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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3825/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11 ottobre 1971; rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaola Belpoliti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via San Giuseppe n. 4
- attrice - contro
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 26 ottobre 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Marina Bortolani come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scandiano (RE), Corso Vallisneri n. 17/V
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, dall'unione delle quali sono nati i figli , studente Per_1
17enne, e , maggiorenne, che sta svolgendo un periodo di Per_2 formazione professionale formalizzato il 02/12/2024, pertanto chiedono all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, con espressa rinuncia alle rispettive domande formulate in atti e accettazione reciproca della rispettive rinunce, di pronunciare la trasformazione della causa da giudiziale in consensuale, rimettendo gli atti al P.M. e, quindi, al Tribunale per l'emissione della sentenza della separazione personale, dei coniugi (C.F.: ) nata a [...] C.F._3
Reggio Emilia in data 11/10/1971 ed ivi residente Via Monzermone
n.4 e (C.F nato a [...]_1 C.F._4
Emilia in data 26/10/1976 ed ivi residente in [...] come meglio generalizzati in epigrafe, con richiesta di annotazione della sentenza di separazione nei Registri dell'Archivio di stato civile competente a cura della cancelleria dell'intestato Tribunale, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto, comunicando ogni variazione della stessa a mezzo racc. a.r. e/o altro mezzo equipollente;
2) disporre l'obbligo del padre di versare la somma mensile di euro
650,00 (euro 450,00 per il figlio ed Euro 200,00 per il figlio Per_1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica come per Per_2 legge), a titolo di contributo al mantenimento dei figli entro il giorno
10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a partire da Gennaio 2026. Detta somma verrà versata dal
2 di 7 mese di Gennaio 2025. Esclusivamente il contributo al mantenimento per il figlio pari a 200,00 Euro mensili sarà versato dal padre Per_2 per una durata di 10 mesi e detto termine decorre da Gennaio 2025, fatte salve eventuali modifiche peggiorative delle condizione lavorativa del figlio;
Per_2
3) disporre l'obbligo del padre di rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi o sostenute per i figli, come da
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
4) il padre si obbliga a versare alla madre Controparte_1 Parte_1
la somma di Euro 12,105,00 a titolo di contributo per le spese
[...] straordinarie e ordinarie sostenute dalla madre per entrambi i figli dal mese di Ottobre 2023 a Dicembre 2024, da versarsi con le seguenti modalità: Euro 6.052,50 alla sottoscrizione del presente foglio di precisazione delle conclusioni con bonifici bancari sul conto corrente della Sig.ra già noto e la residua somma di Euro Parte_1
6.052,50 entro e non oltre il 31/01/2025. Il mancato versamento di detta somma comporta l'inefficacia delle condizioni di separazione qui indicate;
5) rinuncia da parte del Sig. a richiedere alla moglie Controparte_1
il rimborso della spesa effettuata per l'acquisto del Parte_1 folletto, per l'acquisto di un gioiello presso “Bianchi Giò”, pari ad Euro
600,00 per l'acquisto del cibo per il cane pari ad Euro 66,00, per
l'acquisto di sigarette elettroniche pari ad Euro 12,00, per l'acquisto di grucce appendiabiti pari ad Euro 55,00 e per qualsiasi altra spesa eseguita da a mezzo della carta di credito intestata a Parte_1
alla data della presente sottoscrizione;
Controparte_1
6) i coniugi dichiarano di compensare integralmente le spese condominiali da ciascuno sostenute per la casa coniugale;
7) rinuncia reciproca da parte della e del Sig. Parte_1 CP_1
alle domande di addebito della separazione e alle domande di
[...] risarcimento danni patrimoniali e non;
3 di 7 8) rinuncia da parte del a proporre querele nei Controparte_1 confronti di e ad azionare cause civili di risarcimento Parte_1 danni in riferimento al procedimento penale n.1887/2024 Tribunale di
Reggio Emilia e per qualsiasi altro fatto verificatosi fino ad oggi tra le parti;
9) le parti si obbligano a rimettere eventuali querele sporte l'una nei confronti dell'altro;
10) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti con rinuncia espressa al contributo di mantenimento personale da parte di entrambi
11) Con la sottoscrizione delle predette pattuizioni, i separandi danno atto di avere definito ogni questione economico patrimoniale tra loro pendente, con l'adempimento della condizione n.5), sia in relazione al rapporto coniugale che a quelle conseguenti alla crisi dello stesso, e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro e viceversa per qualsivoglia rapporto, anche economico, tra gli stessi intercorso, nonché per qualsivoglia ragione e/o diritto e/o titolo e, infine di ritenersi integralmente soddisfatti delle rispettive ragioni.
12) Le spese e i compensi del presente giudizio vengono compensati integralmente tra le parti
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024 Parte_1 chiedeva la separazione con addebito al marito . Controparte_1
L'attrice, esponendo che dall'unione delle parti erano nati i figli
(il 1° luglio 2003) e (il 3 febbraio 2007), chiedeva, Per_2 Per_1 altresì, l'affidamento esclusivo del figlio minore, un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese (€
400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la condanna del convenuto al pagamento degli arretrati per il mantenimento ed al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei doveri coniugali.
4 di 7 2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
10 febbraio 2025, e, pur nulla opponendo alla pronuncia di separazione, ne chiedeva a sua volta l'addebitabilità alla moglie, con condanna al risarcimento dei danni, offrendo di contribuire al mantenimento del figlio , divenuto medio tempore Per_1 maggiorenne, in misura pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 4 marzo 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Reggio Emilia in data 16 settembre 2018.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente
5 di 7 individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi hanno, Per_2 Per_1 rispettivamente, 21 e 18 anni, avendo il secondo raggiunto la maggiore età in pendenza del giudizio.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
6 di 7 sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi CP_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_1 nata a [...] l'[...], unitisi in matrimonio a Reggio
Emilia in data 16 settembre 2018 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2018 parte 1 numero 213;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto degli ulteriori accordi anche patrimoniali intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3825/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11 ottobre 1971; rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaola Belpoliti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via San Giuseppe n. 4
- attrice - contro
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Emilia il 26 ottobre 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Marina Bortolani come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scandiano (RE), Corso Vallisneri n. 17/V
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, dall'unione delle quali sono nati i figli , studente Per_1
17enne, e , maggiorenne, che sta svolgendo un periodo di Per_2 formazione professionale formalizzato il 02/12/2024, pertanto chiedono all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, con espressa rinuncia alle rispettive domande formulate in atti e accettazione reciproca della rispettive rinunce, di pronunciare la trasformazione della causa da giudiziale in consensuale, rimettendo gli atti al P.M. e, quindi, al Tribunale per l'emissione della sentenza della separazione personale, dei coniugi (C.F.: ) nata a [...] C.F._3
Reggio Emilia in data 11/10/1971 ed ivi residente Via Monzermone
n.4 e (C.F nato a [...]_1 C.F._4
Emilia in data 26/10/1976 ed ivi residente in [...] come meglio generalizzati in epigrafe, con richiesta di annotazione della sentenza di separazione nei Registri dell'Archivio di stato civile competente a cura della cancelleria dell'intestato Tribunale, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno con l'obbligo di reciproco rispetto, comunicando ogni variazione della stessa a mezzo racc. a.r. e/o altro mezzo equipollente;
2) disporre l'obbligo del padre di versare la somma mensile di euro
650,00 (euro 450,00 per il figlio ed Euro 200,00 per il figlio Per_1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica come per Per_2 legge), a titolo di contributo al mantenimento dei figli entro il giorno
10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT a partire da Gennaio 2026. Detta somma verrà versata dal
2 di 7 mese di Gennaio 2025. Esclusivamente il contributo al mantenimento per il figlio pari a 200,00 Euro mensili sarà versato dal padre Per_2 per una durata di 10 mesi e detto termine decorre da Gennaio 2025, fatte salve eventuali modifiche peggiorative delle condizione lavorativa del figlio;
Per_2
3) disporre l'obbligo del padre di rimborsare alla madre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi o sostenute per i figli, come da
Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
4) il padre si obbliga a versare alla madre Controparte_1 Parte_1
la somma di Euro 12,105,00 a titolo di contributo per le spese
[...] straordinarie e ordinarie sostenute dalla madre per entrambi i figli dal mese di Ottobre 2023 a Dicembre 2024, da versarsi con le seguenti modalità: Euro 6.052,50 alla sottoscrizione del presente foglio di precisazione delle conclusioni con bonifici bancari sul conto corrente della Sig.ra già noto e la residua somma di Euro Parte_1
6.052,50 entro e non oltre il 31/01/2025. Il mancato versamento di detta somma comporta l'inefficacia delle condizioni di separazione qui indicate;
5) rinuncia da parte del Sig. a richiedere alla moglie Controparte_1
il rimborso della spesa effettuata per l'acquisto del Parte_1 folletto, per l'acquisto di un gioiello presso “Bianchi Giò”, pari ad Euro
600,00 per l'acquisto del cibo per il cane pari ad Euro 66,00, per
l'acquisto di sigarette elettroniche pari ad Euro 12,00, per l'acquisto di grucce appendiabiti pari ad Euro 55,00 e per qualsiasi altra spesa eseguita da a mezzo della carta di credito intestata a Parte_1
alla data della presente sottoscrizione;
Controparte_1
6) i coniugi dichiarano di compensare integralmente le spese condominiali da ciascuno sostenute per la casa coniugale;
7) rinuncia reciproca da parte della e del Sig. Parte_1 CP_1
alle domande di addebito della separazione e alle domande di
[...] risarcimento danni patrimoniali e non;
3 di 7 8) rinuncia da parte del a proporre querele nei Controparte_1 confronti di e ad azionare cause civili di risarcimento Parte_1 danni in riferimento al procedimento penale n.1887/2024 Tribunale di
Reggio Emilia e per qualsiasi altro fatto verificatosi fino ad oggi tra le parti;
9) le parti si obbligano a rimettere eventuali querele sporte l'una nei confronti dell'altro;
10) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti con rinuncia espressa al contributo di mantenimento personale da parte di entrambi
11) Con la sottoscrizione delle predette pattuizioni, i separandi danno atto di avere definito ogni questione economico patrimoniale tra loro pendente, con l'adempimento della condizione n.5), sia in relazione al rapporto coniugale che a quelle conseguenti alla crisi dello stesso, e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro e viceversa per qualsivoglia rapporto, anche economico, tra gli stessi intercorso, nonché per qualsivoglia ragione e/o diritto e/o titolo e, infine di ritenersi integralmente soddisfatti delle rispettive ragioni.
12) Le spese e i compensi del presente giudizio vengono compensati integralmente tra le parti
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024 Parte_1 chiedeva la separazione con addebito al marito . Controparte_1
L'attrice, esponendo che dall'unione delle parti erano nati i figli
(il 1° luglio 2003) e (il 3 febbraio 2007), chiedeva, Per_2 Per_1 altresì, l'affidamento esclusivo del figlio minore, un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 800,00 al mese (€
400,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la condanna del convenuto al pagamento degli arretrati per il mantenimento ed al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione dei doveri coniugali.
4 di 7 2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
10 febbraio 2025, e, pur nulla opponendo alla pronuncia di separazione, ne chiedeva a sua volta l'addebitabilità alla moglie, con condanna al risarcimento dei danni, offrendo di contribuire al mantenimento del figlio , divenuto medio tempore Per_1 maggiorenne, in misura pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 dicembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 4 marzo 2025, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori, dando atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni della separazione, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo la pronuncia immediata di sentenza, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Reggio Emilia in data 16 settembre 2018.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente
5 di 7 individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi hanno, Per_2 Per_1 rispettivamente, 21 e 18 anni, avendo il secondo raggiunto la maggiore età in pendenza del giudizio.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo,
6 di 7 sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sui loro rapporti patrimoniali.
3. Le spese di lite vanno interamente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi CP_1
, nato a [...] il [...], e ,
[...] Parte_1 nata a [...] l'[...], unitisi in matrimonio a Reggio
Emilia in data 16 settembre 2018 con atto trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2018 parte 1 numero 213;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto degli ulteriori accordi anche patrimoniali intercorsi tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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