Sentenza breve 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 13/02/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12750 del 2024, proposto da
ER PE, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Casella, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;
contro
Sviluppo lavoro Italia s.p.a., Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso civico generalizzato trasmessa il 25.9.2024;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della richiesta;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata all’esibizione della documentazione di cui alla predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sviluppo lavoro Italia s.p.a. e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 22.11.2024 (dep. il 28.11) ER PE ha chiesto l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata con pec del 25.9.2024 e la condanna della Sviluppo lavoro Italia s.p.a. all’ostensione della documentazione richiesta;
- la società e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (destinatario della notifica dell’impugnativa, ma nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda) si sono costituiti in resistenza con atto di stile;
- in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero, mentre la parte ricorrente ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo ricevuto nelle more del giudizio tutta la documentazione richiesta (v. deposito del 30.1.2025);
- alla camera di consiglio dell’11.2.2025 la parte ricorrente ha ribadito la predetta istanza e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra la parte ricorrente e la Sviluppo lavoro Italia s.p.a., giacché quest’ultima ha provveduto a trasmettere i documenti oggetto di istanza soltanto dopo l’instaurazione del presente giudizio, mentre devono essere compensate nei confronti del Ministero, a cui il ricorso è stato notificato soltanto per litis denuntiatio ;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Sviluppo lavoro Italia s.p.a. alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO