Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2242 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Santonastaso presso cui el.te dom.ta in Parte_1
Caserta via Tommaso Campanella 15
Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Agnese Grassia presso cui el.te dom.ta in Caserta Controparte_1 via Unità italiana 28
Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 15.9.2023 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Santa Maria C.V n. 589 del 19.3.2023 che aveva rigettato la sua domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori con relativo pagamento delle differenze retributive .
Con un unico motivo di ricorso, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva stabilito che l'infermiera poteva rientrare sia nella categoria C , attribuitale, che in quella D cui aspirava. In realtà le mansioni esercitate di cui chiedeva la prova rientravano nella categoria D poiché non svolgeva mansioni di puericultrice esperta bensì quelle di infermiera in quanto faceva le vaccinazioni, il carico e scarico dei medicinale, nella verifica dell'integrità dei lotti , della scadenza dei farmaci , nella richiesta dei farmaci alla Par farmacia dell' , nel controllare i frigoriferi oltre ai dischetti della temperatura e nell'effettuare l'accettazione degli utenti.
Par Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Dopo aver disposto la prova testimoniale, la Corte tenuta l'udienza ex art. 127 ter cpc , assegnava la causa a sentenza.
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. La prova testimoniale ha confermato quanto prospettato da parte appellante senza aggiungere alcun altro elemento. Tuttavia le mansioni di fatto esercitate dall'appellante non consentono di ritenere che esse siano inquadrabili nella categoria D) del ccnl del settore.
Come correttamente scrive la Giudice di primo grado nella sentenza impugnata , senza ripetere la declaratoria per intero conosciuta alle parti e riportata nella sua interezza nella sentenza, la distinzione tra la categoria C) e quella D) del contratto non consiste nello svolgimento di alcune mansioni in prevalenza esecutive. Scaricare i farmaci, controllare i frigoriferi e le scadenze di farmaci, accettare gli utenti, e anche fare le vaccinazioni non sono operazioni complesse anche perché effettuate per tutta la durata delle operazioni sotto la sorveglianza del responsabile medico nelle figure del dirigente medico oppure medico della guardia medica come hanno riferito i testi.
Inoltre simili attività potevano essere tranquillamente svolte sia da una puericultrice che da una infermiera
.
Ciò che invece distingue gli appartenenti alle due categorie contrattuali è appunto l'autonomia e la responsabilità che sono richiesti dal livello D) e non dal C) oltre al titolo di studio professionale che l'appellante non ha provato di avere. Gli appartenenti alla categoria D) devono inoltre coordinare e controllare altri operatori con discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici.
Stabilisce la clausola per la categoria C) che appartengono a tale categoria quei lavoratori che oltre a possedere conoscenze teoriche e pratiche nonché esperienza professionale e specialistica unitamente a capacità tecniche elevate hanno altresì autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo , eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con responsabilità dei risultati conseguiti.
Quindi nessun coordinamento necessario e gestionale da eseguire con discrezionalità nell'ambito di strutture operative semplici. Inoltre la categoria D) richiede autonomia e responsabilità proprie e non secondo modelli definiti e conoscenze teoriche e specialistiche e/o gestionali in relazione a titoli di studio.
L' effettuazione di vaccini come le altre mansioni prima indicate non comporta alcun margine di autonomia e responsabilità proprie né richiedono conoscenze tecniche e specialistiche in rapporto ai titoli di studio né infine l'appellante aveva compiti di coordinamento e gestionali sulla base di una discrezionalità operativa. Si trattava di compiti semplici che l'appellante svolgeva su indicazione del responsabile medico e sotto il suo controllo secondo metodiche definite e sperimentate.
Pertanto nessun svolgimento di mansioni superiori è emerso da parte dell'appellante.
Le spese si compensano dato il carattere interpretativo della vicenda giuridica.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto. Napoli 28.1.2025
Il Presidente rel