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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 8716/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8716/2019 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. DE GERONIMO ROSARIA GRAZIA MARIA
ricorrente
CONTRO
(CF: ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Gabriele Pipicelli RESISTENTE
AVV. , NATA A CATANIA IL 26.04.1985 ( C.F.: ), N.Q. DI TUTORE DEL CP_2 C.F._3
MINORE NATO A CATANIA IL 12.12.2016 Persona_1
INTERVENUTO
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte, limitatamente allo status,
e la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a AR (CT) in Pt_1 Parte_1 Controparte_1
data 24.06. 2016, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2016, numero 3, parte II, serie A.
Dalla coppia è nato il figlio (il 12.12.2016). Persona_1
Con ricorso depositato il 31.05.2019, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dalla moglie con addebito alla stessa, l'affido condiviso del figlio , con Controparte_1 Per_1
collocamento presso la madre, la regolamentazione dei periodi di permanenza con il padre e si è dichiarato disponibile a versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
In data 23.06.2020, con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la resistente aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ed opponendosi a tutte le altre richieste, ha dedotto la pendenza di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, per la decadenza della responsabilità genitoriale , promosso dal ricorrente e che il giudice, Parte_1
preventivamente adito, aveva disposto la presa in carico del minore da parte del servizio di NPI e individuato “un percorso di mediazione e negoziazione del conflitto volto al raggiungimento della cogenitorialità”; ha chiesto di addebitarsi la responsabilità della separazione al marito, disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per sé, ed un assegno di mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del
08.09.2020, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e ha dato atto che, nelle more della celebrazione dell'udienza presidenziale, il Tribunale dei Minorenni ha sospeso e dalla responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 Controparte_1
e ha nominato tutore provvisorio l'avv. la quale, n. q. di tutore di Per_1 CP_2 [...]
si è costituita nel presente procedimento in data 09.02.2021. Per_1
Dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza dell'8.2.2023 la resistente ha rappresentato di essersi trasferita con il figlio a Varese, per ragioni lavorative, già dal settembre
2022, ed è stato dunque esteso l'incarico – già affidato dal Tribunale per i Minorenni – alla NPI territorialmente competente;
all'udienza del 28.06.2023 parte resistente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
È stata, quindi, fissata udienza per le conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e in data 11.10.2023 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le parti hanno concluso come da note scritte.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti ed il comportamento tenuto nel corso del procedimento, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o di una ripresa della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, in quanto il tutore avv. ha chiesto indagini socio ambientali in relazione al figlio minore, appare opportuno CP_2
emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce: 1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 e 2 c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in AR (CT), in data 24.06.2016,
[...] Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR (CT) nell'anno 2016, numero 3, parte II, serie A;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore.
3) spese al definitivo.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AR (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Catania il 24.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Vittorini Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8716/2019 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. DE GERONIMO ROSARIA GRAZIA MARIA
ricorrente
CONTRO
(CF: ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Gabriele Pipicelli RESISTENTE
AVV. , NATA A CATANIA IL 26.04.1985 ( C.F.: ), N.Q. DI TUTORE DEL CP_2 C.F._3
MINORE NATO A CATANIA IL 12.12.2016 Persona_1
INTERVENUTO
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte, limitatamente allo status,
e la causa è stata posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a AR (CT) in Pt_1 Parte_1 Controparte_1
data 24.06. 2016, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2016, numero 3, parte II, serie A.
Dalla coppia è nato il figlio (il 12.12.2016). Persona_1
Con ricorso depositato il 31.05.2019, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dalla moglie con addebito alla stessa, l'affido condiviso del figlio , con Controparte_1 Per_1
collocamento presso la madre, la regolamentazione dei periodi di permanenza con il padre e si è dichiarato disponibile a versare alla moglie un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
In data 23.06.2020, con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la resistente aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ed opponendosi a tutte le altre richieste, ha dedotto la pendenza di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, per la decadenza della responsabilità genitoriale , promosso dal ricorrente e che il giudice, Parte_1
preventivamente adito, aveva disposto la presa in carico del minore da parte del servizio di NPI e individuato “un percorso di mediazione e negoziazione del conflitto volto al raggiungimento della cogenitorialità”; ha chiesto di addebitarsi la responsabilità della separazione al marito, disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre e di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per sé, ed un assegno di mantenimento per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del
08.09.2020, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e ha dato atto che, nelle more della celebrazione dell'udienza presidenziale, il Tribunale dei Minorenni ha sospeso e dalla responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1 Controparte_1
e ha nominato tutore provvisorio l'avv. la quale, n. q. di tutore di Per_1 CP_2 [...]
si è costituita nel presente procedimento in data 09.02.2021. Per_1
Dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza dell'8.2.2023 la resistente ha rappresentato di essersi trasferita con il figlio a Varese, per ragioni lavorative, già dal settembre
2022, ed è stato dunque esteso l'incarico – già affidato dal Tribunale per i Minorenni – alla NPI territorialmente competente;
all'udienza del 28.06.2023 parte resistente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
È stata, quindi, fissata udienza per le conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e in data 11.10.2023 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le parti hanno concluso come da note scritte.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti ed il comportamento tenuto nel corso del procedimento, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione o di una ripresa della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, in quanto il tutore avv. ha chiesto indagini socio ambientali in relazione al figlio minore, appare opportuno CP_2
emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce: 1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 e 2 c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in AR (CT), in data 24.06.2016,
[...] Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR (CT) nell'anno 2016, numero 3, parte II, serie A;
2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al giudice istruttore.
3) spese al definitivo.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AR (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Catania il 24.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Vittorini Massimo Escher