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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Francesca Neri Giudice rel.
Dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 1022/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa con ricorso depositato in data 21/01/2025 dai coniugi:
IG.ra , nata a [...], il [...] - C.F. - di Parte_1 C.F._1
cittadinanza italiana, residente in [...] int. 3
e
IG. , nato a [...], il [...] - C.F. - di cittadinanza Parte_2 C.F._2 italiana, residente in [...] int. 3,
entrambi rappresentati e difesi dalle Avv.te Simona Belloi (C.F. , pec: C.F._3
e Virginia Palmieri (C.F. pec: Email_1 C.F._4
presso lo studio delle quali in Bologna, Via dei Mille n. 5 hanno Email_2 eletto domicilio ricorrenti
con l'intervento del PM
intervenuto
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione
I ricorrenti in data 01/07/2017 hanno contratto matrimonio civile nel Comune di San Giovanni in Persiceto,
iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune Atto n. 23, parte 1, anno 2017 – Ufficio 1, in regime di separazione dei beni;
dalla loro unione è nata, in data 23/10/2017 in Bologna, la figlia
[...]
- C.F. - e in data 12/07/2020 in Bologna, la figlia Persona_1 C.F._5 Parte_3
pagina 1 di 5 - C.F. - entrambe residenti in [...] C.F._6
n. 70 int.
3. Con ricorso ex art. artt. 473 bis .49 e .51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21/01/2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni ivi indicate. Con decreto del 12/02/2025 è stata fissata l'udienza del 29/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e art. 473bis. 51, comma 2, c.p.c.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 22/04/2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni e le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto depositato in data 21/01/2025. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze .La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473bis .49 c.p.c., hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri nata a [...], il Parte_1
10/04/1989 - C.F. - e nato a [...], il [...] - C.F. C.F._1 Parte_2
- che in data 01/07/2017 hanno contratto matrimonio civile nel Comune di San C.F._2
Giovanni in Persiceto, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune Atto n. 23, parte 1,
anno 2017 – Ufficio 1
pagina 2 di 5 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dà atto che per volontà delle parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
A) IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
I coniugi vivranno separati, con assegnazione della casa coniugale sita in San Giovanni in Persiceto (BO),
Via Bologna n. 70 int. 3 alla sig.ra che vi continuerà a vivere e risiedere assieme Parte_1 alle figlie minori e . Il sig. si è già trasferito in Limidi di Persona_1 Parte_3 Parte_2
Soliera (MO), Via Torchio n. 40, mantenendo la residenza anagrafica presso la casa coniugale. Il sig.
trasferirà altrove la residenza anagrafica entro e non oltre i 5 giorni successivi alla celebrazione Pt_2 dell'udienza di comparizione delle parti.
B) IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori, con loro Persona_1 Parte_3 collocazione prevalente presso la residenza della madre;
la responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie verrà esercitata disgiuntamente dai genitori allorché ciascuno avrà le figlie con sé, mentre le decisioni di maggiore importanza relative a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare concretamente affinché sia garantito il diritto delle figlie alla bigenitorialità. In tale ottica, a entrambi i genitori saranno garantiti ampi diritti di frequentazione con le bambine. Salvo diversi accordi, e staranno con il Persona_1 Parte_3 padre tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00 quando il padre le riaccompagnerà presso la residenza della madre. Le figlie minori inoltre trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sino alle ore 18:00, con loro riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
Nel periodo estivo, le figlie frequenteranno il centro estivo ove verranno accompagnate e da cui verranno prelevate a cura del padre o dei nonni paterni, con riaccompagnamento delle minori presso l'abitazione della madre entro le ore 19:00. Le figlie inoltre durante il periodo estivo trascorreranno con ciascun genitore una settimana di ferie da concordarsi previamente tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
Durante le festività Natalizie, le figlie trascorreranno ad anni alterni con un genitore il pranzo del giorno di
Natale, di Santo Stefano e dell'Epifania e la cena con l'altro genitore;
ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro genitore.
Resta salva la possibilità di accordi diversi anche per singole festività nell'ambito dei periodi indicati.
Durante le festività Pasquali, le figlie trascorreranno il pranzo di Pasqua e del lunedì dell'Angelo con la madre e la cena con il padre.
Fino a quando il sig. non avrà reperito un'abitazione idonea ad accogliere le minori, le figlie minori Pt_2
pagina 3 di 5 durante i periodi di permanenza dal padre pernotteranno solo ed esclusivamente presso l'abitazione dei nonni paterni.
Il sig. , a decorrere dalla domanda, contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando alla Pt_2 sig.ra la somma mensile di € 150,00=(centocinquanta/00) per ciascuna figlia. Il contributo sarà Pt_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposto dal sig. in via anticipata entro il giorno 20 Pt_2
di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_1
Iban [...]. Il sig. inoltre contribuirà nella misura del 50% alle
[...] Pt_2 spese straordinarie che si renderanno necessarie in relazione alle esigenze delle figlie, da individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, che si riporta integralmente “Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie dì vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento
ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono
ricomprendere:
le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della
continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa
eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata
dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto
scolastico; spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali,
precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative
attrezzature);
campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare
di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto
scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 4 di 5 Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il
genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-
mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto
decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio
dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi
accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione
di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in
prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del
documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La
documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa”.
Saranno integralmente a carico del sig. anche i costi relativi alla refezione o mensa Pt_2 scolastica, al vitto delle figlie minori e che l'Assegno Unico Universale verrà totalmente usufruito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
C) IN MERITO AL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Il sig. contribuirà al mantenimento della moglie versandole mensilmente la somma di € Pt_2
200,00=(duecento/00). Il contributo sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT e verrà corrisposto dal sig. in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul Pt_2 conto corrente intestato alla sig.ra Iban Controparte_1
[...].
4) Rimette la causa sul ruolo avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza;
5) Spese all'esito del giudizio di merito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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