Art. 18. ((Per il noleggio di adeguati ed attrezzati natanti necessari alla esecuzione di studi e ricerche nel settore della pesca e' autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1976, uno stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile di lire 50 milioni))
Articolo 17Articolo 19
- Legge 28 marzo 1968, n. 479
Articolo 18 della Legge 28 marzo 1968, n. 479
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14 maggio 1968
14 maggio 1968
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21 dicembre 1975
21 dicembre 1975
Altri contenuti
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