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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9304/2023, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 16/06/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CALIA GIOVANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
MASSARO GIOVANNI FRANCESCO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato Parte_1
in data 28/07/2023 ha adito questo Tribunale riferendo di essere co- niuge di , parte resistente, in forza di matri- CP_1
monio celebrato in data 25/06/2005, precisando che dalla loro unione sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla deci- sione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conse- guenti.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 16/06/2025, sostituita con deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa se- condo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giu- dice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti
2 nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 25/06/2005 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Altamura al n.
104, parte II, serie A, anno 2005).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
15.6.2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9304/2023 introdotto con ricorso del 28/07/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione sotto- scritta dalle parti e depositata telematicamente in data
3 15.6.2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9304/2023, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 16/06/2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CALIA GIOVANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
MASSARO GIOVANNI FRANCESCO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato Parte_1
in data 28/07/2023 ha adito questo Tribunale riferendo di essere co- niuge di , parte resistente, in forza di matri- CP_1
monio celebrato in data 25/06/2005, precisando che dalla loro unione sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla deci- sione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conse- guenti.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 16/06/2025, sostituita con deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa se- condo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giu- dice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti
2 nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 25/06/2005 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Altamura al n.
104, parte II, serie A, anno 2005).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data
15.6.2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 9304/2023 introdotto con ricorso del 28/07/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione sotto- scritta dalle parti e depositata telematicamente in data
3 15.6.2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4