Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 766/2022 R.G., vertente TRA
(CF ), in persona rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF.
), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965 811224, pec Email_1 appellante CONTRO Dott.ssa (CF ), nata a [...] il 6 Controparte_1 C.F._1 agosto 1972, rappresentata e difesa dall' Avv. Tino Scaffidi (CF , C.F._2 presso il cui studio, in Piraino (ME), alla via Del Sole n. 30/C, è elettivamente domiciliata, pec Email_2 appellata E
nata a [...] il [...], CF Controparte_2 ; nato il [...] a [...] C.F._3 P_ (ME), CF nato a [...] il [...] ed ivi res. C.F._4 Controparte_4 in Via Teatro Greco n. 10 - C.F. C.F._5 controinteressati - appellati contumaci
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale proposizione di domanda cautelare depositato in data 18.09.2019, la dott.ssa conveniva, innanzi al Controparte_1 Tribunale di Reggio Calabria, il Controparte_5
( l e l CP_6 Controparte_7 Controparte_8
e, in qualità di controinteressati, i sigg. , e
[...] Parte_3 P_
. Controparte_4 Chiedeva:
1. in via cautelare e d'urgenza ordinare alla P.A., possibilmente con provvedimento inaudita altera parte, di assegnare immediatamente la ricorrente ai ruoli della regione con contestuale conferimento d'incarico dirigenziale presso l'I.C. “MILITI” di CP_8
Barcellona P.G. (MEIC898006) o, in via subordinata e gradata, presso l'I.C. “BALOTTA” di
Barcellona P.G. (MEIC899002) o l'I.C. “TERZO MILAZZO” di ZO (MEIC8AB00A), ovvero, in via residuale, presso altra sede disponibile in provincia di Messina più prossima alla relativa residenza;
2. nel merito: Riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere, quale dirigente scolastico di nuova assunzione, l'assegnazione ai ruoli della Regione Sicilia e il conferimento dell'incarico dirigenziale, già a decorrere dall'1.09.2019, presso l'I.C. “MILITI” di Barcellona P.G. (MEIC898006) o, in via subordinata e gradata, presso l'I.C. “BALOTTA” di Barcellona P.G. (MEIC899002) o l'I.C. “TERZO MILAZZO” di ZO (MEIC8AB00A), ovvero, in via residuale, presso altra sede disponibile in provincia di Messina più prossima alla relativa residenza, condannando l'Amministrazione ad ogni adempimento opportuno e consequenziale e al risarcimento dei danni, da liquidarsi eventualmente in via equitativa, per l'illegittima attribuzione dell'incarico presso l di LA e per il tempo di Controparte_9 relativa obbligata permanenza nella medesima sede scolastica. Con vittoria di spese e compensi di lite. Esponeva di aver preso parte ad un corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017, sulla scorta del Regolamento approvato con D.M. 03.08.2017, n. 138. Riferiva di essere affetta da grave disabilità con menomazione visiva quasi totale (cieca con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione); in ragione di tale grave condizione patologica era stata riconosciuta dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità di Messina portatrice di handicap con un grado d'invalidità superiore a 2/3. In sede di iscrizione al corso-concorso aveva dichiarato la sussistenza di tale titolo di preferenza, tanto che era stata esonerata dallo svolgimento della prova preselettiva. All'esito della procedura, della pubblicazione della graduatoria e della rettifica della stessa ad opera del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019, si era definitivamente collocata in posizione utile in graduatoria (n. 1030). Il aveva avviato la procedura per l'assegnazione ai ruoli prevista dall'art. 15 Parte_1 del bando di concorso: “1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2. 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR. 3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere 17 il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. 4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima. 5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”. Con avviso n. 35372 del giorno 01.08.2019, i candidati vincitori erano stati invitati ad esprimere le loro preferenze inserendole sul sistema denominato “Polis”. 3
Ricorrendo a tale modalità di selezione, ai candidati era possibile indicare un ordine di preferenza tra 17 Regioni ma non era consentito allegare eventuali titoli di preferenza di cui erano in possesso. In ragione di tale circostanza, la ricorrente, che aveva espresso la preferenza per la Regione Sicilia ed era affetta da grave invalidità ex art. 3, c. 3, l. n. 104/1992, era stata assegnata alla Regione Calabria, presso l' di LA (RC). CP_9 Prontamente aveva mosso le sue contestazioni, evidenziando la mancata applicazione, nella fase di assegnazione ai ruoli regionali nella contestuale richiesta di nomina nella sede scolastica più prossima alla relativa residenza in Barcellona Pozzo di Gotto, dell'art. 21, l. n. 104/1992. Tuttavia, era stata costretta ad accettare comunque tale incarico dirigenziale di durata triennale, poiché la mancata accettazione avrebbe comportato l'esclusione dalla graduatoria e la perdita dell'incarico faticosamente ottenuto. Lamentava che, invece, i controinteressati indicati erano stati assegnati a sedi scolastiche molto vicine alla sua residenza. Deduceva la parziale ed errata applicazione delle norme di legge che regolavano dapprima la procedura concorsuale e, successivamente, l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego con essa ricorrente, neovincitrice. Il resistente, infatti, in ragione della previsione di cui all'art. 15 del bando di concorso, aveva riservato l'applicazione dei benefici riconosciuti dagli artt. 21 e 33 L. 241/1990 soltanto alla fase successiva al conferimento dell'incarico regionale, ledendo il diritto fondamentale alla salute, in palese violazione della norma ex art. 32 Cost.. e non aveva senso “consentire la scelta della sede solo dopo che il lavoratore portatore di handicap è stato sradicato dalla propria Regione di residenza, allorquando si è già di fatto concretizzato il pregiudizio delle sue esigenze di cura e assistenza che devono ritenersi ragionevolmente radicate nell'ambiente di dimora abituale”. Il aveva erroneamente “prolungato” l'operatività della fase autoritativa Parte_1 dell'esercizio del potere ad esso riconosciuto dalla legge, mentre l'iter concorsuale si era concluso con l'applicazione della graduatoria finale e, all'atto della pubblicazione della stessa, si era “esaurita l'attività autoritativa della P.A. finalizzata alla scelta dei candidati cui conferire l'incarico dirigenziale sui posti già disponibili o che si sarebbero resi tali durante l'arco di vigenza della stessa graduatoria”. Nella fase successiva della contrattualizzazione, equiparata nel regime normativo al rapporto di lavoro di diritto privato, la P.A. avrebbe dovuto tutelare i diritti fondamentali alla salute ed al lavoro della Preside neoassunta, consentendole di beneficiare delle prerogative accordate dalla legge 104/1992 alle persone portatrici di handicap in situazione di particolare gravità. Irragionevolmente, però, non era stato fatto, ledendo sia il diritto di scelta prioritaria delle sedi disponibili per le persone affette da un grado di invalidità superiore ai 2/3 (diritto assoluto ed incondizionato riservato solo ai dipendenti pubblici), sia il diritto, per i portatori di gravi disabilità, di scegliere la sede di lavoro più vicina alla propria residenza (diritto riconosciuto alla generalità dei dipendenti pubblici). Il avrebbe dovuto consentire alla Prof.ssa di potere scegliere la Parte_1 CP_1 sede preferenziale di svolgimento della sua professione, già nella fase di assegnazione ai ruoli regionali e ciò non era stato reso possibile attraverso l'immissione della preferenza nel sistema Polis. In quanto cieca con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, quindi priva della vista ai sensi dell'art. 6 della l. n. 482/1968, avrebbe dovuto beneficiare della peculiare disposizione contenuta nell'art. 3 della L. 120/1991: “il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la 4
precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva”. Tale quadro clinico era ulteriormente aggravato dalle condizioni di vita della ricorrente, che necessitava di continua assistenza anche per lo svolgimento dei più banali atti quotidiani, divorziata, convivente con le due giovani figlie (una delle quali ancora minorenne), si era ritrovata a dovere accettare un incarico in una regione diversa dalla sua, lontano dalla sua residenza, dai suoi luoghi comuni e, soprattutto, dalle sole persone in grado di prestarle la necessaria ed indispensabile assistenza quotidiana. L'esigenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte derivava proprio dalla già menzionata situazione che, prolungata nel tempo, sarebbe divenuta di irreversibile gravità.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione Parte_1 dell'autorità giudiziaria adita, l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine di legge e la carenza di legittimazione passiva dell' . Nel Controparte_7 merito chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente, con vittoria di spese. Affermava il che la ricorrente avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo, Parte_1 poiché la lesione era stata causata da un atto amministrativo e essendo l'attività concorsuale finalizzata all'assunzione, questa andava ricondotta nell'alvo delle decisioni autoritative della P.A. sottratte al vaglio del giudice ordinario poiché corrispondente ad una situazione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Peraltro, rispetto ad una lex specialis spiegante efficacia su tutto il territorio nazionale (il bando di concorso), l'ufficio scolastico regionale si era limitato ad emettere il decreto di CP_ conferimento dell'incarico alla Dott.ssa presso l'istituto comprensivo di “ ” di CP_1 LA. Di conseguenza, il ricorso era inammissibile poiché era decorso il termine di legge di 60 gg. dall'emanazione dell'atto amministrativo impugnato. Nel merito, richiamava l'art. 25 del D. Lgs. 165/2001 ai sensi del quale: “Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa». In attuazione del disposto normativo, il D.M. n. 138/17, recante il «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» aveva individuato i criteri e le modalità di accesso dei cittadini a tale carica pubblica. Tra l'altro, trattandosi di graduatoria redatta su base nazionale, discendeva
“l'impossibilità per l'Amministrazione di consentire l'espressione della predetta preferenza ai sensi dell'art. 21 L.104/92 nell'ambito di una procedura nazionale e di una graduatoria parimenti nazionale, se non nella successiva fase dell'immissione in ruolo, questo sì per espressa previsione normativa (art. 25 D. Lgs. n. 165/2001), regionale e non nazionale”. L'art. 15 del bando di concorso, norma “incriminata”, era perfettamente in linea con la disciplina di normativa che aveva istituito il corso-concorso su base nazionale. 5
L'amministrazione, nell'applicare i benefici della L. 104/1992 solo nella fase della costituzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale dell'USR di destinazione, aveva agito secondo la legge.
Con decreto del 18.09.2019 il Tribunale fissava l'udienza dell'8.10.2019 per la discussione dell'istanza cautelare. Si costituiva la sig.ra (07.10.2019), mente il Prof. si Parte_3 P_ costituiva solo successivamente al giudizio cautelare, sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza per la fase cautelare ma solo per quella di merito. La terza chiamata sig.ra riferiva di essersi collocata nella posizione n. 513 Pt_3 della graduatoria nazionale, di avere effettuato la scelta sul sistema Polis alle medesime condizioni della ricorrente, di avere diritto alla percezione dei benefici di cui alla L. 104/1992 in quanto familiare convivente di persona affetta da grave disabilità e, in virtù del combinato disposto della scelta posizione in graduatoria, della scelta effettuata sul sistema polis e dei diritti riconosciuti dalla legge, era divenuta dirigente presso l'istituto “Militi” di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Il ricorso della Prof.ssa era inammissibile ex art. 102 c.p.c. CP_1 difettando della vocatio in ius di tutti i Dirigenti Scolastici dei Ruoli della che hanno CP_8 ottenuto, in graduatoria definitiva, una posizion superiore alla Dott.ssa ma non Pt_3 aventi diritto ai benefici di cui alla L. 104/1992, unitamente a quelli collocatisi nella predetta graduatoria in posizione inferiore alla stessa, sempre non aventi diritto ai benefici di cui alla L. 104/1992, fino alla posizione prossima a quella della La ricorrente aveva CP_1 altresì adito l'autorità giudiziaria non competente e, nel merito, non aveva dato dimostrazione del possesso dei requisiti che la legge sulla disabilità riservava ai soggetti vulnerabili ed alle loro famiglie.
Con ordinanza n. 17298 del 14.10.2019 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda cautelare e ordinava che alla ricorrente fosse consentito l'esercizio del diritto di cui all'art. 21 L. 241/1990, sia per l'inquadramento, sia per la sede di assegnazione. Il Tribunale dichiarava infondata l'eccezione di giurisdizione, affermando che la procedura concorsuale si era conclusa con l'approvazione della graduatoria finale: “la procedura concorsuale “iniziata con la pubblicazione del bando, termina con l'approvazione della graduatoria finale sì da comprendere ogni questione afferente agli atti valutativi dei titoli ed alla conseguente formazione della graduatoria” (Cass. 12221/2006). Le doglianze della ricorrente attenevano alla fase, immediatamente successiva, di immissione a ruolo che, avendo ad oggetto il costituendo rapporto di lavoro e inerendo ad una posizione giuridica corrispondente al diritto soggettivo (la priorità nella scelta della sede di servizio), rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Affermava, ancora, che non vi era alcuna esigenza di estendere il contraddittorio, né la lamentava un'errata collocazione in graduatoria, richiedendo soltanto la CP_1 corretta applicazione dei benefici che riconosciuti dalla legge (sulla cui sussistenza non ricorrevano dubbi, tanto da averne già fruito nel corso dell'espletamento della prova concorsuale). Tra l'altro, il diritto di precedenza le era già stato riconosciuto all'atto del conferimento dell'incarico. Sussisteva il periculum in mora: “a tal riguardo deve considerarsi l'obbligo triennale di permanenza nella prima sede di servizio, la distanza tra la sede di servizio e quella di residenza, la gravità della situazione personale della ricorrente per la quale è stata riconosciuta versare nelle condizioni per beneficiare della tutela apprestata dalla L 104/92” e il fumus boni iuris: “il testo della L. 5 febbraio 1002, n. 104, art. 21 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ) è il seguente: “Art. 21 precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di 6
invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 638, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”. Accoglieva, pertanto, la domanda cautelare proposta.
L'ordinanza veniva reclamata dal , che insisteva nel difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice ordinario e, nel merito, affermava che la scelta del era necessitata e, Parte_1 applicando diversamente le norme sulla disabilità, la graduatoria sarebbe risultata falsata. Con decreto n. 22229/2019 del 24.12.2019 il Tribunale in composizione collegiale, rigettava il reclamo, e dichiarava inammissibile la richiesta proposta della controinteressata Prof.ssa di essere assegnata altro istituto presso comune limitrofo a quello da Pt_3 lei occupato in precedenza, essendo questa una domanda cautelare autonoma rispetto a quella proposta dalla ricorrente.
In data 27.04.2020 si costituiva nel giudizio di merito il controinteressato P_
eccependo preliminarmente la sua carenza di legittimazione passiva, non occupando
[...] il ruolo di dirigente presso il contesto istituto “Militi” di Barcellona P. di G. Nel merito osservava di essersi collocato in graduatoria in posizione antecedente rispetto a quella della e di essere anche lui beneficiario, per assistenza ad un familiare, dei benefici ex CP_1 lege n. 104/1992.
Con ordinanza del 25.05.2021 il giudice dichiarava la contumacia del controinteressato e fissava l'udienza di discussione. Controparte_4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1559/2022 pubblicata il 15.09.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza cautelare e dichiara il diritto della ricorrente all'esercizio del diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ai sensi dell'art. 21, c. 1, L.104/92, sia per l'assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale di dirigente scolastico, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l'assegnazione alla regione , sia per l'istituzione scolastica da scegliere CP_8 nell'ambito della stessa regione per il conferimento dell'incarico di dirigente scolastico, in virtù dell'assunzione della ricorrente quale vincitrice del corso-concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito con DDG, prot. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017; B) rigetta la domanda di risarcimento danni;
C) dichiara la contumacia del sig. ; D) Controparte_4 compensa le spese legali tra la ricorrente ed i resistenti controinteressati signori
[...]
, e;
E) - condanna il resistente Parte_3 P_ Controparte_4 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore Parte_1 della ricorrente, che liquida in: € 2190,00 per compenso di avvocato per la fase cautelare di prime cure, oltre € 259,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
€ 2190,00 per compenso di avvocato per la fase cautelare di reclamo, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
€ 4.015,00 per compenso di avvocato per la fase di merito, oltre € 259,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge”. Il provvedimento confermava, ripercorrendole, le argomentazioni già esposte a fondamento del provvedimento cautelare, richiamando che la ricorrente, concluso il concorso e cessata la competenza del G.A., si era vista limitare nei propri diritti 7
dall'applicazione restrittiva che il aveva attuato con riguardo alla sussistenza dei diritti CP_6 spettanti alla ricorrente, in ragione della condizione personale di particolare vulnerabilità. Il aveva ritenuto che la tutela sancita dall'art. 21, c.1., L. 104/1992 fosse CP_6 applicabile solo all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale assegnazione della sede di servizio, quest'ultima intesa come istituzione scolastica in cui si sarebbe svolto l'incarico, considerando la precedente assegnazione dei vincitori al ruolo regionale al di fuori della fase di assunzione, perché temporalmente antecedente la stipula del contratto individuale di lavoro e, così agendo, aveva leso i diritti della ricorrente. Il decreto dipartimentale n. 1205 dell'1.08.2019 disponeva, all'art. 1, che: “È approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva”. All'art. 2: “Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto”. La ricorrente si era utilmente collocata in graduatoria al n. 1030 e, quindi, erano iniziate le procedure finalizzate all'assunzione che il aveva scisso in due momenti: la scelta CP_6 della regione, nel cui ambito non aveva accordato alcun valore ai titoli di preferenza in possesso della ricorrente;
la scelta della sede, consentendo solo in questa fase di
“spendere” i titoli di precedenza. In contrario, “le modalità concrete di articolazione della fase di assunzione adottate dall'Amministrazione, con la prevista scissione temporale tra l'assegnazione ad un ruolo regionale e la successiva individuazione dell'istituzione scolastica nel solo ambito territoriale della regione prima assegnata, debbano invece considerarsi unitariamente ai fini della tutela apprestata dalla legge 104/92, essendo irrilevanti le modalità di assunzione e rilevando, invece, il fatto che si tratti di prima assegnazione di sede per i presidi neo assunti”. Già nella fase di scelta dell'ambito regionale di destinazione, la ricorrente avrebbe dovuto/potuto scegliere prioritariamente la sede scolastica territoriale di destinazione per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale. Infatti, “l'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della prima sede di servizio, fase in cui va esercitato il diritto di priorità nella scelta della sede di cui all'art. 21, c. 1, L.104/92. Il Tribunale, quindi, confermava sussistente il diritto della ricorrente e ordinava al di consentire l'esercizio del diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ai sensi Parte_1 dell'art. 21, c. 1, L.104/92, sia per l'assegnazione ed inquadramento nel ruolo regionale, tenuto conto della preferenza espressa dalla ricorrente per l'assegnazione alla regione
, sia per l'istituzione scolastica da scegliere nell'ambito della stessa regione. CP_8 Rigettava la richiesta risarcitoria per difetto di allegazione e prova in ordine ai danni subiti, impedendo anche una liquidazione in via equitativa.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che ne Parte_1 invocava la riforma, con rigetto del ricorso perché inammissibile per difetto di giurisdizione, e, comunque, infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Ribadiva che le pretese vantate dalla ricorrente all'applicazione dell'art. 21, L. 104/1992 e riconosciute dal Tribunale erano inerenti al bando di concorso, dunque, di competenza del G.A., poiché, nel momento in cui i candidati vincitori utilmente collocati in 8
graduatoria avevano espresso preferenza per la sede regionale, non si era ancora conclusa la fase amministrativa e non era consentito dare valore ai titoli di preferenza/precedenza posseduti. Tale circostanza era espressione del precetto contenuto in una fonte di rango primario: la previsione dell'art. 15, c. 3, del bando di concorso che prevedeva l'applicazione dei benefici riconosciuti dalla l. n. 104/1992 solo nella fase della costituzione del rapporto di lavoro con il direttore generale dell'USR di destinazione, allorquando, per l'appunto, avviene l'individuazione della sede di servizio del dirigente. Essa aveva il valore di lex specialis rispetto alla generale previsione contenuta nell'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui “nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso 'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa”. Ragionando a contrario “dovrebbe sostenersi che l'art. 21, L. n. 104 del 1992, attribuisca al vincitore di procedura concorsuale, seppur soggetto affetto da disabilità grave, il potere di sovvertire la graduatoria di merito, potendo esercitare il diritto di scelta della sede lavorativa tra quelle relative ai posti messi a concorso, in via poziore rispetto ai vincitori classificatisi in posizione antecedente la propria”. D'altronde, la Prof.ssa al momento opportuno, quindi dopo l'assegnazione CP_1 della sede regionale e prima dell'assegnazione all'istituzione scolastica, aveva potuto esercitare la sua preferenza. a nulla rilevando il grave nocumento alla stessa arrecato dall'assegnazione ad una regione diversa da quella di residenza, lontano dalle sole persone in grado di prendersi cura di lei.
Si costituiva la Prof.ssa che, con riguardo alla censura relativa al riparto di CP_1 giurisdizione, ribadiva quanto già sostenuto in primo grado: il G.A. non aveva giurisdizione in materia;
la procedura concorsuale si era conclusa con l'approvazione della graduatoria finale;
a decorrere da quel momento il rapporto andava ricondotto nell'alveo del diritto privato. Oggetto del contendere non era la fase concorsuale, rispetto alla quale essa ricorrente nulla aveva lamentato, ma la fase di instaurazione del rapporto di lavoro con specifico riguardo alla individuazione della sede di lavoro ed alla successiva stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La posizione giuridica dell'appellata, disabile e portatrice di handicap in situazione di gravità (superiore a 2/3) documentalmente provata, trovava una doppia tutela negli art. 21 e 33 L. 104/1992 e nella L. 120/1991 (per la tutela delle condizioni di cecità). La tutela contenuta nella prima norma sanciva il diritto assoluto ed incondizionato del disabile alla scelta della sede di servizio;
diversamente opinando sarebbe stata svuotata di contenuto ed effettività. La previsione di cui all'art 33, c.6, L. 104/1992, secondo cui: “la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente di permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”, ammetteva temperamenti in base alle esigenze del datore di lavoro che, tuttavia, nel caso in esame, non potevano ritenersi esistenti e valevoli di tutela. L'art. 3, c. 1., L. 120/1991 riguardava, più nel dettaglio, la posizione dell'appellata: “Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la 9
precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva”.
La ricorrente, “cieca con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione”, rientrava certamente in tale categoria di disabili e, par tale ragione, avrebbe dovuto beneficiare, anche di tale specifica priorità fin dalla prima fase di immissione nei ruoli regionali. Le fonti normative citate, tutte di rango legislativo e di carattere primario, non potevano certo essere disapplicate e/o eluse dalla P.A. sulla scorta dell'applicazione di norme regolamentari (art. 14 D.M. 138/17 e art. 15 Bando di concorso) di grado secondario. A nulla valendo, a tal proposito, il richiamo agli artt. 29 e 25 del D. Lgs. 165/01 per innalzarne il livello a presunta fonte normativa primaria, che comunque restava pur sempre subordinata alla caratura speciale, e per ciò stesso prevalente, delle norme legislative su richiamate che si limitavano a stabilire le modalità e le procedure di espletamento dei concorsi pubblici. Il Tribunale aveva correttamente valutato l'oggetto della controversia e giustamente aveva accordato tutela ai diritti lesi della resistente che, nel frattempo, era stata definitivamente assegnata all'ITT-LSSA Copernico di Barcellona P.G. La sentenza meritava di essere confermata e l'appello rigettato, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Non si costituivano, benché regolarmente citati, i controinteressati , Controparte_2
. P_ Controparte_4
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei controinteressati, sigg.
, , appellati non costituiti, nonostante Controparte_2 P_ Controparte_4 la regolare notifica dell'atto di appello. È infondata l'eccezione, proposta dal , di carenza di giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario. La Corte di Cassazione, con insegnamento costante, ha affermato e ribadito che il criterio fondamentale per determinare la giurisdizione è da ricercare nella natura della posizione soggettiva lesa. Anche di recente, cfr. Cass. civ. sez. lav., 20/03/2024, n. 7492, ha confermato: “deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè "della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati" (ex multis, Cass. Sez. Un. 20 novembre 2020 n. 26500, Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2018 n. n. 33212, Cass. Sez. Un. 13 novembre 2018 n. 29081,Cass. Sez. Un. 8 giugno 2016 n. 11711,Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677,Cass. Sez. Un. 25 giugno 2010 n. 15323). Già la Suprema Corte aveva individuato i confini giuridici della questione controversa:
“La giurisdizione amministrativa << è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento” (Cass. civ., sez. un., 13 febbraio 2008 n. 3399); ed ancora: “il riparto tra giudice ordinario e amministrativo avviene non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione, bensì alla stregua dei "petitum sostanziale", da 10
identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo, in particolare, ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata, così da essere devoluta alla cognizione del giudice che sul medesimo rapporto ha giurisdizione” (Cass. civ., sez. un., 10 giugno 1998, n. 5762; Id. 8 luglio 1998, n. 6626; Id. 10 marzo 1998, n. 2643; Id. 25 settembre 1997, n. 9429; Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2010 n. 11084). La Corte di Cassazione, cfr. SS.UU. 19/04/2010 n.9224, nell'affrontare la questione della riserva in favore del giudice amministrativo della giurisdizione sulle controversie in materia di procedure concorsuali di assunzione (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4), ha puntualizzato: “La norma, però, inserendosi in un assetto che, tendenzialmente, assegna all'area del diritto privato tutte le scelte organizzative non riservate al diritto pubblico e, soprattutto, la totalità degli atti di gestione del lavoro pubblico (tra i quali rientra senza dubbio la stipulazione dei contratti di lavoro), impone di considerare in un certa misura eccezionale la previsione di assegnazione della materia al diritto pubblico e la conseguente giurisdizione amministrativa (per questa precisazione vedi Cass. S.u. 3 febbraio 2004). Questo il fondamento, all'interno di una prospettiva rigorosa, dell'identificazione della procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'atto che indice il concorso e ne fissa le regole di svolgimento, dalle operazioni di valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto amministrativo terminale del procedimento (vedi Cass., sez. un., 8 maggio 2007, n. 10374; 1 marzo 2006, n. 4517; 20 ottobre 2006, n. 2250)”. La procedura concorsuale termina, quindi, l'approvazione della graduatoria finale, spettando alla giurisdizione ordinaria il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase della mera esecuzione dell'atto amministrativo presupposto: “In regime di pubblico impiego privatizzato, in base all'art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento degli incarichi dirigenziali, giacché la riserva residuale alla giurisdizione amministrativa, di cui al comma 4 dell'art. 63 cit., concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro che si concludono con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione”. (Cass. civ sez. un., 26/02/2010, n. 4648).
5. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non v'è controversia sulla legittimità del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria, né di esso è stata contestata la legittimità e/o è stata invocata modifica alcuna, sì che deve essere confermata la giurisdizione dell'A.G.O., posto che “la procedura concorsuale, infatti, termina con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, da esplicare con la gamma dei poteri cognitori del giudice civile, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione, in senso lato, dell'atto amministrativo presupposto” (cfr. Cass. sez. un., 20126/2005). È incontroverso che la Prof.ssa vincitrice del corso-concorso per Dirigente CP_1
Scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato in G.U. n. 90 del 24.11.2017), non abbia contestato l'operato della P.A. con riguardo all'espletamento della procedura concorsuale ed all'approvazione della graduatoria finale. La lesione lamentata riguarda la mancata applicazione dei benefici spettanti ai sensi dall'art. 21 L. 104/1992, in una fase in cui la procedura concorsuale si era già conclusa e la graduatoria finale già approvata, posto che con riferimento al corso-concorso in oggetto, il Decreto Dipartimentale n. 1205 dell'1.08.2019, così aveva disposto: “Art. 1 È approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, 11
formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La predetta graduatoria è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del D.M. n. 138/2017, la presente graduatoria ha validità sino all'approvazione della graduatoria successiva. Art. 2 Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in premessa, i candidati utilmente collocati entro il 2900° posto”. La ricorrente si era utilmente collocata al posto n.
1.030 nella graduatoria rettificata di cui al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 e, in quanto tale, era stata dichiarata vincitrice, rientrando nel contingente dei primi 1.984 vincitori del concorso per il quali la P.A. aveva disposto l'assunzione, in ragione dei posti vacanti. La lesione lamentata si è concretizzata nella fase successiva all'approvazione, quella deputata all'instaurazione del rapporto di lavoro, giacché solo in tale fase ella aveva subìto un vulnus, per non esserle stato riconosciuto, in fase di scelta della sede, il diritto di scelta in via prioritaria e preferenziale spettante ai soggetti portatori di handicap al momento dell'assunzione. In punto di giurisdizione sulle controversie insorte nella fase procedimentale dell'assunzione, l'art. 63 del D. lgs. n. 165/2001 dispone: “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”. Sulla corretta interpretazione della norma va richiamato il pronunciamento di Cass. civ. sez. un., 08/07/2024, n.18653, secondo cui “In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.. …” . Ancora, la Suprema Corte, SS.UU. n. 7032/2021 ha ribadito che "la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio" e ciò anche quando vengano in considerazione atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti sulle situazioni soggettive oggetto della controversia (Sez. U. n. 32625 del 17/12/2018 "In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si 12
contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio - nella specie, il ricorrente aveva impugnato la revoca di un incarico dirigenziale lamentando l'illegittima soppressione del dipartimento cui era preposto)". Nella vicenda in esame il petitum sostanziale è volto al riconoscimento del diritto soggettivo della ricorrente alla precedenza nella scelta della sede, scaturente dall'art. 3 della L. 120/1991: “il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva” e dall'art. 21 L 104/92: “La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili”. Si verte in una fase procedimentale che presuppone, non solo l'approvazione della graduatoria, ma anche l'avvenuto consolidamento del diritto all'assunzione ed all'instaurazione del rapporto di lavoro, collocandosi in una fase successiva, vale a dire la scelta della sede in via prioritaria e preferenziale in ragione dell'handicap di cui è portatrice la resistente/appellata, che aveva già dimostrato di essere afflitta da gravi patologie, avendo prodotto, sin dalla fase concorsuale, il verbale della commissione medica per l'invalidità civile che la riconosceva affetta da invalidità superiore a 2/3 ex art. 21 senza alcuna prevista revisione. La Commissione per l'accertamento di handicap in situazione di gravità l'aveva, inoltre, ritenuta particolarmente grave, ex art. 3, L. 104/1992.
6. Ricostruito come sopra l'iter procedimentale ed individuate le differenti fasi concorsuale, che si conclude con l'approvazione della graduatoria finale, e di instaurazione del rapporto di lavoro, il ha negato la possibilità della scelta prioritaria, richiamando Parte_1 l'art. 15, comma 3, del Bando di Concorso che prevedeva l'applicazione dei benefici ex L. 104/1992 solo nella fase della costituzione del rapporto di lavoro: “Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992” e sostenendo che il diritto di scelta pozione non spettava sin dal momento dell'assegnazione ad un ruolo regionale, ma solo dal momento della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale assegnazione della sede di servizio. Ha dedotto che l'atto, della cui illegittimità la ricorrente si doleva, aveva natura di atto amministrativo - disposizioni del bando di concorso e, in particolare, l'art. 15, comma 4 del Bando Concorsuale: “Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2. 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.
3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato …”; art. 20, comma 3 del Regolamento: “Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, per un numero massimo pari a quello dei posti messi a concorso con il relativo Bando, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio. Il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria”; nota prot. 36621 dell'08.08.2019. CP_6 13
Si trattava di atti amministrativi presupposti, adottati dall'Amministrazione centrale dello Stato con effetti estesi all'intero territorio nazionale, con la conseguenza che essi avrebbero dovuto essere censurati innanzi al G.A.. Osserva la Corte che tale affermazione non è fondata, posto che l'art. 63 D. Lgs. n. 165/2001 prevede la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4), incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti che, se rilevanti ai fini della decisione e illegittimi, devono essere disapplicati dal giudice. Il chiaro disposto normativo è confermato dall'interpretazione giurisprudenziale dell'istituto: “Le controversie relative ai rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, che riguardano diritti soggettivi dei dipendenti, sono di competenza del giudice ordinario del lavoro, anche quando vengano in considerazione atti amministrativi presupposti illegittimi che incidono sulle situazioni soggettive oggetto della controversia”. (Cass. civ. sez. lav., 08/02/2024, n. 3605).
“Ai sensi dell'art. 63 D. Lg. n. 165/2001, le controversie che possano insorgere in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni restano devolute alla cognizione del giudice ordinario, il quale potrà, se del caso, disapplicare gli atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi”. (T.A.R. Salerno, sez. III, 25/03/2024, n. 729). Invero, conseguita l'approvazione finale della graduatoria, in capo al vincitore si è consolidato il diritto all'assunzione e la situazione giuridica del beneficiario della precedenza ex art. 21 L. 104/1992 è un diritto soggettivo derivante direttamente dalla legge e, dunque, opponibile alla P.A. e non compromettibile dal bando di concorso - fonte secondaria rispetto alla L. 104/1992 - che costituisce atto presupposto della gestione del rapporto e non oggetto diretto e immediato della pretesa, sì che può essere disapplicato dall'A.G.O..
“In tema di lavoro pubblico privatizzato, qualora la p.a. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un tale comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buonafede. Il superamento del concorso, pertanto, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale non disconoscibile alla stregua della natura del bando nè espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento”. (Cassa. Civ. sez. lav., 11/11/2021, n. 33470). Confermato il potere di disapplicazione in capo al G.O., nella fattispecie in esame, esso non potrà che riguardare esclusivamente l'art. 15, comma 3 nella parte in cui prevede:
“Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992” e sempre che tale previsione debba essere interpretata, come codificatrice di una preclusione ad applicare l'art. 21 L. 104/1992 sin dalla fase dell'assegnazione ad un ruolo regionale, consentendone l'applicazione solo all'atto della stipula del contratto individuale e assegnazione della sede di servizio.
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7. Ha affermato, inoltre, l'appellante che la previsione andava letta in contiguità e diretta applicazione delle disposizioni sul carattere nazionale della procedura e della graduatoria, conformemente attuata sia in sede regolamentare (art. 14 D.M. n. 138/17) che di lex specialis (art. 15 cit.), poiché il regolamento era reso in attuazione dell'articolo 29, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il diritto di precedenza, ex art. 21 legge n. 104/92, poteva ricevere applicazione solo a seguito dell'assegnazione del dirigente scolastico ad un determinato ruolo dirigenziale regionale e nell'ambito di tale ruolo regionale. L'assegnazione ad un ruolo regionale piuttosto che ad un altro, infatti, dipendeva dalla posizione in graduatoria nazionale al netto, da un lato, delle preferenze espresse per le regioni di destinazione, dall'altro, della disponibilità di posti in quegli stessi ambiti prescelti. L'art. 15, comma 2 del Bando riproduceva fedelmente quanto disposto dal D.M. 138 che, all'art. 20, c. 23, prevedeva che “il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria”. Tuttavia, l'immissione in ruolo restava subordinata al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, L. 27 dicembre 1997, n. 449 (espressamente richiamato dal citato art. 15). Le argomentazioni ora riportate non appaiono dirimenti. Si sono diffusamente esposte sub 4 e 5 le ragioni per le quali debba ritenersi che il diritto di scelta della sede di servizio in via prioritaria e preferenziale, in applicazione del precetto di cui all'art. 21 L. 104/1992, non muti la posizione dei vincitori di concorso nella graduatoria di merito definitiva, incidendo esclusivamente nella fase procedimentale successiva. Ai fini in esame privo di conferenza è il richiamo all'art. 39, commi 3 e 3 bis, L. 449/1997, che detta disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, né il diritto invocato dalla ricorrente modifica il limite dei posti vacanti e disponibili per ciascun anno e in ciascun USR sulla base dell'ordine della graduatoria. Allo stesso modo, nella restante normazione richiamata (sul bando di concorso si è già detto sub 6) non si rinviene alcuna disposizione preclusiva all'esercizio del diritto ex art. 21 L. 104/1992 sin dall'assegnazione ad un ruolo regionale, laddove, invece, il ne Parte_1 afferma l'esercitabilità solo all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro e contestuale assegnazione della sede di servizio, intesa come l'istituzione scolastica in cui si svolgerà l'incarico, secondo il già esaminato art. 15 comma 3 del Bando di Concorso: Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Deve considerarsi che la sede di servizio è data dall'istituzione scolastica che si trova nell'ambito del territorio regionale cui corrisponde il relativo ruolo regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 1, D. Lgs. 165/2001, secondo cui “Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa». L'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso costituisce una fase successiva alla proclamazione dei vincitori e rientra nella fase di scelta della prima sede di servizio, fase interna a quella, se si vuole a formazione progressiva, di assunzione. 15
E' corretta sul punto la considerazione del Tribunale secondo cui l'articolazione delle fasi di assunzione, secondo l'interpretazione offerta dall'Amministrazione, “con la prevista scissione temporale tra l'assegnazione ad un ruolo regionale e successiva individuazione dell'istituzione scolastica nel solo ambito territoriale della regione prima assegnata”, non legittima la preclusione individuata dal , dovendo le due fasi essere considerate Parte_1 unitariamente ai fini della tutela apprestata dalla legge 104/92. L'art. 21 L. 104/1992, (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) recita: "Art. 21 precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n, 638, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda". L'elemento centrale della disposizione non appare costituito dalla già avvenuta assunzione, quale elemento indefettibile per l'esercizio del diritto di scelta prioritaria, bensì dall'essere vincitore di concorso o altro titolo e, in quanto tale, avente diritto all'assunzione. Poiché tale diritto si è consolidato a seguito dell'approvazione della graduatoria finale, in esito alla quale la ricorrente è risultata vincitrice di concorso, il diritto di scelta poziore deve essere riconosciuto sin dall'assegnazione ai ruoli regionali. La pronuncia del giudice di legittimità già richiamata dal Tribunale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14624/ /2007) ha operato un'attenta interpretazione dell'art. 21 L. 104/1992: “Vi è dunque nella disposizione in esame un esplicito collegamento tra l'assunzione e superamento della selezione concorsuale o altro titolo che consenta l'ingresso nella amministrazione pubblica. Questo collegamento non si spiega se non ritenendo che la legge abbia inteso correlare il rilievo della situazione di handicap con il momento in cui il rapporto di lavoro si costituisce. … . Quindi descrivere la fattispecie che da titolo alla scelta prioritaria quale situazione della "persona handicappata assunta come vincitrice del concorso ad altro titolo" significa individuare l'elemento soggettivo con riferimento ad una situazione presente al momento dell'assunzione. … In ogni caso, l'incertezza è eliminata dal riferimento alla situazione di vincitore di concorso (che peraltro costituisce la regola in materia di assunzione) estesa per non escludere altri casi, anche ad altri modalità di selezione dei dipendenti, riferimento mediante il quale si precisa meglio quale significato debba attribuirsi al termine "assunto". In conclusione, è a colui che essendo già portatore di handicap venga assunto per concorso o in altro modo che trova applicazione la tutela. Per chi sia assunto senza essere handicappato la scelta prioritaria non è consentita.”. Se la norma impone il riferimento alla situazione esistente al momento del superamento della selezione concorsuale, quale fase necessariamente prodromica all' ingresso nella amministrazione pubblica, l'interpretazione restrittiva offerta dall'appellante non può essere condivisa e la normazione di fonte secondaria, invocata sempre dall'appellante, è inidonea a compromettere la tutela sistemica garantita al lavoratore portatore di handicap dalla norma di rango primario e speciale costituita dalla L. 104/1992, che conferisce il diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al proprio domicilio/residenza. Non v'è titolo per poter addivenire alla conclusione che tale diritto sia insussistente o divenga recessivo nella fase dell'assegnazione ad un ruolo regionale, mentre insorga o recuperi reviviscenza nella fase di già avvenuta assegnazione ad un determinato ruolo regionale e nell'ambito di esso. L'appello è, dunque, infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre accessori come per legge. 16
Nessuna attestazione ai sensi dell'art. 13 comma 1quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, deve essere pronunciata, in applicazione del principio secondo cui “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo.” (Cass SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di dott.ssa Parte_1 CP_1
, nonché nei confronti dei terzi controinteressati ,
[...] Controparte_2 P_
, avverso la sentenza n. 1559/2022 emessa dal Tribunale di Reggio
[...] Controparte_4 Calabria, pubblicata in data 15.09.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. Dichiara la contumacia dei controinteressati appellati, , Controparte_2 P_
.
[...] Controparte_4
2. Rigetta l'appello.
3. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata costituita, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
4. Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti