Art. 18. ((Per il noleggio di adeguati ed attrezzati natanti necessari alla esecuzione di studi e ricerche nel settore della pesca e' autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1976, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50 milioni))
Versione
14 maggio 1968
14 maggio 1968
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Versione
21 dicembre 1975
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