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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 457/22 R.G.L. e vertente
TRA
, in giudizio con gli avvocati Raffaella Crocitti e Virginia Parte_1
Nicotera;
– appellante -
E
, con l'avv. Rosa ONroparte_1
Lombardo;
- appellata -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi, il dott. Dirigente Medico del Parte_1
P.O. di Gioia Tauro, chiedeva accertarsi il suo diritto al pagamento dei turni di pronta reperibilità nella misura stabilita nella contrattazione collettiva integrativa (pari, esattamente, a €30,00 per ciascuna pronta disponibilità effettuata nei giorni feriali fino al numero di dieci turni mensili;
€ 40,00 per ciascun turno eccedente i dieci;
€ 50,00 per ON ciascun turno effettuato in giorni festivi) e condannarsi la convenuta alla corresponsione di complessivi € 7.565,36 quale differenza tra quanto spettante a titolo di indennità di pronta disponibilità e quanto percepito per gli anni 2013,2014, 2015,
2016, 2017 e 2018,2019,2020 .
A sostegno della domanda, deduceva: che, con delibera n°355/2009, l' , previo accordo siglato con ONroparte_3 le OO. SS., aveva stabilito che il compenso per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria, fosse incrementato da € 20,16 a
€30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, a € 40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e d € 50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo;
ONr ON che invece l' dall'1.01.2013, l' aveva nuovamente retribuito i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66; che, con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, si era previsto che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno, e, infine, che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, venisse retribuito con un importo pari ad € 50,00; che con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' CP_3
, al fine di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta
[...]
disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.); ON che l' non aveva dato attuazione a nessuno degli obblighi assunti con il predetto accordo e che il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso ex art 28 St. Lav., ON aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella parte in cui non aveva attuato l'accordo del 15.3.2016, il quale era stato poi recepito in data 23.3.2017 con delibera del
Commissario Straordinario dell' n°171/2017; ONroparte_3
ON che, nonostante ciò, non solo l' non aveva provveduto a integrare le indennità dovute conformemente a quanto contrattualmente pattuito, ma continuava a retribuire i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66 per ciascun turno, disattendendo le condizioni contrattuali concordate.
La sentenza di primo grado ONr Nella contumacia dell' il giudice di primo grado ha rigettato la domanda.
Dopo aver riportato il contenuto della disposizione della contrattazione collettiva che regola l'istituto della pronta disponibilità (art. 17 del CCNL 3.11.2005) e aver precisato che analoghe previsioni sono contenute nel verbale di contrattazione integrativa del
12.11.2013, ai sensi del quale tale tipologia di prestazione lavorativa è limitata ai turni notturni e festivi e ha una durata di 12 ore, il giudice di primo grado osserva che il servizio di pronta disponibilità che dà diritto alle maggiorazioni retributive rivendicate in ricorso non è qualsiasi attività svolta dai dipendenti in eccedenza rispetto all'ordinario orario di lavoro, ma soltanto quello che si svolge in turni di dodici ore per coprire turni notturni e festivi.
Ciò posto, il giudice rileva che nella generica certificazione prodotta dalla parte non sono specificate né la durata né la collocazione temporale dei turni in essa contemplati
(essendo indicato solamente il numero complessivo mensile di turni ordinari e festivi), per cui la ricorrente non avrebbe dimostrato di avere svolto, e in che misura, di turni di pronta disponibilità.
L'appello
Avverso la sentenza propone appello il ricorrente deducendo che sebbene la certificazione prodotta nel giudizio di primo grado non riportasse espressamente la dicitura “turni di pronta disponibilità”, essa si riferiva a tale tipologia di prestazione, anche in ragione del fatto che essi sono l'unica forma di lavoro fuori dall'ordinario che prevede una retribuzione, in quanto il lavoro straordinario diurno, per espressa previsione contrattuale, non viene retribuito, ma viene compensato con turni di riposo.
L'appellante aggiunge che non era necessaria alcuna allegazione atta a specificare la collocazione temporale e/o durata, in quanto il turno di pronta disponibilità è tale per sua natura intrinseca, ovvero espletato nelle ore notturne e nei giorni festivi, per la durata di 12 ore, tanto più che esistevano in atti le buste paga con indicazione del pagamento dei turni di pronta disponibilità); pertanto, eventualmente, rilevata la genericità del prospetto, ex art. 421 cpc, si sarebbe potuta disporre la produzione di documenti integrativi del prospetto ritenuto generico o quantomeno richiedere chiarimenti.
Inoltre, l'appellante precisa che se il datore di lavoro attesta che si tratta di turni di pronta disponibilità lo fa solo se rispondono ai requisiti contrattuali.
Che lo svolgimento dei turni di pronta disponibilità non fosse in contestazione emergeva per tabulas da tutti i cedolini di stipendio prodotti, nei quali, alla voce 213, era espressamente indicata la retribuzione dei turni di pronta disponibilità, sempre pagati in misura inferiore al dovuto, ovvero ad € 20,66 per ogni turno.
Sulla base di tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dei turni di pronta disponibilità, per come contrattualmente pattuito, ovvero ha diritto alla corresponsione di €30,00 per ciascuna pronta disponibilità effettuata nei giorni feriali fino al numero di dieci turni mensili, alla corresponsione di €40,00 per ciascun turno, eccedente i dieci, effettuato in giorni feriali e alla corresponsione di € 50,00 per ciascun turno effettuato in giorni festivi, così come risulta dalla certificazione prodotta in primo grado
e in quella esplicativa successiva di cui si chiede l'ammissione; accertare e dichiarare che la ricorrente accredita la somma di € 7.565,36, data dalla differenza tra quanto spettante a titolo di indennità di pronta disponibilità e quanto percepito per gli anni, 2013,2014, 2015, 2016,
2017 e 2018,2019,2020; condannare l' al pagamento in favore della ONroparte_4 ricorrente della complessiva somma di € 7.565,36 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per la causale avanti spiegata.
Con la condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. ONr L' si è costituita in appello per difendersi.
Sono state depositate note nel termine del 9/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025.
L'appello è fondato.
Va richiamato il precedente emesso da questa Corte su fattispecie sovrapponibile emesso nei confronti di altro collega ex art 118 disp att c.p.c. (rg
153/2021)
Preliminarmente, poiché il giudice di primo grado ha rigettato la domanda sul rilievo dell'assenza di prova, in fatto, circa la prestazione di servizio in pronta disponibilità, senza quindi occuparsi delle condizioni di diritto che regolano la retribuzione di tale tipo di prestazione, occorre precisare che il servizio di pronta disponibilità è stato introdotto dall'art. 7 del Ccnl integrativo Comparto Sanità del
20.9.2001, il quale prevede, all'art. 7 (poi sostanzialmente confermato dall'art. 17
CCNL 2005), per quanto qui interessa: al primo comma, che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito dal comma 3”; al sesto comma, che “il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”; al settimo comma, che: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi”.
Il comma 14, poi, stabilisce che “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999.
La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”.
Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la piena legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui le parti hanno concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, vengano retribuite con indennità di € 30,00 per turno;
quelle eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno;
infine, quelle coincidenti con un giorno festivo, con un importo pari ad €
50,00, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui è stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale ON di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' di
G- , al fine di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta CP_3 disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.).
Ciò posto, venendo specificamente al motivo di rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado, che ha considerato generica la certificazione prodotta a comprova delle prestazioni, non essendo indicate né la durata né la collocazione temporale dei turni, ma soltanto il numero complessivo mensile di turni ordinari e ONr festivi, rileva la Corte che l'attestazione rilasciata dall' sia pure non del tutto specifica, può essere assunta a dimostrazione dell'effettiva prestazione di turni in pronta disponibilità nel numero in essa indicato, anche in ragione dell'integrazione documentale effettuata dall'appellante in questo grado del giudizio.
Difatti, sebbene la certificazione originaria facesse riferimento esclusivamente alla dicitura “ordinaria” e “festiva”, senza precisare che si trattasse di turni di pronta disponibilità, la natura delle prestazioni cui si riferiva tale certificazione era desumibile: dalla esiguità dei turni per ogni mese, che, come evidenziato nell'atto di appello, faceva presumere che non si potesse trattare del lavoro ordinario;
ONr dalla stessa contumacia dell' condizione che se non può costituire, per se stessa, ammissione dei fatti allegati da controparte, tuttavia non è del tutto irrilevante, nella misura in cui la resistente aveva inteso non contestare quel quadro indiziario che già emergeva dalla produzione documentale avversaria. ONr A ciò si aggiunga che anche nella presente fase l' contesta il diritto alla prestazione ma non contesta la documentazione probatoria prodotta a sé riferibile relativa alla prova dello svolgimento dei turni.
Nella documentazione depositata in primo grado c'è il prospetto dei turni di ONr pronta disponibilità con l'attestazione ed timbro dell' a firma del funzionario.
Né può dubitarsi che i turni siano stati coperti dall'appellante nella misura oraria di 12 ore, stabilita dalla contrattazione collettiva, dovendo presumersi, in ONr assenza di contestazioni da parte della stessa che l'attestazione da parte degli uffici competenti sia stata rilasciata in presenza delle condizioni contrattuali necessarie per qualificare come pronta disponibilità tale prestazione lavorativa.
Ciò posto, essendo stato dimostrata la misura delle prestazioni complessive di pronta disponibilità rese dal e l'inosservanza delle tariffe concordate in sede Pt_1 di contrattazione integrativa, la domanda va integralmente accolta, sulla base dei conteggi esposti dall'appellante, che si condividono.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, nella misura indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con applicazione dei valori minimi (stante la semplicità delle questioni ripetute in plurimi processi identici) delle tariffe rispettivamente vigenti al momento delle decisioni di primo e di secondo grado.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 30 giugno 2022 da Parte_1
ONr
contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n° 806/2022
[...]
ON del 5 maggio 2022, accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 7.565,36 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo. ONr Pone a carico dell' le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 2.007,00, oltre accessori di legge, per il primo grado e in € 2.915,00 oltre accessori di legge, per il grado di appello, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Reggio Calabria, così deciso della camera di consiglio del 10.10.25
Il relatore I l Presidente dott.ssa Ginevra Chinè dott. ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 457/22 R.G.L. e vertente
TRA
, in giudizio con gli avvocati Raffaella Crocitti e Virginia Parte_1
Nicotera;
– appellante -
E
, con l'avv. Rosa ONroparte_1
Lombardo;
- appellata -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Palmi, il dott. Dirigente Medico del Parte_1
P.O. di Gioia Tauro, chiedeva accertarsi il suo diritto al pagamento dei turni di pronta reperibilità nella misura stabilita nella contrattazione collettiva integrativa (pari, esattamente, a €30,00 per ciascuna pronta disponibilità effettuata nei giorni feriali fino al numero di dieci turni mensili;
€ 40,00 per ciascun turno eccedente i dieci;
€ 50,00 per ON ciascun turno effettuato in giorni festivi) e condannarsi la convenuta alla corresponsione di complessivi € 7.565,36 quale differenza tra quanto spettante a titolo di indennità di pronta disponibilità e quanto percepito per gli anni 2013,2014, 2015,
2016, 2017 e 2018,2019,2020 .
A sostegno della domanda, deduceva: che, con delibera n°355/2009, l' , previo accordo siglato con ONroparte_3 le OO. SS., aveva stabilito che il compenso per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria, fosse incrementato da € 20,16 a
€30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, a € 40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e d € 50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo;
ONr ON che invece l' dall'1.01.2013, l' aveva nuovamente retribuito i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66; che, con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, si era previsto che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno, e, infine, che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, venisse retribuito con un importo pari ad € 50,00; che con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' CP_3
, al fine di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta
[...]
disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.); ON che l' non aveva dato attuazione a nessuno degli obblighi assunti con il predetto accordo e che il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo il ricorso ex art 28 St. Lav., ON aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella parte in cui non aveva attuato l'accordo del 15.3.2016, il quale era stato poi recepito in data 23.3.2017 con delibera del
Commissario Straordinario dell' n°171/2017; ONroparte_3
ON che, nonostante ciò, non solo l' non aveva provveduto a integrare le indennità dovute conformemente a quanto contrattualmente pattuito, ma continuava a retribuire i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66 per ciascun turno, disattendendo le condizioni contrattuali concordate.
La sentenza di primo grado ONr Nella contumacia dell' il giudice di primo grado ha rigettato la domanda.
Dopo aver riportato il contenuto della disposizione della contrattazione collettiva che regola l'istituto della pronta disponibilità (art. 17 del CCNL 3.11.2005) e aver precisato che analoghe previsioni sono contenute nel verbale di contrattazione integrativa del
12.11.2013, ai sensi del quale tale tipologia di prestazione lavorativa è limitata ai turni notturni e festivi e ha una durata di 12 ore, il giudice di primo grado osserva che il servizio di pronta disponibilità che dà diritto alle maggiorazioni retributive rivendicate in ricorso non è qualsiasi attività svolta dai dipendenti in eccedenza rispetto all'ordinario orario di lavoro, ma soltanto quello che si svolge in turni di dodici ore per coprire turni notturni e festivi.
Ciò posto, il giudice rileva che nella generica certificazione prodotta dalla parte non sono specificate né la durata né la collocazione temporale dei turni in essa contemplati
(essendo indicato solamente il numero complessivo mensile di turni ordinari e festivi), per cui la ricorrente non avrebbe dimostrato di avere svolto, e in che misura, di turni di pronta disponibilità.
L'appello
Avverso la sentenza propone appello il ricorrente deducendo che sebbene la certificazione prodotta nel giudizio di primo grado non riportasse espressamente la dicitura “turni di pronta disponibilità”, essa si riferiva a tale tipologia di prestazione, anche in ragione del fatto che essi sono l'unica forma di lavoro fuori dall'ordinario che prevede una retribuzione, in quanto il lavoro straordinario diurno, per espressa previsione contrattuale, non viene retribuito, ma viene compensato con turni di riposo.
L'appellante aggiunge che non era necessaria alcuna allegazione atta a specificare la collocazione temporale e/o durata, in quanto il turno di pronta disponibilità è tale per sua natura intrinseca, ovvero espletato nelle ore notturne e nei giorni festivi, per la durata di 12 ore, tanto più che esistevano in atti le buste paga con indicazione del pagamento dei turni di pronta disponibilità); pertanto, eventualmente, rilevata la genericità del prospetto, ex art. 421 cpc, si sarebbe potuta disporre la produzione di documenti integrativi del prospetto ritenuto generico o quantomeno richiedere chiarimenti.
Inoltre, l'appellante precisa che se il datore di lavoro attesta che si tratta di turni di pronta disponibilità lo fa solo se rispondono ai requisiti contrattuali.
Che lo svolgimento dei turni di pronta disponibilità non fosse in contestazione emergeva per tabulas da tutti i cedolini di stipendio prodotti, nei quali, alla voce 213, era espressamente indicata la retribuzione dei turni di pronta disponibilità, sempre pagati in misura inferiore al dovuto, ovvero ad € 20,66 per ogni turno.
Sulla base di tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dei turni di pronta disponibilità, per come contrattualmente pattuito, ovvero ha diritto alla corresponsione di €30,00 per ciascuna pronta disponibilità effettuata nei giorni feriali fino al numero di dieci turni mensili, alla corresponsione di €40,00 per ciascun turno, eccedente i dieci, effettuato in giorni feriali e alla corresponsione di € 50,00 per ciascun turno effettuato in giorni festivi, così come risulta dalla certificazione prodotta in primo grado
e in quella esplicativa successiva di cui si chiede l'ammissione; accertare e dichiarare che la ricorrente accredita la somma di € 7.565,36, data dalla differenza tra quanto spettante a titolo di indennità di pronta disponibilità e quanto percepito per gli anni, 2013,2014, 2015, 2016,
2017 e 2018,2019,2020; condannare l' al pagamento in favore della ONroparte_4 ricorrente della complessiva somma di € 7.565,36 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per la causale avanti spiegata.
Con la condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. ONr L' si è costituita in appello per difendersi.
Sono state depositate note nel termine del 9/10/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025.
L'appello è fondato.
Va richiamato il precedente emesso da questa Corte su fattispecie sovrapponibile emesso nei confronti di altro collega ex art 118 disp att c.p.c. (rg
153/2021)
Preliminarmente, poiché il giudice di primo grado ha rigettato la domanda sul rilievo dell'assenza di prova, in fatto, circa la prestazione di servizio in pronta disponibilità, senza quindi occuparsi delle condizioni di diritto che regolano la retribuzione di tale tipo di prestazione, occorre precisare che il servizio di pronta disponibilità è stato introdotto dall'art. 7 del Ccnl integrativo Comparto Sanità del
20.9.2001, il quale prevede, all'art. 7 (poi sostanzialmente confermato dall'art. 17
CCNL 2005), per quanto qui interessa: al primo comma, che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito dal comma 3”; al sesto comma, che “il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”; al settimo comma, che: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi”.
Il comma 14, poi, stabilisce che “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999.
La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”.
Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la piena legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui le parti hanno concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, vengano retribuite con indennità di € 30,00 per turno;
quelle eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno;
infine, quelle coincidenti con un giorno festivo, con un importo pari ad €
50,00, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui è stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale ON di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' di
G- , al fine di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta CP_3 disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.).
Ciò posto, venendo specificamente al motivo di rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado, che ha considerato generica la certificazione prodotta a comprova delle prestazioni, non essendo indicate né la durata né la collocazione temporale dei turni, ma soltanto il numero complessivo mensile di turni ordinari e ONr festivi, rileva la Corte che l'attestazione rilasciata dall' sia pure non del tutto specifica, può essere assunta a dimostrazione dell'effettiva prestazione di turni in pronta disponibilità nel numero in essa indicato, anche in ragione dell'integrazione documentale effettuata dall'appellante in questo grado del giudizio.
Difatti, sebbene la certificazione originaria facesse riferimento esclusivamente alla dicitura “ordinaria” e “festiva”, senza precisare che si trattasse di turni di pronta disponibilità, la natura delle prestazioni cui si riferiva tale certificazione era desumibile: dalla esiguità dei turni per ogni mese, che, come evidenziato nell'atto di appello, faceva presumere che non si potesse trattare del lavoro ordinario;
ONr dalla stessa contumacia dell' condizione che se non può costituire, per se stessa, ammissione dei fatti allegati da controparte, tuttavia non è del tutto irrilevante, nella misura in cui la resistente aveva inteso non contestare quel quadro indiziario che già emergeva dalla produzione documentale avversaria. ONr A ciò si aggiunga che anche nella presente fase l' contesta il diritto alla prestazione ma non contesta la documentazione probatoria prodotta a sé riferibile relativa alla prova dello svolgimento dei turni.
Nella documentazione depositata in primo grado c'è il prospetto dei turni di ONr pronta disponibilità con l'attestazione ed timbro dell' a firma del funzionario.
Né può dubitarsi che i turni siano stati coperti dall'appellante nella misura oraria di 12 ore, stabilita dalla contrattazione collettiva, dovendo presumersi, in ONr assenza di contestazioni da parte della stessa che l'attestazione da parte degli uffici competenti sia stata rilasciata in presenza delle condizioni contrattuali necessarie per qualificare come pronta disponibilità tale prestazione lavorativa.
Ciò posto, essendo stato dimostrata la misura delle prestazioni complessive di pronta disponibilità rese dal e l'inosservanza delle tariffe concordate in sede Pt_1 di contrattazione integrativa, la domanda va integralmente accolta, sulla base dei conteggi esposti dall'appellante, che si condividono.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, nella misura indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con applicazione dei valori minimi (stante la semplicità delle questioni ripetute in plurimi processi identici) delle tariffe rispettivamente vigenti al momento delle decisioni di primo e di secondo grado.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 30 giugno 2022 da Parte_1
ONr
contro avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n° 806/2022
[...]
ON del 5 maggio 2022, accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di € 7.565,36 rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo. ONr Pone a carico dell' le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 2.007,00, oltre accessori di legge, per il primo grado e in € 2.915,00 oltre accessori di legge, per il grado di appello, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Reggio Calabria, così deciso della camera di consiglio del 10.10.25
Il relatore I l Presidente dott.ssa Ginevra Chinè dott. ssa Marialuisa Crucitti