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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 14/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
VIA DALMAZIA, 64 08100 NUORO ITALIA
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 Difeso dall'avv. BALLOI SONIA (c.f. ) con C.F._3 studio in VIA CHIRONI 3 NUORO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in Controparte_1 P.IVA_1
VIA ATTILIO DEFFENU, 60 08100 NUORO ITALIA
Difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO –
CAGLIARI
– Controparte –
Ruolo: n. 889/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 14 marzo 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
e : Parte_1 Parte_2
— 1 — In via principale:
1) Dichiarare e accertare l'illegittimità, nullità, annullabilità e co- munque l'inefficacia, per tutte le motivazioni suddette, del verbale di accertamento di infrazione n. UFF/1006945 del 17.04.2021, notificato agli appellanti in data 9 giugno 2021 e tutti gli atti ad esso presupposti,
[... consequenziali e connessi e per l'effetto ordinare la restituzione alla e al dell'importo di € 43,00 indebitamente percepito da Pt_3 Pt_1 parte appellata;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello:
3) compensare le spese del giudizio.
UTG - PREFETTURA DI NUORO: respingere l'avversa impugnazione siccome inammissibile e in- fondata per le ragioni evidenziate in espositiva.
Visti gli artt. 4 e 7 tagliariti, dispone il passaggio al rito del lavoro.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 18 marzo 2021 la Polizia Stradale di Nuoro ha accertato un in- cidente stradale causato da alla guida di automobile Parte_1 di proprietà di . Secondo la ricostruzione, il sig. Parte_2 [...]
nel percorrere un tratto di strada in discesa a una velocità che era Pt_4 eccessiva per le condizioni meteorologiche, caratterizzate da forte gran- dine, ha causato l'incidente per la sua incapacità di arrestare il veicolo, che ha iniziato a sdrucciolare sul manto stradale reso scivoloso proprio dalla grandine, urtando dapprima contro un guardrail e poi contro un altro veicolo. Il 17 aprile 2021 la Polizia Stradale ha quindi redatto il relativo verbale, contestando la violazione dell'art. 141 comma 11 c.d.s. e infliggendo per questo la sanzione di 86,50 €. Verbale notificato il successivo 29 aprile 2021.
Con ricorso depositato il 6 luglio 2021, i sig.ri e Pt_1 Pt_2
— 2 — hanno impugnato la detta sanzione, sulla base di vari motivi. Con sen- tenza del 28 marzo 2024, il Giudice di Pace di Oristano ha rigettato l'impugnazione. Con citazione depositata il 28 ottobre 2024, i sig.ri e hanno impugnato la sentenza per i motivi di seguito Pt_1 Pt_2 illustrati.
2. Contestazioni pregiudiziali.
In via pregiudiziale, la ha eccepito l'errore in cui sono CP_1 caduti i sig.ri e nel proporre l'appello con citazione Pt_1 Pt_2 anziché con ricorso. Effettuato il passaggio di rito, si constata che la citazione è stata depositata nel rispetto del termine semestrale dalla pub- blicazione.
In via pregiudiziale, la ha eccepito l'improcedibilità CP_1 dell'opposizione, per avere i sig.ri e pagato la san- Pt_1 Pt_2 zione in corso di causa. La contestazione è infondata, in quanto i ricor- renti hanno pagato la sanzione in misura ridotta ben oltre i sessanta giorni di legge, rendendo così privo di effetto tale pagamento per i fini previsti dall'art. 204 bis c.d.s.
3. Il motivo di impugnazione.
Con un unico motivo di impugnazione, i sig.ri e Pt_1 Pt_2 sostengono che il Giudice di Pace abbia sbagliato nella ricostruzione dei fatti. Il Giudice, infatti, avrebbe aderito totalmente e acriticamente alla ricostruzione della Polizia, mentre secondo gli appellanti il sig.
[...] non stava procedendo a velocità imprudente, non ha perso il con- Pt_4 trollo del veicolo e non ha urtato il guardrail a destra, ma a sinistra.
In particolare, sostengono che la prova che questo urto non si sia mai verificato è rinvenibile nelle dichiarazioni del teste a Tes_1 bordo del veicolo, che sarebbe più credibile del teste , in- Tes_2 teressato in quanto conducente del furgone urtato, nonché nella man- canza, sul veicolo, di danni compatibili con l'urto. Secondo loro, l'urto avrebbe dovuto lasciare un segno a doppia onda sul lato destro, segno che invece è stato rinvenuto sul lato sinistro.
Il motivo è fondato.
— 3 — ha dichiarato: «procedevamo a velocità molto mo- Tes_1 derata in quanto in mezzo alla strada c'era un furgone fermo […] il furgone Ford Transit era fermo lungo la carreggiata, nella corsia di dx, senza aver dispositivo luminoso azionato […] il furgone ci ha ta- gliato la strada […] eravamo già fermi quando la RT ci ha tampo- nato». Secondo gli appellanti, il veicolo condotto dal sig. è Pt_1 stato urtato proprio dal furgone nel momento in cui stavano procedendo al suo sorpasso, in quanto esso, in quel momento, ha ripreso la marcia, cercando di immettersi nella corsia di sinistra. Poiché in quel tratto di strada c'è anche un guardrail a sinistra, con funzione di spartitraffico, il veicolo ha riportato l'ammaccatura a doppia onda a sinistra, e questo non a causa della velocità imprudente, ma della spinta ricevuta dal fur- gone da destra.
È pacifico tra le parti che davanti al furgone si era appena verifi- cato un altro incidente, con veicoli fermi, quindi il furgone non poteva aver marciato in direzione lineare, come sostenuto dalla Polizia Stradale Tes_ sulla base delle dichiarazioni del sig. . È evidente che l'incidente si è verificato perché entrambi i veicoli stavano cercando di superare l'ostacolo costituito da mezzi incidentati e fermi sulla corsia di destra. Resta da ricostruire, a questo punto, le responsabilità. Dalle foto agli atti si può appurare che il veicolo dei sig.ri e Pt_1 Pt_2 presenta ammaccature su entrambi i lati, al livello delle ruote anteriori, mentre il furgone presenta ammaccature solo sul lato sinistro, al livello delle ruote anteriori. Da ciò si può desumere che l'urto si è verificato quando il furgone era già in stato avanzato, nella sua manovra di sor- passo, eppure il sig. non è comunque riuscito a evitare l'im- Pt_1 patto. Ritiene il giudice che il teste abbia detto il vero quando ha Tes_1 riferito che il veicolo procedeva a velocità moderata, e che quindi l'im- possibilità di evitare l'impatto sia dipesa dal fondo reso sdrucciolevole dalla grandine. Così come ritiene che abbia detto il vero quando ha af- Tes_ fermato che il sig. non ha attivato la freccia a sinistra prima di iniziare la manovra di sorpasso, sottraendo così tempo prezioso al sig. per frenare. Pt_1 Tes_ Il sig. ha palesemente mentito quando ha dichiarato di aver proceduto dritto;
quindi, da ciò si può presumere con ragionevole cer- tezza che egli abbia reso tali dichiarazioni per coprire la propria di im- prudenza. Viceversa, sulla condotta prudente del sig. milita Pt_1 la testimonianza del sig. sulla cui attendibilità non c'è ragione di Tes_1 dubitare.
— 4 —
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano alla luce del va- lore della controversia, pari a 86,50 €, di complessità media, con istrut- toria in primo grado e senza in appello, con aumento per la difesa di due parti, da applicare nel 10% in ragione della loro posizione del tutto omo- genea.
La ha resistito con colpa grave, dando un valore inspie- CP_1 gabilmente determinante a dichiarazioni di una persona pesantemente interessata e omettendo di acquisire le dichiarazioni di altra persona non interessata. Deve quindi essere condannata ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Ritenuto di applicare per analogia l'art. 26 c.p.a., questo giudice si orienta, in caso di colpa grave, nel senso di liquidare la somma equi- tativa in misura pari ai compensi e la sanzione pecuniaria in misura pari a 2,5 volte il contributo unificato (pari a 43 € per il primo grado e 86,50
€ per l'appello).
Dispositivo
Il Tribunale:
1. annulla le ordinanze-ingiunzioni impugnate
2. condanna la a pagare 43 € ai ricorrenti Controparte_1
3. condanna la al rimborso delle spese pro- Controparte_1 cessuali, che si liquidano in 380,60 € per compensi di primo grado e 288,2 € per compensi di appello, oltre spese vive per contributi unificati e marche da bollo
4. condanna la ai sensi dell'art. 96 comma 3 Controparte_1 c.p.c. a pagare a ciascun ricorrente l'ulteriore somma di 668,80 €
5. condanna la a versare alla delle am- Controparte_1 Pt_5 mende l'ulteriore somma di 323,75 €
Si comunichi.
14 marzo 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —