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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/08/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.1656/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] A/10 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Chiara Castagneto (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._3
(NA), il 18/10/1975, residente in [...], Corso Martinetti 42/10, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Chiara Castegneto (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in UL in Campania (NA) il
08/03/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo la forma Per_1 condivisa, con collocazione abitativa ed anagrafica presso la madre, nell'abitazione – già casa coniugale - sita in Genova, Via A. Carzino 2 A/10.
• Il figlio maggiorenne manterrà la residenza in Genova, Via A. Carzino Per_2
2 A/10, continuando a convivere con la madre ed il fratello.
• I genitori assumeranno congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative ai figli e, in tal senso, si obbligano ed impegnano al dialogo aperto ed alla massima e più leale collaborazione, nel rispetto delle rispettive figure genitoriali.
• Il padre avrà facoltà di frequentare e tenere con sé il figlio minore Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola, alla domenica sera all'ora di cena;
- durante i periodi di eventuale ricovero ospedaliero per la SI Per_1
resterà con il figlio dal lunedì al sabato mattina, quando il SI. le Pt_1 Pt_2
darà il cambio sino alla domenica sera;
Entrambi i genitori, in caso di necessità, hanno facoltà, di variare i giorni e gli orari sopracitati, sempre previo accordo, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro o diversi impegni improrogabili e degli impegni scolastici ed extra-scolastici.
• Le parti convengono che le festività natalizie, pasquali e tutte le altre feste, religiose e civili, nonché le ricorrenze, verranno regolate secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 • Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio un Per_1 periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i NOi e Pt_1
secondo il “piano ferie” di ciascuno, comunque entro la fine del mese di Pt_2 aprile di ogni anno.
• Il figlio maggiorenne sarà libero di accordarsi con il padre per la Per_2
frequentazione quotidiana nonché durante le festività e le ferie estive.
• Il SI. si impegna a corrispondere, a far data dal deposito del ricorso Pt_2
introduttivo, la somma mensile di € 300,00= (trecento/00) per il mantenimento di ciascun figlio, tramite versamento della somma complessiva di € 600,00= mediante bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, sul conto corrente
IntesaSanPaolo n. 1000/00067000 intestato alla SI.ra (IBAN Parte_1
[...]). Tale somma verrà aggiornata ogni anno automaticamente secondo gli indici Istat senza bisogno di richiesta alcuna.
• Il SI. contribuirà in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie Pt_2
per i figli e - per quanto attiene alla necessità o meno del preventivo accordo - si seguirà quanto disposto dal documento di orientamento uniforme redatto dalla riunione della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016, al quale ci si richiama interamente e che è stato consegnato alle parti. Il contributo per le spese verrà versato sul conto corrente IntesaSanPaolo n. 1000/00067000 intestato alla SI.ra (IBAN [...]). Parte_3
• Il SI. si impegna ad ottemperare alle suddette condizioni ed ha Pt_2
trasferito la propria residenza in Genova, 16149, Corso Martinetti 42/10
• L'assegno unico ed universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla SI . Pt_1
• Adempiute tutte le obbligazioni previste nel presente ricorso, le parti dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto patrimoniale, e di non aver più nulla a pretendere
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 reciprocamente concordando di sciogliere la comunione sull'immobile già domicilio coniugale sito in Genova, Via A. Carzino 2 A/10, sul locale cantina in piano fondi, sito in Genova, Via A. Carzino n. 2 A piano S1 sez R, nonché sul locale uso box sito in Genova, Via Orsolino 8R, piano secondo, segnato con il numero 17.
• Conseguentemente a quanto sopra il NO , entro congruo Parte_2 termine dall'emananda sentenza e, comunque, entro e non oltre i successivi trenta
(30) giorni si impegna a trasferire la propria quota parte di proprietà pari al 50% dei seguenti beni immobili:
- appartamento sito nel Genova, Via A. Carzino 2 A/10, con i seguenti identificativi catastali: Sezione SAM, Foglio 44, Mappale 269, Subalterno 12,
Zona censuaria 3, Categoria A/2, Classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale 122 mq, totale escluse aree scoperte 121 mq, rendita catastale euro 965,77=;
- locale cantina in piano fondi, sito in Genova, Via A. Carzino n. 2 A piano S1, avente i seguenti identificati catastali: Sezione SAM, Foglio 44, Mappale 269,
Subalterno 33, Zona censuaria 3, categoria C/2, Classe 3, consistenza 8 mq, rendita catastale € 31,40;
- locale ad uso autorimessa, sito in Genova, nell'edificio contraddistinto con i civici numeri sei, otto, dieci e quattordici rossi di Via Orsolino, in piano secondo, segnato con il numero 17, della consistenza catastale di 15 mq, interamente pagato all'atto di acquisto, avente i seguenti identificativi catastali: Sezione SAM, Foglio
44, Particella 265, subalterno 76, Categoria C/6, Classe 4, consistenza 15 mq, rendita catastale € 154,16;
di conseguenza la SI diverrà unica proprietaria ed intestataria Parte_1 degli immobili sopra riportati.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Le spese notarili per i trasferimenti di cui sopra saranno suddivise tra i NOi
e in ragione del 50% ciascuno. Pt_1 Pt_2
• Il locale ad uso autorimessa rimarrà in uso al SI. il quale si farà Pt_2 interamente carico delle spese di amministrazione relative a detto immobile. In caso di vendita del box le parti concordano di suddividere il ricavato in ragione del
50% ciascuno.
• I NOi e , per l'immobile ad uso abitativo e per la cantina, si Pt_1 Pt_2
accolleranno pro quota al 50% tutte le spese di qualunque ordine e natura, comprese tasse, spese ordinarie, spese straordinarie ivi compresa la rata del mutuo acceso presso l'istituto bancario IntesaSanPaolo ed ogni e qualsivoglia spesa e/o contenzioso eventualmente derivante dalle citate proprietà. A tal fine il SI.
si impegna a corrispondere alla SI la sua quota tramite Pt_2 Pt_1
bonifico sul conto corrente IntesaSanPaolo n. 1000/00067000 intestato alla SI.ra
(IBAN [...]). Parte_1
• Si precisa che i sopra menzionati trasferimenti immobiliari sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione delle questioni economiche e delle problematiche inerenti la crisi coniugale ai sensi e per gli effetti della circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 21/06/2012.
• Il cane di famiglia , intestato all'anagrafe canina del Comune di Genova al CP_1 SI. , rimane affidato alla SI . I NOi e Pt_2 Pt_1 Pt_1 Pt_2 concordano di suddividere in ragione del 50% tutte le spese relative al mantenimento e/o veterinarie necessarie e documentate.
• I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, adempiute tutte le obbligazioni previste nel presente ricorso, le parti dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 • I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003, Numero 197, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] A/10 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Chiara Castagneto (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._3
(NA), il 18/10/1975, residente in [...], Corso Martinetti 42/10, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Chiara Castegneto (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in UL in Campania (NA) il
08/03/2003 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori secondo la forma Per_1 condivisa, con collocazione abitativa ed anagrafica presso la madre, nell'abitazione – già casa coniugale - sita in Genova, Via A. Carzino 2 A/10.
• Il figlio maggiorenne manterrà la residenza in Genova, Via A. Carzino Per_2
2 A/10, continuando a convivere con la madre ed il fratello.
• I genitori assumeranno congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative ai figli e, in tal senso, si obbligano ed impegnano al dialogo aperto ed alla massima e più leale collaborazione, nel rispetto delle rispettive figure genitoriali.
• Il padre avrà facoltà di frequentare e tenere con sé il figlio minore Per_1
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola, alla domenica sera all'ora di cena;
- durante i periodi di eventuale ricovero ospedaliero per la SI Per_1
resterà con il figlio dal lunedì al sabato mattina, quando il SI. le Pt_1 Pt_2
darà il cambio sino alla domenica sera;
Entrambi i genitori, in caso di necessità, hanno facoltà, di variare i giorni e gli orari sopracitati, sempre previo accordo, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro o diversi impegni improrogabili e degli impegni scolastici ed extra-scolastici.
• Le parti convengono che le festività natalizie, pasquali e tutte le altre feste, religiose e civili, nonché le ricorrenze, verranno regolate secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 • Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio un Per_1 periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i NOi e Pt_1
secondo il “piano ferie” di ciascuno, comunque entro la fine del mese di Pt_2 aprile di ogni anno.
• Il figlio maggiorenne sarà libero di accordarsi con il padre per la Per_2
frequentazione quotidiana nonché durante le festività e le ferie estive.
• Il SI. si impegna a corrispondere, a far data dal deposito del ricorso Pt_2
introduttivo, la somma mensile di € 300,00= (trecento/00) per il mantenimento di ciascun figlio, tramite versamento della somma complessiva di € 600,00= mediante bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, sul conto corrente
IntesaSanPaolo n. 1000/00067000 intestato alla SI.ra (IBAN Parte_1
[...]). Tale somma verrà aggiornata ogni anno automaticamente secondo gli indici Istat senza bisogno di richiesta alcuna.
• Il SI. contribuirà in misura del 50% alle spese straordinarie necessarie Pt_2
per i figli e - per quanto attiene alla necessità o meno del preventivo accordo - si seguirà quanto disposto dal documento di orientamento uniforme redatto dalla riunione della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15.09.2016, al quale ci si richiama interamente e che è stato consegnato alle parti. Il contributo per le spese verrà versato sul conto corrente IntesaSanPaolo n. 1000/00067000 intestato alla SI.ra (IBAN [...]). Parte_3
• Il SI. si impegna ad ottemperare alle suddette condizioni ed ha Pt_2
trasferito la propria residenza in Genova, 16149, Corso Martinetti 42/10
• L'assegno unico ed universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla SI . Pt_1
• Adempiute tutte le obbligazioni previste nel presente ricorso, le parti dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto patrimoniale, e di non aver più nulla a pretendere
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 reciprocamente concordando di sciogliere la comunione sull'immobile già domicilio coniugale sito in Genova, Via A. Carzino 2 A/10, sul locale cantina in piano fondi, sito in Genova, Via A. Carzino n. 2 A piano S1 sez R, nonché sul locale uso box sito in Genova, Via Orsolino 8R, piano secondo, segnato con il numero 17.
• Conseguentemente a quanto sopra il NO , entro congruo Parte_2 termine dall'emananda sentenza e, comunque, entro e non oltre i successivi trenta
(30) giorni si impegna a trasferire la propria quota parte di proprietà pari al 50% dei seguenti beni immobili:
- appartamento sito nel Genova, Via A. Carzino 2 A/10, con i seguenti identificativi catastali: Sezione SAM, Foglio 44, Mappale 269, Subalterno 12,
Zona censuaria 3, Categoria A/2, Classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale 122 mq, totale escluse aree scoperte 121 mq, rendita catastale euro 965,77=;
- locale cantina in piano fondi, sito in Genova, Via A. Carzino n. 2 A piano S1, avente i seguenti identificati catastali: Sezione SAM, Foglio 44, Mappale 269,
Subalterno 33, Zona censuaria 3, categoria C/2, Classe 3, consistenza 8 mq, rendita catastale € 31,40;
- locale ad uso autorimessa, sito in Genova, nell'edificio contraddistinto con i civici numeri sei, otto, dieci e quattordici rossi di Via Orsolino, in piano secondo, segnato con il numero 17, della consistenza catastale di 15 mq, interamente pagato all'atto di acquisto, avente i seguenti identificativi catastali: Sezione SAM, Foglio
44, Particella 265, subalterno 76, Categoria C/6, Classe 4, consistenza 15 mq, rendita catastale € 154,16;
di conseguenza la SI diverrà unica proprietaria ed intestataria Parte_1 degli immobili sopra riportati.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Le spese notarili per i trasferimenti di cui sopra saranno suddivise tra i NOi
e in ragione del 50% ciascuno. Pt_1 Pt_2
• Il locale ad uso autorimessa rimarrà in uso al SI. il quale si farà Pt_2 interamente carico delle spese di amministrazione relative a detto immobile. In caso di vendita del box le parti concordano di suddividere il ricavato in ragione del
50% ciascuno.
• I NOi e , per l'immobile ad uso abitativo e per la cantina, si Pt_1 Pt_2
accolleranno pro quota al 50% tutte le spese di qualunque ordine e natura, comprese tasse, spese ordinarie, spese straordinarie ivi compresa la rata del mutuo acceso presso l'istituto bancario IntesaSanPaolo ed ogni e qualsivoglia spesa e/o contenzioso eventualmente derivante dalle citate proprietà. A tal fine il SI.
si impegna a corrispondere alla SI la sua quota tramite Pt_2 Pt_1
bonifico sul conto corrente IntesaSanPaolo n. 1000/00067000 intestato alla SI.ra
(IBAN [...]). Parte_1
• Si precisa che i sopra menzionati trasferimenti immobiliari sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione delle questioni economiche e delle problematiche inerenti la crisi coniugale ai sensi e per gli effetti della circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 21/06/2012.
• Il cane di famiglia , intestato all'anagrafe canina del Comune di Genova al CP_1 SI. , rimane affidato alla SI . I NOi e Pt_2 Pt_1 Pt_1 Pt_2 concordano di suddividere in ragione del 50% tutte le spese relative al mantenimento e/o veterinarie necessarie e documentate.
• I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, adempiute tutte le obbligazioni previste nel presente ricorso, le parti dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 • I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2003, Numero 197, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7