Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 504/2025
N. 137/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 24/2025, estensore giudice DOTT.SSA ZENAIDE CRISPINO, discussa all'udienza del 11.6.2025, e promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. PINI Parte_1 C.F._1
SILVIA , elettivamente domiciliato in VIA G. GIUSTI, 12 C.F._2
20025 L ifensore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 io dell'avv. MAURO BALCONI
e dell'avv. MATTIA LONGONI, , C.F._3 C.F._4 tivamente domiciliata in VIA SAN , 10 20871 VIMERCATE, presso i Difensori
E CONTRO
Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2
'avv. CLARA TOMMASELLI ) e dell'avv. C.F._5
ROBERTO MAIO ), elettivamente domiciliato in MILANO C.F._6
VIA SAVARE' 1, p
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, previa all'occorrenza rimessione di questione di costituzionalità e/o di questione pregiudiziale comunitaria, e previa disapplicazione del diritto interno, voglia così giudicare: In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in considerazione del grave ed irreparabile danno derivante dalla esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Nel Merito: in via principale Acclarata l'erroneità/illegittimità, annullabilità dell'impugnata sentenza per tutte le causali di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, voglia la Corte d'Appello riformare la sentenza n. 24 pubblicata dal Tribunale di Monza-sezione lavoro- in data 09.01.2025, e per l'effetto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente trascritti, l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo e, conseguentemente, dichiarare illegittima e/o inefficace e/o annullabile il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della ricorrente-appellante per il periodo compreso tra il 01.04.2022 ed il 31.10.2022, previa disapplicazione nel caso concreto della norma espressa dall'art. 4 del dl. 44/2021 conv. in l. 76/2021 per violazione degli artt. 32 e 4 della costit. e degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, per l'effetto, condannare, per le causali in narrativa da intendersi qui integralmente trascritti, la parte resistente, a corrispondere immediatamente alla lavoratrice- appellante gli stipendi ed altri emolumenti economici, legalmente e contrattualmente previsti, dovuti e non versati, oltre all' immediata regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale della stessa, a decorrere dalla data della sospensione, all' effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
respingere tutte le domande ed eccezioni della parte resistente e mandare assolta la parte ricorrente-appellante da qualsivoglia domanda, pretesa ed obbligo ex adverso, In via subordinata: Acclarata l'erroneità/illegittimità ed annullabilità dell'impugnata sentenza per tutte le causali di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, voglia la Corte d'Appello adita riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza n. 24 emessa dal tribunale di Monza-sezione lavoro- pubblicata in data 09.01.2025, e per l'effetto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente trascritti, l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo e, conseguentemente dichiarare illegittima e/o inefficace e/o annullabile il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della ricorrente- appellante dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo compreso tra il 01.04.2022 ed il 31.10.2022, previa disapplicazione nel caso concreto della norma espressa dall'art. 4 del dl. 44/2021 conv. in l. 76/2021 per violazione degli artt. 32 e 4 della costit. e degli artt. 5 e 26 della Convenzione di Oviedo e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, , e, per l'effetto, condannare, per le causali in narrativa da intendersi qui integralmente trascritte, la parte resistente, a corrispondere immediatamente alla lavoratrice- appellante gli stipendi ed altri emolumenti economici, legalmente e
2 contrattualmente previsti, dovuti e non versati, oltre all' immediata regolarizzazione della posizione assistenziale e previdenziale della stessa, a decorrere dalla data della sospensione, all' effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
respingere tutte le domande ed eccezioni della parte resistente e mandare assolta la parte ricorrente da qualsivoglia domanda, pretesa ed obbligo ex adverso, In via ulteriormente subordinata: acclarata l'erroneità/illegittimità dell'impugnata sentenza, per tutte le causali di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, voglia la Corte d'Appello riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza emessa dal tribunale di Monza- sezione lavoro- n. 24 pubblicata il 09.01.2025, respingendo la tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla parte resistente e mandare assolta la parte appellante da qualsivoglia domanda, pretesa ed obbligo ex adverso, emettendo ogni provvedimento ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse dell'appellante, IN OGNI CASO: In principalità: con vittoria delle spese di lite, di ogni fase e grado del giudizio o compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi. In via subordinata: nella denegata ipotesi di inammissibilità e/o rigetto del ricorso di appello, disporre, per i motivi di cui alla narrativa da intendersi qui integralmente trascritti, la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_2
“PIACCIA ALLA CORTE D'APPELLO ogni contraria istanza disattesa, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento e previa individuazione del soggetto obbligato, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato. Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_1
“Nel merito: Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 7.2.2025, proponeva impugnazione Parte_2 avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MONZA, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di reintegrazione in servizio, aveva respinto nel merito il ricorso, dalla stessa presentato onde sentire accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione, adottato nei suoi confronti dall' – alle cui Controparte_1 dipendenze la stessa aveva operato quale ope O.S.S.) –
3 con decorrenza dal 1°.
4.2022 per inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al d.l. 44/2021, e della relativa revoca.
La ricorrente in primo grado aveva domandato che la fosse, CP_1 conseguentemente, condannata alla sua reintegrazione in ser ed alla corresponsione degli elementi retributivi dovuti sino all'effettiva reintegra, oltre contributi previdenziali.
In particolare, il primo Giudice – rilevato che era stata riammessa in Pt_2 servizio ex art. art. 7 d.l. 162/2022 dal 2.11.2022 – aveva ritenuto come l'adempimento all'obbligo vaccinale relativo al Covid-19 per il personale sanitario, pacificamente inadempiuto dalla ricorrente, avesse costituito, per il relativo periodo di vigenza, un requisito indispensabile per l'espletamento dell'attività lavorativa, in assenza del quale doveva essere disposta dal datore di lavoro la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Nella sentenza era stata richiamata la decisione n. 14 del 9.2.2023, con cui la Corte Costituzionale, previo esame della conformità della scelta legislativa all'art. 32 Cost., aveva affermato, alla luce delle evidenze scientifiche a disposizione del Legislatore nella fase dell'emergenza epidemiologica, la ragionevolezza e proporzionalità del disposto normativo e la sua conseguente legittimità costituzionale.
Nello specifico, il primo Giudice aveva rilevato come la Consulta, premessa l'ammissibilità della compressione del diritto alla salute individuale in favore di quella collettiva, avesse considerato l'ingerenza sulla singola posizione soggettiva conforme ai canoni di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto al fine perseguito, valutate le circostanze di eccezionale gravità ed emergenza sanitaria all'epoca in atto.
Con particolare riguardo al personale sanitario l'obbligo vaccinale era stato ritenuto ragionevole rispetto allo scopo perseguito, ovvero la tutela dei soggetti maggiormente esposti al contagio, attesa la necessità di non interrompere l'erogazione del servizio sanitario pubblico.
La pronuncia di primo grado aveva, inoltre, fatto propria la valutazione espressa dalla Corte Costituzionale in ordine alla compatibilità di tale obbligo con il principio di autodeterminazione, sotteso all'istituto del consenso informato, essendo stata rimessa al singolo la scelta di sottoporsi o meno alla vaccinazione, nella consapevolezza delle relative conseguenze, costituite nel caso di specie nella sospensione dell'esercizio della professione sanitaria.
Nella medesima ottica comparativa, era stata esclusa dal TRIBUNALE la natura discriminatoria del provvedimento, non potendo il diritto a praticare convinzioni personali di stampo ideologico, etico o religioso pregiudicare contrapposti diritti fondamentali sia collettivi che individuali, identificabili nel caso di specie nella salute pubblica e nella continuità dell'erogazione del servizio sanitario.
4 Né era stato ravvisato dalla sentenza alcun diritto della ricorrente all'esenzione o al differimento della vaccinazione, non essendo stata ritenuta all'uopo sufficiente la documentazione prodotta relativamente alle addotte patologie, in difetto di alcuna attestazione di incompatibilità del quadro clinico con gli effetti del vaccino, esclusa dai medici vaccinatori a seguito di un primo differimento della vaccinazione in attesa di accertamenti.
In ragione della soccombenza, la ricorrente era stata condannata alla rifusione delle spese processuali – liquidate in € 4.015,00 – in favore dell' con CP_1 compensazione delle stesse nei riguardi dell' . CP_2
Con un primo, articolato motivo di gravame, si affermava l'erroneità della decisione per omessa o, comunque, carente motivazione in ordine all'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 dl. 44/2021, alla luce dei nuovi documenti e studi scientifici intervenuti successivamente alla presentazione del ricorso e alle decisioni rese in materia dalla Corte Costituzionale, non ammessi dal TRIBUNALE agli atti di causa nonostante la richiesta avanzata dal procuratore della ricorrente all'udienza del 22.04.2024.
Si trattava, nello specifico, della dichiarazione EMA del 18.10.2023, della dichiarazione AIFA 12.08.2024, di documenti Pfizer prodotti dalla FDA e di nuovi studi scientifici, secondo l'appellante essenziali al fine del decidere in quanto comprovanti l'illegittimità dell'obbligo vaccinale e l'incompatibilità del suo stato di salute con il vaccino oggetto di causa.
Tali documenti e studi – proseguiva l'atto di impugnazione – dimostravano che i vaccini anticovid-19 non erano stati studiati, né autorizzati per la prevenzione dell'infezione SARS-COV 2, né per la prevenzione della malattia covid-19, oltre ad essere pericolosi per la salute.
A sostegno di tale tesi, si richiamava altresì la CTU riportata nella sentenza n. 1493/2024 del Tribunale di Velletri, successiva alla pronuncia appellata.
Ad avviso dell'appellante, dalla citata documentazione era emersa l'inidoneità dei vaccini di cui al d.l. 44/2021, conv. in l. 76/2021, a prevenire la diffusione e la trasmissione dell'infezione, con conseguente illegittimità del loro utilizzo a carico del SSN, in quanto esulante dalle indicazioni della scheda tecnica (c.d. uso off label).
sosteneva, inoltre, l'incertezza dei dati istituzionali relativi ai positivi, Pt_2 alle reazioni avverse da vaccino e ai decessi.
Nell'ottica del gravame, la sentenza impugnata appariva – per tali ragioni - ingiusta e priva di fondamento scientifico, laddove aveva giustificato l'obbligo vaccinale in base ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e solidarietà, pur in mancanza di efficacia preventiva del trattamento, con conseguente discriminatorietà della sospensione del personale sanitario non vaccinato.
5 Veniva altresì evidenziata nell'atto di appello l'impossibilità di una adeguata conoscenza dei possibili rischi ed effetti collaterali del vaccino, necessaria per l'espressione del consenso informato.
Con il secondo motivo, venivano addotti ulteriori documenti redatti dalla
[...]
e studi scientifici – offerti in produzione ma non ammessi Controparte_3 onei, ad avviso dell'appellante, a “provare ulteriormente l'illegittimità dell'obbligo vaccinale de quo, per mancanza dei requisiti di efficacia e sicurezza dichiarati”.
Da tali atti sarebbe emerso, affermava , che durante le prime 12 Pt_2 settimane di lancio, il vaccino non aveva l'efficacia pari al 95%, dichiarata dal produttore, bensì un'efficacia inferiore al 50% e che lo stesso aveva presentato rilevanti criticità a seguito di reazioni avverse quali miocarditi/pericarditi, patologie cardiache, in generale, e patologie trombotiche.
In terzo luogo, si denunciava l'omessa o carente motivazione della sentenza con riguardo alla dedotta incompatibilità dell'obbligo vaccinale con lo stato di salute della ricorrente in primo grado, desumibile dalla documentazione medica allegata al ricorso sub docc. 4, 8, 9, 10, 11 e 12, attestante come la stessa fosse affetta da gravi patologie cardiache, per le quali si era sottoposta nel 2020 all'intervento chirurgico di sostituzione della valvola mitralica con protesi meccanica e rivascolarizzazione miocardica chirurgica, e presentasse un quadro di aumentato rischio trombotico.
L'appellante lamentava che tali risultanze non fossero state analizzate nella pronuncia impugnata, al pari di quelle relative alle criticità concernenti la efficacia e sicurezza dei vaccini (docc. da 26-27 e da 39 a 79 ric. I grado).
Su tali presupposti, riteneva di avere avuto titolo all'esonero dal Pt_2 vaccino, ai sensi dell'art. 4 co. 2 dl. 44/2021.
Con la quarta censura, si rimproverava al TRIBUNALE di essersi limitato a richiamare le sentenze della Corte Costituzionale, senza considerare i successivi approdi della ricerca medico-scientifica in ordine alla carenza di efficacia e sicurezza dei vaccini, imposti con il dichiarato scopo del contenimento dei contagi, anziché al reale fine di prevenzione della malattia, inidoneo all'introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio, tanto più se di natura sperimentale, alla luce dell'art. 3 della Carta Fondamentale dei diritti dei cittadini europei.
Veniva, in proposito, evidenziato come la pronuncia n. 16/2023 della Consulta, avendo respinto la questione di legittimità costituzionale, non fosse vincolante erga omnes.
Secondo l'appellante, la natura genica e iniettiva dei preparati anti OV li rendevano un “trattamento inumano e degradante” ai sensi dell'art. 4 della
6 Carta di Nizza, la quale – all'art.
2 - prevedeva il diritto alla vita, dagli stessi messo in pericolo.
A supporto del gravame, veniva altresì invocata la L. 833/1978, istitutiva del servizio nazionale pubblico secondo cui “gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari e perciò personali, liberi e revocabili”.
contestava la valutazione della Corte Costituzionale sulla legittimità Pt_2 lighi vaccinali, in quanto basata “su premesse non rinvenibili nella realtà fattuale, ma meramente attestate e certificate dagli organi del
[...]
”, in contrasto con i principi di “terzietà della prova ridon CP_4 giudizio e della parità delle parti in rapporto al principio dell'equo processo ex art. 6 CEDU”.
Nell'atto di appello si ricordava come il vigente ordinamento non prevedesse la possibilità di una minor garanzia dei diritti costituzionali durante uno stato di emergenza, richiamato, invece, dalla Consulta a giustificazione dei previsti obblighi vaccinali
L'appellante invocava, pertanto, la disapplicazione della normativa interna art. 4 dl. 44/2021 conv. l. 76/2021.
Con il quinto motivo si censurava l'omessa valutazione, ad opera del TRIBUNALE, della violazione della legge n. 219/2017 in materia di consenso informato, per il cui valido rilascio da parte del paziente mancavano le necessarie informazioni sugli effetti e sui possibili danni cagionati dal vaccino.
In sesto luogo, l'appellante si doleva della mancata declaratoria di illegittimità dell'obbligo vaccinale, ex art. 4 dl. 44/2021 conv. in l. 76/2021, nonostante la sua contrarietà alla normativa europea, internazionale e costituzionale.
Venivano, in particolare, denunciate nell'atto di appello violazioni al Regolamento n. 507/2006 della Commissione Europea, per carenza dei presupposti previsti all'art. 2, par. 2 per l'autorizzazione dei farmaci in via condizionata, quali la comprovata emergenza sanitaria implicante una minaccia letale alla salute pubblica, debitamente identificata secondo la decisione n. 2119/98/CE.
Secondo l'emergenza sanitaria era stata affermata in base a Pt_2 rilevazioni compiute attraverso test (c.d. tampone), dalla stessa non ritenuto affidabile, ed al “il tasso di mortalità in media per la popolazione era dello 0,15 per cento”, corrispondente a quello “di un'influenza media seria”.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, l'autorizzazione alla somministrazione dei vaccini in via condizionata contrastava con l'art. 4 Reg. cit., essendovi all'epoca efficaci terapie per il trattamento del OV-19.
7 Erano, inoltre, stati violati – proseguiva l'atto di appello – gli artt. 3, 35 e 38 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, la Dichiarazione di Helsinki e l'art. 8 del citato Regolamento n. 507/2006, non essendo ravvisabile la volontarietà del trattamento “nel momento in cui un soggetto che non vuole vaccinarsi, viene privato del lavoro e della retribuzione, necessari per vivere”.
Nella prospettiva del gravame, il Legislatore nazionale aveva altresì trasgredito il considerando n. 36 Regolamento UE 953/2021 che impediva la discriminazione dei soggetti non vaccinati, nonché il Regolamento UE 536/2014 sulle sperimentazioni cliniche, che le consentiva unicamente in assenza di alcun indebito condizionamento dei partecipanti.
Veniva, pertanto, invocata la rimessione delle questioni di costituzionalità e/o di pregiudiziale comunitaria alle Corti competenti.
Con il settimo motivo, sulla scorta delle precedenti argomentazioni, l'appellante criticava il mancato riconoscimento del proprio diritto alle retribuzioni e ad ogni altro emolumento economico legalmente e contrattualmente previsto, maturati durante la sospensione dal lavoro, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge, nonostante “la comprovata illegittimità dell'obbligo vaccinale”.
Tramite l'ultima censura, denunciava l'omessa o carente motivazione Pt_2 della propria condanna one delle spese processuali, a suo avviso contraria all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in base al quale in casi analoghi ne era stata disposta la compensazione “per non aggravare la situazione del lavoratore-sanitario inteso come parte contrattualmente più debole”, anche alla luce della complessità e novità della questione.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, previa all'occorrenza rimessione di questione di costituzionalità e/o di questione pregiudiziale comunitaria e previa disapplicazione del diritto interno, disponesse l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in considerazione del paventato grave ed irreparabile danno e, nel merito, la riformasse, accogliendo integralmente le domande svolte in primo grado, con vittoria delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio o – in subordine – con compensazione delle stesse.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 27.3.2025, CP_2 chiedendo che la Corte d'Appello si pronunciasse sulla fondatezza delle domande attoree relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento e previa individuazione del soggetto obbligato, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, con vittoria di spese e compensi di difesa del secondo grado di giudizio.
L'appellata si costituiva il 24.4.2025, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugna avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata.
8 A seguito di rinvio disposto su richiesta della Difesa di parte appellante, all'udienza dell'11.6.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
__________________
L'appello è fondato limitatamente al regolamento delle spese processuali, mentre non può – nel resto – trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposti.
Nel procedere all'esame dei motivi di gravame è opportuno richiamare sinteticamente, per quanto di interesse, il quadro normativo di riferimento.
Con l'art. 4, co. I, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2” è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
La disposizione precisava che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”.
Conseguentemente, il co. VI della medesima norma stabiliva che l'inosservanza dell'obbligo vaccinale “determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.
Tanto premesso, il primo e il secondo motivo di appello, nonché le doglianze svolte dal quarto al settimo punto dell'atto di impugnazione, vanno esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione logico giuridica e per la loro parziale sovrapponibilità e ripetitività.
Essi non possono essere condivisi, in virtù delle argomentazioni, già illustrate nelle sentenze rese da questa Corte in analoghe controversie (vedi, ex plurimis, sent. nn. 1146/2024, Rel. CASELLA;
985/2023 r.g., Rel. DOSSI;
900/2023 r.g. Rel. 218/2023, Rel. . Per_1 Per_2
Con la prima di tali pronunce, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c., è stato affermato quanto segue:
“il primo motivo di appello dev'essere respinto, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023 (che hanno integralmente respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate), correttamente richiamati ed applicati dal giudice di prime
9 cure. In sintesi, la Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall'OMS, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”. Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1). In particolare, la Cont Consulta ha affermato che “gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inut dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare. La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il salute abbia Controparte_4 dichiarato «tassativamente falsa l'affermazion se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata
10 dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Cont Come osservato dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del to per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. La Corte Costituzionale ha altresì evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo- aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2. Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale. [11] La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). Le disposizioni di legge censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2). Sul punto, la Corte ha ritenuto che “si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017). In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro
11 complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati”. La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine. Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2). Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che
“la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5). Se è vero che le sentenze della Corte costituzionale sono state rese con specifico riguardo agli obblighi vaccinali concernenti il personale sanitario, è altresì vero che esse ricostruiscono puntualmente i principi in materia di obbligo vaccinale e di trattamento sanitario obbligatorio applicabili in via generale ed anche al settore scolastico. Ciò vale anche in relazione ai principi enunciati in tema di proporzionalità dell'obbligo vaccinale, atteso che anche il personale scolastico (come il personale sanitario) è esposto ad un potenziale rischio di contagio e che
12 l'obbligo vaccinale quale condizione di idoneità per l'espletamento dell'attività lavorativa consente di perseguire, oltre allo scopo di tutela della salute della categoria, il duplice scopo di proteggere coloro che entrano in contatto con detto personale e di evitare l'interruzione di un servizio essenziale per la collettività. Il Collegio ritiene pertanto che i richiamati principi enunciati dalla Corte costituzionale forniscano piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati da parte appellante, e confutino efficacemente gli argomenti spesi nel primo motivo di gravame, che deve essere, quindi, respinto. Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto degli ulteriori motivi di appello. Come sopra evidenziato, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, le istituzioni scolastiche hanno ottemperato al disposto dell'art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Contrariamente alla tesi di parte appellante, non costituiva misura di sicurezza esigibile l'imposizione a tutti i lavoratori, indipendentemente dallo stato vaccinale, di presentare prova della propria negatività al virus mediante test diagnostici da effettuarsi con frequenza di 48-72 ore, trattandosi di misura insostenibile dal punto di vista economico ed organizzativo (atteso che la gestione dei tamponi gravava interamente sul servizio sanitario nazionale) e comunque inidonea a garantire una significativa riduzione dei rischi di contagio, tenuto anche conto che l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione e, pertanto, esso può essere superato da un contagio nel frattempo sopravvenuto, con conseguente rischio della presenza sul luogo di lavoro di soggetti inconsapevolmente contagiati pur se muniti di test negativo al virus. Va respinto anche il secondo motivo. In esso parte appellante sostiene la falsità di tutti i dati divulgati dall' Controparte_6
a conforto dell'asserita diffusione della p
[...] conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, del maggior numero di decessi dei non vaccinati, della prevenzione dal rischio di malattia Covid-19 da parte dei vaccini, del favorevole rapporto rischi/benefici dei vaccini. Ne deriverebbe, in ultima analisi, che anche la Corte costituzionale sarebbe incorsa in un “abnorme travisamento dei fatti”, avendo posto a fondamento dei propri pronunciamenti dati medico- scientifici e statistici inattendibili. A fondamento della propria tesi parte appellante non fornisce dati scientifici validati da organismi sanitari nazionali o internazionali, ma si limita ad affermare, in modo peraltro non sempre chiaro ed intellegibile, presunte criticità nella raccolta dei dati medico-scientifico-statistici, che investirebbero una pluralità di profili, dall'utilizzo alterato dei test in vitro diagnostici, al rilevamento del virus Sars-Cov-2 nelle diverse fasi della sua diffusione. Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inattendibilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, in quanto
13 raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità sanitarie nazionali e Cont internazionali (tra cui OMS, EMA, , AIFA e ) Controparte_4 all'esito di sperimentazioni, di stud lidati dall dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medicoscientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono “essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. … Infine, il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di pagamento delle retribuzioni durante il periodo di sospensione è pienamente conforme al disposto dell'art. 4, comma 8, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, che esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento (“per il periodo di sospensione […] non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”). La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall'art. 4 cit.: l'inosservanza dell'obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è, quindi, dovuto il trattamento retributivo. Ciò a maggior ragione se si considera che, come già evidenziato, la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo”.
Su analoghi presupposti, la sentenza n. 218/2023 (Pres. Est. VITALI) ha concluso nel senso “che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. L'estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie (le quali vengono in rilievo nel giudizio a quo, potendosi comunque riferire la medesima valutazione a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private) ha costituito, in tale prospettiva, attuazione
14 dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 in danno delle categorie più fragili. E si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017). In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati. (…) Non appare perciò irragionevole la scelta legislativa di estendere l'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio- assistenziali e socio-sanitarie, e, in genere, ai lavoratori del settore della sanità, per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti ed evitato di propendere per l'opzione alternativa (…) di prescrivere la sottoposizione dei lavoratori di tale comparto a periodici test molecolari o antigenici per la rilevazione di SARS-CoV-2. 15 11.4.– La decisione del legislatore risulta altresì non sproporzionata”.
Né, ad avviso del Collegio, emergono elementi per ritenere che la normativa nazionale in tema di obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti datoriali, oggetto di sindacato in questa sede, si siano posti in contrasto con i principi dell'ordinamento sovranazionale.
Questa stessa Corte, con sent. emessa nel procedimento n. R.g. 900/2023 (Est. , ha escluso la contrarietà della disciplina emergenziale in Per_1 esam CEDU, secondo cui “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
In tale pronuncia si è, in proposito, osservato che “anche alla luce dell'insegnamento reso dalla Corte europea diritti dell'uomo, sez. Grande Camera, sent., 8 aprile 2021 (pronunciata in pag. 20/22 materia di vaccinazioni obbligatorie disciplinate dalla legislazione ceca), le argomentazioni svolte dagli appellanti non colgono nel segno. Le previsioni della legge
15 nazionale in materia di obbligo vaccinale per il OV (previsioni su cui si fondano i provvedimenti datoriali censurati nell'odierno giudizio), pur costituendo un'interferenza nel diritto al rispetto della vita privata, in cui è ricompresa l'integrità fisica e psicologica dell'individuo, garantita dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sono finalizzate alla tutela della salute individuale e pubblica;
sono coerenti con le indicazioni delle autorità scientifica;
sono, come pur è stato evidenziato dalla Corte Costituzionale, il frutto di un adeguato e proporzionato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco”.
Le motivazioni, come sopra richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Esse evidenziano altresì l'irrilevanza, a sostegno del gravame, della nuova documentazione, di cui l'appellante ha invocato l'acquisizione in questa fase processuale, inidonea a scalfire le esposte ragioni, in virtù delle quali il bilanciamento degli interessi collettivi e delle posizioni soggettive, coinvolti dalla situazione emergenziale generata dalla pandemia, è stato operato dal Legislatore nazionale in conformità ai principi costituzionali ed eurounitari, alla luce delle conoscenze scientifiche all'epoca disponibili.
Parimenti infondato appare il terzo motivo di appello, con il quale è stata censurata la mancata considerazione – ad opera del TRIBUNALE – delle particolari condizioni di salute della ricorrente in primo grado, a sua detta incompatibili con la somministrazione del vaccino.
Come è noto, infatti, il secondo comma dell'art. 4 D.L. N. 44/2021 stabiliva specifiche modalità per l'esonero dall'obbligo vaccinale dovuto a ragioni sanitarie, prevedendo che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Modalità non rispettate nel caso di specie, con conseguente irrilevanza della documentazione medica prodotta agli atti di causa e dell'invocato accertamento di carattere peritale.
16 Possono, invece, essere accolte le doglianze formulate dall'odierna appellante in punto spese.
Come affermato nel già citato precedente di questa Corte n. 218/2023 (Pres. Est. VITALI), concernente analoga fattispecie, “la complessità della problematica per cui è causa e la contrastante giurisprudenza di merito formatasi in materia giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come interpretato ex sentenza 18 aprile 2018 n.77 della Corte Costituzionale, laddove prevede il potere del giudice di compensare le spese in ipotesi che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle espressamente codificate, l'integrale compensazione delle spese del grado”.
Ritiene il Collegio di recepire tale valutazione, considerandola pienamente condivisibile e pertinente all'oggetto e alle caratteristiche della presente controversia, con riguardo alle spese di entrambe le fasi del procedimento.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, le spese del primo grado di giudizio vanno compensate integralmente fra tutte le parti.
La pronuncia del TRIBUNALE merita, nel resto, conferma.
Per le stesse ragioni, analogo regolamento va stabilito con riguardo alle spese del giudizio di appello.
Considerata l'esenzione della parte appellante dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti, non ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della stessa, dell'ulteriore importo a tale titolo ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 24/2025 del Tribunale di MONZA, compensa integralmente fra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio;
conferma nel resto;
compensa integralmente fra tutte le parti le spese della presente fase processuale. Così deciso in Milano, 11/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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