Articolo 1 della Legge 18 febbraio 1963, n. 164
Articolo 2
Versione
24 marzo 1963
Art. 1.
La durata della ferma di leva, e' ridotta da 18 a 15 mesi per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica e da 28 a 24 mesi per i militari della Marina.
Entrata in vigore il 24 marzo 1963