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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13208/2023 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bergamaschi del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato al domicilio digitale e nel suo studio in Firenze (FI) via Marenzio n. 24,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa, congiuntamente ed anche CP_1 C.F._2
disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Carlo Ortoleva e dall'avv. Chiara Alterisio del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze (FI) Via Salvestrina n. 12,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COD. PROC. CIV.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria domanda e deduzione disattesa: condannare IN VIA PRELIMINARE concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2417/2023 del Tribunale di Firenze;
NEL MERITO accertarsi l'inesistenza del diritto di a procedere esecutivamente nei CP_1
confronti di sulla scorta del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2417/2023 Parte_1
del Tribunale di Firenze;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex Art. 93 cod. proc. civ.
Per CP_1
“Piaccia al Tribunale di Firenze respingere l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
precetto notificato da il 9/11/23 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in capo a CP_1
il diritto di procedere esecutivamente nei confronti di ulla scorta CP_1 Parte_1
del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2417/23 del Tribunale di Firenze.
Con vittoria di compensi e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20/11/2023, (di Parte_1
seguito proponeva opposizione contro il precetto notificatogli dalla sorella Parte_2 CP_1
di seguito , il 09/11/2023, per la somma di € 6.560,30.
[...] CP_2
Il precetto opposto si fondava sulla sentenza n. 2417/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, in data 16/08/2023, nella quale veniva condannato a risarcire alla sorella le spese di Parte_2
lite per la somma di € 4.217,00.
Il titolo esecutivo azionato da aveva definito altro giudizio di opposizione a precetto, CP_2
speculare al presente, in cui l'odierna convenuta aveva impugnato il precetto intimatole dal fratello in forza della sentenza n. 489/2019 del 05/03/2019 con cui la Corte d'appello di Firenze aveva condannato a rifondere a le spese di lite liquidate in € 39.728,35 CP_2 Parte_2
oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe Bergamaschi.
In quel giudizio di opposizione a precetto, il Giudice aveva accolto le ragioni di e CP_2
accertato l'inesistenza del diritto di a procedere esecutivamente nei confronti Parte_2
della sorella rilevando la sua carenza di legittimazione attiva.
Più precisamente, la sentenza 489/2019 della Cda di Firenze aveva espressamente disposto la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario Avv. Bergamaschi che, con atto del 12/03/2019, aveva poi ceduto il credito al suo assistito. Tuttavia, il Giudice non ha ritenuto correttamente notificato alla debitrice ceduta, ai sensi del 1264 cod. civ., il predetto atto di cessione sancendo quindi l'illegittimità dell'azione esecutiva preannunciata dal cessionario
Parte_2
Successivamente, in data 26/09/2023, veniva regolarmente notificata a una nuova CP_2
cessione del credito in base alla quale l'Avv. Bergamaschi cedeva a una parte del Parte_2
credito riconosciutogli dalla sentenza n. 489/2019 della Cda di Firenze e, più in particolare, la somma di € 6.500,00 necessaria a coprire il debito che, a sua volta, aveva nei Parte_2
confronti della sorella.
In data 05/10/2023, in qualità di erede beneficiata, inviava via PEC, al cedente e al CP_2
fratello cessionario, una dichiarazione di accettazione della prima cessione, cioè quella risalente al 12/03/2019.
Alla luce dei fatti sopra descritti, l'opponente deduceva di non dover alcunché alla sorella invocando l'estinzione del debito portato dal precetto opposto per effetto di compensazione.
In data 16/01/2024, si costituiva deducendo l'infondatezza dell'opposizione sulla base CP_2
della considerazione che l'invocata compensazione non sarebbe operante nel caso di specie perché il credito vantato da nei confronti di risultante dalla sentenza n. CP_2 Parte_2
2417/23 del Tribunale di Firenze, oggetto del precetto qui opposto) e quello vantato da ei confronti di (risultante dalla sentenza n. 489/19 della Corte d'Appello Parte_2 CP_2
di Firenze) non sarebbero omogenei dal punto di vista soggettivo.
L'intimata, essenzialmente, sosteneva che, mentre il precetto opposto si riferirebbe ad un credito di in proprio, il credito del fratello, invece, consisterebbe in una passività CP_2
dell'eredità beneficata e che operare una compensazione tra un credito proprio dell'erede e un debito dell'eredità beneficiata si tradurrebbe in una violazione delle regole che sovrintendono all'accettazione con beneficio di inventario.
Con note per l'udienza del 24/04/2024, le parti ritenevano superflua ulteriore attività istruttoria e, dopo lo scambio delle note di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione in data 4/02/2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
L'eccezione di compensazione avanzata dall'opponente, infatti, è fondata, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., in quanto trattasi di due controcrediti omogenei, liquidi ed esigibili. Per motivare correttamente tale conclusione, è necessario ripercorrere brevemente le caratteristiche fondamentali dell'istituto dell'accettazione con beneficio d'inventario così come disegnato dalla disciplina codicistica e dalla giurisprudenza.
Com'è noto, infatti, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, disciplinata negli artt. 490 e ss. cod. civ., ha l'effetto, ai sensi dell'art. 490, primo comma, cod. civ., di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, dando luogo alla formazione di un patrimonio separato, che si pone in termini di eccezione rispetto al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Ne consegue che egli non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. (vedi 490, secondo comma, n. 2 cod. civ.)
Il fulcro del funzionamento dell'istituto in parola è che l'erede “risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore”.(Cfr. Cass. Civ. 2489 del 24/10/2024; conf., Cass., Sez. 2, n. 23398 del 27/7/2022;
Cass., Sez. 2, n. 20531 del 29/09/2020 in motivazione).
Il fatto che il limite della responsabilità dell'erede si riferisca, non soltanto, per equivalente, al valore dei beni relitti, ma anche, in forma specifica, agli stessi beni, cum viribus hereditatis quindi, è avvalorato da molteplici norme della disciplina codicistica e, in particolare, dall'art. 507 cod. civ. che prevede la facoltà di rilascio dei beni ereditari ai creditori e ai legatari, dall'art. 497 cod. civ. che esclude il pagamento dei debiti ereditari con beni personali e, infine, dall'art. 1203 n. 4 cod. civ. che concede la possibilità all'erede che paga con denaro proprio i debiti ereditari di surrogarsi ai diritti del creditore ereditari.
Quindi, il diritto al rimborso dell'erede e la stessa surrogazione può configurarsi non soltanto quando questi paghi i debiti ereditari ultra vires hereditatis, ma anche quando lo faccia con propri beni e non con quelli relitti.
Altro effetto fondamentale dell'accettazione con beneficio di inventario, è l'acquisto della qualità d'erede nel senso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13206 del 2012 “la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede intra vires hereditatis - è pur sempre dichiarazione di volere accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 cod. civ. sta in giudizio in rappresentanza dell'eredità, l'erede beneficiato è legittimato in proprio a resistere e a contraddire, tant'è che l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione”.
Quindi, va tenuto fermo l'assunto che l'accettante con beneficio d'inventario è erede a tutti gli effetti e successore dei rapporti facenti capo al defunto e, quindi, l'accettazione con beneficio di inventario non fa venir meno eventuali sue responsabilità patrimoniali e, lungi dall'incidere sulla legittimazione processuale, assume rilievo ed esplica i suoi effetti esclusivamente in sede esecutiva.
Ne consegue che far valere il beneficio, di per sé, non può paralizzare in astratto eccezioni di compensazione e neppure eventuali esecuzioni: i creditori ereditari, quindi, potranno sia far valere l'estinzione per compensazione di debiti vantati nei confronti del patrimonio ereditario, sia procedere esecutivamente contro l'erede beneficiato e i suoi beni. Sarà poi onere di quest'ultimo far valere il beneficio con la relativa eccezione (peraltro in sede esecutiva ciò sarà possibile solo se l'eccezione è già stata sollevata nel processo di cognizione ove si è formato il titolo azionato).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, deve rilevarsi preliminarmente che il controcredito opposto in compensazione dall'opponente, risultante dalla sentenza n.
489/2019 del 05/03/2019 della CdA di Firenze, è un credito che egli vanta nei confronti della sorella nella sua qualità di erede accettante con beneficio di inventario.
Rispetto a tale credito, pari ad € 6.500, dunque, va innanzitutto confermata la sua titolarità in capo all'opponente per effetto della cessione del credito del 11/09/2023, regolarmente notificata alla debitrice ceduta via PEC in data 26/09/2023 e quindi, ex art. 1243 cod. civ., perfettamente efficace nei suoi confronti. Ma, a differenza di quanto argomentato dall'odierna convenuta, anche il credito azionato nel precetto di cui è causa, allo stesso modo, è un credito che deriva a in quanto erede, CP_2
accettante con beneficio di inventario, della madre Parte_3
Il Tribunale, infatti, nella sentenza 2417/2023, ha accertato l'insussistenza del diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di per un difetto di Parte_2 CP_2
legittimazione attiva dell'intimante e non per l'insussistenza della legittimazione passiva della debitrice.
Ella, infatti, per quanto possa beneficiare delle limitazioni di responsabilità patrimoniale anzidette, è comunque soggetto passivo di tutti i rapporti che le sono pervenuti iure successionis perché erede a tutti gli effetti. La stessa sentenza azionata, infatti, ha precisato che “non possa attribuirsi a la qualifica di debitore in proprio, apparendo prima CP_1
facie dalla lettura degli atti del contenzioso versati nel presente giudizio, che la stessa abbia agito non (solo) iure proprio ma anche iure successionis (cfr. doc. 5 e 6 all. citazione)” (V. pag.
4 sent. n. 2417/2023 pubblicata il 16/08/2023 Tribunale di Firenze).
Peraltro, nell'accettazione della cessione da parte della debitrice ceduta versata in atti (V. doc.
3 fascicolo opponente), ella stessa dichiara di procedervi in qualità di erede accettante con beneficio di inventario. Il fatto che l'accettazione riguardi la prima delle due cessioni non cambia il valore in senso lato “confessorio” di tale documento poiché le due cessioni differiscono solo nel quantum ma riguardano il medesimo credito.
Non appare fondata, quindi, l'argomentazione dell'opposta secondo la quale la compensazione non opererebbe per disomogeneità tra i due crediti dal punto di vista soggettivo perché, effettivamente, i due fratelli sono reciprocamente debitori e creditori l'uno dell'altra ed entrambi i controcrediti riguardano rispettivamente passività e attività gravanti sul patrimonio afferente l'eredità beneficiata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, tenuto conto dell'attività in concreto espletata.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita: ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e, per l'effetto DICHIARA la compensazione tra i due controcrediti per le quantità corrispondenti;
DICHIARA il diritto di di procedere esecutivamente nei confronti di CP_1 Parte_1
ulla scorta del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2417/23 del Tribunale di Firenze,
[...]
per il residuo di € 60,30;
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 CP_3
presente giudizio, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, Cap e iva di legge se dovuti.
Firenze, lì 24 febbraio 2025
Il Giudice Dott. Mariateresa Vitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Mariateresa Vitiello, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 13208/2023 promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bergamaschi del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato al domicilio digitale e nel suo studio in Firenze (FI) via Marenzio n. 24,
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa, congiuntamente ed anche CP_1 C.F._2
disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Carlo Ortoleva e dall'avv. Chiara Alterisio del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze (FI) Via Salvestrina n. 12,
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: OPPOSIZONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COD. PROC. CIV.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria domanda e deduzione disattesa: condannare IN VIA PRELIMINARE concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2417/2023 del Tribunale di Firenze;
NEL MERITO accertarsi l'inesistenza del diritto di a procedere esecutivamente nei CP_1
confronti di sulla scorta del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2417/2023 Parte_1
del Tribunale di Firenze;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex Art. 93 cod. proc. civ.
Per CP_1
“Piaccia al Tribunale di Firenze respingere l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
precetto notificato da il 9/11/23 e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in capo a CP_1
il diritto di procedere esecutivamente nei confronti di ulla scorta CP_1 Parte_1
del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2417/23 del Tribunale di Firenze.
Con vittoria di compensi e spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20/11/2023, (di Parte_1
seguito proponeva opposizione contro il precetto notificatogli dalla sorella Parte_2 CP_1
di seguito , il 09/11/2023, per la somma di € 6.560,30.
[...] CP_2
Il precetto opposto si fondava sulla sentenza n. 2417/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, in data 16/08/2023, nella quale veniva condannato a risarcire alla sorella le spese di Parte_2
lite per la somma di € 4.217,00.
Il titolo esecutivo azionato da aveva definito altro giudizio di opposizione a precetto, CP_2
speculare al presente, in cui l'odierna convenuta aveva impugnato il precetto intimatole dal fratello in forza della sentenza n. 489/2019 del 05/03/2019 con cui la Corte d'appello di Firenze aveva condannato a rifondere a le spese di lite liquidate in € 39.728,35 CP_2 Parte_2
oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe Bergamaschi.
In quel giudizio di opposizione a precetto, il Giudice aveva accolto le ragioni di e CP_2
accertato l'inesistenza del diritto di a procedere esecutivamente nei confronti Parte_2
della sorella rilevando la sua carenza di legittimazione attiva.
Più precisamente, la sentenza 489/2019 della Cda di Firenze aveva espressamente disposto la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario Avv. Bergamaschi che, con atto del 12/03/2019, aveva poi ceduto il credito al suo assistito. Tuttavia, il Giudice non ha ritenuto correttamente notificato alla debitrice ceduta, ai sensi del 1264 cod. civ., il predetto atto di cessione sancendo quindi l'illegittimità dell'azione esecutiva preannunciata dal cessionario
Parte_2
Successivamente, in data 26/09/2023, veniva regolarmente notificata a una nuova CP_2
cessione del credito in base alla quale l'Avv. Bergamaschi cedeva a una parte del Parte_2
credito riconosciutogli dalla sentenza n. 489/2019 della Cda di Firenze e, più in particolare, la somma di € 6.500,00 necessaria a coprire il debito che, a sua volta, aveva nei Parte_2
confronti della sorella.
In data 05/10/2023, in qualità di erede beneficiata, inviava via PEC, al cedente e al CP_2
fratello cessionario, una dichiarazione di accettazione della prima cessione, cioè quella risalente al 12/03/2019.
Alla luce dei fatti sopra descritti, l'opponente deduceva di non dover alcunché alla sorella invocando l'estinzione del debito portato dal precetto opposto per effetto di compensazione.
In data 16/01/2024, si costituiva deducendo l'infondatezza dell'opposizione sulla base CP_2
della considerazione che l'invocata compensazione non sarebbe operante nel caso di specie perché il credito vantato da nei confronti di risultante dalla sentenza n. CP_2 Parte_2
2417/23 del Tribunale di Firenze, oggetto del precetto qui opposto) e quello vantato da ei confronti di (risultante dalla sentenza n. 489/19 della Corte d'Appello Parte_2 CP_2
di Firenze) non sarebbero omogenei dal punto di vista soggettivo.
L'intimata, essenzialmente, sosteneva che, mentre il precetto opposto si riferirebbe ad un credito di in proprio, il credito del fratello, invece, consisterebbe in una passività CP_2
dell'eredità beneficata e che operare una compensazione tra un credito proprio dell'erede e un debito dell'eredità beneficiata si tradurrebbe in una violazione delle regole che sovrintendono all'accettazione con beneficio di inventario.
Con note per l'udienza del 24/04/2024, le parti ritenevano superflua ulteriore attività istruttoria e, dopo lo scambio delle note di precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e di replica, la causa veniva trattenuta in decisione in data 4/02/2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
L'eccezione di compensazione avanzata dall'opponente, infatti, è fondata, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., in quanto trattasi di due controcrediti omogenei, liquidi ed esigibili. Per motivare correttamente tale conclusione, è necessario ripercorrere brevemente le caratteristiche fondamentali dell'istituto dell'accettazione con beneficio d'inventario così come disegnato dalla disciplina codicistica e dalla giurisprudenza.
Com'è noto, infatti, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, disciplinata negli artt. 490 e ss. cod. civ., ha l'effetto, ai sensi dell'art. 490, primo comma, cod. civ., di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, dando luogo alla formazione di un patrimonio separato, che si pone in termini di eccezione rispetto al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Ne consegue che egli non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. (vedi 490, secondo comma, n. 2 cod. civ.)
Il fulcro del funzionamento dell'istituto in parola è che l'erede “risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore”.(Cfr. Cass. Civ. 2489 del 24/10/2024; conf., Cass., Sez. 2, n. 23398 del 27/7/2022;
Cass., Sez. 2, n. 20531 del 29/09/2020 in motivazione).
Il fatto che il limite della responsabilità dell'erede si riferisca, non soltanto, per equivalente, al valore dei beni relitti, ma anche, in forma specifica, agli stessi beni, cum viribus hereditatis quindi, è avvalorato da molteplici norme della disciplina codicistica e, in particolare, dall'art. 507 cod. civ. che prevede la facoltà di rilascio dei beni ereditari ai creditori e ai legatari, dall'art. 497 cod. civ. che esclude il pagamento dei debiti ereditari con beni personali e, infine, dall'art. 1203 n. 4 cod. civ. che concede la possibilità all'erede che paga con denaro proprio i debiti ereditari di surrogarsi ai diritti del creditore ereditari.
Quindi, il diritto al rimborso dell'erede e la stessa surrogazione può configurarsi non soltanto quando questi paghi i debiti ereditari ultra vires hereditatis, ma anche quando lo faccia con propri beni e non con quelli relitti.
Altro effetto fondamentale dell'accettazione con beneficio di inventario, è l'acquisto della qualità d'erede nel senso che, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13206 del 2012 “la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario - mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede intra vires hereditatis - è pur sempre dichiarazione di volere accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni. Come tale, a differenza del chiamato che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 cod. civ. sta in giudizio in rappresentanza dell'eredità, l'erede beneficiato è legittimato in proprio a resistere e a contraddire, tant'è che l'eventuale pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario va emessa nei suoi confronti, salvo che, in concreto, la responsabilità andrà contenuta intra vires hereditatis nel caso in cui egli abbia fatto valere il beneficio, proponendo la relativa eccezione”.
Quindi, va tenuto fermo l'assunto che l'accettante con beneficio d'inventario è erede a tutti gli effetti e successore dei rapporti facenti capo al defunto e, quindi, l'accettazione con beneficio di inventario non fa venir meno eventuali sue responsabilità patrimoniali e, lungi dall'incidere sulla legittimazione processuale, assume rilievo ed esplica i suoi effetti esclusivamente in sede esecutiva.
Ne consegue che far valere il beneficio, di per sé, non può paralizzare in astratto eccezioni di compensazione e neppure eventuali esecuzioni: i creditori ereditari, quindi, potranno sia far valere l'estinzione per compensazione di debiti vantati nei confronti del patrimonio ereditario, sia procedere esecutivamente contro l'erede beneficiato e i suoi beni. Sarà poi onere di quest'ultimo far valere il beneficio con la relativa eccezione (peraltro in sede esecutiva ciò sarà possibile solo se l'eccezione è già stata sollevata nel processo di cognizione ove si è formato il titolo azionato).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, deve rilevarsi preliminarmente che il controcredito opposto in compensazione dall'opponente, risultante dalla sentenza n.
489/2019 del 05/03/2019 della CdA di Firenze, è un credito che egli vanta nei confronti della sorella nella sua qualità di erede accettante con beneficio di inventario.
Rispetto a tale credito, pari ad € 6.500, dunque, va innanzitutto confermata la sua titolarità in capo all'opponente per effetto della cessione del credito del 11/09/2023, regolarmente notificata alla debitrice ceduta via PEC in data 26/09/2023 e quindi, ex art. 1243 cod. civ., perfettamente efficace nei suoi confronti. Ma, a differenza di quanto argomentato dall'odierna convenuta, anche il credito azionato nel precetto di cui è causa, allo stesso modo, è un credito che deriva a in quanto erede, CP_2
accettante con beneficio di inventario, della madre Parte_3
Il Tribunale, infatti, nella sentenza 2417/2023, ha accertato l'insussistenza del diritto di a procedere esecutivamente nei confronti di per un difetto di Parte_2 CP_2
legittimazione attiva dell'intimante e non per l'insussistenza della legittimazione passiva della debitrice.
Ella, infatti, per quanto possa beneficiare delle limitazioni di responsabilità patrimoniale anzidette, è comunque soggetto passivo di tutti i rapporti che le sono pervenuti iure successionis perché erede a tutti gli effetti. La stessa sentenza azionata, infatti, ha precisato che “non possa attribuirsi a la qualifica di debitore in proprio, apparendo prima CP_1
facie dalla lettura degli atti del contenzioso versati nel presente giudizio, che la stessa abbia agito non (solo) iure proprio ma anche iure successionis (cfr. doc. 5 e 6 all. citazione)” (V. pag.
4 sent. n. 2417/2023 pubblicata il 16/08/2023 Tribunale di Firenze).
Peraltro, nell'accettazione della cessione da parte della debitrice ceduta versata in atti (V. doc.
3 fascicolo opponente), ella stessa dichiara di procedervi in qualità di erede accettante con beneficio di inventario. Il fatto che l'accettazione riguardi la prima delle due cessioni non cambia il valore in senso lato “confessorio” di tale documento poiché le due cessioni differiscono solo nel quantum ma riguardano il medesimo credito.
Non appare fondata, quindi, l'argomentazione dell'opposta secondo la quale la compensazione non opererebbe per disomogeneità tra i due crediti dal punto di vista soggettivo perché, effettivamente, i due fratelli sono reciprocamente debitori e creditori l'uno dell'altra ed entrambi i controcrediti riguardano rispettivamente passività e attività gravanti sul patrimonio afferente l'eredità beneficiata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, tenuto conto dell'attività in concreto espletata.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita: ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione e, per l'effetto DICHIARA la compensazione tra i due controcrediti per le quantità corrispondenti;
DICHIARA il diritto di di procedere esecutivamente nei confronti di CP_1 Parte_1
ulla scorta del titolo rappresentato dalla sentenza n. 2417/23 del Tribunale di Firenze,
[...]
per il residuo di € 60,30;
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite del CP_1 CP_3
presente giudizio, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, Cap e iva di legge se dovuti.
Firenze, lì 24 febbraio 2025
Il Giudice Dott. Mariateresa Vitiello