalazione del componente dell'OdV ha fatto espresso riferimento;
sia inviando nella veste di componente dell'OdV , nuovamente senza alcun preventivo confronto o informazione agli altri componenti, copia della propria lettera del 10 marzo 2020. Obietta che il componente dell'OdV, quanto ritenga che sia necessaria l'adozione di misure di segnalazione di eventi o situazione, ha il dovere di sollevare nell'ambito del collegio le proprie richieste sottoponendole alla valutazione congiunta e sottoponendosi, ove si ritrovi in minoranza, alle regole della partecipazione di un organo collegiale;
mentre con le proprie iniziative il aveva delegittimato l'organo collegale ed i singoli CP_1
componenti.
Aggiunge che costituisce parimenti violazione del dovere di collegialità
l'enfatizzazione della posizione di dissenso rispetto al contenuto della relazione dell'OdV redatta in riscontro alla richiesta dell' e validata CP_2
dal collegio sindacale, palesata anche mediante l'invio all' di CP_2
copia delle proprie considerazioni, con l'unica finalità di porre in dubbio la plausibilità dell'attività dell'OdV di cui era componente.
Contesta all'appellato anche una grave violazione degli obblighi di discrezione e riservatezza attraverso l'intervento su temi estranei alla sfera di attribuzione dell'OdV. In primo luogo censura come il Tribunale abbia pag. 16/29 accreditato la versione resa dal (in contrasto con l'evidenza CP_1
costituita dal testo della lettera ) secondo cui , egli si sarebbe CP_2
recato presso non per denunziare la presunta esistenza di conflitti CP_2
di interesse in capo ai componenti degli organi sociali della mutua, sui quali l' ha chiesto relazione all'OdV medesimo, ma per informare CP_2
l' degli intendimenti nell'ambito del consiglio di di CP_2 Pt_1
sostituzione dell'amministratore delegato in carica dott. Pur Pt_2
contestando la mancanza di riscontri oggettivi a tale tesi, rileva che non potesse escludersi che avesse posto in essere entrambe le iniziative
Denuncia che l'appellato aveva parimenti violato i doveri di riservatezza, con la trasmissione all'organo amministrativo ed al collegio sindacale della comunicazione del 10 marzo 2020 (all. 10 attoreo), con cui aveva affermato l'inopportunità della decisione di cessare il rapporto con l'amministratore delegato;
nonché con la pubblicazione in data 25 marzo
2020 (all. 11 attoreo) sul quotidiano “ ” delle proprie espressioni CP_3
di critica nei confronti degli esponenti della mutua, manifestando pubblicamente il timore che questi vertici anteponessero ambizioni personali al buon governo della compagnia, in correlazione con la vicenda della sostituzione dell'amministratore delegato.
Esclude che tali comunicazione costituissero manifestazione di libertà di espressione, come invece ritenuto dal Tribunale: obietta che l'appellato non aveva chiarito a che titolo aveva avuto conoscenza dell'indiscrezione sulla discussione e sulle trattative che si stavano svolgendo, con la doverosa riservatezza, in relazione allo scioglimento del rapporto con l'amministratore delegato;
e che era incontestabile che le avesse avute in ragione del ruolo di componente dell'OdV, per cui era tenuto alla pag. 17/29 riservatezza;
nega che potesse esprimersi liberamente per il fatto di essere un "delegato", atteso che si trattava di funzione prevista dallo statuto ai soli fini della rappresentanza dei soci nel voto assembleare.
In terzo luogo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha omesso di valutare, nonostante l'ampia trattazione operata nelle proprie difese, che la condotta del aveva determinato una grave CP_1
compromissione dell'attività dell'OdV nei rapporti futuri con l'organo amministrativo, che costituisce l'unico destinatario della attività di verifica e sollecitazioni del primo.
Conclude quindi che ciascuno degli addebiti era sufficiente a legittimare la deliberazione di revoca e la comunicazione al del recesso CP_1
dall'incarico da componente l'OdV, per l'irreparabile compromissione del rapporto fiduciario, connesso con il suddetto incarico, a prescindere dal merito delle opinioni espresse dal su ciascuno degli argomenti CP_1
sui quali era intervenuto, che non avrebbe dovuto essere oggetto di alcuno scrutinio da parte del Tribunale.
Lamenta infine che in sentenza sono stati formulati giudizi sulla fondatezza dei rilievi mossi da alla determinazione di di CP_1 Pt_1
cessare il rapporto con l'amministratore delegato elaborati Pt_2
esclusivamente sulla base delle allegazioni di controparte e del verbale del consiglio di amministrazione di cui era stata ordinata l'esibizione ex art 210
c.p.c. e quindi su dati parziali , nonostante le ampie ed articolate difese svolte nei proprio atti difensivi .
Osserva la Corte che è stata dimessa missiva indirizzata ad
[...]
del primo ottobre 2020, a firma in qualità di CP_1 Tes_1
presidente di avente ad oggetto “ Comunicazione di avvenuta Parte_1
pag. 18/29 revoca per giusta causa dall'incarico di componente dell'OdV” del seguente tenore: Egregio avvocato nel rispetto del CP_1
contraddittorio, le trasmetto le ulteriori considerazioni datate 21 settembre 2020 formulate dal Gruppo di lavoro in risposta alle sue controdeduzioni del 19 luglio 2020, e nel frattempo la informo che nella seduta del 23 settembre us, il Consiglio di amministrazione di Pt_1
facendo proprie le considerazioni contenute nelle relazioni del
[...]
Gruppo di lavoro dd 26 luglio e 21 settembre 2020, all'unanimità ha assunto la seguente delibera:“di revocare per giusta causa , con effetto immediato, l'avvocato dall'incarico di componente Controparte_1
dell'OdV di , dando mandato al Presidente di dare Parte_1
comunicazione all'avvocato e per conoscenza gli altri membri CP_1
dell'organismo, in ordine all'odierna delibera……..omissis”
In ragione della tecnica di redazione della predetta comunicazione, in cui le motivazioni della revoca per giusta causa sono state esposte mediante richiamo alla delibera del Consiglio ed alle argomentazioni del gruppo di lavoro, appare imprescindibile analizzare tali atti.
Nella citata relazione del 26 maggio 2020, il gruppo di lavoro nominato dal Consiglio di Amministrazione aveva concluso imputando all'avvocato le seguenti condotte: Violazione del vincolo di CP_1
collegialità dell per aver richiesto ed effettuato Parte_7
individualmente un incontro con - Violazione dell'obbligo di CP_2
riservatezza ( art 9 regolamento dell'OdV), per aver reso pubbliche, tramite una lettera inviata alla stampa, delle informazioni da lui raccolte;
-
Violazione dei principi di onestà, per aver posto in essere una iniziativa definita “destabilizzante” e basata solo su voci circolanti ( art 2.1 Codice
pag. 19/29 Etico) ;- Violazione del Codice Etico(art 3.3) per aver utilizzato, quale
Delegato dei soci assicurati, informazioni acquisite come componente dell'ODV, al fine di perseguire non meglio identificati interessi personali e cagionando un danno all'immagine di . Pt_1
La successiva relazione del Gruppo di lavoro, datata 21 settembre 2020, si era limitata a dichiarare le controdeduzioni dell'avvocato non CP_1
pertinenti e quindi non rilevanti per contrastare quanto dedotto in precedenza .
Infine, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione di del 23 settembre 2020, con riguardo al punto dell'ordine del giorno Pt_1
avente ad oggetto comunicazione in merito alla posizione di un componente, il Vice presidente componente del Gruppo di lavoro, Pt_8
aveva illustrato le condotte poste in essere dall'avvocato CP_1
riportate nella relazione e già illustrate nella precedente seduta del 26 giugno 2020, nei seguenti termini:
in data 10 marzo 2020 l'avvocato aveva inviato a tutti i CP_1
consiglieri ed ai sindaci di una missiva in cui aveva esposto Parte_1
criticità del sistema di governo societario di , basando la sua Parte_1
convinzione su “rumors” e “voci circolanti” ;
il precedente 2 marzo 2020 l'avvocato si era recato presso CP_1
segnalando all'Autorità di vigilanza la presenza di alcune presunte CP_2
criticità nell'ambito del sistema di governo societario di ma Parte_1
nella riunione del 12 marzo dell'OdV non aveva dato notizia di tale visita e di quanto discusso come pure dell'invio di una lettera ai Consigliere e sindaci di Pt_1
pag. 20/29 in data 25 marzo 2020 l'avvocato aveva inviato una lettera alla CP_1
testata giornalistica “ ” contenente gli stessi argomenti CP_3
evidenziati nella lettera indirizzata ai consiglieri ed ai sindaci di Pt_1
;
[...]
le segnalazioni fatte dall'avvocato in occasione dell'incontro CP_1
presso avevano comportato la richiesta da parte dell'autorità di CP_2
controllo di verificare l'eventuale sussistenza in capo ai membri del consiglio di amministrazione di interessenze anche indirette o per il tramite di rapporti di parentela, nonché l'efficacia dei presidi per prevenire e gestire situazioni di conflitto di interesse;
ma la verifica operata dall'OdV e dal Collegio sindacale non aveva evidenziato alcuna criticità, confermando la coerenza dei presidi esistenti rispetto alla normativa che regola il conflitto di interesse .
Il Vice Presidente aveva quindi riferito che il gruppo di lavoro aveva ritenuto che le predette condotte costituissero palesi violazione del Codice etico e del Modello di organizzazione , come precisato nella relazione del
26 maggio 2020, ed avevano minato l'essenziale rapporto di fiducia , la stima reciproca e l'affidamento fra i componenti dell'OdV che costituivano i presupposti indispensabili per l'assolvimento della funzione di vigilanza e controllo sul Modello affidato dal Consiglio di amministrazione all'Organismo nella sua composizione collegiale .
In occasione di tale seduta, il consigliere aveva altresì evidenziato CP_7
che l'appellato aveva violato il principio dell'indipendenza tentando di ingerirsi in scelte gestorie ed organizzative che spettano in via esclusiva agli amministratori.
pag. 21/29 Infine il Presidente aveva affermato che quanto dedotto dall'avvocato in ordine alla decisione di interrompere anticipatamente il CP_1
rapporto con il precedente Amministratore delegato e Direttore generale esulava dal perimetro dei compiti affidati dal Consiglio di amministrazione all'OdV .
Deve prendersi atto che appare pacifica la descrizione e la cronologia delle condotte poste in essere dall'appellato, e valorizzate ai fini della revoca per giusta causa dalla carica di componente dell'organismo di vigilanza.
Mentre è oggetto di censura da parte di la valutazione delle Pt_1
medesime operata in sentenza.
Ciò premesso, l'organismo di vigilanza istituito da ai sensi Parte_1
del D.Lgs. 231/2001 è disciplinato dal Modello di organizzazione gestione e controllo ( MOG) adottato dalla società il 21 marzo 2013 ed in particolare dal capo 5, il quale all'art 5.1, prevede che :“ Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di NZ riferisca, nello svolgimento della sua funzione, direttamente al Consiglio di
Amministrazione, al Presidente e all'Amministratore Delegato mantenendo un contatto su base periodica con il Collegio Sindacale.”; aggiunge che
“Le regole organizzative e operative dell'Organismo di NZ sono previste in uno specifico Regolamento adottato dall'Organismo di
NZ stesso..”
Le funzioni ed i compiti, analiticamente enunciati all'art 5.4 , possono ricondursi alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del MOG da parte degli organi sociali, di dipendenti della compagnia, collaboratori, consulenti e fornitori;
alla vigilanza sull'efficacia e adeguatezza del MOG
pag. 22/29 in relazione alla struttura aziendale;
alla verifica dell'effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati ed accertare l'opportunità di suo aggiornamento, quando siano riscontrate esigenze di adeguamento.
Infine l'art 6.7 prevede che “In caso di violazione del Codice Etico e del
Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV, è attribuita al
Consiglio di Amministrazione di la competenza per una Parte_1
valutazione dei fatti e il potere di assumere provvedimenti conseguenti”
Il Regolamento, parimenti approvato in data 12 giugno 2013, all'art 2 statuisce che “In ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, la Compagnia affida la funzione di Organismo di NZ, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo plurisoggettivo.”
Gli ulteriori articoli regolano le modalità di convocazione dell'organo collegiale nonché i relativi compiti;
in particolare l'art 3 elenca quelli del
Presidente dell'Organismo di NZ , mentre l'art 4 prevede che : “La revoca dei poteri propri di uno o più dei membri dell'OdV, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Compagnia, mediante un'apposita delibera”.
Alla luce della disciplina dell' OdV di si impongono alcune Pt_1
considerazioni.
L'operato del predetto organismo è stato previsto in forma collegiale come confermato dalla circostanza che il regolamento disciplina specificamente la figura del Presidente, cui attribuisce il potere di convocare e presiedere le riunioni dell'organismo, rappresentarlo, con facoltà di delega;
invitare alle riunioni i responsabili di altre funzioni pag. 23/29 aziendali;
curare i rapporti con l'organo amministrativo;
conservare il libro dell'OdV e la restante documentazione inerente l'attività svolta dall'Organismo, garantendone l'accessibilità anche agli altri componenti dell'Organismo(art.3 Regolamento)
Parimenti il Modello attribuisce all'Organismo, come organo collegiale, i plurimi compiti essenzialmente di vigilanza sull'osservanza del Modello stesso e di iniziativa di adeguamento del medesimo ed all'art 5.6 statuisce “Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di NZ, esso è comunque tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di
Amministrazione con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni volta che ve ne sia urgenza, o quando richiesto da un componente dell'Organismo di NZ stesso”
Va quindi evidenziato che il Consiglio di Amministrazione è individuato come interlocutore a cui riferire il risultato del proprio operato ovvero a cui rivolgersi;
ed in tal caso è attribuita anche ai singoli componenti un potere di sollecitare l'Organismo ad inviare una relazione scritta.
Fatta salva tale facoltà, non si rinviene nel regolamento, ma neppure nel
MOG , l'attribuzione di alcun potere o compito ai singoli componenti del medesimo organismo.
Ciò premesso deve prendersi atto che alla luce delle stesse allegazioni articolate da nell'atto di citazione di primo grado emerge che CP_1
l'iniziativa di chiedere un incontro con che poi si era tenuto in CP_2
data 2 marzo 2020, era stato assunto dall'appellato a titolo personale ed allo scopo di informare tale autorità di manovre finalizzate ad indurre l'amministratore delegato a presentare le dimissioni, non essendo gradito pag. 24/29 il suo operato. Solo in data successiva, vale a dire il 6 marzo 2020, egli aveva inviato richiesta di convocazione urgente dell'Organismo di
NZ al Presidente dr. Alessandro Trevisan sul tema “flussi informativi”, evidenziando che, ai rilievi formulati da su questo CP_2
argomento con raccomandazione 09/10/2017, non era seguito da parte della
Compagnia alcun rafforzamento dei flussi informativi verso l'OdV.
Se alcune delle successive iniziative , vale a dire la lettera aperta inviata a quotidiano “ ” del 25 marzo 2020, e la precedente lettera del CP_3
10 marzo 2020 indirizzata al Presidente, ai Consiglieri ed ai Sindaci di con cui aveva denunciato delle pressioni operate su Pt_1 Parte_2
per indurlo alle dimissioni, risultano firmate dal
[...] CP_1
quale “Delegato ” vale a dire come Delegato dei soci assicurati, Pt_1
che costituiva l'altra carica contemporaneamente ricoperta, in ragione della quale avrebbe poi svolto anche l'intervento datato 8 giugno 2020 in viste della operazioni di voto;
deve di contro prendersi atto che nella missiva del 6 aprile 2020( doc 12 parte attrice ) nel menzionare CP_2
l'incontro del marzo precedente indicava l'avvocato quale CP_1
“membro dell'organismo di vigilanza” e riferiva che egli aveva segnalato la presenza di presunte criticità.
Va sottolineato che neppure dalla cronologia dei fatti prospettata dalla difesa del risulta che l'interlocuzione diretta con fosse CP_1 CP_2
stata successiva al diniego di convocazione dell'OdV , poiché è pacifico che l'incontro è avvenuto preventivamente a qualsiasi confronto con l'organismo di cui egli era componente .
Come pertanto contestato all'appellato da , si pone in contrasto Pt_1
con il principio di collegialità, che regola l'operato dell'Organismo di pag. 25/29 vigilanza, l'iniziativa di rivolgersi direttamente ad assunta senza CP_2
avere in alcun modo previamente informato il Presidente affinchè convocasse l'Organismo al fine di esaminare la questione;
e della quale non avrebbe fatto menzione né nella richiesta di convocazione CP_1
né nella riunione dell'Odv, che successivamente si era tenuta.
Deve aggiungersi che sempre dalla cronologia dei fatti presente in atto di citazione di primo grado si evince che l'appellato in data 7 maggio 2020 aveva poi inviato a a mezzo pec copia di un proprio intervento CP_2
in cui aveva espresso posizioni critiche alla relazione approvata a maggioranza dall'OdV in risposa alle richieste avanzate dall'autorità di
NZ , a titolo di personale risposta, in aperta contrapposizione a quella dell'Organismo, stigmatizzando al contempo l'operato del
Presidente.
La gestione diretta da parte dell'avv. della relazione con CP_1
l'Autorità di NZ, oltre a essere dissonante rispetto al modello di collegialità che regola l'Organismo di vigilanza nonché ai principi ispiratori del funzionamento e dei compiti del medesimo, che ha nel
Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale gli interlocutori;
ha inoltre costituito , in ragione delle modalità con cui è stata realizzata manifestazione non troppo velata, e sicuramente intellegibile, di profonda sfiducia che gli altri componenti potessero svolgere il proprio compito in modo corretto, gettando quindi discredito sui medesimi e delegittimando l'Organismo di NZ .
Pertanto deve ritenersi fondata anche l'ulteriore contestazione sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di onestà e legalità , come delineati dall'art 2.1 del codice etico, che impone anche ai soggetti che pag. 26/29 svolgono compiti di controllo di intrattenere “rapporti trasparenti, basati sulla fiducia e sulla reputazione”.
Deve infine aggiungersi che , secondo la stessa l'allegazione dell'atto di citazione di primo grado, l'oggetto dell'incontro tenutosi presso CP_2
sarebbe stato “ la richiesta di dimissioni formulata ad da Pt_2
Presidente e Vice Presidente e gli effetti che tali dimissioni avrebbero generato nella Governance di ”( atto di citazione pagina 9 ), e quindi Pt_1
aveva riguardato notizie di cui, tuttavia, l'appellato non ha ritenuto di indicare la fonte neppure nel corso del presente giudizio .
Tale comportamento, diretto a comunicare ad un soggetto diverso da una notizia che coinvolgeva l'organo Amministrativo, appresa sulla Pt_1
base di “ rumors” , come affermato da nelle lettera inviata il CP_1
10.3 2020 ai componenti del Consiglio ed ai Sindaci sia pure nel palesato ruolo di Delegato , deve ritenersi in violazione non solo del principio di onestà , sotto il profilo della correttezza , ma anche di quello di riservatezza, parimenti previsto dal Codice etico.
Deve infine prendersi atto che l'operato del nei termini in cui è CP_1
stata posto in essere, era idonea ad interferire nei rapporti fra OdV e l'Organo Amministrativo, che costituisce l'interlocutore privilegiato della attività di verifica e sollecitazioni.
Conclusivamente, avendo riguardo alle condotte poste in essere dall'appellante nei rapporti con che inequivocabilmente erano CP_2
riconducibili al suo ruolo di componente dell'OdV, come da esplicita indicazione presente della lettera del 6 aprile 2020 dell'Autorità, ricorrono plurime violazioni del Codice Etico e del MOG che integrano giusta per la revoca.
pag. 27/29 Vanno quindi respinte la domanda di accertamento della illegittimità di tale revoca nonché quelle risarcitorie , ad essa conseguenti .
Va respinto anche l'appello incidentale con cui è stato chiesta la liquidazione del risarcimento del danno in misura maggiore . va infine condannato a restituire la somma di € Controparte_1
84.373,53,oltre agli interessi legali dal primo marzo 2024 al saldo, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ai sensi dell'art 91 c.p.c., va condannato a rifondere ad Controparte_1
le spese di giudizio che ai sensi del DM 147/2022 applicando lo Pt_1
scaglione entro cui è ricompreso il valore della domanda come dichiarato in atto di citazione, si liquidano per il primo in euro 2.127,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.416,00 per la fase introduttiva;
euro
3.738,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 3.579,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi euro 10.860,00, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
per il presente si liquidano in euro
2.518,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.665,00 per la fase introduttiva;
euro 3.686,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
4287,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi euro 12.156,00, oltre euro 1581,00 per esborso a titolo di contributo unificato e marca da bollo i quali vanno maggiorati del 15% a titolo di spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge..
pag. 28/29 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. Parte_1
228/2024 del 21 febbraio 2024 , rigetta le domande proposte da Controparte_1
per l'effetto condanna a restituire ad la somma Controparte_1 Pt_1
di € 84.373,53,oltre agli interessi legali dal primo marzo 2024 al saldo.
Condanna al pagamento in favore della parte appellante Controparte_1
delle spese del doppio grado, che liquida per il primo in euro 10.860,00, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 12.156,00, oltre euro 1581,00 per esborso a titolo di contributo unificato e marca da bollo i quali vanno maggiorati del 15% a titolo di spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato versato per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19/11/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 48/2024
La Corte D'Appello di Trento, Imprese, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data di II grado da
Parte_1
[...] Pt_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GIAMMARCO
[...] P.IVA_1
ENRICO appellante
contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. CABASSI PIETRO appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Trento, in integrale riforma della Sentenza del
Tribunale di Trento n. 228/2024 in via principale: 1) accertare e dichiarare che la domanda proposta dall'attore, in conformità alle conclusioni da questi precisate è volta all'impugnazione della deliberazione del consiglio di amministrazione di del 23 settembre 2020 per conseguirne l'annullamento, la Parte_1
dichiarazione di nullità o la revoca, per la finalità di reintegro dell'attore nelle funzione di componente l'Organismo di NZ e per l'effetto, a rimedio dell'omissione compiuta dalla decisione impugnata ed in accoglimento dell'eccezione tempestivamente proposta dalla convenuta
, dichiarare inammissibile l'azione per difetto di legittimazione attiva Pt_1
dell'attore a tale impugnazione, definendo in tal modo la lite;
in via di primo subordine: 2) ove la Corte d'Appello ritenga, nonostante il tenore letterale delle conclusioni dell'attore, di poter riqualificare l'azione di questi come domanda di accertamento dell'insussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto d'opera professionale, instaurato con la nomina del a componente esterno dell'Organismo di NZ CP_1
di – previa dichiarazione di nullità delle ordinanze con le quali il Pt_1
Tribunale ha ordinato alla parte ed al terzo ex art. 210 c.p.c. CP_2
l'esibizione in giudizio di documenti - respingere la domanda così riqualificata, accertando la sussistenza della giusta causa di revoca e per l'effetto respingere la domanda di condanna al risarcimento del danno;
in via di ulteriore subordine:3) limitare la condanna al risarcimento del danno all'importo dei corrispettivi che il avrebbe percepito, per CP_1
l'incarico, sino al termine originario di sua durata escludendo, in riforma della decisione impugnata, la condanna all'ulteriore danno determinato in via "equitativa", per l'assoluta assenza dei presupposti ovvero riducendo a ragionevolezza tale importo;
pag. 2/29 4) accertare l'inammissibilità della domanda formulata dall'attore, con riguardo alla pubblicazione della sentenza, avente letteralmente ad oggetto la "formulazione di pubbliche scuse ad sui quotidiani Controparte_1
economici nazionali"; ove giudicasse di doverla interpretare come domanda di condanna alla pubblicazione del dispositivo della sentenza ex art. 120
c.p.c. escludere, in riforma della decisione impugnata, tale misura;
tanto in caso di accoglimento dell'impugnazione principale che di quella subordinata: 5) condannare l'attore a restituire ad Controparte_1 Pt_1
l'importo di € 84.373,53 (Euro ottantaquattromila trecentosettantatre/00) che ha documentato di aver pagato, in data 1° marzo 2024 in Pt_1
conseguenza dell'esecutorietà provvisoria della decisione impugnata, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo;
6) condannare l'attore al rimborso ad delle spese Controparte_1 Pt_1
legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre alle spese generali, CAP ed IV.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare l'impugnazione inammissibile per mancanza del requisito di specificità dei motivi, non essendo indicato in alcuno dei motivi dedotti il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, come oggi esplicitato dal dato normativo (art. 342 co.1 n.1); nel merito accertato che con il quarto motivo d'appello l'appellante limita la domanda alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani nazionali, con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alla parte della pag. 3/29 sentenza che ha disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani locali.
Rigettare il gravame proposto da perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto, respingendosi quindi perché infondato, in fatto e in diritto, e comunque ingiusto, ogni motivo di appello formulato da controparte e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Trento
Sezione Specializzata per l'Impresa n. 228/2024 del 07.02.2024.
Riformare la sentenza di primo grado n. 228/2024 del 07.02.2024 del
Tribunale di Trento Sezione Specializzata per le Imprese: a) nella parte in cui quantifica in euro 315,00 l'importo dovuto da ad Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e per l'effetto CP_1
condannare l'appellante a riconoscere ad a titolo di Controparte_1
danno patrimoniale l'importo di euro 5.709,60; b) nella parte in cui quantifica in euro 50.315,00, anziché in euro 55.709,60, l'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento danni e conseguentemente statuire che, trattandosi di un debito di valore, l'importo complessivo di euro 55.709,60 deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza 23.9.2020 alla data di emanazione della sentenza di primo grado e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di euro 55.709,60 annualmente rivalutata, con decorrenza dal
23.9.2020 alla data della sentenza di primo grado;
da tale data al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata sono dovuti isoli interessi legali.
In ogni caso con il favore delle spese del giudizio di appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
pag. 4/29
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2020 Controparte_1
conveniva in giudizio allegando di aver ricoperto dal 2000 la Parte_1
carica di Delegato e di essere stato componente, dal 24.9.2014 Parte_1
al 23.9.2020, dell'Organismo di NZ ex D.Lgs. 231/2001.
Esponeva che : il Direttore Generale di di Parte_1 Persona_1
era stato licenziato per giusta causa a seguito di ordinanza interdittiva del
5.4.2017e sostituito da nel ruolo di Direttore Generale;
Parte_2
con lettera del 31.5.2017 aveva segnalato l'inosservanza da parte CP_2
dei vertici aziendali dei principi contenuti nel codice etico ed aveva chiesto di procedere ad un profondo rinnovamento dei componenti degli organi sociali del gruppo.; in data 20.9.2017 si era dimesso Parte_3
dalla carica di Presidente della società ed al suo posto era stato nominato
, già membro del CdA per tutta la Presidenza , Persona_2 Parte_3
nonché direttore generale di , mentre il Vice Parte_4
Presidente era rimasto al suo posto;
nuovamente con Persona_3
lettera dd.
9.10.2017 aveva ribadito la necessità di operare un CP_2
rinnovamento al fine di operare una discontinuità con la gestione precedente;
l'attore aveva inviato una riflessione critica sulla governance di agli altri componenti dell' Organo di NZ, con lettera Parte_1
dd. 20.4.2018; in data 24.4.2018 l'assemblea di aveva votato Parte_1
la lista del CDA uscente e l'unico elemento di novità era stato rappresentato dalla nomina di alla carica di Parte_2
Amministratore Delegato;
avuta notizia nel febbraio 2020 che il
Presidente ed il Vice Presidente avevano deciso di sostituire con Pt_2
pag. 5/29 una risorsa interna, costituita dal neo vice Direttore Generale Parte_5
l'attore aveva ottenuto un appuntamento con in data
[...] CP_2
2.3.2020 per informarla della richiesta di dimissioni formulata ad Pt_2
dal Presidente e dal Vice Presidente;
in data 10.3.2020, aveva quindi inviato una lettera al Presidente, ai Consiglieri ed ai Sindaci di Parte_1
per rendere loro note le pressioni fatte su affinchè Parte_2
presentasse le proprie dimissioni;
in data 25.3.3020 aveva inviato una lettera al quotidiano avente ad oggetto la governance del CP_3
Gruppo; il 6.4.2020 l' aveva inviato all'Organismo di NZ ed CP_2
al Presidente del Collegio Sindacale una lettera in cui tali organismi venivano sollecitati a valutare l'esistenza di situazioni di conflitti di interesse;
constatato che la relazione predisposta in risposta a tale missiva era insufficiente, aveva sollecitato integrazioni e chiarimenti e nella riunione dd. 28.4.2020 aveva verbalizzato le proprie osservazioni in merito all'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, ed alla successiva assemblea del 12.6.2020 aveva espresso voto contrario agli amministratori proposti dal Cda in sostituzione di quelli che avevano presentato le proprie dimissioni in polemica con la politica del Presidente e del Vice Presidente;
aveva inoltre inviato alla segreteria di Presidenza ed ai delegati le Pt_1
proprie riflessioni con le quali aveva motivato la propria dichiarazione di voto , che tuttavia non erano state portate a conoscenza dei delegati né riportate nel verbale dell'assemblea.
Faceva quindi presente che in data 8.7.2020 gli era stata inviata una lettera dal Presidente con cui gli era stata contestata una violazione del Per_2
codice etico per avere violato il vincolo di collegialità dell'Organo ODV, intervenendo individualmente ad un incontro con una violazione CP_2
pag. 6/29 dell'obbligo di riservatezza, per avere informato la stampa basandosi solo su voci circolanti;
nonché di avere operato in una situazione di conflitto di interessi, strumentalizzando il proprio ruolo di componente dell'ODV al fine di godere di informazioni privilegiate;
che successivamente in data
23.09.2020 il Consiglio di Amministrazione di aveva Parte_1
deliberato la sua revoca per giusta causa da componente dell'OdV.
Ricordato di aver ricoperto contemporaneamente il duplice ruolo di
Delegato dei soci assicurati e di componente dell'Organismo di NZ, negava di avere violato l'obbligo di riservatezza come pure di avere divulgato notizie apprese nell'esercizio del suo ruolo di componente dell'OdV, lamentando che di contro non gli era stato permesso di accedere a documenti e ad informazioni rilevanti. Contestava quindi che ricorresse una giusta causa di revoca assumendo di essersi limitato a evidenziare le numerose situazioni di conflitto di interessi e l'inosservanza agli inviti della NZ ad un profondo rinnovamento della governance.
Chiedeva quindi l'annullamento della delibera del 23.9.2020 con reintegra nelle funzioni di componente dell'Organismo di NZ;
chiedeva la condanna di a risarcire i danni patrimoniali e non. Parte_1
Con comparsa del 31.3.2021 si costituiva deducendo che Parte_1
l'attore aveva commesso plurime violazioni ai propri doveri: si era personalmente recato presso in data 2.3.2020 senza alcuna CP_2
preliminare valutazione o deliberazione collegiale rispetto a tale iniziativa;
in data 10.3.2020 aveva inviato ai consiglieri di amministrazione ed ai componenti del collegio sindacale una missiva assumendo una iniziativa estranea ai compiti ed alle funzioni spettanti all'OdV; aveva inviato una lettera al quotidiano locale , contenente valutazioni critiche CP_3
pag. 7/29 relative alla cessazione dalla carica dell'amministratore delegati CP_4
Deduceva che alla luce di tali condotte sussisteva una giusta
[...]
causa di revoca. Evidenziava quindi che il 21.10.2020 il Consiglio di
Amministrazioni di aveva deciso, in conformità alle Parte_1
previsioni dell'art. 6 comma 4 bis el D. Lgs n. 231/2001, di attribuire al collegio sindacale della società le funzioni dell'organismo di vigilanza.
Contestava la inammissibilità della l'impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 2388 c.c, , evidenziando come l'attore fosse un professionista esterno e non un socio. Ribadiva che il comportamento di CP_1
aveva violato il principio di collegialità ed aveva leso il rapporto fiduciario esistente tra i componenti del collegio. Contestava infine l'esistenza di un danno reputazionale e chiedeva , pertanto, che le domande attoree fossero respinte.
Con sentenza n 228/2024 del 21.2.2024 il Tribunale di Trento accertava l'illegittimità della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell' in data 23.9.2020, con la quale era stata disposta la Parte_1
revoca per giusta causa dell'avv. dalla carica di Controparte_1
componente dell'Organismo di NZ di condannava Parte_1
l' a corrispondere all'avv. a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni, la somma di € 50.315,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 23.9.2020 alla sentenza oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 50.315,00 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 23.9.2020alla data della sentenza, ed agli interessi legali, da calcolare sulla somma complessivamente determinata sino al saldo;
disponeva la pubblicazione del dispositivo della sentenza, ex art. 120 cpc, per una sola volta, a spese e cura di parte convenuta, sui pag. 8/29 quotidiani “ ”, “L'Adige” e “ ; Controparte_5 CP_6
condannava l' a rimborsare all'avv. le spese Parte_1 Controparte_1
di lite .
Il Giudice di prime cure, esaminate comparativamente le contestazioni sollevate nei confronti dell'attore con le relazioni rispettivamente del 26 maggio 2020 e del 18 maggio 2020, ne rilevava una contraddizione in quanto nella prima era stato imputato al (con riferimento alle CP_1
prospettate dimissioni del dott. di aver divulgato informazioni non Pt_2
corrispondenti al vero e basate su “rumors” e “voci circolanti”; mentre nella seconda si faceva riferimento alla violazione di obbligo di riservatezza ed utilizzo di informazioni riservate.
Escludeva in ogni caso che le condotte poste in essere dall'avv. CP_1
fossero illegittime e contrarie alle norme ed ai principi fissati dal Codice
Etico. Sottolineava che l'attore, oltre a ricoprire la carica di componente dell'organo di NZ, era al contempo Delegato, qualifica con cui aveva firmato la lettera aperta inviata al quotidiano “ ”; al CP_3
contempo che non risultava che avesse richiesto e partecipato all'incontro presso quale soggetto delegato ed in rappresentanza dell' CP_2
Organismo di NZ ovvero delegato da esso. Al contempo non riteneva che fosse dimostrato l'utilizzo di informazioni riservate.
Per quanto riguardava le dimissione dell'AD il Tribunale Pt_2
richiamava sia l'intervento della consigliera che si era dimessa Pt_6
dall'incarico, sia le reiterate osservazione di in merito alla CP_2
governance di ed alla necessità di un rinnovamento. Concludeva Pt_1
quindi che la revoca dell'avv. dalla carica di componente CP_1
dell'OdV fosse stata illegittima siccome fondata su motivazione pag. 9/29 pretestuose;
e fosse finalizzata ad allontanare un soggetto che sollevava e denunciava l'esistenza delle problematiche esistenti all'interno dell'ente , ed a tacitare, un voce critica o dissenziente con la linea adottata dalla governance aziendale.
In relazione alla domanda di annullamento della delibera dd. 23.9.2020, con cui l'avv era stato revocato per giusta causa dalle funzioni CP_1
di componente dell'Organismo di NZ, osservava che a prescindere dalla ammissibilità di un'impugnativa ex art. 2388 c.c., in data 21.10.2020 il Consiglio di amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 14, comma 12, l. n. 183/2011 la quale aveva introdotto all'art. 6 del d.lgs.
n. 231/2001 un nuovo comma 4-bis, aveva modificato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 affidando tali funzioni al Collegio sindacale;
in ragione di ciò non ravvisava alcun interesse dell'attore all'annullamento della delibera ed al reintegro quale componente di un organismo medio tempore soppresso .
Accoglieva la domanda risarcitoria, nella misura pari al compenso che avrebbe percepito sino alla fine di ottobre 2020 , vale a dire alla CP_1
data in cui le funzioni di controllo erano state attribuite al Consiglio sindacale e quindi per € 315,00; riconosceva inoltre a titolo di risarcimento del danno alla reputazione ed all' immagine l'importo di €
50.000,00, liquidato in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2024 , proponeva appello chiedendo , previa sospensione del capo relativo alla pubblicazione Pt_1
della sentenza sui quotidiani, in riforma della pronuncia di primo grado la declaratoria di inammissibilità della azione di impugnazione della pag. 10/29 delibera del consiglio di amministrazione di del 23.9.20 per Parte_1
difetto di legittimazione attiva del in subordine, nel merito CP_1
l'accertamento della sussistenza della giusta causa di revoca con rigetto della domanda al risarcimento del danno;
in via di ulteriore subordine la liquidazione del risarcimento in misura pari ai corrispettivi che il CP_1
avrebbe percepito sono al termine originario della carico con esclusione di ulteriori voci: la declaratoria di inammissibilità della domanda avente ad oggetto la "formulazione di pubbliche scuse ad sui Controparte_1
quotidiani economici nazionali" e nel caso in cui fosse interpretata come domanda di condanna alla pubblicazione del dispositivo della sentenza ex art. 120 c.p.c il rigetto delle medesima . Chiedeva infine la condanna di alla restituzione dell'importo ricevuto da in esecuzione CP_1 Pt_1
delle sentenza , in ipotesi riforma e rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituiva chiedendo la declaratoria di inammissibilità Controparte_1
dell'appello principale ed in ogni caso il rigetto, contestandone la fondatezza. In via di appello incidentale, in parziale riforma della statuizione con cui è stata accolta la domanda risarcitoria , chiedeva che si condannasse l'appellante a riconoscere a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 5.709,60 pari ai compensi spettanti sino alla scadenza naturale del suo mandato, oltre rivalutazione ed interessi sul sul complessivo importo di 55.709,60.
Con decreto in data 23 aprile 2024, il Presidente della seconda sezione civile accoglieva l'istanza con cui chiedeva la sospensione Parte_1
ai sensi dell'art 351 c.p.c., inaudita altera part,e della efficacia esecutiva della sentenza n. 228/2024 del Tribunale di Trento limitatamente al capo con cui era stata disposta la pubblicazione del dispositivo, ex art. 120
pag. 11/29 c.p.c. sui quotidiani " ", "l'Adige" ed Controparte_5 CP_6
".
[...]
Con ordinanza del 21 maggio 2024, il Collegio confermava il predetto provvedimento di accoglimento
Con provvedimento in data 7 novembre 2024 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art 342 c.p.c. dell'appello sollevata dalla parte appellata, considerato che l'atto introduttivo contiene, sia pure in forma talvolta discorsiva,
l'esposizione di tutti gli elementi richiesti dalla citata norma nel testo vigente ratione temporis, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la
Cassazione a Sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura pag. 12/29 di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Con il primo motivo, parte appellante censura che il Tribunale ha omesso di dichiarare l'inammissibilità della impugnazione della delibera del consiglio di Amministrazione in quanto era stata proposta da
[...]
in carenza di legittimazione attiva. Sottolinea di aver sollevato CP_1
la relativa eccezione sul rilievo che l'art 2388 c.c., che si applica anche alla mutua assicuratrice (art 2547, 2519 co 1 c.c.), legittima all'impugnazione solamente gli amministratori assenti o dissenzienti , il collegio sindacale ed i soci limitatamente alle deliberazioni lesive dei propri diritti;
e di avere parimenti obiettato che quale componente dell'OdV aveva un CP_1
incarico professionale e quindi il rapporto con la società era qualificabile come rapporto d'opera. Sottolinea che pur a fronte di tali eccezioni,
l'attore aveva confermato le conclusioni formulate nell'atto introduttivo e quindi la domanda di impugnativa della delibera : afferma che ai sensi dell'art 116 c.p.c.il Tribunale era quindi tenuto ad esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione alla impugnazione della delibera. Rileva che l'inciso presente in sentenza (“a prescindere dalla ammissibilità di una impugnativa ex art 2388 c.c.”) doveva essere interpretato come accertamento della legittimazione dell'attore alla impugnazione, formulato sulla base di una corretta interpretazione dell'art 2388 c.c e quindi ne chiede la riforma. Deduce che il rigetto di tale domanda, proposta come antecedente logico di quella risarcitoria, comporta che neppure la seconda possa essere accolta. Al contempo, lamenta che il Tribunale non ha illustrato in modo chiaro e compiuto il presupposto della condanna, vale a pag. 13/29 dire l'iter logico che ha indotto il Giudice di prime cure a riqualificare la domanda come di accertamento della assenza di giusta causa, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
Il motivo non può trovare accoglimento
Dall'atto di citazione emerge che l'attore aveva espressamente formulato domanda diretta ad “accertare l'assenza di giusta causa nella revoca di dal ruolo di componente dell'Organismo di NZ ex Controparte_1
D.Lgs. 231/2001 di;
ed il Tribunale la ha accolta nei Parte_1
seguenti termini: “Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che la revoca dell'avv. dalla carica di componente dell'OdV è CP_1
risultata essere stata illegittima e fondata su motivazione pretestuose”.
Al contempo, la sentenza si è soffermata anche sulla domanda di annullamento della delibera datata 23.9.2020, con cui l'avv era CP_1
stato revocato per giusta causa dalle funzioni di componente dell'Organismo di NZ;
e preso atto che in data 21.10.2020 il
Consiglio di amministrazione aveva deciso di modificare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 affidando tali funzioni al Collegio sindacale, ha dichiarato il difetto di interesse dell'attore ad una impugnativa, ravvisando tale profilo assorbente anche rispetto a quello della legittimazione.
Se quindi non coglie nel segno la difesa dell'appellante nel rilevare che il
Giudice di primo grado avrebbe affermato la legittimazione attiva di al contempo è infondata la tesi secondo cui l'inammissibilità CP_1
della impugnazione della delibera farebbe venire meno il presupposto della domanda risarcitoria , che è stata proposta ed accolta in ragione della accertata illegittimità della revoca.
pag. 14/29 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la giusta causa di revoca, all'esito di una ricostruzione non corretta dell'oggetto dell'incarico di componente dell'OdV e dei limiti della sue attribuzioni;
nonché di una valutazione incompleta della vicenda della sostituzione dell'amministrazione delegato , esaminata esclusivamente sulla base della delibera del Consiglio, la cui produzione era stata illegittimamente imposta ad . Pt_1
Obietta che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che ha ritenuto che l'iniziativa sarebbe stata dettata dall'intento di eliminare una voce dissenziente, l'iter procedimentale era stato corretto : la segnalazione al Consiglio dei comportamenti tenuti da era stata CP_1
operata dal Presidente dell'Odv di cui egli era componente;
l'istruttoria era stata affidata ad un comitato nominato nell'ambito del Consiglio che aveva concluso nel senso della gravità dei fatti addebitati;
all'unanimità era stata adottata la deliberazione di accertamento della sussistenza della giusta causa dal consiglio di amministrazione (nell'assenza dei componenti nei cui confronti erano state formulate le critiche ad opera del i CP_1
quali si erano astenuti) e parimenti all'unanimità il Collegio sindacale aveva espresso parere favorevole alla revoca.
Ciò premesso, censura che il Tribunale non ha correttamente valutato né il ruolo di , né i poteri che gli erano conferiti come componente CP_1
dell'Organismo di NZ né infine la struttura e le funzioni di questo ultimo, il cui funzionamento è regolato da uno specifico regolamento che ne disciplina l'attività senza fare alcun cenno all'attribuzione, ai singoli componenti dell'organismo, di alcun potere di iniziativa indipendente.
pag. 15/29 Afferma che l'appellato ha posto in essere una grave violazione dei doveri di collegialità sia prendendo contatto con al fine di segnalare la CP_2
pretesa esistenza di situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'organo amministrativo di e di sue controllate, senza che di tale Pt_1
iniziativa nessuno dei colleghi componenti l'OdV avesse avuto notizia sino al ricevimento della lettera dell' del 6 aprile 2020 prot. n. CP_2
0084177 che a tale segnalazione del componente dell'OdV ha fatto espresso riferimento;
sia inviando nella veste di componente dell'OdV , nuovamente senza alcun preventivo confronto o informazione agli altri componenti, copia della propria lettera del 10 marzo 2020. Obietta che il componente dell'OdV, quanto ritenga che sia necessaria l'adozione di misure di segnalazione di eventi o situazione, ha il dovere di sollevare nell'ambito del collegio le proprie richieste sottoponendole alla valutazione congiunta e sottoponendosi, ove si ritrovi in minoranza, alle regole della partecipazione di un organo collegiale;
mentre con le proprie iniziative il aveva delegittimato l'organo collegale ed i singoli CP_1
componenti.
Aggiunge che costituisce parimenti violazione del dovere di collegialità
l'enfatizzazione della posizione di dissenso rispetto al contenuto della relazione dell'OdV redatta in riscontro alla richiesta dell' e validata CP_2
dal collegio sindacale, palesata anche mediante l'invio all' di CP_2
copia delle proprie considerazioni, con l'unica finalità di porre in dubbio la plausibilità dell'attività dell'OdV di cui era componente.
Contesta all'appellato anche una grave violazione degli obblighi di discrezione e riservatezza attraverso l'intervento su temi estranei alla sfera di attribuzione dell'OdV. In primo luogo censura come il Tribunale abbia pag. 16/29 accreditato la versione resa dal (in contrasto con l'evidenza CP_1
costituita dal testo della lettera ) secondo cui , egli si sarebbe CP_2
recato presso non per denunziare la presunta esistenza di conflitti CP_2
di interesse in capo ai componenti degli organi sociali della mutua, sui quali l' ha chiesto relazione all'OdV medesimo, ma per informare CP_2
l' degli intendimenti nell'ambito del consiglio di di CP_2 Pt_1
sostituzione dell'amministratore delegato in carica dott. Pur Pt_2
contestando la mancanza di riscontri oggettivi a tale tesi, rileva che non potesse escludersi che avesse posto in essere entrambe le iniziative
Denuncia che l'appellato aveva parimenti violato i doveri di riservatezza, con la trasmissione all'organo amministrativo ed al collegio sindacale della comunicazione del 10 marzo 2020 (all. 10 attoreo), con cui aveva affermato l'inopportunità della decisione di cessare il rapporto con l'amministratore delegato;
nonché con la pubblicazione in data 25 marzo
2020 (all. 11 attoreo) sul quotidiano “ ” delle proprie espressioni CP_3
di critica nei confronti degli esponenti della mutua, manifestando pubblicamente il timore che questi vertici anteponessero ambizioni personali al buon governo della compagnia, in correlazione con la vicenda della sostituzione dell'amministratore delegato.
Esclude che tali comunicazione costituissero manifestazione di libertà di espressione, come invece ritenuto dal Tribunale: obietta che l'appellato non aveva chiarito a che titolo aveva avuto conoscenza dell'indiscrezione sulla discussione e sulle trattative che si stavano svolgendo, con la doverosa riservatezza, in relazione allo scioglimento del rapporto con l'amministratore delegato;
e che era incontestabile che le avesse avute in ragione del ruolo di componente dell'OdV, per cui era tenuto alla pag. 17/29 riservatezza;
nega che potesse esprimersi liberamente per il fatto di essere un "delegato", atteso che si trattava di funzione prevista dallo statuto ai soli fini della rappresentanza dei soci nel voto assembleare.
In terzo luogo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha omesso di valutare, nonostante l'ampia trattazione operata nelle proprie difese, che la condotta del aveva determinato una grave CP_1
compromissione dell'attività dell'OdV nei rapporti futuri con l'organo amministrativo, che costituisce l'unico destinatario della attività di verifica e sollecitazioni del primo.
Conclude quindi che ciascuno degli addebiti era sufficiente a legittimare la deliberazione di revoca e la comunicazione al del recesso CP_1
dall'incarico da componente l'OdV, per l'irreparabile compromissione del rapporto fiduciario, connesso con il suddetto incarico, a prescindere dal merito delle opinioni espresse dal su ciascuno degli argomenti CP_1
sui quali era intervenuto, che non avrebbe dovuto essere oggetto di alcuno scrutinio da parte del Tribunale.
Lamenta infine che in sentenza sono stati formulati giudizi sulla fondatezza dei rilievi mossi da alla determinazione di di CP_1 Pt_1
cessare il rapporto con l'amministratore delegato elaborati Pt_2
esclusivamente sulla base delle allegazioni di controparte e del verbale del consiglio di amministrazione di cui era stata ordinata l'esibizione ex art 210
c.p.c. e quindi su dati parziali , nonostante le ampie ed articolate difese svolte nei proprio atti difensivi .
Osserva la Corte che è stata dimessa missiva indirizzata ad
[...]
del primo ottobre 2020, a firma in qualità di CP_1 Tes_1
presidente di avente ad oggetto “ Comunicazione di avvenuta Parte_1
pag. 18/29 revoca per giusta causa dall'incarico di componente dell'OdV” del seguente tenore: Egregio avvocato nel rispetto del CP_1
contraddittorio, le trasmetto le ulteriori considerazioni datate 21 settembre 2020 formulate dal Gruppo di lavoro in risposta alle sue controdeduzioni del 19 luglio 2020, e nel frattempo la informo che nella seduta del 23 settembre us, il Consiglio di amministrazione di Pt_1
facendo proprie le considerazioni contenute nelle relazioni del
[...]
Gruppo di lavoro dd 26 luglio e 21 settembre 2020, all'unanimità ha assunto la seguente delibera:“di revocare per giusta causa , con effetto immediato, l'avvocato dall'incarico di componente Controparte_1
dell'OdV di , dando mandato al Presidente di dare Parte_1
comunicazione all'avvocato e per conoscenza gli altri membri CP_1
dell'organismo, in ordine all'odierna delibera……..omissis”
In ragione della tecnica di redazione della predetta comunicazione, in cui le motivazioni della revoca per giusta causa sono state esposte mediante richiamo alla delibera del Consiglio ed alle argomentazioni del gruppo di lavoro, appare imprescindibile analizzare tali atti.
Nella citata relazione del 26 maggio 2020, il gruppo di lavoro nominato dal Consiglio di Amministrazione aveva concluso imputando all'avvocato le seguenti condotte: Violazione del vincolo di CP_1
collegialità dell per aver richiesto ed effettuato Parte_7
individualmente un incontro con - Violazione dell'obbligo di CP_2
riservatezza ( art 9 regolamento dell'OdV), per aver reso pubbliche, tramite una lettera inviata alla stampa, delle informazioni da lui raccolte;
-
Violazione dei principi di onestà, per aver posto in essere una iniziativa definita “destabilizzante” e basata solo su voci circolanti ( art 2.1 Codice
pag. 19/29 Etico) ;- Violazione del Codice Etico(art 3.3) per aver utilizzato, quale
Delegato dei soci assicurati, informazioni acquisite come componente dell'ODV, al fine di perseguire non meglio identificati interessi personali e cagionando un danno all'immagine di . Pt_1
La successiva relazione del Gruppo di lavoro, datata 21 settembre 2020, si era limitata a dichiarare le controdeduzioni dell'avvocato non CP_1
pertinenti e quindi non rilevanti per contrastare quanto dedotto in precedenza .
Infine, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione di del 23 settembre 2020, con riguardo al punto dell'ordine del giorno Pt_1
avente ad oggetto comunicazione in merito alla posizione di un componente, il Vice presidente componente del Gruppo di lavoro, Pt_8
aveva illustrato le condotte poste in essere dall'avvocato CP_1
riportate nella relazione e già illustrate nella precedente seduta del 26 giugno 2020, nei seguenti termini:
in data 10 marzo 2020 l'avvocato aveva inviato a tutti i CP_1
consiglieri ed ai sindaci di una missiva in cui aveva esposto Parte_1
criticità del sistema di governo societario di , basando la sua Parte_1
convinzione su “rumors” e “voci circolanti” ;
il precedente 2 marzo 2020 l'avvocato si era recato presso CP_1
segnalando all'Autorità di vigilanza la presenza di alcune presunte CP_2
criticità nell'ambito del sistema di governo societario di ma Parte_1
nella riunione del 12 marzo dell'OdV non aveva dato notizia di tale visita e di quanto discusso come pure dell'invio di una lettera ai Consigliere e sindaci di Pt_1
pag. 20/29 in data 25 marzo 2020 l'avvocato aveva inviato una lettera alla CP_1
testata giornalistica “ ” contenente gli stessi argomenti CP_3
evidenziati nella lettera indirizzata ai consiglieri ed ai sindaci di Pt_1
;
[...]
le segnalazioni fatte dall'avvocato in occasione dell'incontro CP_1
presso avevano comportato la richiesta da parte dell'autorità di CP_2
controllo di verificare l'eventuale sussistenza in capo ai membri del consiglio di amministrazione di interessenze anche indirette o per il tramite di rapporti di parentela, nonché l'efficacia dei presidi per prevenire e gestire situazioni di conflitto di interesse;
ma la verifica operata dall'OdV e dal Collegio sindacale non aveva evidenziato alcuna criticità, confermando la coerenza dei presidi esistenti rispetto alla normativa che regola il conflitto di interesse .
Il Vice Presidente aveva quindi riferito che il gruppo di lavoro aveva ritenuto che le predette condotte costituissero palesi violazione del Codice etico e del Modello di organizzazione , come precisato nella relazione del
26 maggio 2020, ed avevano minato l'essenziale rapporto di fiducia , la stima reciproca e l'affidamento fra i componenti dell'OdV che costituivano i presupposti indispensabili per l'assolvimento della funzione di vigilanza e controllo sul Modello affidato dal Consiglio di amministrazione all'Organismo nella sua composizione collegiale .
In occasione di tale seduta, il consigliere aveva altresì evidenziato CP_7
che l'appellato aveva violato il principio dell'indipendenza tentando di ingerirsi in scelte gestorie ed organizzative che spettano in via esclusiva agli amministratori.
pag. 21/29 Infine il Presidente aveva affermato che quanto dedotto dall'avvocato in ordine alla decisione di interrompere anticipatamente il CP_1
rapporto con il precedente Amministratore delegato e Direttore generale esulava dal perimetro dei compiti affidati dal Consiglio di amministrazione all'OdV .
Deve prendersi atto che appare pacifica la descrizione e la cronologia delle condotte poste in essere dall'appellato, e valorizzate ai fini della revoca per giusta causa dalla carica di componente dell'organismo di vigilanza.
Mentre è oggetto di censura da parte di la valutazione delle Pt_1
medesime operata in sentenza.
Ciò premesso, l'organismo di vigilanza istituito da ai sensi Parte_1
del D.Lgs. 231/2001 è disciplinato dal Modello di organizzazione gestione e controllo ( MOG) adottato dalla società il 21 marzo 2013 ed in particolare dal capo 5, il quale all'art 5.1, prevede che :“ Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di NZ riferisca, nello svolgimento della sua funzione, direttamente al Consiglio di
Amministrazione, al Presidente e all'Amministratore Delegato mantenendo un contatto su base periodica con il Collegio Sindacale.”; aggiunge che
“Le regole organizzative e operative dell'Organismo di NZ sono previste in uno specifico Regolamento adottato dall'Organismo di
NZ stesso..”
Le funzioni ed i compiti, analiticamente enunciati all'art 5.4 , possono ricondursi alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del MOG da parte degli organi sociali, di dipendenti della compagnia, collaboratori, consulenti e fornitori;
alla vigilanza sull'efficacia e adeguatezza del MOG
pag. 22/29 in relazione alla struttura aziendale;
alla verifica dell'effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati ed accertare l'opportunità di suo aggiornamento, quando siano riscontrate esigenze di adeguamento.
Infine l'art 6.7 prevede che “In caso di violazione del Codice Etico e del
Modello da parte di uno o più componenti dell'OdV, è attribuita al
Consiglio di Amministrazione di la competenza per una Parte_1
valutazione dei fatti e il potere di assumere provvedimenti conseguenti”
Il Regolamento, parimenti approvato in data 12 giugno 2013, all'art 2 statuisce che “In ottemperanza a quanto previsto nel D. Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle caratteristiche peculiari della propria struttura organizzativa, la Compagnia affida la funzione di Organismo di NZ, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo plurisoggettivo.”
Gli ulteriori articoli regolano le modalità di convocazione dell'organo collegiale nonché i relativi compiti;
in particolare l'art 3 elenca quelli del
Presidente dell'Organismo di NZ , mentre l'art 4 prevede che : “La revoca dei poteri propri di uno o più dei membri dell'OdV, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Compagnia, mediante un'apposita delibera”.
Alla luce della disciplina dell' OdV di si impongono alcune Pt_1
considerazioni.
L'operato del predetto organismo è stato previsto in forma collegiale come confermato dalla circostanza che il regolamento disciplina specificamente la figura del Presidente, cui attribuisce il potere di convocare e presiedere le riunioni dell'organismo, rappresentarlo, con facoltà di delega;
invitare alle riunioni i responsabili di altre funzioni pag. 23/29 aziendali;
curare i rapporti con l'organo amministrativo;
conservare il libro dell'OdV e la restante documentazione inerente l'attività svolta dall'Organismo, garantendone l'accessibilità anche agli altri componenti dell'Organismo(art.3 Regolamento)
Parimenti il Modello attribuisce all'Organismo, come organo collegiale, i plurimi compiti essenzialmente di vigilanza sull'osservanza del Modello stesso e di iniziativa di adeguamento del medesimo ed all'art 5.6 statuisce “Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di NZ, esso è comunque tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di
Amministrazione con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni volta che ve ne sia urgenza, o quando richiesto da un componente dell'Organismo di NZ stesso”
Va quindi evidenziato che il Consiglio di Amministrazione è individuato come interlocutore a cui riferire il risultato del proprio operato ovvero a cui rivolgersi;
ed in tal caso è attribuita anche ai singoli componenti un potere di sollecitare l'Organismo ad inviare una relazione scritta.
Fatta salva tale facoltà, non si rinviene nel regolamento, ma neppure nel
MOG , l'attribuzione di alcun potere o compito ai singoli componenti del medesimo organismo.
Ciò premesso deve prendersi atto che alla luce delle stesse allegazioni articolate da nell'atto di citazione di primo grado emerge che CP_1
l'iniziativa di chiedere un incontro con che poi si era tenuto in CP_2
data 2 marzo 2020, era stato assunto dall'appellato a titolo personale ed allo scopo di informare tale autorità di manovre finalizzate ad indurre l'amministratore delegato a presentare le dimissioni, non essendo gradito pag. 24/29 il suo operato. Solo in data successiva, vale a dire il 6 marzo 2020, egli aveva inviato richiesta di convocazione urgente dell'Organismo di
NZ al Presidente dr. Alessandro Trevisan sul tema “flussi informativi”, evidenziando che, ai rilievi formulati da su questo CP_2
argomento con raccomandazione 09/10/2017, non era seguito da parte della
Compagnia alcun rafforzamento dei flussi informativi verso l'OdV.
Se alcune delle successive iniziative , vale a dire la lettera aperta inviata a quotidiano “ ” del 25 marzo 2020, e la precedente lettera del CP_3
10 marzo 2020 indirizzata al Presidente, ai Consiglieri ed ai Sindaci di con cui aveva denunciato delle pressioni operate su Pt_1 Parte_2
per indurlo alle dimissioni, risultano firmate dal
[...] CP_1
quale “Delegato ” vale a dire come Delegato dei soci assicurati, Pt_1
che costituiva l'altra carica contemporaneamente ricoperta, in ragione della quale avrebbe poi svolto anche l'intervento datato 8 giugno 2020 in viste della operazioni di voto;
deve di contro prendersi atto che nella missiva del 6 aprile 2020( doc 12 parte attrice ) nel menzionare CP_2
l'incontro del marzo precedente indicava l'avvocato quale CP_1
“membro dell'organismo di vigilanza” e riferiva che egli aveva segnalato la presenza di presunte criticità.
Va sottolineato che neppure dalla cronologia dei fatti prospettata dalla difesa del risulta che l'interlocuzione diretta con fosse CP_1 CP_2
stata successiva al diniego di convocazione dell'OdV , poiché è pacifico che l'incontro è avvenuto preventivamente a qualsiasi confronto con l'organismo di cui egli era componente .
Come pertanto contestato all'appellato da , si pone in contrasto Pt_1
con il principio di collegialità, che regola l'operato dell'Organismo di pag. 25/29 vigilanza, l'iniziativa di rivolgersi direttamente ad assunta senza CP_2
avere in alcun modo previamente informato il Presidente affinchè convocasse l'Organismo al fine di esaminare la questione;
e della quale non avrebbe fatto menzione né nella richiesta di convocazione CP_1
né nella riunione dell'Odv, che successivamente si era tenuta.
Deve aggiungersi che sempre dalla cronologia dei fatti presente in atto di citazione di primo grado si evince che l'appellato in data 7 maggio 2020 aveva poi inviato a a mezzo pec copia di un proprio intervento CP_2
in cui aveva espresso posizioni critiche alla relazione approvata a maggioranza dall'OdV in risposa alle richieste avanzate dall'autorità di
NZ , a titolo di personale risposta, in aperta contrapposizione a quella dell'Organismo, stigmatizzando al contempo l'operato del
Presidente.
La gestione diretta da parte dell'avv. della relazione con CP_1
l'Autorità di NZ, oltre a essere dissonante rispetto al modello di collegialità che regola l'Organismo di vigilanza nonché ai principi ispiratori del funzionamento e dei compiti del medesimo, che ha nel
Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale gli interlocutori;
ha inoltre costituito , in ragione delle modalità con cui è stata realizzata manifestazione non troppo velata, e sicuramente intellegibile, di profonda sfiducia che gli altri componenti potessero svolgere il proprio compito in modo corretto, gettando quindi discredito sui medesimi e delegittimando l'Organismo di NZ .
Pertanto deve ritenersi fondata anche l'ulteriore contestazione sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di onestà e legalità , come delineati dall'art 2.1 del codice etico, che impone anche ai soggetti che pag. 26/29 svolgono compiti di controllo di intrattenere “rapporti trasparenti, basati sulla fiducia e sulla reputazione”.
Deve infine aggiungersi che , secondo la stessa l'allegazione dell'atto di citazione di primo grado, l'oggetto dell'incontro tenutosi presso CP_2
sarebbe stato “ la richiesta di dimissioni formulata ad da Pt_2
Presidente e Vice Presidente e gli effetti che tali dimissioni avrebbero generato nella Governance di ”( atto di citazione pagina 9 ), e quindi Pt_1
aveva riguardato notizie di cui, tuttavia, l'appellato non ha ritenuto di indicare la fonte neppure nel corso del presente giudizio .
Tale comportamento, diretto a comunicare ad un soggetto diverso da una notizia che coinvolgeva l'organo Amministrativo, appresa sulla Pt_1
base di “ rumors” , come affermato da nelle lettera inviata il CP_1
10.3 2020 ai componenti del Consiglio ed ai Sindaci sia pure nel palesato ruolo di Delegato , deve ritenersi in violazione non solo del principio di onestà , sotto il profilo della correttezza , ma anche di quello di riservatezza, parimenti previsto dal Codice etico.
Deve infine prendersi atto che l'operato del nei termini in cui è CP_1
stata posto in essere, era idonea ad interferire nei rapporti fra OdV e l'Organo Amministrativo, che costituisce l'interlocutore privilegiato della attività di verifica e sollecitazioni.
Conclusivamente, avendo riguardo alle condotte poste in essere dall'appellante nei rapporti con che inequivocabilmente erano CP_2
riconducibili al suo ruolo di componente dell'OdV, come da esplicita indicazione presente della lettera del 6 aprile 2020 dell'Autorità, ricorrono plurime violazioni del Codice Etico e del MOG che integrano giusta per la revoca.
pag. 27/29 Vanno quindi respinte la domanda di accertamento della illegittimità di tale revoca nonché quelle risarcitorie , ad essa conseguenti .
Va respinto anche l'appello incidentale con cui è stato chiesta la liquidazione del risarcimento del danno in misura maggiore . va infine condannato a restituire la somma di € Controparte_1
84.373,53,oltre agli interessi legali dal primo marzo 2024 al saldo, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ai sensi dell'art 91 c.p.c., va condannato a rifondere ad Controparte_1
le spese di giudizio che ai sensi del DM 147/2022 applicando lo Pt_1
scaglione entro cui è ricompreso il valore della domanda come dichiarato in atto di citazione, si liquidano per il primo in euro 2.127,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.416,00 per la fase introduttiva;
euro
3.738,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 3.579,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi euro 10.860,00, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
per il presente si liquidano in euro
2.518,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.665,00 per la fase introduttiva;
euro 3.686,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
4287,00 per la fase decisionale e quindi in complessivi euro 12.156,00, oltre euro 1581,00 per esborso a titolo di contributo unificato e marca da bollo i quali vanno maggiorati del 15% a titolo di spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge..
pag. 28/29 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. Parte_1
228/2024 del 21 febbraio 2024 , rigetta le domande proposte da Controparte_1
per l'effetto condanna a restituire ad la somma Controparte_1 Pt_1
di € 84.373,53,oltre agli interessi legali dal primo marzo 2024 al saldo.
Condanna al pagamento in favore della parte appellante Controparte_1
delle spese del doppio grado, che liquida per il primo in euro 10.860,00, oltre spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 12.156,00, oltre euro 1581,00 per esborso a titolo di contributo unificato e marca da bollo i quali vanno maggiorati del 15% a titolo di spese generali, nonché da CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato versato per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19/11/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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