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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMBIASE Parte_1 C.F._1
ENRICO e dell'avv. PRINCIPE CRISTIANO ( ) VIALE MONTE NERO 84 C.F._2
20135 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE MONTE NERO 84 20135 MILANO, presso e nello studio dell'avv. LAMBIASE ENRICO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
CAPITANIO MARIA ELISA e dell'avv. PREVER PIETRO LODOVICO ( C.F._5
VIA COPERNICO 55 20125 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE CALDARA N.44 20122
MILANO presso e nello studio dell'avv. CAPITANIO MARIA ELISA
APPELLATO
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
Le parti all'udienza del 7.1.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per : Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della n. 7685/2023, emessa dal
Tribunale di Milano il 2 ottobre 2023, non notificata, previe le declaratorie del caso in rito e in merito,
Nel merito: - accertare e dare atto che il signor ha sempre offerto di procedere all'esecuzione Pt_1
delle necessarie opere in sanatoria, i cui costi dovranno essere sostenuti da tutte le parti coinvolte e, per l'effetto, rigettare le domande svolte dalle signore e - rigettare la domanda CP_1 CP_2
riconvenzionale proposta dalle signore e in quanto infondata in Controparte_1 Controparte_2
fatto e in diritto. In via riconvenzionale: - accertare e dare atto del diritto del signor Parte_1
ad aprire un varco di accesso all'immobile di sua proprietà nel pianerottolo comune di Milano
[...]
via Ennio, 4. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria: il signor chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale delle attrici e per Pt_1
testi sulle seguenti circostanze.
1. Vero che, appena divenuto proprietario, a seguito di successione del padre (28 agosto 2019), il signor prendeva contatto con le signore e al fine di addivenire alla formalizzazione Pt_1 CP_1 CP_2 delle pratiche di divisione e frazionamento dell'immobile sito in Milano, via Ennio 4 censito al P.IVA_ N.C.E.U. alla partita foglio 483, mappale 16, subalterno 4. 2. Vero che, in particolare, il signor prendeva immediatamente contatto con la signora , dalla quale veniva a Pt_1 Persona_1
conoscenza della scomparsa del marito e comproprietario signor 3. Vero che, dopo CP_3
vari contatti telefonici, la signora comunicava al signor che della divisione si Persona_1 Pt_1
sarebbe occupato il genero, signor 4. Vero che il signor prendeva Persona_2 Pt_1
immediatamente contatto con il signor , con cui iniziava una fitta corrispondenza anche a mezzo Per_2
mail.
5. Vero che fin dalla prima comunicazione del 15 novembre 2019, il signor manifestava Pt_1
la volontà di procedere a tutte le necessarie attività per la regolarizzazione della situazione di fatto venutasi a creare, come da doc. 1 che mi si rammostra.
6. Vero che i tempi si sono allungati in conseguenza delle lungaggini dovute alla successione del signor 7. Vero che il signor CP_2 Pt_1
si attivava personalmente per accelerare le tempistiche della successione del signor 8. Vero che CP_2
il signor chiedeva di poter procedere, contestualmente alla regolarizzazione dello stato di Pt_1 fatto, all'apertura di un ingresso indipendente alla parte di appartamento a lui destinata nella divisione dell'immobile.
9. Vero che le signore e si opponevano a tale richiesta. 10. Vero che il CP_1 CP_2
signor chiedeva di poter accedere al cortile e alla cantina di proprietà comune, come da Pt_1
documento 6, che mi si rammostra. 11 Vero che le signore e negavano tale possibilità al CP_1 CP_2 signor , come da documento 7, che mi si rammostra. 12. Vero che nell'atto di compravendita Pt_1
del 28 novembre 1988 notaio di Milano, il venditore signor si era riservato Per_3 Persona_4
pagina 2 di 11 l'uso gratuito del vano cantina vita natural durante, come da doc. 1, fascicolo attrici, che mi si rammostra. 13. Vero che il signor è deceduto in data 29 maggio 2009, come da documento 8, Per_4 che mi si rammostra. 14. Vero che sino al 29 maggio 2009, l'accesso alla cantina comune era inibito a tutte le parti. 15. Vero che, l'immobile in questione è stato negli anni - e fin dall'origine dell'acquisto – locato da parte del signor 16. Vero che, segnatamente, l'avv. ha occupato CP_2 Controparte_4
l'immobile per anni. 17. Vero che, successivamente, sul portone d'ingresso dell'immobile era stato apposto un cartello 'AFFITTASI'. Si indicano quali testimoni: - Via Scipio Slataper, Testimone_1
11, 20125 Milano - Domenico Testa, Viale Umbria, 58, 20135 Milano - Ettore Mazza, Piazza VIII
Novembre, 3, 20129 – Milano
Per Controparte_5
In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile perché in violazione del disposto dell'art. 345 C.P.C. la produzione effettuata nel presente giudizio di appello e pertanto nuova, della Relazione Tecnica Verifica di Conformità
Urbanistica a firma arch. con i quattro documenti alla stessa allegati, e per Controparte_6
l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio.
Nel merito in via principale: respingere in ogni sua parte l'appello proposto dal sig. confermando in ogni sua Parte_1
parte la sentenza della quarta sezione del Tribunale di Milano, Giudice dott. Alessandro Petrucci, sentenza n. 7685/2023, pubblicata il 5/10/2023, e pertanto a tal fine:
- confermare la condanna del sig. all'esecuzione - a sua cura e spese - delle Parte_1
pratiche amministrative e catastali meglio indicate nella parte motiva della sentenza di primo grado, immediatamente relative all'immobile di via Ennio 2;
- confermare il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal sig. e già Parte_1
rigettata dal Giudice di primo grado;
- confermare la dichiarazione di assorbimento di ogni altra domanda o eccezione formulate dalle Parti nel giudizio primo grado;
- confermare la condanna del sig. alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
e così come liquidate dal Giudice di primo grado in € Controparte_1 Controparte_2
773,11 per anticipazioni non imponibili, € 7.392,00 per compensi, oltre le spese generali al 15% IVA e
C.P.A.;
- condannare il signor alle spese dei due gradi di giudizio e segnatamente del Parte_1
presente giudizio di appello.
pagina 3 di 11 In via di estremo subordine ed unicamente nella non creduta e denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, questa difesa con il presente atto ripropone espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 C.P.C. le istanze istruttorie e di merito formulate nel giudizio di primo grado da aversi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ e Controparte_1 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti
[...] Parte_1
conclusioni “dato atto delle disposizioni di cui all'atto di acquisto 28 novembre 1988, notaio Per_3 di Milano, rep. 47973, raccolta 1819, trascritto l'1/3/1989 e della Scrittura Privata di pari data 28 novembre 1988 sottoscritta dai signori e , dato atto che detta Scrittura CP_3 Parte_2
Privata 28 novembre 1988 ha avuto ininterrotta ed incontestata esecuzione ultratrentennale, oltre che riconosciuta dallo stesso convenuto sig. nella e-mail dell'11 novembre 2019, Dato Parte_2
altresì atto che è documentale che la stessa Scrittura Privata 28 novembre 1988 pone a carico del signor l'esecuzione materiale delle opere edilizie e delle pratiche amministrative Parte_2 necessarie al frazionamento dell'immobile compravenduto ed al collegamento della porzione di immobile assegnata in possesso, proprietà e godimento al medesimo sig. e per esso al Parte_2
sig. con accesso esclusivo della via Ennio 2 Milano, nonché al mutamento di Parte_1
destinazione Condannare il sig. a procedere al frazionamento in sanatoria dei Parte_1
lavori edilizi eseguiti dal sig. e/o dal sig. nel periodo tra il 28 Parte_2 Parte_3 novembre 1988 e il 10 ottobre 1989 dell'unità immobiliare sita al piano primo dell'immobile in
Milano, via Ennio 4 oggetto della compravendita 28.11.1988, rep. 47973, raccolta 1819, nonché alla fusione in sanatoria della porzione assegnata al sig. con l'immobile avente accesso dalla Parte_2
via Ennio 2 di Milano, il tutto in conformità con la Scrittura Privata 28 novembre 1988 sottoscritta dai sig.ri e Condannare il sig. al risarcimento dei danni Parte_2 CP_3 Parte_4 tutti conseguenti alla impossibilità di mettere a reddito il bene in oggetto”.
Si è costituito con comparsa di risposta del 7 ottobre 2021 instando: Nel Parte_1 merito: - accertare e dare atto che il signor ha sempre offerto di procedere all'esecuzione Pt_1
delle necessarie opere in sanatoria, i cui costi dovranno essere sostenuti da tutte le parti coinvolte e, per l'effetto, rigettare le domande svolte dalle attrici;
pagina 4 di 11 In via riconvenzionale: - accertare e dare atto del diritto del signor ad aprire un Parte_1 varco di accesso all'immobile di sua proprietà nel pianerottolo comune di Milano via Ennio, 4. Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 14 aprile 2022. All'esito ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. appaiano poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,3,4,6 , 7 e 11 e generico, 12 e irrilevante) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap.5, 10, 13 ), genericamente formulate (cap, 8 e irrilevante, 9 );
• ritenuto manifestamente inammissibile lo svolgimento di un accertamento tecnico (quale mezzo istruttorio nella disponibilità del giudice della cognizione) volto a “procedere al frazionamento in sanatoria dei lavori edilizi eseguiti dal sig. e/o dal sig. nel periodo Parte_2 Parte_1
tra il 28 novembre 1988 e il 10 ottobre 1989 nonché di procedere alla fusione in sanatoria dei locali contrassegnati con i numeri 1, 2 e 3 assegnati al sig. , con l'immobile avente accesso Parte_2 dalla via Ennio 2 di Milano” trattandosi di mera attività amministrativa senza alcun rilievo civilistico atteso che il thema decidendum della causa non concerne la divisione ex art. 785 c.p.c. del compendio immobiliare;
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1, 2 e generico, 5), genericamente formulate (cap, di 6 3,4,6,7,8,9, l'appellante rinunciava14,15,16,17), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 10,11 e negativa,12,13);
• ritenuto che non vi fosse la necessità di alcun accertamento tecnico rispetto alla domanda ed eccezioni formulate dalle parti;
• rinviato la causa all'udienza dell'8 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 7685/2023 pubblicata in data 05/10/2023 con il seguente dispositivo:
“ • condanna all'esecuzione – a sua cura e spese – delle pratiche Parte_1 amministrative e catastali meglio indicate in parte motiva, immediatamente relative all'immobile sito in
Milano, via Ennio 2;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta;
Parte_1
• dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione;
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 773,11 per anticipazioni non imponibili, € 7.392,00 per Controparte_2 pagina 5 di 11 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il 23 Parte_1
Marzo 2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva
[...] contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_5
sentenza. Alla prima udienza del 17.9.2024 il procuratore di parte appellata dichiarava che virgola in considerazione del breve rinvio per la decisione prospettato dal consigliere virgola non avrebbe messo in esecuzione la sentenza sino all'esito del giudizio d'appello e conseguentemente l'appellante rinunciava alle istanze di sospensiva. Il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava quindi davanti a sé l'udienza del 7 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 7 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al
Collegio dell'udienza del 7 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 .
L'appello non è fondato.
ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_5
a) Sulla illogicità della Sentenza in merito alla interpretazione della scrittura privata 28 novembre
1988
b) Sulla domanda riconvenzionale. Totale carenza di motivazione della Sentenza
Giova premettere, in punto fattuale, che i danti causa delle odierne parti processuali avevano acquistato il 28.11.1988 con atto Notaio in comunione, un appartamento, nell'immobile in via Ennio 4, Per_3
adiacente ad una unità immobiliare sita nel diverso civico 2 della medesima via Ennio già appartenente ad , dante causa di , pattuendo poi con una scrittura privata nella Parte_2 Parte_5
medesima data e non trascritta, che l'appartamento sarebbe stato diviso in due parti: i tre locali confinanti con l'appartamento del , identificati nella piantina allegata alla scrittura come nn 1,2 Pt_1
e 3 sarebbero stati di sua proprietà esclusiva, mentre il corridoio, la cucina, il bagno, un altro locale ed il balcone, identificati nella piantina allegata come nn. 4, 5 e 6 ,sarebbero stati di proprietà di CP_3
dante causa delle odierne appellate.
[...]
La scrittura, oltre a prevedere il tipo di divisione, con una piantina dell'appartamento che ne specificava esattamente la natura e la tipologia delle parti, prevedeva che tutte le opere necessarie al fisico pagina 6 di 11 collegamento dei tre suddetti locali 1, 2 e 3 con l'appartamento adiacente, così come tutte le pratiche relative al cambio di destinazione d'uso fossero a carico di . Parte_2
Le odierne appellate avevano agito in giudizio per ottenere l'adempimento parte dell'erede di Pt_1
questi obblighi, dal momento che era stata fatta l'unione fisica dei locali del alla sua unità Pt_1 adiacente e separazione dai locali di proprietà del così' come previsto, con esecuzione pacifica CP_2
ed ultratrentennale della scrittura, ma dovevano ancora essere effettuate le pratiche amministrative e catastali di frazionamento, fusione e riaccatastamento in sanatoria delle due unità immobiliari.
Il tribunale , con la sentenza impugnata, ha dapprima ritenuto pienamente valida la scrittura privata,
“costituente un titolo negoziale dimostrato dagli attori con la produzione della scrittura privata, non autenticata ma le cui sottoscrizioni possono essere ritenute riconosciute giudizialmente dall'erede convenuto ex articolo 215 2 comma numero 2, del 28 novembre 1988” ( pag 3 sentenza), qualificandola come “divisione negoziale immediatamente dichiarativa - distributiva avente l'idoneità giuridica (già al tempo) di sciogliere la comunione ordinaria e dividere in natura il cespite sito in via Ennio così da formare due distinte unità immobiliari di in proprietà esclusiva di ciascuno” (pag 4 sentenza) .
Ha quindi ritenuto che non solo gli obblighi “di esecuzione delle opere murarie accessorie alla divisione e connesse alla creazione di un'unità solitaria fusa con altre di sua proprietà.. e di modificare le planimetrie catastali all'esito di tale trasformazione fisica oltre al cambio di destinazione d'uso” fossero pacificamente in capo al solo , ma altresì gli obblighi “di curare e sostenere Parte_2
economicamente le procedure amministrative necessarie a rendere lo stato di fatto conforme al regime urbanistico ed edilizio assunto dal bene” , pur non ipotizzati all'epoca dalle parti, ma divenuti nelle more cogenti per il mutato regime urbanistico edilizio.
Ha quindi statuito che anche tali opere non possono che essere attribuite al solo che si era fatto Pt_1
carico di tutte le opere, ossia non solo quelle necessarie al collegamento, ma anche di quelle inerenti al cambio di destinazione d'uso, e lo condanna alla loro esecuzione.
Con il primo motivo d'appello assume che il tribunale ha erroneamente Parte_5
interpretato la scrittura privata il 28 novembre 1988, dal momento che la scrittura prevedeva unicamente l'obbligo di “procedere alla divisione dell'appartamento in comunione (senza alcuna indicazione circa i soggetti che avrebbero dovuto farsene carico) ; di procedere al collegamento fisico dei locali destinati al signor con l'appartamento già di sua proprietà insistente su via Ennio 2; Pt_1
di procedere al cambio di destinazione dei suddetti locali destinati al signor da abitazione a Pt_1
ufficio, con conseguente modifica delle planimetrie catastali” (pag. 9 appello) .
Assume pertanto che nessun altra opera era stata prevista o concordata, le parti non hanno mai detto seguito è necessario adempimenti amministrativi per la divisione formale dell'immobile, che infatti pagina 7 di 11 risulta ancora formalmente in proprietà indivisa, e che pertanto tutti i comproprietari dell'immobile devono sottoscrivere la pratica di sanatoria, procedere poi al frazionamento in due unità catastali, e poi procedere con un atto notarile di divisione a firma di tutti i comproprietari dell'immobile di via Ennio 4
e solo una volta effettuate tutte queste formalità sarà possibile procedere alla fusione fra l'immobile di via Ennio 2 del e la porzione di immobile di via Ennio 4, che risulterà in proprietà esclusiva Pt_1
del medesimo.
Il motivo non è fondato.
Rileva questa Corte che le parti di sentenza riportate nel motivo di appello, sono solo quelle con cui il giudice di prima e cure argomenta in relazione alle obbligazioni ritenute sussistenti Ed alla loro attribuì possibilità al solo , risposte dalla pagina 5 e seguenti della sentenza. Parte_2
Non viene quindi specificamente censurato l'accertamento effettuato dal tribunale in relazione alla natura e qualificazione della scrittura privata del 28 novembre 1988, contestuale all'atto notarile di acquisto dell'immobile in comunione da parte di e Parte_2 CP_3
Dopo una puntuale disamina del contenuto in linea astratta del contratto di divisione negoziale, che è
“un contratto con natura complessa e funzione distributiva, ovvero funzione tipica di unione di due effetti, uno estintivo ed uno costitutivo, con contestuale costituzione di molteplici diritti di proprietà e un insieme di rapporti obbligatori., Ciò che rileva, in disparte tali approcci, è costituito da:
- la volontà di sciogliere quella contitolarità giuridica costituita dal titolo di provenienza;
- l'apporzionamento (qualora sia in natura ex art. 1114 c.c.) ovvero la partizione fisica della cosa intesa quale identificazione della porzione o porzioni;
- l'attribuzione giuridica (consensuale) delle singole porzioni così identificate ai diversi condividenti a titolo di proprietari esclusivi con effetti ex nunc (nella divisione ordinaria manca una disposizione retroattiva come quella di cui all'art. 757 c.c. in tema di divisione ereditaria).
Questa Corte condivide l'approccio ermeneutico del tribunale e la sua qualificazione della scrittura privata del 28 novembre 1988 cui è allegata una planimetria di cui fa corpo (docc. 2 e 3 attrici in primo grado), come atto che ha sciolto la comunione ordinaria avente titolo nell'atto pubblico di compravendita stipulato dal notaio in pari data, dal momento che la scrittura ha la natura di Per_3
divisione negoziale immediatamente dichiarativa e distributiva.
Tale atto, rileva la Corte, è pienamente valido ed efficace fra le parti, Poiché redatto in forma scritta, pur se le stesse non abbiano formalizzato la propria volontà con sottoscrizioni autenticate da notaio e quindi non abbiano proceduto alla trascrizione del contratto, che come noto, ha esclusivamente funzione di pubblicità ed opponibilità del contratto ai terzi.
pagina 8 di 11 La Suprema Corte, con Sentenza n. 4469 del 07/07/1988, in relazione ad un atto di divisione con cui i coeredi hanno disposto delle loro quote, afferma che è necessaria la redazione dell'atto in forma scritta a pena di nullità, se è relativo a beni immobili e che “tale scrittura privata è valida ed efficace ancorché la sua sottoscrizione non sia autenticata, perché l'autentica della firma non è un requisito di validità della scrittura, ma è richiesta unicamente ai fini della trascrizione”.
nel proprio appello non contesta nemmeno l'affermazione del tribunale in forza Parte_5
della quale le sottoscrizioni del contratto non autenticate “possono essere ritenute riconosciute giudizialmente dall'erede convenuto ex articolo 215 comma primo numero 2” (pag 3 sentenza). Non ha nemmeno impugnato la statuizione con cui il Tribunale afferma come non sia stata proposta dal eccezione di prescrizione. Pt_1
Il tenore dell'atto di divisione attribuisce chiaramente al solo tutte le obbligazioni in Parte_2
ordine alle opere fisiche ed amministrative necessarie alla materiale divisione del bene in due distinte unità.
Inoltre è pacifico fra le parti che i tre locali assegnati in ad siano stati fisicamente non Parte_2
solo già separati dagli altri locali dell'unità immobiliare di via Ennio 4, ma uniti all'unità immobiliare adiacente posta però in altro civico, ossia il civico quattro già di proprietà di . Parte_2
Seppure all'epoca della scrittura privata, non erano previsti adempimenti edilizio urbanistici nelle more poi prescritti con provvedimenti normativi, non può ritenersi che il semplice trascorrere del tempo senza che avesse adempiuto ai propri obblighi di divisione e frazionamento anche sotto Parte_2
il profilo catastale pacificamente ricompresi nel contratto, possa tradursi in una diversa distribuzione dell' obbligazione di una piena regolarizzazione non solo fisica ma anche amministrativa delle due unità immobiliari previste nella scrittura privata di divisione.
L'unica obbligazione prevista in contratto a carico di e quindi ora in capo alle loro CP_3
eredi odierne appellate, era quello di prestare il consenso a qualsiasi opera o pratica amministrativa che avrebbe compiuto a proprie spese. Parte_2
L'interpretazione delle obbligazioni contrattuali effettuate dal tribunale e pertanto pienamente più condivisibile che corrisponde alla volontà delle parti espresse nel contratto, con rigetto del primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello non è fondato. Con esso si duole l'appellante si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento del diritto di Parte_5
ad “aprire un varco di accesso all'immobile di sua proprietà dal pianerottolo Comune di
[...]
Milano, via Ennio quattro”. Afferma l'appellante che il tribunale, a pagina 5 della sentenza, ha confuso la propria domanda riconvenzionale, affermando che il convenuto avrebbe chiesto di accertare il suo pagina 9 di 11 diritto “di poter aprire un varco nel muro divisorio tra le due unità così formate al fine di utilizzare il cosiddetto pianerottolo comune”, dal momento che egli non ha mai chiesto di aprire un varco nel muro divisorio fra le due unità formate dalla divisione, bensì di aprire un varco di accesso all'immobile nel pianerottolo comune.
Osserva la Corte che il tribunale ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale, puntualmente argomentando proprio in relazione all'oggetto della richiesta, ossia l'apertura di un varco sul pianerottolo comune per l'accesso alla propria unità, statuendo infatti che “la domanda riconvenzionale va rigettata per le ragioni su spese in ordine all'inesistenza del titolo petitorio essendo venuta meno la comunanza della cosa. A seguito della divisione è stata eseguita la chiusura di qualsiasi passaggio tra
i locali n. 4, 5, 6, e 7 e i locali n. 1, 2 e 3, escludendo questi ultimi dalla palazzina di via Ennio 4, ivi compreso il pianerottolo del primo piano. Ogni altra questione appare irrilevante e superflua vista
l'esiguità della causa petendi e del petitum spesi e deve essere dichiarata assorbita” ( pag 6 sentenza).
Rileva questa Corte, che la motivazione del tribunale è pienamente condivisibile. Ad integrazione di tale motivazione, si osserva che, in ragione proprio della circostanza che l'immobile di via Ennio 4, per quanto dichiarato sin dall'atto di citazione, è costituito da 4 piani fuori terra appartenenti in via esclusiva alle appellate ad eccezione proprio dell'appartamento del primo piano di cui oggi si CP_2
discute, per effetto della menzionata scrittura, si è costituito un condominio parziale ex art 1123 cc. La suprema Corte, con Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 afferma che “la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in , rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto CP_7
di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene”, restando quini irrilevante l'asserita proprietà comune del vano cantina, posto ad altro piano. La scrittura privata di divisione, come detto, è valida ed efficace fra le parti, ed ha avuto come conseguenza che la porzione di appartamento che in forza di tale scrittura appartiene al
, ed ormai di fatto separata dalla proprietà non ha più accesso dalle scale e dal Pt_1 CP_2
pianerottolo, rimasto quindi, per effetto della predetta scrittura, destinato in modo esclusivo ad una parte soltanto dell'edificio.
Non è quindi configurabile un diritto del all'apertura di un varco di accesso dal pianerottolo - Pt_1
non più parte comune- alla propria unità immobiliare, con rigetto del motivo di appello
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo pagina 10 di 11 sulla base del vigente D.M. n.127/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro
E avverso la sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_5
del Tribunale di Milano n. 7685/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva ed €
4.253,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMBIASE Parte_1 C.F._1
ENRICO e dell'avv. PRINCIPE CRISTIANO ( ) VIALE MONTE NERO 84 C.F._2
20135 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE MONTE NERO 84 20135 MILANO, presso e nello studio dell'avv. LAMBIASE ENRICO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
CAPITANIO MARIA ELISA e dell'avv. PREVER PIETRO LODOVICO ( C.F._5
VIA COPERNICO 55 20125 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE CALDARA N.44 20122
MILANO presso e nello studio dell'avv. CAPITANIO MARIA ELISA
APPELLATO
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
Le parti all'udienza del 7.1.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per : Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della n. 7685/2023, emessa dal
Tribunale di Milano il 2 ottobre 2023, non notificata, previe le declaratorie del caso in rito e in merito,
Nel merito: - accertare e dare atto che il signor ha sempre offerto di procedere all'esecuzione Pt_1
delle necessarie opere in sanatoria, i cui costi dovranno essere sostenuti da tutte le parti coinvolte e, per l'effetto, rigettare le domande svolte dalle signore e - rigettare la domanda CP_1 CP_2
riconvenzionale proposta dalle signore e in quanto infondata in Controparte_1 Controparte_2
fatto e in diritto. In via riconvenzionale: - accertare e dare atto del diritto del signor Parte_1
ad aprire un varco di accesso all'immobile di sua proprietà nel pianerottolo comune di Milano
[...]
via Ennio, 4. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria: il signor chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale delle attrici e per Pt_1
testi sulle seguenti circostanze.
1. Vero che, appena divenuto proprietario, a seguito di successione del padre (28 agosto 2019), il signor prendeva contatto con le signore e al fine di addivenire alla formalizzazione Pt_1 CP_1 CP_2 delle pratiche di divisione e frazionamento dell'immobile sito in Milano, via Ennio 4 censito al P.IVA_ N.C.E.U. alla partita foglio 483, mappale 16, subalterno 4. 2. Vero che, in particolare, il signor prendeva immediatamente contatto con la signora , dalla quale veniva a Pt_1 Persona_1
conoscenza della scomparsa del marito e comproprietario signor 3. Vero che, dopo CP_3
vari contatti telefonici, la signora comunicava al signor che della divisione si Persona_1 Pt_1
sarebbe occupato il genero, signor 4. Vero che il signor prendeva Persona_2 Pt_1
immediatamente contatto con il signor , con cui iniziava una fitta corrispondenza anche a mezzo Per_2
mail.
5. Vero che fin dalla prima comunicazione del 15 novembre 2019, il signor manifestava Pt_1
la volontà di procedere a tutte le necessarie attività per la regolarizzazione della situazione di fatto venutasi a creare, come da doc. 1 che mi si rammostra.
6. Vero che i tempi si sono allungati in conseguenza delle lungaggini dovute alla successione del signor 7. Vero che il signor CP_2 Pt_1
si attivava personalmente per accelerare le tempistiche della successione del signor 8. Vero che CP_2
il signor chiedeva di poter procedere, contestualmente alla regolarizzazione dello stato di Pt_1 fatto, all'apertura di un ingresso indipendente alla parte di appartamento a lui destinata nella divisione dell'immobile.
9. Vero che le signore e si opponevano a tale richiesta. 10. Vero che il CP_1 CP_2
signor chiedeva di poter accedere al cortile e alla cantina di proprietà comune, come da Pt_1
documento 6, che mi si rammostra. 11 Vero che le signore e negavano tale possibilità al CP_1 CP_2 signor , come da documento 7, che mi si rammostra. 12. Vero che nell'atto di compravendita Pt_1
del 28 novembre 1988 notaio di Milano, il venditore signor si era riservato Per_3 Persona_4
pagina 2 di 11 l'uso gratuito del vano cantina vita natural durante, come da doc. 1, fascicolo attrici, che mi si rammostra. 13. Vero che il signor è deceduto in data 29 maggio 2009, come da documento 8, Per_4 che mi si rammostra. 14. Vero che sino al 29 maggio 2009, l'accesso alla cantina comune era inibito a tutte le parti. 15. Vero che, l'immobile in questione è stato negli anni - e fin dall'origine dell'acquisto – locato da parte del signor 16. Vero che, segnatamente, l'avv. ha occupato CP_2 Controparte_4
l'immobile per anni. 17. Vero che, successivamente, sul portone d'ingresso dell'immobile era stato apposto un cartello 'AFFITTASI'. Si indicano quali testimoni: - Via Scipio Slataper, Testimone_1
11, 20125 Milano - Domenico Testa, Viale Umbria, 58, 20135 Milano - Ettore Mazza, Piazza VIII
Novembre, 3, 20129 – Milano
Per Controparte_5
In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare inammissibile perché in violazione del disposto dell'art. 345 C.P.C. la produzione effettuata nel presente giudizio di appello e pertanto nuova, della Relazione Tecnica Verifica di Conformità
Urbanistica a firma arch. con i quattro documenti alla stessa allegati, e per Controparte_6
l'effetto disporne l'estromissione dal presente giudizio.
Nel merito in via principale: respingere in ogni sua parte l'appello proposto dal sig. confermando in ogni sua Parte_1
parte la sentenza della quarta sezione del Tribunale di Milano, Giudice dott. Alessandro Petrucci, sentenza n. 7685/2023, pubblicata il 5/10/2023, e pertanto a tal fine:
- confermare la condanna del sig. all'esecuzione - a sua cura e spese - delle Parte_1
pratiche amministrative e catastali meglio indicate nella parte motiva della sentenza di primo grado, immediatamente relative all'immobile di via Ennio 2;
- confermare il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal sig. e già Parte_1
rigettata dal Giudice di primo grado;
- confermare la dichiarazione di assorbimento di ogni altra domanda o eccezione formulate dalle Parti nel giudizio primo grado;
- confermare la condanna del sig. alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
e così come liquidate dal Giudice di primo grado in € Controparte_1 Controparte_2
773,11 per anticipazioni non imponibili, € 7.392,00 per compensi, oltre le spese generali al 15% IVA e
C.P.A.;
- condannare il signor alle spese dei due gradi di giudizio e segnatamente del Parte_1
presente giudizio di appello.
pagina 3 di 11 In via di estremo subordine ed unicamente nella non creduta e denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, questa difesa con il presente atto ripropone espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 C.P.C. le istanze istruttorie e di merito formulate nel giudizio di primo grado da aversi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “ e Controparte_1 Controparte_2
hanno convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti
[...] Parte_1
conclusioni “dato atto delle disposizioni di cui all'atto di acquisto 28 novembre 1988, notaio Per_3 di Milano, rep. 47973, raccolta 1819, trascritto l'1/3/1989 e della Scrittura Privata di pari data 28 novembre 1988 sottoscritta dai signori e , dato atto che detta Scrittura CP_3 Parte_2
Privata 28 novembre 1988 ha avuto ininterrotta ed incontestata esecuzione ultratrentennale, oltre che riconosciuta dallo stesso convenuto sig. nella e-mail dell'11 novembre 2019, Dato Parte_2
altresì atto che è documentale che la stessa Scrittura Privata 28 novembre 1988 pone a carico del signor l'esecuzione materiale delle opere edilizie e delle pratiche amministrative Parte_2 necessarie al frazionamento dell'immobile compravenduto ed al collegamento della porzione di immobile assegnata in possesso, proprietà e godimento al medesimo sig. e per esso al Parte_2
sig. con accesso esclusivo della via Ennio 2 Milano, nonché al mutamento di Parte_1
destinazione Condannare il sig. a procedere al frazionamento in sanatoria dei Parte_1
lavori edilizi eseguiti dal sig. e/o dal sig. nel periodo tra il 28 Parte_2 Parte_3 novembre 1988 e il 10 ottobre 1989 dell'unità immobiliare sita al piano primo dell'immobile in
Milano, via Ennio 4 oggetto della compravendita 28.11.1988, rep. 47973, raccolta 1819, nonché alla fusione in sanatoria della porzione assegnata al sig. con l'immobile avente accesso dalla Parte_2
via Ennio 2 di Milano, il tutto in conformità con la Scrittura Privata 28 novembre 1988 sottoscritta dai sig.ri e Condannare il sig. al risarcimento dei danni Parte_2 CP_3 Parte_4 tutti conseguenti alla impossibilità di mettere a reddito il bene in oggetto”.
Si è costituito con comparsa di risposta del 7 ottobre 2021 instando: Nel Parte_1 merito: - accertare e dare atto che il signor ha sempre offerto di procedere all'esecuzione Pt_1
delle necessarie opere in sanatoria, i cui costi dovranno essere sostenuti da tutte le parti coinvolte e, per l'effetto, rigettare le domande svolte dalle attrici;
pagina 4 di 11 In via riconvenzionale: - accertare e dare atto del diritto del signor ad aprire un Parte_1 varco di accesso all'immobile di sua proprietà nel pianerottolo comune di Milano via Ennio, 4. Il g.i. ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione sulle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 14 aprile 2022. All'esito ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. appaiano poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,3,4,6 , 7 e 11 e generico, 12 e irrilevante) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap.5, 10, 13 ), genericamente formulate (cap, 8 e irrilevante, 9 );
• ritenuto manifestamente inammissibile lo svolgimento di un accertamento tecnico (quale mezzo istruttorio nella disponibilità del giudice della cognizione) volto a “procedere al frazionamento in sanatoria dei lavori edilizi eseguiti dal sig. e/o dal sig. nel periodo Parte_2 Parte_1
tra il 28 novembre 1988 e il 10 ottobre 1989 nonché di procedere alla fusione in sanatoria dei locali contrassegnati con i numeri 1, 2 e 3 assegnati al sig. , con l'immobile avente accesso Parte_2 dalla via Ennio 2 di Milano” trattandosi di mera attività amministrativa senza alcun rilievo civilistico atteso che il thema decidendum della causa non concerne la divisione ex art. 785 c.p.c. del compendio immobiliare;
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 1, 2 e generico, 5), genericamente formulate (cap, di 6 3,4,6,7,8,9, l'appellante rinunciava14,15,16,17), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 10,11 e negativa,12,13);
• ritenuto che non vi fosse la necessità di alcun accertamento tecnico rispetto alla domanda ed eccezioni formulate dalle parti;
• rinviato la causa all'udienza dell'8 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 7685/2023 pubblicata in data 05/10/2023 con il seguente dispositivo:
“ • condanna all'esecuzione – a sua cura e spese – delle pratiche Parte_1 amministrative e catastali meglio indicate in parte motiva, immediatamente relative all'immobile sito in
Milano, via Ennio 2;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta;
Parte_1
• dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione;
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 773,11 per anticipazioni non imponibili, € 7.392,00 per Controparte_2 pagina 5 di 11 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A..”
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il 23 Parte_1
Marzo 2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva
[...] contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_5
sentenza. Alla prima udienza del 17.9.2024 il procuratore di parte appellata dichiarava che virgola in considerazione del breve rinvio per la decisione prospettato dal consigliere virgola non avrebbe messo in esecuzione la sentenza sino all'esito del giudizio d'appello e conseguentemente l'appellante rinunciava alle istanze di sospensiva. Il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava quindi davanti a sé l'udienza del 7 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 7 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al
Collegio dell'udienza del 7 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 .
L'appello non è fondato.
ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi: Parte_5
a) Sulla illogicità della Sentenza in merito alla interpretazione della scrittura privata 28 novembre
1988
b) Sulla domanda riconvenzionale. Totale carenza di motivazione della Sentenza
Giova premettere, in punto fattuale, che i danti causa delle odierne parti processuali avevano acquistato il 28.11.1988 con atto Notaio in comunione, un appartamento, nell'immobile in via Ennio 4, Per_3
adiacente ad una unità immobiliare sita nel diverso civico 2 della medesima via Ennio già appartenente ad , dante causa di , pattuendo poi con una scrittura privata nella Parte_2 Parte_5
medesima data e non trascritta, che l'appartamento sarebbe stato diviso in due parti: i tre locali confinanti con l'appartamento del , identificati nella piantina allegata alla scrittura come nn 1,2 Pt_1
e 3 sarebbero stati di sua proprietà esclusiva, mentre il corridoio, la cucina, il bagno, un altro locale ed il balcone, identificati nella piantina allegata come nn. 4, 5 e 6 ,sarebbero stati di proprietà di CP_3
dante causa delle odierne appellate.
[...]
La scrittura, oltre a prevedere il tipo di divisione, con una piantina dell'appartamento che ne specificava esattamente la natura e la tipologia delle parti, prevedeva che tutte le opere necessarie al fisico pagina 6 di 11 collegamento dei tre suddetti locali 1, 2 e 3 con l'appartamento adiacente, così come tutte le pratiche relative al cambio di destinazione d'uso fossero a carico di . Parte_2
Le odierne appellate avevano agito in giudizio per ottenere l'adempimento parte dell'erede di Pt_1
questi obblighi, dal momento che era stata fatta l'unione fisica dei locali del alla sua unità Pt_1 adiacente e separazione dai locali di proprietà del così' come previsto, con esecuzione pacifica CP_2
ed ultratrentennale della scrittura, ma dovevano ancora essere effettuate le pratiche amministrative e catastali di frazionamento, fusione e riaccatastamento in sanatoria delle due unità immobiliari.
Il tribunale , con la sentenza impugnata, ha dapprima ritenuto pienamente valida la scrittura privata,
“costituente un titolo negoziale dimostrato dagli attori con la produzione della scrittura privata, non autenticata ma le cui sottoscrizioni possono essere ritenute riconosciute giudizialmente dall'erede convenuto ex articolo 215 2 comma numero 2, del 28 novembre 1988” ( pag 3 sentenza), qualificandola come “divisione negoziale immediatamente dichiarativa - distributiva avente l'idoneità giuridica (già al tempo) di sciogliere la comunione ordinaria e dividere in natura il cespite sito in via Ennio così da formare due distinte unità immobiliari di in proprietà esclusiva di ciascuno” (pag 4 sentenza) .
Ha quindi ritenuto che non solo gli obblighi “di esecuzione delle opere murarie accessorie alla divisione e connesse alla creazione di un'unità solitaria fusa con altre di sua proprietà.. e di modificare le planimetrie catastali all'esito di tale trasformazione fisica oltre al cambio di destinazione d'uso” fossero pacificamente in capo al solo , ma altresì gli obblighi “di curare e sostenere Parte_2
economicamente le procedure amministrative necessarie a rendere lo stato di fatto conforme al regime urbanistico ed edilizio assunto dal bene” , pur non ipotizzati all'epoca dalle parti, ma divenuti nelle more cogenti per il mutato regime urbanistico edilizio.
Ha quindi statuito che anche tali opere non possono che essere attribuite al solo che si era fatto Pt_1
carico di tutte le opere, ossia non solo quelle necessarie al collegamento, ma anche di quelle inerenti al cambio di destinazione d'uso, e lo condanna alla loro esecuzione.
Con il primo motivo d'appello assume che il tribunale ha erroneamente Parte_5
interpretato la scrittura privata il 28 novembre 1988, dal momento che la scrittura prevedeva unicamente l'obbligo di “procedere alla divisione dell'appartamento in comunione (senza alcuna indicazione circa i soggetti che avrebbero dovuto farsene carico) ; di procedere al collegamento fisico dei locali destinati al signor con l'appartamento già di sua proprietà insistente su via Ennio 2; Pt_1
di procedere al cambio di destinazione dei suddetti locali destinati al signor da abitazione a Pt_1
ufficio, con conseguente modifica delle planimetrie catastali” (pag. 9 appello) .
Assume pertanto che nessun altra opera era stata prevista o concordata, le parti non hanno mai detto seguito è necessario adempimenti amministrativi per la divisione formale dell'immobile, che infatti pagina 7 di 11 risulta ancora formalmente in proprietà indivisa, e che pertanto tutti i comproprietari dell'immobile devono sottoscrivere la pratica di sanatoria, procedere poi al frazionamento in due unità catastali, e poi procedere con un atto notarile di divisione a firma di tutti i comproprietari dell'immobile di via Ennio 4
e solo una volta effettuate tutte queste formalità sarà possibile procedere alla fusione fra l'immobile di via Ennio 2 del e la porzione di immobile di via Ennio 4, che risulterà in proprietà esclusiva Pt_1
del medesimo.
Il motivo non è fondato.
Rileva questa Corte che le parti di sentenza riportate nel motivo di appello, sono solo quelle con cui il giudice di prima e cure argomenta in relazione alle obbligazioni ritenute sussistenti Ed alla loro attribuì possibilità al solo , risposte dalla pagina 5 e seguenti della sentenza. Parte_2
Non viene quindi specificamente censurato l'accertamento effettuato dal tribunale in relazione alla natura e qualificazione della scrittura privata del 28 novembre 1988, contestuale all'atto notarile di acquisto dell'immobile in comunione da parte di e Parte_2 CP_3
Dopo una puntuale disamina del contenuto in linea astratta del contratto di divisione negoziale, che è
“un contratto con natura complessa e funzione distributiva, ovvero funzione tipica di unione di due effetti, uno estintivo ed uno costitutivo, con contestuale costituzione di molteplici diritti di proprietà e un insieme di rapporti obbligatori., Ciò che rileva, in disparte tali approcci, è costituito da:
- la volontà di sciogliere quella contitolarità giuridica costituita dal titolo di provenienza;
- l'apporzionamento (qualora sia in natura ex art. 1114 c.c.) ovvero la partizione fisica della cosa intesa quale identificazione della porzione o porzioni;
- l'attribuzione giuridica (consensuale) delle singole porzioni così identificate ai diversi condividenti a titolo di proprietari esclusivi con effetti ex nunc (nella divisione ordinaria manca una disposizione retroattiva come quella di cui all'art. 757 c.c. in tema di divisione ereditaria).
Questa Corte condivide l'approccio ermeneutico del tribunale e la sua qualificazione della scrittura privata del 28 novembre 1988 cui è allegata una planimetria di cui fa corpo (docc. 2 e 3 attrici in primo grado), come atto che ha sciolto la comunione ordinaria avente titolo nell'atto pubblico di compravendita stipulato dal notaio in pari data, dal momento che la scrittura ha la natura di Per_3
divisione negoziale immediatamente dichiarativa e distributiva.
Tale atto, rileva la Corte, è pienamente valido ed efficace fra le parti, Poiché redatto in forma scritta, pur se le stesse non abbiano formalizzato la propria volontà con sottoscrizioni autenticate da notaio e quindi non abbiano proceduto alla trascrizione del contratto, che come noto, ha esclusivamente funzione di pubblicità ed opponibilità del contratto ai terzi.
pagina 8 di 11 La Suprema Corte, con Sentenza n. 4469 del 07/07/1988, in relazione ad un atto di divisione con cui i coeredi hanno disposto delle loro quote, afferma che è necessaria la redazione dell'atto in forma scritta a pena di nullità, se è relativo a beni immobili e che “tale scrittura privata è valida ed efficace ancorché la sua sottoscrizione non sia autenticata, perché l'autentica della firma non è un requisito di validità della scrittura, ma è richiesta unicamente ai fini della trascrizione”.
nel proprio appello non contesta nemmeno l'affermazione del tribunale in forza Parte_5
della quale le sottoscrizioni del contratto non autenticate “possono essere ritenute riconosciute giudizialmente dall'erede convenuto ex articolo 215 comma primo numero 2” (pag 3 sentenza). Non ha nemmeno impugnato la statuizione con cui il Tribunale afferma come non sia stata proposta dal eccezione di prescrizione. Pt_1
Il tenore dell'atto di divisione attribuisce chiaramente al solo tutte le obbligazioni in Parte_2
ordine alle opere fisiche ed amministrative necessarie alla materiale divisione del bene in due distinte unità.
Inoltre è pacifico fra le parti che i tre locali assegnati in ad siano stati fisicamente non Parte_2
solo già separati dagli altri locali dell'unità immobiliare di via Ennio 4, ma uniti all'unità immobiliare adiacente posta però in altro civico, ossia il civico quattro già di proprietà di . Parte_2
Seppure all'epoca della scrittura privata, non erano previsti adempimenti edilizio urbanistici nelle more poi prescritti con provvedimenti normativi, non può ritenersi che il semplice trascorrere del tempo senza che avesse adempiuto ai propri obblighi di divisione e frazionamento anche sotto Parte_2
il profilo catastale pacificamente ricompresi nel contratto, possa tradursi in una diversa distribuzione dell' obbligazione di una piena regolarizzazione non solo fisica ma anche amministrativa delle due unità immobiliari previste nella scrittura privata di divisione.
L'unica obbligazione prevista in contratto a carico di e quindi ora in capo alle loro CP_3
eredi odierne appellate, era quello di prestare il consenso a qualsiasi opera o pratica amministrativa che avrebbe compiuto a proprie spese. Parte_2
L'interpretazione delle obbligazioni contrattuali effettuate dal tribunale e pertanto pienamente più condivisibile che corrisponde alla volontà delle parti espresse nel contratto, con rigetto del primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello non è fondato. Con esso si duole l'appellante si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento del diritto di Parte_5
ad “aprire un varco di accesso all'immobile di sua proprietà dal pianerottolo Comune di
[...]
Milano, via Ennio quattro”. Afferma l'appellante che il tribunale, a pagina 5 della sentenza, ha confuso la propria domanda riconvenzionale, affermando che il convenuto avrebbe chiesto di accertare il suo pagina 9 di 11 diritto “di poter aprire un varco nel muro divisorio tra le due unità così formate al fine di utilizzare il cosiddetto pianerottolo comune”, dal momento che egli non ha mai chiesto di aprire un varco nel muro divisorio fra le due unità formate dalla divisione, bensì di aprire un varco di accesso all'immobile nel pianerottolo comune.
Osserva la Corte che il tribunale ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale, puntualmente argomentando proprio in relazione all'oggetto della richiesta, ossia l'apertura di un varco sul pianerottolo comune per l'accesso alla propria unità, statuendo infatti che “la domanda riconvenzionale va rigettata per le ragioni su spese in ordine all'inesistenza del titolo petitorio essendo venuta meno la comunanza della cosa. A seguito della divisione è stata eseguita la chiusura di qualsiasi passaggio tra
i locali n. 4, 5, 6, e 7 e i locali n. 1, 2 e 3, escludendo questi ultimi dalla palazzina di via Ennio 4, ivi compreso il pianerottolo del primo piano. Ogni altra questione appare irrilevante e superflua vista
l'esiguità della causa petendi e del petitum spesi e deve essere dichiarata assorbita” ( pag 6 sentenza).
Rileva questa Corte, che la motivazione del tribunale è pienamente condivisibile. Ad integrazione di tale motivazione, si osserva che, in ragione proprio della circostanza che l'immobile di via Ennio 4, per quanto dichiarato sin dall'atto di citazione, è costituito da 4 piani fuori terra appartenenti in via esclusiva alle appellate ad eccezione proprio dell'appartamento del primo piano di cui oggi si CP_2
discute, per effetto della menzionata scrittura, si è costituito un condominio parziale ex art 1123 cc. La suprema Corte, con Ordinanza n. 791 del 16/01/2020 afferma che “la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in , rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto CP_7
di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene”, restando quini irrilevante l'asserita proprietà comune del vano cantina, posto ad altro piano. La scrittura privata di divisione, come detto, è valida ed efficace fra le parti, ed ha avuto come conseguenza che la porzione di appartamento che in forza di tale scrittura appartiene al
, ed ormai di fatto separata dalla proprietà non ha più accesso dalle scale e dal Pt_1 CP_2
pianerottolo, rimasto quindi, per effetto della predetta scrittura, destinato in modo esclusivo ad una parte soltanto dell'edificio.
Non è quindi configurabile un diritto del all'apertura di un varco di accesso dal pianerottolo - Pt_1
non più parte comune- alla propria unità immobiliare, con rigetto del motivo di appello
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo pagina 10 di 11 sulla base del vigente D.M. n.127/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro
E avverso la sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_5
del Tribunale di Milano n. 7685/2023 così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate in € 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva ed €
4.253,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11