TAR Roma, sez. 5T, sentenza 31/12/2025, n. 24155
TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione normativa per errata rappresentazione dei fatti

    La Corte ha ritenuto che la valutazione negativa del Gestore sia aderente al paradigma normativo, poiché la società ha occultato circostanze fondamentali circa la realtà impiantistica, rendendo inattendibile la misurazione dei risparmi. La condotta della società è stata qualificata come falsa rappresentazione dei fatti per omissioni e inesattezze, con intento malizioso, escludendo l'operatività della sanatoria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per mancata ponderazione degli interessi

    Il carattere indebito della percezione e l'obbligo di restituzione non mutano in base ai rapporti commerciali della società con i clienti. La falsa rappresentazione dei fatti accertata dal Gestore esclude la sussistenza di interessi da bilanciare rispetto all'interesse pubblico al recupero degli incentivi indebitamente conseguiti.

  • Rigettato
    Criticità relative alla falsa rappresentazione dei fatti e alla rispondenza dell'intervento

    La presenza di ulteriori generatori di vapore non dichiarati rende inattendibile la misurazione dei risparmi conseguiti, in quanto pone in stato di incertezza la riconducibilità dei risparmi all'intervento incentivato. L'impresa è tenuta a un dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata.

  • Rigettato
    Criticità relative alla presenza di plurimi generatori

    La diversa realtà impiantistica emersa rende inattendibile la misurazione dei risparmi, in quanto pone in stato di insuperabile incertezza l'esclusiva riconducibilità dei risparmi all'intervento oggetto di incentivazione. La presenza di ulteriori generatori, anche se non in funzione al momento del controllo, rileva per la loro attitudine produttiva.

  • Rigettato
    Criticità relative all'assenza di misuratori di portata di acqua in alimentazione

    La misurazione dei dati di produzione sulla base di un misuratore che contabilizza l'acqua in alimentazione a tutti i generatori rende inattendibile la misurazione dei risparmi riferibili alla sola installazione del generatore oggetto dell'intervento.

  • Rigettato
    Criticità relative al vapore addotto all'utenza 'digestori'

    La presenza di una derivazione per alimentare l'utenza 'digestori' sui medesimo collettore dei generatori di vapore rende incerto il corretto accertamento dei risparmi derivanti dall'intervento incentivato.

  • Rigettato
    Criticità relative alla 'perdita di dati'

    La mancata conservazione di documenti che il privato avrebbe dovuto possedere, unita alle altre criticità, è indicativa della predetta falsità, secondo la logica del più probabile che non. La perdita di dati, in questo contesto, aggrava l'incertezza sulla corretta misurazione dei risparmi.

  • Rigettato
    Assenza di procedimenti penali

    Il contrasto tra la fattispecie rappresentata e quella reale può essere determinato anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'amministrazione con i propri mezzi.

  • Accolto
    Nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile

    La pendenza del procedimento di riesame ex art. 56, co. 8, d.l. n. 76/2020 sul provvedimento di decadenza preclude il rilascio del provvedimento monitorio, in quanto il credito non ha ancora i caratteri della certezza e della liquidità. Il Gestore non può avvalersi della tutela monitoria quando deve ancora stabilire se e in che misura il privato possa mantenere i titoli di efficienza energetica.

  • Accolto
    Nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti

    La pendenza del procedimento di riesame rende il credito incerto e non liquido ai fini del procedimento d'ingiunzione. Tuttavia, una volta proposta opposizione e instaurato il contraddittorio, il giudice deve pronunciarsi sul merito della domanda.

  • Rigettato
    Fondatezza della pretesa creditoria

    Il consolidamento del provvedimento decadenziale e l'acclarata infondatezza del ricorso avverso il diniego di riesame comportano la piena sussistenza della pretesa creditoria. La parte ricorrente deve essere condannata al pagamento della somma richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 31/12/2025, n. 24155
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 24155
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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