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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1127/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non
ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1127/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 06/11/2024, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maurizio Libretti in forza di procura allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
pagina 1 di 13 dagli avv. Giuseppe Vezzoli e Paola Modina del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palazzolo s/O allegata alla comparsa in appello;
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa dall'avv. Maurizio Libretti, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1423/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 26.05.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1423/2022 depositata in
Cancelleria e pubblicata in data 26.05.2022 – r.g. n. 6544/2016 – dal Tribunale
di Brescia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica Dott.ssa Claudia
Gheri come corretta con provvedimento cronol. 2227/2022 del 22.07.2022, in ordine al capo (I) come corretto dal provvedimento del 22.07.2022 della sentenza che dispone lo scioglimento della comunione e divisione:
- previa cancellazione dell'iscrizione del 12.8.2002, reg. part. 8530 reg. gen
37936 a firma del Notaio rep. 67673 del giorno 8.8.2002, Persona_1
dell'ipoteca volontaria gravante sui beni oggetto del presente giudizio (come da allegati alla relazione peritale da n. 11/A a n. 11/N), ed effettuazione del pagina 2 di 13 frazionamento dei mappali di cui ai numeri 25, 26, 156, 160, 161, e 298 nel rispetto delle prescrizioni di cui alle pagine 17 e 18 della relazione peritale, con spese da dividersi al 50% fra le parti,
disporre lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti nel
Comune di Monte Isola (BS), località Le Ere e Fuso, alla periferia dell'abitato di
Peschiera Maraglio e di Sensole, identificati catastalmente nel N.C.T. del predetto Comune al foglio 14, mappali 25, 26 e 75, e al foglio 15, mappali 17,
156, 157, 160, 161, 296 e 298, fra l'attrice e la convenuta CP_1
oggi, per lei, il terzo intervenuto ed in ogni Controparte_2 Parte_1
caso con quest'ultimo, e, per l'effetto, in riforma della sentenza come corretta ed impugnata
- attribuire il lotto 1 – che prevede una superficie catastale di 17.117,95 mq costituito dai mappali di cui al foglio 14, numeri 25 porzione B (prato- uliveto) e
26 porzione B (bosco montuoso), e dai mappali di cui al foglio 15, numeri 156
porzione B (uliveto montuoso), 157 (fabbricato residenziale tipo cascina popolare), 160 porzione B (uliveto montuoso), 161 porzione A (uliveto montuoso) e 298 porzione B (uliveto montuoso) ed in ogni caso come meglio identificato dal CTU Ing. – alla parte convenuta Persona_2 CP_2
e, per lei, alla parte intervenuta/appellante ;
[...] Parte_1
Attribuire il lotto 2 – che prevede una superficie catastale di 37.622,05 mq costituito dai mappali di cui al foglio 14, numeri 25 porzione A (prato- uliveto),
pagina 3 di 13 foglio 15 numeri 17 (uliveto montuoso), 156 porzione A (prato – uliveto), 160
porzione A (prato – uliveto), 161 porzione B (uliveto montuoso), 298 porzione
A (prato – uliveto), e 296 (bosco misto ulivi montuoso) ed in ogni caso come meglio identificato dal CTU ing. – alla parte attrice/appellata Persona_2
per le motivazioni di cui in narrativa;
CP_1
In subordine: previo ogni accertamento e declaratoria attribuire mediante sorteggio ai sensi dell'art. 729 c.c. fra parte convenuta e, per Controparte_2
lei, parte intervenuta/appellante e il lotto 1 e il Parte_1 CP_1
lotto 2 come individuati dal C.T.U. Ing. disponendo per l'effetto Persona_2
tutti i successivi incombenti di legge;
In ogni caso: correggere la sentenza, ed il provvedimento di correzione, anche in parte motiva in conformità a quanto esposto in narrativa;
rigettare ogni avversa domanda avversaria.
Con rifusione delle anticipazioni e delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio anche in riforma della sentenza impugnata.
Per parte appellata CP_1
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia alla Corte
d'Appello di Brescia così statuire:
In via principale e nel merito: accertato e dichiarato tutto quanto dedotto negli atti difensivi di I° grado nonché nella comparsa de qua, respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1423/2022 emessa dal Tribunale di Brescia, così come pagina 4 di 13 corretta con provvedimento n. cron. 2227/2022 del 22.07.2022 R.G. n.
6544/2016 -1, per essere la medesima immune da vizi logici, coerente ed equa;
In via di appello incidentale: per quanto dedotto nell'atto de quo, in parziale riforma della sentenza di cui in epigrafe, voglia la Corte d'Appello adita condannare quale successore ex art. 111 c.p.c. della figlia Parte_1
alla rifusione delle spese e competenze di giudizio di I° Controparte_2
grado;
In via istruttoria: s'insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 183 comma co. 6 c.p.c. n. 2 di I° grado da ritenersi qui integralmente trascritti quale parte integrante e sostanziale dell'atto de quo;
in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa/compenso professionale del giudizio de quo.
Per : Controparte_2
Voglia la Corte di Appello ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
previi i più opportuni accertamenti dichiarazioni e declaratorie, estromettere dal presente giudizio previa acquisizione del consenso delle altre Controparte_2
parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 6.04.2016, conveniva in giudizio CP_1
innanzi al Tribunale di Brescia esponendo che le parti erano Controparte_2
comproprietarie per la quota di ½ ciascuna di un compendio immobiliare sito in
Monte Isola (BS) identificato la NCT al foglio 14, mapp. 25, 26, 75 e al foglio pagina 5 di 13 15 mappali 17, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 296 e 298; che invano aveva cercato di addivenire a bonaria divisione;
che in seguito aveva scoperto che aveva concesso in affitto al padre i beni Controparte_2 Parte_1
immobili (terreni adibititi a uliveto e vigneto con sovrastanti fabbricati rurali) al canone di € 6.000, da cui la necessità di addivenire allo scioglimento della comunione avente un valore complessivo di € 401.188,21.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla divisione, sebbene Controparte_2
con alcune precisazioni in ordine al mappale 161, ed evidenziava che l'attrice le aveva concesso in comodato la sua quota e dunque aveva proceduto all'affitto con il padre coltivatore diretto.
Istruita la lite con consulenza tecnica affidata all'ing. con Persona_2
comparsa del 26.10.2021 interveniva volontariamente che Parte_1
rappresentava di aver acquistato, con atto di compravendita del 30.07.2020 a ministero notaio la quota indivisa di ½ degli immobili oggetto di Per_3
divisione.
Il Tribunale adito, preso atto che le parti e i loro consulenti avevano condiviso le valutazioni dei cespiti da parte della consulente nominata e la formazione di due lotti con pari valore, ossia € 192.000, e con la precisazione che alcuni mappali (e segnatamente il n. 160, 161, 156, 298, 25 e 26 necessitavano di apposito frazionamento) dava atto che entrambe le parti avevano chiesto l'assegnazione del lotto 1 avente superficie catastale di 17.117,95 con sovrastante fabbricato e che tuttavia era equo assegnare il lotto 2, avente superficie catastale di mq.
pagina 6 di 13 37.622,05 a parte convenuta in quanto comprendente terreni per la cui edificazione era chiesta la qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto e il lotto 1 (con il fabbricato rurale in condizioni piuttosto fatiscenti) a
Condannava poi a versare a CP_1 Controparte_2 CP_1
la quota del 50% dei canoni di affitto percepiti, pari al 50%, con compensazione delle spese di lite. La predetta sentenza era poi oggetto di correzione di errore materiale, giusta ordinanza del 22.07.2022, avendo il giudice invertito l'assegnazione dei lotti nella parte dispositiva della sentenza rispetto a quanto indicato in motivazione.
proponeva appello a cui resisteva con appello Parte_1 CP_1
incidentale in punto spese, mentre l'originaria convenuta Controparte_2
chiedeva la sua estromissione dal processo.
La causa era rimessa all'udienza del 6.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. previgente per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame, impugna la Parte_1
sentenza nella parte in cui il primo giudice ha deciso di assegnare il lotto 1 a anziché al deducente derogando al criterio del sorteggio senza CP_1
alcuna motivazione. Allega che il fabbricato rurale ha mutato il suo classamento per espressa volontà legislativa e anche si era adeguata, ma la Controparte_2
reale destinazione del bene a vocazione rurale non era mai mutata. Espone che pagina 7 di 13 e avevano acquistato i fondi e dato vita ad una Controparte_2 CP_1
società semplice per lo svolgimento dell'attività agricola con l'intenzione di ottenere entrambe la qualifica di coltivatore diretto, poi di fatto ottenuta solo da
Allega l'errata applicazione dell'art. 729 c.p.c. in quanto i lotti avevano CP_2
identico valore e a nulla rileva il fatto che gli stessi avessero composizione diseguale. Sostiene che esistono ragioni oggettive e soggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni per vedersi assegnato il lotto 1 con il fabbricato rurale in quanto trattasi di un rustico con finalità agricole.
A sua volta, censura la gravata sentenza nella parte in cui ha CP_1
compensato le spese di lite, tenuto conto dell'avvenuta condanna di controparte al pagamento della somma di € 18.000 per canoni non corrisposti a seguito di affitto perfezionato da con il padre avente ad oggetto anche la Controparte_2
sua quota di spettanza.
L'appello principale è in parte fondato non sussistendo ragioni per derogare alla regola del sorteggio.
Come evidenziato da parte appellante, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e pagina 8 di 13 comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore (cfr. tra le molte Cass.
6.05.2021 n. 11857).
Orbene, nel caso concreto, il compendio da dividere è formato in gran parte da terreni boschivi ed uliveti e da questo fabbricato rurale in fatiscenti condizioni,
in quanto mai ristrutturato, stimato dal consulente in € 110.000, da cui l'assegnazione di una minore quantità di terreni nel lotto 1. Il consulente provvedeva alla descrizione di questo manufatto, peraltro visibile anche da alcuni rilievi fotografici, e rilevava che il piano terra è composto da un portico dal quale si poteva accedere ad un bagno e poi ad una cucina con camino;
attraverso una scala della cucina si può accedere al primo piano ove sono presenti tre camere da letto, un fienile e un deposito;
l'ing. aggiungeva Per_2
che tutto il fabbrico era in cattive condizioni di manutenzione, soprattutto i solai del primo piano, tanto che una parte dell'immobile non era agibile e pericolante.
Assodato che detto manufatto non è abitato e che di esso sono ora impiegati in prevalenza i depositi annessi al fabbricato, oltre ad altri due esterni, a giudizio della Corte non esiste alcun serio ed apprezzabile motivo per derogare alla pagina 9 di 13 regola del sorteggio. A nulla rileva che , subentrato a Parte_1
sia coltivatore diretto in quanto i piccoli depositi annessi al fabbricato CP_2
(visibili anche dalle fotografie) possono contenere oggetti di ridottissime dimensioni e non certo attrezzi agricoli per lo svolgimento dell'attività agricola e dunque non esiste una condizione funzionale dei beni legata alla qualità di coltivatore diretto che possa giustificare la deroga al sorteggio. Per il resto il fabbricato è composto da comuni stanze che in astratto dovrebbero fungere da abitazione.
Né può essere condivisa l'affermazione del primo giudice secondo cui si tratta di lotti a composizione diseguale: a parte che normalmente i lotti contengono beni diversi tra di loro anche per tipologia, la regola dell'assegnazione vale solo quando i condividenti siano titolari di quote diverse, mentre se gli stessi sono titolari di una quota paritaria, la regola del sorteggio è quella ordinariamente prevista, salva la deroga per specifiche ragioni che nel caso concreto non si rinvengono.
Né può essere considerata valida ragione per derogare al sorteggio la semplice circostanza che il lotto 2 comprenda terreni per la cui edificazione è richiesta la qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto, mentre detta qualifica non è necessaria per ristrutturare il fabbricato compreso nel lotto 1. A parte che non tutti i beni del lotto 2 sono classificati come aree agricole di salvaguardia,
resta il dato che la possibilità edificatoria non è stata valorizzata da nessuna parte e non ha mai manifestato la volontà di edificare, ragion per Parte_1
pagina 10 di 13 cui non è possibile derogare al criterio generale per un'eventualità del tutto remota e mai esplicitata. Si noti poi che, prima della instaurazione della lite,
aveva manifestato preferenza per l'assegnazione di un lotto CP_1
privo del fabbricato, altro elemento che depone nel senso di una sostanziale irrilevanza della qualifica posseduta di coltivatore diretto.
Per questi motivi
, pertanto, fermo restando che non vi sono contestazioni in ordine alla formazione dei lotti e al loro valore (di fatto concordato con i consulenti di parte in sede di svolgimento delle operazioni peritali) l'attribuzione tra i due condividenti aventi pari quota dovrà avvenire mediante sorteggio con conseguente rimessione della causa sul ruolo istruttorio solo per questo incombente di natura prettamente esecutiva.
La sentenza emessa, tuttavia, va considerata come definitiva. Infatti, il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote (cfr. Cass.
9.08.2023 n. 24300).
L'accoglimento del motivo di appello principale impone una nuova e pagina 11 di 13 complessiva regolamentazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
Orbene, se da un lato vi è stata la condanna a carico di al Controparte_2
pagamento in favore di di metà dei canoni riscossi dal padre, CP_1
dall'altro la divisione è un giudizio destinato a concludersi con una successione di ordinanze, se non sorgono contestazioni, e le spese occorrenti allo scioglimento rivestono natura di debiti di massa. Se di contro occorre dirimere questioni preliminari alla divisione stessa (ad es. usucapione di un bene o una quota da dividere, contestazioni sulle quote, comoda divisibilità, redazione e formazione del progetto divisionale, assegnazione dei lotti et similia) allora è
ipotizzabile una causa di soccombenza. Nel caso concreto, , Parte_1
pur risultando soccombente rispetto alla richiesta di assegnazione del lotto 1, ha visto accolta la sua pretesa di procedere al sorteggio a cui si è opposta parte appellata. Ne consegue che è configurabile un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio tra tutte le parti del processo.
Il gravame incidentale va dunque rigettato.
Gli esborsi di consulenza vengono posti a carico dei condividenti in ragione delle rispettive quote di spettanza.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1423/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 26.05.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, dispone che l'assegnazione dei lotti
1 e 2 come individuati nella consulenza in atti a firma dell'ing. Persona_2
avvenga mediante sorteggio;
- rimette la causa sul ruolo per le operazioni di sorteggio come da separata ordinanza;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dei condividenti in ragione di metà;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 porzione A (bosco montuoso), 75 (uliveto montuoso) e dai mappali di cui al
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Divisione di beni non
ha pronunciato la seguente caduti in successione
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1127/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 06/11/2024, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Maurizio Libretti in forza di procura allegata alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
pagina 1 di 13 dagli avv. Giuseppe Vezzoli e Paola Modina del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palazzolo s/O allegata alla comparsa in appello;
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._3
difesa dall'avv. Maurizio Libretti, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 1423/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 26.05.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1423/2022 depositata in
Cancelleria e pubblicata in data 26.05.2022 – r.g. n. 6544/2016 – dal Tribunale
di Brescia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica Dott.ssa Claudia
Gheri come corretta con provvedimento cronol. 2227/2022 del 22.07.2022, in ordine al capo (I) come corretto dal provvedimento del 22.07.2022 della sentenza che dispone lo scioglimento della comunione e divisione:
- previa cancellazione dell'iscrizione del 12.8.2002, reg. part. 8530 reg. gen
37936 a firma del Notaio rep. 67673 del giorno 8.8.2002, Persona_1
dell'ipoteca volontaria gravante sui beni oggetto del presente giudizio (come da allegati alla relazione peritale da n. 11/A a n. 11/N), ed effettuazione del pagina 2 di 13 frazionamento dei mappali di cui ai numeri 25, 26, 156, 160, 161, e 298 nel rispetto delle prescrizioni di cui alle pagine 17 e 18 della relazione peritale, con spese da dividersi al 50% fra le parti,
disporre lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti nel
Comune di Monte Isola (BS), località Le Ere e Fuso, alla periferia dell'abitato di
Peschiera Maraglio e di Sensole, identificati catastalmente nel N.C.T. del predetto Comune al foglio 14, mappali 25, 26 e 75, e al foglio 15, mappali 17,
156, 157, 160, 161, 296 e 298, fra l'attrice e la convenuta CP_1
oggi, per lei, il terzo intervenuto ed in ogni Controparte_2 Parte_1
caso con quest'ultimo, e, per l'effetto, in riforma della sentenza come corretta ed impugnata
- attribuire il lotto 1 – che prevede una superficie catastale di 17.117,95 mq costituito dai mappali di cui al foglio 14, numeri 25 porzione B (prato- uliveto) e
26 porzione B (bosco montuoso), e dai mappali di cui al foglio 15, numeri 156
porzione B (uliveto montuoso), 157 (fabbricato residenziale tipo cascina popolare), 160 porzione B (uliveto montuoso), 161 porzione A (uliveto montuoso) e 298 porzione B (uliveto montuoso) ed in ogni caso come meglio identificato dal CTU Ing. – alla parte convenuta Persona_2 CP_2
e, per lei, alla parte intervenuta/appellante ;
[...] Parte_1
Attribuire il lotto 2 – che prevede una superficie catastale di 37.622,05 mq costituito dai mappali di cui al foglio 14, numeri 25 porzione A (prato- uliveto),
pagina 3 di 13 foglio 15 numeri 17 (uliveto montuoso), 156 porzione A (prato – uliveto), 160
porzione A (prato – uliveto), 161 porzione B (uliveto montuoso), 298 porzione
A (prato – uliveto), e 296 (bosco misto ulivi montuoso) ed in ogni caso come meglio identificato dal CTU ing. – alla parte attrice/appellata Persona_2
per le motivazioni di cui in narrativa;
CP_1
In subordine: previo ogni accertamento e declaratoria attribuire mediante sorteggio ai sensi dell'art. 729 c.c. fra parte convenuta e, per Controparte_2
lei, parte intervenuta/appellante e il lotto 1 e il Parte_1 CP_1
lotto 2 come individuati dal C.T.U. Ing. disponendo per l'effetto Persona_2
tutti i successivi incombenti di legge;
In ogni caso: correggere la sentenza, ed il provvedimento di correzione, anche in parte motiva in conformità a quanto esposto in narrativa;
rigettare ogni avversa domanda avversaria.
Con rifusione delle anticipazioni e delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio anche in riforma della sentenza impugnata.
Per parte appellata CP_1
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, piaccia alla Corte
d'Appello di Brescia così statuire:
In via principale e nel merito: accertato e dichiarato tutto quanto dedotto negli atti difensivi di I° grado nonché nella comparsa de qua, respingersi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1423/2022 emessa dal Tribunale di Brescia, così come pagina 4 di 13 corretta con provvedimento n. cron. 2227/2022 del 22.07.2022 R.G. n.
6544/2016 -1, per essere la medesima immune da vizi logici, coerente ed equa;
In via di appello incidentale: per quanto dedotto nell'atto de quo, in parziale riforma della sentenza di cui in epigrafe, voglia la Corte d'Appello adita condannare quale successore ex art. 111 c.p.c. della figlia Parte_1
alla rifusione delle spese e competenze di giudizio di I° Controparte_2
grado;
In via istruttoria: s'insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori di cui alla memoria ex art. 183 comma co. 6 c.p.c. n. 2 di I° grado da ritenersi qui integralmente trascritti quale parte integrante e sostanziale dell'atto de quo;
in ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa/compenso professionale del giudizio de quo.
Per : Controparte_2
Voglia la Corte di Appello ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
previi i più opportuni accertamenti dichiarazioni e declaratorie, estromettere dal presente giudizio previa acquisizione del consenso delle altre Controparte_2
parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 6.04.2016, conveniva in giudizio CP_1
innanzi al Tribunale di Brescia esponendo che le parti erano Controparte_2
comproprietarie per la quota di ½ ciascuna di un compendio immobiliare sito in
Monte Isola (BS) identificato la NCT al foglio 14, mapp. 25, 26, 75 e al foglio pagina 5 di 13 15 mappali 17, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 296 e 298; che invano aveva cercato di addivenire a bonaria divisione;
che in seguito aveva scoperto che aveva concesso in affitto al padre i beni Controparte_2 Parte_1
immobili (terreni adibititi a uliveto e vigneto con sovrastanti fabbricati rurali) al canone di € 6.000, da cui la necessità di addivenire allo scioglimento della comunione avente un valore complessivo di € 401.188,21.
Si costituiva , la quale non si opponeva alla divisione, sebbene Controparte_2
con alcune precisazioni in ordine al mappale 161, ed evidenziava che l'attrice le aveva concesso in comodato la sua quota e dunque aveva proceduto all'affitto con il padre coltivatore diretto.
Istruita la lite con consulenza tecnica affidata all'ing. con Persona_2
comparsa del 26.10.2021 interveniva volontariamente che Parte_1
rappresentava di aver acquistato, con atto di compravendita del 30.07.2020 a ministero notaio la quota indivisa di ½ degli immobili oggetto di Per_3
divisione.
Il Tribunale adito, preso atto che le parti e i loro consulenti avevano condiviso le valutazioni dei cespiti da parte della consulente nominata e la formazione di due lotti con pari valore, ossia € 192.000, e con la precisazione che alcuni mappali (e segnatamente il n. 160, 161, 156, 298, 25 e 26 necessitavano di apposito frazionamento) dava atto che entrambe le parti avevano chiesto l'assegnazione del lotto 1 avente superficie catastale di 17.117,95 con sovrastante fabbricato e che tuttavia era equo assegnare il lotto 2, avente superficie catastale di mq.
pagina 6 di 13 37.622,05 a parte convenuta in quanto comprendente terreni per la cui edificazione era chiesta la qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto e il lotto 1 (con il fabbricato rurale in condizioni piuttosto fatiscenti) a
Condannava poi a versare a CP_1 Controparte_2 CP_1
la quota del 50% dei canoni di affitto percepiti, pari al 50%, con compensazione delle spese di lite. La predetta sentenza era poi oggetto di correzione di errore materiale, giusta ordinanza del 22.07.2022, avendo il giudice invertito l'assegnazione dei lotti nella parte dispositiva della sentenza rispetto a quanto indicato in motivazione.
proponeva appello a cui resisteva con appello Parte_1 CP_1
incidentale in punto spese, mentre l'originaria convenuta Controparte_2
chiedeva la sua estromissione dal processo.
La causa era rimessa all'udienza del 6.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. previgente per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e complesso motivo di gravame, impugna la Parte_1
sentenza nella parte in cui il primo giudice ha deciso di assegnare il lotto 1 a anziché al deducente derogando al criterio del sorteggio senza CP_1
alcuna motivazione. Allega che il fabbricato rurale ha mutato il suo classamento per espressa volontà legislativa e anche si era adeguata, ma la Controparte_2
reale destinazione del bene a vocazione rurale non era mai mutata. Espone che pagina 7 di 13 e avevano acquistato i fondi e dato vita ad una Controparte_2 CP_1
società semplice per lo svolgimento dell'attività agricola con l'intenzione di ottenere entrambe la qualifica di coltivatore diretto, poi di fatto ottenuta solo da
Allega l'errata applicazione dell'art. 729 c.p.c. in quanto i lotti avevano CP_2
identico valore e a nulla rileva il fatto che gli stessi avessero composizione diseguale. Sostiene che esistono ragioni oggettive e soggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni per vedersi assegnato il lotto 1 con il fabbricato rurale in quanto trattasi di un rustico con finalità agricole.
A sua volta, censura la gravata sentenza nella parte in cui ha CP_1
compensato le spese di lite, tenuto conto dell'avvenuta condanna di controparte al pagamento della somma di € 18.000 per canoni non corrisposti a seguito di affitto perfezionato da con il padre avente ad oggetto anche la Controparte_2
sua quota di spettanza.
L'appello principale è in parte fondato non sussistendo ragioni per derogare alla regola del sorteggio.
Come evidenziato da parte appellante, in tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e pagina 8 di 13 comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore (cfr. tra le molte Cass.
6.05.2021 n. 11857).
Orbene, nel caso concreto, il compendio da dividere è formato in gran parte da terreni boschivi ed uliveti e da questo fabbricato rurale in fatiscenti condizioni,
in quanto mai ristrutturato, stimato dal consulente in € 110.000, da cui l'assegnazione di una minore quantità di terreni nel lotto 1. Il consulente provvedeva alla descrizione di questo manufatto, peraltro visibile anche da alcuni rilievi fotografici, e rilevava che il piano terra è composto da un portico dal quale si poteva accedere ad un bagno e poi ad una cucina con camino;
attraverso una scala della cucina si può accedere al primo piano ove sono presenti tre camere da letto, un fienile e un deposito;
l'ing. aggiungeva Per_2
che tutto il fabbrico era in cattive condizioni di manutenzione, soprattutto i solai del primo piano, tanto che una parte dell'immobile non era agibile e pericolante.
Assodato che detto manufatto non è abitato e che di esso sono ora impiegati in prevalenza i depositi annessi al fabbricato, oltre ad altri due esterni, a giudizio della Corte non esiste alcun serio ed apprezzabile motivo per derogare alla pagina 9 di 13 regola del sorteggio. A nulla rileva che , subentrato a Parte_1
sia coltivatore diretto in quanto i piccoli depositi annessi al fabbricato CP_2
(visibili anche dalle fotografie) possono contenere oggetti di ridottissime dimensioni e non certo attrezzi agricoli per lo svolgimento dell'attività agricola e dunque non esiste una condizione funzionale dei beni legata alla qualità di coltivatore diretto che possa giustificare la deroga al sorteggio. Per il resto il fabbricato è composto da comuni stanze che in astratto dovrebbero fungere da abitazione.
Né può essere condivisa l'affermazione del primo giudice secondo cui si tratta di lotti a composizione diseguale: a parte che normalmente i lotti contengono beni diversi tra di loro anche per tipologia, la regola dell'assegnazione vale solo quando i condividenti siano titolari di quote diverse, mentre se gli stessi sono titolari di una quota paritaria, la regola del sorteggio è quella ordinariamente prevista, salva la deroga per specifiche ragioni che nel caso concreto non si rinvengono.
Né può essere considerata valida ragione per derogare al sorteggio la semplice circostanza che il lotto 2 comprenda terreni per la cui edificazione è richiesta la qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto, mentre detta qualifica non è necessaria per ristrutturare il fabbricato compreso nel lotto 1. A parte che non tutti i beni del lotto 2 sono classificati come aree agricole di salvaguardia,
resta il dato che la possibilità edificatoria non è stata valorizzata da nessuna parte e non ha mai manifestato la volontà di edificare, ragion per Parte_1
pagina 10 di 13 cui non è possibile derogare al criterio generale per un'eventualità del tutto remota e mai esplicitata. Si noti poi che, prima della instaurazione della lite,
aveva manifestato preferenza per l'assegnazione di un lotto CP_1
privo del fabbricato, altro elemento che depone nel senso di una sostanziale irrilevanza della qualifica posseduta di coltivatore diretto.
Per questi motivi
, pertanto, fermo restando che non vi sono contestazioni in ordine alla formazione dei lotti e al loro valore (di fatto concordato con i consulenti di parte in sede di svolgimento delle operazioni peritali) l'attribuzione tra i due condividenti aventi pari quota dovrà avvenire mediante sorteggio con conseguente rimessione della causa sul ruolo istruttorio solo per questo incombente di natura prettamente esecutiva.
La sentenza emessa, tuttavia, va considerata come definitiva. Infatti, il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote (cfr. Cass.
9.08.2023 n. 24300).
L'accoglimento del motivo di appello principale impone una nuova e pagina 11 di 13 complessiva regolamentazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
Orbene, se da un lato vi è stata la condanna a carico di al Controparte_2
pagamento in favore di di metà dei canoni riscossi dal padre, CP_1
dall'altro la divisione è un giudizio destinato a concludersi con una successione di ordinanze, se non sorgono contestazioni, e le spese occorrenti allo scioglimento rivestono natura di debiti di massa. Se di contro occorre dirimere questioni preliminari alla divisione stessa (ad es. usucapione di un bene o una quota da dividere, contestazioni sulle quote, comoda divisibilità, redazione e formazione del progetto divisionale, assegnazione dei lotti et similia) allora è
ipotizzabile una causa di soccombenza. Nel caso concreto, , Parte_1
pur risultando soccombente rispetto alla richiesta di assegnazione del lotto 1, ha visto accolta la sua pretesa di procedere al sorteggio a cui si è opposta parte appellata. Ne consegue che è configurabile un'ipotesi di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio tra tutte le parti del processo.
Il gravame incidentale va dunque rigettato.
Gli esborsi di consulenza vengono posti a carico dei condividenti in ragione delle rispettive quote di spettanza.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1423/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 26.05.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, dispone che l'assegnazione dei lotti
1 e 2 come individuati nella consulenza in atti a firma dell'ing. Persona_2
avvenga mediante sorteggio;
- rimette la causa sul ruolo per le operazioni di sorteggio come da separata ordinanza;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dei condividenti in ragione di metà;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante incidentale CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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26 porzione A (bosco montuoso), 75 (uliveto montuoso) e dai mappali di cui al