Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 316/2023RG vertente tra
(C.F. nata in Casablanca (Marocco) in [...]_1 C.F._1
06/02/1970 e residente a [...], in qualità di coniuge superstite del de cuius rappresentata e difesa dall'Avv. GianLorenzo Pangrazi (C.F Persona_1
) e dall'Avv. Tarak El Haj (C.F. ) entrambi del Foro C.F._2 C.F._3
di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Osimo (An), Via Martorelli n. 2;
-parte appellante e
residente in [...]a Mare, c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliato in Porto Sant'Elpidio in C.so Umberto I n. 418, presso lo studio dell'Avv.
Filippo Polisena C.F.: ; CodiceFiscale_5
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del
17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.04.2016, , conveniva in Controparte_1 giudizio e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Persona_1 Parte_1 conclusioni:“-Dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita con patto di riservato dominio stipulato in data 28 ottobre 2014 dinanzi al Notaio Dr. Persona_2
in Civitanova Marche – atto Repertorio n.24329 raccolta n.12707 relativo all'immobile di proprietà del ricorrente , nato a Sant'Elpidio a [...] li 12.05.1961, residente a [...]
a Mare in Via Petrarca 15 C.F.: e precisamente: appartamento ad uso civile C.F._6
abitazione al piano primo della consistenza catastale di vani 6,5; pertinenziale locale ad uso al piano sotto strada primo della consistenza catastale di metri quadrati 110, confinante nell'insieme con: Via Incancellata, proprietà , e proprietà , salvo altri. Detta porzione Persona_3 Per_4
di fabbricato è riportata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Monte Urano con i seguenti dati:
- Foglio 7 p.lla 59 sub 2 Cat. A/2 Classe 4 , vani 6,5 R.C. Euro 436,41 ( l'appartamento) - Foglio 7
p.lla 59 sub 6 Cat. C/6 Classe 3 , mq 110 R.C. Euro 221,56 ( il locale – garage) e per l'effetto ordinare ai Sig.ri e come sopra identificati l'immediata restituzione al Persona_1 Parte_1 ricorrente Sig. dell'immobile suddetto nonché la condanna degli stessi al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. della somma di € 36.000,00 cosi conteggiata : € Controparte_1
36.000,00 quale “equo compenso per l'uso e l'occupazione dell'immobile” de quo così come stabilito all'art 2 dell'atto di compravendita con patto di riservato dominio del 28.10.2014 rep 24329 raccolta 12707 Notaio Dr. S.Sanangelantoni per l'uso dell'immobile dal maggio 2010 all'aprile 2016
; € 15.000,00 “a titolo di rimborso per eventuali spese legali al fine di ritornare nella piena titolarità dell'immobile stesso” così come stabilito all'art 5) dell'atto di compravendita per un totale di €
51.000,00, detratta poi dal totale di € 51.000,00 la somma di € 15.000,00 già corrisposta per l'uso dall'ottobre 2012 al gennaio 2014 cosi come stabilito all'art. 2, o comunque in quella somma maggiore o minore che risulterà più di giustizia;
- Condannare in ogni caso i Sig.ri e Persona_1
come sopra identificati, al risarcimento del danno in favore del Sig. Parte_1 CP_1
individuato in euro 30.000,00 o in quella somma che il giudice riterrà in via equitativa, o in
[...]
quella somma maggiore o minore che risulterà più di giustizia. - In ogni caso condannare i Sig.ri
Sig. e alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre compensi ed onorari, Persona_1 Parte_1
rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge”.
Si costituivano in giudizio e rassegnando le seguenti conclusioni: Persona_1 Parte_1
“Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 come reintrodotto dal D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013, rigettare l'istanza di ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. promossa dal sig. in quanto improcedibile per mancato esperimento del Controparte_1 procedimento di mediazione come obbligatorio. in via principale, rigettare integralmente la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, priva dei presupposti giuridici e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi di causa come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento del rito, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione.
3.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'appellante/acquirente e disattesa dal primo giudicante.
3.La Corte condivide la motivazione del Tribunale nella parte d seguito trascritta:
“Nel caso di specie, non revocandosi in dubbio la sussistenza del titolo negoziale integrato dall'atto pubblico di compravendita del 28.10.2014, posto alla base dell'inadempimento allegato dall'attore, questi ha dedotto che la parte acquirente non avrebbe pagato alcuna delle rate trimestrali alle quali la stessa era dovuta, con decorrenza dal 15 gennaio 2015, per l'importo di euro 3.000,00 ognuna.
Parimenti è stato allegato l'inadempimento del residuo del prezzo da versare entro il 31 dicembre
2020.
I convenuti, costituendosi in giudizio, non hanno dato prova dell'esecuzione della prestazione, nella specie, del pagamento delle suddette rate, limitandosi a provare il versamento dell'importo di euro
14.932,02 (cfr. all. sub n. 9 fascicolo parte convenuta).
Il versamento di detta somma, peraltro, e relativi documenti attestanti il pagamento, erano già stati oggetto di specifico riconoscimento nell'ambito del contratto di compravendita, con espressa quietanza rilasciata dalla parte venditrice.
È documentalmente provato, poi, che, con raccomandata a/r del 08.06.2015, la parte attrice, “a seguito del mancato pagamento di due rate trimestrali da parte [degli acquirenti]” comunicava formalmente l'intenzione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui del contratto di compravendita, ex art.1456 c.c., che “prevede la risoluzione di diritto del contratto e la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di due rate trimestrali”. Quindi, invitava e diffidava i convenuti a “liberare immediatamente l'immobile suindicato” (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
La diffida al rilascio dell'immobile entro i successivi cinque giorni dalla ricezione della raccomandata veniva reiterata con lettera raccomandata a/r del 26.06.2015 (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
A fronte delle missive in questione, gli acquirenti denunciavano il grave inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita del 28.10.2014 da parte del venditore, per non aver provveduto alla cancellazione delle domande giudiziali di cui all'art. 2 del contratto stesso. In considerazione di tale inadempimento i convenuti dichiaravano di aver sospeso il pagamento del prezzo pattuito secondo le modalità indicate, così di fatto svolgendo un'eccezione di inadempimento.
Ed, invero, il contratto di compravendita prevedeva che la parte alienante assumesse l'obbligo di provvedere alla cancellazione delle domande giudiziali iscritte entrambe a Fermo in data 22 luglio
2011 ai n.ri 6013 e 6014 R.P., a tutta cura e spese del venditore. La mancata cancellazione avrebbe comportato la risoluzione ipso iure del presente contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1453, comma 1, e 1458, comma 1, del codice civile.
A fronte dell'attivazione del meccanismo di paralisi della domanda di risoluzione a mezzo dell'exceptio non adimpleti contractus ex art. 1460 c.c., deve rilevarsi come, a livello interpretativo, proprio al fine di valutare l'imputabilità dell'inadempimento (v. supra), si ritiene che “anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole” (cfr. Cass., n. 41326/2021; n. 21115 del 2013).
Tanto detto, ai fini della valutazione della rilevanza dell'inadempimento, deve trovare applicazione il disposto dell'art. 1455 c.c. il quale pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione occorre tener conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, talché l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma in senso obiettivo, in relazione, cioè, all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale (Cass. Civ., Sez. III, 14.6.2001 n 8063).
La valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., da eseguirsi con riferimento al momento di verificazione dell'inadempimento stesso, deve tenere conto di tutte le circostanze dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale secondo un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché secondo eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (vds Cass. Civ. Sez. II,
27..2015 n 10995; Css. Civ., Sez. III, 22.10.2014 n 22346).
Ancora, in punto di diritto, il già riportato orientamento relativo al riparto dell'onere della prova deve essere compiutamente arricchito con l'affermazione per la quale, nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli delle parti in lite dovranno intendersi invertiti “poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(ex multis cfr. Cass. n. 826/2015).
Ebbene, nel caso di specie, la parte venditrice ha giustificato l'inadempimento sulla scorta della pendenza, al momento della comunicazione dell'eccezione di inadempimento, dei giudizi relativamente ai quali erano state trascritte le domande giudiziali”.
4.La Corte non condivide invece le argomentazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale sulla base dei richiamati elementi e cioè che all'inadempimento dedotto dai convenuti non possa attribuirsi un connotato di rilevanza tale da fondare la paralisi della controprestazione.
5.La pattuizione contrattuale che qui interesse è la seguente:
6.Ritiene la Corte che il primo giudicante non abbia correttamente valorizzato l'elemento temporale contenuto nella pattuizione: la cancellazione delle domande giudiziali doveva avvenire “nel più breve tempo possibile”.
Non è vero, dunque, come ritenuto dal Tribunale, che non vi fosse un termine e non è desumibile che esso coincidesse con la definizione del giudizio originante le trascrizioni.
Se le parti avessero inteso fissare il termine di cancellazione all'esito del giudizio che le aveva originate si sarebbero espresse chiaramente in tal senso.
D'altra parte, è evidente che la cancellazione “nel più breve tempo possibile” è logicamente incompatibile con l'attesa della definizione del giudizio pregiudicante che, infatti, al momento della presente decisione, non risulta ancora avvenuta dopo la pronuncia della sentenza n. 375-2022 della
Corte di Appello di Ancona.
7.Analogamente l'espressa indicazione “nel più breve tempo possibile” non può coincidere con la dilazione di pagamento fino al dicembre 2020.
Se le parti avessero inteso collegare temporalmente le due obbligazioni lo avrebbero fatto con espressa indicazione in tal senso. È invece vero il contrario e cioè che il pagamento era dilazionato fino a 5 anni mentre la cancellazione doveva essere immediata.
8.L'espressione usata (“nel più breve tempo possibile”) va intesa come obbligo di adempimento con immediatezza e senza indugio cioè entro il periodo di tempo che appare ragionevolmente necessario per procedere alle formalità di cancellazione dopo aver con immediatezza provveduto ad attivarsi per risolvere la posizione processuale.
In nessun caso essa può essere interpretata come se facesse riferimento all'esito definitivo del giudizio pregiudicante (tempo indeterminato) o al termine della dilazione di pagamento (cinque anni dopo).
9.L'appellato ha contrattualmente assunto un impegno di immediata attivazione ai fini della cancellazione e tale specifica obbligazione prescinde dai modi in cui il venditore l'avrebbe adempiuta. In altri termini le forme con cui addivenire alla cancellazione (ad es. acquisizione del consenso delle parti dei procedimenti ai fini di una cancellazione “debitamente consentita dalle parti interessate” ex art. 2668 c.c. come indicato dal Tribunale) erano estranee al rapporto di compravendita e rimesse all'obbligato: era un problema solo del venditore.
10.Nel momento in cui è stata opposta l'accezione di inadempimento - nel giugno del 2015 e dunque dopo circa 8 mesi dalla formalizzazione dell'impegno del venditore - non solo quest'ultimo non aveva provveduto a cancellare le domande ma neppure si era attivato in tal senso.
11.In punto di diritto si richiama, per brevità, Cass.n. 36295/2023:
“(…)3.2. L'eccezione di inadempimento integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore.
3.3. Essa costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.
3.4. L'eccezione di inadempimento è opponibile anche nel caso di inesatto adempimento.
3.5. L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede “avuto riguardo alle circostanze”, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune.
3.6. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16822 del
10/11/2003, Rv. 567989 – 01).
3.7. Anche per l'eccezione di inesatto adempimento (exceptio non rite adimpleti contractus), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n.
17020).
3.8. L'opponibilità dell'eccezione di inadempimento prescinde invece dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto (così già Cass.
2.10.1951 n.
2595; in seguito nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 21/02/1983, Rv. 426104 –
01, ove il tema è ampiamente trattato;
Cass. Civ, Sez. 2 -, Ordinanza n. 21315 del 14/09/2017, Rv.
645426 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006, Rv. 589056 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 26/01/2006, Rv. 587847 – 01).
3.9. L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccipiente dalla sua prestazione;
se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiente, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiente ad essere tenuto all'adempimento.
3.10. Come rilevato da autorevole dottrina, concetti e nozioni elaborati in materia di risoluzione non trovano applicazione in materia di eccezione di inadempimento, attese le profonde differenze funzionali tra le due figure in quanto la risoluzione caduca il rapporto contrattuale mentre le eccezioni dilatorie mirano a rafforzarlo garantendo l'obbligazione mal sicura”.
12.Sulla base dei richiamati principi, ritiene la Corte che la condotta della parte venditrice, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
In concreto la sospensione dei pagamenti: • è causalmente riconducibile alla mancata liberazione dell'immobile (non attuata dal venditore con l'immediatezza imposta dalla specifica pattuizione contrattuale);
• è proporzionale alla condotta del venditore che è venuto meno agli obblighi di garanzia circa l'effettiva, piena disponibilità giuridica del bene specificati nel dovere di immediata attivazione e pronta rimozione delle domande pregiudizievoli.
13.La conferma della fondate della ricostruzione che precede così come della fondatezza delle ragioni poste a base dell'eccezione di inadempimento sta nel fatto che secondo quanto incontestatamente dedotto dall'appellante è stata pronunciata la sentenza n. 375/2022 del 05.04.2022 della Corte d'Appello di Ancona: “con la quale è stato definito il giudizio di secondo grado azionato contro il sig. dalla CP_1 Controparte_2
la quale ha accolto la domanda revocatoria proposta da quest'ultima e per l'effetto
[...] dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della stessa anche dell'atto di compravendita immobiliare del 10.05.2010 notaio (rep/racc 19073/8429) con cui il sig. Persona_2 CP_3
ha trasferito a la porzione di fabbricato oggetto del contratto di
[...] Controparte_1 compravendita con riserva di proprietà di cui si discute”.
14.Dunque se si ritenesse fondata l'argomentazione dal Tribunale, secondo cui il termine di liberazione dell'immobile deve coincidere con la definizione del giudizio pregiudicante , ne deriverebbe l'irragionevole conclusione per cui (ove il contratto fosse stato in tal modo eseguito) nel
2025 , a distanza di dieci anni dalla stipula ed a cinque dal termine finale di pagamento, la parte venditrice sarebbe ancora legittimata a non liberare giuridicamente l'immobile mentre l'acquirente
(dopo aver integralmente versato il prezzo) sarebbe ancora esposta al pericolo di perdita del bene. Il contrasto con il reale impegno preso dall'acquirente di cancellare le domande giudiziali “al più presto” non potrebbe essere più evidente.
Peraltro la richiamata pronuncia n. 375/2022 dichiara inefficace la vendita e rischia, se passerà in giudicato, di pregiudicare definitivamente l'operazione e la posizione dell'acquirente.
15.Va pertanto accolta l'eccezione di inadempimento formulata dall'appellante e, in totale riforma della gravata pronuncia, vanno respinte sia la domanda di risoluzione proposta dall'appellato sia le altre domande ad essa conseguenti.
Restano assorbiti ogni altro motivo ed ogni altra questione o richiesta compresa quella con cui l'appellante ha invocato la sospensione ex art. 295 cpc del presente giudizio. Tale ultima questione è superata dal fatto che l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento, come già rilevato, costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria. In sostanza la presente pronuncia non può generare conflitto di giudicati con l'esito del giudizio di cui alla sentenza n. 375/2022 della Corte d'Appello di
Ancona.
16.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro
260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, respinge tutte le domande della parte appellata;
2-condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 14.317,00 euro per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 25 marzo 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini