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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP IS ER - Presidente
IN BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1555/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Cascina EP) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] l'01 /05/ 1971 (Avv. Cascina EP) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data 22.10.2025, Parte_1 Controparte_1 hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi verranno autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto: la signora fisserà la propria dimora presso la casa coniugale sita in Agrigento via Pino CP_1
Mercanti 10, mentre il sig. abiterà in Carini via Nazionale snc;
Parte_1
2. L'immobile coniugale sito in Agrigento via Pino Mercanti nro 10, fg. 160 part. 1495 sub. 27 ctg A/2 cl 6 vani 7, di proprietà dei coniugi, resta assegnato alla sig.ra , con tutti gli arredi Controparte_1 ivi contenuti e con le relative pertinenze.
3. Il sig. sopporterà i costi delle utenze fin quando la minore rimarrà in modo stabile Parte_1 nella casa coniugale;
poi verranno sopportate dalla signora . Controparte_1
4. L'immobile oggi assegnato dovrà essere custodito dalla signora con la diligenza del buon CP_1
padre di famiglia: i beni in esso contenuti non potranno essere ceduti a terzi e/o smaltiti senza il preventivo consenso del sig. Pt_1
5. I coniugi stabiliscono che l'autovettura Fiat Panda tg FY555YW, intestata alla signora CP_1
rimarrà a quest'ultima e ne sopporterà i costi di assicurazione, bollo manutenzione ordinaria
[...]
e straordinaria.
6. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre nel seguente modo, come da allegato piano genitoriale.
7. Il sig. svolge attività di lavoro con contratto a tempo indeterminato presso Parte_1
un'azienda privata ed il luogo di lavoro risulta individuato in Carini (Pa).
8. Per tali ragioni lo stesso dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio non è presente in Agrigento.
All'uopo al fine di agevolare l'esercizio del diritto di visita i coniugi convengono che, nel fine settimana, in concomitanza con il ritorno ad Agrigento del sig. la signora lascerà Pt_1 CP_1 il domicilio a lei assegnato, trasferendosi presso l'abitazione della di lei madre o altre abitazioni di sua proprietà, consentendo allo stesso utilizzo della casa coniugale e così: Pt_1 sarà data facoltà al padre di incontrare la figlia ogni fine settimana, nei giorni di venerdì, sabato e domenica (dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 07:30 del lunedì).
La minore inoltre trascorrerà le feste calendate (Natale, Capodanno e Pasqua) con il padre,
2 alternandole con il coniuge affidatario (es. Vigilia di Natale con la madre e giorno 25 con il padre o viceversa) secondo gli accordi che, di volta in volta, verranno presi dai coniugi.
In caso di disaccordo, con il sistema dell'alternanza, con decorrenza anno 2024 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, mentre il giorno dell'Angelo con il padre;
le festività natalizie, giorno 24 vigilia con il padre, 25 e 26 con la madre festività Capodanno giorno
31 con la madre, giorno 01 con il padre.
Il padre inoltre ha facoltà di trascorrere con la minore 15 giorni all'anno, anche non consecutivi, per le ferie estive, da effettuarsi però sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dalla minore.
In caso di disaccordo, con decorrenza 2024 i primi 15 giorni di agosto con la madre con il sistema dell'alternanza. ( 1/15 agosto – 16/31 agosto).
Il tutto, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori.
9. Viene stabilito, a carico del sig. un contributo per il mantenimento della minore Parte_1
pari ad euro €. 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Gli assegni per il nucleo familiare o assegno unico, eventualmente riscossi dal sig. Parte_1 da parte dell verranno trattenuti dallo stesso. CP_2
La signora , pur non svolgendo, allo stato, alcuna attività lavorativa rinunzia Controparte_1 espressamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in proprio favore.
10. Le spese straordinarie della minore vanno sempre preventivamente concordate e vanno poste, al 100%
a carico del sig. e precisamente: 1) spese mediche relative a visite specialistiche Parte_1
prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
4) tickets sanitari;
B) spese scolastiche relative a :1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) mensa;
6) spese extra- scolastiche relative a tempo prolungato, centro ricreativo e gruppo estivo.
11. Il sig. si obbliga ad onorare fino ad estinzione, il piano di ammortamento del mutuo Parte_1 ipotecario nro 70200671009 accesso presso la Banca ING cointestato tra i coniugi e gravante sull'immobile di coniugale.
12. I coniugi inoltre si obbligano, al raggiungimento del 18° anno di età della minore a Per_1
trasferire, a quest'ultima, la nuda proprietà del seguente bene: immobile sito in Agrigento via Pino Mercanti nro 10, fg. 160 part. 1495 sub. 27 ctg A/2 cl 6 vani 7.
Che all'udienza del 12.11.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
3
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento il 2 agosto 1997 da Pt_1
, nato a [...] il [...] e , nata ad [...] l'01 /05/ 1971 ,
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n.263, parte II, seria A dell'anno 1997; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 22.10.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 11.12.2025
L'ESTENSORE
IN BE
IL PRESIDENTE
EP IS ER
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP IS ER - Presidente
IN BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1555/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Cascina EP) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] l'01 /05/ 1971 (Avv. Cascina EP) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data 22.10.2025, Parte_1 Controparte_1 hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi verranno autorizzati a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto: la signora fisserà la propria dimora presso la casa coniugale sita in Agrigento via Pino CP_1
Mercanti 10, mentre il sig. abiterà in Carini via Nazionale snc;
Parte_1
2. L'immobile coniugale sito in Agrigento via Pino Mercanti nro 10, fg. 160 part. 1495 sub. 27 ctg A/2 cl 6 vani 7, di proprietà dei coniugi, resta assegnato alla sig.ra , con tutti gli arredi Controparte_1 ivi contenuti e con le relative pertinenze.
3. Il sig. sopporterà i costi delle utenze fin quando la minore rimarrà in modo stabile Parte_1 nella casa coniugale;
poi verranno sopportate dalla signora . Controparte_1
4. L'immobile oggi assegnato dovrà essere custodito dalla signora con la diligenza del buon CP_1
padre di famiglia: i beni in esso contenuti non potranno essere ceduti a terzi e/o smaltiti senza il preventivo consenso del sig. Pt_1
5. I coniugi stabiliscono che l'autovettura Fiat Panda tg FY555YW, intestata alla signora CP_1
rimarrà a quest'ultima e ne sopporterà i costi di assicurazione, bollo manutenzione ordinaria
[...]
e straordinaria.
6. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre nel seguente modo, come da allegato piano genitoriale.
7. Il sig. svolge attività di lavoro con contratto a tempo indeterminato presso Parte_1
un'azienda privata ed il luogo di lavoro risulta individuato in Carini (Pa).
8. Per tali ragioni lo stesso dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio non è presente in Agrigento.
All'uopo al fine di agevolare l'esercizio del diritto di visita i coniugi convengono che, nel fine settimana, in concomitanza con il ritorno ad Agrigento del sig. la signora lascerà Pt_1 CP_1 il domicilio a lei assegnato, trasferendosi presso l'abitazione della di lei madre o altre abitazioni di sua proprietà, consentendo allo stesso utilizzo della casa coniugale e così: Pt_1 sarà data facoltà al padre di incontrare la figlia ogni fine settimana, nei giorni di venerdì, sabato e domenica (dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 07:30 del lunedì).
La minore inoltre trascorrerà le feste calendate (Natale, Capodanno e Pasqua) con il padre,
2 alternandole con il coniuge affidatario (es. Vigilia di Natale con la madre e giorno 25 con il padre o viceversa) secondo gli accordi che, di volta in volta, verranno presi dai coniugi.
In caso di disaccordo, con il sistema dell'alternanza, con decorrenza anno 2024 la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, mentre il giorno dell'Angelo con il padre;
le festività natalizie, giorno 24 vigilia con il padre, 25 e 26 con la madre festività Capodanno giorno
31 con la madre, giorno 01 con il padre.
Il padre inoltre ha facoltà di trascorrere con la minore 15 giorni all'anno, anche non consecutivi, per le ferie estive, da effettuarsi però sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dalla minore.
In caso di disaccordo, con decorrenza 2024 i primi 15 giorni di agosto con la madre con il sistema dell'alternanza. ( 1/15 agosto – 16/31 agosto).
Il tutto, fatti salvi i diversi accordi tra i genitori.
9. Viene stabilito, a carico del sig. un contributo per il mantenimento della minore Parte_1
pari ad euro €. 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Gli assegni per il nucleo familiare o assegno unico, eventualmente riscossi dal sig. Parte_1 da parte dell verranno trattenuti dallo stesso. CP_2
La signora , pur non svolgendo, allo stato, alcuna attività lavorativa rinunzia Controparte_1 espressamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in proprio favore.
10. Le spese straordinarie della minore vanno sempre preventivamente concordate e vanno poste, al 100%
a carico del sig. e precisamente: 1) spese mediche relative a visite specialistiche Parte_1
prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
4) tickets sanitari;
B) spese scolastiche relative a :1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) mensa;
6) spese extra- scolastiche relative a tempo prolungato, centro ricreativo e gruppo estivo.
11. Il sig. si obbliga ad onorare fino ad estinzione, il piano di ammortamento del mutuo Parte_1 ipotecario nro 70200671009 accesso presso la Banca ING cointestato tra i coniugi e gravante sull'immobile di coniugale.
12. I coniugi inoltre si obbligano, al raggiungimento del 18° anno di età della minore a Per_1
trasferire, a quest'ultima, la nuda proprietà del seguente bene: immobile sito in Agrigento via Pino Mercanti nro 10, fg. 160 part. 1495 sub. 27 ctg A/2 cl 6 vani 7.
Che all'udienza del 12.11.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
3
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Agrigento il 2 agosto 1997 da Pt_1
, nato a [...] il [...] e , nata ad [...] l'01 /05/ 1971 ,
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento al n.263, parte II, seria A dell'anno 1997; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 22.10.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 11.12.2025
L'ESTENSORE
IN BE
IL PRESIDENTE
EP IS ER
(atto firmato digitalmente)
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