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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/05/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 360 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, riunita alla causa civile in grado di appello iscritta al n. 510
dell'anno 2020,
T R A
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), (c.f. ) C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
(c.f. ), tutti nella qualità di eredi Parte_5 CodiceFiscale_5
di rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Elia e Marco Masi, come Persona_1
da mandato in atti;
- APPELLANTE e APPELLATI -
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marchese, come da mandato in atti;
- APPELLATA e APPELLANTE -
Proc. n. 360/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza dell'8 giugno 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 03/06/2014, Persona_1
convenne, dinanzi al Tribunale di Brindisi, Terme di Torre Canne S.r.l. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in € 24.196,25 per condotta omissiva.
Dedusse in fatto che la a seguito di cure termali eseguite dal 10 al 20 Per_1
luglio 2009 presso le Terme di in particolare trattamenti inalatori e CP_1
aerosol, veniva ricoverata in data 27/07/2009 presso il presidio ospedaliero di
Monopoli (BA) con la diagnosi di “focolaio broncopneumonico in sede basale dx” e dimessa in data 25/08/2009; emergevano subito gravi lacune di memoria,
giramenti di testa, affaticamento della respirazione;
ed invero la diagnosi eseguita presso il pronto soccorso era di “focolaio broncopneumonico in sede basale dx” ma durante i giorni di ricovero si manifestavano diverse complicanze cardiologiche e neurologiche per cui dal reparto di medicina veniva trasferita di urgenza presso quello di neurologia, poi in quello di rianimazione per epilessia e stato comatoso secondario da broncopolmonite;
rimaneva tre giorni in coma e risvegliatasi rimaneva per circa due settimane in stato di confusione mentale.
Sostenne la responsabilità della società convenuta per non avere adottato nel
2009 gli accertamenti sulle tubature finalizzati ad escludere la contaminazione da
pseudomonas o altri patogeni.
All'uopo evidenziò che nello stesso periodo le medesime patologie avevano
Proc. n. 360/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. interessato 110 persone di cui tre erano decedute e la vicenda era stata indagine penale. Richiamò anche le considerazioni medico legali del proprio ctp secondo cui i postumi derivati dalla malattia a livello respiratorio e celebrale erano la conseguenza della “infezione respiratoria da candida albicans contratta durante il ciclo di
aerosolterapia presso le Terme di (pag. 7 citazione). CP_1
Quantificò il danno in € 24.196,25 sulla base della perizia di parte a firma del dottor che aveva concluso per una I.P del 10%, ITT al 100% di Persona_2
30 gg, ITP al 50% di 40 gg.
Si costituì contestando la domanda e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Nel corso del processo l'attrice decedette e si costituirono per essa gli eredi.
La causa, istruita a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, prova testi e CTU medico legale, fu decisa con sentenza n.
1443/2019 pubblicata in data 15/10/2019 con la quale il Tribunale di Brindisi
accolse la domanda in parte qua condannando la convenuta al risarcimento in favore egli eredi del danno nella misura di € 8.039,00 oltre al pagamento delle spese liquidate in € 1.700,00 oltre accessori.
Il Tribunale ritenne che “parte convenuta ha riconosciuto che la contaminazione da parte
dello Pseudomonas Auroginosa è stata rilevata nelle condotte ed in alcuni terminali di uso delle
acque termali per alcuni focolai presenti nelle condotte di distribuzione delle acque delle utenze.
Inoltre a seguito di approfondito esame peritale volto alla verifica del nesso etiologico tra le
conseguenze patite dalla signora e l'inadempimento di è Persona_1 Controparte_1
emerso quanto segue. Dalle ricerche batteriologiche che hanno interessato la struttura si è evinta
la presenza di Candida che può virulentarsi in occasioni di debilitazioni come nel caso di specie.
Proc. n. 360/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ed invero il perito riferisce che le infezioni polmonari causate da questo agente patogeno,
ancorché rare, sono le più gravi. Si è rilevata poi la presenza del Pseudomonas Auroginosa
quale fenomeno di inquinamento biologico degli impianti di ambienti umidi come la struttura
esaminata (che si autodepura mediante semplice risciacquo e asportazione meccanica).
...Dunque, conclude il ctu: “si deve pertanto attribuire all'azione delle Terme una concausa che
ha agito su un organismo già provato e che ha scatenato tutte quelle sofferenze ampiamente
documentate...si deve pertanto riconoscere solo parzialmente, al 50%, il danno arrecato con le
inalazioni, considerando anche che le eosinofilie riscontrate agli esami di laboratorio dovevano
essere di monito. Le spese ed il danno biologico devono essere pertanto riconosciute al 50% del
richiesto”. Anche il teste escusso signor conferma il peggioramento subito Parte_4
dalla propria madre signora e della conseguente alterazione delle vite di tutti i Per_1
congiunti dediti alla continua assistenza notte e giorno. Ciò a causa di nuove forme patologiche
subentrate in maniera acuta dal luglio 2009 (mese di inizio delle cure termali) sino al giorno
del decesso (confermando quanto scientificamente rilevato dalla testé richiamata perizia di
ufficio) … Ciò premesso a parte attrice deve riconoscersi, secondo il ctu, il 50 per cento del
danno richiesto, quale constante della ctp di parte. E tale valutazione appare immune da vizi
logici o procedimentali evidenti.”. In applicazione delle tabelle di Milano 2018
ritenendo il 5% di IP, 15 gg di ITP al 100%, 20 gg di ITP al 50%, l'età della danneggiata (80 anni) quantificò il danno in € 8.039,00.
Avverso la sentenza non notificata hanno proposto appello Parte_1
tutti nella qualità di Parte_2 Parte_4 Parte_5
eredi di con atto di citazione notificato in data 25/05/2020 Persona_1
chiedendone la parziale riforma con due motivi.
Con separato atto di citazione notificato in data 18/06/2020 ha proposto appello
Controparte_ Proc. n. 360/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Terme chiedendo la riforma della sentenza con due motivi Controparte_1
incardinando il giudizio di appello n. 510/2020.
I due giudizi di appello sono stati riuniti.
All'udienza Collegiale dell'8 giugno 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina per primo l'appello incidentale di in quanto afferi- Controparte_1
sce alla decisione in ordine alla responsabilità per i danni lamentati dalla Per_1
Con il primo motivo di appello rubricato “illogicità ed erroneità delle statuizioni conte-
nute nella sentenza di primo grado in ordine alla presenza di Pseudomonas Aeruginosa negli
impianti termali” ha censurato la sentenza nella parte Controparte_1
in cui afferma “Parte convenuta ha riconosciuto che la contaminazione da parte dello Pseu-
domonas Aeruginosa è stata rilevata nelle condotte ed in alcuni punti terminali di uso delle ac-
que degli impianti termali per alcuni focolai presenti nelle condotte di distribuzione delle acque
alle utenze”. Sostiene che l'inciso riportato nella comparsa di risposta dal prece-
dente difensore, al quale il Tribunale si è evidentemente rifatto, (“Le vicende che
coinvolsero le Terme di Torre Canne furono oggetto di indagini in sede penale, esitate in un ela-
borato peritale a firma del Prof. foriero di risultati oggettivi validi, indicativi della Per_3
realtà dei fatti. Tale elaborato richiamava la perizia chimico batteriologica dei Prof. e Per_4
(23/04/2010) che rilevava la negatività dei risultati microbiologici per quanto ri- Per_5
guarda le sorgenti e l'ambiente. Solo una modesta contaminazione da parte dello Pseudomonas
Aeruginosa è stata rilevata nelle condotte ed in alcuni punti terminali di uso delle acque degli
impianti termali per alcuni focolai presenti nelle condotte di distribuzione delle acque alle uten-
Proc. n. 360/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ze”) non costituirebbe una ammissione di responsabilità. Evidenzia che tale inci-
so avrebbe avuto l'unico fine di riportare quanto affermato dai consulenti nel processo penale conclusosi poi con assoluzione degli imputati. Infatti, il Magi-
strato penale così concludeva “dalla relazione medico legale risulta che non è stato possi-
bile accertare la natura eziologica dei processi infettivi polmonari che hanno caratterizzato i tre
decessi, in quanto gli accertamenti clinici e di laboratorio espletati su campioni biologici prelevati
durante la degenza dei pazienti deceduti esitarono in senso negativo relativamente alla presenza
della Pseudomonas Aeruginosa” (v. pag. 20 della sentenza penale).
L'equivoco in cui sarebbe incappato il Tribunale dimostrerebbe la superficialità
con cui avrebbe esaminato gli atti;
superficialità dimostrata dal fatto che non avrebbe valutato che la CTU del processo civile ha espressamente rilevato che i controlli dei batteri sono stati effettuati nel settembre 2009 mentre la ha Per_1
eseguito il ciclo termale nel luglio 2009 (vedi relazione pag. 5). “D'altronde, in virtù
di quanto testé rimarcato, controparte aveva inteso fondare le proprie pretese risarcitorie soltanto
su un'asserita “infezione respiratoria da candida albicans contratta durante il ciclo di aerosolte-
rapia presso le Terme di (v. pag. 7 dell'atto di citazione), e tanto dimostra pla- CP_1
sticamente che il Tribunale ha totalmente mancato di vagliare gli atti di causa, con la conse-
guenza che la pronuncia emessa all'esito del giudizio di prime cure risulta evidentemente illogica
ed errata… Dunque, non v'è prova alcuna di un eventuale inadempimento addebitabile
all'appellante per quel che riguarda la presenza di Pseudomonas Aeuroginosa all'interno dello
termale nel periodo in cui la sig.ra si sottopose alle cure, motivo per cui, in Org_1 Per_1
assenza di validi elementi dimostrativi in tal senso, nonché relativamente alla sussistenza del
presunto nesso eziologico tra la supposta inadempienza ed i danni patiti dalla paziente, ognun
vede che la domanda risarcitoria ex adverso avanzata deve dirsi totalmente infondata.” (cfr.
Proc. n. 360/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. appello pag. 11).
Con il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116,
comma 1, c.p.c., e dell'art. 2697 c.c., nonché di ogni altra norma e principio in materia di one-
re, disponibilità e valutazione della prova nel processo civile” Terme di Torre Canne S.r.l.
censura la sentenza per non avere correttamente vagliato la contraddittorietà del-
la CTU del processo civile. Infatti detta consulenza ha riportato il contenuto del-
la sentenza penale n. 307/2013 al fine di affermare che la costituisce CP_3
“una concausa che ha agito su un organismo già provato”, non avvedendosi che la pro-
nuncia in questione non ha in alcun modo esaminato un'eventuale contamina-
zione di tal genere all'interno della struttura termale.
Quindi, non potrebbe rinvenirsi alcuna responsabilità dell'appellante in ordine ai presunti danni patiti dagli appellati e non potrebbe dunque dirsi dimostrato, se-
condo un criterio di probabilità prevalente, che la patologia sofferta dalla CP_4
se sia derivata da un'infezione causata dalla Candida Albicans asseritamente con-
tratta all'interno della struttura termale.
I motivi esaminabili congiuntamente in quanto connessi tra loro sono infondati.
Occorre rilevare che in base ad una complessiva valutazione delle allegazioni contenute nell'atto di citazione può ritenersi che la volontà della fosse Per_1
quello di affermare la responsabilità di per omissione Controparte_1
nell'accertamento e prevenzione di forme patologiche, tra cui la pesudomonas,
all'interno delle tubazioni utilizzate per i trattamenti, omissione che le aveva pro-
vocato il focolaio broncopneumonico con le conseguenze che ne sarebbero deri-
vate.
Individuate così le ragioni della domanda, occorre a questo punto tener conto ai
Proc. n. 360/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. fini della decisione, della sentenza emessa nel giudizio penale, allegata al fascicolo della società convenuta, che vedeva imputati gli amministratori della società
per i reati di cui agli artt. 113, 143, 452 co. II c.p. perché Controparte_1
in cooperazione tra loro, agendo con negligenza, imprudenza ed imperizia ave-
vano somministrato agli utenti degli impianti acqua termale a fini terapeutici con-
taminata da pesudomonas aeuroginosa ed altri organismi;
per i reati di cui agli art. 113
c.p., 589 u.c. in relazione all'art. 590 c.p. perché ponendo in essere la condotta di cui al capo precedente cagionavano tra il 30/06/2009 e il 06/09/2009 affezioni broncopolmonari a 32 pazienti di cui tre decedevano. Nella esposizione in fatto della sentenza penale risulta che il procedimento nasceva a seguito di una segna-
lazione dei NAS di Taranto in merito al ricovero dal 25/07/2009 al 05/09/2009
di ben 11 persone presso l'ospedale di Fasano per broncopolmoniti;
uno di tali pazienti era deceduto per insufficienza respiratoria acuta;
tutti avevano ricevuto terapia inalatoria presso Le indagini erano proseguite at- Controparte_1
traverso l'acquisizione della documentazione inerente gli accertamenti eseguiti
Org dal dipartimento di prevenzione i Brindisi a seguito dei quali era emerso che in data 26/08/2009 erano stati ricoverati l' di Controparte_5 Controparte_6
tre pazienti affetti da broncopolmonite che avevano usufruito delle inala-
[...]
zioni presso In data 27/08/2009 venivano effettuati pre- Controparte_1
lievi dalla e inviati all' la quale per più approfondite indagine in- Org_3 Org_4
Org_ viava i campioni all' di il quale, a seguito di esami specifici, Organizzazione_5
in data 05/09/2009 comunicava la presenza di pseudomonas. Nel frattempo, la struttura termale procedeva alla sanificazione delle tubature, ma, a seguito di altri
Org controlli effettuati in data 07/09/2009, la riscontrava nuovamente il pato-
Proc. n. 360/2020 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. geno in questione. Dalla documentazione acquisita, l'accusa pubblica e privata ri-
tenevano provato che nel periodo tra il luglio 2009 e il settembre 2009 ben 110
persone avevano eseguito cure termali e avevano accusato malori vari tra cui an-
che affezioni polmonari. La sentenza penale, sia pure alla luce delle evidenze de-
gli accertamenti in loco della presenza dello pseudomonas, prendeva atto che sui pazienti non era stato riscontrato il patogeno e ciò non consentiva né di ac-
certare né di negare il ruolo dei trattamenti in ordine alla patologia in questione.
Non mancava di rilevare che, in base a quanto riferito dai consulenti del PM, il mancato riscontro sui pazienti del patogeno incriminato era da attribuirsi alle cu-
re antibiotiche cui i pazienti erano stati sottoposti.
Il giudice penale, sulla base del mancato riscontro del batterio sui pazienti, ha ri-
tenuto di non poter accogliere la tesi accusatoria e ciò per le stringenti regole in punto di onere della prova nel processo penale (la prova nel processo penale de-
ve infatti essere offerta al di là di ogni ragionevole dubbio).
Tuttavia, nel processo civile vige invece un principio in tema di prova meno stringente ossia il principio del più probabile che non.
Ciò detto, rilevato che, nella fattispecie, è incontestato che la contrasse Per_1
l'affezione polmonare nel luglio 2009 dopo avere eseguito trattamenti inalatori presso la struttura di di si evidenzia che dall' istruttoria CP_1 CP_1
emerge quanto segue:
a) in data 27/08/2009 le acque delle tubature di di ri- CP_1 CP_1
sultavano inquinate dal patogeno denominato pseudomonas aeruginosa;
b) la aveva eseguito il trattamento presso le in un periodo Per_1 CP_1
relativamente vicino alla data di tale primo accertamento;
Proc. n. 360/2020 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. c) nel periodo luglio 2009 - settembre 2009 un numero sorprendentemente elevato di persone (110), dopo avere eseguito delle inalazioni presso avevano accusato malori e malattie respiratorie Controparte_1
similari a quella della e addirittura tre di questi erano decedute. Per_1
La valutazione unitaria dei suddetti elementi, in assenza di prova di fattori alter-
nativi che possano spiegare l'insorgenza della malattia della induce a ri- Per_1
tenere con elevato grado di probabilità che la si sia ammalata a causa Per_1
della presenza del patogeno riscontrato nelle tubazioni inalatorie.
La circostanza che il patogeno sia stato riscontrato nelle tubature e non sui pa-
zienti non vale di per sé ad escludere la conclusione esposta, trovando adeguato fondamento nella ragionevole motivazione data dai consulenti del PM cui la sen-
tenza penale ha fatto riferimento.
Quanto all'accertamento, durante il ricovero della del patogeno fungi- Per_1
neo (candida), la sua presenza, come affermato dallo stesso CTU, può attribuirsi ragionevolmente alla situazione clinica della paziente ed al fatto che le altre pato-
logie indotte dal trattamento presso le terme avevano prodotto una riduzione delle difese immunitarie.
Del resto, lo stesso CTU sulla base della storia clinica della paziente e della sen-
tenza penale ha attribuito all'azione di una concausa che Controparte_1
ha agito su un organismo già provato scatenando “tutte quelle sofferenze ampiamente
documentate”.
Con il primo motivo di appello gli eredi della signora hanno censurato Per_1
la sentenza laddove, aderendo alle conclusioni del CTU, ha accertato un danno pari al 50% di quello richiesto per poi liquidare solo € 8 039,00, somma che non
Proc. n. 360/2020 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sarebbe corrispondente al 50% della somma richiesta che era pari a € 24.195,25.
Aggiungono gli appellanti che nulla si dice in sentenza in ordine al danno psico-
logico.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il CTU ha riconosciuto che la condotta attribuibile all'operato dei responsabili di abbia concorso nella misura del 50% al prodursi del danno CP_1 CP_1
di cui si chiede il risarcimento avuto riguardo alla percentuale di invalidità per-
manente e temporanea come riportata nella perizia di parte cui l'attrice ha fatto riferimento in citazione e non già come sostiene parte appellante alla somma ri-
chiesta conclusivamente.
Ciò detto il Tribunale è comunque incorso in errore perché sulla scorta delle condivise conclusioni del CTU avrebbe dovuto liquidare il danno tenendo conto delle percentuali di invalidità temporanea e permanente di cui alla ridetta perizia di parte (10% di IP, 30 gg per IT al 100%, 40 gg di ITP al 50%) e ridurre il quan-
tum liquidato in tal modo al 50% e non già, come risulta aver fatto, ridurre al
50% i punti di invalidità e i giorni di inabilità e procedere alla liquidazione.
Sicché in applicazione delle tabelle di Milano 2018 (applicate in sentenza) e tenu-
to conto dell'età della danneggiata (80 anni), il danno liquidabile in base a quanto richiesto dalla ammonta in € 21.800,00, somma che ridotta del 50% Per_1
ammonta ad € 10.900,00.
Nessun danno in aumento per personalizzazione (come richiesto in citazione)
può essere riconosciuto in assenza di allegazione e prova di particolari circostan-
ze che lo possano giustificano (“La personalizzazione in aumento del danno non patri-
moniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice
Proc. n. 360/2020 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordi-
narie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze danno-
se “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe –
non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” Corte di Cassazione
sentenza 27 maggio 2019 n. 14364).
Con il secondo motivo gli eredi hanno censurato la sentenza con Pt_4
espresso riguardo alla liquidazione delle spese sostenendo che siano inferiori ai parametri minimi.
Anche questo motivo è fondato: in base al valore della causa avuto riguardo an-
che alla somma riconosciuta dalla sentenza di primo grado le competenze liqui-
date dal Tribunale pari a € 1.700,00 risultano violare il DM 55/2014 perché net-
tamente inferiori ai minimi, ivi previsti per la fascia di valore di competenza, pari a € 2.738,00. Gli onorari vanno pertanto rideterminati e liquidati come da dispo-
sitivo
Ne consegue il rigetto dell'appello di e l'accoglimento per Controparte_1
quanto di ragione dell'appello degli eredi Pt_4
Alla soccombenza consegue la condanna di al pagamento Controparte_1
in favore degli eredi delle spese di questo grado di giudizio. Si pongono Pt_4
le spese di CTU a totale carico di Controparte_1
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
Proc. n. 360/2020 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ.
SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello incidentale di e, in accoglimento Controparte_1
dell'appello principale degli eredi in riforma della sentenza: Pt_4
- aumenta la somma cui è condannata da € Controparte_1
8.039,00 a € 10.900,00;
- ridetermina in € 3.706,00 di cui € 206,00 per spese oltre IVA, CAP e RF
al 15% quanto liquidato per le spese del giudizio di primo grado in favore del procuratore antistatario degli appellanti principali;
condanna al pagamento in favore dei procuratori an- Controparte_1
tistatari degli appellanti principali delle spese di questo grado che liquida in com-
plessivi € 3.355,00 di cui € 355,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%;
pone le spese di CTU a totale carico di Controparte_1
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 360/2020 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 360 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, riunita alla causa civile in grado di appello iscritta al n. 510
dell'anno 2020,
T R A
(c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ), (c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), (c.f. ) C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
(c.f. ), tutti nella qualità di eredi Parte_5 CodiceFiscale_5
di rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Elia e Marco Masi, come Persona_1
da mandato in atti;
- APPELLANTE e APPELLATI -
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marchese, come da mandato in atti;
- APPELLATA e APPELLANTE -
Proc. n. 360/2020 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. All'udienza dell'8 giugno 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 03/06/2014, Persona_1
convenne, dinanzi al Tribunale di Brindisi, Terme di Torre Canne S.r.l. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in € 24.196,25 per condotta omissiva.
Dedusse in fatto che la a seguito di cure termali eseguite dal 10 al 20 Per_1
luglio 2009 presso le Terme di in particolare trattamenti inalatori e CP_1
aerosol, veniva ricoverata in data 27/07/2009 presso il presidio ospedaliero di
Monopoli (BA) con la diagnosi di “focolaio broncopneumonico in sede basale dx” e dimessa in data 25/08/2009; emergevano subito gravi lacune di memoria,
giramenti di testa, affaticamento della respirazione;
ed invero la diagnosi eseguita presso il pronto soccorso era di “focolaio broncopneumonico in sede basale dx” ma durante i giorni di ricovero si manifestavano diverse complicanze cardiologiche e neurologiche per cui dal reparto di medicina veniva trasferita di urgenza presso quello di neurologia, poi in quello di rianimazione per epilessia e stato comatoso secondario da broncopolmonite;
rimaneva tre giorni in coma e risvegliatasi rimaneva per circa due settimane in stato di confusione mentale.
Sostenne la responsabilità della società convenuta per non avere adottato nel
2009 gli accertamenti sulle tubature finalizzati ad escludere la contaminazione da
pseudomonas o altri patogeni.
All'uopo evidenziò che nello stesso periodo le medesime patologie avevano
Proc. n. 360/2020 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. interessato 110 persone di cui tre erano decedute e la vicenda era stata indagine penale. Richiamò anche le considerazioni medico legali del proprio ctp secondo cui i postumi derivati dalla malattia a livello respiratorio e celebrale erano la conseguenza della “infezione respiratoria da candida albicans contratta durante il ciclo di
aerosolterapia presso le Terme di (pag. 7 citazione). CP_1
Quantificò il danno in € 24.196,25 sulla base della perizia di parte a firma del dottor che aveva concluso per una I.P del 10%, ITT al 100% di Persona_2
30 gg, ITP al 50% di 40 gg.
Si costituì contestando la domanda e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Nel corso del processo l'attrice decedette e si costituirono per essa gli eredi.
La causa, istruita a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, prova testi e CTU medico legale, fu decisa con sentenza n.
1443/2019 pubblicata in data 15/10/2019 con la quale il Tribunale di Brindisi
accolse la domanda in parte qua condannando la convenuta al risarcimento in favore egli eredi del danno nella misura di € 8.039,00 oltre al pagamento delle spese liquidate in € 1.700,00 oltre accessori.
Il Tribunale ritenne che “parte convenuta ha riconosciuto che la contaminazione da parte
dello Pseudomonas Auroginosa è stata rilevata nelle condotte ed in alcuni terminali di uso delle
acque termali per alcuni focolai presenti nelle condotte di distribuzione delle acque delle utenze.
Inoltre a seguito di approfondito esame peritale volto alla verifica del nesso etiologico tra le
conseguenze patite dalla signora e l'inadempimento di è Persona_1 Controparte_1
emerso quanto segue. Dalle ricerche batteriologiche che hanno interessato la struttura si è evinta
la presenza di Candida che può virulentarsi in occasioni di debilitazioni come nel caso di specie.
Proc. n. 360/2020 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ed invero il perito riferisce che le infezioni polmonari causate da questo agente patogeno,
ancorché rare, sono le più gravi. Si è rilevata poi la presenza del Pseudomonas Auroginosa
quale fenomeno di inquinamento biologico degli impianti di ambienti umidi come la struttura
esaminata (che si autodepura mediante semplice risciacquo e asportazione meccanica).
...Dunque, conclude il ctu: “si deve pertanto attribuire all'azione delle Terme una concausa che
ha agito su un organismo già provato e che ha scatenato tutte quelle sofferenze ampiamente
documentate...si deve pertanto riconoscere solo parzialmente, al 50%, il danno arrecato con le
inalazioni, considerando anche che le eosinofilie riscontrate agli esami di laboratorio dovevano
essere di monito. Le spese ed il danno biologico devono essere pertanto riconosciute al 50% del
richiesto”. Anche il teste escusso signor conferma il peggioramento subito Parte_4
dalla propria madre signora e della conseguente alterazione delle vite di tutti i Per_1
congiunti dediti alla continua assistenza notte e giorno. Ciò a causa di nuove forme patologiche
subentrate in maniera acuta dal luglio 2009 (mese di inizio delle cure termali) sino al giorno
del decesso (confermando quanto scientificamente rilevato dalla testé richiamata perizia di
ufficio) … Ciò premesso a parte attrice deve riconoscersi, secondo il ctu, il 50 per cento del
danno richiesto, quale constante della ctp di parte. E tale valutazione appare immune da vizi
logici o procedimentali evidenti.”. In applicazione delle tabelle di Milano 2018
ritenendo il 5% di IP, 15 gg di ITP al 100%, 20 gg di ITP al 50%, l'età della danneggiata (80 anni) quantificò il danno in € 8.039,00.
Avverso la sentenza non notificata hanno proposto appello Parte_1
tutti nella qualità di Parte_2 Parte_4 Parte_5
eredi di con atto di citazione notificato in data 25/05/2020 Persona_1
chiedendone la parziale riforma con due motivi.
Con separato atto di citazione notificato in data 18/06/2020 ha proposto appello
Controparte_ Proc. n. 360/2020 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Terme chiedendo la riforma della sentenza con due motivi Controparte_1
incardinando il giudizio di appello n. 510/2020.
I due giudizi di appello sono stati riuniti.
All'udienza Collegiale dell'8 giugno 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina per primo l'appello incidentale di in quanto afferi- Controparte_1
sce alla decisione in ordine alla responsabilità per i danni lamentati dalla Per_1
Con il primo motivo di appello rubricato “illogicità ed erroneità delle statuizioni conte-
nute nella sentenza di primo grado in ordine alla presenza di Pseudomonas Aeruginosa negli
impianti termali” ha censurato la sentenza nella parte Controparte_1
in cui afferma “Parte convenuta ha riconosciuto che la contaminazione da parte dello Pseu-
domonas Aeruginosa è stata rilevata nelle condotte ed in alcuni punti terminali di uso delle ac-
que degli impianti termali per alcuni focolai presenti nelle condotte di distribuzione delle acque
alle utenze”. Sostiene che l'inciso riportato nella comparsa di risposta dal prece-
dente difensore, al quale il Tribunale si è evidentemente rifatto, (“Le vicende che
coinvolsero le Terme di Torre Canne furono oggetto di indagini in sede penale, esitate in un ela-
borato peritale a firma del Prof. foriero di risultati oggettivi validi, indicativi della Per_3
realtà dei fatti. Tale elaborato richiamava la perizia chimico batteriologica dei Prof. e Per_4
(23/04/2010) che rilevava la negatività dei risultati microbiologici per quanto ri- Per_5
guarda le sorgenti e l'ambiente. Solo una modesta contaminazione da parte dello Pseudomonas
Aeruginosa è stata rilevata nelle condotte ed in alcuni punti terminali di uso delle acque degli
impianti termali per alcuni focolai presenti nelle condotte di distribuzione delle acque alle uten-
Proc. n. 360/2020 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ze”) non costituirebbe una ammissione di responsabilità. Evidenzia che tale inci-
so avrebbe avuto l'unico fine di riportare quanto affermato dai consulenti nel processo penale conclusosi poi con assoluzione degli imputati. Infatti, il Magi-
strato penale così concludeva “dalla relazione medico legale risulta che non è stato possi-
bile accertare la natura eziologica dei processi infettivi polmonari che hanno caratterizzato i tre
decessi, in quanto gli accertamenti clinici e di laboratorio espletati su campioni biologici prelevati
durante la degenza dei pazienti deceduti esitarono in senso negativo relativamente alla presenza
della Pseudomonas Aeruginosa” (v. pag. 20 della sentenza penale).
L'equivoco in cui sarebbe incappato il Tribunale dimostrerebbe la superficialità
con cui avrebbe esaminato gli atti;
superficialità dimostrata dal fatto che non avrebbe valutato che la CTU del processo civile ha espressamente rilevato che i controlli dei batteri sono stati effettuati nel settembre 2009 mentre la ha Per_1
eseguito il ciclo termale nel luglio 2009 (vedi relazione pag. 5). “D'altronde, in virtù
di quanto testé rimarcato, controparte aveva inteso fondare le proprie pretese risarcitorie soltanto
su un'asserita “infezione respiratoria da candida albicans contratta durante il ciclo di aerosolte-
rapia presso le Terme di (v. pag. 7 dell'atto di citazione), e tanto dimostra pla- CP_1
sticamente che il Tribunale ha totalmente mancato di vagliare gli atti di causa, con la conse-
guenza che la pronuncia emessa all'esito del giudizio di prime cure risulta evidentemente illogica
ed errata… Dunque, non v'è prova alcuna di un eventuale inadempimento addebitabile
all'appellante per quel che riguarda la presenza di Pseudomonas Aeuroginosa all'interno dello
termale nel periodo in cui la sig.ra si sottopose alle cure, motivo per cui, in Org_1 Per_1
assenza di validi elementi dimostrativi in tal senso, nonché relativamente alla sussistenza del
presunto nesso eziologico tra la supposta inadempienza ed i danni patiti dalla paziente, ognun
vede che la domanda risarcitoria ex adverso avanzata deve dirsi totalmente infondata.” (cfr.
Proc. n. 360/2020 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. appello pag. 11).
Con il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116,
comma 1, c.p.c., e dell'art. 2697 c.c., nonché di ogni altra norma e principio in materia di one-
re, disponibilità e valutazione della prova nel processo civile” Terme di Torre Canne S.r.l.
censura la sentenza per non avere correttamente vagliato la contraddittorietà del-
la CTU del processo civile. Infatti detta consulenza ha riportato il contenuto del-
la sentenza penale n. 307/2013 al fine di affermare che la costituisce CP_3
“una concausa che ha agito su un organismo già provato”, non avvedendosi che la pro-
nuncia in questione non ha in alcun modo esaminato un'eventuale contamina-
zione di tal genere all'interno della struttura termale.
Quindi, non potrebbe rinvenirsi alcuna responsabilità dell'appellante in ordine ai presunti danni patiti dagli appellati e non potrebbe dunque dirsi dimostrato, se-
condo un criterio di probabilità prevalente, che la patologia sofferta dalla CP_4
se sia derivata da un'infezione causata dalla Candida Albicans asseritamente con-
tratta all'interno della struttura termale.
I motivi esaminabili congiuntamente in quanto connessi tra loro sono infondati.
Occorre rilevare che in base ad una complessiva valutazione delle allegazioni contenute nell'atto di citazione può ritenersi che la volontà della fosse Per_1
quello di affermare la responsabilità di per omissione Controparte_1
nell'accertamento e prevenzione di forme patologiche, tra cui la pesudomonas,
all'interno delle tubazioni utilizzate per i trattamenti, omissione che le aveva pro-
vocato il focolaio broncopneumonico con le conseguenze che ne sarebbero deri-
vate.
Individuate così le ragioni della domanda, occorre a questo punto tener conto ai
Proc. n. 360/2020 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. fini della decisione, della sentenza emessa nel giudizio penale, allegata al fascicolo della società convenuta, che vedeva imputati gli amministratori della società
per i reati di cui agli artt. 113, 143, 452 co. II c.p. perché Controparte_1
in cooperazione tra loro, agendo con negligenza, imprudenza ed imperizia ave-
vano somministrato agli utenti degli impianti acqua termale a fini terapeutici con-
taminata da pesudomonas aeuroginosa ed altri organismi;
per i reati di cui agli art. 113
c.p., 589 u.c. in relazione all'art. 590 c.p. perché ponendo in essere la condotta di cui al capo precedente cagionavano tra il 30/06/2009 e il 06/09/2009 affezioni broncopolmonari a 32 pazienti di cui tre decedevano. Nella esposizione in fatto della sentenza penale risulta che il procedimento nasceva a seguito di una segna-
lazione dei NAS di Taranto in merito al ricovero dal 25/07/2009 al 05/09/2009
di ben 11 persone presso l'ospedale di Fasano per broncopolmoniti;
uno di tali pazienti era deceduto per insufficienza respiratoria acuta;
tutti avevano ricevuto terapia inalatoria presso Le indagini erano proseguite at- Controparte_1
traverso l'acquisizione della documentazione inerente gli accertamenti eseguiti
Org dal dipartimento di prevenzione i Brindisi a seguito dei quali era emerso che in data 26/08/2009 erano stati ricoverati l' di Controparte_5 Controparte_6
tre pazienti affetti da broncopolmonite che avevano usufruito delle inala-
[...]
zioni presso In data 27/08/2009 venivano effettuati pre- Controparte_1
lievi dalla e inviati all' la quale per più approfondite indagine in- Org_3 Org_4
Org_ viava i campioni all' di il quale, a seguito di esami specifici, Organizzazione_5
in data 05/09/2009 comunicava la presenza di pseudomonas. Nel frattempo, la struttura termale procedeva alla sanificazione delle tubature, ma, a seguito di altri
Org controlli effettuati in data 07/09/2009, la riscontrava nuovamente il pato-
Proc. n. 360/2020 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. geno in questione. Dalla documentazione acquisita, l'accusa pubblica e privata ri-
tenevano provato che nel periodo tra il luglio 2009 e il settembre 2009 ben 110
persone avevano eseguito cure termali e avevano accusato malori vari tra cui an-
che affezioni polmonari. La sentenza penale, sia pure alla luce delle evidenze de-
gli accertamenti in loco della presenza dello pseudomonas, prendeva atto che sui pazienti non era stato riscontrato il patogeno e ciò non consentiva né di ac-
certare né di negare il ruolo dei trattamenti in ordine alla patologia in questione.
Non mancava di rilevare che, in base a quanto riferito dai consulenti del PM, il mancato riscontro sui pazienti del patogeno incriminato era da attribuirsi alle cu-
re antibiotiche cui i pazienti erano stati sottoposti.
Il giudice penale, sulla base del mancato riscontro del batterio sui pazienti, ha ri-
tenuto di non poter accogliere la tesi accusatoria e ciò per le stringenti regole in punto di onere della prova nel processo penale (la prova nel processo penale de-
ve infatti essere offerta al di là di ogni ragionevole dubbio).
Tuttavia, nel processo civile vige invece un principio in tema di prova meno stringente ossia il principio del più probabile che non.
Ciò detto, rilevato che, nella fattispecie, è incontestato che la contrasse Per_1
l'affezione polmonare nel luglio 2009 dopo avere eseguito trattamenti inalatori presso la struttura di di si evidenzia che dall' istruttoria CP_1 CP_1
emerge quanto segue:
a) in data 27/08/2009 le acque delle tubature di di ri- CP_1 CP_1
sultavano inquinate dal patogeno denominato pseudomonas aeruginosa;
b) la aveva eseguito il trattamento presso le in un periodo Per_1 CP_1
relativamente vicino alla data di tale primo accertamento;
Proc. n. 360/2020 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. c) nel periodo luglio 2009 - settembre 2009 un numero sorprendentemente elevato di persone (110), dopo avere eseguito delle inalazioni presso avevano accusato malori e malattie respiratorie Controparte_1
similari a quella della e addirittura tre di questi erano decedute. Per_1
La valutazione unitaria dei suddetti elementi, in assenza di prova di fattori alter-
nativi che possano spiegare l'insorgenza della malattia della induce a ri- Per_1
tenere con elevato grado di probabilità che la si sia ammalata a causa Per_1
della presenza del patogeno riscontrato nelle tubazioni inalatorie.
La circostanza che il patogeno sia stato riscontrato nelle tubature e non sui pa-
zienti non vale di per sé ad escludere la conclusione esposta, trovando adeguato fondamento nella ragionevole motivazione data dai consulenti del PM cui la sen-
tenza penale ha fatto riferimento.
Quanto all'accertamento, durante il ricovero della del patogeno fungi- Per_1
neo (candida), la sua presenza, come affermato dallo stesso CTU, può attribuirsi ragionevolmente alla situazione clinica della paziente ed al fatto che le altre pato-
logie indotte dal trattamento presso le terme avevano prodotto una riduzione delle difese immunitarie.
Del resto, lo stesso CTU sulla base della storia clinica della paziente e della sen-
tenza penale ha attribuito all'azione di una concausa che Controparte_1
ha agito su un organismo già provato scatenando “tutte quelle sofferenze ampiamente
documentate”.
Con il primo motivo di appello gli eredi della signora hanno censurato Per_1
la sentenza laddove, aderendo alle conclusioni del CTU, ha accertato un danno pari al 50% di quello richiesto per poi liquidare solo € 8 039,00, somma che non
Proc. n. 360/2020 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sarebbe corrispondente al 50% della somma richiesta che era pari a € 24.195,25.
Aggiungono gli appellanti che nulla si dice in sentenza in ordine al danno psico-
logico.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il CTU ha riconosciuto che la condotta attribuibile all'operato dei responsabili di abbia concorso nella misura del 50% al prodursi del danno CP_1 CP_1
di cui si chiede il risarcimento avuto riguardo alla percentuale di invalidità per-
manente e temporanea come riportata nella perizia di parte cui l'attrice ha fatto riferimento in citazione e non già come sostiene parte appellante alla somma ri-
chiesta conclusivamente.
Ciò detto il Tribunale è comunque incorso in errore perché sulla scorta delle condivise conclusioni del CTU avrebbe dovuto liquidare il danno tenendo conto delle percentuali di invalidità temporanea e permanente di cui alla ridetta perizia di parte (10% di IP, 30 gg per IT al 100%, 40 gg di ITP al 50%) e ridurre il quan-
tum liquidato in tal modo al 50% e non già, come risulta aver fatto, ridurre al
50% i punti di invalidità e i giorni di inabilità e procedere alla liquidazione.
Sicché in applicazione delle tabelle di Milano 2018 (applicate in sentenza) e tenu-
to conto dell'età della danneggiata (80 anni), il danno liquidabile in base a quanto richiesto dalla ammonta in € 21.800,00, somma che ridotta del 50% Per_1
ammonta ad € 10.900,00.
Nessun danno in aumento per personalizzazione (come richiesto in citazione)
può essere riconosciuto in assenza di allegazione e prova di particolari circostan-
ze che lo possano giustificano (“La personalizzazione in aumento del danno non patri-
moniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice
Proc. n. 360/2020 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordi-
narie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze danno-
se “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe –
non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” Corte di Cassazione
sentenza 27 maggio 2019 n. 14364).
Con il secondo motivo gli eredi hanno censurato la sentenza con Pt_4
espresso riguardo alla liquidazione delle spese sostenendo che siano inferiori ai parametri minimi.
Anche questo motivo è fondato: in base al valore della causa avuto riguardo an-
che alla somma riconosciuta dalla sentenza di primo grado le competenze liqui-
date dal Tribunale pari a € 1.700,00 risultano violare il DM 55/2014 perché net-
tamente inferiori ai minimi, ivi previsti per la fascia di valore di competenza, pari a € 2.738,00. Gli onorari vanno pertanto rideterminati e liquidati come da dispo-
sitivo
Ne consegue il rigetto dell'appello di e l'accoglimento per Controparte_1
quanto di ragione dell'appello degli eredi Pt_4
Alla soccombenza consegue la condanna di al pagamento Controparte_1
in favore degli eredi delle spese di questo grado di giudizio. Si pongono Pt_4
le spese di CTU a totale carico di Controparte_1
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
Proc. n. 360/2020 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ.
SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte,
rigetta l'appello incidentale di e, in accoglimento Controparte_1
dell'appello principale degli eredi in riforma della sentenza: Pt_4
- aumenta la somma cui è condannata da € Controparte_1
8.039,00 a € 10.900,00;
- ridetermina in € 3.706,00 di cui € 206,00 per spese oltre IVA, CAP e RF
al 15% quanto liquidato per le spese del giudizio di primo grado in favore del procuratore antistatario degli appellanti principali;
condanna al pagamento in favore dei procuratori an- Controparte_1
tistatari degli appellanti principali delle spese di questo grado che liquida in com-
plessivi € 3.355,00 di cui € 355,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%;
pone le spese di CTU a totale carico di Controparte_1
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 aprile 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 360/2020 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.