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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grixoni Presidente relatore dott.ssa Doriana Meloni Consigliere dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 213/2024 v..g. promossa da:
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1
CAGLIARI come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
AVV. FRANCO CONTI rappresentato e difeso dell'Avv. MURA MARCELLO come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001
All'udienza del 14.02.2025, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione dopo che le parti hanno insistito sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per : Accertare e dichiarare la tardività della notifica del ricorso e Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, poiché avvenuta in violazione dell'art. 5, comma 2, legge 89/2001. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del predetto decreto, nonché la non riproponibilità della domanda. Vinte le spese.
Per AVV. FRANCO CONTI: Rigettare la pretesa dell'opponente e confermare il decreto opposto, con condanna alle spese anche della presente fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 09.04.2024, l'avv. presentava ricorso davanti a questa Parte_2
Corte al fine di ottenere l'equa riparazione ai sensi della L. 89/2001, in qualità di creditore ammesso al passivo del Fallimento della White & Green s.r.l. la cui durata aveva violato il termine ragionevole previsto dalla legge.
In data 17.05.2024, questa Corte emetteva il decreto n. 23/2024, con il quale ingiungeva al
, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento della somma di Euro Parte_1
3.680,00 oltre interessi in favore del ricorrente, oltre Euro 237,00 per spese legali ed Euro 27,00 per diritti di cancelleria con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
In data 26.11.2024 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha proposto opposizione avverso tale decreto ai sensi dell'art. 5 ter l. 89/01, domandando l'inefficacia del titolo per tardività della notifica nei suoi confronti, con condanna alle spese.
Ha sostenuto l'opponente che la controparte aveva notificato il titolo all'Avvocatura Distrettuale solamente in data 29.10.2024, quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 5 L.89/200 e che la precedente notifica fatta al doveva considerarsi inefficace. Parte_1
Si è costituito l'avv. Conti che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto e condanna alle spese.
Ha sostenuto che la notifica del precetto e del decreto era stata effettuata alla pec del
[...]
ossia “ già in data 20.05.2024, Parte_1 Email_1
tempestivamente in quanto solo tre giorni dopo l'emissione del decreto.
Ha sostenuto che dalla mancata notifica del ricorso e decreto non discenderebbe in ogni caso una nullità od efficacia del titolo in quanto il aveva avuto contezza del procedimento. Parte_1
Ha citato la giurisprudenza amministrativa che sostiene la notifica del titolo deve essere eseguita direttamente alla sede dell'Amministrazione debitrice e non presso l'Avvocatura dello
Stato. pagina 2 di 4 All'udienza del 14.02.2025, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, si osserva che la norma applicabile in caso di notifica nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato è l'art. 144 c.p.c. primo comma, che impone l'osservanza delle disposizioni delle leggi speciali in tema di notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello
Stato.
La legge speciale è quella prevista dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che all'art. 11 comma 1 e 2 stabilisce che “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede
l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Pertanto, essendo il decreto ingiuntivo emesso ai sensi della legge 89/2001 un atto giudiziale, esso doveva essere notificato presso L'Avvocatura dello Stato territorialmente competente e non presso il gabinetto del Ministero.
Nel caso di specie, si rileva che la notifica del 20.05.2024 effettuata direttamente al CP_1
tramite pec e non presso l'
[...] Email_1 Controparte_2
di Cagliari deve considerarsi non utilmente effettuata.
[...]
Da ciò deriva che la successiva notifica del 29.10.2024 presso l'Avvocatura Distrettuale di
Cagliari risulta tardiva, in quanto avvenuta ben oltre il termine di 30 giorni dal deposito in cancelleria del decreto opposto, come stabilito dall'art. 5 L. 89/2001.
Deve quindi provvedersi alla revoca del decreto n. 23/2024 emesso da questa Corte in data
17.05.2025 in quanto inefficace, senza possibilità di riproporre la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere parametrate secondo i valori minimi del
D.M. n. 147 del 13/08/2022, volontaria giurisdizione, stante la non complessità delle questioni trattate in una unica udienza.
pagina 3 di 4
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione:
- Revoca il decreto n. 23/2024 emesso da questa Corte in data 17.05.2025, in quanto inefficace;
- Condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 709,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sassari, 18/03/2025
Il Presidente – Rel. Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte d'Appello in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grixoni Presidente relatore dott.ssa Doriana Meloni Consigliere dott.ssa Monica Moi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 213/2024 v..g. promossa da:
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_1
CAGLIARI come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
AVV. FRANCO CONTI rappresentato e difeso dell'Avv. MURA MARCELLO come da procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001
All'udienza del 14.02.2025, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione dopo che le parti hanno insistito sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Per : Accertare e dichiarare la tardività della notifica del ricorso e Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto, poiché avvenuta in violazione dell'art. 5, comma 2, legge 89/2001. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del predetto decreto, nonché la non riproponibilità della domanda. Vinte le spese.
Per AVV. FRANCO CONTI: Rigettare la pretesa dell'opponente e confermare il decreto opposto, con condanna alle spese anche della presente fase del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 09.04.2024, l'avv. presentava ricorso davanti a questa Parte_2
Corte al fine di ottenere l'equa riparazione ai sensi della L. 89/2001, in qualità di creditore ammesso al passivo del Fallimento della White & Green s.r.l. la cui durata aveva violato il termine ragionevole previsto dalla legge.
In data 17.05.2024, questa Corte emetteva il decreto n. 23/2024, con il quale ingiungeva al
, in persona del Ministro pro tempore, il pagamento della somma di Euro Parte_1
3.680,00 oltre interessi in favore del ricorrente, oltre Euro 237,00 per spese legali ed Euro 27,00 per diritti di cancelleria con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
In data 26.11.2024 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha proposto opposizione avverso tale decreto ai sensi dell'art. 5 ter l. 89/01, domandando l'inefficacia del titolo per tardività della notifica nei suoi confronti, con condanna alle spese.
Ha sostenuto l'opponente che la controparte aveva notificato il titolo all'Avvocatura Distrettuale solamente in data 29.10.2024, quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 5 L.89/200 e che la precedente notifica fatta al doveva considerarsi inefficace. Parte_1
Si è costituito l'avv. Conti che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto e condanna alle spese.
Ha sostenuto che la notifica del precetto e del decreto era stata effettuata alla pec del
[...]
ossia “ già in data 20.05.2024, Parte_1 Email_1
tempestivamente in quanto solo tre giorni dopo l'emissione del decreto.
Ha sostenuto che dalla mancata notifica del ricorso e decreto non discenderebbe in ogni caso una nullità od efficacia del titolo in quanto il aveva avuto contezza del procedimento. Parte_1
Ha citato la giurisprudenza amministrativa che sostiene la notifica del titolo deve essere eseguita direttamente alla sede dell'Amministrazione debitrice e non presso l'Avvocatura dello
Stato. pagina 2 di 4 All'udienza del 14.02.2025, questa Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è meritevole di accoglimento.
In primo luogo, si osserva che la norma applicabile in caso di notifica nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato è l'art. 144 c.p.c. primo comma, che impone l'osservanza delle disposizioni delle leggi speciali in tema di notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello
Stato.
La legge speciale è quella prevista dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che all'art. 11 comma 1 e 2 stabilisce che “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle
Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede
l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Pertanto, essendo il decreto ingiuntivo emesso ai sensi della legge 89/2001 un atto giudiziale, esso doveva essere notificato presso L'Avvocatura dello Stato territorialmente competente e non presso il gabinetto del Ministero.
Nel caso di specie, si rileva che la notifica del 20.05.2024 effettuata direttamente al CP_1
tramite pec e non presso l'
[...] Email_1 Controparte_2
di Cagliari deve considerarsi non utilmente effettuata.
[...]
Da ciò deriva che la successiva notifica del 29.10.2024 presso l'Avvocatura Distrettuale di
Cagliari risulta tardiva, in quanto avvenuta ben oltre il termine di 30 giorni dal deposito in cancelleria del decreto opposto, come stabilito dall'art. 5 L. 89/2001.
Deve quindi provvedersi alla revoca del decreto n. 23/2024 emesso da questa Corte in data
17.05.2025 in quanto inefficace, senza possibilità di riproporre la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere parametrate secondo i valori minimi del
D.M. n. 147 del 13/08/2022, volontaria giurisdizione, stante la non complessità delle questioni trattate in una unica udienza.
pagina 3 di 4
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione:
- Revoca il decreto n. 23/2024 emesso da questa Corte in data 17.05.2025, in quanto inefficace;
- Condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 709,00 per compensi oltre accessori di legge.
Sassari, 18/03/2025
Il Presidente – Rel. Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 4 di 4