Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2665/2024, trattenuto in decisione all'udienza in presenza del 27/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/11/2024 da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FESTA GIOVANNI, e da , rappresentato e difeso dall'avv. DE LISE Parte_2
MASSIMILIANO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Mondragone (CE) in data 26/07/2012; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati tre figli: (05/11/2012), (21/01/2015) e Per_1 Per_2
(24/11/2017); Pt_2 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- Gli istanti continueranno a vivere separatamente, fissando in piena autonomia la propria residenza ed il proprio domicilio;
- I tre figli minorenni resteranno in affido condiviso ad entrambi i genitori, i quali, conseguentemente, assumeranno di comune accordo tutte le scelte relative alla corretta crescita, all'educazione, alle attività di relazione sociale ed allo sviluppo psicofisico della minore;
in particolare, ciascuno dei coniugi è tenuto a rendere partecipe ed a consultare l'altro coniuge in ordine a qualsiasi iniziativa da intraprendere per visite mediche, sottoposizioni a terapie e quant'altro che dovesse riguardare la salute fisica e il benessere psicologico dei figli;
- I bambini saranno domiciliati presso la madre, la quale a sua volta dimorerà nella casa coniugale in
Mondragone (CE) alla via Caste Volturno, 10, nel mentre il SI. provvederà a dimorare altrove;
Pt_2
- Le figliole rimarranno con il padre secondo il seguente calendario: il fine settimana, a settimane alterne avrà il diritto/dovere di tenere con sé le bambine con pernottamento, considerando anche la familiarità degli ambienti e le cose personali delle figlie in quella che era la casa di provenienza – due pomeriggi a settimana, concordati di volta in volta e compatibilmente con i turni lavorativi del SI. – per le feste pasquali e natalizie le minori Pt_2
trascorreranno in maniera alternata con l'uno e con l'altro genitore, lo stesso dicasi per i compleanni e gli onomastici – durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere una settimana con le figlie, con date da concordarsi di volta in volta;
- I figli frequenteranno sia i nonni materni che i nonni paterni, a tal proposito i coniugi (ex) si impegnano a non ostacolare e a promuovere i rapporti tra gli stessi, fermi restando gli impegni scolastici vari;
- I Ricorrenti si impegnano ad avvisarsi vicendevolmente ogniqualvolta uno di essi si sposterà fuori del Comune di residenza unitamente con i figli, comunicando luogo e tempo di permanenza, via telefono;
- L'assegno unico verrà corrisposto alla SI.ra ; Parte_1
- Il SI. verserà alla SI.ra , quale contributo di mantenimento rilevato che non Parte_2 Parte_1 sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
delle figlie minori la somma di euro 600,00 mensili, ovvero euro 200,00 per ciascun figlio, somma rivalutata secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno
26 di ogni mese, mediante accredito su c.c. o postepay;
- Il SI. verserà l'ulteriore somma di euro 250,00 per fitto ed utenze;
Parte_2
- Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50 % ciascuno le spese sanitarie, le spese scolastiche ed extrascolastiche, le spese relative ad uno sport scelto dai figli, quelle del campo estivo e gite scolastiche;
- Restano a carico di entrambi i Ricorrenti, nella misura del 50% tutte le spese straordinarie (mediche e scolastiche) sostenute o da sostenersi, previo accordo ed esibizione delle ricevute e fatture fiscali;
- I Ricorrenti dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso;
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
All'udienza del 27/05/2025 le parti personalmente comparse hanno precisato l'importo dell'Assegno unico pari a € 700,00 e lo stipendio percepito dal ricorrente pari a € 2200,00 circa (Cfr. dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero all'udienza del 27/05/2025). ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza in presenza del 27/05/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato Parte_1 Parte_2 il 10/04/1985 in FORMIA (LT); 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 23, parte I, anno 2012);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 28/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese