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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/07/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 738/2023 R. G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Floriana Rendina;
Parte_1
- ATTORE – E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Michele Procacci e CP_1 Maria Grazia Procacci;
- CONVENUTA– N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nel verbale di udienza. Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 13.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.01.2023 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con in Bitonto in data CP_1 08.10.2005, dalla cui unione era nato il figlio in data 24.11.08, nonché di emettere i Per_1 consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 14.06.2011, non reclamato, aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso per separazione consensuale;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva disporsi la conferma del contributo al mantenimento del figlio pari ad € 629,00 e Per_1 non riconoscersi un assegno divorzile in favore della CP_1 Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 scioglimento del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva porsi a carico del un Pt_1 assegno divorzile pari all'importo già fissato nella convenzione di separazione, ovvero pari ad € 600,00 mensili (attualmente pari ad € 733,20), da adeguare secondo gli indici Istat e l'aumento ad € 1.000,00 del contributo paterno al mantenimento del figlio attualmente pari ad € 733,20, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di comparizione del 19.04.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente con contestuale ordinanza confermava le condizioni separative, eccezion fatta per la riduzione ad € 300,00 mensili dell'assegno divorzile provvisorio in considerazione della migliorata condizione economica della resistente e dell'incasso dell'assegno unico universale da parte del solo genitore collocatario;
infine, la causa veniva rimessa innanzi al G.I. Veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 3720/2023 del 19.09.2023, disponendosi il prosieguo del giudizio. Con ordinanza del 27.06.2024 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. All'udienza dell'11.06.2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione datata 11.06.2025. Il P.M. esprimeva parere favorevole con propria nota del 13.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Emessa la sentenza parziale dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione datata 11.06.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale. Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione dell'11.06.2025, conforme a legge. Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05.01.2023 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile dell'11.06.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 01.07.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 738/2023 R. G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Floriana Rendina;
Parte_1
- ATTORE – E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Michele Procacci e CP_1 Maria Grazia Procacci;
- CONVENUTA– N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori nel verbale di udienza. Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda in data 13.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 05.01.2023 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con in Bitonto in data CP_1 08.10.2005, dalla cui unione era nato il figlio in data 24.11.08, nonché di emettere i Per_1 consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Bari, con decreto del 14.06.2011, non reclamato, aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso per separazione consensuale;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Chiedeva disporsi la conferma del contributo al mantenimento del figlio pari ad € 629,00 e Per_1 non riconoscersi un assegno divorzile in favore della CP_1 Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1 scioglimento del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva porsi a carico del un Pt_1 assegno divorzile pari all'importo già fissato nella convenzione di separazione, ovvero pari ad € 600,00 mensili (attualmente pari ad € 733,20), da adeguare secondo gli indici Istat e l'aumento ad € 1.000,00 del contributo paterno al mantenimento del figlio attualmente pari ad € 733,20, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di comparizione del 19.04.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente con contestuale ordinanza confermava le condizioni separative, eccezion fatta per la riduzione ad € 300,00 mensili dell'assegno divorzile provvisorio in considerazione della migliorata condizione economica della resistente e dell'incasso dell'assegno unico universale da parte del solo genitore collocatario;
infine, la causa veniva rimessa innanzi al G.I. Veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 3720/2023 del 19.09.2023, disponendosi il prosieguo del giudizio. Con ordinanza del 27.06.2024 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. All'udienza dell'11.06.2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione datata 11.06.2025. Il P.M. esprimeva parere favorevole con propria nota del 13.06.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Emessa la sentenza parziale dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti rassegnando conclusioni congiunte, come da convenzione datata 11.06.2025, che hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale. Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti in sede di convenzione dell'11.06.2025, conforme a legge. Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 05.01.2023 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile dell'11.06.2025;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 01.07.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato