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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente relatore/istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 252/2024 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Simone Forte RT
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Frabetti TE
APPELLATA all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 18 febbraio 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni per parte appellante (come da atto di citazione in appello e da RT note conclusionali ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. depositate in data 17.01.2025):
«Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 764/2023 DEL TRIBUNALE DI AREZZO DEL
01/08/2023 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 1049/2020, così provvedere:
- accertare e dichiarare la nullità delle iscrizioni ipotecarie n. rep. 230/713 del
09/10/2013, registro particolare 1645, registro generale 13207 stante la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 50 comma 2 DPR
602/73 e con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via
pagina 1 di 26 subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudice adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio»; per parte appellata (come da comparsa di TE costituzione e risposta):
«Voglia la Ecc. ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis, rigettare l'appello promosso dal SI. confermando quanto stabilito alla sentenza resa RT dal Tribunale di Arezzo in data 1.8.2023, nr. 764/2023 in quanto corretta. Vinte le spese del presente grado».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 764/2023 emessa in data 31.07.2023 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 1049/2020 promosso da il Tribunale Ordinario di RT
Arezzo così provvedeva:
«a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sulla domanda di accertamento dell'invalidità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 230/713 del 9 ottobre 2013, registro particolare 1645, registro generale 13207, relativamente ai crediti di natura tributaria portati dalle cartelle n. 00720070013687317000, n.
0072010001786598800, n. 007201100011255489000, n. 0072011001298953900, n.
00720110016882401000, n.00720120001279408000, n. 0072013000030025700;
b) rigetta quanto al resto le domande proposte da RT
c) condanna al pagamento in favore del procuratore di parte RT convenuta, Avv. Fabio Frabetti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 oltre accessori di legge».
Il Tribunale di Arezzo premetteva quanto segue:
- aveva convenuto in giudizio RT TE
, esponendo quanto segue: a) egli, volendo vendere un proprio
[...] immobile sito in Foiano della Chiana, aveva effettuato dei controlli ed aveva appreso che Equitalia Centro S.p.A. aveva iscritto sui beni di sua proprietà
l'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 numero rep. 230/713 del 09/10/2013, registro particolare 1645, registro generale 13207; b) tale iscrizione ipotecaria era illegittima perché non aveva notificato TE
l'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/73; c) le iscrizioni ipotecarie, oltretutto, erano nulle per difetto di motivazione, in quanto non elencavano le cartelle di pagamento, gli avvisi di debito, gli atti prodromici all'esecuzione e l'ammontare pagina 2 di 26 del credito (con conseguente violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente).
Parte attrice aveva quindi chiesto di accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 230/713 del 09/10/2013, registro particolare 1645, registro generale 13207 stante la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/73, con conseguente cancellazione della stessa per le ragioni dedotte;
- si era costituita in giudizio , eccependo, in via TE pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario rispetto ai ruoli afferenti a entrate di natura fiscale/tributaria (es.
I.V.A., I.C.I., tassa automobilistica/bollo auto) e il difetto di competenza funzionale, a favore del giudice del lavoro e del Giudice di pace, rispetto ai ruoli relativi a sanzioni per violazioni del Codice della Strada e a contributi da versarsi a fini previdenziali. Sempre in via preliminare, l'Amministrazione aveva eccepito l'inammissibilità dell'azione perché esperita tardivamente. Nel merito, aveva rilevato che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano stati ritualmente notificati alla parte attrice. Aveva chiesto, perciò, in via preliminare, di dichiarare l'azione inammissibile e, comunque, esperita dinanzi ad autorità che difetta di giurisdizione e competenza funzionale, omettendo di concedere il relativo termine per la riassunzione stante il comportamento colpevole di controparte nella disamina degli atti rispetto alla natura del diritto di credito portato dalle singole cartelle e avvisi di addebito. In subordine, previo ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' a cura dell'attore - stante la carenza di CP_2 legittimazione passiva di rispetto all'attività di TE formazione e notifica degli avvisi di addebito – aveva chiesto di rigettare tutte le domande avanzate dal SI. in quanto infondate in fatto e in diritto e RT comunque non provate, con conferma della piena legittimità ed efficacia dell'iscrizione di ipoteca.
Il Tribunale di Arezzo motivava la propria decisione come di seguito:
- l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice tributario, in relazione ai ruoli afferenti a crediti di natura tributaria, è fondata.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l , TE come emerge dalla documentazione prodotta, ha emesso delle cartelle di pagamento afferenti a crediti di natura tributaria (nonché a crediti di natura pagina 3 di 26 previdenziale e derivanti da violazioni del Codice della Strada). La Corte di
Cassazione ha chiarito che con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D. Lgs. n. 546 del
1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass. S.U. n. 15425 del 2014: “in caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo”). Nel caso in esame, l'iscrizione ipotecaria è avvenuta anche sulla base delle cartelle n. 00720070013687317000 (Iva), n.
00720100017865988000 (bollo auto), n. 007201100011255489000, n.
00720110012989539000 (Iva), n. 00720110016882401000 (bollo auto), n.
00720120001279408000 (diritto camerale e Ici), n. 00720130000300257000
(imposta di registro), che hanno natura tributaria e che, pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992;
- per quanto attiene, invece, ai crediti di natura previdenziale di cui alle cartelle n.
007201100004009750000 e n. 00720110011255489000, agli avvisi di addebito n. 30720120001093391000, 30720120001927260000 e n.
30720130000016291000 e ai crediti di cui alle cartelle n.
00720080016449089000, 00720080018687864000, 00720110002163733000 e
00720120009915161, derivanti dall'omesso pagamento di sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito;
- l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, a favore del Giudice di Pace, per i ruoli relativi ai crediti derivanti dalla violazione del Codice della Strada, e del
Giudice del Lavoro, per i ruoli relativi a crediti di natura previdenziale, è infondata.
pagina 4 di 26 Infatti, qualora – come nel caso di specie – nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del Giudice di Pace, altre in quella per materia del
Tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia;
- in relazione alle cartelle di pagamento riguardanti crediti aventi natura non tributaria/fiscale, vanno quindi esaminate le doglianze mosse da RT
Egli ha lamentato la nullità dell'iscrizione ipotecaria perché effettuata
[...] senza la notifica degli atti prodromici all'esecuzione. Le relate di notifica, secondo parte attrice, dovrebbero considerarsi prive di rilevanza, essendo delle semplici copie fotostatiche (e non gli originali); le stesse, inoltre, riportano una firma illeggibile. La doglianza è priva di fondamento. Invero, le relate di notifica allegate da parte convenuta riportano l'indicazione del numero delle cartelle di pagamento, così come risultante nell'estratto di ruolo. Né, del resto, assumono rilevanza le contestazioni mosse dall'attore circa l'illeggibilità della firma apposta sulle relate di notifica, considerato che è pacifico che la parte attrice fosse residente in [...] al momento della ricezione, sicché appare irrilevante l'identità del soggetto che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento e dunque il disconoscimento delle sottoscrizioni. Del resto,
“nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario
o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma
2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata
a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.” (Cass. sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962);
- non possono trovare accoglimento le contestazioni mosse relativamente ai documenti n. 8, 15, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, posto che sono stati regolarmente notificati da a TE RT
- deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice tributario, sulla domanda di accertamento dell'invalidità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 230/713 del 9 ottobre 2013, registro particolare 1645, registro pagina 5 di 26 generale 13207, relativamente ai crediti di natura tributaria portati dalle cartelle n. 00720070013687317000, n. 00720100017865988000, n.
007201100011255489000, n. 00720110012989539000, n.
00720110016882401000, n.00720120001279408000, n.
00720130000300257000. Quanto al resto, le domande proposte da RT devono essere invece respinte;
[...]
- le spese di lite seguono la soccombenza.
Proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo per RT
i seguenti motivi:
1. Erroneità della sentenza laddove ha dichiarato il difetto di giurisdizione.
Competenza del giudice ordinario
La competenza/giurisdizione, nel caso de quo, è del Giudice Ordinario adito, poiché oggetto dell'odierno giudizio è l'opposizione avverso iscrizione ipotecaria illegittima, conosciuta da parte attrice solo tramite ispezione ipotecaria, mai preceduta dalla regolare notifica dei dovuti atti prodromici. Dalla semplice ispezione ipotecaria non era dato evincere quale fosse il rapporto sottostante all'iscrizione ipotecaria impugnata (era sconosciuta la natura del credito). L'iscrizione ipotecaria risulta impugnabile dinanzi al
Tribunale Ordinario, ai sensi e per quanto previsto dall'art. 21 c.p.c. (deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo);
2. Erroneità della sentenza stante l'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di
per non essersi costituita a mezzo del TE personale interno.
Deve rilevarsi il difetto di valida procura per violazione del paragrafo 3.4, del protocollo d'intesa tra e del TE Controparte_3
22.6.2017, che per la difesa nelle liti concernenti l'attività di riscossione impone alla prima di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ed invero,
[...]
non avrebbe potuto costituirsi nel giudizio di primo grado TE conferendo la procura ad un avvocato del libero foro e non avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato. Il mandato difensivo conferito dalla odierna appellata è dunque nullo per contrarietà a disciplina imperativa. Tenuto conto che non sussiste la capacità di stare in giudizio dell'Ente Riscossore, la documentazione e la difesa di controparte dovranno essere ritenute inutilizzabili;
pagina 6 di 26
3. Erroneità della sentenza alla luce del disconoscimento, effettuato in primo grado, della documentazione depositata da controparte
L'odierno appellante, a mezzo del proprio procuratore, aveva disconosciuto tempestivamente e formalmente, ai sensi degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2719 c.c., tutta la documentazione prodotta da controparte (referti di notifica/relate di notificazione, avvisi di ricevimento, cartoline, avvisi di notificazione ecc.), la quale consisteva in delle mere copie fotostatiche, perciò aveva l'onere di TE produrre in giudizio gli originali. L'odierno appellante aveva altresì rilevato l'apocrifia delle firme e, comunque, disconosciuto le sottoscrizioni da lui (quale destinatario degli atti) apparentemente apposte sugli avvisi di ricevimento ecc.. La contestazione della conformità agli originali degli atti di notifica – che non necessita di particolari formule o di specificità ad hoc – può consistere anche, implicitamente, nella richiesta di ordinare la produzione degli originali degli atti e, segnatamente, dell'avviso di ricevimento. La mera riproduzione fotostatica (priva di autentica) delle presunte relate di notifica degli atti impugnati non assume alcun valore giuridico, trattandosi di meri documenti di parte non muniti di alcuna attestazione di autenticità proveniente da un pubblico ufficiale che non garantiscono alcuna prova certa in ordine alla loro corrispondenza all'originale.
Controparte non ha avanzato istanza di verificazione;
la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova per cui rimane precluso al Giudice di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento. Mentre la querela di falso postula/presuppone l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c., il disconoscimento mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia;
4. Erroneità della sentenza avuto riguardo alla invalidità della notifica effettuata tramite soggetto diverso da CP_4
Con riferimento all'AVI n. 00720139003832332, all'AVI n. 007201490000318127000 –
00720149000031822800, all'Atto n. 00720169002751352000 e all'intimazione di pagamento n. 00720139003832231000, si rileva come l' TE
si sia avvalsa, per la notificazione, di un soggetto diverso da
[...] Controparte_5
cioè l'agenzia Centro Sin, ente privato non autorizzato ex lege alla notifica di atti
[...] giudiziari. Infatti, l'art. 4, comma 1, lett. a) del D. lgs. 22 luglio 1999 n.261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio pagina 7 di 26 universale, i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta e alle Controparte_5 comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L.
20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. L'abrogazione della suddetta riserva esclusiva a favore di avvenuta con L. 4 agosto 2017, n. 124, Controparte_5 all'art.1, comma 57, lett. b), decorre a partire dal 10 settembre 2017 e non ha alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere che la disposizione abbia natura interpretativa. Nel caso di specie, il soggetto privato, nel momento in cui ha espletato l'iter notificatorio, non rivestiva i requisiti necessari;
l'intero iter di notifica dell'atto è dunque da giudicarsi inesistente.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 00720199001758423000 e all'Atto n.
00720080018687864000 (doc. 24 e doc. 8), la notificazione risulterebbe essere stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa). TE
, tuttavia, non ha prodotto valida documentazione che attesti il deposito
[...] dell'atto presso la casa comunale e, soprattutto, l'avvenuta spedizione/inoltro della c.d. raccomandata informativa. La notifica deve perciò considerarsi nulla. Relativamente all'Atto n. 00720070013687317000 e all'Atto n. 00720080018687864000, controparte deposita solamente una copia fotostatica della presunta racc. C.A.D., sbiadita, carente di qualsiasi chiara firma del soggetto incaricato della notifica, di un chiaro bollo dell' , di un chiaro timbro calendario, di un chiaro codice a barre, Parte_2 pertanto, essa non può avere alcun valore probatorio relativamente alla correttezza dell'iter notificatorio. Inoltre, si rileva che la presunta CAD è stata spedita da VE
(per la quale valgono le medesime considerazioni espresse in merito a Centro Sin).
Con riferimento all'atto n. 00720110016882401000, alla F.A. (fermo amministrativo com. n. 00720090000632709000, alla intimazione di pagamento n.
00720199005790676000 e all'Atto n. 00720199006001950000 (docc. 15, 27, 25 e 26), si evidenzia come siano stati consegnati a persona diversa dal destinatario (non sono stati ricevuti personalmente dall'odierno appellante). Il ricevente risulta indecifrabile;
non vi sono elementi di identificazione e non emerge il collegamento tra questi e il SI.
Non essendo il consegnatario il destinatario dell'atto o dell'avviso, ai sensi RT dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, avrebbe dovuto essere data notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. non ha dimostrato TE di aver assolto tale adempimento;
5. Erroneità della sentenza per erronea valutazione del “rateizzo” quale valido atto ricognitivo di debito ed interruttivo della prescrizione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell'art. 14 delle “preleggi” e dell'art.
pagina 8 di 26 19, co.
1-quater - d.p.r. n. 602/73 ed altresì degli art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. illogica e contraddittoria motivazione sul punto, violazione art. 132, co. 1, n. 4
c.p.c.
Il giudice di prime cure ha errato nel considerare la copia della “Istanza di definizione agevolata” presentata a suo tempo dal SI. come idonea a provare RT
l'acquiescenza al debito e ad interrompere la prescrizione. L'istanza venne presentata dall'odierno appellante al solo fine di evitare le misure cautelari e/o le azioni esecutive.
La definizione agevolata o rateizzo non ha alcuna valenza ricognitiva del debito e non ha efficacia interruttiva della prescrizione;
essa non preclude ogni contestazione in ordine all'an debeatur quando non è espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare. Le norme dettate in materia di sospensione/interruzione della prescrizione sono di carattere eccezionale e quindi non sono suscettibili di interpretazione estensiva né di applicazione analogica.
L'appellante ha altresì contestato il merito della richiesta di pagamento da parte dell' , sul quale, ancorché sia stato convenuto in un giudizio di Controparte_6 accertamento negativo, grava pur sempre l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto TE dell'appello proposto da e la conferma della sentenza impugnata RT per le seguenti ragioni:
- in primo grado, ha contestato non solo la mancata notifica Controparte_7 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. Se controparte si fosse limitata a contestare la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria o delle intimazioni di pagamento è chiaro che la giurisdizione sarebbe stata quella del giudice ordinario. Ma così non è stato;
- al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l' può avvalersi, TE anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici, e ciò senza dovere adottare apposita motivata delibera. Il legislatore, con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 4-novies, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58 ha voluto affermare che la difesa di
[...]
da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma TE
pagina 9 di 26 tradizionale del “patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933
(con conseguente procedimento aggravato previsto dai commi 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la Convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo;
- è vero che il disconoscimento in quanto tale non necessita di particolari formule sacramentali. Tuttavia, la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o omnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia gli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale. in primo grado, si è limitato a disconoscere la RT documentazione prodotta in copia senza però indicare quali potessero essere gli elementi che differivano dagli originali. La mancanza di specificità del disconoscimento rende non necessario il procedimento di verificazione;
- la relata di notifica costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso;
non è pertanto sufficiente il disconoscimento a privare l'atto di valore probatorio;
- nessuna notifica è stata effettuata tramite soggetto privato diverso da
[...]
è il solo avviso di ricevimento a recare come destinatario della Controparte_5 ricevuta il Centro Sin, ma l'inoltro avvenne tramite;
CP_4
- il doc. 8 dimostra il perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, in particolare, l'effettuazione degli adempimenti prescritti dalla norma (deposito di copia dell'atto presso la casa comunale di Foiano della Chiana, invio della raccomandata C.A.D. ecc.). Il doc. 24 (intimazione di pagamento relativa ad alcune delle cartelle di pagamento) dimostra il perfezionamento della notifica sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con rilevazione della assenza del destinatario (irreperibilità relativa), deposito presso la casa comunale e inoltro della Comunicazione di Avvenuto Deposito tramite VE S.p.a.. Il doc. 24 non dimostra l'esecuzione di una “notifica a mezzo posta” bensì di una notifica a mezzo messo, con inoltro della raccomandata informativa tramite operatore di poste private. Inoltre, la notifica è datata 14/06/2019 e la C.A.D. è stata spedita da un operatore di poste private regolarmente iscritto al registro relativo;
pagina 10 di 26 - il doc. 27 è stato notificato con raccomandata a.r.; il doc. 15 è stato notificato al padre del che ha accettato l'atto rifiutandosi di apporre la sua firma RT sull'avviso; i docc. 25 e 26 sono stati notificati a tale RS qualificatasi come familiare convivente. Si rammenti che in ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario, la comunicazione con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento.
- come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate. Ad ogni modo, la notifica di svariati atti impositivi e delle successive intimazioni di pagamento ha fatto sì che nessuna prescrizione sia mai maturata.
In data 17.01.2025, parte appellante depositava note conclusionali RT ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c..
All'udienza del 18 febbraio 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da deve essere rigettato. RT
Preliminarmente, deve essere esaminata la questione (attinente al controllo della regolare costituzione delle parti) concernente la possibilità o meno per
[...]
di avvalersi di un avvocato del libero foro per la rappresentanza TE
e difesa nel presente processo (l'odierna appellata si è costituita in giudizio, in primo grado, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Frabetti del Foro di Bologna). Secondo RT
in base al paragrafo 3.4 del Protocollo d'intesa tra e
[...] CP_8 CP_3
del 22.06.2017, l'agente della riscossione non avrebbe potuto costituirsi nel
[...] giudizio di primo grado conferendo il mandato ad litem ad un avvocato del libero foro, bensì avrebbe dovuto avvalersi dell'Avvocatura dello Stato;
sempre secondo pagina 11 di 26 l'appellante, dal difetto di valida procura discenderebbero l'insussistenza della capacità di stare in giudizio in capo all'Ente Riscossore e la inutilizzabilità dei suoi scritti difensivi nonché dei documenti da esso prodotti.
Sul punto occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30008 del 22 ottobre - 19 novembre 2019 (e in seguito ribadito, tra le altre, da Cass. civ., Sez. V, ord. 30 novembre 2023, n. 33413, Cass. civ., Sez. V, ord. 24 ottobre 2024, n. 27639 e da Cass. civ., Sez. V, ord. 31 ottobre 2024, n. 28199; cfr anche App. Torino, Sez. Lavoro, sent.
5 agosto 2024, n. 248): «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...] si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come Controparte_9 riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa CP_1 ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro CP_1 postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (si evidenzia come nelle more della pubblicazione - avvenuta il 9 luglio 2019
- dell'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile della Suprema Corte n. 18350
(emessa il 25 giugno 2019), con la quale era stati trasmessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, il legislatore intervenne con una norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' , ossia l'art. TE CP_10 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58), a mente del quale
«il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30
pagina 12 di 26 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' TE
, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi
[...] dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio»).
Dovendosi escludere che nella presente controversia vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è alla convenzione – come rimarcato da parte appellata – che occorre avere riguardo onde verificare la validità del mandato difensivo rilasciato.
si è costituita in giudizio, in primo grado, in data TE
08.07.2020. Dunque, il Protocollo di Intesa tra Avvocatura dello Stato e
[...]
applicabile ratione temporis è senz'altro quello siglato il TE
22.06.2017 (e confermato il 05.07.2017); infatti, il Protocollo di Intesa adottato in seguito, sottoscritto in data 24.09.2020, prevede espressamente: «il presente protocollo sostituisce quello sottoscritto in data 22 giugno 2017 e si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino alla data del successivo protocollo d'intesa».
Ebbene, in base al § 3.4, concernente il “Contezioso afferente l'attività di Riscossione”
– nel quale rientra pacificamente la presente lite, dove si discute della validità di una iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 - «l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria».
Posto che, nel caso di specie, a ben vedere, non ricorre alcuna delle anzidette ipotesi
(tassativamente determinate), ben poteva l'Ente stare in giudizio avvalendosi di un avvocato del libero foro, senza la necessità di una specifica e motivata deliberazione a giustificazione di tale scelta. Ne consegue che il mandato alle liti di cui è munito l'Avv.
Frabetti non è nullo (anche la pronuncia di legittimità da ultimo citata da RT nelle proprie note conclusionali depositate in data 17.01.2025, vale a dire
[...]
Cass. civ., Sez. Lav., ord. 21 novembre 2022, n. 34191 – che pure richiama l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite del 2019 – si mostra inconferente;
la Cassazione,
pagina 13 di 26 sempre in relazione ad una lite concernente l'attività di riscossione, si è limitata semplicemente a dichiarare inammissibile il ricorso principale ex artt. 360 e ss. c.p.c. proposto dall' per difetto di valida procura, essendo TE stata quest'ultima rilasciata non all'Avvocatura dello Stato, ma a un avvocato del libero foro in data successiva al Protocollo d'intesa tra e del CP_8 Controparte_3
22.06.2017, in palese violazione – in questo caso sì - del paragrafo 3.4 del medesimo laddove, per l'appunto, riserva all'Avvocatura erariale la difesa dell' CP_11
nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione sia Civile sia Tributaria;
la procura
[...] avrebbe dovuto menzionare le ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale e avrebbe dovuto fare riferimento ad una apposita delibera assunta dagli organi deliberativi dell'Ente).
La seconda questione a dover essere affrontata è quella pregiudiziale di rito inerente al riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario (oggetto del primo motivo di gravame).
Premesso che ha agito chiedendo che venisse accertata RT
l'illegittimità e che, in particolare, venisse dichiarata la nullità e disposta la cancellazione della ipoteca numero di rep. 230/713 del 09/10/2013 (nota di iscrizione n. di registro generale 13207 e n. di registro particolare 1645) iscritta da Equitalia Centro S.p.a. ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: la n. 00720070013687317000, la n. 00720100017865988000, la n.
00720110011255489000, la n. 00720110012989539000, n. 00720110016882401000, la n. 00720120001279408000 e la n. 00720130000300257000. Come si ricava dal doc.
3 offerto in comunicazione da , il quale consiste TE nell'elenco degli estratti di ruolo, le suddette cartelle esattoriali riguardano crediti di natura tributaria (imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, tasse automobilistiche, imposta comunale sugli immobili, diritto annuale camerale, ossia il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative o REA). La soluzione adottata dal giudice di prime cure appare allora corretta, poiché conforme all'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità – al quale questa Corte ritiene di dover aderire – secondo cui «con riferimento alle controversie aventi per oggetto
l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, dal D.L. n.
pagina 14 di 26 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006,
n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari» (v., ex multis, Cass. civ., sez. V, ord., 07 maggio 2024, n. 12937, Cass. civ., Sez. V, ord. 28 giugno 2023, n. 18481, Cass. civ.,
Sez. V, 17 giugno 2022, n. 19529, Cass. civ., ord. 11 luglio 2017, n. 17111).
La statuizione del Tribunale di Arezzo, perciò, deve essere confermata.
nel rassegnare le proprie conclusioni in grado di appello, ha RT esplicitamente chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, l'ipoteca n. rep.
230/713 del 09.10.2013, registro particolare 1645, registro generale 13207, venga dichiarata nulla «stante la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 50 comma 2 DPR 602/73». La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tuttavia, non è prescritta dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, bensì dal comma 2 bis (introdotto con il D.L. n. 70/2011) dell'art. 77 del d.P.R. n.
602/1973, il quale recita: «l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1». Il comma 2 dell'art. 50 dispone, invece, quanto segue: «se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, fa effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
L'apparente confusione tra i due istituti operata dall'appellante (o, comunque,
l'associazione di un istituto ad una previsione che, in realtà, non lo riguarda) rende ancora più doveroso richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte, la quale ha chiarito che «l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (così
Cass. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 maggio
pagina 15 di 26 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259;
Cass., 23 novembre 2015, n. 23875) (così Cass. civ., Sez. V, ord. 29 novembre 2021,
n. 37347; v., in termini, anche Cass. civ., Sez. V, sent. 21 febbraio 2025, n. 4619, Cass. civ., Sez. V, ord. 16 dicembre 2024, n. 32721, Cass. civ., Sez. V, ord. 8 agosto 2024,
n. 22529 e Cass. civ., Sez. V, ord. 2 agosto 2024, n. 21937). L'iscrizione ipotecaria, dunque, non deve essere preceduta dalla notificazione dell'avviso contenente l'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, la quale, come puntualizzato in Cass. civ., Sez. V, ord. 22 febbraio 2023, n. 5546, ha «la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario», ripristinando l'efficacia della cartella di pagamento come atto prodromico all'esecuzione, analogamente al precetto in rinnovazione, ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace. Al contempo, la giurisprudenza di legittimità
è concorde nel ritenere che, «prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine […] al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento»; «l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fermo restando che l'iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. VI, ord. 11 settembre 2020, n. 18964; v. anche Cass. civ., Sez. V, sent. 26 febbraio 2019,
n. 5577 e Cass. civ., Sez. VI, sent. 23 novembre 2015, n. 23875). L'iscrizione ipotecaria
è indubbiamente un atto destinato ad incidere negativamente e in maniera sensibile sui diritti e gli interessi del contribuente;
essa, perciò, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, nel dovuto rispetto del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 26 settembre 2024, n. 25755 e Cass. civ., Sez. VI-T, ord. 22 novembre 2019, n. 30534).
Al di là della disposizione invocata da l'art. 50, comma 2, del d.P.R. RT
n. 602/1973 è, in concreto, inapplicabile;
l'iscrizione ipotecaria costituisce una modalità di tutela e di garanzia del credito alla quale può eventualmente, ma non necessariamente, seguire l'esecuzione immobiliare, per cui essa non rappresenta l'avvio dell'esecuzione) e fermo restando il compito del giudice di dare adeguata veste giuridica ai fatti utilizzando la normativa che ad essi si attaglia, è evidente come l'odierno appellante abbia inteso lamentare l'omessa attivazione del contraddittorio. Si tratta,
pagina 16 di 26 quindi, di verificare se l'Amministrazione finanziaria abbia adempiuto al penetrante obbligo di comunicazione cui è soggetta (l'obbligo di attivare il contraddittorio è immanente nell'ordinamento tributario).
ha prodotto, quale doc. 2 allegato alla comparsa di TE costituzione e risposta nel giudizio di primo grado depositata in data 08.07.2020, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 00776201388000121000 della
Direzione Regionale della Toscana di Equitalia Centro S.p.a., datata 11.06.2013, contenente: l'indicazione dell'importo che risultava ancora non pagato (€ 65.235,77);
l'invito a versare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di notificazione della comunicazione;
l'avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il suddetto termine, si sarebbe provveduto ad iscrivere ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 per un importo pari al doppio del debito;
il prospetto indicante i dati relativi all'identificazione degli immobili prescelti;
il dettaglio degli addebiti, con la puntuale individuazione, per ciascuna cartella di pagamento e avviso di addebito, della data di notificazione dell'atto, dell'ente creditore, dell'anno o degli anni di riferimento, del carico affidato, del debito residuo, degli interessi di mora, dei diritti di notifica etc..
L'anzidetta comunicazione preventiva risulta essere stata notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 67188243048-2 26.07.2013. L'avviso di Parte_3 ricevimento versato in atti riporta l'indicazione “Documento N°
00776201388000121000”, ossia proprio il numero identificativo della comunicazione preventiva;
pertanto, non vi sono dubbi circa la riconducibilità/riferibilità della ricevuta di ritorno de qua all'atto di cui si discute. Ebbene, dall'avviso di ricevimento si apprende che la raccomandata venne ricevuta in data 31.07.2013 dallo stesso RT
(presso l'indirizzo Via Del Duca n. 32 52045 Foiano della Chiana (AR)). La sottoscrizione
è stata infatti apposta in corrispondenza dello spazio destinato alla firma del destinatario ed è preceduta da una “X” che deve essere intesa come volta a barrare proprio la casella
“Destinatario”.
Posto che dell'avviso di ricevimento è stata prodotta copia fotostatica (scansione dell'originale), occorre chiedersi se abbia effettuato o meno un RT disconoscimento tempestivo ed efficace. In punto di disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche prodotte in giudizio, la Corte di
Cassazione ha stabilito che «l'art. 2719 cod. civ. […] è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono
pagina 17 di 26 disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla produzione» (in questi termini, ad esempio, Cass. civ., Sez. VI, ord. 6 febbraio 2019, n. 3540). Il giudice di nomofilachia ha altresì puntualizzato che i due momenti processuali individuati dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. (prima udienza e prima risposta successiva alla produzione) «sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta» (Cass. civ., Sez. II, sent. 11 maggio
1990, n. 4059, richiamata da Cass. civ., Sez. II, sent. 12 aprile 2023, n. 9690).
La “prima occasione possibile” successiva alla costituzione in giudizio di
[...]
– e alla sua produzione documentale – fu rappresentata, per TE2
dalle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del RT
17.11.2020 (da egli depositate in data 16.11.2020), ove si legge testualmente: «…fin da ora si provvede al disconoscimento della documentazione ex adverso prodotta, poiché trattasi di mere fotocopie in molte parti incomprensibili sbiadite e prive di firme decifrabili, alle quali non può essere dato alcun valore legale. Nello specifico, la documentazione prodotta in copia dal concessionario, quale prova delle asserite notifiche, è sin da ora espressamente disconosciuta dalla ricorrente, ai sensi degli artt.
214, 215 c.p.c. e 2719 c.c.. Dall'esame delle copie fotostatiche depositate da controparte si evidenzia che le medesime replicano esclusivamente una delle facciate della presunta raccomandata di notifica, risultando slegate dall'atto notificato, in quanto poste su foglio separato e non congiunto all'atto notificato, ragion per cui la copia del
o del prodotta potrebbe appartenere a qualsiasi avviso di ricevimento. CP_13 CP_14
Soltanto la produzione ovvero il deposito in giudizio dell' dell'atto in CP_15 questione potrebbe attestare effettivamente la riconducibilità. Inoltre, si disconosce espressamente tanto la conformità della documentazione prodotta in copia, quanto la sottoscrizione prodotta in copia, in quanto trattasi di fotocopia di firma prodotta in giudizio. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 882 del 16 gennaio
2018 “l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con
l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini
pagina 18 di 26 in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, si applica ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha altresì evidenziato come la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione”.
Dunque, le firme prodotte nella documentazione da parte del concessionario nel presente giudizio non possono assumere alcun valore probatorio».
Se, per un verso, tale disconoscimento sarebbe astrattamente tempestivo, per altro verso, esso non può essere ritenuto efficace, in quanto carente degli indefettibili requisiti di specificità e determinatezza (colgono nel segno i rilievi di parte appellata
[...]
di cui a pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta TE depositata in data 26.07.2024, cfr. paragrafo intitolato “Sulla inefficacia del disconoscimento”).
Al di là che, diversamente dal disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., il quale, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce comunque al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2024, n.
18491), come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni» (Cass. civ., Sez. Trib., 20 giugno 2019, n. 16557; sulla necessità che il disconoscimento previsto dall'art. 2719 c.c., da qualificarsi quale dichiarazione di scienza con valore probatorio proveniente dalla parte che vuole negare la genuinità delle copie fotografiche ovvero fotostatiche prodotte dalla controparte, sia chiaro, puntuale e abbia specifico contenuto, v., ex multis, Cass. civ., Sez. V, ord. 5 novembre 2024, n. 28366).
La Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che «il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella
pagina 19 di 26 versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)»
(così Cass. civ., Sez. VI, ord. 20 dicembre 2022, n. 37290; cfr. anche Cass. civ., Sez.
V, ord. 16 dicembre 2024, n. 32808).
La contestazione mossa da con le note di trattazione scritta RT sostitutive dell'udienza del 17.11.2020 assume, per l'appunto, i connotati di una clausola di stile generica ed onnicomprensiva;
l'appellante non ha assolto l'onere di indicare, in relazione a ciascun documento prodotto in copia fotografica/fotostatica da controparte, da identificarsi puntualmente, «specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico…rispetto all'originale»
(Cass. civ., Sez. V, ord. 6 settembre 2024, n. 24029).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi provata la notificazione a RT del preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602/1973.
Posto che in materia di riscossione esattoriale, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, al fine di rendere possibile, per il destinatario, un efficace esercizio del diritto di difesa, e che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass., Sez. Un. civili, sent. 3 luglio 2007, n. 16412; in particolare, sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quale atto consequenziale notificato, per omessa notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, v. Cass. civ., Sez. V, ord. 18 maggio
2021, n. 13314), occorre vagliare la fondatezza delle doglienze dell'appellante che attengono alla notificazione degli atti prodromici costituiti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito in forza dei quali è stata iscritta l'ipoteca e rispetto ai quali sussiste la giurisdizione di questo giudice ordinario. L'indagine deve perciò essere circoscritta alle cartelle di pagamento n. 00720080016449089000, n.
00720080018687864000, n. 00720110000400975000, n. 00720110002163733000 e n. 00720120009915161000 e agli avvisi di addebito n. 30720120001093391000, n.
30720120001927260000 e n. 30720130000016291000 (si rileva come l'
[...]
non abbia impugnato la sentenza del Tribunale di Arezzo n. TE
764/2023 laddove non ha accolto l'eccezione di incompetenza per materia (rispetto alle cartelle esattoriali afferenti a sanzioni amministrative per contravvenzioni al Codice
) e funzionale (rispetto alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito CP_16 afferenti a contribuzioni previdenziali ai fini pensionistici) del giudice adito).
pagina 20 di 26 Per quel che concerne le cartelle di pagamento n. 00720080016449089000, n.
00720110000400975000, n. 00720110002163733000 e n. 00720120009915161000,
ha prodotto (rispettivamente, quali documenti 6, TE
11, 12 e 18 allegati alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado depositata in data 08.07.2020) i relativi referti di notificazione, i quali attestano che i suddetti atti sono stati consegnati personalmente al destinatario RT presso quello che è pacificamente il suo indirizzo di residenza anagrafica (Foiano della
Chiara – Arezzo, Via Del Duca n. 32, come si evince dai suoi stessi scritti difensivi) i giorni 05.11.2008 (dopo un primo tentativo, andato a vuoto per sua assenza, esperito il 03.11.2008), 18.03.2011 e 11.09.2012 (in ogni referto, la casella associata alla dicitura “personalmente al destinatario” risulta barrata;
nel referto prodotto come doc.
6, il notificatore ha riportato in stampatello il nome “ poco al di RT sotto della suddetta casella;
in ogni relata, nello spazio destinato alla “Firma della persona che ha ricevuto il documento” è stata apposta una sottoscrizione per esteso leggibile come , dunque con il cognome anteposto al nome). RT
Nel proporre impugnazione, l'odierno appellante sostiene in pratica di aver tempestivamente disconosciuto le firme apposte sui suddetti referti di notificazione per loro evidente apocrifia. Valgono, tuttavia, anche stavolta, nonché con riferimento alla cartella di pagamento n. 00720080018687864000, le considerazioni già espresse supra
a proposito del disconoscimento (aspecifico, indeterminato ed onnicomprensivo) effettuato con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.11.2020.
Si osserva come riguardo alla cartella di pagamento n. 00720080018687864000 siano stati prodotti: a) il referto/la relata di notificazione, grazie alla quale è dato sapere che,
a seguito di due tentativi non andati a buon fine per temporanea assenza del destinatario, esperiti rispettivamente il 09.12.2008 e il 19.01.2009, in data 17.04.2009, non rinvenendo ancora una volta né il SI. é altre persone previste dall'art. RT
139 c.p.c., il notificatore, ai sensi degli artt. 26 e 46 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., provvide a depositare l'atto nella casa del comune, ad affiggere l'avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, all'albo del comune e ad informare il destinatario del deposito e dell'affissione mediante spedizione della raccomandata n. 13818542763-1; b) l'avviso di ricevimento di tale raccomandata, spedita, per l'appunto, il 17.04.2009, contenente l'avviso di notificazione al contribuente mediante deposito a norma delle disposizioni appena menzionate, quest'ultimo ricevuto in data 27.04.2009 da soggetto la cui firma appare del tutto analoga a quelle che figurano sui referti di notificazione delle altre cartelle di pagamento passate in rassegna.
pagina 21 di 26 Si rammenti che ai sensi dell'allora vigente comma 3 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973,
«nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune» (per completezza, si sottolinea che la notificazione de qua venne eseguita in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale, 19-22 novembre 2012, n. 258).
Si può pertanto ritenere che l'iter notificatorio sia stato correttamente espletato.
Quanto alle cartelle di pagamento n. 00720080016449089000 e n.
00720080018687864000, non può sfuggire come TE abbia offerto in comunicazione (quali doc. 7 e doc. 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado depositata in data 08.07.2020) elenchi di quietanze di pagamenti, evidentemente rateali, degli importi iscritti a ruolo effettuati dallo stesso mezzo bollettino RAV ovvero direttamente presso gli RT sportelli di Equitalia (per ogni quietanza sono riportati il tipo di pagamento, il canale di pagamento, la data del pagamento, l'importo dei tributi, dei diritti di notifica, il codice fiscale del versante etc.).
Effettivamente, con il doc. 28 allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado depositata in data 08.07.2020, TE
ha dimostrato che il SI. presentò, in data 26.04.2010,
[...] RT istanza di rateazione (protocollata con il n. 56658) delle somme iscritte a ruolo in relazione alle anzidette due cartelle di pagamento (oltre che in relazione alla cartella n.
00720070013687317000). Tale istanza di rateazione venne accolta e venne accordata al debitore una ripartizione del pagamento in rate mensili, con decorrenza dal
30/06/2010 (con piano di ammortamento c.d. “alla francese”).
Preme allora rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale «l'istanza di rateizzazione del debito tributario (non vi è dubbio che il principio valga anche per debiti di altra natura) oggetto di cartelle esattoriali…è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (così Cass. civ., Sez. V, ord. 23 ottobre 2024, n. 27504; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, sent. 16 febbraio 2022, n. 5160 e Cass. civ., Sez. V, ord. 5 dicembre 2023,
pagina 22 di 26 n. 33948 ove si legge: «poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è «l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute»: art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce
l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione»).
Si può, quindi, ragionevolmente affermare che le summenzionate cartelle di pagamento pervennero alla conoscenza del il quale decise, “causa cognita”, di RT promuovere in modo autonomo e spontaneo una richiesta di dilazione del credito;
appare perciò incontrovertibile che le stesse furono regolarmente notificate.
Quanto agli avvisi di addebito, occorre evidenziare quanto segue. Per quel che concerne l'avviso di addebito n. 30720120001093391000, si è limitato a RT sostenere l'apocrifia della firma apposta sulla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'intimazione di pagamento n. 007 2014
9000318127/000 ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 (v. doc. 21 e doc. 22 prodotti da ). TE
Con riguardo a tutti e tre gli avvisi di addebito, l'appellante ha sostenuto di aver tempestivamente disconosciuto, in quanto, a suo dire, aprocrifa, la firma apposta sulla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67218770357-0 contenente la comunicazione di avvenuta notifica, mediante deposito telematico dell'atto presso gli uffici della C.C.I.A.A. di Arezzo e pubblicazione dell'avviso di deposito sul sito informatico della stessa C.C.I.A.A. di Arezzo, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, della intimazione di pagamento n. 007 2016 90027513 52/000 ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 (v. doc. 23 offerto in comunicazione da
. TE
Sempre con riguardo a tutti e tre gli avvisi di addebito l'appellante sostiene che l'intimazione di pagamento n. 007 2019 90057906 76/000 ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 non sarebbe stata notificata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600/1973, in quanto il plico, come si evince dal referto di notificazione (v. doc. 25 offerto in comunicazione da TE
), sarebbe stato consegnato, in data 20.01.2020, a persona diversa dal
[...] contribuente, in particolare alla SI.ra , senza tuttavia inviare al RS destinatario una seconda lettera raccomandata con la quale dargli notizia dell'avvenuta notificazione.
pagina 23 di 26 Le suesposte doglianze si mostrano irrilevanti e non idonee a determinare l'accoglimento dell'opposizione in riforma della sentenza impugnata.
Indipendentemente dalla inefficacia del disconoscimento (della conformità di copie fotostatiche agli originali ovvero di sottoscrizioni) così come effettuato da RT
(su cui ci si è già sufficientemente soffermati), è importante rimarcare che,
[...] non essendo l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 un atto esecutivo, essa non necessita di prodromica notificazione di intimazione ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973. Pertanto, il regolare perfezionamento o meno delle notificazioni delle intimazioni di pagamento poc'anzi menzionate (riferite anche agli avvisi di addebito) è del tutto ininfluente in quanto non potrebbe comunque riverberarsi sulla validità della iscrizione ipotecaria di cui è causa.
Inoltre, quandanche si volesse qualificare l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 come un vero e proprio atto presupposto dell'iscrizione ipotecaria esattoriale, le intimazioni di pagamento n. 007 2014 9000318127/000, n. 007 2016 90027513 52/000 e n. 007
2019 90057906 76/000 non potrebbero in ogni caso essere considerate tali, in quanto risalenti, per l'appunto, al 2014, al 2016 e al 2019 e, dunque, successive rispetto alla l'ipoteca numero rep. 230/713 del 09/10/2013, registro particolare 1645, registro generale 13207.
Quanto al terzo motivo di gravame, con il quale si duole della RT erroneità della sentenza del Tribunale di Arezzo per avere il giudice di prime cure valutato l'istanza di rateizzo o di definizione agevolata da egli presentata quale atto avente valenza ricognitiva del debito e interruttiva della prescrizione, deve affermarsene l'infondatezza. Questa Corte distrettuale ritiene, infatti, sul punto, di doversi porre nel solco della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità secondo la quale la natura di riconoscimento di debito dell'istanza di dilazione è pacifica e il riconoscimento in sé comporta l'effetto implicito della rinuncia alla prescrizione (v. Cass. civ., Sez. V, ord. 5 dicembre 2023, n. 33948, cit.; anche in Cass. civ., Sez. V, ord. 23 ottobre 2024, n.
27504, cit. si ricorda come la Cassazione abbia affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.). Come statuito dal giudice di nomofilachia, premesso che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche pagina 24 di 26 implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà, ben si può ritenere «che la rateizzazione da parte del contribuente degli importi indicati nelle cartelle di pagamento […] comporta
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez.
V, ord. 6 febbraio 2024, n. 3414, ove si rammenta altresì come la Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione abbia affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del
1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate). L'aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento semplicemente non costituisce acquiescenza da parte del contribuente, nel senso che non produce l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur.
L'appello, in definitiva, deve essere respinto integralmente, con conseguente conferma della sentenza n. 764/2023 del Tribunale Ordinario di Arezzo.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico dell'appellante RT
(valore della controversia indeterminabile come dichiarato in atto di citazione introduttivo;
complessità media;
adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la fase istruttoria;
metà del compenso per la fase decisionale attesa la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e tenuto conto dell'omesso deposito di note conclusionali ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c., da parte di TE
).
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da avverso la RT sentenza n. 764/2023 del Tribunale Ordinario di Arezzo, che per l'effetto conferma integralmente;
pagina 25 di 26 - CONDANNA al rimborso, a favore di RT TE
, delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, che liquida
[...] in € 6.326,5 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- DÁ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore/Istruttore
Dott.ssa Isabella Mariani
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente relatore/istruttore
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 252/2024 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Simone Forte RT
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Frabetti TE
APPELLATA all'esito della discussione orale di cui all'udienza del 18 febbraio 2025 e della successiva camera di consiglio, ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni per parte appellante (come da atto di citazione in appello e da RT note conclusionali ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. depositate in data 17.01.2025):
«Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento della SENTENZA N. 764/2023 DEL TRIBUNALE DI AREZZO DEL
01/08/2023 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 1049/2020, così provvedere:
- accertare e dichiarare la nullità delle iscrizioni ipotecarie n. rep. 230/713 del
09/10/2013, registro particolare 1645, registro generale 13207 stante la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 50 comma 2 DPR
602/73 e con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via
pagina 1 di 26 subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Giudice adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio»; per parte appellata (come da comparsa di TE costituzione e risposta):
«Voglia la Ecc. ma Corte di Appello di Firenze contrariis reiectis, rigettare l'appello promosso dal SI. confermando quanto stabilito alla sentenza resa RT dal Tribunale di Arezzo in data 1.8.2023, nr. 764/2023 in quanto corretta. Vinte le spese del presente grado».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 764/2023 emessa in data 31.07.2023 a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 1049/2020 promosso da il Tribunale Ordinario di RT
Arezzo così provvedeva:
«a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario sulla domanda di accertamento dell'invalidità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 230/713 del 9 ottobre 2013, registro particolare 1645, registro generale 13207, relativamente ai crediti di natura tributaria portati dalle cartelle n. 00720070013687317000, n.
0072010001786598800, n. 007201100011255489000, n. 0072011001298953900, n.
00720110016882401000, n.00720120001279408000, n. 0072013000030025700;
b) rigetta quanto al resto le domande proposte da RT
c) condanna al pagamento in favore del procuratore di parte RT convenuta, Avv. Fabio Frabetti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 oltre accessori di legge».
Il Tribunale di Arezzo premetteva quanto segue:
- aveva convenuto in giudizio RT TE
, esponendo quanto segue: a) egli, volendo vendere un proprio
[...] immobile sito in Foiano della Chiana, aveva effettuato dei controlli ed aveva appreso che Equitalia Centro S.p.A. aveva iscritto sui beni di sua proprietà
l'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 numero rep. 230/713 del 09/10/2013, registro particolare 1645, registro generale 13207; b) tale iscrizione ipotecaria era illegittima perché non aveva notificato TE
l'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/73; c) le iscrizioni ipotecarie, oltretutto, erano nulle per difetto di motivazione, in quanto non elencavano le cartelle di pagamento, gli avvisi di debito, gli atti prodromici all'esecuzione e l'ammontare pagina 2 di 26 del credito (con conseguente violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente).
Parte attrice aveva quindi chiesto di accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 230/713 del 09/10/2013, registro particolare 1645, registro generale 13207 stante la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/73, con conseguente cancellazione della stessa per le ragioni dedotte;
- si era costituita in giudizio , eccependo, in via TE pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario rispetto ai ruoli afferenti a entrate di natura fiscale/tributaria (es.
I.V.A., I.C.I., tassa automobilistica/bollo auto) e il difetto di competenza funzionale, a favore del giudice del lavoro e del Giudice di pace, rispetto ai ruoli relativi a sanzioni per violazioni del Codice della Strada e a contributi da versarsi a fini previdenziali. Sempre in via preliminare, l'Amministrazione aveva eccepito l'inammissibilità dell'azione perché esperita tardivamente. Nel merito, aveva rilevato che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria erano stati ritualmente notificati alla parte attrice. Aveva chiesto, perciò, in via preliminare, di dichiarare l'azione inammissibile e, comunque, esperita dinanzi ad autorità che difetta di giurisdizione e competenza funzionale, omettendo di concedere il relativo termine per la riassunzione stante il comportamento colpevole di controparte nella disamina degli atti rispetto alla natura del diritto di credito portato dalle singole cartelle e avvisi di addebito. In subordine, previo ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' a cura dell'attore - stante la carenza di CP_2 legittimazione passiva di rispetto all'attività di TE formazione e notifica degli avvisi di addebito – aveva chiesto di rigettare tutte le domande avanzate dal SI. in quanto infondate in fatto e in diritto e RT comunque non provate, con conferma della piena legittimità ed efficacia dell'iscrizione di ipoteca.
Il Tribunale di Arezzo motivava la propria decisione come di seguito:
- l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice tributario, in relazione ai ruoli afferenti a crediti di natura tributaria, è fondata.
Deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l , TE come emerge dalla documentazione prodotta, ha emesso delle cartelle di pagamento afferenti a crediti di natura tributaria (nonché a crediti di natura pagina 3 di 26 previdenziale e derivanti da violazioni del Codice della Strada). La Corte di
Cassazione ha chiarito che con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D. Lgs. n. 546 del
1992, dall'art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile “ratione temporis”, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (Cass. S.U. n. 15425 del 2014: “in caso di opposizione a più cartelle esattoriali o ad unica cartella che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo”). Nel caso in esame, l'iscrizione ipotecaria è avvenuta anche sulla base delle cartelle n. 00720070013687317000 (Iva), n.
00720100017865988000 (bollo auto), n. 007201100011255489000, n.
00720110012989539000 (Iva), n. 00720110016882401000 (bollo auto), n.
00720120001279408000 (diritto camerale e Ici), n. 00720130000300257000
(imposta di registro), che hanno natura tributaria e che, pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992;
- per quanto attiene, invece, ai crediti di natura previdenziale di cui alle cartelle n.
007201100004009750000 e n. 00720110011255489000, agli avvisi di addebito n. 30720120001093391000, 30720120001927260000 e n.
30720130000016291000 e ai crediti di cui alle cartelle n.
00720080016449089000, 00720080018687864000, 00720110002163733000 e
00720120009915161, derivanti dall'omesso pagamento di sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito;
- l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, a favore del Giudice di Pace, per i ruoli relativi ai crediti derivanti dalla violazione del Codice della Strada, e del
Giudice del Lavoro, per i ruoli relativi a crediti di natura previdenziale, è infondata.
pagina 4 di 26 Infatti, qualora – come nel caso di specie – nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del Giudice di Pace, altre in quella per materia del
Tribunale, l'organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell'intera controversia;
- in relazione alle cartelle di pagamento riguardanti crediti aventi natura non tributaria/fiscale, vanno quindi esaminate le doglianze mosse da RT
Egli ha lamentato la nullità dell'iscrizione ipotecaria perché effettuata
[...] senza la notifica degli atti prodromici all'esecuzione. Le relate di notifica, secondo parte attrice, dovrebbero considerarsi prive di rilevanza, essendo delle semplici copie fotostatiche (e non gli originali); le stesse, inoltre, riportano una firma illeggibile. La doglianza è priva di fondamento. Invero, le relate di notifica allegate da parte convenuta riportano l'indicazione del numero delle cartelle di pagamento, così come risultante nell'estratto di ruolo. Né, del resto, assumono rilevanza le contestazioni mosse dall'attore circa l'illeggibilità della firma apposta sulle relate di notifica, considerato che è pacifico che la parte attrice fosse residente in [...] al momento della ricezione, sicché appare irrilevante l'identità del soggetto che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento e dunque il disconoscimento delle sottoscrizioni. Del resto,
“nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario
o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma
2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata
a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.” (Cass. sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962);
- non possono trovare accoglimento le contestazioni mosse relativamente ai documenti n. 8, 15, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, posto che sono stati regolarmente notificati da a TE RT
- deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice tributario, sulla domanda di accertamento dell'invalidità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 230/713 del 9 ottobre 2013, registro particolare 1645, registro pagina 5 di 26 generale 13207, relativamente ai crediti di natura tributaria portati dalle cartelle n. 00720070013687317000, n. 00720100017865988000, n.
007201100011255489000, n. 00720110012989539000, n.
00720110016882401000, n.00720120001279408000, n.
00720130000300257000. Quanto al resto, le domande proposte da RT devono essere invece respinte;
[...]
- le spese di lite seguono la soccombenza.
Proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo per RT
i seguenti motivi:
1. Erroneità della sentenza laddove ha dichiarato il difetto di giurisdizione.
Competenza del giudice ordinario
La competenza/giurisdizione, nel caso de quo, è del Giudice Ordinario adito, poiché oggetto dell'odierno giudizio è l'opposizione avverso iscrizione ipotecaria illegittima, conosciuta da parte attrice solo tramite ispezione ipotecaria, mai preceduta dalla regolare notifica dei dovuti atti prodromici. Dalla semplice ispezione ipotecaria non era dato evincere quale fosse il rapporto sottostante all'iscrizione ipotecaria impugnata (era sconosciuta la natura del credito). L'iscrizione ipotecaria risulta impugnabile dinanzi al
Tribunale Ordinario, ai sensi e per quanto previsto dall'art. 21 c.p.c. (deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo);
2. Erroneità della sentenza stante l'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di
per non essersi costituita a mezzo del TE personale interno.
Deve rilevarsi il difetto di valida procura per violazione del paragrafo 3.4, del protocollo d'intesa tra e del TE Controparte_3
22.6.2017, che per la difesa nelle liti concernenti l'attività di riscossione impone alla prima di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ed invero,
[...]
non avrebbe potuto costituirsi nel giudizio di primo grado TE conferendo la procura ad un avvocato del libero foro e non avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato. Il mandato difensivo conferito dalla odierna appellata è dunque nullo per contrarietà a disciplina imperativa. Tenuto conto che non sussiste la capacità di stare in giudizio dell'Ente Riscossore, la documentazione e la difesa di controparte dovranno essere ritenute inutilizzabili;
pagina 6 di 26
3. Erroneità della sentenza alla luce del disconoscimento, effettuato in primo grado, della documentazione depositata da controparte
L'odierno appellante, a mezzo del proprio procuratore, aveva disconosciuto tempestivamente e formalmente, ai sensi degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2719 c.c., tutta la documentazione prodotta da controparte (referti di notifica/relate di notificazione, avvisi di ricevimento, cartoline, avvisi di notificazione ecc.), la quale consisteva in delle mere copie fotostatiche, perciò aveva l'onere di TE produrre in giudizio gli originali. L'odierno appellante aveva altresì rilevato l'apocrifia delle firme e, comunque, disconosciuto le sottoscrizioni da lui (quale destinatario degli atti) apparentemente apposte sugli avvisi di ricevimento ecc.. La contestazione della conformità agli originali degli atti di notifica – che non necessita di particolari formule o di specificità ad hoc – può consistere anche, implicitamente, nella richiesta di ordinare la produzione degli originali degli atti e, segnatamente, dell'avviso di ricevimento. La mera riproduzione fotostatica (priva di autentica) delle presunte relate di notifica degli atti impugnati non assume alcun valore giuridico, trattandosi di meri documenti di parte non muniti di alcuna attestazione di autenticità proveniente da un pubblico ufficiale che non garantiscono alcuna prova certa in ordine alla loro corrispondenza all'originale.
Controparte non ha avanzato istanza di verificazione;
la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova per cui rimane precluso al Giudice di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento. Mentre la querela di falso postula/presuppone l'esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c., il disconoscimento mira ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia;
4. Erroneità della sentenza avuto riguardo alla invalidità della notifica effettuata tramite soggetto diverso da CP_4
Con riferimento all'AVI n. 00720139003832332, all'AVI n. 007201490000318127000 –
00720149000031822800, all'Atto n. 00720169002751352000 e all'intimazione di pagamento n. 00720139003832231000, si rileva come l' TE
si sia avvalsa, per la notificazione, di un soggetto diverso da
[...] Controparte_5
cioè l'agenzia Centro Sin, ente privato non autorizzato ex lege alla notifica di atti
[...] giudiziari. Infatti, l'art. 4, comma 1, lett. a) del D. lgs. 22 luglio 1999 n.261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio pagina 7 di 26 universale, i servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta e alle Controparte_5 comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L.
20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni. L'abrogazione della suddetta riserva esclusiva a favore di avvenuta con L. 4 agosto 2017, n. 124, Controparte_5 all'art.1, comma 57, lett. b), decorre a partire dal 10 settembre 2017 e non ha alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere che la disposizione abbia natura interpretativa. Nel caso di specie, il soggetto privato, nel momento in cui ha espletato l'iter notificatorio, non rivestiva i requisiti necessari;
l'intero iter di notifica dell'atto è dunque da giudicarsi inesistente.
Quanto all'intimazione di pagamento n. 00720199001758423000 e all'Atto n.
00720080018687864000 (doc. 24 e doc. 8), la notificazione risulterebbe essere stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa). TE
, tuttavia, non ha prodotto valida documentazione che attesti il deposito
[...] dell'atto presso la casa comunale e, soprattutto, l'avvenuta spedizione/inoltro della c.d. raccomandata informativa. La notifica deve perciò considerarsi nulla. Relativamente all'Atto n. 00720070013687317000 e all'Atto n. 00720080018687864000, controparte deposita solamente una copia fotostatica della presunta racc. C.A.D., sbiadita, carente di qualsiasi chiara firma del soggetto incaricato della notifica, di un chiaro bollo dell' , di un chiaro timbro calendario, di un chiaro codice a barre, Parte_2 pertanto, essa non può avere alcun valore probatorio relativamente alla correttezza dell'iter notificatorio. Inoltre, si rileva che la presunta CAD è stata spedita da VE
(per la quale valgono le medesime considerazioni espresse in merito a Centro Sin).
Con riferimento all'atto n. 00720110016882401000, alla F.A. (fermo amministrativo com. n. 00720090000632709000, alla intimazione di pagamento n.
00720199005790676000 e all'Atto n. 00720199006001950000 (docc. 15, 27, 25 e 26), si evidenzia come siano stati consegnati a persona diversa dal destinatario (non sono stati ricevuti personalmente dall'odierno appellante). Il ricevente risulta indecifrabile;
non vi sono elementi di identificazione e non emerge il collegamento tra questi e il SI.
Non essendo il consegnatario il destinatario dell'atto o dell'avviso, ai sensi RT dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, avrebbe dovuto essere data notizia dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. non ha dimostrato TE di aver assolto tale adempimento;
5. Erroneità della sentenza per erronea valutazione del “rateizzo” quale valido atto ricognitivo di debito ed interruttivo della prescrizione. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell'art. 14 delle “preleggi” e dell'art.
pagina 8 di 26 19, co.
1-quater - d.p.r. n. 602/73 ed altresì degli art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. illogica e contraddittoria motivazione sul punto, violazione art. 132, co. 1, n. 4
c.p.c.
Il giudice di prime cure ha errato nel considerare la copia della “Istanza di definizione agevolata” presentata a suo tempo dal SI. come idonea a provare RT
l'acquiescenza al debito e ad interrompere la prescrizione. L'istanza venne presentata dall'odierno appellante al solo fine di evitare le misure cautelari e/o le azioni esecutive.
La definizione agevolata o rateizzo non ha alcuna valenza ricognitiva del debito e non ha efficacia interruttiva della prescrizione;
essa non preclude ogni contestazione in ordine all'an debeatur quando non è espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare. Le norme dettate in materia di sospensione/interruzione della prescrizione sono di carattere eccezionale e quindi non sono suscettibili di interpretazione estensiva né di applicazione analogica.
L'appellante ha altresì contestato il merito della richiesta di pagamento da parte dell' , sul quale, ancorché sia stato convenuto in un giudizio di Controparte_6 accertamento negativo, grava pur sempre l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto TE dell'appello proposto da e la conferma della sentenza impugnata RT per le seguenti ragioni:
- in primo grado, ha contestato non solo la mancata notifica Controparte_7 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ma anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito. Se controparte si fosse limitata a contestare la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria o delle intimazioni di pagamento è chiaro che la giurisdizione sarebbe stata quella del giudice ordinario. Ma così non è stato;
- al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l' può avvalersi, TE anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici, e ciò senza dovere adottare apposita motivata delibera. Il legislatore, con la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 4-novies, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58 ha voluto affermare che la difesa di
[...]
da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma TE
pagina 9 di 26 tradizionale del “patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933
(con conseguente procedimento aggravato previsto dai commi 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la Convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo;
- è vero che il disconoscimento in quanto tale non necessita di particolari formule sacramentali. Tuttavia, la contestazione della conformità di un documento prodotto in copia al relativo originale non può avvenire con clausole di stile e generiche o omnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia gli aspetti per i quali si assume che la copia differisce dall'originale. in primo grado, si è limitato a disconoscere la RT documentazione prodotta in copia senza però indicare quali potessero essere gli elementi che differivano dagli originali. La mancanza di specificità del disconoscimento rende non necessario il procedimento di verificazione;
- la relata di notifica costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso;
non è pertanto sufficiente il disconoscimento a privare l'atto di valore probatorio;
- nessuna notifica è stata effettuata tramite soggetto privato diverso da
[...]
è il solo avviso di ricevimento a recare come destinatario della Controparte_5 ricevuta il Centro Sin, ma l'inoltro avvenne tramite;
CP_4
- il doc. 8 dimostra il perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, in particolare, l'effettuazione degli adempimenti prescritti dalla norma (deposito di copia dell'atto presso la casa comunale di Foiano della Chiana, invio della raccomandata C.A.D. ecc.). Il doc. 24 (intimazione di pagamento relativa ad alcune delle cartelle di pagamento) dimostra il perfezionamento della notifica sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con rilevazione della assenza del destinatario (irreperibilità relativa), deposito presso la casa comunale e inoltro della Comunicazione di Avvenuto Deposito tramite VE S.p.a.. Il doc. 24 non dimostra l'esecuzione di una “notifica a mezzo posta” bensì di una notifica a mezzo messo, con inoltro della raccomandata informativa tramite operatore di poste private. Inoltre, la notifica è datata 14/06/2019 e la C.A.D. è stata spedita da un operatore di poste private regolarmente iscritto al registro relativo;
pagina 10 di 26 - il doc. 27 è stato notificato con raccomandata a.r.; il doc. 15 è stato notificato al padre del che ha accettato l'atto rifiutandosi di apporre la sua firma RT sull'avviso; i docc. 25 e 26 sono stati notificati a tale RS qualificatasi come familiare convivente. Si rammenti che in ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario, la comunicazione con la quale l'agente postale informa il destinatario stesso dell'avvenuta notificazione è effettuata a mezzo di raccomandata “semplice”, ovvero senza avviso di ricevimento.
- come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate. Ad ogni modo, la notifica di svariati atti impositivi e delle successive intimazioni di pagamento ha fatto sì che nessuna prescrizione sia mai maturata.
In data 17.01.2025, parte appellante depositava note conclusionali RT ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c..
All'udienza del 18 febbraio 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da deve essere rigettato. RT
Preliminarmente, deve essere esaminata la questione (attinente al controllo della regolare costituzione delle parti) concernente la possibilità o meno per
[...]
di avvalersi di un avvocato del libero foro per la rappresentanza TE
e difesa nel presente processo (l'odierna appellata si è costituita in giudizio, in primo grado, con il patrocinio dell'Avv. Fabio Frabetti del Foro di Bologna). Secondo RT
in base al paragrafo 3.4 del Protocollo d'intesa tra e
[...] CP_8 CP_3
del 22.06.2017, l'agente della riscossione non avrebbe potuto costituirsi nel
[...] giudizio di primo grado conferendo il mandato ad litem ad un avvocato del libero foro, bensì avrebbe dovuto avvalersi dell'Avvocatura dello Stato;
sempre secondo pagina 11 di 26 l'appellante, dal difetto di valida procura discenderebbero l'insussistenza della capacità di stare in giudizio in capo all'Ente Riscossore e la inutilizzabilità dei suoi scritti difensivi nonché dei documenti da esso prodotti.
Sul punto occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 30008 del 22 ottobre - 19 novembre 2019 (e in seguito ribadito, tra le altre, da Cass. civ., Sez. V, ord. 30 novembre 2023, n. 33413, Cass. civ., Sez. V, ord. 24 ottobre 2024, n. 27639 e da Cass. civ., Sez. V, ord. 31 ottobre 2024, n. 28199; cfr anche App. Torino, Sez. Lavoro, sent.
5 agosto 2024, n. 248): «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...] si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come Controparte_9 riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa CP_1 ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro CP_1 postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (si evidenzia come nelle more della pubblicazione - avvenuta il 9 luglio 2019
- dell'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile della Suprema Corte n. 18350
(emessa il 25 giugno 2019), con la quale era stati trasmessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, il legislatore intervenne con una norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' , ossia l'art. TE CP_10 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58), a mente del quale
«il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30
pagina 12 di 26 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' TE
, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi
[...] dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio»).
Dovendosi escludere che nella presente controversia vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è alla convenzione – come rimarcato da parte appellata – che occorre avere riguardo onde verificare la validità del mandato difensivo rilasciato.
si è costituita in giudizio, in primo grado, in data TE
08.07.2020. Dunque, il Protocollo di Intesa tra Avvocatura dello Stato e
[...]
applicabile ratione temporis è senz'altro quello siglato il TE
22.06.2017 (e confermato il 05.07.2017); infatti, il Protocollo di Intesa adottato in seguito, sottoscritto in data 24.09.2020, prevede espressamente: «il presente protocollo sostituisce quello sottoscritto in data 22 giugno 2017 e si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020 fino alla data del successivo protocollo d'intesa».
Ebbene, in base al § 3.4, concernente il “Contezioso afferente l'attività di Riscossione”
– nel quale rientra pacificamente la presente lite, dove si discute della validità di una iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 - «l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria».
Posto che, nel caso di specie, a ben vedere, non ricorre alcuna delle anzidette ipotesi
(tassativamente determinate), ben poteva l'Ente stare in giudizio avvalendosi di un avvocato del libero foro, senza la necessità di una specifica e motivata deliberazione a giustificazione di tale scelta. Ne consegue che il mandato alle liti di cui è munito l'Avv.
Frabetti non è nullo (anche la pronuncia di legittimità da ultimo citata da RT nelle proprie note conclusionali depositate in data 17.01.2025, vale a dire
[...]
Cass. civ., Sez. Lav., ord. 21 novembre 2022, n. 34191 – che pure richiama l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite del 2019 – si mostra inconferente;
la Cassazione,
pagina 13 di 26 sempre in relazione ad una lite concernente l'attività di riscossione, si è limitata semplicemente a dichiarare inammissibile il ricorso principale ex artt. 360 e ss. c.p.c. proposto dall' per difetto di valida procura, essendo TE stata quest'ultima rilasciata non all'Avvocatura dello Stato, ma a un avvocato del libero foro in data successiva al Protocollo d'intesa tra e del CP_8 Controparte_3
22.06.2017, in palese violazione – in questo caso sì - del paragrafo 3.4 del medesimo laddove, per l'appunto, riserva all'Avvocatura erariale la difesa dell' CP_11
nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione sia Civile sia Tributaria;
la procura
[...] avrebbe dovuto menzionare le ragioni della necessità di una deroga al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale e avrebbe dovuto fare riferimento ad una apposita delibera assunta dagli organi deliberativi dell'Ente).
La seconda questione a dover essere affrontata è quella pregiudiziale di rito inerente al riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario (oggetto del primo motivo di gravame).
Premesso che ha agito chiedendo che venisse accertata RT
l'illegittimità e che, in particolare, venisse dichiarata la nullità e disposta la cancellazione della ipoteca numero di rep. 230/713 del 09/10/2013 (nota di iscrizione n. di registro generale 13207 e n. di registro particolare 1645) iscritta da Equitalia Centro S.p.a. ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: la n. 00720070013687317000, la n. 00720100017865988000, la n.
00720110011255489000, la n. 00720110012989539000, n. 00720110016882401000, la n. 00720120001279408000 e la n. 00720130000300257000. Come si ricava dal doc.
3 offerto in comunicazione da , il quale consiste TE nell'elenco degli estratti di ruolo, le suddette cartelle esattoriali riguardano crediti di natura tributaria (imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, tasse automobilistiche, imposta comunale sugli immobili, diritto annuale camerale, ossia il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative o REA). La soluzione adottata dal giudice di prime cure appare allora corretta, poiché conforme all'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità – al quale questa Corte ritiene di dover aderire – secondo cui «con riferimento alle controversie aventi per oggetto
l'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, dal D.L. n.
pagina 14 di 26 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006,
n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari» (v., ex multis, Cass. civ., sez. V, ord., 07 maggio 2024, n. 12937, Cass. civ., Sez. V, ord. 28 giugno 2023, n. 18481, Cass. civ.,
Sez. V, 17 giugno 2022, n. 19529, Cass. civ., ord. 11 luglio 2017, n. 17111).
La statuizione del Tribunale di Arezzo, perciò, deve essere confermata.
nel rassegnare le proprie conclusioni in grado di appello, ha RT esplicitamente chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, l'ipoteca n. rep.
230/713 del 09.10.2013, registro particolare 1645, registro generale 13207, venga dichiarata nulla «stante la mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 50 comma 2 DPR 602/73». La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tuttavia, non è prescritta dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, bensì dal comma 2 bis (introdotto con il D.L. n. 70/2011) dell'art. 77 del d.P.R. n.
602/1973, il quale recita: «l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1». Il comma 2 dell'art. 50 dispone, invece, quanto segue: «se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, fa effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».
L'apparente confusione tra i due istituti operata dall'appellante (o, comunque,
l'associazione di un istituto ad una previsione che, in realtà, non lo riguarda) rende ancora più doveroso richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte, la quale ha chiarito che «l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (così
Cass. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 maggio
pagina 15 di 26 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259;
Cass., 23 novembre 2015, n. 23875) (così Cass. civ., Sez. V, ord. 29 novembre 2021,
n. 37347; v., in termini, anche Cass. civ., Sez. V, sent. 21 febbraio 2025, n. 4619, Cass. civ., Sez. V, ord. 16 dicembre 2024, n. 32721, Cass. civ., Sez. V, ord. 8 agosto 2024,
n. 22529 e Cass. civ., Sez. V, ord. 2 agosto 2024, n. 21937). L'iscrizione ipotecaria, dunque, non deve essere preceduta dalla notificazione dell'avviso contenente l'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, la quale, come puntualizzato in Cass. civ., Sez. V, ord. 22 febbraio 2023, n. 5546, ha «la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario», ripristinando l'efficacia della cartella di pagamento come atto prodromico all'esecuzione, analogamente al precetto in rinnovazione, ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace. Al contempo, la giurisprudenza di legittimità
è concorde nel ritenere che, «prima di iscrivere ipoteca su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione e deve concedere al medesimo un termine […] al fine di presentare osservazioni od effettuare il pagamento»; «l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantita anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fermo restando che l'iscrizione ipotecaria, attesa la sua natura reale, mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. VI, ord. 11 settembre 2020, n. 18964; v. anche Cass. civ., Sez. V, sent. 26 febbraio 2019,
n. 5577 e Cass. civ., Sez. VI, sent. 23 novembre 2015, n. 23875). L'iscrizione ipotecaria
è indubbiamente un atto destinato ad incidere negativamente e in maniera sensibile sui diritti e gli interessi del contribuente;
essa, perciò, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, nel dovuto rispetto del diritto di difesa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 26 settembre 2024, n. 25755 e Cass. civ., Sez. VI-T, ord. 22 novembre 2019, n. 30534).
Al di là della disposizione invocata da l'art. 50, comma 2, del d.P.R. RT
n. 602/1973 è, in concreto, inapplicabile;
l'iscrizione ipotecaria costituisce una modalità di tutela e di garanzia del credito alla quale può eventualmente, ma non necessariamente, seguire l'esecuzione immobiliare, per cui essa non rappresenta l'avvio dell'esecuzione) e fermo restando il compito del giudice di dare adeguata veste giuridica ai fatti utilizzando la normativa che ad essi si attaglia, è evidente come l'odierno appellante abbia inteso lamentare l'omessa attivazione del contraddittorio. Si tratta,
pagina 16 di 26 quindi, di verificare se l'Amministrazione finanziaria abbia adempiuto al penetrante obbligo di comunicazione cui è soggetta (l'obbligo di attivare il contraddittorio è immanente nell'ordinamento tributario).
ha prodotto, quale doc. 2 allegato alla comparsa di TE costituzione e risposta nel giudizio di primo grado depositata in data 08.07.2020, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 00776201388000121000 della
Direzione Regionale della Toscana di Equitalia Centro S.p.a., datata 11.06.2013, contenente: l'indicazione dell'importo che risultava ancora non pagato (€ 65.235,77);
l'invito a versare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di notificazione della comunicazione;
l'avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il suddetto termine, si sarebbe provveduto ad iscrivere ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 per un importo pari al doppio del debito;
il prospetto indicante i dati relativi all'identificazione degli immobili prescelti;
il dettaglio degli addebiti, con la puntuale individuazione, per ciascuna cartella di pagamento e avviso di addebito, della data di notificazione dell'atto, dell'ente creditore, dell'anno o degli anni di riferimento, del carico affidato, del debito residuo, degli interessi di mora, dei diritti di notifica etc..
L'anzidetta comunicazione preventiva risulta essere stata notificata a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 67188243048-2 26.07.2013. L'avviso di Parte_3 ricevimento versato in atti riporta l'indicazione “Documento N°
00776201388000121000”, ossia proprio il numero identificativo della comunicazione preventiva;
pertanto, non vi sono dubbi circa la riconducibilità/riferibilità della ricevuta di ritorno de qua all'atto di cui si discute. Ebbene, dall'avviso di ricevimento si apprende che la raccomandata venne ricevuta in data 31.07.2013 dallo stesso RT
(presso l'indirizzo Via Del Duca n. 32 52045 Foiano della Chiana (AR)). La sottoscrizione
è stata infatti apposta in corrispondenza dello spazio destinato alla firma del destinatario ed è preceduta da una “X” che deve essere intesa come volta a barrare proprio la casella
“Destinatario”.
Posto che dell'avviso di ricevimento è stata prodotta copia fotostatica (scansione dell'originale), occorre chiedersi se abbia effettuato o meno un RT disconoscimento tempestivo ed efficace. In punto di disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche prodotte in giudizio, la Corte di
Cassazione ha stabilito che «l'art. 2719 cod. civ. […] è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono
pagina 17 di 26 disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla produzione» (in questi termini, ad esempio, Cass. civ., Sez. VI, ord. 6 febbraio 2019, n. 3540). Il giudice di nomofilachia ha altresì puntualizzato che i due momenti processuali individuati dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. (prima udienza e prima risposta successiva alla produzione) «sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta» (Cass. civ., Sez. II, sent. 11 maggio
1990, n. 4059, richiamata da Cass. civ., Sez. II, sent. 12 aprile 2023, n. 9690).
La “prima occasione possibile” successiva alla costituzione in giudizio di
[...]
– e alla sua produzione documentale – fu rappresentata, per TE2
dalle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del RT
17.11.2020 (da egli depositate in data 16.11.2020), ove si legge testualmente: «…fin da ora si provvede al disconoscimento della documentazione ex adverso prodotta, poiché trattasi di mere fotocopie in molte parti incomprensibili sbiadite e prive di firme decifrabili, alle quali non può essere dato alcun valore legale. Nello specifico, la documentazione prodotta in copia dal concessionario, quale prova delle asserite notifiche, è sin da ora espressamente disconosciuta dalla ricorrente, ai sensi degli artt.
214, 215 c.p.c. e 2719 c.c.. Dall'esame delle copie fotostatiche depositate da controparte si evidenzia che le medesime replicano esclusivamente una delle facciate della presunta raccomandata di notifica, risultando slegate dall'atto notificato, in quanto poste su foglio separato e non congiunto all'atto notificato, ragion per cui la copia del
o del prodotta potrebbe appartenere a qualsiasi avviso di ricevimento. CP_13 CP_14
Soltanto la produzione ovvero il deposito in giudizio dell' dell'atto in CP_15 questione potrebbe attestare effettivamente la riconducibilità. Inoltre, si disconosce espressamente tanto la conformità della documentazione prodotta in copia, quanto la sottoscrizione prodotta in copia, in quanto trattasi di fotocopia di firma prodotta in giudizio. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 882 del 16 gennaio
2018 “l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con
l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini
pagina 18 di 26 in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, si applica ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha altresì evidenziato come la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione”.
Dunque, le firme prodotte nella documentazione da parte del concessionario nel presente giudizio non possono assumere alcun valore probatorio».
Se, per un verso, tale disconoscimento sarebbe astrattamente tempestivo, per altro verso, esso non può essere ritenuto efficace, in quanto carente degli indefettibili requisiti di specificità e determinatezza (colgono nel segno i rilievi di parte appellata
[...]
di cui a pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta TE depositata in data 26.07.2024, cfr. paragrafo intitolato “Sulla inefficacia del disconoscimento”).
Al di là che, diversamente dal disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., il quale, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce comunque al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2024, n.
18491), come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni» (Cass. civ., Sez. Trib., 20 giugno 2019, n. 16557; sulla necessità che il disconoscimento previsto dall'art. 2719 c.c., da qualificarsi quale dichiarazione di scienza con valore probatorio proveniente dalla parte che vuole negare la genuinità delle copie fotografiche ovvero fotostatiche prodotte dalla controparte, sia chiaro, puntuale e abbia specifico contenuto, v., ex multis, Cass. civ., Sez. V, ord. 5 novembre 2024, n. 28366).
La Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che «il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella
pagina 19 di 26 versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)»
(così Cass. civ., Sez. VI, ord. 20 dicembre 2022, n. 37290; cfr. anche Cass. civ., Sez.
V, ord. 16 dicembre 2024, n. 32808).
La contestazione mossa da con le note di trattazione scritta RT sostitutive dell'udienza del 17.11.2020 assume, per l'appunto, i connotati di una clausola di stile generica ed onnicomprensiva;
l'appellante non ha assolto l'onere di indicare, in relazione a ciascun documento prodotto in copia fotografica/fotostatica da controparte, da identificarsi puntualmente, «specifiche difformità, carenze, cancellazioni, abrasioni di carattere morfologico o contenutistico…rispetto all'originale»
(Cass. civ., Sez. V, ord. 6 settembre 2024, n. 24029).
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi provata la notificazione a RT del preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602/1973.
Posto che in materia di riscossione esattoriale, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, al fine di rendere possibile, per il destinatario, un efficace esercizio del diritto di difesa, e che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass., Sez. Un. civili, sent. 3 luglio 2007, n. 16412; in particolare, sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quale atto consequenziale notificato, per omessa notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, v. Cass. civ., Sez. V, ord. 18 maggio
2021, n. 13314), occorre vagliare la fondatezza delle doglienze dell'appellante che attengono alla notificazione degli atti prodromici costituiti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito in forza dei quali è stata iscritta l'ipoteca e rispetto ai quali sussiste la giurisdizione di questo giudice ordinario. L'indagine deve perciò essere circoscritta alle cartelle di pagamento n. 00720080016449089000, n.
00720080018687864000, n. 00720110000400975000, n. 00720110002163733000 e n. 00720120009915161000 e agli avvisi di addebito n. 30720120001093391000, n.
30720120001927260000 e n. 30720130000016291000 (si rileva come l'
[...]
non abbia impugnato la sentenza del Tribunale di Arezzo n. TE
764/2023 laddove non ha accolto l'eccezione di incompetenza per materia (rispetto alle cartelle esattoriali afferenti a sanzioni amministrative per contravvenzioni al Codice
) e funzionale (rispetto alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito CP_16 afferenti a contribuzioni previdenziali ai fini pensionistici) del giudice adito).
pagina 20 di 26 Per quel che concerne le cartelle di pagamento n. 00720080016449089000, n.
00720110000400975000, n. 00720110002163733000 e n. 00720120009915161000,
ha prodotto (rispettivamente, quali documenti 6, TE
11, 12 e 18 allegati alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado depositata in data 08.07.2020) i relativi referti di notificazione, i quali attestano che i suddetti atti sono stati consegnati personalmente al destinatario RT presso quello che è pacificamente il suo indirizzo di residenza anagrafica (Foiano della
Chiara – Arezzo, Via Del Duca n. 32, come si evince dai suoi stessi scritti difensivi) i giorni 05.11.2008 (dopo un primo tentativo, andato a vuoto per sua assenza, esperito il 03.11.2008), 18.03.2011 e 11.09.2012 (in ogni referto, la casella associata alla dicitura “personalmente al destinatario” risulta barrata;
nel referto prodotto come doc.
6, il notificatore ha riportato in stampatello il nome “ poco al di RT sotto della suddetta casella;
in ogni relata, nello spazio destinato alla “Firma della persona che ha ricevuto il documento” è stata apposta una sottoscrizione per esteso leggibile come , dunque con il cognome anteposto al nome). RT
Nel proporre impugnazione, l'odierno appellante sostiene in pratica di aver tempestivamente disconosciuto le firme apposte sui suddetti referti di notificazione per loro evidente apocrifia. Valgono, tuttavia, anche stavolta, nonché con riferimento alla cartella di pagamento n. 00720080018687864000, le considerazioni già espresse supra
a proposito del disconoscimento (aspecifico, indeterminato ed onnicomprensivo) effettuato con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.11.2020.
Si osserva come riguardo alla cartella di pagamento n. 00720080018687864000 siano stati prodotti: a) il referto/la relata di notificazione, grazie alla quale è dato sapere che,
a seguito di due tentativi non andati a buon fine per temporanea assenza del destinatario, esperiti rispettivamente il 09.12.2008 e il 19.01.2009, in data 17.04.2009, non rinvenendo ancora una volta né il SI. é altre persone previste dall'art. RT
139 c.p.c., il notificatore, ai sensi degli artt. 26 e 46 del d.P.R. n. 602/1973, 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., provvide a depositare l'atto nella casa del comune, ad affiggere l'avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, all'albo del comune e ad informare il destinatario del deposito e dell'affissione mediante spedizione della raccomandata n. 13818542763-1; b) l'avviso di ricevimento di tale raccomandata, spedita, per l'appunto, il 17.04.2009, contenente l'avviso di notificazione al contribuente mediante deposito a norma delle disposizioni appena menzionate, quest'ultimo ricevuto in data 27.04.2009 da soggetto la cui firma appare del tutto analoga a quelle che figurano sui referti di notificazione delle altre cartelle di pagamento passate in rassegna.
pagina 21 di 26 Si rammenti che ai sensi dell'allora vigente comma 3 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973,
«nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune» (per completezza, si sottolinea che la notificazione de qua venne eseguita in epoca anteriore alla sentenza della Corte costituzionale, 19-22 novembre 2012, n. 258).
Si può pertanto ritenere che l'iter notificatorio sia stato correttamente espletato.
Quanto alle cartelle di pagamento n. 00720080016449089000 e n.
00720080018687864000, non può sfuggire come TE abbia offerto in comunicazione (quali doc. 7 e doc. 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado depositata in data 08.07.2020) elenchi di quietanze di pagamenti, evidentemente rateali, degli importi iscritti a ruolo effettuati dallo stesso mezzo bollettino RAV ovvero direttamente presso gli RT sportelli di Equitalia (per ogni quietanza sono riportati il tipo di pagamento, il canale di pagamento, la data del pagamento, l'importo dei tributi, dei diritti di notifica, il codice fiscale del versante etc.).
Effettivamente, con il doc. 28 allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado depositata in data 08.07.2020, TE
ha dimostrato che il SI. presentò, in data 26.04.2010,
[...] RT istanza di rateazione (protocollata con il n. 56658) delle somme iscritte a ruolo in relazione alle anzidette due cartelle di pagamento (oltre che in relazione alla cartella n.
00720070013687317000). Tale istanza di rateazione venne accolta e venne accordata al debitore una ripartizione del pagamento in rate mensili, con decorrenza dal
30/06/2010 (con piano di ammortamento c.d. “alla francese”).
Preme allora rammentare il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale «l'istanza di rateizzazione del debito tributario (non vi è dubbio che il principio valga anche per debiti di altra natura) oggetto di cartelle esattoriali…è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (così Cass. civ., Sez. V, ord. 23 ottobre 2024, n. 27504; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, sent. 16 febbraio 2022, n. 5160 e Cass. civ., Sez. V, ord. 5 dicembre 2023,
pagina 22 di 26 n. 33948 ove si legge: «poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è «l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute»: art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992) - risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce
l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione»).
Si può, quindi, ragionevolmente affermare che le summenzionate cartelle di pagamento pervennero alla conoscenza del il quale decise, “causa cognita”, di RT promuovere in modo autonomo e spontaneo una richiesta di dilazione del credito;
appare perciò incontrovertibile che le stesse furono regolarmente notificate.
Quanto agli avvisi di addebito, occorre evidenziare quanto segue. Per quel che concerne l'avviso di addebito n. 30720120001093391000, si è limitato a RT sostenere l'apocrifia della firma apposta sulla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'intimazione di pagamento n. 007 2014
9000318127/000 ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 (v. doc. 21 e doc. 22 prodotti da ). TE
Con riguardo a tutti e tre gli avvisi di addebito, l'appellante ha sostenuto di aver tempestivamente disconosciuto, in quanto, a suo dire, aprocrifa, la firma apposta sulla copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67218770357-0 contenente la comunicazione di avvenuta notifica, mediante deposito telematico dell'atto presso gli uffici della C.C.I.A.A. di Arezzo e pubblicazione dell'avviso di deposito sul sito informatico della stessa C.C.I.A.A. di Arezzo, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, della intimazione di pagamento n. 007 2016 90027513 52/000 ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 (v. doc. 23 offerto in comunicazione da
. TE
Sempre con riguardo a tutti e tre gli avvisi di addebito l'appellante sostiene che l'intimazione di pagamento n. 007 2019 90057906 76/000 ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 non sarebbe stata notificata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600/1973, in quanto il plico, come si evince dal referto di notificazione (v. doc. 25 offerto in comunicazione da TE
), sarebbe stato consegnato, in data 20.01.2020, a persona diversa dal
[...] contribuente, in particolare alla SI.ra , senza tuttavia inviare al RS destinatario una seconda lettera raccomandata con la quale dargli notizia dell'avvenuta notificazione.
pagina 23 di 26 Le suesposte doglianze si mostrano irrilevanti e non idonee a determinare l'accoglimento dell'opposizione in riforma della sentenza impugnata.
Indipendentemente dalla inefficacia del disconoscimento (della conformità di copie fotostatiche agli originali ovvero di sottoscrizioni) così come effettuato da RT
(su cui ci si è già sufficientemente soffermati), è importante rimarcare che,
[...] non essendo l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 un atto esecutivo, essa non necessita di prodromica notificazione di intimazione ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973. Pertanto, il regolare perfezionamento o meno delle notificazioni delle intimazioni di pagamento poc'anzi menzionate (riferite anche agli avvisi di addebito) è del tutto ininfluente in quanto non potrebbe comunque riverberarsi sulla validità della iscrizione ipotecaria di cui è causa.
Inoltre, quandanche si volesse qualificare l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 come un vero e proprio atto presupposto dell'iscrizione ipotecaria esattoriale, le intimazioni di pagamento n. 007 2014 9000318127/000, n. 007 2016 90027513 52/000 e n. 007
2019 90057906 76/000 non potrebbero in ogni caso essere considerate tali, in quanto risalenti, per l'appunto, al 2014, al 2016 e al 2019 e, dunque, successive rispetto alla l'ipoteca numero rep. 230/713 del 09/10/2013, registro particolare 1645, registro generale 13207.
Quanto al terzo motivo di gravame, con il quale si duole della RT erroneità della sentenza del Tribunale di Arezzo per avere il giudice di prime cure valutato l'istanza di rateizzo o di definizione agevolata da egli presentata quale atto avente valenza ricognitiva del debito e interruttiva della prescrizione, deve affermarsene l'infondatezza. Questa Corte distrettuale ritiene, infatti, sul punto, di doversi porre nel solco della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità secondo la quale la natura di riconoscimento di debito dell'istanza di dilazione è pacifica e il riconoscimento in sé comporta l'effetto implicito della rinuncia alla prescrizione (v. Cass. civ., Sez. V, ord. 5 dicembre 2023, n. 33948, cit.; anche in Cass. civ., Sez. V, ord. 23 ottobre 2024, n.
27504, cit. si ricorda come la Cassazione abbia affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.). Come statuito dal giudice di nomofilachia, premesso che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche pagina 24 di 26 implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà, ben si può ritenere «che la rateizzazione da parte del contribuente degli importi indicati nelle cartelle di pagamento […] comporta
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione» (così, tra le altre, Cass. civ., Sez.
V, ord. 6 febbraio 2024, n. 3414, ove si rammenta altresì come la Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione abbia affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 78 del
1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate). L'aver chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento semplicemente non costituisce acquiescenza da parte del contribuente, nel senso che non produce l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur.
L'appello, in definitiva, deve essere respinto integralmente, con conseguente conferma della sentenza n. 764/2023 del Tribunale Ordinario di Arezzo.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico dell'appellante RT
(valore della controversia indeterminabile come dichiarato in atto di citazione introduttivo;
complessità media;
adozione dei valori medi;
escluso il compenso per la fase istruttoria;
metà del compenso per la fase decisionale attesa la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e tenuto conto dell'omesso deposito di note conclusionali ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c., da parte di TE
).
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da avverso la RT sentenza n. 764/2023 del Tribunale Ordinario di Arezzo, che per l'effetto conferma integralmente;
pagina 25 di 26 - CONDANNA al rimborso, a favore di RT TE
, delle spese di lite relative al presente giudizio di appello, che liquida
[...] in € 6.326,5 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- DÁ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore/Istruttore
Dott.ssa Isabella Mariani
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