Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/06/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 314/2015
C O R T E D
'
A P P E L L O DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende
consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 314/2015 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. G. Carlo Grillo (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via C.F._1
Castello, n. 5
- appellante principale -
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Malara (c.f.
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via del C.F._3
Gelsomino 45/B
- appellato -
e
1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Pagani (c.f. ), dall'avv. Ernesto Sparano (c.f. C.F._4
e dall'avv.
)
Gianluca Scoleri (c.f. C.F._5
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via S. C.F._6
Lucia al parco n. 23 presso lo studio dell'avv. Pagani
- appellata principale e appellante incidentale -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domande degli appellanti
(già ha impugnato la sentenza n. Parte_2 Parte_3
239/2015, pubblicata il 31/3/2015, con cui il Tribunale di Palmi - a definizione del procedimento iscritto al n. 1534/2009 R.G. - in accoglimento della domanda proposta da , ha dichiarato la nullità delle clausole Controparte_1
del contratto di conto corrente, intercorso il 2 dicembre 1976 tra il Parte_3
ed il , relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi
[...] CP_3 passivi e l'addebito di interessi, c.m.s., spese, valute e costi non concordati,
nonché la nullità della clausola che stabilisce in misura indeterminata gli interessi attivi in favore del correntista. Per l'effetto, il e la Parte_3
Contr sono stati condannati a restituire al , rispettivamente, € CP_1
221.201,54 ed € 155.287,66.
2 Corte d'Appello
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto della legittimazione passiva.
Con il secondo motivo l'appellante ha contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui, nel ricostruire il rapporto, ha applicato il criterio del c.d. saldo zero, sebbene l'attore in ripetizione non abbia depositato tutti gli estratti conto.
Con il quarto motivo l'appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità parziale della clausola relativa agli interessi debitori.
L'appellante ha dedotto la legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 154/1992, delle variazioni del tasso degli interessi debitori.
- Appello incidentale della CP_2
La ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che CP_2 ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito, in assenza di versamenti effettuati dal correntista.
Con il terzo motivo l'appellante ha criticato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito.
Con il quarto motivo l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui, al fine di rideterminare il conto, ha applicato il criterio del c.d. saldo zero, ciò determinando l'ingiusta inversione dell'onere probatorio.
Con il quinto motivo l'appellante ha sostenuto la validità della commissione di massimo scoperto e delle valute.
Con il sesto motivo l'appellante ha contestato il vincolo di solidarietà in punto di condanna alle spese nonché l'eccessività dell'importo in relazione alle tariffe del 2014.
- Difese del Gioffrè
Il 30.9.2015, si è costituito , il quale ha chiesto il rigetto di Controparte_1
ogni domanda, difesa ed eccezione avversaria, siccome infondata.
- Sentenza non definitiva
3 Corte d'Appello
Con sentenza non definitiva n. 375/2024, pubblicata il 30.5.2024, il Collegio ha così statuito: «rigetta l'eccezione del difetto di legittimazione passiva proposta dall'appellante principale;
- rigetta il motivo d'appello riguardante la nullità parziale della clausola di determinazione relativa agli interessi debitori;
- rigetta il motivo d'appello relativo all'eccezione di prescrizione;
- accoglie il motivo d'appello riguardante il c.d. saldo zero e dichiara non applicabile alla fattispecie il criterio del saldo zero;
- rigetta il motivo
d'appello incidentale riguardante la commissione di massimo scoperto e valute;
- rigetta il motivo d'appello incidentale relativo alla nullità della citazione;
- rimette la regolamentazione delle spese processuali all'esito della sentenza definitiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza».
In parziale riforma della sentenza impugnata, il Collegio ha disposto la rideterminazione del conto corrente ordinario n. 27/871 - acceso dal il CP_1
2.12.1976 presso il filiale di Palmi - partendo dal primo saldo Parte_3
debitorio documentato in giudizio.
- Prosecuzione del giudizio
Con ordinanza del 29.5.2024, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo un supplemento della ctu - per il tramite del dott. - al fine CP_4 di: «1.- determinare il saldo del rapporto di dare e avere fra le parti al 31 dicembre 1996:
a) escludendo la capitalizzazione, la commissione di massimo scoperto, spese e costi non previsti in contratto;
b) tenendo conto del tasso d'interesse convenzionale del 23%; c) tenendo conto del saldo debitore risultante dal primo estratto conto prodotto dal correntista;
2.- nel resto, dovranno essere applicati i criteri già utilizzati nella precedente relazione di ctu;
3.- determinare l'importo complessivo dei versamenti indebiti effettuati fino al 31 dicembre 1996
e l'importo complessivo dei versamenti indebiti effettuati dopo il 31 dicembre 1996».
Il 13.9.2024, il ctu ha depositato l'elaborato.
Il giudizio, pertanto, prosegue al fine di rideterminare il conto (già intestato al
) secondo i criteri sopra indicati. CP_1
***
1.- Sulla ricostruzione del conto n. 27/871
1. La ricostruzione del rapporto deve, quindi, avvenire partendo dal primo saldo debitorio iniziale documentato, con applicazione degli interessi passivi
4 Corte d'Appello
(non capitalizzati) nella misura fissa del 23%, escludendo la cms e le spese
(la cui illegittimità è stata confermata in appello).
Quanto agli interessi creditori, va data esecuzione al capo della sentenza di primo grado - non impugnato - che ne ha previsto l'applicazione nella misura legale sino all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 (9.7.1992) e, per il periodo successivo, al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, d.lgs n.
385/1993.
2. La rideterminazione del conto – dal ctu effettuata con l'elaborato integrativo depositato il 13.9.2024 - è corretta, siccome esente da vizi logico-giuridici e rispondente ai criteri indicati nell'ordinanza.
Il ctu ha ricostruito il rapporto a partire dall'1.1.1990 (ovvero, dal primo saldo iniziale debitorio documentato) e sino al 31.12.1996 (data di cessione del
Contr credito alla .
Il conto - sebbene chiuso il 31.12.2001 - dopo l'intervenuta cessione del
31.12.1996, è risultato privo di movimentazioni contabili.
Il credito ceduto dal è rimasto, quindi, cristallizzato alla data Parte_3
del 31.12.1996.
Contr
3. L'appellante e la cessionaria - per il tramite del loro Parte_2 consulente di parte, dott. - hanno chiesto l'inclusione nel riconteggio Per_1 dell'importo passivo di € 4.903,82 (già Lire 9.495.134). Contr
e la sostengono che l'addebito - portante la data di Parte_2
valuta del 31.12.1989 - risulta sprovvisto di specifica causale, non essendo stato prodotto l'estratto conto scalare indicante il dettaglio dell'addebito; non
è, pertanto, possibile accertare la natura illegittima dell'operazione.
4. La contestazione è fondata.
Dalla contabilità in atti, l'addebito della somma di € 4.903,82 riporta genericamente, come causale, «addebito competenze».
La mancata specificazione dell'operazione non consente di accertarne l'illegittimità; nulla esclude, difatti, che la banca possa aver addebitato la somma a titolo di interessi al tasso legittimamente convenuto.
5 Corte d'Appello
Era onere del cliente – che agisce in ripetizione - produrre documentazione idonea (ad esempio il conto scalare, che indica il dettaglio delle competenze addebitate dalla banca) a dimostrare la natura indebita della voce.
Il , tuttavia, non ha assolto al proprio onere probatorio. CP_1
La carenza probatoria è imputabile al cliente, il quale ha richiesto alla banca la trasmissione degli estratti conto limitatamente al periodo dall'1.1.1990 al
31.12.2001 (all. 8 fasc. attore di I grado).
Il non ha, quindi, chiesto la trasmissione del conto scalare relativo al CP_1 precedente periodo a cui si riferisce l'addebito contestato.
Nessuna osservazione alla ctu è stata sollevata dall'appellato . CP_1
5. Risulta, perciò, condivisibile l'elaborato integrativo nella parte in cui, nella ricostruzione del rapporto, ha incluso l'addebito di € 4.903,82.
Il rapporto dare a avere relativamente al conto corrente n. 27/871 va, quindi, rideterminato con un saldo finale a credito del correntista - al 31.12.1996 - di
€ 55.620,85 (all. 5 e pag. 3 supplemento ctu).
La somma va, quindi, restituita al dall'appellante , CP_1 Parte_2
maggiorata dagli interessi legali decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale di ripetizione.
6. In riscontro al quesito giudiziale, il ctu ha quantificato in complessivi € Contr 154.855,38 l'indebito corrisposto da alla cessionaria CP_1
L'accertamento peritale è corretto.
Il versamento - il cui ammontare non è in contestazione - ha natura indebita, siccome è stato effettuato dal correntista al fine di soddisfare un credito (dal Contr ceduto, il 31.12.1996, alla di cui è stata accertata Parte_3
l'inesistenza.
L'importo va restituito a , maggiorato degli interessi legali Controparte_1 decorrenti dalla domanda giudiziale di ripetizione.
2.- Domanda di ripetizione
1. Con le note di trattazione dell'1.2.2022, l'appellante principale ha chiesto la ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, nell'ambito della procedura esecutiva n. 411/2015 del Tribunale di Reggio
6 Corte d'Appello
Calabria, avviata dal al fine di soddisfare il proprio credito nei confronti CP_1
del Parte_3
2. L'istanza - siccome conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata - non costituisce domanda nuova ed è, perciò, ammissibile in appello;
la domanda di ripetizione, sebbene proposta nel corso del gravame,
è rituale in quanto l'esecuzione della sentenza (avvenuta con ordinanza di assegnazione del 25.11.2015) è avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 7144/2021; Cass. n. 2292/2018).
3. La domanda è fondata.
È stata prodotta l'ordinanza di assegnazione del 25.11.2015, con cui il G.E., in esecuzione della sentenza impugnata nell'odierno giudizio, n. 239/2015, del
Tribunale di Palmi, ha disposto l'assegnazione dell'importo di € 329.926,63
(comprensiva della sorte di capitale di € 221.201,54 e degli interessi maturati), in favore della (doc. allegata alle note di trattazione scritta del CP_2
14.4.2022 di parte appellata).
La somma è stata assegnata alla S.G.A. quale creditrice intervenuta nella procedura, ex art. 511 c.p.c., in sostituzione del creditore originario CP_1
Contr
l'intervento della è stato giustificato dall'esigenza di
[...] soddisfare il proprio credito di € 921.173,11 nei confronti di , Controparte_1
portato nella sentenza n. 60/2014 del Tribunale di Palmi emessa il 20 gennaio
2024.
La ricezione dell'importo assegnato in pagamento - depositato su apposito Contr libretto di deposito giudiziario - non è stata contestata dalla
L'adempimento, pertanto, è da ritenersi provato.
4. contesta il diritto alla restituzione dell'appellante, Controparte_1
deducendo di non aver mai incassato le somme anzidette.
L'assunto non è condivisibile.
L'assegnazione dell'importo alla S.G.A. - intervenuta ai sensi dell'art. 511
c.p.c. - ha permesso a di estinguere parzialmente il proprio Controparte_1 debito nei confronti dell'assegnataria, scaturente da autonomo titolo esecutivo.
7 Corte d'Appello
La somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione è stata quindi, utilizzata da per estinguere il proprio debito nei confronti della Controparte_1 CP_2
pertanto deve ritenersi che la somma sia stata effettivamente corrisposta a
. Controparte_1
L'appellante ha dato corretta esecuzione alla sentenza Parte_3
impugnata; pertanto, nessuna ulteriore pretesa può essere vantata nei suoi confronti.
5. Il credito di nei confronti dell' Controparte_1 Parte_2
(corrispondente al saldo attivo finale del conto n. 27/871 al 31.12.1996) è stato rideterminato in appello in € 55.620,85.
Il credito riconosciuto a - maggiorato dagli interessi legali decorrenti CP_1
dalla proposizione della domanda di ripetizione sino al soddisfo - va, quindi, detratto dal maggior importo di € 329.926,63 da restituire al Parte_3
3.- Spese processuali
Il parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale impone la nuova regolamentazione delle spese processuali del doppio grado, sulla base dell'esito globale della lite.
Le spese processuali vanno liquidate in forza del d.m. n. 147/2022, secondo i valori medi corrispondenti allo scaglione da € 52.000 ad € 260.000, considerato il decisum.
In considerazione del significativo divario tra quanto chiesto in domanda e quanto accertato, si reputa equo compensare per 2/3 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto tra e nei confronti del CP_1 [...] ora , ponendo a carico dell' Parte_3 Controparte_5 Controparte_5 la restante parte, che si liquida in complessivi € 4.701,00, per il primo
[...] grado, e in complessivi € 4.772,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Si reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto tra e ponendo a carico di CP_1 CP_2 CP_2 la restante parte, che si liquida in complessivi € 7.051,00 per il primo
[...]
8 Corte d'Appello
grado, e in complessivi € 7.158,00 per il secondo grado in favore di CP_1
[...]
Le predette spese processuali vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Malara Domenico, procuratore di . Controparte_1
Si ritiene congruo ripartire tra le parti, in egual misura, le spese delle ctu.
4.- Sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1. La ha chiesto la condanna del al risarcimento ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 96 c.p.c.
La domanda va rigettata in ragione del parziale accoglimento della domanda azionata dal , con conseguente mancanza del requisito dell'integrale CP_1
soccombenza.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei Controparte_5 confronti di e e sull'appello incidentale Controparte_1 CP_2
proposto dalla disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_2
deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il credito vantato da nei confronti di , relativo al Controparte_1 Parte_2 conto corrente n. 27/871, in € 55.620,85, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale di ripetizione sino al soddisfo;
- accoglie la domanda di ripetizione proposta da e per Controparte_5
l'effetto, condanna a restituire alla la Controparte_1 Parte_2 somma di € 329.926,63, da cui andrà detratto l'importo di € 55.620,85, oltre agli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna a restituire a la somma di € 154.855,38 CP_2 Controparte_1
per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- rigetta la domanda dell'appellante incidentale ex art. 96 c.p.c.;
- compensa per 2/3 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto tra e ponendo a carico Controparte_1 Controparte_5
9 Corte d'Appello
dell' la restante parte, che liquida in complessivi € Controparte_5
4.701,00 per il primo grado, e in complessivi € 4.772,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra e ponendo a carico di la restante Controparte_1 CP_2 CP_2 parte, che liquida in complessivi € 7.051,00 per il primo grado, e in complessivi
€ 7.158,00 in favore di;
Controparte_1
- dispone la distrazione delle predette spese processuali, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Domenico Malara, procuratore di;
Controparte_1
- dispone la ripartizione delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio in quote uguali tra le parti.
Reggio Calabria, 27.6.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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