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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. La protesta estemporanea dai modi violenti e intimidatori non è scioperoAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 394/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 365/2024 pubblicata in data 30 aprile 2024 promossa con ricorso depositato in data 1 luglio 2024 da:
KONE Controparte_1 CP_2
E. CP_3 CP_4 CP_5
[...] CP_6 CP_7 CP_8
[...] Controparte_9
Controparte_10 CP_11
[...] CP_12 CP_13 [...]
CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
CP_18 CP_19 [...]
CP_20 CP_21
CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
CP_26 CP_27 CP_28
. CP_29 CP_30 [...]
CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
[...] CP_35 CP_36 CP_37
[...] CP_38
elettivamente domiciliati a Padova P.tta Conciapelli n.17 presso e nello studio degli avvocati Ettore Squillace, Andrea Squillace e Piero Squillace come da procura in atti
1 APPELLANTI
Contro
Controparte_39
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Roma viale Trastevere n.108 presso e nello studio dell'avv. Raffaele Greco che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 27.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro rigettava le domande proposte nel ricorso depositato dagli appellanti in epigrafe nei confronti di Controparte_39
In tale ricorso gli appellanti chiedevano che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità delle delibere di esclusione dal rapporto associativo datate
31.1.2023, la nullità/illegittimità dei licenziamenti irrogati con lettera datata
31.1.2023, la ritorsività degli irrogati licenziamenti e conseguentemente domandavano che la società appellata fosse condannata a reintegrarli nel proprio posto di lavoro.
Chiedevano, quindi, la condanna della società al risarcimento del danno da quantificarsi in un importo pari alle retribuzioni percipiende dalla data di licenziamento alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
In particolare in tale ricorso gli odierni appellanti deducevano di aver partecipato in data 12 gennaio 2023 ad uno sciopero, attuato come gesto di solidarietà al collega di lavoro al quale, in pari data, era stata consegnata a Persona_1
mano una lettera di contestazione disciplinare con contestuale provvedimento di sospensione cautelativa e che con lettera datata 13.1.2023 era stata loro comunicata una contestazione disciplinare di identico contenuto, che così recitava: “Il giorno 12 gennaio 2023, alle ore 15:30 circa, presso il magazzino
KAMILA di Parma, alla presenza di testimoni, successivamente all'inizio del suo orario lavorativo, assieme ad altri suoi colleghi, lei interrompeva la prestazione
2 lavorativa e si impossessava dei commissionatori presenti in appalto utilizzati per la movimentazione della merce rendendo impossibile agli altri colleghi di poter svolgere la loro prestazione lavorativa. Dopodiché rimaneva fermo senza svolgere la sua mansione e di fatto complessivamente causando il blocco dell'attività lavorativa all'interno del magazzino sino alle ore 22:00…” e di aver presentato tramite l' al quale i medesimi erano Controparte_40
iscritti, in data 16.1.2023, le seguenti giustificazioni “Non contesto di essermi astenuto dal lavoro il giorno 12 gennaio. L'astensione collettiva decisa e messa in atto da tutti i lavoratori ai quali è stato contestato il medesimo addebito ha configurato uno sciopero che gli stessi hanno valutato di porre in essere come gesto di solidarietà nei confronti del sig. lo stesso, infatti, Persona_1
il medesimo giorno 12 us. riceveva una contestazione disciplinare con sospensione cautelativa dall'attività lavorativa che presentava elementi palesemente e pacificamente inventati. Lo sciopero è stato dunque deciso ed attuato perché tutti lavoratori hanno ritenuto sproporzionata ed arbitraria tale contestazione disciplinare e la contestuale misura cautelare, come comunicato prima dell'inizio dello stesso ai rappresentanti della cooperativa presenti in loco
e . Sciopero che non può in nessun modo essere Parte_1 Parte_2
sanzionato essendo un diritto costituzionalmente garantito. In ogni caso, invece, smentisco e contesto integralmente di aver ostruito l'attività di altri lavoratori presso il magazzino di LA di Parma, con i mezzi aziendali sempre e inequivocabilmente rimasti a disposizione presso le postazioni di ricarica. Ne è riprova, infatti, che quando alcuni lavoratori, tra cui il responsabile Parte_3
Per_
(detto ) e il preposto che non hanno partecipato allo
[...] Per_3
sciopero, richiedevano di utilizzare i commissionatori, i suddetti hanno potuto utilizzarli senza che vi sia stata alcuna opposizione da parte mia o di altri scioperanti. Risulta quindi falsa tale vostra contestazione così come quella di aver causato il blocco dell'attività lavorativa la quale è in ogni caso parzialmente proceduta nel magazzino.”
Sostenevano, quindi, che la contestazione fosse infondata non avendo impedito ai lavoratori non partecipanti allo sciopero di svolgere la loro ordinaria attività e che, quindi, il licenziamento e l'esclusione da soci loro irrogati in data 31 gennaio 2023 fossero illegittimi.
In particolare eccepivano la genericità della contestazione disciplinare,
3 l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale, essendosi limitati ad esercitare un diritto costituzionalmente garantito, ossia il diritto di sciopero, la ritorsività del licenziamento, intimato quale illegittima reazione, ad opera di parte datoriale, all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_39
In particolare deduceva che i lavoratori avevano messo in atto, senza alcun preavviso né legittima spiegazione, un'azione improvvisa dichiaratamente intimidatoria, consistente nella presa di possesso dei carrelli di movimentazione delle merci, volta a paralizzare l'attività del magazzino e che lo spossessamento di tali carrelli aveva determinato la paralisi delle attività svolte da CP_39 sia all'interno del deposito, che all'esterno dello stesso, in quanto la preparazione delle merci avveniva, dopo l'attività di carico/scarico e di stoccaggio delle stesse, attraverso la trasmissione degli ordini, in via telematica, a mezzo dei palmari installati sui carrelli, con la conseguenza che, senza la disponibilità di tale strumentazione, risultava impossibile procedere nell'attività, che, per questa ragione, la società committente aveva dovuto dirottare la maggior parte degli ordini ricevuti ad altro stabilimento onde consentirne l'evasione e che, per tale ragione, la società committente della aveva Parte_4 CP_41 immediatamente invitato quest'ultima a porre rimedio alla situazione, ma il gruppo di lavoratori aveva impedito qualsiasi tentativo di ottenere la riconsegna dei carrelli.
Deduceva di aver, quindi, chiesto l'intervento della Polizia di Stato che era intervenuta con alcuni agenti diretti dall'ispettore e che Persona_4
questi, dopo aver constatato la rivolta in atto presso il deposito nonché
l'indisponibilità dei lavoratori alla restituzione dei mezzi aziendali e aver ravvisato una situazione di concreto pericolo per l'incolumità dei presenti, avevano invitato i preposti della cooperativa a desistere da qualsiasi ulteriore tentativo di riprendere il possesso dei carrelli.
Precisava che intorno alle ore 22:00 i suddetti lavoratori avevano timbrato il cartellino in uscita, allontanandosi dallo stabilimento e minacciando ulteriori azioni dimostrative e che la committente aveva contestato alla stessa il grave inadempimento contrattuale, preannunciando, in caso di reiterazione di condotte di tale tipo, l'immediato recesso dall'appalto.
4 Deduceva, quindi, la legittimità del licenziamento disciplinare asserendo che i lavoratori non solo non avevano adempiuto al proprio obbligo di svolgere la prestazione lavorativa, ma si erano anche impossessati di tutti i mezzi dell'azienda inibendo la regolare prosecuzione delle attività lavorative, che l'attività posta in essere dai lavoratori connotata da antigiuridicità non poteva essere qualificata come sciopero e che il licenziamento non poteva essere considerato discriminatorio.
Sosteneva, altresì, la legittimità della delibera di esclusione dalla società, in quanto assunta, non quale conseguenza automatica del licenziamento disciplinare, ma a seguito di autonoma e ponderata valutazione circa l'incompatibilità della condotta alla permanenza del vincolo sociale nonché la violazione dell'art. 11, lett. f) e g) dello Statuto della società, il quale stabilisce che: “l'esclusione sarà deliberata (…) in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa o metta a repentaglio il regolare svolgimento dell'attività sociale ovvero ostacoli l'esecuzione del lavoro o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli”.
Evidenziava, in subordine, in ipotesi di ravvisata illegittimità dell'impugnato recesso, che l'unica forma di tutela astrattamente configurabile per i lavoratori sarebbe stata quella obbligatoria ex art. 8 L. n. 604/1966, sostenendo che pur avendo i dipendenti formalmente proposto “due distinte domande, una protesa alla illegittimità della delibera di esclusione e l'altra alla illegittimità del licenziamento disciplinare, l'impugnativa della delibera di esclusione è in realtà prospettata in modo solo formale, risolvendosi esclusivamente – come emerge nettamente dalla disamina dell'atto introduttivo del presente procedimento – in una richiesta di accertamento di invalidità strumentale rispetto a quella di illegittimità del licenziamento”.
Il tribunale di Parma sezione lavoro rigettava il ricorso ritenendo che non fosse configurabile uno sciopero e che, comunque, anche a voler ritenere che si trattasse di sciopero i lavoratori avessero violato i limiti esterni stabiliti dalla giurisprudenza ai fini della legittimità dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. Proponevano appello i lavoratori.
Con il primo motivo di appello deducevano che il giudice di primo grado avesse errato nella valutazione delle prove.
In particolare censuravano il capo della sentenza in cui veniva affermato che:
5 “sono pacifici tra le parti, tanto la sussistenza del fatto materiale contestato ai lavoratori (quanto meno di talune delle condotte addebitate), quanto il nesso di causalità con il provvedimento espulsivo: i lavoratori sono stati, invero, licenziati per essersi impossessati, nell'ambito di una protesta collettiva dei commissionatori aziendali utilizzati per la movimentazione della merce, interrompendo, così, lo svolgimento della propria prestazione lavorativa.”
Affermavano, invece, che avevano contestato sin dalle difese svolte in relazione alla contestazione disciplinare di essersi impossessati dei commissionatori e di averne impedito l'utilizzo da parte dei lavoratori non scioperanti con la conseguenza che tali fatti non potevano considerarsi pacifici e certamente non accertati in relazione a ciascuno dei lavoratori.
Deducevano che, comunque, in giudizio non fossero stati provati comportamenti idonei a confermare il contestato impossessamento dei commissionatori e ciò né da parte dei singoli né da parte della collettività.
Con il secondo motivo di appello deducevano che il giudice, dopo aver condiviso il principio enunciato in maniera costante dalla Suprema Corte, secondo cui “il diritto di sciopero, che l'art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti” se ne era poi erroneamente discostato sostenendo che non si fosse trattato di uno sciopero per mancata previa concertazione e per difetto di interesse collettivo.
Affermavano che, invece, ricorressero entrambi gli elementi, non essendo necessaria una formale proclamazione dello sciopero o un avvallo delle OOSS, essendo sufficiente che l'astensione venisse decisa e attuata collettivamente e che, nel caso di specie, sussisteva un interesse collettivo trattandosi non solo di gesto di solidarietà, ma essendovi anche una connessione con rivendicazioni salariali.
Con il terzo motivo di appello censuravano il capo della sentenza in cui si affermava che: “ in difetto di ulteriori allegazioni in ordine alle ragioni ed alle finalità sottese alla reazione collettiva messa in atto dai lavoratori (quale forma di solidarietà rispetto alla sospensione cautelare disposta nei confronti di un altro collega) - tale ultima motivazione non è suscettibile, di per sé sola, di
6 fondare l'interesse collettivo richiesto per la legittimità dello sciopero, occorre, altresì, evidenziare come non sia emersa, nella fattispecie de qua - difettando specifiche deduzioni, sul punto, ad opera di parte ricorrente – alcuna correlazione tra le rivendicazioni salariali svolte, nel corso del rapporto, dai lavoratori scioperanti e la sospensione cautelare disposta nei confronti del collega, che, nella prospettazione attorea, ha rappresentato l'occasione dello sciopero di cui si discute.”.
Deducevano che la prova delle ragioni dello sciopero fosse da rinvenire non solo nella lettera di giustificazioni, ma anche nella mancata contestazione da parte della difesa di parte appellata delle allegazioni effettuate in sede di note conclusive.
Con il quarto motivo d'appello veniva censurato il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado affermava che: “alla stregua delle risultanze probatorie acquisite in seno al presente giudizio, è emersa una violazione dei limiti esterni stabiliti dalla giurisprudenza ai fini della legittimità dell'esercizio del diritto di sciopero… abbia assunto connotati lesivi, sia dell'incolumità e della libertà dei colleghi di lavoro che non hanno condiviso tale contestazione, sia dei diritti di proprietà e della capacità produttiva dell'azienda” e richiamava a supporto la testimonianza di . Pt_3
Sostenevano che non solo la testimonianza di non fosse idonea a provare Pt_3
che lo sciopero avesse connotati lesivi, non indicando neppure gli autori degli atti contestati, ma che, comunque, fosse contraddetta dalle deposizioni dei testi e Per_4 Tes_1
Deducevano, quindi, che fossero stati rispettati i limiti esterni del diritto di sciopero.
Con il quinto motivo sostenevano che il giudice avesse errato nell'escludere la ritorsività del licenziamento affermando che fosse stato irrogato a seguito di uno sciopero legittimo.
Nel sesto motivo di appello contestavano la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto che la contestazione avesse violato il principio di specificità.
Sostenevano che nella contestazione disciplinare la società avrebbe dovuto specificare chi tra gli scioperanti si era impossessato dei commissionatori, le concrete modalità di impossessamento, il nominativo dello scioperante che aveva rifiutato la consegna e il nominativo del lavoratore richiedente il
7 commissionatore.
In via subordinata, poi, deducevano che, ove la Corte d'appello avesse ritenuto insussistente uno sciopero e ritenuta la sussistenza di un inadempimento ai propri obblighi contrattuali da parte degli appellanti non vi sarebbero, comunque, stati la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo del licenziamento.
Evidenziavano, poi, che il giudice non aveva motivato sulla domanda relativa all'annullamento della delibera di esclusione da socio e si riportavano a quanto scritto nel ricorso introduttivo.
Concludevano chiedendo l'accoglimento delle domande indicate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la società appellata con memoria depositata in data 2 settembre
2024 chiedendo il rigetto dell'appello.
In via preliminare deduceva l'inammissibilità del gravame evidenziando che gli appellanti non avevano provato di aver attuato uno sciopero legittimo, mancandone tutti gli elementi costitutivi, e che il richiamo al precedente della
Corte d'appello di Bologna era inconferente in quanto detta decisione si riferiva ad una fattispecie del tutto diversa in cui vi era stato un legittimo esercizio del diritto di sciopero.
Evidenziava, inoltre, che dalle prove in atti risultava che gli appellanti non avevano mai avuto la volontà di porre in essere uno sciopero e che il richiamo allo stesso era una scusa postuma per tentare di giustificare un comportamento illegittimo come, del resto, risultava dal fatto stesso che avevano timbrato il cartellino sia all'inizio che alla fine del turno.
Sosteneva, inoltre, l'inammissibilità delle domande proposte dai lavoratori in quanto non avevano fatto riferimento ad una retribuzione specifica, non avevano prodotto il CCNL e i contratti di lavoro, avevano fatto solo una generica domanda principale e nessuna subordinata.
Eccepiva la decadenza dall'impugnazione delle delibere di esclusione da soci perché effettuata oltre il termine di 60 giorni e dal diritto di impugnazione non risultando sottoscritta la comunicazione di impugnazione dagli stessi.
Contestava, quindi, nel merito l'appello proposto evidenziando che, come era risultato dalle prove orali e dalla stessa documentazione prodotta dagli appellanti, questi non avevano posto in essere uno sciopero, bensì un'azione improvvisa intimidatoria e violenta volta a paralizzare l'attività di magazzino
8 impossessandosi dei carrelli di movimentazione merci ( i c.d. commissionatori) utilizzati dalla stessa ed impedendo ai preposti e ai soci di utilizzarli minacciando e sbeffeggiando in modo aggressivo e violento chi si avvicinasse e tentasse di utilizzare detti mezzi.
Sosteneva, inoltre, l'infondatezza della dedotta genericità della contestazione e affermava la legittimità dalla delibera di esclusione da soci in relazione alla quale eccepiva la decadenza per essere stata effettuata oltre il termine di 60 giorni.
Deduceva, in subordine, l'inammissibilità delle domande volte solo all'applicazione della tutela reale anche per mancata tempestiva impugnazione della delibera di esclusione da socio e non essendovi domande subordinate.
Chiedeva, in ulteriore subordine, stante la modesta anzianità di servizio degli appellanti, in caso di ritenuta applicazione dell'art. 8 della legge n.604/1966, la condanna ad un importo non superiore a 2,5 mensilità e in caso di applicazione dell'art.2 Dlsg n. 23/2015 la condanna al pagamento di un'indennità non superiore a 6 mensilità.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello dichiarasse l'inammissibilità dell'appello e, comunque, lo rigettasse con conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 27 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. I primi quattro motivi di appello stante la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente.
Occorre, quindi, verificare se i comportamenti contestati siano sussistenti e se siano stati posti in essere dagli appellanti nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di sciopero.
A questo proposito si devono richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte in relazione al diritto di sciopero principi correttamente richiamati anche dalla sentenza di primo grado e da questa Corte d'appello nelle sue pronunce.
La Corte di Cassazione (Cass. lav n. 24473/2024) in relazione agli elementi che devono sussistere perché l'astensione del lavoro possa essere qualificata come sciopero legittimo ha precisato che “Gli elementi che qualificano l'astensione dal lavoro come sciopero legittimo sono rappresentati dalla natura collettiva dell'interesse da tutelare e dalla preventiva deliberazione, collettivamente assunta, per la sua adozione, in quanto funzionale a dar conto della diffusività dell'interesse sotteso all'azione dimostrativa collettiva intrapresa, anche se
9 riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello con la quale è stata ritenuta illegittima l'astensione dal lavoro attuata da alcuni lavoratori, addetti ad un casello autostradale, in assenza di una deliberazione di natura collettiva della sua indizione e solo successivamente comunicata ai rappresentanti sindacali).”
Nella motivazione della suddetta sentenza, poi, si legge: “ La corte d'appello, riaffermando i principi relativi all'esercizio del diritto di sciopero ed all'assenza di specifici limiti allo stesso, che non siano quelli di tutela delle posizioni soggettive individuali, dell'incolumità personale e della libertà di iniziativa economica, ha statuito che, nel caso concreto, l'astensione dal lavoro posta in essere dai ricorrenti non fosse riconducibile al diritto di sciopero. Ha infatti evidenziato che l'assenza di una deliberazione di natura collettiva di indizione dello sciopero cui far aderire liberamente i lavoratori portava ad escludere che
l'astensione in questione fosse collocabile nel concetto di esercizio concreto del diritto in discussione.
Con riguardo alla natura collettiva del diritto di sciopero questa Corte ha da tempo chiarito che lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. Pertanto, ancorché per l'attuazione dello sciopero non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro
(salva la eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione),
è necessario che l'astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l'iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo (Cass. n. 6831/1987).Quest'ultimo, infatti, costituisce elemento determinante dell'esercizio del diritto di sciopero, pur nella sottolineatura che
l'art. 40 cost. attribuisce tale diritto personalmente ai lavoratori, e che lo stesso non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, può affermarsi che non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico
10 generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro (Cass. n. 23552/2004).
Recentemente (Cass. n. 24653/2015) si è ribadito che sussiste l'interesse del datore di lavoro ad agire per l'accertamento negativo della legittimità dell'astensione dal lavoro, proclamata dai rappresentanti sindacali, ove ne sia incerta la qualificabilità come sciopero nella sua accezione di astensione collettiva per finalità di carattere collettivo. Come si evince dai principi nel tempo affermati da questo Giudice di legittimità gli elementi che qualificano
l'astensione dal lavoro come sciopero legittimo sono costituiti dalla natura dell'interesse collettivo da tutelare e dunque dalla decisione concordata e preventiva circa l'adozione del comportamento di astensione dal lavoro. Tale ultimo elemento (deliberazione collettivamente assunta) risulta infatti funzionale a dar conto proprio della diffusività dell'interesse (anche se riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione) e della natura collettiva dell'azione dimostrativa. Diversamente, ove la decisione dell'astensione e delle modalità di esecuzione dello sciopero siano lasciate totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione, il datore di lavoro potrebbe essere esposto alla seria impossibilità di prevenire eventuali rischi per la salute di tutti i lavoratori ovvero rischi sulla produttività aziendale
(Cass. n.23552/2004). La valutazione del giudice d'appello, considerando il concreto atteggiarsi delle modalità decisorie dell'astensione in questione, solo successivamente comunicata dai lavoratori ai rappresentanti sindacali e dunque priva della valenza effettivamente collettiva nel senso sopra indicato, risulta pertanto coerente con i principi enucleati e con la qualificazione di semplice astensione individuale dal lavoro.”
I concetti espressi in questa sentenza si trovano anche nelle precedenti pronunce della Suprema Corte in cui vengono anche indicati i limiti entro cui lo sciopero può essere considerato legittimo.
Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza n. 6787/2024 della Suprema
Corte “Il diritto di sciopero, che l'art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti;
pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata
11 collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro - e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità
e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende”
In relazione ai limiti del diritto di sciopero la Suprema Corte (Cass. lav n.
24653/2015) ha precisato che: “Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune derivante dal precetto costituzionale di cui all'art. 40 Cost e la mancanza di una legge attuativa, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all'incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica, sicché esorbitano da tali limiti, e sono illegittime, le modalità di attuazione dello sciopero rimesse totalmente agli interessati (nella specie, lasciando nella facoltà del singolo lavoratore quando e per quanto tempo astenersi dal lavoro) senza alcuna predeterminazione, atteso che ne snaturano la forma e la finalità tipicamente collettive, esponendo il datore di lavoro ai pregiudizi derivanti dall'impossibilità di prevenire i rischi alla produttività e all'organizzazione gestionale dell'azienda” e (Cass. lav n. 6787/2024) “ Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale, che con la produttività delle aziende è concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini;
pertanto, l'esercizio del predetto diritto deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura
12 inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.”
Tanto premesso in diritto, in punto di fatto si osserva che, come risulta dalle giustificazioni degli appellanti e dai loro atti, non è contestato che gli stessi il giorno 12 gennaio 2023 hanno interrotto improvvisamente la loro prestazione lavorativa.
Bisogna, quindi, valutare se ciò sia avvenuto nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di sciopero, come sostenuto dagli stessi, o di una protesta estemporanea avente carattere intimidatorio come indicato dalla società appellata.
Orbene si ritiene che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non risulti provato che gli appellanti abbiano posto in essere uno sciopero o, comunque, uno sciopero legittimo rispettoso dei limiti esterni indicati dalla giurisprudenza ai fini della sua legittimità.
Innanzitutto gli appellanti non hanno nemmeno esternato agli altri colleghi di lavoro e in generale ai presenti che stavano scioperando e nell'immediatezza dei fatti neppure la sigla sindacale a cui erano iscritti, contattata a seguito dei fatti per cui è causa, ha riferito che gli stessi si stavano astenendo dal lavoro nell'ambito dell'esercizio del diritto di sciopero.
Orbene se è vero che non sono necessarie formali proclamazioni o preventivo avviso dello sciopero è, però, necessario, stante il suo carattere collettivo, che lo stesso venga preventivamente deliberato e successivamente esternato stante la sua finalità.
Nel caso di specie, invece, non è risultato provato che ciò sia avvenuto.
In particolare il teste , dipendente Testimone_2
della società appellata dal 2004, rispondendo al capito n.11 di parte appellata in cui si chiedeva se fosse stato comunicato dagli appellanti direttamente o tramite il sindacato lo sciopero ha riferito: “Con riferimento al capitolo 11 della memoria, credo di no poiché, qualora fosse stato indetto uno sciopero, noi lavoratori saremmo stati avvertiti. Invece si trattava di una normale giornata lavorativa… Quando c'è stata la consegna della lettera di contestazione ad un loro collega, il gruppo si è improvvisamente fermato facendo le rimostranze di cui si è parlato”.
13 La suddetta testimonianza è particolarmente significativa perché dalla stessa si evince che i colleghi di lavoro degli appellanti non sono stati informati dell'asserito sciopero e ciò in aperto contrasto con il carattere collettivo proprio dello sciopero.
Il teste , dipendente della Parte_3 Parte_5 distaccato presso il magazzino, ha, poi, riferito: “Preciso che si è trattato di un'attività improvvisa…Il gruppo non ha comunicato alcunché né previamente motivato le proprie azioni. Io ero presente.”
Il teste presidente della cooperativa consorziata Zero70 che si Parte_1
occupava delle relazioni sindacali per le società del consorzio CISA ha, poi, confermato il capitolo n. 11 della memoria di parte appellata ed ha aggiunto:
“Preciso di non essere stata contattata da nessuno, né quel giorno alcuno dei ricorrenti mi ha mai parlato di sciopero…Io ero in contatto con il Contr rappresentante sindacale di il quale, nel corso delle varie Per_5
telefonate, non mi ha mai riferito di alcun sciopero, né quel giorno lì ha mai parlato di sciopero…Mi è stato solo detto che non accettavano ciò che era stato contestato al loro collega.”.
Anche gli informatori ispettore DI, e Persona_4 Tes_3 sostituto commissario di polizia di stato alla DI all'epoca dei fatti, sentiti nel procedimento cautelare svoltosi davanti al Tribunale di Parma e relativo al licenziamento di , licenziato per i medesimi fatti per cui è Parte_6
causa, le cui dichiarazioni sono state acquisite nel presente giudizio, hanno parlato di protesta, ma non hanno riferito di uno sciopero.
Parimenti l'informatore addetto alla sicurezza LA ha riferito Testimone_4 di una “protesta” senza parlare di sciopero.
Si osserva, inoltre, che gli appellanti non sono usciti dal magazzino dove veniva svolta l'attività produttiva, a differenza di quanto avviene ordinariamente negli scioperi che si svolgono all'esterno dell'azienda, e che hanno timbrato il cartellino a fine turno, come avviene nel caso di ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, fatto anche questo incompatibile con l'astensione dal lavoro propria del diritto di sciopero.
Inoltre nel caso di specie è anche difficilmente individuabile l'interesse collettivo incidente sul rapporto di lavoro a tutela del quale sarebbe stato deciso il suddetto sciopero.
14 Gli appellanti nelle loro giustificazioni hanno dedotto di aver scioperato come gesto di solidarietà nei confronti del collega attinto da una Persona_1
contestazione disciplinare con sospensione cautelare asseritamente pretestuosa e in giudizio hanno aggiunto che la stessa sarebbe stata fatta perché tale lavoratore partecipava all'agitazione sindacale in corso.
Tuttavia in atti non vi è alcuna prova che detto lavoratore partecipasse alla dedotta agitazione sindacale, né della stessa agitazione sindacale.
In sede di note conclusive in primo grado e nel presente giudizio gli appellanti hanno anche dedotto la sussistenza di rivendicazioni “salariali e normative” poste alla base del dedotto sciopero.
Tale deduzione non solo è assolutamente generica e tardiva, non essendo stata menzionata nel ricorso di primo grado, ma solo per la prima volta nelle note conclusive del giudizio di primo grado, ma della stessa gli appellanti non hanno fornito alcuna prova documentale o orale in giudizio.
Del resto nelle giustificazioni rese a seguito della contestazione disciplinare hanno esplicitamente affermato che l'asserito sciopero è stato posto in essere come gesto di solidarietà nei confronti di senza menzionare Persona_1
alcuna ragione connessa alle condizioni di lavoro.
Né in contrario rileva che l'informatore abbia parlato Testimone_5 di una vertenza tra i lavoratori iscritti al sindacato e la LA all'interno CP_40
CP_3 del magazzino Alleanza 3.0, dove si sono svolti i fatti di causa, in quanto si tratta di diversa società rispetto a quella appellata e, comunque, in atti non vi
è alcuna prova di vertenze lavorative tra gli appellanti e l'appellata.
Si evidenzia, poi, che seppure sia ammissibile lo sciopero effettuato per motivi di solidarietà, tuttavia, nel caso di specie la situazione in mancanza di qualsiasi specificazione e supporto probatorio risulta del tutto anomala e anche questo non depone per la qualificazione della suddetta astensione come sciopero, quanto piuttosto come forma di protesta estemporanea, successivamente giustificata come sciopero stante la contestazione disciplinare.
Si osserva, comunque, che anche diversamente opinando e volendo ritenere che si sia trattato di uno sciopero lo stesso non risulta legittimo per violazione dei limiti esterni indicati dalla giurisprudenza considerato che gli appellanti non si sono limitati ad astenersi dal lavoro, ma sono rimasti all'interno del magazzino e ciò, peraltro, in violazione dell'art. 2087 c.c., impossessandosi dei
15 commissionatori, così impedendo agli altri lavoratori di svolgere la loro prestazione di lavoro utilizzando anche minacce nei loro confronti e assumendo un atteggiamento chiaramente intimidatorio.
Quanto detto risulta dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado e da quelle rese dagli informatori nel procedimento cautelare di cui sopra si è detto.
In particolare il teste collega Testimone_2
degli appellanti, ha confermato che gli stessi insieme a si Parte_6
sono impossessati della gran parte dei commissionatori ed hanno impedito ai colleghi di farne uso insultando, minacciando e sbeffeggiando in modo aggressivo e violento chiunque si avvicinasse e che ciò ha determinato il blocco delle attività lavorative.
Il teste ha parimenti confermato il capitolo 4 di parte appellata Parte_3
relativo all'impossessamento dei commissionatori da parte degli appellanti ed ha precisato che: “I ricorrenti davano spintoni ai colleghi di lavoro che si avvicinavano rivolgendo loro anche parole offensive…I ricorrenti hanno pronunciato le seguenti testuali parole: “Vaffanculo”, “Non ti avvicinare”, “
Ti metto le mani addosso”
Il teste ha, altresì, confermato che gli agenti della polizia di Stato intervenuti ravvisando una situazione di pericolo hanno invitato i preposti della cooperativa a desistere da qualsiasi ulteriore tentativo di riprendere il possesso dei carrelli.
Lo stesso ha anche confermato di aver cercato, senza successo, di ottenere la riconsegna dei commissionatori e che, a seguito dell'azione degli appellanti, vi
è stato il blocco quasi totale delle attività all'interno e all'esterno del deposito.
La teste ha parimenti confermato l'impossessamento dei Testimone_6
commissionatori da parte degli appellanti, di aver cercato invano di ottenere la riconsegna degli stessi e ha affermato che a seguito di ciò il ciclo produttivo si è interrotto.
L'impossessamento dei commissionatori da parte degli appellanti e il loro atteggiamento minaccioso nei confronti degli altri lavoratori è stato confermato anche dall'informatore sentito nel procedimento cautelare sopra Testimone_4
indicato.
Lo stesso ha, infatti, riferito che: “Sono stato contattato dal collega che era in sito, visto che mi ero allontanato dal sito: mi ha avvisato che un numero di persone si era fermato all'interno del magazzino e gli animi si erano scaldati.
16 Sono tornato al magazzino verso le 16-16:20. Mi sono fatto portare nel luogo dove erano i lavoratori: erano nel blocco A del magazzino ed erano seduti sui commissionatori e intorno agli stessi. Erano circa 25-30. Ho riconosciuto anche il ricorrente tra i dimostranti.
I lavoratori hanno ricevuto richieste di restituzione dei carrelli da parte dei preposti: rispondevano urlando e rifiutando qualsiasi tipo di confronto.
Urlavano in particolare i nomi dei preposti e e facevano gesti Pt_3 Per_6 tipo “allontanatevi”. Non ci sono stati scontri fisici, solo minacce e schiamazzi.
Io cercavo di calmare gli animi ma non ho avuto successo. C'erano momenti di altissima tensione e momenti di parziale rilassamento a intervalli. La cosa è proseguita per circa 5-6 ore.
Non so se le spedizioni siano state bloccate. Ero concentrato sulla protesta, temevo per l'incolumità mia e degli altri.
Non ho visto se altri lavoratori non partecipanti alla protesta abbiano lavorato
o se abbiano potuto usare altri commissionatori.
È stato richiesto l'intervento della Polizia di Stato;
è arrivata la DI con tre agenti circa 10-20 minuti dopo il mio arrivo. Hanno osservato la presenza di queste persone all'interno del magazzino e mi hanno esortato a tenere le distanze, rimanendo nell'area ma senza approcciarli in quanto secondo loro la situazione non era sotto controllo.
Io sono rimasto fino alla fine del turno alle 22: se ne sono andati festeggiando
e rivolgendo a me e al collega, che eravamo in auto, sbeffeggi e frasi come “ci vediamo domani”. Il collega che era con me in auto era ho Persona_7
seguito queste vicende dal 22.4.2022: la tensione è sempre stata a livelli molto elevati.”
L'informatore ha, poi, così riferito: “Siamo arrivati Testimone_5
sul posto, mi pare nel primo pomeriggio, credo 16:30-17, e abbiamo incontrato
i responsabili della cooperativa che ci hanno detto che circa 30 lavoratori si erano appropriati dei carrelli che servivano per la movimentazione merci e impedivano agli altri lavoratori di lavorare.
Abbiamo visto diversi lavoratori che erano intorno ai carrelli commissionatori, qualcuno seduto proprio sul carrello. Il nostro obiettivo era di evitare che la situazione potesse degenerare e abbiamo visto che non c'era pregiudizio attuale per l'incolumità delle persone. Abbiamo ritenuto quindi che la protesta potesse
17 proseguire con quella modalità. Non abbiamo operato in veste di polizia giudiziaria anche perché eravamo 3 contro 30. Abbiamo tenuto monitorata la situazione e consigliato al personale della cooperativa di evitare una contrapposizione fisica con i lavoratori.
Quando abbiamo capito che la situazione era sotto controllo ci siamo allontanati dal magazzino circa verso le 20 mi pare.
Non posso dire che vi fossero minacce o impedimenti di lavorare ad altri lavoratori. Ho potuto vedere che erano nella zona dei carrelli e che le maestranze disponibili a lavorare non potevano utilizzarli. Non so se fosse stato indicato dall'azienda di non avvicinarsi;
non ho visto i dimostranti respingere lavoratori che cercassero di usare strumenti.
Non ho visto una richiesta dei preposti di restituire i carrelli;
come detto però avevamo consigliato loro di non avvicinarsi.
Non ho visto carrelli scaricare la merce. C'erano maestranze al lavoro ma erano di passaggio in arrivo da altre zone. Ho visto passare carrelli ma senza merce.”
L'informatore ha, poi, detto: “ Nel pomeriggio del 12.1.2023 ci è Tes_3
arrivata la comunicazione che presso la sede della Parte_5 CP_39
c'era in atto un blocco posto in essere dai lavoratori. Siamo arrivati sul posto in 3, credo verso le 16:30-17; sono venuti con me i colleghi e . Per_4 Pt_7
Arrivati, abbiamo parlato con alcuni responsabili della cooperativa, tra cui il signore che ha testimoniato per secondo oggi. Siamo entrati per vedere in cosa consisteva questo blocco: c'erano 25-30 lavoratori, quasi tutti di colore, che erano in un lato del capannone, asserragliati che parlavano a voce alta tra loro.
Avevano con sé dei carrelli nei pressi dove erano loro. Per quello che ci è stato riferito dai responsabili, avevano preso il carrello che dovevano usare per lavorare e quando hanno deciso di fermare l'attività i carrelli sono rimasti con loro, ma non li avevano presi o legati.
So che gli addetti alla cooperativa volevano prendere i carrelli: noi abbiamo consigliato di soprassedere perché era una situazione che avrebbe potuto degenerare, visto che le persone erano numerose e gli animi erano caldi.
Chiedere il carrello avrebbe potuto essere interpretato come provocazione, a nostro giudizio.
Ho visto altri lavoratori che non partecipavano alla protesta che usavano altri carrelli. Per quello che ci ha detto il responsabile della cooperativa sarebbero
18 serviti i carrelli che erano dove protestavano i lavoratori, ma noi abbiamo detto ai responsabili che non avevamo la forza e i numeri necessari a vincere eventuali resistenze dei lavoratori.
Non so se siano stati caricati camion durante la giornata;
sono arrivato verso le 16:30 e sono andato via verso le 20. Alcune attività erano in corso quindi ritengo che stessero caricando camion.
Non ho assistito a minacce o a scontri fisici in quella circostanza.
Verso le 20, vedendo che la situazione era rimasta come quando siamo arrivati, siamo andati via: i protestanti erano fermi e parlavano tra loro, gli altri lavoratori non partecipanti alla protesta continuavano a girare con i carrelli… non ho visto se siano stati scaricati commissionatori presso l'assembramento dei protestanti”
L'informatore consulente del gruppo IT LA ha, Testimone_7
inoltre, riferito che: “Ero presente negli uffici e verso le 15:30 ho sentito schiamazzi e urla dall'esterno degli uffici. Sono uscito e sono andato a vedere cosa stava succedendo. Ho visto un gruppo di lavoratori che si erano asserragliati nel blocco A e urlavano. Le operazioni erano iniziate da poco.
I lavoratori erano sui carrelli commissionatori: questi carrelli sono elettrici e hanno dietro due forche su cui viene appoggiato il pallet. I lavoratori erano circa 25-30: schiamazzavano e stavano sopra e intorno ai carrelli commissionatori o sui pallet.
I preposti cercavano di avvicinarsi: io ero a distanza di 15-20 m e mi rendevo conto che gli animi si erano molto scaldati. Preciso che da diversi mesi erano iniziate situazioni di tensione all'interno del deposito: c'erano state minacce tra lavoratori e a preposti e danni ai macchinari. Avevo assistito negli ultimi mesi
a 12-13 picchetti all'esterno del deposito: questo tipo di situazione mi era nuovo.
Confermo che i lavoratori hanno bloccato le spedizioni: non preparando la merce i mezzi del cliente non potevano andare in consegna. Questo ha creato gravi danni perché nella supply chain c'è un ricambio continuo e con il blocco delle spedizioni sono state compromesse tutte le attività conseguenti.
Confermo che le persone indicate al cap. 6 hanno cercato di negoziare con i lavoratori ma sono state respinte. Non sono arrivati allo scontro fisico ma nel momento in cui gli animi si stavano surriscaldando i preposti si sono fermati.
È stata chiamata la DI e sono arrivati tre agenti in borghese. Hanno cercato
19 di mediare e hanno invitato i responsabili della cooperativa ad allontanarsi e così è stato fatto. Per il resto della giornata i preposti si sono allontanati e i dimostranti sono rimasti sempre intorno ai commissionatori.
I lavoratori sono rimasti lì fino alla fine del turno alle 22; non ero presente quando sono andati via…i lavoratori non scioperanti erano pochi: normalmente ci sono più lavoratori la mattina, circa una cinquantina, meno il pomeriggio.
Oltre ai dimostranti vi erano una decina di altri lavoratori: avevano altri commissionatori a disposizione, ma era un numero insufficiente a effettuare
l'attività. A quello che ho visto gli altri lavoratori giravano impauriti;
non so dire se gli altri lavorassero perché ero concentrato sulle proteste. Sicuramente
i camion non sono partiti;
direi che la quasi totalità dei camion che dovevano partire non sono partiti.”
Le suddette prove orali non sono, poi, smentite dal video e dalle foto prodotte dagli appellanti non supportate da altri elementi probatori, non risultando neppure il momento in cui sono state scattate le foto, e, peraltro, nel video gli stessi risultano assembrati davanti o sopra i commissionatori.
Né in contrario rileva che alcuni dei suddetti testi abbiano riferito di aver visto girare dei carrelli in magazzino in quanto nello stesso operavano diverse società
e vi erano diversi tipi di carrelli.
Peraltro gli appellanti non hanno formulato alcun capitolo di prova a supporto delle loro tesi limitandosi a contestare quanto indicato dalla società appellata.
Ne consegue, quindi, che risulta provato il contestato impossessamento dei commissionatori da parte degli appellanti dalle suddette prove orali, stante il fatto che i testi hanno confermato il capito n. 4 della memoria, dalla dichiarazione scritta di sentito anche come teste (cfr. doc. n. Testimone_8
9 di parte appellata), dalle dichiarazioni degli informatori rese nel parallelo giudizio cautelare e dalle suddette prove documentali.
Detta prova riguarda sia il gruppo sia i singoli considerato il tenore del capitolo
4 di prova di parte appellata che è stato confermato dai testi
[...]
, , e la dichiarazione Testimone_2 Parte_3 Testimone_6 scritta del medesimo contenente l'indicazione nominativa degli Pt_3
appellanti.
E', poi, evidente, alla stregua delle suddette deposizioni, che la circostanza che gli appellanti si siano messi in gruppo davanti o sopra ai commissionatori per
20 impedirne l'utilizzo agli altri lavoratori concreta la responsabilità di ciascuno per l'impossessamento degli stessi stante il concorso sia materiale che morale in tale atto.
Né la circostanza che ciò sia stato fatto in gruppo può elidere la responsabilità dei singoli che hanno partecipato a tale atto ed, anzi, l'aggrava stante il timore ingenerato negli altri lavoratori da tale atteggiamento tenuto collettivamente.
Del resto gli stessi appellanti nulla hanno dedotto in relazione alle posizioni dei singoli.
Si osserva, infine, che i suddetti univoci elementi probatori non risultano smentiti da altri elementi probatori non avendo peraltro gli appellanti articolato sui fatti di causa nel presente giudizio alcuna prova orale.
Ne consegue, quindi, che risultano provati i fatti contestati e che gli stessi non posso ritenersi effettuati nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di sciopero.
L'impossessamento dei beni aziendali e l'atteggiamento minaccioso e pregiudizievole nei confronti dei colleghi, anche a voler ritenere che gli appellanti abbiano posto in essere uno sciopero, lo rendono, infatti, illegittimo ledendo i pari diritti degli altri lavoratori.
Né si può diversamente opinare solo perché non vi sono stati scontri fisici o per le dichiarazioni rese dagli agenti della DI e ciò in quanto sono state riferite minacce dai testi escussi e, comunque, gli stessi agenti hanno valutato la situazione pericolosa per l'incolumità degli altri lavoratori tanto che hanno consigliato ai preposti dal desistere dal chiedere la restituzione dei commissionatori e sono rimasti diverse ore in loco, cosa che non avrebbero certo fatto nel caso in cui si fosse svolta una protesta non connotata da tali caratteri.
Si osserva, infine, che la sentenza della Corte d'appello di Bologna citata dagli appellanti riguarda fattispecie diversa dalla presente trattandosi di una serie di scioperi chiaramente proclamati dal sindacato a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.
I primi quattro motivi di appello risultano, quindi, infondati e vanno rigettati.
In relazione al quinto motivo di appello si osserva quanto segue.
Dal momento che, per quanto sopra esposto, sussistono i fatti contestati e gli stessi non possono essere ritenuti espressione di un legittimo diritto di sciopero i licenziamenti irrogati agli appellanti non possono essere considerati ritorsivi.
21 Ciò tanto più se si considera che non è neppure provata alcuna rivendicazione salariale da parte degli stessi, né risulta che gli stessi svolgessero attività sindacale.
Tale motivo di appello va, quindi, rigettato.
In ordine al sesto motivo di appello si osserva quanto segue.
Secondo quanto asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. lav n.
9590/2018) “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore
l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione.”
Nel caso di specie si legge nella contestazione disciplinare mandata ai singoli lavoratori: “Il giorno 12 gennaio 2023, alle ore 15:30 circa, presso il magazzino
KAMILA di Parma, alla presenza di testimoni, successivamente all'inizio del suo orario lavorativo, assieme ad altri suoi colleghi, lei interrompeva la prestazione lavorativa e si impossessava dei commissionatori presenti in appalto utilizzati per la movimentazione della merce rendendo impossibile agli altri colleghi di poter svolgere la loro prestazione lavorativa. Dopodiché rimaneva fermo senza svolgere la sua mansione e di fatto complessivamente causando il blocco dell'attività lavorativa all'interno del magazzino sino alle ore 22:00. Prima di valutare disciplinarmente quanto le viene contestato, attendiamo sue eventuali giustificazioni che potranno essere presentate entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente contestazione.”
La contestazione non risulta generica essendo sufficientemente specificati i fatti con indicazione di data luogo e comportamento contestato e non essendo necessario un maggior dettaglio degli stessi considerata anche la modalità di cui sopra si è detto con cui gli appellanti si sono impossessati dei commissionatori.
Si osserva, poi, che la specificità della contestazione è posta a tutela del diritto
22 di difesa del lavoratore che in questo caso è stato pienamente esplicato come si evince sia dalle difese rese in sede di contestazione disciplinare sia da quelle rese nel presente giudizio.
Né la presenta fattispecie è assimilabile a quella esaminata nella sentenza di questa Corte d'appello richiamata dagli appellanti considerati i diversi fatti e trattandosi in tale caso di individuare gli autori di danneggiamenti.
In relazione alla sussistenza della giusta causa di licenziamento si ritiene, poi, che i comportamenti contestati, come sopra ricostruiti, considerate le declaratorie del CCNL siano di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e integrare la giusta causa di licenziamento.
I lavoratori, infatti, non si sono limitati ad astenersi dalla prestazione lavorativa, fatto che da solo non avrebbe giustificato la sanzione espulsiva, ma si sono impossessati di strumenti aziendali impedendo lo svolgimento dell'attività aziendale stessa.
Si condividono, quindi, sul punto le considerazioni in merito del giudice di primo grado a cui ci si riporta.
In relazione, infine, alla censura svolta dagli appellanti relativa al fatto che il primo giudice non si è soffermato sulla domanda di accertamento di illegittimità della delibera di esclusione dei soci si osserva quanto segue.
Innanzitutto l'eccezione di decadenza dall'impugnazione della delibera di esclusione per decorso del termine di sessanta giorni proposta da parte appellata
è tardiva in quanto è stata svolta solo nel presente grado di giudizio e non in primo grado.
Nel merito tale motivo di censura, pur dovendosi integrare la motivazione della sentenza di primo grado, risulta, comunque, infondato.
L'art.11 dello Statuto della Cooperativa prevede, infatti, che: “L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio cooperatore che mediante azioni od omissioni: a) risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali o dalle deliberazioni degli organi sociali. A titolo meramente esemplificativo (ma non esaustivo) verranno considerati casi di esclusione tutte le inadempienze previste come causa di risoluzione dal contratto collettivo applicato;
b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,
23 oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
c) senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
d) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte, dell'eventuale tassa di ammissione o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
e) contravvenga ad uno dei divieti di cui all'articolo 8 del presente statuto;
f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale grave inadempimento come delimitato dall'articolo 1453 e seguenti del codice civile
e/o dall'articolo 2119 del codice civile;
g) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o metta a repentaglio il regolare svolgimento dell'attività sociale ovvero ostacoli
l'esecuzione del lavoro o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli e comunque nei casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art.
3 della L. 604/1966 per ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, ovvero situazioni soggettive incolpevoli facenti capo al socio lavoratore che la Legge individua di risoluzione del rapporto (ad es. inidoneità sopravvenuta, superamento del periodo di comporto etc.)…”
Orbene è evidente che i comportamenti tenuti dai lavoratori di cui sopra si è detto integrino le violazioni indicate nelle lettere a), f), g) e che, quindi, la delibera di esclusione degli stessi dalla società sia legittima stanti le suddette previsioni statutarie.
Peraltro si deve evidenziare che gli appellanti nel ricorso di primo grado si sono limitati a dedurre l'illegittimità della delibera di esclusione come conseguenza dell'accertamento dell'illegittimità dei licenziamenti per insussistenza dei fatti.
Anche questo motivo di appello va, quindi, rigettato.
Stante l'infondatezza dei motivi di appello proposti l'appello va, pertanto, rigettato nel suo complesso e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
24 D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 394/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna gli appellanti a rifondere a le spese del Controparte_39
presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 2000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 394/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 365/2024 pubblicata in data 30 aprile 2024 promossa con ricorso depositato in data 1 luglio 2024 da:
KONE Controparte_1 CP_2
E. CP_3 CP_4 CP_5
[...] CP_6 CP_7 CP_8
[...] Controparte_9
Controparte_10 CP_11
[...] CP_12 CP_13 [...]
CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
CP_18 CP_19 [...]
CP_20 CP_21
CP_22 CP_23 CP_24 CP_25
CP_26 CP_27 CP_28
. CP_29 CP_30 [...]
CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
[...] CP_35 CP_36 CP_37
[...] CP_38
elettivamente domiciliati a Padova P.tta Conciapelli n.17 presso e nello studio degli avvocati Ettore Squillace, Andrea Squillace e Piero Squillace come da procura in atti
1 APPELLANTI
Contro
Controparte_39
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Roma viale Trastevere n.108 presso e nello studio dell'avv. Raffaele Greco che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 27.03.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di giudice del lavoro rigettava le domande proposte nel ricorso depositato dagli appellanti in epigrafe nei confronti di Controparte_39
In tale ricorso gli appellanti chiedevano che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità delle delibere di esclusione dal rapporto associativo datate
31.1.2023, la nullità/illegittimità dei licenziamenti irrogati con lettera datata
31.1.2023, la ritorsività degli irrogati licenziamenti e conseguentemente domandavano che la società appellata fosse condannata a reintegrarli nel proprio posto di lavoro.
Chiedevano, quindi, la condanna della società al risarcimento del danno da quantificarsi in un importo pari alle retribuzioni percipiende dalla data di licenziamento alla data di effettivo ripristino del rapporto di lavoro.
In particolare in tale ricorso gli odierni appellanti deducevano di aver partecipato in data 12 gennaio 2023 ad uno sciopero, attuato come gesto di solidarietà al collega di lavoro al quale, in pari data, era stata consegnata a Persona_1
mano una lettera di contestazione disciplinare con contestuale provvedimento di sospensione cautelativa e che con lettera datata 13.1.2023 era stata loro comunicata una contestazione disciplinare di identico contenuto, che così recitava: “Il giorno 12 gennaio 2023, alle ore 15:30 circa, presso il magazzino
KAMILA di Parma, alla presenza di testimoni, successivamente all'inizio del suo orario lavorativo, assieme ad altri suoi colleghi, lei interrompeva la prestazione
2 lavorativa e si impossessava dei commissionatori presenti in appalto utilizzati per la movimentazione della merce rendendo impossibile agli altri colleghi di poter svolgere la loro prestazione lavorativa. Dopodiché rimaneva fermo senza svolgere la sua mansione e di fatto complessivamente causando il blocco dell'attività lavorativa all'interno del magazzino sino alle ore 22:00…” e di aver presentato tramite l' al quale i medesimi erano Controparte_40
iscritti, in data 16.1.2023, le seguenti giustificazioni “Non contesto di essermi astenuto dal lavoro il giorno 12 gennaio. L'astensione collettiva decisa e messa in atto da tutti i lavoratori ai quali è stato contestato il medesimo addebito ha configurato uno sciopero che gli stessi hanno valutato di porre in essere come gesto di solidarietà nei confronti del sig. lo stesso, infatti, Persona_1
il medesimo giorno 12 us. riceveva una contestazione disciplinare con sospensione cautelativa dall'attività lavorativa che presentava elementi palesemente e pacificamente inventati. Lo sciopero è stato dunque deciso ed attuato perché tutti lavoratori hanno ritenuto sproporzionata ed arbitraria tale contestazione disciplinare e la contestuale misura cautelare, come comunicato prima dell'inizio dello stesso ai rappresentanti della cooperativa presenti in loco
e . Sciopero che non può in nessun modo essere Parte_1 Parte_2
sanzionato essendo un diritto costituzionalmente garantito. In ogni caso, invece, smentisco e contesto integralmente di aver ostruito l'attività di altri lavoratori presso il magazzino di LA di Parma, con i mezzi aziendali sempre e inequivocabilmente rimasti a disposizione presso le postazioni di ricarica. Ne è riprova, infatti, che quando alcuni lavoratori, tra cui il responsabile Parte_3
Per_
(detto ) e il preposto che non hanno partecipato allo
[...] Per_3
sciopero, richiedevano di utilizzare i commissionatori, i suddetti hanno potuto utilizzarli senza che vi sia stata alcuna opposizione da parte mia o di altri scioperanti. Risulta quindi falsa tale vostra contestazione così come quella di aver causato il blocco dell'attività lavorativa la quale è in ogni caso parzialmente proceduta nel magazzino.”
Sostenevano, quindi, che la contestazione fosse infondata non avendo impedito ai lavoratori non partecipanti allo sciopero di svolgere la loro ordinaria attività e che, quindi, il licenziamento e l'esclusione da soci loro irrogati in data 31 gennaio 2023 fossero illegittimi.
In particolare eccepivano la genericità della contestazione disciplinare,
3 l'insussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso datoriale, essendosi limitati ad esercitare un diritto costituzionalmente garantito, ossia il diritto di sciopero, la ritorsività del licenziamento, intimato quale illegittima reazione, ad opera di parte datoriale, all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei lavoratori.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_39
In particolare deduceva che i lavoratori avevano messo in atto, senza alcun preavviso né legittima spiegazione, un'azione improvvisa dichiaratamente intimidatoria, consistente nella presa di possesso dei carrelli di movimentazione delle merci, volta a paralizzare l'attività del magazzino e che lo spossessamento di tali carrelli aveva determinato la paralisi delle attività svolte da CP_39 sia all'interno del deposito, che all'esterno dello stesso, in quanto la preparazione delle merci avveniva, dopo l'attività di carico/scarico e di stoccaggio delle stesse, attraverso la trasmissione degli ordini, in via telematica, a mezzo dei palmari installati sui carrelli, con la conseguenza che, senza la disponibilità di tale strumentazione, risultava impossibile procedere nell'attività, che, per questa ragione, la società committente aveva dovuto dirottare la maggior parte degli ordini ricevuti ad altro stabilimento onde consentirne l'evasione e che, per tale ragione, la società committente della aveva Parte_4 CP_41 immediatamente invitato quest'ultima a porre rimedio alla situazione, ma il gruppo di lavoratori aveva impedito qualsiasi tentativo di ottenere la riconsegna dei carrelli.
Deduceva di aver, quindi, chiesto l'intervento della Polizia di Stato che era intervenuta con alcuni agenti diretti dall'ispettore e che Persona_4
questi, dopo aver constatato la rivolta in atto presso il deposito nonché
l'indisponibilità dei lavoratori alla restituzione dei mezzi aziendali e aver ravvisato una situazione di concreto pericolo per l'incolumità dei presenti, avevano invitato i preposti della cooperativa a desistere da qualsiasi ulteriore tentativo di riprendere il possesso dei carrelli.
Precisava che intorno alle ore 22:00 i suddetti lavoratori avevano timbrato il cartellino in uscita, allontanandosi dallo stabilimento e minacciando ulteriori azioni dimostrative e che la committente aveva contestato alla stessa il grave inadempimento contrattuale, preannunciando, in caso di reiterazione di condotte di tale tipo, l'immediato recesso dall'appalto.
4 Deduceva, quindi, la legittimità del licenziamento disciplinare asserendo che i lavoratori non solo non avevano adempiuto al proprio obbligo di svolgere la prestazione lavorativa, ma si erano anche impossessati di tutti i mezzi dell'azienda inibendo la regolare prosecuzione delle attività lavorative, che l'attività posta in essere dai lavoratori connotata da antigiuridicità non poteva essere qualificata come sciopero e che il licenziamento non poteva essere considerato discriminatorio.
Sosteneva, altresì, la legittimità della delibera di esclusione dalla società, in quanto assunta, non quale conseguenza automatica del licenziamento disciplinare, ma a seguito di autonoma e ponderata valutazione circa l'incompatibilità della condotta alla permanenza del vincolo sociale nonché la violazione dell'art. 11, lett. f) e g) dello Statuto della società, il quale stabilisce che: “l'esclusione sarà deliberata (…) in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa o metta a repentaglio il regolare svolgimento dell'attività sociale ovvero ostacoli l'esecuzione del lavoro o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli”.
Evidenziava, in subordine, in ipotesi di ravvisata illegittimità dell'impugnato recesso, che l'unica forma di tutela astrattamente configurabile per i lavoratori sarebbe stata quella obbligatoria ex art. 8 L. n. 604/1966, sostenendo che pur avendo i dipendenti formalmente proposto “due distinte domande, una protesa alla illegittimità della delibera di esclusione e l'altra alla illegittimità del licenziamento disciplinare, l'impugnativa della delibera di esclusione è in realtà prospettata in modo solo formale, risolvendosi esclusivamente – come emerge nettamente dalla disamina dell'atto introduttivo del presente procedimento – in una richiesta di accertamento di invalidità strumentale rispetto a quella di illegittimità del licenziamento”.
Il tribunale di Parma sezione lavoro rigettava il ricorso ritenendo che non fosse configurabile uno sciopero e che, comunque, anche a voler ritenere che si trattasse di sciopero i lavoratori avessero violato i limiti esterni stabiliti dalla giurisprudenza ai fini della legittimità dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. Proponevano appello i lavoratori.
Con il primo motivo di appello deducevano che il giudice di primo grado avesse errato nella valutazione delle prove.
In particolare censuravano il capo della sentenza in cui veniva affermato che:
5 “sono pacifici tra le parti, tanto la sussistenza del fatto materiale contestato ai lavoratori (quanto meno di talune delle condotte addebitate), quanto il nesso di causalità con il provvedimento espulsivo: i lavoratori sono stati, invero, licenziati per essersi impossessati, nell'ambito di una protesta collettiva dei commissionatori aziendali utilizzati per la movimentazione della merce, interrompendo, così, lo svolgimento della propria prestazione lavorativa.”
Affermavano, invece, che avevano contestato sin dalle difese svolte in relazione alla contestazione disciplinare di essersi impossessati dei commissionatori e di averne impedito l'utilizzo da parte dei lavoratori non scioperanti con la conseguenza che tali fatti non potevano considerarsi pacifici e certamente non accertati in relazione a ciascuno dei lavoratori.
Deducevano che, comunque, in giudizio non fossero stati provati comportamenti idonei a confermare il contestato impossessamento dei commissionatori e ciò né da parte dei singoli né da parte della collettività.
Con il secondo motivo di appello deducevano che il giudice, dopo aver condiviso il principio enunciato in maniera costante dalla Suprema Corte, secondo cui “il diritto di sciopero, che l'art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti” se ne era poi erroneamente discostato sostenendo che non si fosse trattato di uno sciopero per mancata previa concertazione e per difetto di interesse collettivo.
Affermavano che, invece, ricorressero entrambi gli elementi, non essendo necessaria una formale proclamazione dello sciopero o un avvallo delle OOSS, essendo sufficiente che l'astensione venisse decisa e attuata collettivamente e che, nel caso di specie, sussisteva un interesse collettivo trattandosi non solo di gesto di solidarietà, ma essendovi anche una connessione con rivendicazioni salariali.
Con il terzo motivo di appello censuravano il capo della sentenza in cui si affermava che: “ in difetto di ulteriori allegazioni in ordine alle ragioni ed alle finalità sottese alla reazione collettiva messa in atto dai lavoratori (quale forma di solidarietà rispetto alla sospensione cautelare disposta nei confronti di un altro collega) - tale ultima motivazione non è suscettibile, di per sé sola, di
6 fondare l'interesse collettivo richiesto per la legittimità dello sciopero, occorre, altresì, evidenziare come non sia emersa, nella fattispecie de qua - difettando specifiche deduzioni, sul punto, ad opera di parte ricorrente – alcuna correlazione tra le rivendicazioni salariali svolte, nel corso del rapporto, dai lavoratori scioperanti e la sospensione cautelare disposta nei confronti del collega, che, nella prospettazione attorea, ha rappresentato l'occasione dello sciopero di cui si discute.”.
Deducevano che la prova delle ragioni dello sciopero fosse da rinvenire non solo nella lettera di giustificazioni, ma anche nella mancata contestazione da parte della difesa di parte appellata delle allegazioni effettuate in sede di note conclusive.
Con il quarto motivo d'appello veniva censurato il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado affermava che: “alla stregua delle risultanze probatorie acquisite in seno al presente giudizio, è emersa una violazione dei limiti esterni stabiliti dalla giurisprudenza ai fini della legittimità dell'esercizio del diritto di sciopero… abbia assunto connotati lesivi, sia dell'incolumità e della libertà dei colleghi di lavoro che non hanno condiviso tale contestazione, sia dei diritti di proprietà e della capacità produttiva dell'azienda” e richiamava a supporto la testimonianza di . Pt_3
Sostenevano che non solo la testimonianza di non fosse idonea a provare Pt_3
che lo sciopero avesse connotati lesivi, non indicando neppure gli autori degli atti contestati, ma che, comunque, fosse contraddetta dalle deposizioni dei testi e Per_4 Tes_1
Deducevano, quindi, che fossero stati rispettati i limiti esterni del diritto di sciopero.
Con il quinto motivo sostenevano che il giudice avesse errato nell'escludere la ritorsività del licenziamento affermando che fosse stato irrogato a seguito di uno sciopero legittimo.
Nel sesto motivo di appello contestavano la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto che la contestazione avesse violato il principio di specificità.
Sostenevano che nella contestazione disciplinare la società avrebbe dovuto specificare chi tra gli scioperanti si era impossessato dei commissionatori, le concrete modalità di impossessamento, il nominativo dello scioperante che aveva rifiutato la consegna e il nominativo del lavoratore richiedente il
7 commissionatore.
In via subordinata, poi, deducevano che, ove la Corte d'appello avesse ritenuto insussistente uno sciopero e ritenuta la sussistenza di un inadempimento ai propri obblighi contrattuali da parte degli appellanti non vi sarebbero, comunque, stati la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo del licenziamento.
Evidenziavano, poi, che il giudice non aveva motivato sulla domanda relativa all'annullamento della delibera di esclusione da socio e si riportavano a quanto scritto nel ricorso introduttivo.
Concludevano chiedendo l'accoglimento delle domande indicate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva la società appellata con memoria depositata in data 2 settembre
2024 chiedendo il rigetto dell'appello.
In via preliminare deduceva l'inammissibilità del gravame evidenziando che gli appellanti non avevano provato di aver attuato uno sciopero legittimo, mancandone tutti gli elementi costitutivi, e che il richiamo al precedente della
Corte d'appello di Bologna era inconferente in quanto detta decisione si riferiva ad una fattispecie del tutto diversa in cui vi era stato un legittimo esercizio del diritto di sciopero.
Evidenziava, inoltre, che dalle prove in atti risultava che gli appellanti non avevano mai avuto la volontà di porre in essere uno sciopero e che il richiamo allo stesso era una scusa postuma per tentare di giustificare un comportamento illegittimo come, del resto, risultava dal fatto stesso che avevano timbrato il cartellino sia all'inizio che alla fine del turno.
Sosteneva, inoltre, l'inammissibilità delle domande proposte dai lavoratori in quanto non avevano fatto riferimento ad una retribuzione specifica, non avevano prodotto il CCNL e i contratti di lavoro, avevano fatto solo una generica domanda principale e nessuna subordinata.
Eccepiva la decadenza dall'impugnazione delle delibere di esclusione da soci perché effettuata oltre il termine di 60 giorni e dal diritto di impugnazione non risultando sottoscritta la comunicazione di impugnazione dagli stessi.
Contestava, quindi, nel merito l'appello proposto evidenziando che, come era risultato dalle prove orali e dalla stessa documentazione prodotta dagli appellanti, questi non avevano posto in essere uno sciopero, bensì un'azione improvvisa intimidatoria e violenta volta a paralizzare l'attività di magazzino
8 impossessandosi dei carrelli di movimentazione merci ( i c.d. commissionatori) utilizzati dalla stessa ed impedendo ai preposti e ai soci di utilizzarli minacciando e sbeffeggiando in modo aggressivo e violento chi si avvicinasse e tentasse di utilizzare detti mezzi.
Sosteneva, inoltre, l'infondatezza della dedotta genericità della contestazione e affermava la legittimità dalla delibera di esclusione da soci in relazione alla quale eccepiva la decadenza per essere stata effettuata oltre il termine di 60 giorni.
Deduceva, in subordine, l'inammissibilità delle domande volte solo all'applicazione della tutela reale anche per mancata tempestiva impugnazione della delibera di esclusione da socio e non essendovi domande subordinate.
Chiedeva, in ulteriore subordine, stante la modesta anzianità di servizio degli appellanti, in caso di ritenuta applicazione dell'art. 8 della legge n.604/1966, la condanna ad un importo non superiore a 2,5 mensilità e in caso di applicazione dell'art.2 Dlsg n. 23/2015 la condanna al pagamento di un'indennità non superiore a 6 mensilità.
Concludeva chiedendo che la Corte d'appello dichiarasse l'inammissibilità dell'appello e, comunque, lo rigettasse con conferma della sentenza impugnata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 27 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. I primi quattro motivi di appello stante la loro stretta connessione vanno esaminati congiuntamente.
Occorre, quindi, verificare se i comportamenti contestati siano sussistenti e se siano stati posti in essere dagli appellanti nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di sciopero.
A questo proposito si devono richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte in relazione al diritto di sciopero principi correttamente richiamati anche dalla sentenza di primo grado e da questa Corte d'appello nelle sue pronunce.
La Corte di Cassazione (Cass. lav n. 24473/2024) in relazione agli elementi che devono sussistere perché l'astensione del lavoro possa essere qualificata come sciopero legittimo ha precisato che “Gli elementi che qualificano l'astensione dal lavoro come sciopero legittimo sono rappresentati dalla natura collettiva dell'interesse da tutelare e dalla preventiva deliberazione, collettivamente assunta, per la sua adozione, in quanto funzionale a dar conto della diffusività dell'interesse sotteso all'azione dimostrativa collettiva intrapresa, anche se
9 riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello con la quale è stata ritenuta illegittima l'astensione dal lavoro attuata da alcuni lavoratori, addetti ad un casello autostradale, in assenza di una deliberazione di natura collettiva della sua indizione e solo successivamente comunicata ai rappresentanti sindacali).”
Nella motivazione della suddetta sentenza, poi, si legge: “ La corte d'appello, riaffermando i principi relativi all'esercizio del diritto di sciopero ed all'assenza di specifici limiti allo stesso, che non siano quelli di tutela delle posizioni soggettive individuali, dell'incolumità personale e della libertà di iniziativa economica, ha statuito che, nel caso concreto, l'astensione dal lavoro posta in essere dai ricorrenti non fosse riconducibile al diritto di sciopero. Ha infatti evidenziato che l'assenza di una deliberazione di natura collettiva di indizione dello sciopero cui far aderire liberamente i lavoratori portava ad escludere che
l'astensione in questione fosse collocabile nel concetto di esercizio concreto del diritto in discussione.
Con riguardo alla natura collettiva del diritto di sciopero questa Corte ha da tempo chiarito che lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo. Pertanto, ancorché per l'attuazione dello sciopero non si richieda una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro
(salva la eventuale particolare disciplina del codice di autoregolamentazione),
è necessario che l'astensione, totale o parziale, del lavoro sia collettivamente concordata, a prescindere da chi prenda l'iniziativa della sua attuazione, in presenza di una situazione conflittuale implicante la tutela di un interesse collettivo (Cass. n. 6831/1987).Quest'ultimo, infatti, costituisce elemento determinante dell'esercizio del diritto di sciopero, pur nella sottolineatura che
l'art. 40 cost. attribuisce tale diritto personalmente ai lavoratori, e che lo stesso non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Pertanto, può affermarsi che non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico
10 generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro (Cass. n. 23552/2004).
Recentemente (Cass. n. 24653/2015) si è ribadito che sussiste l'interesse del datore di lavoro ad agire per l'accertamento negativo della legittimità dell'astensione dal lavoro, proclamata dai rappresentanti sindacali, ove ne sia incerta la qualificabilità come sciopero nella sua accezione di astensione collettiva per finalità di carattere collettivo. Come si evince dai principi nel tempo affermati da questo Giudice di legittimità gli elementi che qualificano
l'astensione dal lavoro come sciopero legittimo sono costituiti dalla natura dell'interesse collettivo da tutelare e dunque dalla decisione concordata e preventiva circa l'adozione del comportamento di astensione dal lavoro. Tale ultimo elemento (deliberazione collettivamente assunta) risulta infatti funzionale a dar conto proprio della diffusività dell'interesse (anche se riferito solo ad un gruppo di lavoratori addetti ad una singola funzione) e della natura collettiva dell'azione dimostrativa. Diversamente, ove la decisione dell'astensione e delle modalità di esecuzione dello sciopero siano lasciate totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione, il datore di lavoro potrebbe essere esposto alla seria impossibilità di prevenire eventuali rischi per la salute di tutti i lavoratori ovvero rischi sulla produttività aziendale
(Cass. n.23552/2004). La valutazione del giudice d'appello, considerando il concreto atteggiarsi delle modalità decisorie dell'astensione in questione, solo successivamente comunicata dai lavoratori ai rappresentanti sindacali e dunque priva della valenza effettivamente collettiva nel senso sopra indicato, risulta pertanto coerente con i principi enucleati e con la qualificazione di semplice astensione individuale dal lavoro.”
I concetti espressi in questa sentenza si trovano anche nelle precedenti pronunce della Suprema Corte in cui vengono anche indicati i limiti entro cui lo sciopero può essere considerato legittimo.
Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza n. 6787/2024 della Suprema
Corte “Il diritto di sciopero, che l'art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti;
pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa ed attuata
11 collettivamente per la tutela di interessi collettivi - anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro - e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità
e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende”
In relazione ai limiti del diritto di sciopero la Suprema Corte (Cass. lav n.
24653/2015) ha precisato che: “Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune derivante dal precetto costituzionale di cui all'art. 40 Cost e la mancanza di una legge attuativa, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all'incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica, sicché esorbitano da tali limiti, e sono illegittime, le modalità di attuazione dello sciopero rimesse totalmente agli interessati (nella specie, lasciando nella facoltà del singolo lavoratore quando e per quanto tempo astenersi dal lavoro) senza alcuna predeterminazione, atteso che ne snaturano la forma e la finalità tipicamente collettive, esponendo il datore di lavoro ai pregiudizi derivanti dall'impossibilità di prevenire i rischi alla produttività e all'organizzazione gestionale dell'azienda” e (Cass. lav n. 6787/2024) “ Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale, che con la produttività delle aziende è concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini;
pertanto, l'esercizio del predetto diritto deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura
12 inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.”
Tanto premesso in diritto, in punto di fatto si osserva che, come risulta dalle giustificazioni degli appellanti e dai loro atti, non è contestato che gli stessi il giorno 12 gennaio 2023 hanno interrotto improvvisamente la loro prestazione lavorativa.
Bisogna, quindi, valutare se ciò sia avvenuto nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di sciopero, come sostenuto dagli stessi, o di una protesta estemporanea avente carattere intimidatorio come indicato dalla società appellata.
Orbene si ritiene che dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non risulti provato che gli appellanti abbiano posto in essere uno sciopero o, comunque, uno sciopero legittimo rispettoso dei limiti esterni indicati dalla giurisprudenza ai fini della sua legittimità.
Innanzitutto gli appellanti non hanno nemmeno esternato agli altri colleghi di lavoro e in generale ai presenti che stavano scioperando e nell'immediatezza dei fatti neppure la sigla sindacale a cui erano iscritti, contattata a seguito dei fatti per cui è causa, ha riferito che gli stessi si stavano astenendo dal lavoro nell'ambito dell'esercizio del diritto di sciopero.
Orbene se è vero che non sono necessarie formali proclamazioni o preventivo avviso dello sciopero è, però, necessario, stante il suo carattere collettivo, che lo stesso venga preventivamente deliberato e successivamente esternato stante la sua finalità.
Nel caso di specie, invece, non è risultato provato che ciò sia avvenuto.
In particolare il teste , dipendente Testimone_2
della società appellata dal 2004, rispondendo al capito n.11 di parte appellata in cui si chiedeva se fosse stato comunicato dagli appellanti direttamente o tramite il sindacato lo sciopero ha riferito: “Con riferimento al capitolo 11 della memoria, credo di no poiché, qualora fosse stato indetto uno sciopero, noi lavoratori saremmo stati avvertiti. Invece si trattava di una normale giornata lavorativa… Quando c'è stata la consegna della lettera di contestazione ad un loro collega, il gruppo si è improvvisamente fermato facendo le rimostranze di cui si è parlato”.
13 La suddetta testimonianza è particolarmente significativa perché dalla stessa si evince che i colleghi di lavoro degli appellanti non sono stati informati dell'asserito sciopero e ciò in aperto contrasto con il carattere collettivo proprio dello sciopero.
Il teste , dipendente della Parte_3 Parte_5 distaccato presso il magazzino, ha, poi, riferito: “Preciso che si è trattato di un'attività improvvisa…Il gruppo non ha comunicato alcunché né previamente motivato le proprie azioni. Io ero presente.”
Il teste presidente della cooperativa consorziata Zero70 che si Parte_1
occupava delle relazioni sindacali per le società del consorzio CISA ha, poi, confermato il capitolo n. 11 della memoria di parte appellata ed ha aggiunto:
“Preciso di non essere stata contattata da nessuno, né quel giorno alcuno dei ricorrenti mi ha mai parlato di sciopero…Io ero in contatto con il Contr rappresentante sindacale di il quale, nel corso delle varie Per_5
telefonate, non mi ha mai riferito di alcun sciopero, né quel giorno lì ha mai parlato di sciopero…Mi è stato solo detto che non accettavano ciò che era stato contestato al loro collega.”.
Anche gli informatori ispettore DI, e Persona_4 Tes_3 sostituto commissario di polizia di stato alla DI all'epoca dei fatti, sentiti nel procedimento cautelare svoltosi davanti al Tribunale di Parma e relativo al licenziamento di , licenziato per i medesimi fatti per cui è Parte_6
causa, le cui dichiarazioni sono state acquisite nel presente giudizio, hanno parlato di protesta, ma non hanno riferito di uno sciopero.
Parimenti l'informatore addetto alla sicurezza LA ha riferito Testimone_4 di una “protesta” senza parlare di sciopero.
Si osserva, inoltre, che gli appellanti non sono usciti dal magazzino dove veniva svolta l'attività produttiva, a differenza di quanto avviene ordinariamente negli scioperi che si svolgono all'esterno dell'azienda, e che hanno timbrato il cartellino a fine turno, come avviene nel caso di ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, fatto anche questo incompatibile con l'astensione dal lavoro propria del diritto di sciopero.
Inoltre nel caso di specie è anche difficilmente individuabile l'interesse collettivo incidente sul rapporto di lavoro a tutela del quale sarebbe stato deciso il suddetto sciopero.
14 Gli appellanti nelle loro giustificazioni hanno dedotto di aver scioperato come gesto di solidarietà nei confronti del collega attinto da una Persona_1
contestazione disciplinare con sospensione cautelare asseritamente pretestuosa e in giudizio hanno aggiunto che la stessa sarebbe stata fatta perché tale lavoratore partecipava all'agitazione sindacale in corso.
Tuttavia in atti non vi è alcuna prova che detto lavoratore partecipasse alla dedotta agitazione sindacale, né della stessa agitazione sindacale.
In sede di note conclusive in primo grado e nel presente giudizio gli appellanti hanno anche dedotto la sussistenza di rivendicazioni “salariali e normative” poste alla base del dedotto sciopero.
Tale deduzione non solo è assolutamente generica e tardiva, non essendo stata menzionata nel ricorso di primo grado, ma solo per la prima volta nelle note conclusive del giudizio di primo grado, ma della stessa gli appellanti non hanno fornito alcuna prova documentale o orale in giudizio.
Del resto nelle giustificazioni rese a seguito della contestazione disciplinare hanno esplicitamente affermato che l'asserito sciopero è stato posto in essere come gesto di solidarietà nei confronti di senza menzionare Persona_1
alcuna ragione connessa alle condizioni di lavoro.
Né in contrario rileva che l'informatore abbia parlato Testimone_5 di una vertenza tra i lavoratori iscritti al sindacato e la LA all'interno CP_40
CP_3 del magazzino Alleanza 3.0, dove si sono svolti i fatti di causa, in quanto si tratta di diversa società rispetto a quella appellata e, comunque, in atti non vi
è alcuna prova di vertenze lavorative tra gli appellanti e l'appellata.
Si evidenzia, poi, che seppure sia ammissibile lo sciopero effettuato per motivi di solidarietà, tuttavia, nel caso di specie la situazione in mancanza di qualsiasi specificazione e supporto probatorio risulta del tutto anomala e anche questo non depone per la qualificazione della suddetta astensione come sciopero, quanto piuttosto come forma di protesta estemporanea, successivamente giustificata come sciopero stante la contestazione disciplinare.
Si osserva, comunque, che anche diversamente opinando e volendo ritenere che si sia trattato di uno sciopero lo stesso non risulta legittimo per violazione dei limiti esterni indicati dalla giurisprudenza considerato che gli appellanti non si sono limitati ad astenersi dal lavoro, ma sono rimasti all'interno del magazzino e ciò, peraltro, in violazione dell'art. 2087 c.c., impossessandosi dei
15 commissionatori, così impedendo agli altri lavoratori di svolgere la loro prestazione di lavoro utilizzando anche minacce nei loro confronti e assumendo un atteggiamento chiaramente intimidatorio.
Quanto detto risulta dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado e da quelle rese dagli informatori nel procedimento cautelare di cui sopra si è detto.
In particolare il teste collega Testimone_2
degli appellanti, ha confermato che gli stessi insieme a si Parte_6
sono impossessati della gran parte dei commissionatori ed hanno impedito ai colleghi di farne uso insultando, minacciando e sbeffeggiando in modo aggressivo e violento chiunque si avvicinasse e che ciò ha determinato il blocco delle attività lavorative.
Il teste ha parimenti confermato il capitolo 4 di parte appellata Parte_3
relativo all'impossessamento dei commissionatori da parte degli appellanti ed ha precisato che: “I ricorrenti davano spintoni ai colleghi di lavoro che si avvicinavano rivolgendo loro anche parole offensive…I ricorrenti hanno pronunciato le seguenti testuali parole: “Vaffanculo”, “Non ti avvicinare”, “
Ti metto le mani addosso”
Il teste ha, altresì, confermato che gli agenti della polizia di Stato intervenuti ravvisando una situazione di pericolo hanno invitato i preposti della cooperativa a desistere da qualsiasi ulteriore tentativo di riprendere il possesso dei carrelli.
Lo stesso ha anche confermato di aver cercato, senza successo, di ottenere la riconsegna dei commissionatori e che, a seguito dell'azione degli appellanti, vi
è stato il blocco quasi totale delle attività all'interno e all'esterno del deposito.
La teste ha parimenti confermato l'impossessamento dei Testimone_6
commissionatori da parte degli appellanti, di aver cercato invano di ottenere la riconsegna degli stessi e ha affermato che a seguito di ciò il ciclo produttivo si è interrotto.
L'impossessamento dei commissionatori da parte degli appellanti e il loro atteggiamento minaccioso nei confronti degli altri lavoratori è stato confermato anche dall'informatore sentito nel procedimento cautelare sopra Testimone_4
indicato.
Lo stesso ha, infatti, riferito che: “Sono stato contattato dal collega che era in sito, visto che mi ero allontanato dal sito: mi ha avvisato che un numero di persone si era fermato all'interno del magazzino e gli animi si erano scaldati.
16 Sono tornato al magazzino verso le 16-16:20. Mi sono fatto portare nel luogo dove erano i lavoratori: erano nel blocco A del magazzino ed erano seduti sui commissionatori e intorno agli stessi. Erano circa 25-30. Ho riconosciuto anche il ricorrente tra i dimostranti.
I lavoratori hanno ricevuto richieste di restituzione dei carrelli da parte dei preposti: rispondevano urlando e rifiutando qualsiasi tipo di confronto.
Urlavano in particolare i nomi dei preposti e e facevano gesti Pt_3 Per_6 tipo “allontanatevi”. Non ci sono stati scontri fisici, solo minacce e schiamazzi.
Io cercavo di calmare gli animi ma non ho avuto successo. C'erano momenti di altissima tensione e momenti di parziale rilassamento a intervalli. La cosa è proseguita per circa 5-6 ore.
Non so se le spedizioni siano state bloccate. Ero concentrato sulla protesta, temevo per l'incolumità mia e degli altri.
Non ho visto se altri lavoratori non partecipanti alla protesta abbiano lavorato
o se abbiano potuto usare altri commissionatori.
È stato richiesto l'intervento della Polizia di Stato;
è arrivata la DI con tre agenti circa 10-20 minuti dopo il mio arrivo. Hanno osservato la presenza di queste persone all'interno del magazzino e mi hanno esortato a tenere le distanze, rimanendo nell'area ma senza approcciarli in quanto secondo loro la situazione non era sotto controllo.
Io sono rimasto fino alla fine del turno alle 22: se ne sono andati festeggiando
e rivolgendo a me e al collega, che eravamo in auto, sbeffeggi e frasi come “ci vediamo domani”. Il collega che era con me in auto era ho Persona_7
seguito queste vicende dal 22.4.2022: la tensione è sempre stata a livelli molto elevati.”
L'informatore ha, poi, così riferito: “Siamo arrivati Testimone_5
sul posto, mi pare nel primo pomeriggio, credo 16:30-17, e abbiamo incontrato
i responsabili della cooperativa che ci hanno detto che circa 30 lavoratori si erano appropriati dei carrelli che servivano per la movimentazione merci e impedivano agli altri lavoratori di lavorare.
Abbiamo visto diversi lavoratori che erano intorno ai carrelli commissionatori, qualcuno seduto proprio sul carrello. Il nostro obiettivo era di evitare che la situazione potesse degenerare e abbiamo visto che non c'era pregiudizio attuale per l'incolumità delle persone. Abbiamo ritenuto quindi che la protesta potesse
17 proseguire con quella modalità. Non abbiamo operato in veste di polizia giudiziaria anche perché eravamo 3 contro 30. Abbiamo tenuto monitorata la situazione e consigliato al personale della cooperativa di evitare una contrapposizione fisica con i lavoratori.
Quando abbiamo capito che la situazione era sotto controllo ci siamo allontanati dal magazzino circa verso le 20 mi pare.
Non posso dire che vi fossero minacce o impedimenti di lavorare ad altri lavoratori. Ho potuto vedere che erano nella zona dei carrelli e che le maestranze disponibili a lavorare non potevano utilizzarli. Non so se fosse stato indicato dall'azienda di non avvicinarsi;
non ho visto i dimostranti respingere lavoratori che cercassero di usare strumenti.
Non ho visto una richiesta dei preposti di restituire i carrelli;
come detto però avevamo consigliato loro di non avvicinarsi.
Non ho visto carrelli scaricare la merce. C'erano maestranze al lavoro ma erano di passaggio in arrivo da altre zone. Ho visto passare carrelli ma senza merce.”
L'informatore ha, poi, detto: “ Nel pomeriggio del 12.1.2023 ci è Tes_3
arrivata la comunicazione che presso la sede della Parte_5 CP_39
c'era in atto un blocco posto in essere dai lavoratori. Siamo arrivati sul posto in 3, credo verso le 16:30-17; sono venuti con me i colleghi e . Per_4 Pt_7
Arrivati, abbiamo parlato con alcuni responsabili della cooperativa, tra cui il signore che ha testimoniato per secondo oggi. Siamo entrati per vedere in cosa consisteva questo blocco: c'erano 25-30 lavoratori, quasi tutti di colore, che erano in un lato del capannone, asserragliati che parlavano a voce alta tra loro.
Avevano con sé dei carrelli nei pressi dove erano loro. Per quello che ci è stato riferito dai responsabili, avevano preso il carrello che dovevano usare per lavorare e quando hanno deciso di fermare l'attività i carrelli sono rimasti con loro, ma non li avevano presi o legati.
So che gli addetti alla cooperativa volevano prendere i carrelli: noi abbiamo consigliato di soprassedere perché era una situazione che avrebbe potuto degenerare, visto che le persone erano numerose e gli animi erano caldi.
Chiedere il carrello avrebbe potuto essere interpretato come provocazione, a nostro giudizio.
Ho visto altri lavoratori che non partecipavano alla protesta che usavano altri carrelli. Per quello che ci ha detto il responsabile della cooperativa sarebbero
18 serviti i carrelli che erano dove protestavano i lavoratori, ma noi abbiamo detto ai responsabili che non avevamo la forza e i numeri necessari a vincere eventuali resistenze dei lavoratori.
Non so se siano stati caricati camion durante la giornata;
sono arrivato verso le 16:30 e sono andato via verso le 20. Alcune attività erano in corso quindi ritengo che stessero caricando camion.
Non ho assistito a minacce o a scontri fisici in quella circostanza.
Verso le 20, vedendo che la situazione era rimasta come quando siamo arrivati, siamo andati via: i protestanti erano fermi e parlavano tra loro, gli altri lavoratori non partecipanti alla protesta continuavano a girare con i carrelli… non ho visto se siano stati scaricati commissionatori presso l'assembramento dei protestanti”
L'informatore consulente del gruppo IT LA ha, Testimone_7
inoltre, riferito che: “Ero presente negli uffici e verso le 15:30 ho sentito schiamazzi e urla dall'esterno degli uffici. Sono uscito e sono andato a vedere cosa stava succedendo. Ho visto un gruppo di lavoratori che si erano asserragliati nel blocco A e urlavano. Le operazioni erano iniziate da poco.
I lavoratori erano sui carrelli commissionatori: questi carrelli sono elettrici e hanno dietro due forche su cui viene appoggiato il pallet. I lavoratori erano circa 25-30: schiamazzavano e stavano sopra e intorno ai carrelli commissionatori o sui pallet.
I preposti cercavano di avvicinarsi: io ero a distanza di 15-20 m e mi rendevo conto che gli animi si erano molto scaldati. Preciso che da diversi mesi erano iniziate situazioni di tensione all'interno del deposito: c'erano state minacce tra lavoratori e a preposti e danni ai macchinari. Avevo assistito negli ultimi mesi
a 12-13 picchetti all'esterno del deposito: questo tipo di situazione mi era nuovo.
Confermo che i lavoratori hanno bloccato le spedizioni: non preparando la merce i mezzi del cliente non potevano andare in consegna. Questo ha creato gravi danni perché nella supply chain c'è un ricambio continuo e con il blocco delle spedizioni sono state compromesse tutte le attività conseguenti.
Confermo che le persone indicate al cap. 6 hanno cercato di negoziare con i lavoratori ma sono state respinte. Non sono arrivati allo scontro fisico ma nel momento in cui gli animi si stavano surriscaldando i preposti si sono fermati.
È stata chiamata la DI e sono arrivati tre agenti in borghese. Hanno cercato
19 di mediare e hanno invitato i responsabili della cooperativa ad allontanarsi e così è stato fatto. Per il resto della giornata i preposti si sono allontanati e i dimostranti sono rimasti sempre intorno ai commissionatori.
I lavoratori sono rimasti lì fino alla fine del turno alle 22; non ero presente quando sono andati via…i lavoratori non scioperanti erano pochi: normalmente ci sono più lavoratori la mattina, circa una cinquantina, meno il pomeriggio.
Oltre ai dimostranti vi erano una decina di altri lavoratori: avevano altri commissionatori a disposizione, ma era un numero insufficiente a effettuare
l'attività. A quello che ho visto gli altri lavoratori giravano impauriti;
non so dire se gli altri lavorassero perché ero concentrato sulle proteste. Sicuramente
i camion non sono partiti;
direi che la quasi totalità dei camion che dovevano partire non sono partiti.”
Le suddette prove orali non sono, poi, smentite dal video e dalle foto prodotte dagli appellanti non supportate da altri elementi probatori, non risultando neppure il momento in cui sono state scattate le foto, e, peraltro, nel video gli stessi risultano assembrati davanti o sopra i commissionatori.
Né in contrario rileva che alcuni dei suddetti testi abbiano riferito di aver visto girare dei carrelli in magazzino in quanto nello stesso operavano diverse società
e vi erano diversi tipi di carrelli.
Peraltro gli appellanti non hanno formulato alcun capitolo di prova a supporto delle loro tesi limitandosi a contestare quanto indicato dalla società appellata.
Ne consegue, quindi, che risulta provato il contestato impossessamento dei commissionatori da parte degli appellanti dalle suddette prove orali, stante il fatto che i testi hanno confermato il capito n. 4 della memoria, dalla dichiarazione scritta di sentito anche come teste (cfr. doc. n. Testimone_8
9 di parte appellata), dalle dichiarazioni degli informatori rese nel parallelo giudizio cautelare e dalle suddette prove documentali.
Detta prova riguarda sia il gruppo sia i singoli considerato il tenore del capitolo
4 di prova di parte appellata che è stato confermato dai testi
[...]
, , e la dichiarazione Testimone_2 Parte_3 Testimone_6 scritta del medesimo contenente l'indicazione nominativa degli Pt_3
appellanti.
E', poi, evidente, alla stregua delle suddette deposizioni, che la circostanza che gli appellanti si siano messi in gruppo davanti o sopra ai commissionatori per
20 impedirne l'utilizzo agli altri lavoratori concreta la responsabilità di ciascuno per l'impossessamento degli stessi stante il concorso sia materiale che morale in tale atto.
Né la circostanza che ciò sia stato fatto in gruppo può elidere la responsabilità dei singoli che hanno partecipato a tale atto ed, anzi, l'aggrava stante il timore ingenerato negli altri lavoratori da tale atteggiamento tenuto collettivamente.
Del resto gli stessi appellanti nulla hanno dedotto in relazione alle posizioni dei singoli.
Si osserva, infine, che i suddetti univoci elementi probatori non risultano smentiti da altri elementi probatori non avendo peraltro gli appellanti articolato sui fatti di causa nel presente giudizio alcuna prova orale.
Ne consegue, quindi, che risultano provati i fatti contestati e che gli stessi non posso ritenersi effettuati nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di sciopero.
L'impossessamento dei beni aziendali e l'atteggiamento minaccioso e pregiudizievole nei confronti dei colleghi, anche a voler ritenere che gli appellanti abbiano posto in essere uno sciopero, lo rendono, infatti, illegittimo ledendo i pari diritti degli altri lavoratori.
Né si può diversamente opinare solo perché non vi sono stati scontri fisici o per le dichiarazioni rese dagli agenti della DI e ciò in quanto sono state riferite minacce dai testi escussi e, comunque, gli stessi agenti hanno valutato la situazione pericolosa per l'incolumità degli altri lavoratori tanto che hanno consigliato ai preposti dal desistere dal chiedere la restituzione dei commissionatori e sono rimasti diverse ore in loco, cosa che non avrebbero certo fatto nel caso in cui si fosse svolta una protesta non connotata da tali caratteri.
Si osserva, infine, che la sentenza della Corte d'appello di Bologna citata dagli appellanti riguarda fattispecie diversa dalla presente trattandosi di una serie di scioperi chiaramente proclamati dal sindacato a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.
I primi quattro motivi di appello risultano, quindi, infondati e vanno rigettati.
In relazione al quinto motivo di appello si osserva quanto segue.
Dal momento che, per quanto sopra esposto, sussistono i fatti contestati e gli stessi non possono essere ritenuti espressione di un legittimo diritto di sciopero i licenziamenti irrogati agli appellanti non possono essere considerati ritorsivi.
21 Ciò tanto più se si considera che non è neppure provata alcuna rivendicazione salariale da parte degli stessi, né risulta che gli stessi svolgessero attività sindacale.
Tale motivo di appello va, quindi, rigettato.
In ordine al sesto motivo di appello si osserva quanto segue.
Secondo quanto asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. lav n.
9590/2018) “La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore
l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione.”
Nel caso di specie si legge nella contestazione disciplinare mandata ai singoli lavoratori: “Il giorno 12 gennaio 2023, alle ore 15:30 circa, presso il magazzino
KAMILA di Parma, alla presenza di testimoni, successivamente all'inizio del suo orario lavorativo, assieme ad altri suoi colleghi, lei interrompeva la prestazione lavorativa e si impossessava dei commissionatori presenti in appalto utilizzati per la movimentazione della merce rendendo impossibile agli altri colleghi di poter svolgere la loro prestazione lavorativa. Dopodiché rimaneva fermo senza svolgere la sua mansione e di fatto complessivamente causando il blocco dell'attività lavorativa all'interno del magazzino sino alle ore 22:00. Prima di valutare disciplinarmente quanto le viene contestato, attendiamo sue eventuali giustificazioni che potranno essere presentate entro 10 giorni dalla data di ricezione della presente contestazione.”
La contestazione non risulta generica essendo sufficientemente specificati i fatti con indicazione di data luogo e comportamento contestato e non essendo necessario un maggior dettaglio degli stessi considerata anche la modalità di cui sopra si è detto con cui gli appellanti si sono impossessati dei commissionatori.
Si osserva, poi, che la specificità della contestazione è posta a tutela del diritto
22 di difesa del lavoratore che in questo caso è stato pienamente esplicato come si evince sia dalle difese rese in sede di contestazione disciplinare sia da quelle rese nel presente giudizio.
Né la presenta fattispecie è assimilabile a quella esaminata nella sentenza di questa Corte d'appello richiamata dagli appellanti considerati i diversi fatti e trattandosi in tale caso di individuare gli autori di danneggiamenti.
In relazione alla sussistenza della giusta causa di licenziamento si ritiene, poi, che i comportamenti contestati, come sopra ricostruiti, considerate le declaratorie del CCNL siano di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e integrare la giusta causa di licenziamento.
I lavoratori, infatti, non si sono limitati ad astenersi dalla prestazione lavorativa, fatto che da solo non avrebbe giustificato la sanzione espulsiva, ma si sono impossessati di strumenti aziendali impedendo lo svolgimento dell'attività aziendale stessa.
Si condividono, quindi, sul punto le considerazioni in merito del giudice di primo grado a cui ci si riporta.
In relazione, infine, alla censura svolta dagli appellanti relativa al fatto che il primo giudice non si è soffermato sulla domanda di accertamento di illegittimità della delibera di esclusione dei soci si osserva quanto segue.
Innanzitutto l'eccezione di decadenza dall'impugnazione della delibera di esclusione per decorso del termine di sessanta giorni proposta da parte appellata
è tardiva in quanto è stata svolta solo nel presente grado di giudizio e non in primo grado.
Nel merito tale motivo di censura, pur dovendosi integrare la motivazione della sentenza di primo grado, risulta, comunque, infondato.
L'art.11 dello Statuto della Cooperativa prevede, infatti, che: “L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio cooperatore che mediante azioni od omissioni: a) risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali o dalle deliberazioni degli organi sociali. A titolo meramente esemplificativo (ma non esaustivo) verranno considerati casi di esclusione tutte le inadempienze previste come causa di risoluzione dal contratto collettivo applicato;
b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,
23 oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
c) senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
d) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte, dell'eventuale tassa di ammissione o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
e) contravvenga ad uno dei divieti di cui all'articolo 8 del presente statuto;
f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale grave inadempimento come delimitato dall'articolo 1453 e seguenti del codice civile
e/o dall'articolo 2119 del codice civile;
g) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o metta a repentaglio il regolare svolgimento dell'attività sociale ovvero ostacoli
l'esecuzione del lavoro o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli e comunque nei casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art.
3 della L. 604/1966 per ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, ovvero situazioni soggettive incolpevoli facenti capo al socio lavoratore che la Legge individua di risoluzione del rapporto (ad es. inidoneità sopravvenuta, superamento del periodo di comporto etc.)…”
Orbene è evidente che i comportamenti tenuti dai lavoratori di cui sopra si è detto integrino le violazioni indicate nelle lettere a), f), g) e che, quindi, la delibera di esclusione degli stessi dalla società sia legittima stanti le suddette previsioni statutarie.
Peraltro si deve evidenziare che gli appellanti nel ricorso di primo grado si sono limitati a dedurre l'illegittimità della delibera di esclusione come conseguenza dell'accertamento dell'illegittimità dei licenziamenti per insussistenza dei fatti.
Anche questo motivo di appello va, quindi, rigettato.
Stante l'infondatezza dei motivi di appello proposti l'appello va, pertanto, rigettato nel suo complesso e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
24 D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 394/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Condanna gli appellanti a rifondere a le spese del Controparte_39
presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro 2000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 27 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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