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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/09/2024, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27/09/2024, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1189/2023 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da CO (CZ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Orazio Maria Vittorio MICELI, del Foro di Lamezia Terme, presso lo studio del quale in Lamezia
Terme alla Via Togliatti n°16, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa PUGLIANO e Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale dell'Ente,
- Resistente -
OGGETTO: di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 05.10.2023, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°252/2022 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza pagina 1 di 3 dei requisiti di cui all'art. 12 L. 118/71 o della 13 della stessa legge (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, la rinnovazione della stessa, nominando nuovo C.t.u..
Il nuovo Ctu nel fissare l'inizi delle operazioni peritali e procedere a nuova visita del ricorrente, nonché nel riesaminare la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale, quindi nelle condizioni psico-fisiche, di aver diritto, il riconoscimento dell'invalidità civile art. 12 L. 118/71, non dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal maggio 2022; periodo del giudizio della fase di ATP, per cui rivedeva le conclusioni del precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Il ctu concludeva “… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a conferma del parere medicolegale espresso in data 8/2/22 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' di Lamezia Terme (CZ), che il Sig. era CP_2 Parte_1 all'epoca da considerare invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 90% (novanta percento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(14/12/21). Successivamente, alla luce del documentato peggioramento del quadro clinico cardiologico
pagina 2 di 3 patito dal soggetto, il sottoscritto ritiene che il Sig. deve essere riconosciuto invalido Parte_1 civile con totale inabilità lavorativa (art. 2 L. 118/71) a decorrere dal mese di maggio 2022. …”
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente dei requisiti sanitari per aver diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 12 L. 118/71, requisiti sanitari permettendo, che l' dovrà riconoscere ed erogare dalla data di riconoscimento (01.05.2022) con i ratei arretrati CP_2 aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 2/3, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito), che pero è avvenuto dopo la domanda amministrativa, ma prima del giudizio di merito, e sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali si CP_2 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 12 L. 118/71, a decorrere dalla data di riconoscimento del 01.05.2022 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.510,00= per la fase di ATP ed in €.1.545,00= per la fase di Merito, in favore degli Avv. Orazio Maria Vittorio MICELI, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 27/09/2024
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 27/09/2024, del dispositivo della seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1189/2023 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da CO (CZ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Orazio Maria Vittorio MICELI, del Foro di Lamezia Terme, presso lo studio del quale in Lamezia
Terme alla Via Togliatti n°16, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa PUGLIANO e Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale dell'Ente,
- Resistente -
OGGETTO: di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 05.10.2023, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal C.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°252/2022 di R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza pagina 1 di 3 dei requisiti di cui all'art. 12 L. 118/71 o della 13 della stessa legge (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del riconoscimento almeno dell'assegno mensile, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e lamentando nel ricorso la mancata valutazione da parte del CTU di alcune patologie che influivano non poco sul riconoscimento di quanto richiesto, disconoscendone la gravità e non tenendo conto della documentazione in atti nonché le percentuali invalidanti per ogni patologia presente;
esaminata la ctu della fase ATP si riteneva opportuno, la rinnovazione della stessa, nominando nuovo C.t.u..
Il nuovo Ctu nel fissare l'inizi delle operazioni peritali e procedere a nuova visita del ricorrente, nonché nel riesaminare la documentazione della fase di ATP, rilevava che in realtà che la ricorrente si trovava in uno stato invalidante totale, quindi nelle condizioni psico-fisiche, di aver diritto, il riconoscimento dell'invalidità civile art. 12 L. 118/71, non dalla domanda amministrativa, ma a decorrere dal maggio 2022; periodo del giudizio della fase di ATP, per cui rivedeva le conclusioni del precedente Ctu della fase di ATP e riconosceva in capo alla parte ricorrente e concludeva che queste erano tali da riconoscere, con motivazioni, pienamente condivisibili, non oggetto di specifici rilievi, la percentuale invalidante in capo alla parte da aver diritto all'indennità di accompagnamento ed all'handicap grave, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale e nelle integrazioni fornite siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata e non dalla domanda amministrativa per come richiesto.
Il ctu concludeva “… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a conferma del parere medicolegale espresso in data 8/2/22 dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' di Lamezia Terme (CZ), che il Sig. era CP_2 Parte_1 all'epoca da considerare invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 90% (novanta percento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(14/12/21). Successivamente, alla luce del documentato peggioramento del quadro clinico cardiologico
pagina 2 di 3 patito dal soggetto, il sottoscritto ritiene che il Sig. deve essere riconosciuto invalido Parte_1 civile con totale inabilità lavorativa (art. 2 L. 118/71) a decorrere dal mese di maggio 2022. …”
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda in ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6 c.p.c., con riconoscimento in favore della parte ricorrente dei requisiti sanitari per aver diritto a percepire l'indennità derivante dal riconoscimento ex art. 12 L. 118/71, requisiti sanitari permettendo, che l' dovrà riconoscere ed erogare dalla data di riconoscimento (01.05.2022) con i ratei arretrati CP_2 aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge.
Le spese di lite, vengono parzialmente compensate per 2/3, considerato l'accoglimento parziale della domanda (riconoscimento della prestazione in data successiva di quella amministrativa e prima del giudizio di merito), che pero è avvenuto dopo la domanda amministrativa, ma prima del giudizio di merito, e sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP che di merito, le quali si CP_2 liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da parte ricorrente, nei limiti di cui in parte motiva;
2. Dichiara, conseguentemente, che parte ricorrente ha i requisiti per aver diritto ad ottenere e percepite i ratei di indennità di cui all'ex art. 12 L. 118/71, a decorrere dalla data di riconoscimento del 01.05.2022 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo ed avendone i requisiti reddituali;
3. Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente e con distrazione CP_2 ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, già compensate di 2/3, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.510,00= per la fase di ATP ed in €.1.545,00= per la fase di Merito, in favore degli Avv. Orazio Maria Vittorio MICELI, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione de DM n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato decreto, per la fase ATP CP_2
e di Merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 27/09/2024
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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