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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9754 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34434/2023 + 34603/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 34434 e 34603 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promosse da: C.F. ), con sede a Milano, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio dell'avv. Federico Pergami, che la CP_1 rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
(C.F. ), residente in [...], elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato a Milano presso lo studio degli avv.ti Cristina Pototschnig e Andrea Vezzuli, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTI contro (C.F. ), residente a [...], elettivamente domiciliato a CP_2 C.F._2
Milano presso lo studio dell'avv. Pasquale Gerardo Marasco, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso monitorio;
OPPOSTO CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, Parte_1
In via preliminare: a) accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Milano in luogo del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in pagina 1 di 17 data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di nei CP_2 confronti di Parte_1
b) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte illustrate in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. emettendo ogni declaratoria conseguente anche in ordine alla CP_2 inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di nei confronti di CP_2 Parte_1
c) accertare e dichiarare la carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., in capo al signor CP_2 nell'attivazione del procedimento monitorio, a motivo delle argomentazioni come esposte in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di CP_2 nei confronti di Parte_1
d) accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 39, comma 2, c.p.c., per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, disporre la riunione del presente procedimento a quello preventivamente adìto (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa “B” – RG n. 21327/2023
– Dott.ssa Marconi), emettendo ogni declaratoria conseguente;
e) accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 40 c.p.c., per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, disporre la riunione del presente procedimento a quello preventivamente adìto (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa “B” – RG n. 21327/2023 – Dott.ssa Marconi), emettendo ogni declaratoria conseguente;
f) accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti per la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento pendente avanti al Tribunale di Milano (cfr. docc.ti 8 e 9) e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente. In via principale e nel merito: a) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni e/o qualsivoglia effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di CP_2 nei confronti di per i motivi tutti di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria Parte_1 conseguente e, per l'effetto, b) rigettare e respingere tutte le domande, a qualunque titolo avanzate da nei confronti di CP_2
per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente Parte_1
e, conseguentemente, c) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la mancata ricorrenza del diritto di a pretendere CP_2 la consegna dei documenti societari di come indicati nel provvedimento monitorio oggetto Parte_1 di opposizione, emettendo ogni declaratoria conseguente. In via istruttoria pagina 2 di 17 Si formula ogni e più ampia riserva di articolare, dedurre, eccepire e/o ulteriormente produrre. In ogni caso: a) emettere ogni altra pronuncia connessa e/o conseguente con le domande tutte che precedono, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; b) con vittoria di compensi di lite, ex D.M. n. 55/2014, oltre 15% spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. nelle rispettive aliquote di legge
Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto, contrariis rejectis:
- rigettata ogni e/o diversa istanza;
- previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o in merito;
- effettuato ogni più opportuno accertamento in fatto e in diritto;
- previa declaratoria di non accettazione del contraddittorio su domande nuova di controparte, così giudicare: In via preliminare:
1) accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Milano in luogo del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023);
2) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte illustrate in narrativa, la carenza di legittimazione passiva in capo al Dott. (personalmente) emettendo ogni declaratoria conseguente, Controparte_1 anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023); 3) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte illustrate in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. emettendo ogni declaratoria conseguente, anche in ordine alla CP_2 inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023); 4) accertare e dichiarare la carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., in capo al signor CP_2 nell'attivazione del procedimento monitorio, a motivo delle argomentazioni come esposte in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria, anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023).
* * * In via principale e nel merito: 5) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni e/o qualsiasi effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di CP_2 nei confronti del Dott. personalmente, per i motivi tutti di cui in narrativa, Controparte_1 emettendo ogni declaratoria conseguente e, per l'effetto,
pagina 3 di 17 6) rigettare e respingere tutte le domande, a qualunque titolo eventualmente avanzate da CP_2 nei confronti del Dott. personalmente, per i motivi tutti meglio illustrati in
[...] Controparte_1 narrativa, emettendo ogni opportuna declaratoria e, conseguentemente, 7) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a pretendere, per i motivi tutti di cui CP_2 in narrativa, la consegna dei documenti indicati nel provvedimento monitorio oggetto di opposizione, emettendo ogni declaratoria conseguente.
* * * In via istruttoria: 8) si formula ogni e più ampia riserva di meglio articolare, dedurre, eccepire e/o ulteriormente produrre.
* * * In ogni caso:
9) emettere ogni altra pronuncia connessa e/o conseguente con le domande tutte che precedono;
10) con vittoria di compensi di lite, ex D.M. n. 55/2014, oltre 15% spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. nelle rispettive aliquote di legge, oltre alla condanna ex art. 96 cpc.
Nell'interesse della parte convenuta Voglia il Tribunale, CP_2
IN VIA PRINCIPALE
- dato l'accordo transattivo unitario e omnicomprensivo raggiunto all'esito dell'udienza del 26 giugno 2024 avanti il Giudice Istruttore dott.ssa Marconi nel giudizio sub R.G. n. 21327/2023 del Tribunale di Milano, con cui le parti hanno conciliato la lite avente ad oggetto l'accertamento e la corretta liquidazione della Quota di in e le altre cause pendenti tra le parti, così CP_2 Parte_1 dirimendo anche la controversia oggetto di causa, dichiarare la cessazione della materia del contendere e per l'effetto estinguere i giudizi riuniti R.G. n. 34434/2023 e R.G. n. 34603/2023, con compensazione delle spese di lite;
IN VIA SUBORDINATA
- per l'ipotesi di mancato accoglimento di quanto domandato in via principale, accogliere le domande formulate e precisate in atti, come di seguito riportate: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto, rigettata ogni avversaria istanza e/o domanda, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, effettuato ogni opportuno accertamento in fatto e in diritto, così decidere e giudicare: QUANTO AL GIUDIZIO R.G. N. 34434/2023 IN VIA PRELIMINARE
concedere la provvisoria esecutorietà Decreto Ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19 luglio 2023 e notificato a in data 25 Pt_1 luglio 2023 per le ragioni tutte esposte e ribadite negli scritti difensivi di parte opposta;
respingere le eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate da poiché inammissibili Parte_1
e/o infondate per le ragioni tutte esposte in atti;
pagina 4 di 17 NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
respingere siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate le domande tutte formulate da per le ragioni e le causali esposte in atti;
e conseguentemente confermare integralmente il Parte_1
Decreto Ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19 luglio 2023 e notificato a in data 25 luglio 2023; Pt_1
SEMPRE NEL MERITO, ANCHE PER IL DENEGATO E NON CREDUTO CASO DI ACCOGLIMENTO, ANCORCHÉ PARZIALE, DELLE CONTESTAZIONI O ECCEZIONI AVVERSARIE previo accertamento del diritto del Signor di ottenere copia della documentazione di cui CP_2 all'art. 5.10 5.13 dell'Accordo Quadro,
condannare a consegnare: Pt_1
copia degli estratti e dei rendiconti dei conti correnti bancari intestati a e a Parte_1 dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
copia degli estratti e dei rendiconti dei rapporti di investimento/conto titoli intestati a Pt_1
e a dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
[...] Controparte_3
copia dei bilanci completi di e di relativi agli Parte_1 Controparte_3 esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
copia dei fascicoli di bilancio di e di relativi agli Parte_1 Controparte_3 esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
copia dei bilanci di verifica di e di relativi al Parte_1 Controparte_3
2021 e al 2022;
copia dei rapporti gestionali trimestrali relativi a e a Parte_1 Controparte_3 al 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
[...]
copia dei contratti in essere stipulati da e da dal 2 Parte_1 Controparte_3 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali presso Deutsche AN e presso Goldman Sachs di titolarità di dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali di titolarità di dal 2 luglio 2021 al Parte_1
31 dicembre 2022;
1. copia dei libri contabili di e di relativi al periodo Parte_1 Controparte_3 compreso tra il 2 luglio 2021 e il 31 dicembre 2022;
2. copia dei libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione di e di relativi al periodo compreso tra il 2 luglio 2021 e il Parte_1 Controparte_3
31 dicembre 2022; 3. copia della corrispondenza afferente la gestione della società e della società Parte_1 relativa al periodo dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
4. contabili relative agli attivi (dividendi, cedole, interessi, sopravvenienze, plusvalenze) maturate e/o incassate da e da a partire dal 1° dicembre 2022 di Parte_1 Controparte_3 competenza dell'esercizio 2022;
pagina 5 di 17 nonché copia della elencata documentazione tempo per tempo aggiornata fino alla definizione del presente giudizio, il tutto con eccezione dei documenti trasmessi in data 22 novembre 2022 e 20 dicembre 2022 (docc. 16-17 fasc. monitorio);
- condannare in via solidale, alla corresponsione in favore del Signor della Parte_1 CP_2 somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c.; IN VIA ISTRUTTORIA
- si richiama integralmente il contenuto delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., nn. 2) e 3) e le evidenze documentali versate in atti, e si insiste per il rigetto delle domande, istanze ed eccezioni ex adverso svolte; IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze della procedura monitoria e del presente giudizio, oltre a IVA e CPA. (ii) QUANTO AL GIUDIZIO R.G. N. 34603/2023 IN VIA PRELIMINARE
- concedere la provvisoria esecutività al Decreto Ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18- 19 luglio 2023 e notificato al Signor
[...] in data 25 luglio 2023, per le ragioni tutte esposte e ribadite negli scritti difensivi di parte CP_1 opposta;
- respingere le eccezioni pregiudiziali / preliminari sollevate dal Signor poiché Controparte_1 inammissibili e/o infondate per le ragioni tutte esposte in atti;
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
respingere siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate le domande tutte formulate dal Signor per le ragioni e le causali esposte in atti. per l'effetto Controparte_1
confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19 luglio 2023 e notificato al Signor in Controparte_1 data 25 luglio 2023; SEMPRE NEL MERITO, ANCHE PER IL DENEGATO E NON CREDUTO CASO DI ACCOGLIMENTO, ANCORCHÉ PARZIALE, DELLE CONTESTAZIONI O ECCEZIONI AVVERSARIE previo accertamento del diritto del Signor di ottenere copia della documentazione di cui CP_2 all'art. 5.10 5.13 dell'Accordo Quadro,
condannare il Signor a consegnare al Signor Controparte_1 CP_2
copia degli estratti e dei rendiconti dei conti correnti bancari intestati a e a Parte_1 dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
copia degli estratti e dei rendiconti dei rapporti di investimento/conto titoli intestati a Pt_1
e a dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
[...] Controparte_3
copia dei bilanci completi di e di relativi agli Parte_1 Controparte_3 esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
pagina 6 di 17 copia dei fascicoli di bilancio di e di relativi agli Parte_1 Controparte_3 esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022; 1. copia dei bilanci di verifica di e di relativi al Parte_1 Controparte_3
2021 e al 2022; 2. copia dei rapporti gestionali trimestrali relativi a e a Parte_1 Controparte_3
[...
dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
3. copia dei contratti in essere stipulati da e da dal 2 Parte_1 Controparte_3 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
4. copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali presso Deutsche AN e presso Goldman Sachs di titolarità di dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
5. copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali di titolarità di dal 2 luglio 2021 al Parte_1
31 dicembre 2022;
6. copia dei libri contabili di e di relativi al periodo Parte_1 Controparte_3 compreso tra il 2 luglio 2021 e il 31 dicembre 2022;
7. copia dei libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione di e di relativi al periodo compreso tra il 2 luglio 2021 e il Parte_1 Controparte_3
31 dicembre 2022; 8. copia della corrispondenza afferente la gestione della società e della società Parte_1 relativa al periodo dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
9. contabili relative agli attivi (dividendi, cedole, interessi, sopravvenienze, plusvalenze) maturate e/o incassate da e da a partire dal 1° dicembre 2022 di Parte_1 Controparte_3 competenza dell'esercizio 2022; nonché copia della elencata documentazione tempo per tempo aggiornata fino alla definizione del presente giudizio, il tutto con eccezione dei documenti trasmessi in data 22 novembre 2022 e 20 dicembre 2022 (docc. 16-17 fasc. monitorio), come indicato in narrativa nel Ricorso per Decreto Ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta del 15 gennaio 2024;
- condannare il Signor in via solidale, alla corresponsione in favore del Signor Controparte_1 della somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del CP_2 provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c.; IN VIA ISTRUTTORIA
si richiama integralmente il contenuto delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., nn. 2) e 3) e le evidenze documentali versate in atti, e si insiste per il rigetto delle domande, istanze ed eccezioni ex adverso svolte; IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze della procedura monitoria e del presente giudizio, oltre a IVA e CPA. Si allegano in quanto documenti sopravvenuti e rilevanti, con numerazione progressiva rispetto alle produzioni depositate nel presente giudizio, 25. verbale di udienza del 26 giugno 2024 nel giudizio R.G. n. 21327/2023, Trib. Milano, GI dott.ssa Marconi;
pagina 7 di 17 26. verbale di udienza del 8 luglio 2025 nel giudizio R.G. n. 21327/2023, Trib. Milano, GI dott.ssa Marconi. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su difese, eccezioni e domande nuove, con riserva di svolgere ogni più opportuna difesa nei termini di rito. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.10.2023, ha proposto opposizione
Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 18.7.2023, con cui le era stata ingiunta, a favore di unitamente al legale rappresentante la CP_2 Controparte_1 consegna dei “documenti indicati ai n.ri da 1 a 13 alle pagine 11 e 12 del ricorso”, e segnatamente “1. copia degli estratti e dei rendiconti dei conti correnti bancari intestati a e a
Parte_1 [...] dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; 2. copia degli estratti e dei rendiconti dei Controparte_3 rapporti di investimento/conto titoli intestati a e a dal 2
Parte_1 Controparte_3 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; 3. copia dei bilanci completi di e di
Parte_1 [...] relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022; 4. copia Controparte_3 dei fascicoli di bilancio di e di relativi agli esercizi chiusi
Parte_1 Controparte_3 al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022; 5. copia dei bilanci di verifica di e di
Parte_1 relativi al 2021 e al 2022; 6. copia dei rapporti gestionali trimestrali Controparte_3 relativi a e a dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; 7.
Parte_1 Controparte_3 copia dei contratti in essere stipulati da e da dal 2 luglio
Parte_1 Controparte_3
2021 al 31 dicembre 2022; 8. copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali presso Deutsche AN e presso Goldman Sachs di titolarità di dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre Controparte_3
2022; 9. copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali di titolarità di dal 2 luglio 2021
Parte_1 al 31 dicembre 2022; 10. copia dei libri contabili di e di
Parte_1 Controparte_3 relativi al periodo compreso tra il 2 luglio 2021 e il 31 dicembre 2022; 11. copia dei libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di amministrazione di e di
Parte_1 [...] relativi al periodo compreso tra il 2 luglio 2021 e il 31 dicembre 2022; 12. copia Controparte_3 della corrispondenza afferente la gestione della società e della società
Parte_1 [...] relativa al periodo dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; 13. contabili relative Controparte_3 agli attivi (dividendi, cedole, interessi, sopravvenienze, plusvalenze) maturate e/o incassate da Pt_1
e da a partire dal 1° dicembre 2022 di competenza dell'esercizio
[...] Controparte_3
2022”, oltre al pagamento, sempre in solido al legale rappresentante, delle spese legali.
pagina 8 di 17 A motivo di opposizione la società ha eccepito, preliminarmente:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza funzionale del giudice adito, essendo il provvedimento monitorio stato emesso dal Tribunale ordinario di Milano in luogo della competente
Sezione Specializzata in materia di Imprese del medesimo Tribunale;
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposto dal momento che, in esito al CP_2 perfezionamento dell'iter liquidatorio conseguente al suo recesso dalla società, conclusosi con il pagamento del valore attribuito alla sua partecipazione sociale, costui aveva perso la qualità di socio, presupposto alla base del legittimo esercizio dei poteri di controllo sulla vita sociale riservati dall'art. 2476 comma 2 c.c. al solo socio che non partecipi alla gestione della società;
- la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo all'opposto CP_2
Stante la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 39 e 40 c.p.c., trattandosi di cause aventi identità di petitum e causa petendi, chiedeva la riunione del presente giudizio per continenza o connessione con il giudizio RG 21327/2023, pendente tra le stesse parti innanzi al medesimo Tribunale. In via subordinata, poi, chiedeva la sospensione del giudizio RG 34434/2023, in attesa della decisione della causa RG 21327/2023.
Nel merito, evidenziatane la genericità, contestava la fondatezza della pretesa dell'opposto, sostenendo:
- che la consegna della documentazione oggetto del provvedimento monitorio, era pacificamente già avvenuta, come risultava dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo, ove aveva CP_2 dichiarato di aver “dovuto attendere oltre 6 mesi per ricevere una parte delle informazioni, in maniera frazionata e con modalità diverse dalla consegna documentale, come invece previsto dall'Accordo
Quadro”, circostanza questa da ritenersi riconosciuta ex art. 115 e 116 c.p.c.;
- che la richiesta della documentazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato da esorbitava parzialmente, in realtà, rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro del 2 CP_2 luglio 2021, che sicuramente non comprendeva i pur richiesti documenti riferiti al periodo 2.7.2021 –
31.12.2022, nello specifico “- n. 10: copia dei libri contabili di e di Parte_1 [...]
- n. 11: copia dei libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione e di -n. 12: copia della corrispondenza Parte_1 Controparte_3 afferente alla gestione di e di -n.13: contabili relativi agli Parte_1 Controparte_3 attivi (dividendi, cedole, interessi, sopravvenienze, plusvalenze) maturati e/o incassati da e Parte_1 da;
Controparte_3
pagina 9 di 17 - che nel contratto quadro non era stato previsto alcun particolare formato per la consegna dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 5.10.
Chiedeva, pertanto, previo accoglimento delle eccezioni di rito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2023, instaurando il Controparte_1 successivo giudizio RG 34603/2023, ha parimenti proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di dal Tribunale di Milano in data 18.7.2023, svolgendo difese dal CP_2 tenore sostanzialmente analogo a quelle svolte dall'opponente ed eccependo, inoltre, il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che, in qualità di semplice membro del consiglio di amministrazione della controllata di diritto lussemburghese non Controparte_3 poteva essere lui rivolta alcuna richiesta inerente ai documenti sociali e contabili della Parte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3) Nel costituirsi in giudizio ha contestato l'opposizione formulata da e CP_2 Parte_1
sostenendo la piena legittimità del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Riferiva, in particolare, l'opposto di aver concluso in data 2 luglio 2021 con i fratelli Controparte_4 anche in qualità di amministratore di e un accordo quadro di divisione Parte_1 Controparte_1
e regolazione dei reciproci rapporti ereditari e societari intercorrenti tra loro, in seguito al quale le parti avevano convenuto e disciplinato, tra l'altro, il suo recesso da Pt_1
L'accordo in questione, oltre a prevedere ai sensi dell'art.
5.03 che fino alla completa liquidazione della quota avrebbe mantenuto “i diritti e le prerogative di socio (anche amministrativi)” di CP_2
prevedeva obbligazioni propedeutiche e collegate all'accertamento e alla liquidazione della Pt_1 relativa quota, tra le quali, al fine di consentirgli di avere esatta contezza delle proprie spettanze e di compiere ogni necessaria verifica in ordine alla liquidazione della quota, la consegna di tutta la documentazione societaria, bancaria, contabile, finanziaria e contrattuale relativa alle società Pt_1
e
[...] Controparte_3
Gli opponenti, tuttavia, si erano resi inadempienti agli obblighi assunti in forza degli artt.
5.10 e 5.13 dell'Accordo Quadro, fornendo soltanto a sei mesi di distanza una parte della documentazione richiesta e, ignorando i suoi successivi e ripetuti solleciti, omettendo di consegnare in formato cartaceo o elettronico gli estratti conto e la documentazione comprovante il valore delle quote di partecipazione oggetto di recesso alle date di riferimento, come pure la documentazione relativa alle utilità maturate pagina 10 di 17 e/o incassate – a qualsiasi titolo – da e da fino alla data di recesso, necessarie “al CP_3 Pt_1 fine di poterli allegare a supporto delle azioni che intendeva intraprendere a tutela dei propri diritti creditori verso . Parte_1
Chiedeva, pertanto, previo accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4) All'udienza di trattazione il giudice istruttore disponeva la riunione del giudizio RG 34434/2023 con il giudizio RG 34603/2023 riservandosi sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Successivamente, respinta con ordinanza resa in data 11 maggio 2024 l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice fissava udienza per la remissione delle cause in decisione.
5) Con la nota di precisazione delle conclusioni del 5 settembre 2025 l'opposto chiedeva CP_2 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dal momento che il presente giudizio aveva ad oggetto l'adempimento degli obblighi informativi "propedeutici e funzionali all'accertamento e alla liquidazione della quota di NP in NT (la “Quota”)”, e le contestazioni relative alla quantificazione del valore di liquidazione erano state avanzate nel giudizio R.G. 21327/2023 incardinato innanzi al
Tribunale di Milano, nel quale tra le parti era stato raggiunto un accordo transattivo riguardante anche gli altri giudizi pendenti tra loro pendenti.
Nelle proprie comparse conclusionali gli opponenti, formulando difese sostanzialmente analoghe, hanno contestato la domanda di cessazione della materia del contendere formulata da CP_2 sostenendo che alla proposta conciliativa formulata dal giudice nella controversia RG 21327/2023 - accettata dalle parti - non era seguito alcun accordo formale in quanto l'opposto si era reso inadempiente alla prestazione che costituiva il presupposto dell'esecuzione dell'accordo transattivo stesso.
All'udienza del 4.11.2025 le cause venivano rimesse al Collegio per la decisione.
6) Il Tribunale preliminarmente rileva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata da
(nonché da sostenendo che il provvedimento monitorio impugnato Parte_1 Controparte_1 sarebbe stato di competenza della Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di
Milano, competente funzionalmente in materia di diritti di informazione del socio di società a responsabilità limitata, e non di altra sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario.
pagina 11 di 17 Come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “Le sezioni specializzate in materia d'impresa non costituiscono uffici giudiziari distinti dai tribunali nell'ambito dei quali sono istituite, ma mere articolazioni interne del medesimo tribunale, composte da magistrati scelti secondo i criteri indicati dal D. Lgs. N. 168 del 2003, ed aventi competenza nelle materie indicate dall'art. 3 del medesimo decreto;
pertanto, al di fuori dell'ipotesi in cui, per effetto della particolare distribuzione territoriale prevista dall'art. 4, l'errata individuazione del giudice competente per materia a conoscere della controversia comporti l'instaurazione del giudizio dinanzi ad un tribunale diverso da quello in cui è istituita la sezione specializzata territorialmente competente, la ripartizione della competenza tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza in senso tecnico, attenendo piuttosto alla mera distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, con la conseguenza che le decisioni adottate al riguardo non sono impugnabili con il regolamento di competenza” (cfr. Cass. 29.3.2018, n. 7882; Cass. S.U.
23.7.2019, n. 19882).
A mente del richiamato insegnamento giurisprudenziale, quindi, la questione del rapporto tra sezione specializzata in materia di impresa e sezioni ordinarie appartenenti al medesimo ufficio giudiziario attiene non ad una questione di competenza in senso proprio, ma ad una questione di mera ripartizione interna degli affari interni dell'ufficio giudiziario.
Orbene, facendo parte la sezione specializzata imprese e quella ordinaria che ha emesso il provvedimento monitorio in questione dello stesso ufficio giudiziario di Milano, non può porsi alcuna questione di competenza, bensì unicamente quella di mera ripartizione degli affari all'interno del
Tribunale, sicché l'eccezione formulata dagli opponenti deve necessariamente essere disattesa.
Parimenti infondata risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalle parti opponenti sulla base del fatto che essendosi concluso con il pagamento del valore della CP_2 quota l'iter liquidatorio conseguente al suo recesso dalla società, aveva ormai perso la qualità di socio e quindi non avrebbe mai potuto esercitare il diritto di ispezione ex art. 2476 comma 2 c.c..
Dalla prospettazione dell'opposto, infatti, emerge chiaramente che il suo diritto ad ottenere la documentazione richiesta con ricorso monitorio è fondato non sulla sua qualità di socio non amministratore receduto di ma sul contenuto dell'accordo quadro stipulato tra le parti in CP_5 data 2 luglio 2021.
Il diritto ad avere la documentazione sociale contestato nel presente giudizio, secondo quanto pagina 12 di 17 prospettato dall'opposto, costituirebbe, quindi, l'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale assunta dagli opponenti e e non il mero esercizio nei diritti riservati Parte_1 Controparte_1 dalla legge al socio non amministratore di s.r.l..
Infine, anche la domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia giurisdizionale formulata dall'opposto con la nota di precisazione delle conclusioni depositata il 5 settembre 2025, non può essere accolta persistendo fra le parti la controversia sulla fondatezza della domanda originaria, sulla regolamentazione delle spese di lite e, essendo intervenuto accordo transattivo tra le parti nel diverso giudizio RG 21327/2023, sulla stessa esecuzione di tale accordo.
Come noto, infatti, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quale modalità di definizione del giudizio di matrice giurisprudenziale presuppone che le parti concordino sul fatto che il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio abbia comportato il venir meno di qualsiasi ragione di contrasto fra loro e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tale senso ovvero che, comunque, risulti la sopravvenienza di fatti logicamente incompatibili con la persistenza del contrasto che determini la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio con una pronuncia di merito (fra le molte v. Cass. 29.7.2021, n. 21757; Cass. 16.3.2015 n.
5188; Cass. 30.1.2014 n. 2063; Cass.
8.7.2010 n. 16150; Cass. 22.5.2006 n. 11931; Cass. 18.3.2005 n.
5974).
Pertanto, quando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, non può essere emessa una pronuncia di cessazione della materia del contendere ma deve procedersi all'esame della persistenza della condizione dell'azione costituita dal suo interesse ad agire o della fondatezza nel merito dell'azione proposta.
La difesa dell'opposto ha fondato la richiesta unilaterale di cessazione della materia del CP_2 contendere sulla base della prospettazione della conclusione nel giudizio R.G. 21327/2023 - peraltro pendente soltanto nei confronti di - avente ad oggetto la contestazione inerente al valore di Parte_1 liquidazione attribuito alla sua quota di partecipazione nella società a seguito del tentativo Parte_1 di conciliazione del giudice, di un accordo transattivo riguardante il quantum dovuto dalla società a titolo di liquidazione della quota, che avrebbe riguardato genericamente anche altre controversie pendenti tra le parti, non espressamente indicate.
pagina 13 di 17 Tale assunto è infondato, dal momento che la prospettazione dell'opposto è stata contestata da entrambi gli opponenti, che non hanno aderito alla domanda ed hanno formulato conclusioni difformi, insistendo anche per la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ma neppure possono evincersi, dalla vicenda processuale in questione e dalle difese delle parti, fatti sopravvenuti logicamente incompatibili con la persistenza del contrasto, che determinino la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio con una pronuncia di merito, dal momento che:
- la proposta conciliativa formulata nel giudizio R.G. 21327/2023, oltre a non prevedere una specifica elencazione delle controversie in essa ricomprese, non è vincolante per tutte le parti in causa, in quanto
è stata formulata in una controversia pendente soltanto tra e e, quindi, solo CP_2 Parte_1 da costoro accettata;
- nessun accordo transattivo sottoscritto tra le parti è stato prodotto, così come alcuna prova della sua esecuzione, tanto è vero che il giudizio R.G. 21327/2023 risulta, allo stato, ancora pendente, essendo stato più volte rinviato “per la verifica dell'esecuzione dell'accordo”, così come il giudizio pendente sempre tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Varese (v. doc. 25 e 26 di parte opposta).
In presenza di contestazioni sulla portata dell'accordo transattivo posto alla base della richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere e sulla necessità di addivenire ad una tale pronuncia nonché in assenza di fatti sopravvenuti incompatibili con la persistenza di un contrasto tra le parti suscettibili di determinare il venir meno del loro interesse ad una definizione del giudizio mediante pronuncia di merito, la domanda dell'opposto deve essere respinta.
Ciò posto, l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n. 12164/2023 emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano in data 19.07.2023 è fondata e deve essere accolta.
L'opposto ha fondato la propria pretesa monitoria sull'art.
5.10 dell'Accordo Quadro CP_2
Contr Contr stipulato con la società in data 2 luglio 2021, a mente del quale “ e si impegnano Parte_1
Co a fornire (ed a fare si che e forniscano) a a partire dalla data di sottoscrizione Pt_1 CP_3 del presente "Accordo Quadro", le seguenti informazioni relative a e Pt_1 CP_3
(a) con cadenza mensile, gli estratti conto relativi ai conti correnti ed ai conti titoli delle società;
(b) i bilanci di esercizio, entro e non oltre 45 giorni dall'ultimo giorno del relativo esercizio annuale, redatti in base al principio della competenza economica e agli usuali principi contabili;
(c) rapporti gestionali trimestrali, inclusi un documento nel quale si illustri ogni variazione dal Badget
pagina 14 di 17 eventualmente esistente e un aggiornamento delle voci del bilancio per l'esercizio in corso, tutti redatti in base al principio della competenza economica e agli usuali principi contabili;
(d) copia dei contratti in essere, rendiconti dei c/c bancari, estratti conto delle gestioni patrimoniali in essere, libri contabili e sociali, corrispondenza afferente alla gestione delle società. Co Contr Contr In aggiunta a quanto precede, previa richiesta scritta di e nei rispettivi ruoli di Co amministratore di e consentiranno a e/o ai suoi consulenti di avere accesso a CP_3 Pt_1 copia (ovvero consegneranno copia) dei documenti contabili e finanziari della società, che verranno messi a disposizione durante i giorni ed orari lavorativi e con modalità tali da non essere invasive per
l'ordinaria operatività delle società. Co Tutti i costi relativi a tali attività, nessuno escluso, saranno a carico esclusivo di .
Da un'interpretazione complessiva della clausola in questione, in particolare, si evince chiaramente che all'opposto è stato contrattualmente attribuito soltanto il diritto di ottenere da le CP_2 Pt_1 informazioni funzionali alla corretta determinazione del valore di recesso della propria partecipazione sociale mediante consultazione della documentazione sociale, recandosi personalmente, o per il tramite di propri consulenti di fiducia, nel luogo presso cui è conservata tale documentazione, per estrarre copia dei documenti che ritenga utili ai fini di tale controllo, il tutto a proprie spese, posto che l'accordo prevedeva espressamente che “tutti i costi relativi a tali attività, nessuno escluso, saranno a carico Co esclusivo di . E mai le parti hanno inteso attribuire a costui il diritto ad ottenere la consegna a domicilio, o in altro luogo o forma, della documentazione richiesta con ricorso monitorio.
L'oggetto del diritto vantato da nei confronti di consiste, infatti, non nella CP_2 Parte_1 consegna della documentazione indicata nel contratto, ma nell'accesso alle informazioni previste con facoltà di estrarne copia.
La prestazione incombente sulla società quindi, consiste nel fornire le informazioni Parte_1 contenute nei documenti sociali, mettendo a disposizione la documentazione, o copia di essa, con facoltà di controparte di estrarne copia, e costituisce pacificamente un obbligo di facere non suscettibile di essere azionato in via monitoria, posto che, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo possono essere soltanto il diritto al pagamento di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili ovvero il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.
Parte opposta aveva quindi diritto a consultare la documentazione richiesta ma non ad ottenerne la consegna e, pertanto, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo illegittimamente ottenuto pagina 15 di 17 dall'opposto e respinta la domanda di condanna della società opponente alla consegna CP_2 della documentazione in questione.
La sussistenza del diritto dell'opposto ad ottenere, ai sensi dell'art.
5.10 dell'accordo CP_2 quadro del 2 luglio 2021, l'accesso alle informazioni e ai documenti contabili e finanziari della società
- anche mediante professionisti di fiducia - con facoltà di estrarne copia a proprie spese, Parte_1 benché azionato con l'errato strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, costituendo oggetto di un obbligo di facere ad esso estraneo, giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'opposto e la società opponente Parte_1
Oltre per i motivi sopraesposti l'opposizione formulata da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 12164/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.07.2023 risulta fondata anche per i motivi che seguono.
Il testo della clausola 5.10 dell'accordo quadro sottoscritto dalle parti in data 2 luglio 2025 - che
[...] ha peraltro sottoscritto in proprio, senza mai neppure spendere la qualità di CP_1 amministratore della controllata lussemburghese - recita infatti che Controparte_3
Contr Contr Co e si impegnano a fornire (ed a fare si che e forniscano) a a partire Pt_1 CP_3 dalla data di sottoscrizione del presente “Accordo Quadro”, le seguenti informazioni”.
Dal tenore della clausola in questione non pare evincersi alcuno specifico e diretto obbligo di consegna di documentazione a carico di l'obbligo su di lui gravante, infatti, sembra al più Controparte_1 rientrare nella fattispecie dell'obbligazione del fatto del terzo.
Con riferimento alla documentazione inerente a in primo luogo, è del tutto fuor di dubbio Parte_1 che costui non possa essersi impegnato in proprio a consentire l'accesso o la consegna di documentazione inerente ad una società di cui al momento della sottoscrizione del contratto non era pacificamente amministratore, essendo la carica di amministratore unico ricoperta da CP_9
che ha sottoscritto l'accordo anche in tale veste. E a nulla rileva, con riferimento ad
[...] obbligazioni precedentemente assunte, la circostanza che sia medio tempore Controparte_1 divenuto anche amministratore unico della Parte_1
Rispetto alla documentazione inerente alla società estera, invece, si evince dalla lettura complessiva del testo contrattuale che ha sottoscritto il contratto in proprio, senza mai spendere la Controparte_1 qualifica di amministratore di tanto è vero che costui è stato Controparte_3 convenuto in giudizio in proprio. Anche rispetto agli obblighi informativi relativi alla controllata pagina 16 di 17 lussemburghese, quindi, l'obbligo incombente su può configurare, al più, Controparte_1 promessa di un fatto del terzo.
E con la promessa del fatto del terzo, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, il promittente assume un'obbligazione consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso per soddisfare l'interesse del promissario, la quale costituisce, peraltro, un
"facere" non azionabile mediante procedimento monitorio (Cass. 20.6.2024, n. 16979).
Nessuno specifico obbligo di consegna di documentazione poteva ritenersi incombente su CP_1
sottoscrittore in proprio dell'accordo, convenuto in tale veste, sicché la domanda proposta nei
[...] suoi confronti da in via monitoria deve ritenersi priva di fondamento. CP_2
La soccombenza implica la condanna dell'opposto al pagamento in favore di CP_2 [...] delle spese processuali che si liquidano, in € 8.991,00 per compensi (causa valore CP_1 indeterminabile – complessità media: fase di studio € 2.127,00; fase introduttiva € 1.416,00; fase istruttoria € 1.869,00; fase decisionale € 3.579,00) oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite 34434/2023 e 34603/2023 promosse da e contro disattesa ogni altra istanza, Parte_1 Controparte_1 CP_2 eccezione e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 12164/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.07.2023 a favore di contro e CP_2 Parte_1 Controparte_1
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa le spese di lite tra e CP_2 Parte_1
4) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che CP_2 Controparte_1 si liquidano in € 8.991,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 13 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n. 34434 e 34603 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promosse da: C.F. ), con sede a Milano, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio dell'avv. Federico Pergami, che la CP_1 rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
(C.F. ), residente in [...], elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato a Milano presso lo studio degli avv.ti Cristina Pototschnig e Andrea Vezzuli, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTI contro (C.F. ), residente a [...], elettivamente domiciliato a CP_2 C.F._2
Milano presso lo studio dell'avv. Pasquale Gerardo Marasco, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso monitorio;
OPPOSTO CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attrice Voglia il Tribunale, Parte_1
In via preliminare: a) accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Milano in luogo del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in pagina 1 di 17 data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di nei CP_2 confronti di Parte_1
b) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte illustrate in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. emettendo ogni declaratoria conseguente anche in ordine alla CP_2 inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di nei confronti di CP_2 Parte_1
c) accertare e dichiarare la carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., in capo al signor CP_2 nell'attivazione del procedimento monitorio, a motivo delle argomentazioni come esposte in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di CP_2 nei confronti di Parte_1
d) accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 39, comma 2, c.p.c., per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, disporre la riunione del presente procedimento a quello preventivamente adìto (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa “B” – RG n. 21327/2023
– Dott.ssa Marconi), emettendo ogni declaratoria conseguente;
e) accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 40 c.p.c., per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, disporre la riunione del presente procedimento a quello preventivamente adìto (Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Impresa “B” – RG n. 21327/2023 – Dott.ssa Marconi), emettendo ogni declaratoria conseguente;
f) accertare e dichiarare la sussistenza di tutti i presupposti per la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento pendente avanti al Tribunale di Milano (cfr. docc.ti 8 e 9) e, per l'effetto, sospendere il presente giudizio, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente. In via principale e nel merito: a) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni e/o qualsivoglia effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di CP_2 nei confronti di per i motivi tutti di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria Parte_1 conseguente e, per l'effetto, b) rigettare e respingere tutte le domande, a qualunque titolo avanzate da nei confronti di CP_2
per i motivi tutti meglio illustrati in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente Parte_1
e, conseguentemente, c) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la mancata ricorrenza del diritto di a pretendere CP_2 la consegna dei documenti societari di come indicati nel provvedimento monitorio oggetto Parte_1 di opposizione, emettendo ogni declaratoria conseguente. In via istruttoria pagina 2 di 17 Si formula ogni e più ampia riserva di articolare, dedurre, eccepire e/o ulteriormente produrre. In ogni caso: a) emettere ogni altra pronuncia connessa e/o conseguente con le domande tutte che precedono, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; b) con vittoria di compensi di lite, ex D.M. n. 55/2014, oltre 15% spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. nelle rispettive aliquote di legge
Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto, contrariis rejectis:
- rigettata ogni e/o diversa istanza;
- previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o in merito;
- effettuato ogni più opportuno accertamento in fatto e in diritto;
- previa declaratoria di non accettazione del contraddittorio su domande nuova di controparte, così giudicare: In via preliminare:
1) accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Milano in luogo del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese, per le ragioni tutte di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023);
2) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte illustrate in narrativa, la carenza di legittimazione passiva in capo al Dott. (personalmente) emettendo ogni declaratoria conseguente, Controparte_1 anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023); 3) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte illustrate in narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo al Sig. emettendo ogni declaratoria conseguente, anche in ordine alla CP_2 inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023); 4) accertare e dichiarare la carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., in capo al signor CP_2 nell'attivazione del procedimento monitorio, a motivo delle argomentazioni come esposte in narrativa, emettendo ogni conseguente declaratoria, anche in ordine alla inammissibilità e/o illegittimità e/o revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023).
* * * In via principale e nel merito: 5) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni e/o qualsiasi effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19.07.2023 e notificato a mezzo p.e.c. in data 25.07.2023, a favore di CP_2 nei confronti del Dott. personalmente, per i motivi tutti di cui in narrativa, Controparte_1 emettendo ogni declaratoria conseguente e, per l'effetto,
pagina 3 di 17 6) rigettare e respingere tutte le domande, a qualunque titolo eventualmente avanzate da CP_2 nei confronti del Dott. personalmente, per i motivi tutti meglio illustrati in
[...] Controparte_1 narrativa, emettendo ogni opportuna declaratoria e, conseguentemente, 7) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a pretendere, per i motivi tutti di cui CP_2 in narrativa, la consegna dei documenti indicati nel provvedimento monitorio oggetto di opposizione, emettendo ogni declaratoria conseguente.
* * * In via istruttoria: 8) si formula ogni e più ampia riserva di meglio articolare, dedurre, eccepire e/o ulteriormente produrre.
* * * In ogni caso:
9) emettere ogni altra pronuncia connessa e/o conseguente con le domande tutte che precedono;
10) con vittoria di compensi di lite, ex D.M. n. 55/2014, oltre 15% spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. nelle rispettive aliquote di legge, oltre alla condanna ex art. 96 cpc.
Nell'interesse della parte convenuta Voglia il Tribunale, CP_2
IN VIA PRINCIPALE
- dato l'accordo transattivo unitario e omnicomprensivo raggiunto all'esito dell'udienza del 26 giugno 2024 avanti il Giudice Istruttore dott.ssa Marconi nel giudizio sub R.G. n. 21327/2023 del Tribunale di Milano, con cui le parti hanno conciliato la lite avente ad oggetto l'accertamento e la corretta liquidazione della Quota di in e le altre cause pendenti tra le parti, così CP_2 Parte_1 dirimendo anche la controversia oggetto di causa, dichiarare la cessazione della materia del contendere e per l'effetto estinguere i giudizi riuniti R.G. n. 34434/2023 e R.G. n. 34603/2023, con compensazione delle spese di lite;
IN VIA SUBORDINATA
- per l'ipotesi di mancato accoglimento di quanto domandato in via principale, accogliere le domande formulate e precisate in atti, come di seguito riportate: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto, rigettata ogni avversaria istanza e/o domanda, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, effettuato ogni opportuno accertamento in fatto e in diritto, così decidere e giudicare: QUANTO AL GIUDIZIO R.G. N. 34434/2023 IN VIA PRELIMINARE
concedere la provvisoria esecutorietà Decreto Ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19 luglio 2023 e notificato a in data 25 Pt_1 luglio 2023 per le ragioni tutte esposte e ribadite negli scritti difensivi di parte opposta;
respingere le eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate da poiché inammissibili Parte_1
e/o infondate per le ragioni tutte esposte in atti;
pagina 4 di 17 NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
respingere siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate le domande tutte formulate da per le ragioni e le causali esposte in atti;
e conseguentemente confermare integralmente il Parte_1
Decreto Ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19 luglio 2023 e notificato a in data 25 luglio 2023; Pt_1
SEMPRE NEL MERITO, ANCHE PER IL DENEGATO E NON CREDUTO CASO DI ACCOGLIMENTO, ANCORCHÉ PARZIALE, DELLE CONTESTAZIONI O ECCEZIONI AVVERSARIE previo accertamento del diritto del Signor di ottenere copia della documentazione di cui CP_2 all'art. 5.10 5.13 dell'Accordo Quadro,
condannare a consegnare: Pt_1
copia degli estratti e dei rendiconti dei conti correnti bancari intestati a e a Parte_1 dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
copia degli estratti e dei rendiconti dei rapporti di investimento/conto titoli intestati a Pt_1
e a dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
[...] Controparte_3
copia dei bilanci completi di e di relativi agli Parte_1 Controparte_3 esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
copia dei fascicoli di bilancio di e di relativi agli Parte_1 Controparte_3 esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
copia dei bilanci di verifica di e di relativi al Parte_1 Controparte_3
2021 e al 2022;
copia dei rapporti gestionali trimestrali relativi a e a Parte_1 Controparte_3 al 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
[...]
copia dei contratti in essere stipulati da e da dal 2 Parte_1 Controparte_3 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali presso Deutsche AN e presso Goldman Sachs di titolarità di dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali di titolarità di dal 2 luglio 2021 al Parte_1
31 dicembre 2022;
1. copia dei libri contabili di e di relativi al periodo Parte_1 Controparte_3 compreso tra il 2 luglio 2021 e il 31 dicembre 2022;
2. copia dei libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione di e di relativi al periodo compreso tra il 2 luglio 2021 e il Parte_1 Controparte_3
31 dicembre 2022; 3. copia della corrispondenza afferente la gestione della società e della società Parte_1 relativa al periodo dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
4. contabili relative agli attivi (dividendi, cedole, interessi, sopravvenienze, plusvalenze) maturate e/o incassate da e da a partire dal 1° dicembre 2022 di Parte_1 Controparte_3 competenza dell'esercizio 2022;
pagina 5 di 17 nonché copia della elencata documentazione tempo per tempo aggiornata fino alla definizione del presente giudizio, il tutto con eccezione dei documenti trasmessi in data 22 novembre 2022 e 20 dicembre 2022 (docc. 16-17 fasc. monitorio);
- condannare in via solidale, alla corresponsione in favore del Signor della Parte_1 CP_2 somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c.; IN VIA ISTRUTTORIA
- si richiama integralmente il contenuto delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., nn. 2) e 3) e le evidenze documentali versate in atti, e si insiste per il rigetto delle domande, istanze ed eccezioni ex adverso svolte; IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze della procedura monitoria e del presente giudizio, oltre a IVA e CPA. (ii) QUANTO AL GIUDIZIO R.G. N. 34603/2023 IN VIA PRELIMINARE
- concedere la provvisoria esecutività al Decreto Ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18- 19 luglio 2023 e notificato al Signor
[...] in data 25 luglio 2023, per le ragioni tutte esposte e ribadite negli scritti difensivi di parte CP_1 opposta;
- respingere le eccezioni pregiudiziali / preliminari sollevate dal Signor poiché Controparte_1 inammissibili e/o infondate per le ragioni tutte esposte in atti;
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
respingere siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate le domande tutte formulate dal Signor per le ragioni e le causali esposte in atti. per l'effetto Controparte_1
confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo telematico n. 12164/2023 (R.G. n. 22033/2023), emesso dal Tribunale di Milano in data 18-19 luglio 2023 e notificato al Signor in Controparte_1 data 25 luglio 2023; SEMPRE NEL MERITO, ANCHE PER IL DENEGATO E NON CREDUTO CASO DI ACCOGLIMENTO, ANCORCHÉ PARZIALE, DELLE CONTESTAZIONI O ECCEZIONI AVVERSARIE previo accertamento del diritto del Signor di ottenere copia della documentazione di cui CP_2 all'art. 5.10 5.13 dell'Accordo Quadro,
condannare il Signor a consegnare al Signor Controparte_1 CP_2
copia degli estratti e dei rendiconti dei conti correnti bancari intestati a e a Parte_1 dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
copia degli estratti e dei rendiconti dei rapporti di investimento/conto titoli intestati a Pt_1
e a dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
[...] Controparte_3
copia dei bilanci completi di e di relativi agli Parte_1 Controparte_3 esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
pagina 6 di 17 copia dei fascicoli di bilancio di e di relativi agli Parte_1 Controparte_3 esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022; 1. copia dei bilanci di verifica di e di relativi al Parte_1 Controparte_3
2021 e al 2022; 2. copia dei rapporti gestionali trimestrali relativi a e a Parte_1 Controparte_3
[...
dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
3. copia dei contratti in essere stipulati da e da dal 2 Parte_1 Controparte_3 luglio 2021 al 31 dicembre 2022;
4. copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali presso Deutsche AN e presso Goldman Sachs di titolarità di dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
5. copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali di titolarità di dal 2 luglio 2021 al Parte_1
31 dicembre 2022;
6. copia dei libri contabili di e di relativi al periodo Parte_1 Controparte_3 compreso tra il 2 luglio 2021 e il 31 dicembre 2022;
7. copia dei libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione di e di relativi al periodo compreso tra il 2 luglio 2021 e il Parte_1 Controparte_3
31 dicembre 2022; 8. copia della corrispondenza afferente la gestione della società e della società Parte_1 relativa al periodo dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; Controparte_3
9. contabili relative agli attivi (dividendi, cedole, interessi, sopravvenienze, plusvalenze) maturate e/o incassate da e da a partire dal 1° dicembre 2022 di Parte_1 Controparte_3 competenza dell'esercizio 2022; nonché copia della elencata documentazione tempo per tempo aggiornata fino alla definizione del presente giudizio, il tutto con eccezione dei documenti trasmessi in data 22 novembre 2022 e 20 dicembre 2022 (docc. 16-17 fasc. monitorio), come indicato in narrativa nel Ricorso per Decreto Ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta del 15 gennaio 2024;
- condannare il Signor in via solidale, alla corresponsione in favore del Signor Controparte_1 della somma ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del CP_2 provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c.; IN VIA ISTRUTTORIA
si richiama integralmente il contenuto delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., nn. 2) e 3) e le evidenze documentali versate in atti, e si insiste per il rigetto delle domande, istanze ed eccezioni ex adverso svolte; IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze della procedura monitoria e del presente giudizio, oltre a IVA e CPA. Si allegano in quanto documenti sopravvenuti e rilevanti, con numerazione progressiva rispetto alle produzioni depositate nel presente giudizio, 25. verbale di udienza del 26 giugno 2024 nel giudizio R.G. n. 21327/2023, Trib. Milano, GI dott.ssa Marconi;
pagina 7 di 17 26. verbale di udienza del 8 luglio 2025 nel giudizio R.G. n. 21327/2023, Trib. Milano, GI dott.ssa Marconi. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su difese, eccezioni e domande nuove, con riserva di svolgere ogni più opportuna difesa nei termini di rito. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato il 3.10.2023, ha proposto opposizione
Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 18.7.2023, con cui le era stata ingiunta, a favore di unitamente al legale rappresentante la CP_2 Controparte_1 consegna dei “documenti indicati ai n.ri da 1 a 13 alle pagine 11 e 12 del ricorso”, e segnatamente “1. copia degli estratti e dei rendiconti dei conti correnti bancari intestati a e a
Parte_1 [...] dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; 2. copia degli estratti e dei rendiconti dei Controparte_3 rapporti di investimento/conto titoli intestati a e a dal 2
Parte_1 Controparte_3 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; 3. copia dei bilanci completi di e di
Parte_1 [...] relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022; 4. copia Controparte_3 dei fascicoli di bilancio di e di relativi agli esercizi chiusi
Parte_1 Controparte_3 al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022; 5. copia dei bilanci di verifica di e di
Parte_1 relativi al 2021 e al 2022; 6. copia dei rapporti gestionali trimestrali Controparte_3 relativi a e a dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; 7.
Parte_1 Controparte_3 copia dei contratti in essere stipulati da e da dal 2 luglio
Parte_1 Controparte_3
2021 al 31 dicembre 2022; 8. copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali presso Deutsche AN e presso Goldman Sachs di titolarità di dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre Controparte_3
2022; 9. copia dei rendiconti delle gestioni patrimoniali di titolarità di dal 2 luglio 2021
Parte_1 al 31 dicembre 2022; 10. copia dei libri contabili di e di
Parte_1 Controparte_3 relativi al periodo compreso tra il 2 luglio 2021 e il 31 dicembre 2022; 11. copia dei libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di amministrazione di e di
Parte_1 [...] relativi al periodo compreso tra il 2 luglio 2021 e il 31 dicembre 2022; 12. copia Controparte_3 della corrispondenza afferente la gestione della società e della società
Parte_1 [...] relativa al periodo dal 2 luglio 2021 al 31 dicembre 2022; 13. contabili relative Controparte_3 agli attivi (dividendi, cedole, interessi, sopravvenienze, plusvalenze) maturate e/o incassate da Pt_1
e da a partire dal 1° dicembre 2022 di competenza dell'esercizio
[...] Controparte_3
2022”, oltre al pagamento, sempre in solido al legale rappresentante, delle spese legali.
pagina 8 di 17 A motivo di opposizione la società ha eccepito, preliminarmente:
- la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza funzionale del giudice adito, essendo il provvedimento monitorio stato emesso dal Tribunale ordinario di Milano in luogo della competente
Sezione Specializzata in materia di Imprese del medesimo Tribunale;
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposto dal momento che, in esito al CP_2 perfezionamento dell'iter liquidatorio conseguente al suo recesso dalla società, conclusosi con il pagamento del valore attribuito alla sua partecipazione sociale, costui aveva perso la qualità di socio, presupposto alla base del legittimo esercizio dei poteri di controllo sulla vita sociale riservati dall'art. 2476 comma 2 c.c. al solo socio che non partecipi alla gestione della società;
- la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo all'opposto CP_2
Stante la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 39 e 40 c.p.c., trattandosi di cause aventi identità di petitum e causa petendi, chiedeva la riunione del presente giudizio per continenza o connessione con il giudizio RG 21327/2023, pendente tra le stesse parti innanzi al medesimo Tribunale. In via subordinata, poi, chiedeva la sospensione del giudizio RG 34434/2023, in attesa della decisione della causa RG 21327/2023.
Nel merito, evidenziatane la genericità, contestava la fondatezza della pretesa dell'opposto, sostenendo:
- che la consegna della documentazione oggetto del provvedimento monitorio, era pacificamente già avvenuta, come risultava dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo, ove aveva CP_2 dichiarato di aver “dovuto attendere oltre 6 mesi per ricevere una parte delle informazioni, in maniera frazionata e con modalità diverse dalla consegna documentale, come invece previsto dall'Accordo
Quadro”, circostanza questa da ritenersi riconosciuta ex art. 115 e 116 c.p.c.;
- che la richiesta della documentazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato da esorbitava parzialmente, in realtà, rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro del 2 CP_2 luglio 2021, che sicuramente non comprendeva i pur richiesti documenti riferiti al periodo 2.7.2021 –
31.12.2022, nello specifico “- n. 10: copia dei libri contabili di e di Parte_1 [...]
- n. 11: copia dei libri delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione e di -n. 12: copia della corrispondenza Parte_1 Controparte_3 afferente alla gestione di e di -n.13: contabili relativi agli Parte_1 Controparte_3 attivi (dividendi, cedole, interessi, sopravvenienze, plusvalenze) maturati e/o incassati da e Parte_1 da;
Controparte_3
pagina 9 di 17 - che nel contratto quadro non era stato previsto alcun particolare formato per la consegna dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 5.10.
Chiedeva, pertanto, previo accoglimento delle eccezioni di rito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.10.2023, instaurando il Controparte_1 successivo giudizio RG 34603/2023, ha parimenti proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di dal Tribunale di Milano in data 18.7.2023, svolgendo difese dal CP_2 tenore sostanzialmente analogo a quelle svolte dall'opponente ed eccependo, inoltre, il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che, in qualità di semplice membro del consiglio di amministrazione della controllata di diritto lussemburghese non Controparte_3 poteva essere lui rivolta alcuna richiesta inerente ai documenti sociali e contabili della Parte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3) Nel costituirsi in giudizio ha contestato l'opposizione formulata da e CP_2 Parte_1
sostenendo la piena legittimità del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Riferiva, in particolare, l'opposto di aver concluso in data 2 luglio 2021 con i fratelli Controparte_4 anche in qualità di amministratore di e un accordo quadro di divisione Parte_1 Controparte_1
e regolazione dei reciproci rapporti ereditari e societari intercorrenti tra loro, in seguito al quale le parti avevano convenuto e disciplinato, tra l'altro, il suo recesso da Pt_1
L'accordo in questione, oltre a prevedere ai sensi dell'art.
5.03 che fino alla completa liquidazione della quota avrebbe mantenuto “i diritti e le prerogative di socio (anche amministrativi)” di CP_2
prevedeva obbligazioni propedeutiche e collegate all'accertamento e alla liquidazione della Pt_1 relativa quota, tra le quali, al fine di consentirgli di avere esatta contezza delle proprie spettanze e di compiere ogni necessaria verifica in ordine alla liquidazione della quota, la consegna di tutta la documentazione societaria, bancaria, contabile, finanziaria e contrattuale relativa alle società Pt_1
e
[...] Controparte_3
Gli opponenti, tuttavia, si erano resi inadempienti agli obblighi assunti in forza degli artt.
5.10 e 5.13 dell'Accordo Quadro, fornendo soltanto a sei mesi di distanza una parte della documentazione richiesta e, ignorando i suoi successivi e ripetuti solleciti, omettendo di consegnare in formato cartaceo o elettronico gli estratti conto e la documentazione comprovante il valore delle quote di partecipazione oggetto di recesso alle date di riferimento, come pure la documentazione relativa alle utilità maturate pagina 10 di 17 e/o incassate – a qualsiasi titolo – da e da fino alla data di recesso, necessarie “al CP_3 Pt_1 fine di poterli allegare a supporto delle azioni che intendeva intraprendere a tutela dei propri diritti creditori verso . Parte_1
Chiedeva, pertanto, previo accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4) All'udienza di trattazione il giudice istruttore disponeva la riunione del giudizio RG 34434/2023 con il giudizio RG 34603/2023 riservandosi sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Successivamente, respinta con ordinanza resa in data 11 maggio 2024 l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il giudice fissava udienza per la remissione delle cause in decisione.
5) Con la nota di precisazione delle conclusioni del 5 settembre 2025 l'opposto chiedeva CP_2 dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dal momento che il presente giudizio aveva ad oggetto l'adempimento degli obblighi informativi "propedeutici e funzionali all'accertamento e alla liquidazione della quota di NP in NT (la “Quota”)”, e le contestazioni relative alla quantificazione del valore di liquidazione erano state avanzate nel giudizio R.G. 21327/2023 incardinato innanzi al
Tribunale di Milano, nel quale tra le parti era stato raggiunto un accordo transattivo riguardante anche gli altri giudizi pendenti tra loro pendenti.
Nelle proprie comparse conclusionali gli opponenti, formulando difese sostanzialmente analoghe, hanno contestato la domanda di cessazione della materia del contendere formulata da CP_2 sostenendo che alla proposta conciliativa formulata dal giudice nella controversia RG 21327/2023 - accettata dalle parti - non era seguito alcun accordo formale in quanto l'opposto si era reso inadempiente alla prestazione che costituiva il presupposto dell'esecuzione dell'accordo transattivo stesso.
All'udienza del 4.11.2025 le cause venivano rimesse al Collegio per la decisione.
6) Il Tribunale preliminarmente rileva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata da
(nonché da sostenendo che il provvedimento monitorio impugnato Parte_1 Controparte_1 sarebbe stato di competenza della Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di
Milano, competente funzionalmente in materia di diritti di informazione del socio di società a responsabilità limitata, e non di altra sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario.
pagina 11 di 17 Come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “Le sezioni specializzate in materia d'impresa non costituiscono uffici giudiziari distinti dai tribunali nell'ambito dei quali sono istituite, ma mere articolazioni interne del medesimo tribunale, composte da magistrati scelti secondo i criteri indicati dal D. Lgs. N. 168 del 2003, ed aventi competenza nelle materie indicate dall'art. 3 del medesimo decreto;
pertanto, al di fuori dell'ipotesi in cui, per effetto della particolare distribuzione territoriale prevista dall'art. 4, l'errata individuazione del giudice competente per materia a conoscere della controversia comporti l'instaurazione del giudizio dinanzi ad un tribunale diverso da quello in cui è istituita la sezione specializzata territorialmente competente, la ripartizione della competenza tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie non dà luogo ad una questione di competenza in senso tecnico, attenendo piuttosto alla mera distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, con la conseguenza che le decisioni adottate al riguardo non sono impugnabili con il regolamento di competenza” (cfr. Cass. 29.3.2018, n. 7882; Cass. S.U.
23.7.2019, n. 19882).
A mente del richiamato insegnamento giurisprudenziale, quindi, la questione del rapporto tra sezione specializzata in materia di impresa e sezioni ordinarie appartenenti al medesimo ufficio giudiziario attiene non ad una questione di competenza in senso proprio, ma ad una questione di mera ripartizione interna degli affari interni dell'ufficio giudiziario.
Orbene, facendo parte la sezione specializzata imprese e quella ordinaria che ha emesso il provvedimento monitorio in questione dello stesso ufficio giudiziario di Milano, non può porsi alcuna questione di competenza, bensì unicamente quella di mera ripartizione degli affari all'interno del
Tribunale, sicché l'eccezione formulata dagli opponenti deve necessariamente essere disattesa.
Parimenti infondata risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalle parti opponenti sulla base del fatto che essendosi concluso con il pagamento del valore della CP_2 quota l'iter liquidatorio conseguente al suo recesso dalla società, aveva ormai perso la qualità di socio e quindi non avrebbe mai potuto esercitare il diritto di ispezione ex art. 2476 comma 2 c.c..
Dalla prospettazione dell'opposto, infatti, emerge chiaramente che il suo diritto ad ottenere la documentazione richiesta con ricorso monitorio è fondato non sulla sua qualità di socio non amministratore receduto di ma sul contenuto dell'accordo quadro stipulato tra le parti in CP_5 data 2 luglio 2021.
Il diritto ad avere la documentazione sociale contestato nel presente giudizio, secondo quanto pagina 12 di 17 prospettato dall'opposto, costituirebbe, quindi, l'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale assunta dagli opponenti e e non il mero esercizio nei diritti riservati Parte_1 Controparte_1 dalla legge al socio non amministratore di s.r.l..
Infine, anche la domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia giurisdizionale formulata dall'opposto con la nota di precisazione delle conclusioni depositata il 5 settembre 2025, non può essere accolta persistendo fra le parti la controversia sulla fondatezza della domanda originaria, sulla regolamentazione delle spese di lite e, essendo intervenuto accordo transattivo tra le parti nel diverso giudizio RG 21327/2023, sulla stessa esecuzione di tale accordo.
Come noto, infatti, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quale modalità di definizione del giudizio di matrice giurisprudenziale presuppone che le parti concordino sul fatto che il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio abbia comportato il venir meno di qualsiasi ragione di contrasto fra loro e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tale senso ovvero che, comunque, risulti la sopravvenienza di fatti logicamente incompatibili con la persistenza del contrasto che determini la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio con una pronuncia di merito (fra le molte v. Cass. 29.7.2021, n. 21757; Cass. 16.3.2015 n.
5188; Cass. 30.1.2014 n. 2063; Cass.
8.7.2010 n. 16150; Cass. 22.5.2006 n. 11931; Cass. 18.3.2005 n.
5974).
Pertanto, quando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, non può essere emessa una pronuncia di cessazione della materia del contendere ma deve procedersi all'esame della persistenza della condizione dell'azione costituita dal suo interesse ad agire o della fondatezza nel merito dell'azione proposta.
La difesa dell'opposto ha fondato la richiesta unilaterale di cessazione della materia del CP_2 contendere sulla base della prospettazione della conclusione nel giudizio R.G. 21327/2023 - peraltro pendente soltanto nei confronti di - avente ad oggetto la contestazione inerente al valore di Parte_1 liquidazione attribuito alla sua quota di partecipazione nella società a seguito del tentativo Parte_1 di conciliazione del giudice, di un accordo transattivo riguardante il quantum dovuto dalla società a titolo di liquidazione della quota, che avrebbe riguardato genericamente anche altre controversie pendenti tra le parti, non espressamente indicate.
pagina 13 di 17 Tale assunto è infondato, dal momento che la prospettazione dell'opposto è stata contestata da entrambi gli opponenti, che non hanno aderito alla domanda ed hanno formulato conclusioni difformi, insistendo anche per la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ma neppure possono evincersi, dalla vicenda processuale in questione e dalle difese delle parti, fatti sopravvenuti logicamente incompatibili con la persistenza del contrasto, che determinino la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio con una pronuncia di merito, dal momento che:
- la proposta conciliativa formulata nel giudizio R.G. 21327/2023, oltre a non prevedere una specifica elencazione delle controversie in essa ricomprese, non è vincolante per tutte le parti in causa, in quanto
è stata formulata in una controversia pendente soltanto tra e e, quindi, solo CP_2 Parte_1 da costoro accettata;
- nessun accordo transattivo sottoscritto tra le parti è stato prodotto, così come alcuna prova della sua esecuzione, tanto è vero che il giudizio R.G. 21327/2023 risulta, allo stato, ancora pendente, essendo stato più volte rinviato “per la verifica dell'esecuzione dell'accordo”, così come il giudizio pendente sempre tra le stesse parti innanzi al Tribunale di Varese (v. doc. 25 e 26 di parte opposta).
In presenza di contestazioni sulla portata dell'accordo transattivo posto alla base della richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere e sulla necessità di addivenire ad una tale pronuncia nonché in assenza di fatti sopravvenuti incompatibili con la persistenza di un contrasto tra le parti suscettibili di determinare il venir meno del loro interesse ad una definizione del giudizio mediante pronuncia di merito, la domanda dell'opposto deve essere respinta.
Ciò posto, l'opposizione formulata da avverso il decreto ingiuntivo n. 12164/2023 emesso Parte_1 dal Tribunale di Milano in data 19.07.2023 è fondata e deve essere accolta.
L'opposto ha fondato la propria pretesa monitoria sull'art.
5.10 dell'Accordo Quadro CP_2
Contr Contr stipulato con la società in data 2 luglio 2021, a mente del quale “ e si impegnano Parte_1
Co a fornire (ed a fare si che e forniscano) a a partire dalla data di sottoscrizione Pt_1 CP_3 del presente "Accordo Quadro", le seguenti informazioni relative a e Pt_1 CP_3
(a) con cadenza mensile, gli estratti conto relativi ai conti correnti ed ai conti titoli delle società;
(b) i bilanci di esercizio, entro e non oltre 45 giorni dall'ultimo giorno del relativo esercizio annuale, redatti in base al principio della competenza economica e agli usuali principi contabili;
(c) rapporti gestionali trimestrali, inclusi un documento nel quale si illustri ogni variazione dal Badget
pagina 14 di 17 eventualmente esistente e un aggiornamento delle voci del bilancio per l'esercizio in corso, tutti redatti in base al principio della competenza economica e agli usuali principi contabili;
(d) copia dei contratti in essere, rendiconti dei c/c bancari, estratti conto delle gestioni patrimoniali in essere, libri contabili e sociali, corrispondenza afferente alla gestione delle società. Co Contr Contr In aggiunta a quanto precede, previa richiesta scritta di e nei rispettivi ruoli di Co amministratore di e consentiranno a e/o ai suoi consulenti di avere accesso a CP_3 Pt_1 copia (ovvero consegneranno copia) dei documenti contabili e finanziari della società, che verranno messi a disposizione durante i giorni ed orari lavorativi e con modalità tali da non essere invasive per
l'ordinaria operatività delle società. Co Tutti i costi relativi a tali attività, nessuno escluso, saranno a carico esclusivo di .
Da un'interpretazione complessiva della clausola in questione, in particolare, si evince chiaramente che all'opposto è stato contrattualmente attribuito soltanto il diritto di ottenere da le CP_2 Pt_1 informazioni funzionali alla corretta determinazione del valore di recesso della propria partecipazione sociale mediante consultazione della documentazione sociale, recandosi personalmente, o per il tramite di propri consulenti di fiducia, nel luogo presso cui è conservata tale documentazione, per estrarre copia dei documenti che ritenga utili ai fini di tale controllo, il tutto a proprie spese, posto che l'accordo prevedeva espressamente che “tutti i costi relativi a tali attività, nessuno escluso, saranno a carico Co esclusivo di . E mai le parti hanno inteso attribuire a costui il diritto ad ottenere la consegna a domicilio, o in altro luogo o forma, della documentazione richiesta con ricorso monitorio.
L'oggetto del diritto vantato da nei confronti di consiste, infatti, non nella CP_2 Parte_1 consegna della documentazione indicata nel contratto, ma nell'accesso alle informazioni previste con facoltà di estrarne copia.
La prestazione incombente sulla società quindi, consiste nel fornire le informazioni Parte_1 contenute nei documenti sociali, mettendo a disposizione la documentazione, o copia di essa, con facoltà di controparte di estrarne copia, e costituisce pacificamente un obbligo di facere non suscettibile di essere azionato in via monitoria, posto che, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo possono essere soltanto il diritto al pagamento di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili ovvero il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.
Parte opposta aveva quindi diritto a consultare la documentazione richiesta ma non ad ottenerne la consegna e, pertanto, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo illegittimamente ottenuto pagina 15 di 17 dall'opposto e respinta la domanda di condanna della società opponente alla consegna CP_2 della documentazione in questione.
La sussistenza del diritto dell'opposto ad ottenere, ai sensi dell'art.
5.10 dell'accordo CP_2 quadro del 2 luglio 2021, l'accesso alle informazioni e ai documenti contabili e finanziari della società
- anche mediante professionisti di fiducia - con facoltà di estrarne copia a proprie spese, Parte_1 benché azionato con l'errato strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, costituendo oggetto di un obbligo di facere ad esso estraneo, giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'opposto e la società opponente Parte_1
Oltre per i motivi sopraesposti l'opposizione formulata da avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 12164/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.07.2023 risulta fondata anche per i motivi che seguono.
Il testo della clausola 5.10 dell'accordo quadro sottoscritto dalle parti in data 2 luglio 2025 - che
[...] ha peraltro sottoscritto in proprio, senza mai neppure spendere la qualità di CP_1 amministratore della controllata lussemburghese - recita infatti che Controparte_3
Contr Contr Co e si impegnano a fornire (ed a fare si che e forniscano) a a partire Pt_1 CP_3 dalla data di sottoscrizione del presente “Accordo Quadro”, le seguenti informazioni”.
Dal tenore della clausola in questione non pare evincersi alcuno specifico e diretto obbligo di consegna di documentazione a carico di l'obbligo su di lui gravante, infatti, sembra al più Controparte_1 rientrare nella fattispecie dell'obbligazione del fatto del terzo.
Con riferimento alla documentazione inerente a in primo luogo, è del tutto fuor di dubbio Parte_1 che costui non possa essersi impegnato in proprio a consentire l'accesso o la consegna di documentazione inerente ad una società di cui al momento della sottoscrizione del contratto non era pacificamente amministratore, essendo la carica di amministratore unico ricoperta da CP_9
che ha sottoscritto l'accordo anche in tale veste. E a nulla rileva, con riferimento ad
[...] obbligazioni precedentemente assunte, la circostanza che sia medio tempore Controparte_1 divenuto anche amministratore unico della Parte_1
Rispetto alla documentazione inerente alla società estera, invece, si evince dalla lettura complessiva del testo contrattuale che ha sottoscritto il contratto in proprio, senza mai spendere la Controparte_1 qualifica di amministratore di tanto è vero che costui è stato Controparte_3 convenuto in giudizio in proprio. Anche rispetto agli obblighi informativi relativi alla controllata pagina 16 di 17 lussemburghese, quindi, l'obbligo incombente su può configurare, al più, Controparte_1 promessa di un fatto del terzo.
E con la promessa del fatto del terzo, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, il promittente assume un'obbligazione consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso per soddisfare l'interesse del promissario, la quale costituisce, peraltro, un
"facere" non azionabile mediante procedimento monitorio (Cass. 20.6.2024, n. 16979).
Nessuno specifico obbligo di consegna di documentazione poteva ritenersi incombente su CP_1
sottoscrittore in proprio dell'accordo, convenuto in tale veste, sicché la domanda proposta nei
[...] suoi confronti da in via monitoria deve ritenersi priva di fondamento. CP_2
La soccombenza implica la condanna dell'opposto al pagamento in favore di CP_2 [...] delle spese processuali che si liquidano, in € 8.991,00 per compensi (causa valore CP_1 indeterminabile – complessità media: fase di studio € 2.127,00; fase introduttiva € 1.416,00; fase istruttoria € 1.869,00; fase decisionale € 3.579,00) oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite 34434/2023 e 34603/2023 promosse da e contro disattesa ogni altra istanza, Parte_1 Controparte_1 CP_2 eccezione e deduzione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 12164/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.07.2023 a favore di contro e CP_2 Parte_1 Controparte_1
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa le spese di lite tra e CP_2 Parte_1
4) condanna al pagamento in favore di delle spese processuali che CP_2 Controparte_1 si liquidano in € 8.991,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 13 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
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